apprendistato professionalizzante

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Apprendistato professionalizzante

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La gestione del personale dipendente ovvero delle risorse umane che spesso contribuiscono alla crescita aziendale è sempre un passaggio  molto delicato.
Ad ogni nuovo dipendente  necessita il proprio contratto, firmato da entrambi ( lettera di assunzione ) che deve contenere una serie di informazioni  come l’ orario di lavoro, il riposo settimanale, le mansione e compiti, la retribuzione e il CCNL ( contratto nazionale collettivo ) applicato.
Entro il giorno precedente alla data di inizio del rapporto di lavoro, bisogna inoltre iscriversi al portale dei servizi per le politiche del lavoro, compilare e trasmettere telematicamente il Modello Unificato LAV. Solo così il nuovo dipendente sarà automaticamente comunicato anche a tutti gli istituti previdenziali, assistenziali e ispettivi o di controllo ( INPS, Dtl, Inail, Utg …). Al dipendente dovrà essere poi successivamente dato il modello  per la dichiarazione per le detrazioni fiscali, il modulo di scelta di destinazione del TFR e l’informativa sulla privacy e il trattamento dei dati.

L’attuale situazione economica e le minori risorse aziendali hanno portato nel tempo le aziende a cercare le forme più anomale per assumere dipendenti, spinte dalla ricerca di un risparmio non sempre effettivo e che nella maggior parte dei casi pone in serio rischio lavoratori e aziende. Un esempio  attuale è la moda dell’uso ( e abuso) dei voucher di lavoro così come altre forme di collaborazione più o meno vincolanti e, ad esempio nel settore sportivo dilettantistico, l’utilizzo improprio dei contratti sportivi.

Oggi vogliamo invece focalizzare una tipologia di assunzione forse troppo spesso trascurata ma che a nostro avviso potrebbe invece essere un giusto compromesso tra le esigenze di risparmio legate al budget aziendale e il corretto inquadramento di un lavoratore dipendente.

Si tratta ella tipologia cosiddetta ” apprendistato professionalizzante”  ovvero la possibilità di riqualificare professionalmente un ex dipendente  senza limiti di età, proveniente da trattamento di disoccupazione ovvero beneficiario di indennità di mobilità.

Il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge  n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge” consentono ai datori di lavoro di assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di una indennità di disoccupazione”. Grazie alla normativa quindi, Le aziende possono assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di un’indennità di disoccupazione. Il presupposto indispensabile è che il lavoratore interessato sia titolare, al momento in cui si instaura il rapporto, di una qualsiasi indennità di sostegno del reddito (NASpI, Dis-Coll, ASDI, ecc.).

L’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del piano formativo elaborato sulla base del contratto collettivo nazionale applicato, può riguardare una qualificazione ulteriore rispetto a quella già posseduta o una riqualificazione professionale. La procedura è possibile a patto che il lavoratore dipendente vada  a ricoprire una mansione del tutto
differente da quella che occupava in precedenza nell’azienda dove è stato licenziato.

Si rende ovviamente necessario  un piano formativo Individuale (PFI). Rispetto all’ordinario apprendistato professionalizzante al termine del rapporto di apprendistato non è possibile esercitare il diritto di recesso e non è prevista l’estensione della contribuzione ridotta nell’anno successivo alla trasformazione del rapporto.

Inoltre, anche per l’apprendistato ex art. 47, comma 4 è ammessa la percentualizzazione della retribuzione dell’apprendista, in alternativa all’inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto a quello di arrivo, a suo tempo stabilito dall’art. 53, co.1, del D.Lgs. n. 276/03.
E’ anche  importante ricordare  che in caso fosse necessaria la quota di riserva (art. 3, lett. c) della L. n. 68/1999) che scatta dall’assunzione del 15° dipendente, potrà essere di fatto evitata in quanto gli apprendisti non rientrano fra i soggetti computabili.

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