Monthly Archives: Gennaio 2019

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Trova commercialista fatture in cloud

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commercialista fattureincloud

Perfetta integrazione Commercialista cliente – commercialista con fatture in cloud  di Teamsystem codice univoco M5UXCR1.

Anche noi di Turismoefisco siamo ora sulla piattaforma online di fatture in cloud  e pertanto è possibile interagire con tutti i nostri clienti  utilizzando questa piattaforma comune in collaborazione con TeamSystem.

Trova commercialista fatture in cloud: scegli turismoefisco

Con Fatture in cloud cliente e commercialista sono più uniti e danno vita una soluzione strettamente integrata di fatturazione elettronica in cloud e pagamenti online con bonifico bancario con integrazione di bonifico bancario di SOFORT. Anche le aziende potranno sfruttare i servizi della piattaforma non solo per interagire con noi come commercialisti ma anche per gestire la propria attività, pagare e farsi pagare con facilità potranno accettare bonifici online a partire direttamente dalla fattura emessa rendendo l’operazione di pagamento semplice, sicura e veloce per il cliente finale.
Dal preventivo alla fatturazione alla registrazione del pagamento alla interazione e integrazione con la contabilità alla gestione di tutta la documentazione sulla piattaforma con avviso di ricevimento e ottimizzazione dei tempi di gestione.

Se scegli Turismoefisco integrato nella piattaforma di fattura in cloud potrai avere un’assistenza continua con una  consulenza costante e controllo non solo sulla corretta emissione delle tue fatture elettroniche ma anche nella gestione delle varie problematiche che quotidianamente affliggono la tua azienda.

 il codice univoco di fatture in cloud è  M5UXCR1.

Tutta la documentazione inviata e ricevuta ( F24 moduli, fatture, avvisi e quant’altro scambiabili in tempo reale con la propria area riservata) visibile solo dal cliente stesso e dal commercialista ovunque ti trovi e senza problematiche di ricezione, di files troppo grandi o non visti poiché il programma ci avvisa in tempo reale se la documentazione viene vista e quando.

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Con trova commercialista fatture in cloud Siamo più uniti più vicini e insieme facciamo decollare la tua azienda anche attraverso la tecnologia.

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Tutorial per il corretto utilizzo della fattura elettronica di Fatture in cloud


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aruba e commercialista

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Perfetta integrazione Commercialista cliente – commercialista attraverso la nuova funzionalità introdotta da Aruba codice univoco KRRH6B9.

Anche noi di Turismoefisco collaboriamo con la  piattaforma online di Aruba  e pertanto è possibile interagire con tutti i nostri clienti  utilizzando questa piattaforma comune.

In questo modo cliente e commercialista sono più uniti e danno vita una soluzione strettamente integrata di fatturazione elettronica in cloud  che sarà possibile in ogni momento controllare e/o integrare o modificare ( in relazione alle diverse modalità di accesso rilasciate) e i clienti  potranno sfruttare i servizi della piattaforma non solo per interagire con noi come commercialisti ma anche per avere la tranquillità di inviare e ricevere correttamente le fatture elettroniche. Inoltre, dal pannello Aruba con un collegamento molto semplice è ora possibile per il commercialista scaricare direttamente le fatture elettroniche in formato XML emesse e ricevute e registrarle nella propria piattaforma software per la gestione della contabilità. 

Se scegli Turismoefisco integrato nella piattaforma di Aruba potrai avere un’assistenza continua con una  consulenza costante e controllo non solo sulla corretta emissione delle tue fatture elettroniche ma anche nella gestione delle varie problematiche che quotidianamente affliggono la tua azienda.

 il codice univoco di Aruba  è  KRRH6B9.

Tutto questo direttamente online, mediante un pannello dedicato e in modo del tutto autonomo.

Basterà registrarsi e ottenere un account con il quale collegarsi direttamente online al pannello dei clienti, che utilizzano il servizio di Aruba, per gestire i loro documenti in base ai permessi accordati.

ATTIVAZIONE:
La registrazione del servizio è completamente gratuita, e per iniziare da subito ad utilizzarlo bastano tre semplici passaggi:

• Accesso al sito pec.it
• Accesso al form di registrazione come qui mostrato

Maggiori informazioni sulle caratteristiche del servizio, sono consultabili sul sito www.aruba.it

Tutta la documentazione inviata e ricevuta ( F24 moduli, fatture, avvisi e quant’altro scambiabili in tempo reale con la propria area riservata) visibile solo dal cliente stesso e dal commercialista ovunque ti trovi e senza problematiche di ricezione, di files troppo grandi o non visti poiché il programma ci avvisa in tempo reale se la documentazione viene vista e quando.

L’unica cosa che dovrai fare tu è collegarti attraverso la mail che riceverai all’account del commercialista ( cliccare invita il commercialista)

Infine, scegliere lo username con il quale accedere al pannello di Fatturazione, e ultimare l’operazione mediante il pulsante -CREA ACCOUNT-

 La username deve rispettare i seguenti requisiti:

– Avere un minimo di 8 e un massimo di 20 caratteri;
– Deve iniziare con una lettera;
– Deve contenere almeno un numero e una lettera maiuscola.

Siamo più uniti più vicini e insieme facciamo decollare la tua azienda anche attraverso la tecnologia.

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Tutorial per il corretto uso della Fattura elettronica di Aruba


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autofattura elettronica agenzie viaggi 74 ter

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Autofattura elettronica / tour operator agenzie di viaggi  come funziona 

Grande dilemma dal 1 Gennaio 2019 per molte ADV: come funzionerà l’autofatturazione per le commissione percepite sui viaggi organizzati dai T.O. nei confronti della Agenzie di Viaggi dettaglianti?

Infatti l’ottavo comma dell’art. 74-ter del DPR n. 633/1972 stabilisce che “Le agenzie organizzatrici (T.O) per le prestazioni di intermediazione “emettono” una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 ( Registro delle fatture emesse e registro delle fatture ricevute) entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante (ADV intermediaria) ,  il quale le “annota” ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta”. Il Tour operator liquida l’Iva a debito nelle sue liquidazioni periodiche.

A questo punto è sorto il dubbio: come ci si dovrà comportare per la fattura elettronica emessa dal Tour operator nei confronti della agenzia viaggi intermediaria e come si deve comportare l’agenzia di viaggi intermediaria?
1) L’invio/emissione della fattura elettronica è a carico del Tour operator?
2) Quale indirizzo telematico deve indicare il T.O. nella compilazione della fattura emessa per le provvigioni tenuto conto che una copia va consegnata all’agenzia intermediaria: il proprio o quello dell’agenzia intermediaria?

A queste domande ha risposto l’Agenzia delle entrate con apposite in cui viene confermato che deve essere l’impresa di viaggi organizzatrice e quindi il Tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria

Ma con quali codici deve essere classificata la natura di questi documenti per entrambe le agenzie viaggi?

Le agenzie organizzatrici e i Tour operator (che emettono fattura per conto delle agenzie di viaggi per il riconoscimento delle provvigioni di queste ultime e annotano le fatture sia nel registro vendite che nel registro acquisti) inviano i dati di questo tipo di fattura tra i dati DTR (fatture di acquisto) con la codifica N6 – inversione contabile indicando la relativa imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, nel caso in cui la fattura riguardi operazioni non imponibili.

Le agenzie intermediarie comunicano i dati della fattura emessa (per loro conto dall’organizzatore), compilando i campi della sezione DTE e utilizzando la codifica N6 – inversione contabile (senza riportare l’imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, ove la fattura riguardi operazioni non imponibili.

Viene inoltre precisato e questo riveste fondamentale importanza che, l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21, del DPR n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all’Agenzia delle Entrate.

Per la compilazione dell’autofattura elettronica è importante ricordare che:
– nel campo 1.2 Dati relativi al cedente/prestatore (fornitore) vanno inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi nel caso specifico del Tour Operator;
– nel campo 1.4 Dati relativi al cessionario/committente (cliente) vanno inseriti i dati del Tour Operator;
– nel campo 1.6 Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente.

Mentre per quanto riguarda le modalità di ricezione da parte dell’agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico dell’agenzia di viaggi intermediaria, l’ SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il Tour Operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura.

In ogni caso per rispettare quanto previsto dal DM 340/99 il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI).
N.B.: una copia conforme all’originale della autofattura elettronica (elaborata e non scartata da SdI) sarà sempre presente nella sezione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri dati IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” del’emittente.

N.B.: questo meccanismo Il meccanismo è complicato e non risulta essere funzionante se il soggetto trasmittente ha registrato l’indirizzo preferenziale, perché l’eventuale indicazione di un diverso canale di destinazione sarebbe comunque ignorata dal SDI.

Per questa ragione, nei casi in cui non si vuole o non si può procedere con l’indicazione dell’indirizzo dell’agenzia, o il Tour operator trasmittente abbia comunicato il proprio codice univoco in SDI, si rende fondamentale e obbligatorio trasmettere una copia dell’autofattura emessa ( copia di cortesia) all’agenzia di viaggi intermediaria, questo poiché il file dell’autofattura in formato XML risulterà “inviato” e conservato solo nella piattaforma Fatture e Corrispettivi del Tour Operator trasmittente.

Ricapitolando: l’Autofattura emessa dal T.O. per le provvigioni riconosciute nei confronti dell’agenzia di Viaggi intermediaria deve indicare “l’agenzia di viaggio intermediaria come prestatore, come committente il tour operator e come emittente lo stesso tour operator, con indicazione del codice CC (committente/cessionario) in quanto viene emessa dal committente”.

L’autofattura così composta, dovrà essere recapitata all’adv intermediaria e ciò può avvenire con diverse modalità:
– nel caso in cui il codice destinatario/pec riportato nel file inviato al SdI sia quello della adv intermediaria, la fattura viene direttamente recapitata dallo SdI all’adv;
– nel caso in cui l’indirizzo indicato sia quello del T.O. la fattura potrà essere recapitata in altra maniera direttamente a cura del t.o. (via pec o via e-mail)”.

Per spiegare il tutto in maniera molto semplice, l’agenzia di viaggio intermediaria si troverà spesso nella condizione di vedere le proprie fatture emesse da terzi per suo conto ( provvigioni riconosciute dai tour operator per la vendita di pacchetti di viaggio organizzati, oppure per i diritti spettanti per servizi di biglietteria ).

In tutti i casi in cui l’azienda risulta essere soggetto emittente, ( ADV) ma la fattura viene materialmente formata e trasmessa al Sistema di Interscambio da un terzo, (T.O) che risulta altresì soggetto destinatario della fattura medesima il soggetto trasmittente la fattura è anche il soggetto destinatario della fattura stessa, fattura che però è emessa per conto di altri (l’agenzia dettagliante).
L’Adv dettagliante pertanto contabilizzerà il documento emesso ( autofattura emessa dl T.O. e inviata all’agenzia) tra i proventi conseguiti, ma il documento nel suo transito nel SDI “parte” dalla posizione del tour operator, e “arriva” sulla medesima posizione.
In questo caso, si avrà la spedizione e arrivo nel medesimo “cassetto delle fatture”, mentre il soggetto emittente è un altro.

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Agenzie viaggi Iva 74 ter acconti clienti

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Agenzie viaggi Iva 74 ter acconti clienti

Agenzie di viaggio, probabile l’Iva  dovuta anche sugli acconti incassati sulla pratica effettuata.

quando un’ adv è assoggettata al regime speciale del margine (74ter) e riceve un acconto, l’Iva è esigibile dal momento dell’incasso di tale quota. Ciò a condizione che, in quel momento, i servizi turistici da fornire siano individuati con precisione.

Secondo la pronuncia della Corte di giustizia, C-422/17 l’Iva sarebbe dovuta anche sugli acconti incassati dalle agenzie di viaggio per le pratiche effettuate. La pronuncia della Corte si basa sulle disposizioni comunitarie (articolo 65 e articoli da 306 a 310 della direttiva Iva) e interpreta il caso dell’agenzia di viaggio, assoggettata al regime speciale del margine, ( nella nostra disciplina Iva il regime 74 ter D.P.R. 633/72) che incassa un acconto, l’Iva, l’acconto sarebbe ora assoggettato ad Iva che diventa esigibile dal momento dell’incasso di tale acconto. Ovviamente il tutto a condizione che, in quel momento in cui si incassa l’acconto  si sia già a conoscenza dell’impatto che hanno i relativi costi dei servizi turistici da fornire.

Fino a questo momento infatti l’acconto incassato dall’Agenzia di viaggi non veniva fatturato in quanto il momento impositivo ( debito iva derivante dal regime base da base ) era solo quello del saldo o della partenza del cliente.

I termini di emissione della fattura (immediata o differita) sono disciplinati dall`art. 21, c. 4, del DPR 633/72 e, per le cessioni intracomunitarie di beni, dall`art. 46, c. 2, del D.L. 331/1993. Per stabilire da quando decorrono tali termini è, però, necessario individuare il momento in cui, ai fini Iva, si considera effettuata l`operazione (art. 6 del DPR 633/72 e art. 39 del D.L. 331/1993).

Servizi generali internazionali

Per i servizi generali internazionali B2B (cioè quelli con controparte operatore non residente) e solo per questi, la legge n. 217/2011 (Comunitaria 2010) ha parzialmente riscritto l`art. 6 del DPR n. 633 fissando la rilevanza dei suddetti servizi (nuovo comma 6) nel momento di ultimazione (o maturazione per quelli periodici e continuativi) e “sterilizzando” l`effetto anticipatorio del c. 4, ossia della fattura emessa prima dell`ultimazione. Rimane salvo, invece, l`effetto anticipatorio del pagamento (c. 6).

L’assoggettabilità ad Iva per gli acconti  incassati dalle Adv non è certo un problema di facile:  questo perché all’atto dell’incasso dell’acconto l’Adv non ha sicuramente un dato indispensabile per conoscere quali saranno i costi del pacchetto venduto; elemento indispensabile per il conseguente conteggio dell’Iva in regime speciale.

Il regime 74 ter essendo un regime speciale non calcola l’Iva dovuta nei metodi ordinari. Infatti l’iva viene versata solo sulla differenza ( guadagno) tra ricavo effettuato e costi per prestazioni turistiche sostenute ed inerenti al viaggio stesso.

Per questo assoggettare l’acconto significherebbe versare un’iva probabilmente non dovuta rispetto al momento temporale in cui si versa l’acconto che in alcuni casi potrebbe essere  anche di alcuni mesi ( acconto versato in Gennaio , partenza ad Agosto ) se non di anni ( si pensi a un acconto versato per un meeeting societario che si svolgerà tra un anno o due anni in una determinata località)

Il margine prevedibile

Una soluzione è quella di versare l’Iva dovuta partendo dal concetto di ‘margine prevedibile’, ovvero effettuare una stima degli utili conseguiti calcolata in base alle previsioni di costo che verranno sostenuti. In altre parole occorre valutare un margine percentuale ragionevole e calcolare di conseguenza quello relativo al solo acconto per ottenere la base imponibile e procedere al conteggio dell’Iva.

Questo perché, secondo la Corte stessa, prendendo in considerazione solo i costi effettivamente sostenuti al momento del versamento dell’acconto sarebbe di sicuro falsata la modalità di calcolo.

E’ poi prassi comune quella di molte agenzie, di effettuare un acquisto all’ultimo minuto, magari usufruendo di particolari agevolazioni legate alla stagionalità e/o al momento specifico di offerta del prodotto turistico.

Come funziona oggi

Allo stato attuale per la disciplina italiana sulla organizzazione di viaggi il versamento dell’acconto non è rilevante ai fini Iva. Il momento impositivo, infatti, scatta solo al pagamento integrale oppure all’inizio del soggiorno.

La Corte di Giustizia,  ha però inteso pronunciarsi poiché il regime speciale delle agenzie di viaggi ( 74 TER) non viene considerato come un regime indipendente, ma come una deroga alle disposizioni generali; ne consegue che le altre norme (ovvero quelle non esplicitamente derogate) sono invece applicabili alla distribuzione.

In conclusione, secondo la Corte, qualora l’importo dell’acconto corrisponde al prezzo totale del servizio turistico o a una parte significativa di esso e l’agenzia non ha ancora sostenuto alcun costo effettivo, o soltanto una parte limitata del costo totale individuale di tale servizio, o ancora qualora il costo effettivo individuale del viaggio, sostenuto dall’adv, non sia determinabile al momento del pagamento dell’acconto, il margine può essere determinato sulla base di una stima, salvo successive rettifiche.

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