contratti sportivi 7500 euro ( ora 10.000) esonero contribuzione Inps Enpals

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contratti sportivi 7500 euro ( ora 10.000) esonero contribuzione Inps Enpals

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Contratti sportivi 7.500 ( dal 2018 10.000 euro)

I Contratti sportivi nelle ASD o SSD non lucrative  hanno sempre creato dubbi interpretativi in merito alla contribuzione previdenziale. Recentemente  il 7 giugno 2016 la  sezione lavoro della Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 250/2016,  ha condiviso l’interpretazione del   Ministero del Lavoro e in concreto ha ribadito la possibilità di definire l’esistenza di prestazioni di lavoro professionale nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in un quadro di esonero da contribuzione previdenziale e da trattamento fiscale agevolato di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m, del Tuir. Il Ministero del Lavoro,  con la circolare 21.02.2014  precisa: “In questo quadro il Ministero ravvisa pertanto l’opportunità di farsi promotore d’intesa con Inps di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativa gestionale non professionale ex articolo 67 primo comma lett. m) ultimo periodo del Tuir”, con ciò affermando che, al momento, non esiste per la prestazione lavorativa sportiva dilettantistica alcun tipo di tutela.

La nuova disciplina approvata con la legge di stabilità 2018 nell’introdurre la nuova fattispecie della SSDL società sportiva dilettantistica lucrativa, mentre ha previsto l’assoggettamento alla contribuzione Enpals per le SSDL ha confermato l’esenzione dei contributi Inps ( o Enpals) per tutti i collaboratori delle ASD e delle SSD no profit.

La precisazione legislativa non lascia dubbi quanto alla riconducibilità del rapporti di esercizio di attività sportive dilettantistiche … a quelli ricompresi nell’articolo 67 comma 1 lett. m) Tuir e, pertanto, assoggettati alla disciplina fiscale prevista dall’articolo 69 Tuir e dall’articolo 25 comma 1 della legge 133 del 1999. I relativi redditi sono pertanto soggetti ad imposizione fiscale solo per importi superiori ad euro 7.500 ( dal 2018 10.000)  annui nella parte eccedente e nessuna contribuzione previdenziale è dovuta. 

Per negare l’esenzione l’ente previdenziale dovrebbe provare l’insussistenza del presupposto formale fissato dalla normativa speciale e, quindi, la non esistenza di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal Coni (cfr. Corte Appello Milano, sentenza 1172/14)

Alla luce dei rilievi svolti appare dimostrato che l’appellante avesse natura di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e che in difetto di prova contraria le prestazioni svolte dagli istruttori fossero dirette all’insegnamento di discipline sportive dilettantistiche non rilevando la finalizzazione allo svolgimento di gare o manifestazioni sportive.

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Non sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di «esercente attività sportiva dilettantistica» che ben può caratterizzare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso”.

Non priva di forti aspetti di criticità appare la conclusione che rende utilizzabili i compensi per prestazioni sportive “a prescindere dalla natura autonoma o subordinata” del rapporto di lavoro.

Pertanto  la prestazione sportivo dilettantistica rivestendo carattere “lavorativo” dovrebbe essere inserita  alla iscrizione nel libro unico del lavoro e alla denuncia al centro per l’impiego.

Compensi sporti 7500 euro e familiari a carico ( dal 2018 10.000)

Ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta.  I compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa e i premi ricevuti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica sono considerati esenti da imposta fino all’importo di 7.500 euro e fino a questa cifra non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li ha percepiti.

In sintesi i compensi percepiti nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica fino a ad euro 7.500,00 ( dal 2018 limite a 10.000) non  subiscono tassazione;  vanno solo dichiarati  nella dichiarazione dei redditi. Sui redditi eccedenti gli euro 7.500,00 ( dal 2018 10.000)  e fino ad euro 28.158,28 è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23% trattenuta dalla società sportiva erogante.

Anche in questo caso, qualora sia l’unico reddito percepito non dovrà essere presentata la dichiarazione dei redditi.

Per i redditi eccedenti gli euro 28.158,28, invece, la ritenuta operata è a titolo di acconto e pertanto tali redditi dovranno essere indicati in dichiarazione dei redditi. I compensi ricevuti e assoggettati a ritenuta a titolo di imposta concorreranno comunque alla formazione del reddito imponibile ma unicamente ai fini della determinazione degli scaglioni di reddito.

Se si percepiscono altri redditi quali sono gli adempimenti?

Se i personal trainer o i collaboratori amministrativi , ricevono compensi da più associazioni o società sportive è assolutamente necessario comunicare mensilmente il plafond rimanente ( nel limite dei 7.500 euro) a ognuna delle associazioni committenti per le quali si lavora ( solo il plafond residuo non importi singoli o committenti) mediante un’autocertificazione al fine di permettere il corretto adempimento fiscale da parte dei committenti stessi ( trattenuta della ritenuta d’acconto o d’imposta IRPEF e Addizionale ).

Attenzione: la mancata comunicazione del plafond, qualora si superi il detto limite dei 7.500 euro l’anno comporterà un avviso di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria ( basata sulle comunicazioni certificazione unica e mod. 770 di ogni A.S.D./S.S.D.  committente ) per le somme non versate che sarà posto a carico del collaboratore/personal trainer con conseguente irrogazione di sanzioni ed interessi.

I due adempimenti ( la Certificazione Unica e il modello 770 ) che vengono effettuati dalle A.S.D.  e dalle S.S.D. hanno funzioni  distinte:

  • nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell’anno e le relative ritenute e contributi se dovute;
    nel modello 770 devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Per le A.S.D. e le S.S.D. tuttavia  l’adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta si potrebbe concludere con la sola trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica se non sono superati i limiti dei 7.500 euro annui derivanti  da compensi sportivi per singolo percipiente . Se questo è il caso , infatti, non v’è alcun modello 770 da trasmettere.

Nel caso in cui, invece, si siano corrisposti anche compensi eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo (ad esempio, compensi professionali) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all’invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il modello 770/2017 per riepilogare gli importi versati.

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