Category Archives: Fiscali

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Credito imposta affitti coronavirus

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Credito d’imposta sugli affitti pagati : come funziona 

Il governo ha previsto di non rimborsare il canone di locazione ( affitti) pagati anche se l’esercizio commerciale viene chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus. Ha previsto però un credito d’imposta del 60%, sul canone di locazione pagato nel mese di marzo.

A chi spetta?

Questo credito d’imposta per affitti di botteghe e negozi spetta a tutti quei soggetti esercenti attività d’impresa che al momento risultano sospese per decreto.

Ovviamente il credito d’imposta del 60% non va ad abbattere il canone di locazione, ma può essere utilizzato in compensazione tutti i pagamenti dovuti ( come Iva Inps, etc) mediante l’utilizzo del modello  F24  e indicando il codice tributo a credito 6914.

Origine normativa 

L’evoluzione normativa che ha previsto lo stop di molte aziende e commercianti in virtù dell”emergenza sanitaria Coronavirus Covid-19 ha voluto dare un primo segnale contributivo introducendo un credito d’imposta che ovviamente non va a creare liquidità nelle aziende ma permette di abbattere questi costi attraverso la compensazione fisscale e quindi risparmiando su imposte e contributi.

La misura è stata introdotta dal  Decreto Legge n. 18/2020 relativo all’emergenza Coronavirus e si commisura in un credito d’imposta effettivo pari al 60% dell’importo dell’affitto dovuto  durante il periodo di chiusura del negozio. Questo perché si assume che l’attività sarà chiusa durante il mese di Marzo con una proporzione del 60% ( chiusa) e un 40% ( aperta) Ricordiamo che per usufruire del credito d’imposta il locale deve essere obbligatoriamente accatastato come C1. 

La norma ha volutamente tralasciato di menzionare  tutti i locali di categoria catastale  A10 ( Uffici) e di categoria D ( Palestre, Teatri, Cinema, Alberghi, Centri commerciali etc).

E’ possibile che ci sia in seguito un’estensione anche per queste tipologie di locali ovvero che lo Stato assuma di non voler erogare un credito anche per quei soggetti per cui il canone è effettivamente molto alto ovvero  non abbiamo dovuto interrompere l’attività.

E se l’affitto non lo pago? 

Altra questione aperta è sul fatto che il canone di affitto sia stato effettivamente “pagato” e non solo dovuto a seguito di un contratto regolarmente registrato.
Sappiamo infatti che in questi periodi di crisi, pur a fronte di impegni contrattuali intrapresi non sempre i pagamenti dei canoni vengono effettuati con regolarità.
A tutt’oggi non è stata comunque richiesta  la “prova” del pagamento del canone come elemento indispensabile per usufruire del credito d’imposta e non è dato sapere se  questo ulteriore elemento possa essere richiesto in seguito come attività accertativa o meno.
Appare ovvio che, a rigor di logica, non può essere messo a carico dello stato un onere non effettivamente sostenuto dal contribuente ma l’obiettivo della norma dovrebbe anche essere quello di dare  un aiuto concreto per cui tale eventualità resta aperta. Possiamo dire che alla data odierna il parametro del pagamento del canone di locazione non viene menzionato al fine dell’usufruizione del contributo.

Come funziona la compensazione

Il credito d’imposta del 60% della spesa sostenuta e documentata per il canone di locazione di marzo 2020 di botteghe e negozi deve essere utilizzato esclusivamente “in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Si tratta della compensazione in F24, che va effettuata essendo un credito, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e non tramite banca o Posta e può essere portato in compensazione sui pagamenti dovuti per

  • imposte sui redditi ( Ires Irap) e alle ritenute alla fonte ( cod. 1040 )  di cui al D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602;
  • IVA – Imposta sul valore aggiunto ivi inclusa anche quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ( minimi, cedolare secca etc);
  • l’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • contributi previdenziali sia per la gestione ordinaria ( DM10)  sia per quella separata ( CXX) dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • premi  INAIL.

Il codice tributo 6914 deve essere inserito  nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020?.

 


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Contributo 600 trainer di asd ssd

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Contributo 600 euro come richiederlo

N.B: chi è iscritto a Casse di previdenza non INPS ( architetti, ingegneri, avvocati etc) segua le istruzioni per loro a questo link. 

Normativa di riferimento

Art.96(Indennità collaboratori sportivi)

 

 

 


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Rimborso viaggi organizzati: voucher o rimborso?

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Coronavirus, viaggi e vacanze cancellati: rimborso o voucher?

 

Il decreto

Il governo si è affrettato a emanare un decreto per regolarizzare questa situazione, se ne parla all’articolo 28 del D.L. n. 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
Questo decreto legge prevede il rimborso per il corrispettivo versato per viaggio o pacchetti turistici oppure l’emissione di un voucher di pari importo.
Analizziamo attentamente il decreto nelle varie situazioni riscontrabili:

Contratti di trasporto

Per contratto di trasporto si intende quello aereoferroviariomarittimo, nelle acque interne o terrestre (commi da 1 a 4).
Si afferma che, sopravvenuta impossibilità della prestazione, e ciò ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile: questo comporta la risoluzione del contratto. Questo perché per impossibilità sopravvenuta il recesso è la soluzione logica all’esigenza di salvaguardare l’interesse del creditore ovvero il viaggiatore finale, a fronte di circostanze che ne comportino il venire meno in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore stesso.
Quali  viaggiatori possono usufruire quindi del recesso?
Tutti i viaggiatori che:
  • sono destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento);
  • hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio;
  • sono titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

E ora vediamo come si concretizza il recesso contrattuale. 

Il decreto prevede due possibilità:
 
  1. il rimborso integrale del prezzo versato per il titolo di viaggio acquistato da utilizzare nel periodo di vigenza della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 oppure nel periodo di vigenza del provvedimento limitativo della libera circolazione; ( acconto, saldo prezzo etc) 
  2.  emissione di un voucher di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio.

Come ottenere il rimborso da parte del cliente viaggiatore o dell’ADV intermediaria? 

In questo caso il decreto prevede che l’interessato invii una richiesta entro trenta giorni decorrenti rispettivamente (in relazione alle diverse circostanze) dalla:
  •  cessazione dei provvedimenti limitativo della possibilità di circolare;
  •  dal provvedimento di annullamento di concorsi, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • dalla data prevista per la partenza verso destinazioni non più raggiungibili.
Alla richiesta l’interessato deve allegare il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso e, nell’ipotesi di mancata partecipazione a concorsi, manifestazioni o eventi, anche la documentazione attestante l’iscrizione al concorso ovvero la partecipazione a manifestazioni o eventi.
La medesima disciplina sia applica anche nel caso di acquisto del titolo di viaggio per il tramite di un’agenzia di viaggio.

Pacchetti turistici

Per quanto invece riguarda i pacchetti turistici, esiste una norma ben precisa contenuta nell’ articolo 41 del D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo).
 
L’articolo 41 prevede infatti il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico, senza pagamento di spese di recesso e con diritto ai rimborsi.
 
Pertanto il viaggiatore/cliente finale dell’Agenzia di Viaggi che ha interesse d annullare il viaggio per sopravvenuta impossibilità oggettiva può recedere dai pacchetti  acquistati ( anche acconti) che prevedono la partenza in periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva oppure di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio (sono individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020).
 
Attenzione: il decreto  stabilisce che il Tour operator organizzatore:
 
a) può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
b) può procedere al rimborso integrale, senza spese e senza ulteriori indennizzi;
c) può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
 
La scelta deve essere data al cliente.
 
ATTENZIONE:  Anche le adv intermediarie hanno questa facoltà. Infatti poiché dal recesso deriva la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi, anche la compagnia aerea piuttosto che l’hotel deve procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore del pacchetto oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Gite scolastiche

Per chi effettua  viaggi d’istruzione  e gite scolastiche la disciplina d’urgenza prescrive che, applicandosi il citato articolo 41 del codice del turismo, oltre al rimborso del prezzo versato, il rimborso può essere effettuato mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
 
N.B: la relazione tecnica al decreto legge sottolinea che la norma consente di avere il pieno rimborso delle somme già corrisposte, a titolo di caparra o di anticipo alle agenzie di viaggio e che, conseguentemente le scuole potranno a loro volta rimborsare le famiglie, senza dover sostenere l’onere coi loro bilanci.

 


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Decreto cura italia attività essenziali i codici ateco

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Decreto Cura Italia Quali attività restano aperte dopo il decreto del 21 marzo: i codici Ateco  

Dopo il messaggio proclamato dal premier Conte ieri in tarda serata debbono necessariamente essere chiuse  tutte le attività produttive non necessarie

Il provvedimento dovrebbe essere in vigore fino al 3 aprile.

sostanzialmente attività come  supermercati, farmacie, parafarmacie e poste potranno restare sempre aperti per garantire i servizi pubblici essenziali.
Mentre dovranno essere chiuse tutte le attività produttive non essenziali.

Purtroppo siamo di fronte a un’emergenza mai vista prima e le misure debbono essere restrittive.

Il provvedimento, un decreto del presidente del Consiglio dei ministri preso dopo aver consultato tutte le parti sociali, verrà pubblicato oggi.

Ecco la lista dei servizi considerati essenziali secondo i codici Ateco, che l’Istat utilizza per catalogare le attività economiche.

Download del decreto Dpcm 22 marzo 2020

Download dei codici Ateco Allegato 1 

01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

03 pesca e acquacoltura

10 industrie alimentari

11 industria delle bevande

13.96.20 fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94 fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95 fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00 confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

17 fabbricazione di carta

18 stampa e riprdozuine di supporti registrati

19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 fabbricazione di prodotti chimici

21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.1 fabbricazione di articoli in gomma

22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10 fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

23.20.00 fabbricazione di prodotti refrattari

24.42.00 produzione di alluminio e semilavorati

26.60.02 fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

26.60.09 fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche

28.95.00 fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

32.50 fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

33.12.40 riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

33.13.03 riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per

33.12.53 rodipoanrtaoziiaotnreia e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere

33.12.60 riparazione e manutenzione di trattori agricoli

33.12.70 riparazione e manutenzione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

33.13.04 riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

33.16.00 riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

33.17.00 riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)

33.20.07 installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.20.08 installazione di apparecchi elettromedicali

35 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 gestione delle reti fognarie

38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

43.21 installazione di impianti elettrici

43.22.01 installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di

43.22.02 icnossttarlulazzioionnee di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03 installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

45.2 manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3 commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4 per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.49.10 commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

46.69.94 commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici

49.10.00 trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

49.20.00 trasporto ferroviario di merci

49.31.00 trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.10 trasporto con taxi

49.32.20 trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.41.00 trasporto di merci su strada

49.50.10 trasporto mediante condotte di gas

49.50.20 trasporto mediante condotte di liquidi

50 trasporto marittimo e per vie d’acqua

51 trasporto aereo

52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 servizi postali e attività di corriere

 (da 58 a 63) servizi di informazione e comunicazione

(da 64 a 66) attività finanziarie e assicurative

72 ricerca scientifica e sviluppo

74.3 traduzione e interpretariato

75 servizi veterinari

80.1 servizi di vigilanza privata

80.2 servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.22.01 attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

81.29.91 pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

81.29.99 altre attività di pulizia nca

82.20.00 attività dei call center

84 amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 istruzione

86 assistenza sanitaria

87servizi di assistenza sociale residenziale

88 assistenza sociale non residenziale

94 attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.

Si consiglia e si raccomanda la massima collaborazione e l’adozione di tutti quei provvedimenti che si rendano necessari a tutela e salvaguardia della propria salute. 

 


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Decreto cura italia prospetto esemplificativo

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Decreto Cura Italia prospetto esemplificativo 

 

 

Cosa

Sospensione

Ripresa

Imprese del settore turistico, filiere dello spettacolo, ristorazione, sport e cultura (1)

– Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria

– IVA in scadenza a marzo

Dal 2 marzo al 30 aprile 2020

Versamenti da effettuare in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) oppure in massimo di 5 rate mensili a partire dalla stessa data. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza

Associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche)

Versamento entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno

Persone fisiche, imprese ed enti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato

Adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (2)

Dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020

Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro

– Versamenti da autoliquidazione relativi a ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale effettuate in qualità di sostituti d’imposta;

– Versamenti IVA;

– Contributi previdenziali e assistenziali;

– Premi per l’assicurazione obbligatoria

Dall’8 marzo al 31 marzo 2020

Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza

Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro

Versamenti fiscali e contributivi in scadenza al 16 marzo 2020

Versamenti da effettuare entro il 20 marzo 2020

Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro

Non sono assoggettati alle ritenute d’acconto ex articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Dal 17 al 31 marzo 2020

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto è versato direttamente dal contribuente in unica soluzione, entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) in unica soluzione o in massimo 5 rate mensili.

Persone fisiche, imprese ed enti che al 21 febbraio 2020 avevano residenza, sede legale o operativa nei Comuni della zona rossa istituita dal D.P.C.M. 1° marzo 2020.

– Versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli accertamenti esecutivi

– Ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato

Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020

Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza.

Settore dei giochi

– Versamento PREU e del canone concessorio (3)

In scadenza entro il 30 aprile 2020

Versamenti da effettuare entro il 29 maggio 2020, in unica soluzione oppure con rate mensili di pari importo, compresi gli interessi legali calcolati giorno per giorno.

In caso di pagamenti rateali, la prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020

Tutti i contribuenti

Versamenti dovuti in base a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito

Dall’8 marzo al 31 maggio 2020

Versamenti da effettuare entro il 30 giugno 2020

Pace fiscale

Rottamazione ter, saldo e stralcio (seconda rata), definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea

Rate in scadenza, rispettivamente, al 28 febbraio, e 31 marzo 2020

Versamenti da effettuare entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020)

Agevolazioni previste per :

-Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, guide e assistenti turistici;

– federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche), gestori di stadi e impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

-teatri, sale da concerto, cinema, discoteche, sale da ballo, etc.;

– organizzatori di corsi, fiere ed eventi;

– gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

– gestori di musei, biblioteche, archivi, giardini, riserve e luoghi culturali;

– asili nido e servizi di assistenza e didattica, scuole guida, ecc;

soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

-aziende termali e centri per il benessere;

– soggetti che gestiscono parchi divertimento o tematici;

– strutture che gestiscono servizi e stazioni di trasporto, compresi i servizi di noleggio.

-servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

– Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che esercitano una o più attività di interesse generale.

La sospensione non riguarda i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

 Per le sale bingo non è dovuto il canone di concessione a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

 


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Decreto cura italia 2020

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Decreto Cura Italia: alcune risposte ai dubbi comuni

Dalle vostre numerose richieste sulla pubblicazione del Decreto Cura Italia, dubbi e incertezze che ci sono stati trasmessi, abbiamo generato questa nuova circolare in cui cerchiamo di dare risposte concrete alle domande più frequenti:


Le Certificazioni Uniche

Il termine per l’invio delle C.U. era originariamente fissato al 9/3 ed è stato  già spostato al 31.3. Con il nuovo decreto Il termine per la consegna al sostituito è rimasta al 31/3, salvo nuove precisazioni che attendiamo dall’AdE per un ulteriore rinvio.

L’indennità di 600 euro per chi è prevista?

 Viene sicuramente prevista a favore degli artigiani e commercianti iscritti all’Ago  a condizione che non percepiscano pensione e che non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, esclusa la gestione separata.

Non viene prevista invece a favore dei soci di snc o dei collaboratori di impresa familiare in quanto la norma richiede il possesso di partita iva.

 Non viene prevista nemmeno agli agenti che pagano la cassa Enasarco proprio perché gli agenti sono iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Le suddette indennità non sono riconosciute, inoltre, ai percettori di reddito di cittadinanza.

Viene invece prevista per tutti i trainer e/o collaboratori amministrativo gestionali di ASD/SSD e società sportivo dilettantistiche. Attenzione: la domanda dovrà essere formulata direttamente dal collaboratore, e non dalla Società, per i collaboratori delle   ASD/SSD la domanda non va fatta all’INPS ma va fatta a Sport e Salute Spa ( società del C.O.N.I.) che entro il 3 aprile 2020 dovrà fornire tutta la modulistica e le istruzioni necessarie; N.B. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento delle ritenute, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020

Per accedere al contributo dei 600€ il collaboratore di una ASD/SSD dovrà fornire una autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e della mancata percezione di altro reddito da lavoro; inoltre il requisito essenziale per ottenere il contributo prevede che il trainer/collaboratore deve aver collaborato con una ASD/SSD che sia registrata all’interno del Registro CONI.

 

Integrazione salariale per i dipendenti delle società sportivo dilettantistiche

Anche per le ASD e SSD come tutte le altre attività che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per un massimo di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio 2020. La norma disciplina la procedura, semplificata, ed i termini per la presentazione della domanda.

N.B. per particolari settori come quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza COVID 19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ai datori di lavoro del settore privato. Sono comunque espressamente escluse le colf e le collaboratrici domestiche.

 

Licenziamento dei propri dipendenti

La normativa prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è preclusa per 60 giorni la possibilità di licenziare i dipendenti; il datore di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo quale la mancanza di lavoro e fatturato.

 

Sostegno alle micro imprese

Viene accordata una moratoria straordinaria a sostegno delle micro, piccole e medie imprese per superare  la fase critica della caduta produttiva connessa all’epidemia Covid-19, previa richiesta, da formulare alla banca o altro intermediario finanziario creditore. Per questi finanziamenti è previsto che:  le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;  la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020, viene rinviata fino alla stessa data e alle stesse condizioni; inoltre il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 viene ricadenzato sulla base di accordi tra le parti e sospeso fino al 30 settembre 2020.

Congedo Parentale e bonus baby sitter

In conseguenza della sospensione delle attività didattiche, didattiche i genitori lavoratori dipendenti del settore settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per un massimo di 15 giorni (continuativi o frazionati), per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Ai fini previdenziali, tale periodo viene coperto da contribuzione figurativa. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni. ( Ovvero può essere preso dal papà e in seguito dalla mamma) Nel caso di figli di età compresa fra 12 e 16 anni, a determinate condizioni, è possibile astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Se non si è assunti con contratto di lavoro regolare ma in contratti soggetti alla Gestione separata INPS si ha comunque diritto a fruire, per lo stesso periodo, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito. Questa indennità è stata estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Il limite di età dei 12 anni non si applica nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.  In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

 

Premio ai dipendenti

La norma prevede la corresponsione di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, per i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Il premio non concorre alla formazione del reddito.

 

Scadenze degli avvisi bonari – rateizzazioni Inps e Inail

Le  scadenze non sono sospese, ivi comprese la relative rateizzazioni.

Mentre sono sospesi gli importi contenuti delle cartelle esattoriali, nonché le relative rateizzazioni, compresa ad esempio quella della rottamazione. Tali pagamenti sono sospesi fino al 30/6, con pagamento in un’unica soluzione. La rata di febbraio della rottamazione-ter è invece differita al 31/5.

La tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (codice tributo 7085) in origine scadente al 16/03 va pagata in ogni caso entro il 20/3.

 

Adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Vengono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano salve le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 che proroga il temine del 16 marzo al 31 marzo 2020. E’ previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla cosiddetta rottamazione-ter, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto “saldo e stralcio”.

Le fatture elettroniche  e scontrini telematici

I termini per l’emissione delle Fatture elettroniche e gli scontrini telematici dovrebbero rientrare nel differimento al 30/6.Tuttavia la situazione non è stata ben chiarificata e quindi è possibile che entro la scadenza del 31/03 l’Agenzia delle Entrate potrebbe dare un chiarimento anche opposto.

 

Agenzie di Viaggi e Agenzie di Eventi, spettacolo e altri luoghi di cultura

La norma, per quanto di interesse, prevede che le disposizioni già inserite per il rimborso dei titoli per i contratti di viaggio dall’articolo 28 del d.l. n. 9/2020,( volo e transfer)  si applichino anche ai contratti di soggiorno, ( hotel ) in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di un voucher o). A seguito della presentazione di apposita istanza da parte dei clienti, il venditore provvederà all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione ( non dalla prenotazione del viaggio e/o dal rilascio dell’acconto)

 

Attività di controllo degli uffici preposti

Viene disposta la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

 

Approvazione dei Bilanci 

 

L’emergenza da coronavirus è valida come causa di differimento ai 180 giorni per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio pertanto il Bilancio per le SRL e le SPA può essere approvato entro il 30/06 anziché il 30/04.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento in scadenza

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 12/03 viene prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini /dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento

 

 

 


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Emergenza Coronavirus prime indicazioni

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OGGETTO: D.L 17/03/2020, decreto di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese

 In data odierna è stato pubblicato il Decreto Legge18/2020 contenente le misure di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus).

Pertanto, con la presente vogliamo fornirvi indicazioni in merito alle misure più importanti introdotte:

  • TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, causale “emergenza COVID-19”, per i periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020, durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di Agosto.

Le categorie di datori di lavoro interessati sono le imprese del settore industriale e le cooperative (e loro consorzi) che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ex L. 240/1984.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.

Entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva deve essere effettuata, in via telematica, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con un sindacato aderente al contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L’assegno ordinario, per lo stesso periodo sopra indicato, viene riconosciuto anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. In questo caso, il trattamento può essere concesso con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Le categorie di datori di lavoro interessati sono le aziende che occupano più di 5 dipendenti in settori cui non si applica la normativa in tema di integrazione salariale.

Sia per la Cassa Integrazione Guadagni che per il Fondo di Integrazione Salariale gli importi spettanti sono pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata, con i seguenti massimali:

  • Per retribuzioni lorde fino ad € 2159,48 (comprese mensilità aggiuntive), l’indennità massima spettante è di € 939,98;
  • Per importi superiori l’indennità massima spettante è di € 1129,66;

Le prestazioni di sostegno al reddito sono erogate nel limite degli importi di spesa stanziati.

  • CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro privati a cui non si applicano le tutele previste nel punto precedente, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane. Per le aziende deve essere concluso, anche in via telematica, accordo con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I trattamenti sono concessi dalle Regioni con decreto da trasmettere all’INPS.   

  • CONGEDO PER LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
  1. A decorrere dal 5 Marzo, causa sospensione servizi educativi, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto di fruire, per figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo con indennità pari al 50% della retribuzione. Tali congedi, che non devono essere computati nell’ambito dei congedi parentali, possono essere fruiti alternativamente da entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni. Il ricorso a tale congedo è escluso nel caso ci sia un altro componente del nucleo familiare che sia disoccupato, non lavoratore o beneficiario di altro strumento di sostegno al reddito.
  2. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata hanno diritto di fruire, per figli di età non superiore a 12 anni, di un congedo di importo pari, per ogni giornata indennizzabile, al 50% di 1/365 del reddito utilizzato come base di calcolo per l’indennità di maternità;
  3. I genitori di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi senza corresponsione, tuttavia, di alcuna indennità. Il ricorso a tale congedo è escluso nel caso ci sia un altro componente del nucleo familiare che sia disoccupato, non lavoratore o beneficiario di altro strumento di sostegno al reddito.
  4. In alternativa alle indennità previste nei punti 1 e 2, i lavoratori possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di € 600,00 accreditato sul libretto famiglia;
  5. I permessi per disabili e assistenza disabili vengono incrementati di ulteriori complessive dodici giornate nei mesi di Marzo e Aprile 2020;

  • SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico. E’ richiesto che il rilascio, da parte del medico curante, di un certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena

  • INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CO.CO.CO

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è riconosciuta, per il mese di Marzo, una indennità una tantum pari a € 600,00;

  • SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Il termine di versamento per le ritenute, i contributi previdenziali e assistenziali, e l’IVA in scadenza al 16 Marzo viene spostato al 1 Giugno 2020. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o in 5 rate senza sanzioni o interessi. Sono escluse le aziende con ricavi superiori a € 2.000.000 il cui termine di versamento è spostato al 20 Marzo 2020

  • SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni la possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

  • PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito dell’anno 2019 non superiore a € 40000,00, spetta un premio di € 100,00 da rapportare al numero di giorni lavorati nel mese di Marzo presso la propria sede. Tale premio, da erogare con la retribuzione corrisposta nel mese di Aprile o a conguaglio, non concorre a formare la base imponibile.

 


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Scontrino elettronico associazioni esonero 2020

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Le Associazioni sportivo dilettantistiche ( ASD)  e le società sportivo dilettantistiche ( SDD) sono soggette agli obblighi derivanti dallo scontrino elettronico in vigore dal 1 gennaio 2020? 

Per meglio comprendere questo grande dilemma ci viene incontro la Circolare 18E del 1° Agosto 2018 dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico  sarà importante capire quali proventi effettua l’associazione o la società sportivo dilettantistica di quelle normalmente  connesse alla 398/91.

Perché è importante questa circolare, perché definisce un concetto che sempre  assodato ma non lo è :  “non tutte le attività commerciali che un ente può avere rientrano nel regime forfettario della Legge 398/91“.

E’ appunto da questo fondamentale concetto che partiamo per definire se un’attività commerciale non rientra nel regime agevolato della 398/91 allora scatta l’obbligo per l’ente di certificazione del corrispettivo.

La non completa conoscenza del settore porta spesso a fraintendere le due tipologie di attività ” istituzionale ” e ” commerciale”  portando a  credere  in modo assolutamente errato, che tutto ciò che rientra nell’ambito dei proventi commerciali rientri nell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Questo non è vero e vediamo perché. 

 

 

Le agevolazioni della 398/91

E’ bene rammentare che  le semplificazioni previste per le ASD e SSD che adottano il regime agevolato previsto dalla L.398/91 comprendono l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, l’esonero di presentazione della dichiarazione annuale IVA e l’esonero di certificazione dei corrispettivi. A questo fa eccezione l’attività di prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione e di cessione dei diritti radio televisivi per le quali è obbligatoria l’emissione di fattura. 

Ora che la ricevuta avrà solo un valore commerciale con l’intervento del nuovo scontrino elettronico  gli incassi della giornata saranno inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate e al cliente sarà rilasciato un documento commerciale valido anche ai fini fiscali, qualora integrato con codice fiscale o partita IVA dell’acquirente.

La tipologia dei ricavi istituzionali e commerciali 

D’altronde ai fini della determinazione dell’Iva  sappiamo che anche ai sensi  dell’art. 9, comma 1, DPR 544/1999, possono essere assoggettati al regime forfettario tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi  funzionali all’attività sportivo-dilettantistica per la quale l’organismo è iscritto al registro del Coni. Tali proventi sono ad esempio:

  • Somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva;
  • Vendita di materiali sportivi;
  • Gadget pubblicitari;
  • Sponsorizzazioni;
  • Cene sociali di raccolta fondi;
  • Lotterie.

Pertanto è evidente che solo tali tipologie di ricavi espressamente ” istituzionali”  ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUIR, che costituiscono il naturale completamento degli scopi istituzionali dell’ASD e della SSD possano essere esclusi. Ogni altra attività perpetrata dall’ente dovrà intendersi ricompresa nell’obbligo come ad esempio il centro benessere per un impianto sportivo.

Quando si rientra nell’istituzionale? 

Ovvio che se l’ente ha nel suo interno una semplice attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all’interno della struttura attraverso ( prendiamo ad esempio le accademie calcistiche) sempre effettuate nei confronti di di soci e tesserati, è ben diversa da un’attività di ristorazione svolta come un’organizzazione di impresa  il cui reale scopo sia quello del profitto mascherato da associativismo no profit.  Da questo punto di vista anche l’attività di Massaggi massofisioterapici effettuati in complemento di assistenza agli sportivo e non distaccata , ma svolta al termine o prima di una prestazione sportiva, può invece ricondursi al concetto di attività connessa.

Per definire gli scopi tipici dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo (ASD, SSD) l’Agenzia pone due condizioni da rispettare:

Le attività sportive, così come sopra indicate, devono essere quelle determinate dall’organismo affiliante (FSN, DSA, EPS);
Non sono ricomprese le attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI.
Fuori da questi importanti parametri le attività sono sempre da considerarsi  commerciali ed escluse dal  regime forfettario. Tra le attività che sono considerate connesse, rientrano anche tutte le attività di servizi offerte ai soci, tesserati e non tesserati, quali l’utilizzo dei campi di gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e degli altri servizi connessi direttamente con la pratica delle discipline sportive riconosciute dal Coni.

attività in favore degli associati 

Il concetto di attività commerciale connessa ai sensi della legge 398/91, qualora si abbini al concetto di attività connessa di cui all’art.148, comma 3, del TUIR, avrà come conseguenza la decommercializzazione dei proventi derivanti da tali attività. Da quanto sopra consegue che i proventi derivanti da attività svolte a favore di soci, associati e tesserati del medesimo organismo affiliante (anche se tesserati per altra ASD o SSD) non contribuiranno a determinare l’imponibile IRES (purchè lo statuto sia conforme alle disposizioni di legge e sia stato presentato il modello EAS), mentre quelle rivolte ad altri soggetti contribuiranno alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES oltre che essere assoggetti ad IVA da determinare, in caso di opzione per la legge 398/91, secondo le modalità forfettarie.

Pertanto si rende fondamentale analizzare la tipicità  dei proventi conseguiti classificandoli in almeno tre categorie che seguono trattamenti fiscali e amministrativi diversificati:

  • Istituzionali -> non rilevano ai fini Ires ed Iva e hanno l’obbligo di rilascio di  ricevuta non fiscale solo in caso di incasso in contanti;
  • Commerciali in 398 rientrano nel regime forfettario di cui alla L. 398/91  con assoggettamento ad Iva ed Ires in maniera forfettaria e non obbligo di certificazione del corrispettivo con obbligo di rilascio di  ricevuta non fiscale solo in caso di incasso in contanti);
  • Commerciali non in 398  i quali pagano  Ires ed Iva con criteri ordinari (Ricavi-Costi; Iva Vendite-Iva Acquisti) con la creazione di un sezionale amministrativo che  permetta l’elaborazione dei registri Iva e relative dichiarazioni Iva. In questo caso vige l’obbligo della certificazione del Corrispettivo .

Detrazione per minori 

E’ bene ricordare che anche se si opera in regime di semplificazioni e non assoggettamento a IVA nelle ASD e SSD  la fattura deve sempre essere emessa in tutti quei casi dove è esplicitamente richiesta dall’acquirente, come il caso della detrazione fiscale per i figli minorenni. Inoltre, in questi casi si rende necessaria la dimostrazione della spesa sostenuta per quote sportive, tramite un bollettino postale o bancario o carta di credito oppure fattura rilasciata dall’associazione o azienda sportiva.

Nel documento emesso debbono essere indicati:

  • la ragione o denominazione sociale dell’ente (o nome, cognome, residenza e codice fiscale se si tratta di persona fisica);
  • causale del pagamento;
  • attività sportiva dilettantistica esercitata;
  • importo corrisposto per la prestazione resa;
  • dati anagrafici del figlio minorenne;
  • codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

 

 


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credito d’imposta 2020: beni strumentali agevolabili

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Credito d’imposta anche per il mezzogiorno quali sono i parametri 

 

Il 2020 parte con “sprint”.una boccata d’ossigeno per tutte le imprese sarà costituita dal nuovo Credito d’imposta 2020. Una misura che promette agevolazioni fino al 40% %su investimenti effettuati in beni strumentali. Ma cos’è, cosa cambia con la legge di bilancio 2020  e come funziona l’acquisto e ammortamento per imprese e professionisti”,

Dal 1 gennaio 2020 le imprese e professionisti dicono  addio al super e iper ammortamento 2020 e accolgono un nuovo credito d’imposta. Virata quindi nelle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. Questo nuovo  credito d’imposta avrà una percentuale diversa a seconda della tipologia di investimenti. Si parla infatti di un credito d’imposta al 40% o 20% del costo, in base all’importo dell’investimento.  Saranno premiati gli investimenti materiali nell’Industria 4.0;  gli investimenti in servizi e software digitali; e  gli investimenti in beni diversi dai precedenti ( ex super ammortamento).

Credito d’imposta novità Legge di Bilancio 2020 tutte le novità

SI tratta in pratica di una sorta di nuova Legge Sabatini 2020 che consentirà  di dedurre una quota di ammortamento maggiore rispetto a quanto previsto ora dalla legge. Bonus ricerca e sviluppo fino al 2020 alla luce delle novità introdotte dal decreto Dignità.

 

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Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

 

Credito d’imposta che sostituisce l’Iperammortamento 2020 e superammortamento 2020.

Tra le altre novità la previsione di un Bonus formazione 4.0:  che prevede l’eliminazione  il vincolo dell’accordo sindacale e l’introduzione di una maggiorazione del 60%. Si tratta di tutte le  attività rivolte a lavoratori svantaggiati ed ultrasvantaggiati.

Introdotte inoltre due novità distinte per il credito d’imposta ricerca e sviluppo:

  •  riduzione del credito riconosciuto al 12% e nel limite di 3 milioni di euro;
  • estensione del credito agli investimenti in innovazione e design che sarà pari al 6% nel limite di 1,5 milioni di euro;
  • super ammortamento auto 120% già cancellato dal 2018.

Come importante chiarimento viene specificato che tutti i  beni acquistati nel 2020, ma ordinati nel 2019 con il pagamento dell’acconto del 20%, non beneficiano della nuova normativa. Prerequisito essenziale per l’ottenimento del credito d’imposta pena la non usufruizione  sarà inoltre far inserire al fornitore nella fattura che il bene viene acquistato con specifico utilizzo del credito d’imposta.

Credito d’imposta del 6% Investimenti in beni strumentali.

Dal 1° gennaio 2020, viene  previsto un Credito d’imposta pari al 6% per chi acquista beni strumentali tra il 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. L’agevolazione viene estesa alla fattura ricevuta entro il 30 giugno 2021. Questo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

Il credito d’imposta al 6%, di fatto sostituisce il superammortamento e  potrà essere usufruito  da imprese e professionisti. 

Ma quali sono i beni strumentali esclusi dal credito d’imposta del 6%?

Si tratta di alcuni specifici investimenti come ad esempio:

  •  mezzi di trasporto;
  • beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione;
  • beni a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Limite di spesa per il credito d’imposta al 6% per gli investimenti in beni strumentali.

Il limite di spesa è previsto in 2 milioni di euro e il limite temporale è pari a 5 anni di tempo, a partire dall’anno successivo all’entrata in funzione dei beni per poter fruire dell’agevolazione. 

Annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 attualmente agevolati con l’iperammortamento, dal 2020 avranno 2 aliquote:

  • credito d’imposta 40% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • credito d’imposta 20% per gli investimenti di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro.

 Credito d’imposta 40% e 20% come funziona.

Questa agevolazione potrà essere utilizzata solo dalle imprese. Mentre per tutti  gli investimenti effettuati oltre i 300.000 euro, sarà invece obbligatoria la perizia o l’attestazione di conformità. 

La consegna dei beni oggetto dell’agevolazione  dovrà essere fatta al massimo in 18 mesi contro gli attuali 24 mesi.

In caso di vendita del cespite o di sua destinazione a struttura produttiva situata all’estero entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, il credito d’imposta verrà ridotto del costo già utilizzato in compensazione mentre l’eventuale maggior credito d’imposta già utilizzato dovrà  essere riversato.

Credito d’imposta 15% per investimenti software

Per quanto riguarda i  beni immateriali ricompresi nell’allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232, la Legge di Bilancio 2020, ha previsto un credito d’imposta pari al 15% del costo di acquisizione con un limite massimo pari a 700.000 euro, per gli investimenti in software.

L’agevolazione verrà concessa a prescindere dall’acquisto di un bene materiale. Il credito d’imposta dovrà essere utilizzato in compensazione, in 3 quote annuali, anziché in 5 come avviene per i beni materiali..


 


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Iperammortamento chi può usufruirne e chi viene scluso

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Iperammortamento: chi può usufruirne 

Vediamo in maniera dettagliata quali sono le categorie che possono beneficiare dell’ iperammortamento e chi ne viene escluso. L’ occasione ci viene dalla recente pubblicazione del  principio di diritto numero 2 del 2020,  con il quale l’Agenzia delle Entrate mette in chiaro quali sono i soggetti. Il principio inoltre  ci illustra quali soggetti  possono accedere all’agevolazione e quali ne sono esclusi illustrandoci  le motivazioni.  La prima grande esclusione viene prevista ad esempio per  gli intermediari finanziari

Dal 1° gennaio 2020, pertanto, niente più super ammortamento e iper ammortamento, perché ci sarà un cambio nelle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. Nasce un  credito d’imposta che avrà una percentuale diversa a seconda della tipologia di investimenti: credito d’imposta al 40% o 20% del costo. L’agevolazione varia  in base all’importo dell’investimento,. Per gli investimenti materiali nell’industria 4.0; 15% del costo. Per gli investimenti in servizi e software digitali; 6% per gli investimenti in beni diversi dai precedenti. 

Iniziamo con il dire che molte categorie possono usufruire dell’iperammortamento come ad esempio proprietari, locatari finanziari, imprese che svolgono attività di noleggio o locazione operativa mentre sembrerebbe chiuso l’accesso agli intermediari finanziari.

Ma chi sono gli usufrutori dell’ iperammortamente e perché conviene? Sia sul piano economico-patrimoniale che su quello organizzativo, sono imprenditori che intendono effettuare un investimento in macchine circolanti e si espongono ai rischi e fruiscono dei benefici connessi alle attività industriali o commerciali in cui vengono inseriti questi nuovi  beni che hanno caratteristiche strumentali.

Agenzia_delle_entrate_principio_di_diritto_n._2_del_28 Gennaio 2020 scaricalo qui 

Questa agevolazione può e deve offrire  un vantaggio alle aziende che investono in beni strumentali nuovi. L’investimento è orientato verso  beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Dall’anno  2020 l’agevolazione è caratterizzata da un credito di imposta, in base a  quanto stabilito dalla Legge di Bilancio.

 

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Quali soggetti possono usufruirne dell’iperammortamento?

Intanto partiamo dall’esclusione poiché “L’iper ammortamento come previsto dall’articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. L’agevolazione  non si applica all’intermediario finanziario che risulti titolare, nella veste di locatore, di un contratto denominato come “locazione operativa” di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell’impresa locataria”.

Il documento richiama la circolare numero 4 del 2017 in cui si chiarisce che l’incentivo non si applica ai beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio.

Il soggetto che ha diritto a beneficiare dell’agevolazione per i beni in questione è l’impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, a patto che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell’attività principale o tipica dell’impresa.

L’iper ammortamento, infatti, nasce per sostenere gli investimenti in beni strumentali utilizzati dalle aziende per le attività ordinarie.

Se queste sono rappresentate dalla prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa, si ha pieno diritto ad usufruirne.

Proprio sul caso di un’impresa di noleggio, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata di recente nella risposta all’interpello numero 14 del 2020. Viene effettuata un’analisi dei fattori da considerare per stabilire se è possibile accedere al beneficio quando i beni vengono noleggiati e usati su cantieri esteri.

  • Iper ammortamento, chi può usufruirne? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il principio di diritto numero 2 del 28 gennaio 2020 riporta in maniera puntuale tutti i soggetti potenziali destinatari dell’iper ammortamento:

  • proprietario;
  • locatario finanziario;
  • impresa svolgente attività di noleggio;
  • impresa che esercita attività di locazione operativa.
  • Aver effettuato degli investimenti, sopportandone i rischi e ottenendo dei benefici derivanti dall’esercizio delle attività industriali o commerciali in cui i nuovi beni strumentali sono inseriti, è il fattore determinante e comune ai soggetti indicati.

Partendo da questo presupposto, l’Agenzia delle Entrate motiva l’esclusione degli intermediari finanziari dall’agevolazione:

“Devono ritenersi esclusi dai potenziali destinatari dell’agevolazione i soggetti che, come gli intermediari finanziari. Questi ultimi  pongono in essere dei contratti pur denominati (impropriamente rispetto all’accezione rilevante ai fini delle agevolazioni in discorso) come contratti di “locazione operativa”. infatti in questi schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio. si collega bensì alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore”.

In conclusione, a sostegno della tesi si richiama anche la circolare numero 288 del 2015 della Banca d’Italia. All’interno si prevedono  particolari condizioni che permettono agli intermediari finanziari di svolgere attività di leasing operativo fanno. in questo modo, in nessun caso, il soggetto finanziario possa essere individuato come l’investitore.

 


 


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