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differenza tra associati e tesserati

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 differenza tra associati e tesserati

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La differenza tra soci e tesserati costituisce un tema fondamentale per chiunque voglia approcciarsi alla comprensione del mondo sportivo dilettantistico. Molti penseranno che questo abbia una valenza solo ai fini della decommercializzazione dei corrispettivi derivanti dalle quote che ogni membro versa alla ASD o SSD ovvero il godimento della agevolazione sui corrispettivi specifici a fronte delle prestazioni di servizi resi dalla ASD o SSD.

In realtà non è solo questo; quando si entra a far parte di un circolo sportivo ( ad esempio una palestra) sia per il nuovo membro sia per il circolo stesso è importante capire che qualifica assume quel determinato membro ( utilizzatore sportivo  o associato  )nella associazione /società sportiva e quali sono i diritti e doveri di entrambi per la vita sociale.

Ad esempio nella A.S.D. è obbligatorio che ogni membro fruitore di servizi debba associarsi ( anche se ci sono versioni controverse legate alla corretta applicazione del comma 3 dell’art. 148 del T.U.I.R. ) ovvero deve  completare un iter  burocratico che permetterà  al membro di essere associato alla A.S.D. quindi la ASD godrà delle agevolazioni fiscali predisposte dalla Legge, dovrà registrarsi presso un Ente di Promozione Sportiva (o una Federazione Sportiva Nazionale di riferimento e ottenere il certificato necessario per l’obbligatoria iscrizione al registro del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) mentre il membro come associato godrà di ogni diritto a lui riservato come il diritto di voto nelle assemblee il diritto di nominare il consiglio direttivo e quello di partecipare alla vita dell’associazione in maniera attiva fino, perché no, a divenatarne egli stesso presidente.

Nella S.S.D. invece i soci sono solo quelli che costituiscono la società con il Notaio, peraltro con una serie di vicoli  legati alla trasmissibilità della propria quota ( di solito due o tre ) mentre tutti i membri che frequentano il circolo sono solo degli ” affiliati” ovvero tesserati presso un Ente di Promozione Sportiva (o una Federazione Sportiva Nazionale di riferimento ). Solo i soci effettivi godono dei diritti di voto e di gestione della SSD mentre i membri frequentatori non hanno alcun diritto in tal senso nella gestione e nella vita societaria.

Ma perché affiliarsi agli enti di promozione sportiva e quali sono questi Enti?

Tutto fa capo al  CONI, ovvero l’organo sportivo principale che regolamenta tutte le attività sportive in Italia e ad esso  spetta il riconoscimento degli Enti di Promozione Sportiva, che per ottenerlo dovranno rispettare una serie di direttive e requisiti dettati, dal Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva.

 Sono riconosciute ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Associazioni a livello nazionale, nonché le Associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività motorie – sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI – NADO. Il loro statuto stabilisce l’assenza dei fini di lucro e garantisce l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.
2. Gli EPS ai fini sportivi sono costituiti da associazioni e/o società sportive.
3. Partecipano inoltre alle attività degli EPS le basi associative sportive (BAS) e ove previsto dai rispettivi statuti, anche singoli tesserati.
1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:
a) Motorio – Sportive
1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile emanato dal CONI.
b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente
fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente sottoscritto appositaConvenzione con la specifica FSN e DSA.

Quindi la convenienza ad affiliarsi a un EPS sta anel fatto che questo è multidisciplinare e comprenderà quindi tutte le discipline che la ASD o SSD deciderà di far praticare nel proprio centro sportivo.  Attualmente, il CONI riconosce 15 Enti di Promozione Sportiva Nazionali edali,  un Ente di Promozione Sportiva Regionale.

Un particolare e personale interpretazione dell”art.  148 del T.U.I.R. ha portato molte A.S.D. a pensare che vi fosse una sorta di equivalenza, ai fini fiscali,  tra il fatto di tesserare semplicemente un frequentatore ed essere in regola ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali, e conseguentemente hanno sfoltito la platea degli associati rispetto ai semplici tesserati, al fine di creare una sorta di barriera limitativa nella governance della A.S.D. permettendo ai soli associati così limitati e  non anche a tutti gli altri che in pratica regrediscono da associati a tesserati il diritto di voto e di partecipazione ai momenti assembleari. Questo ovviamente  nega il principio fondamentale di democraticità che sta alla base delle agevolazioni fiscali ( per la parte fiscale )  e di quella associativa ( per la parte giuridica) e che può comportare grosse problematiche in sede di accertamento, poiché nelle A.S.D. non è possibile adottare lo schema previsto per le S.S.D.

Quindi una volta capito chi sono gli associati nelle A.S.D. cerchiamo di capire anche chi sono invece i tesserati.

I tesserati sono coloro che vengono iscritti tramite la A.S.D. o la S.S.D. a un ente sportivo nazionale per il tramite della A.s.D. o S.S.D. Nella A.S.D. abbiamo quindi associati che sono anche tesserati a un ente di promozione sportiva o una federazione mentre nella S.S.D. abbiamo dei semplici ” frequentatori” che sono tesserati. La tessera dell’ente sportivo autorizza il membro anche alla partecipazione a  gare per lo sport praticato, rendendo di fatto inutile l’emissione di una tessera di riconoscimento rilasciata dalla A.S.D. o S.S.D. di appartenenza.

La natura di un tesseramento ad una organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Coni può avere una duplice valenza. In un caso, come accade quasi sempre con gli enti di promozione sportiva, costituisce prova dell’avvenuta instaurazione del vincolo associativo tra la persona fisica e l’ente nazionale avvenuto per il tramite della associazione sportiva e produce, in capo alla persona fisica, l’acquisizione dei diritti elettorali nell’ente di appartenenza, nell’altro, come accade, invece, quasi sempre con le Federazioni sportive nazionali, il tesseramento ha natura di atto amministrativo e costituisce una sorta di “autorizzazione”, di “patente” a partecipare all’attività sportiva organizzata da quella Federazione attraverso le squadre e l’attività del club sportivo presso il quale ci si tessera.

Ma è necessario fare molta attenzione al momento esatto in cui questo associativismo e tesseramento si perfeziona nell’ambito dell’associazione o S.S.D.

Infatti,  affinché scatti la legittimazione dell’agevolazione fiscale in capo al tesserato, è necessario che, all’atto del pagamento del servizio da parte del medesimo, questo tesseramento si sia già perfezionato. Il momento di conclusione dell’iter varia tra le diverse realtà sportive nazionali ma, non vi è dubbio, non può definirsi concluso “almeno” prima che almeno i dati del nuovo tesserato siano comunicati alla segreteria generale della Federazione o dell’Ente di promozione sportiva.

Questo accade ad esempio:

    • per le A.S.D. nel momento in cui il potenziale nuovo membro richieda di aderire in qualità di associato; questa autorizzazione venga data dal consiglio direttivo e comunicata al nuovo membro;
  • per le S.S.D. nel momento in cui il potenziale nuovo membro abbia richiesto di essere tesserato per il tramite della S.S.D; firmi l’accettazione del regolamento interno della stessa e la sua richiesta sia stata inviata telematicamente all’ Ente di promozione sportiva ( o Federazione) e da questi trascritta.

Fino a quel momento la persona fisica è da considerarsi “terzo”  o anche ” cliente”  pertanto, come tale, il corrispettivo della quota da questi versato non può essere decommercializzata ma ricade nell’attività commerciale della A.S.D. o S.S.D. con conseguente assoggettamento ad Iva nella misura ordinaria di legge e del pagamento delle imposte come ricavo.

Questo perché l’attività esterna degli enti associativi  ( ma anche  per le S.S.D. ) cioè  qualsiasi prestazione  resa nei confronti dei terzi,  ( non associati o non tesserati) non può essere oggetto di agevolazione fiscale ( detta anche  decommercializzazione ) e non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative  (  C.M. n.12/09 e,  C.M. n. 124/98).

Va da se che, ai fini del diritto al godimento delle agevolazioni fiscali, l’avvenuto perfezionamento del tesseramento dovrà essere effettuato  in momento antecedente a quello di pagamento del servizio reso.

info e richieste

 


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Contratto collaborazione A.S.D. e no profit


Contratto collaborazione A.S.D e no profit

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I contratti  di collaborazione e di lavoro sono sempre una questione delicata nelle A.S.D. e nelle S.S.D. poiché il mondo sportivo dilettantistico ha le sue regole, diverse da altre tipologie di attività no profit e imprenditoriali.

Premesso che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, il ministero del lavoro ha confermato nel 2015 ( D.L. 81) con il predetto decreto, che dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Ma, segue, ha indicato anche alcune fattispecie derogatorie, tra le quali rientrano:

le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


Questo ha determinato che attraverso gli interpelli, il  CONI e l’associazione dei consulenti del lavoro  hanno chiesto alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro se la norma sia applicabile anche per il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le discipline associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il Ministero nella sua riposta, fa presente che esistono altre norme agevolative per il mondo sportivo dilettantistico come ad esempio l’ art. 67, lett. m), T.U.I.R. ( prestazioni esonerate  da Irpef fino a € 7.500 etc ) che ben recepisce   la volontà del legislatore di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche.

Pertanto dalla lettura delle disposizioni se ne conclude che nell’art 2  al comma 2 del  D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva”.

E’ estremamente importante per gli organi direzionali di un’associazione (ASD) o di una società sportiva (SSD) capire con esattezza quali sono i limiti e le implicazioni che una diversa attività che viene svolta all’interno dell’associazione possa o meno essere considerata (dal prestatore o dalla legge) un rapporto di collaborazione , di lavoro o un’attività di semplice volontariato. Questo per la particolare natura dell’attività sportiva dilettantistica e nel no profit e l’ambito in cui esse si muovono.

L’applicazione delle norme che disciplinano i contratti lavorativi non è davvero semplice quando parliamo di associazioni, sportive e no profit nelle quali possiamo trovare attività di volontariato, rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rapporti di lavoro autonomo professionale, rapporti di agenzia e rappresentanza, rapporti di lavoro autonomo occasionale, rapporti di lavoro occasionale “accessorio” senza contare i compensi sportivi che possono includere indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti e a collaboratori amministrativi non professionisti di A.S.D..

Attività di volontariato
Questa attività viene di norma svolta per propria scelta da una persona in modo spontaneo e secondo la propria volontà, cosi come previsto dalla legge 266/1991: “ intendiamo per volontariato l’attività prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Il volontario potrà percepire  dei rimborsi spese per attività particolari svolte per l’Associazione ed entro un limite stabilito dall’Associazione stessa; per questo è necessario e  opportuno a tutela degli organi direzionali far compilare al  volontario, prima che inizi la sua prestazione, una certificazione in cui dichiara, oltre ai propri dati personali, che l’attività svolta viene fornita a titolo gratuito e volontario e che viene svolta sotto la sua personale responsabilità.

Contratti di lavoro subordinato

Sono i normali contratti di lavoro per i quali si applicano  le comuni regole derivanti da un C.C.N.L. contratto collettivo con la specifica caratteristica che il lavoratore è  assoggettato al potere direttivo e subordinato nella varie forma contrattuali previste secondo le esigenze dell’Associazione (contratto a tempo determinato, indeterminato o parziale) e conseguente stabile inserimento nell’organizzazione associativa, sicurezza della continuità della prestazione, osservanza di un orario, mensilità previste, TFR, retribuzione fissa mensile e pagamento dei contributi previdenziali previsti ( presso INPS o ENPALS in relazione alla tipologia di lavoro prestato).

Contratto  di collaborazione coordinata e continuativa
Si tratta di un rapporto caratterizzato dall’ assenza di vincolo di subordinazione e una stretta autonomia del collaboratore dell’Associazione nello svolgimento dell’attività, continuità e coordinamento con inserimento nell’attività associativa per specifiche situazioni oggettive e con una retribuzione legata al raggiungimento di una prestazione autonoma; il compenso viene pattuito determinando tempi e modalità di pagamento con coordinamento previsto in base alle esigenze aziendali. Di solito sono legati a professioni intellettuali di soggetti non  iscritti  ad albi e non in possesso di partita IVA, a compensi  dei i membri di organi direttivi o per particolari prestazioni legate a fini istituzionali per conto di associazioni e società sportive riconosciute dal CONI.

Prestazioni di lavoro occasionale
Queste ultime sono autonome e  accessorie e non possono superare i limiti prestabiliti per legge ovvero una durata complessiva della prestazione non superiore a  trenta giorni  nell’anno e un  compenso complessivo lordo ( al lordo della ritenuta d’acconto) che non dovrà superare euro  5.000,00.

Contratti  di lavoro per sportivi professionisti

Si tratta di una particolare tipologia di contratto di lavoro ( contratto per sportivo professionista) che è stato  disciplinato dalla legge 91/1981 e prevede degli ambiti di applicazione relativi a: continuità dell’attività sportiva, onerosità, qualificazione attribuita dalla federazione competente (FIGC , FIP, FIC, FIM, FPI, FIG). La particolare tipologia di contratto è stipulabile  solo tra  uno sportivo professionista e una società sportiva che è costituita sotto forma di S.r.l. o S.p.a. questo perché la normativa prevede che chi fa attività sportiva professionista ha l’obbligo di costituirsi in una sola delle due forme previste ( SRL o SPA) e deve obbligatoriamente adottare questo contratto per  le prestazioni degli atleti poiché c’è la presunzione assoluta ovvero l’esclusività del rapporto di lavoro mentre per chi fa attività di sportivo dilettantistico è possibile usufruire dei contratti sportivi a questi dedicati con il limite minimo dei 7.500,00 per il quale non è prevista la tassazione di alcun tipo e successivamente con la sola applicazione dell’I.R.P.E.F. nella misura fissa del 23% e le addizionali regionali e comunali.

I Voucher -lavoro accessorio ( soppressi nel 2017)

Si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa finalizzata a  regolamentare alcune  prestazioni lavorative, ( le prestazioni accessorie),  che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e a tutelare situazioni non regolamentate. ( soppressi con  D.L. 25 del 17 marzo 2017)
Il meccanismo prevede un pagamento del lavoratore  attraverso dei  ‘buoni lavoro’ ( appunto voucher) che hanno un valore netto  pari al 75% ( un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro  netto corrispondente  al compenso minimo di un’ora di prestazione).

In questo modo viene tutelato il lavoratore garantendo  la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL ma non  si ha  diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS  come ad esempio la disoccupazione, la  maternità,  la malattia e gli  assegni familiari ecc. ma viene  riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Una ultima modifica alla disciplina del lavoro accessorio (art. 1, di modifica del d.l. n. 81 del 2015) prevede : la norma dispone che, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio retribuita con voucher, al competente Ispettorato nazionale del lavoro vengano comunicati mediante sms o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione con previsione di sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore con riferimento al quale è stata omessa la comunicazione.

Ma la nuova norma non è applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche, condomini e  associazioni senza scopo di lucro).

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decreto ministero della salute proroga defibrillatori

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Boccata di ossigeno per lo sportivo dilettantistico in   relazione agli obblighi di tenuta del defibrillatore nella struttura che vincolava l’associazione a dotarsi di defibrillatori semiautomatici, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169. Con un primo decreto il ministero della salute aveva  prorogato fino al 30 novembre la data in cui  sarebbe entrato in vigore l’obbligo da parte delle società sportive dilettantistiche di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici ma successivamente con il Decreto Legge del 16 ottobre 2016, n°189 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.244 del 18 ottobre 2016 – “agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”) è stato disposto inizialmente al 01 gennaio 2017 ed ora lo spostamento al 30 Giugno

il testo della norma:

 “al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 e 2 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fini alla data del 30 giugno 2017“.

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Cari colleghi, in allegato il decreto firmato dal ministro della salute Beatrice...

Il continuo slittamento dell’obbligo è probabilmente legato alla necessità di completare, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori per poter permettere un corretto utilizzo delle apparecchiature.

Viene così prorogato di ulteriori 6 mesi e 10 giorni l’entrata in vigore delle norme introdotte col decreto con il Dl Balduzzi del 2012 (Dl n.158/2012 convertito nella L. 189/2012) che tra le altre cose prevedeva  l’adozione di garanzie sanitarie attraverso l’obbligatorietà di idonea certificazione medica per tutti coloro che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale nonché per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Le linee guida allegate al decreto attuativo (Dm 24 aprile 2013) prevedevano la presenza di personale formato presso centri di formazione accreditati dalle singole Regione che ovviamente ha creato non pochi problemi organizzativi e temporali che si sono tradotti nella difficoltà di formare in tempi utili personale preparato con conseguente differimento di 6 mesi del termine previsto per l’entrata in vigore dell’obbligo, fissato inizialmente per il settore sportivo dilettantistico al 20 gennaio del 2016 e successivamente prorogato prima al 30 novembre 2016 e recentemente al 1 gennaio 2017.


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Le bande musicali e il no profit

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Le bande musicali e il no profit

Analizziamo insieme le problematiche cui può incorrere chi per passione si dedica alla musica e fa di questo occasione di studio di incontro e di formazione.

Una banda musicale quando decide di esistere come tale, nell’ordinamento sociale, legislativo e fiscale italiano, deve costituirsi come Associazione Culturale; l’indirizzo no profit è dato dal carattere di volontariato e dilettantismo che spinge giovani e non più giovani allo sviluppo della loro passione.

Sono escluse ovviamente le band e artisti di un certo rilievo che fanno di questo un lavoro vero e proprio creando quindi di fatto un’attività solo squisitamente commerciale che quindi deve essere costituita e gestita in qualità di artisti oppure in una delle forme imprenditoriali previste dall’ordinamento giuridico  ed esattamente dall’art. 2082 C.C. che stabilisce che “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

La maggior parte delle associazioni esistenti sono comunque quelle “non riconosciute”. Si tratta del tipo di organizzazione meno costoso e meno complesso da gestire; l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.”

E’ necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l’Ufficio del Registro viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario: Atto Costitutivo e lo Statuto

Al fine di costituire un’associazione senza scopo di lucro  con attività di tipo culturale-musicale occorre che ci sia la volontà da parte di più persone ( almeno tre) a compiere questo passo, formalizzata con un Atto Costitutivo  che  deve essere firmato, in esteso alla fine, e siglato su ogni pagina da tutti i soci fondatori.

A tale scopo pubblichiamo un facsimile di statuto da applicare che possa essere d’ispirazione per chi vuole costituire una banda musicale.

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fac simile statuto banda musicale 22.86 KB 1424 downloads

pubblichiamo un fac simile di statuto relativo alla costituzione di associazione...

Il presente modello di statuto può essere usato per la redazione di un atto costitutivo con eventuale costituzione con atto notarile ( più oneroso) ovvero con registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di competenza relativa alla sede dell’associazione con data certa.

Successivamente alla costituzione andrà richiesto il codice fiscale ( presso l’Agenzia delle Entrate) o anche la partita IVA se si intende effettuare anche attività commerciale.

Nello statuto o vanno riportate tutte quelle indicazioni sulla gestione dell’associazione, dalla nascita alla sua chiusura, le norme sugli organi che la governano, le modalità di convocazione dell’assemblea dei soci, e quanto altro occorre alla vita del sodalizio. Anche questo documento deve essere firmato, in esteso alla fine, e siglato su ogni pagina da tutti i soci fondatori.

In particolare dovrà essere evidenziato:

1. assenza di fini di lucro

Significa che gli utili e gli avanzi di gestione vengono usati per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; a tal fine deve essere vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

2. rispetto del principio di democrazia interna

Per il quale ogni socio ha diritto a candidarsi e può essere eletto a qualsiasi carica interna; che ogni socio ha diritto di voto; che devono essere previste idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle delibere e dei bilanci  e con equità di criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

3. gratuita’ degli incarichi degli amministratori

E’ legato all’assenza dei fini di lucro. Se vi fosse un vantaggio economico nel creare e gestire una Associazione sarebbe assimilabile a qualsiasi attività lavorativa e diverrebbe un reddito.

5. devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Nessuno deve poter trarre vantaggio dallo scioglimento dell’ associazione e si deve destinare tale patrimonio ad un’altra Associazione che abbia finalità statutarie simili

Una volta costituita l’  Associazione Culturale la prima cosa che si consiglia di fare è di rivolgersi ad una banca per l’apertura un conto corrente poiché in base alla  legislazione vigente, ogni pagamento o riscossione che fa la banda, tramite l’associazione, deve essere registrato con movimenti bancari se superiore a mille euro. Se si tracciano tutti i  pagamenti sia in entrata che in uscita, tramite conto corrente o assegni si avrà il vantaggio di avere una gestione finanziaria estremamente facile e trasparente.

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Noi di Turismoefisco usiamo:

Le associazioni debbono tenere inoltre il libro verbali assemblee e il libro soci, debitamente vidimati inizialmente da un notaio e pagare la tassa di concessione governativa ( si trova dal tabaccaio) di € 67,00 per ogni libro.

Le ricevute emesse dalle associazioni per la riscossione di quote e contributi associativi sono esenti dall’imposta di bollo  ai sensi dell’ art. 7 tabella B, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 55, mentre le altre ricevute sono soggette al bollo di € 2,00 se la somma versata è superiore a 75,00 euro ai sensi dell’art . 13 nota 2a tariffa annessa al D.M. 20 agosto 1992 e succ. mod. cfr anche DPR 642/72 art. 8 allegato B.

Ai fini della tassazione ricordiamo che non formano imponibile quindi non viene tassato tutto ciò che viene percepito in base all’attività istituzionale prestata nei confronti dei soci  come ad esempio:

    • le quote associative;
    • i contributi raccolti;
    • le donazioni;
  • i proventi delle attività non considerate commerciali.

L’occasionalità delle iniziative fa si che esse siano escluse dal campo di applicazione IVA (che, in base al DPR 633/72 art. 1 e 5, riguarda esplicitamente solo attività abituali. In generale, l’attività non è considerata commerciale se la cessione di beni, anche nuovi, non avviene in cambio del pagamento di un prezzo specifico ma sotto forma di contributo libero o offerta ; non può esserci una cifra minima, l’offerta deve essere a tutti gli effetti una libera erogazione.

Uno dei vantaggi nella costituzione di un’associazione è la possibilità di avere accesso ai fondi comunali destinate a progetti di un certo interesse perpetrati dalle associazioni o anche l’accesso agli immobili da destinare come sede .

Un’altra interessante possibilità è quella di appoggiarsi ad un’associazione strutturata come polisportiva  A.S.D. che gode di numerose agevolazioni sopratutto fiscali.

I Compensi elargiti ai sensi dell’art. 67 del Tuir

Quando pensiamo all’art.67, comma 1, lett.m del Tuir,  il pensiero corre immediatamente alle prestazioni sportive dilettantistiche mentre invece la normativa ha voluto includere tra  i “redditi diversi” anche  i rimborsi, i premi, e le indennità e compensi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici dei cori, bande musicali e filodram-matiche  che perseguono una finalità dilettantistica.  E’ bene premettere che ancora oggi queste disposizioni presentano dei lati di  difficile interpretazione, e nella gestione dei singoli casi si cerca di raccordare la giurisprudenza in  merito al  dilettantismo sportivo con quella relativa  alle attività musicali/filo-drammatiche.

Pertanto analogamente  a quanto  accade nel settore sportivo dilettantistico, anche i compensi  di cui sopra percepiti nell’ambito dell’appartenenza a  bande musicali e filo-drammatiche possono costituire dei “redditi diversi”, nella misura in cui la prestazione eseguita a favore del sodalizio non sia espressione di un’attività professionale ma eseguita nell’ambito dell’oggetto sociale perseguito dall’associazione .
La differenziazione non è di poco conto e capire come inquadrare correttamente tali redditi è di fondamentale importanza perché  vengono esonerati dal prelievo Irpef fino alla soglia di 7.500 euro e, cosa ancora più importante.  la loro fattispecie i “redditi diversi” li esonera automaticamente anche dal prelievo contributivo (Inps/Enpals) ed assicurativo (Inail).  L’inps infatti potrebbe recuperare tali redditi non inquadrandoli in un rapporto di lavoro dipendente ma ” autonomo” con l’obbligo di apertura della partita Iva.

Per capire se sia possibile o meno considerarli redditi diversi, le prestazioni effettuate non debbono essere  oggetto
di un rapporto di lavoro subordinato o espressione di un’attività professionale autonome e non debbono essere di un importo considerevole rispetto all’attività conseguita dalla banda.

Pertanto anche quando non si configura una subordinazione del prestatore d’opera è importante verificare il requisito della professionalità che viene di norma attribuito a tutte  quelle attività che:

• vengono esercitate abitualmente e/o sistematicamente dal prestatore;
• generano un compenso non marginale rispetto al reddito medio del prestatore;
• sono connesse o accessorie rispetto ad una attività lavorativa stabilmente svolta;
• presuppongono l’utilizzo di conoscenze tecnico-scientifiche( artistiche).

E’ superfluo in questa sede osservare che il concetto di professionalità spesso non va a braccetto con il criterio di prevalenza  dell’attività  dilettantistica rispetto a un’altra eventuale occupazione esercitata dal soggetto ed è importante, al fine di stabilire correttamente la professionalità dell’individuo, valutare attentamente tutti e quattro gli indici rilevatori. E’ anche vero che stiamo analizzando un settore altamente specifico e che in alcuni casi alcuni di questi indici possano apparire molto ridondanti. E’ il caso dell’attività svolta dal direttore artistico di una piccola compagnia teatrale; questi difficilmente potrà sfuggire dal requisito della ripetitività della propria attività e la stessa difficilmente potrebbe essere eseguita  senza fare ricorso al proprio bagaglio di conoscenze tecnico-artistiche.

L’Iva nelle  associazioni con attività di Banda musicale

Ricordiamo che l’Ente non profit se conserva tutti i parametri di assenza di lucro a seguito dell’introduzione dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992) e le associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare di cui all’ art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003 possono usufruire dell’agevolazione concessa dalla Legge 398/1991 e conseguentemente versare l’IVA in misura forfettaria.

Le agevolazioni cui possono beneficiare sono in sintesi:

  • l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
  • l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati;
  • l’esonero dall’obbligo di fatturazione e registrazione eccezion fatta per  sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità;
  • esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;
  • esonero dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio;
  •  determinazione forfettaria dell’IVA: le Associazioni che hanno deciso di avvalersi del regime fiscale agevolato potranno versare IVA  dovuta sulle fatture emesse nella misura del 50% con divieto di detrarre l’IVA versata sugli acquisti;
  • determinazione forfettaria del reddito imponibile nella misura del 3% dell’ammontare dei proventi commerciali conseguiti nel periodo di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

La percentuale Iva da applicare nelle  associazioni con attività di Banda musicale

I  concerti vocali e strumentali sono manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente o in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori come  teatri, sale concerto, impianti sportivi eccetera.

Quando la prestazione musicale non si configura come concerto vocale e strumentale viene ricompresa nella disciplina generale delle “esecuzioni musicali di qualsiasi genere” di cui al punto n. 1 della tariffa allegata al Dpr 640/1972, ovvero n. 3  della tabella C allegata al Dpr 633/1972), per le quali l’Iva si applica con l’aliquota ordinaria del 22% sia con riferimento ai corrispettivi dovuti dal pubblico sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti.

Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 257/E

scaricabile qui

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risoluzione 257 E 2008 49.64 KB 384 downloads

Istanza di interpello – Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA...

del 20 giugno, che fornisce chiarimenti in merito alla differenza fra le “esecuzioni musicali”, assoggettate a Iva con l’aliquota ordinaria, e i “concerti vocali e strumentali”, ai quali viceversa si applica l’aliquota Iva ridotta del 10%, ai sensi del n. 123) della tabella A, parte III, allegata al predetto decreto, nonché della previsione recata dal n. 119) della stessa tabella A, parte III, del Dpr 633/1972.

Il contribuente chiedeva di sapere, in particolare, se la riconducibilità delle prestazioni di musica dal vivo fra le “esecuzioni musicali” o fra i “concerti vocali e strumentali” dipendesse dal luogo di svolgimento delle manifestazioni (stadi, sale da ballo, locali d’intrattenimento, feste di piazza eccetera) e dalle modalità di svolgimento delle stesse (ad esempio, prestazioni per un pubblico di solo ascolto, prestazioni per pubblico di solo ballo, prestazioni per un pubblico di ballo e ascolto).

Per risolvere i quesiti, l’agenzia delle Entrate ha ricostruito  dettagliatamente dapprima la disciplina delle “esecuzioni musicali di qualsiasi genere”, evidenziando che dette manifestazioni si configurano, a seconda della prevalenza o meno della musica dal vivo, come manifestazioni di spettacolo ovvero come manifestazioni di intrattenimento.

In particolare, la risoluzione 257/2008, dopo aver richiamato la normativa fiscale di riferimento per le esecuzioni musicali (punti n. 1 della tariffa allegata al Dpr 640/1972(1), e n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972, come modificato dall’articolo 1, comma 79, lettera b), n. 1), della legge 244/2007(2)), ha così sinteticamente precisato:

  • se l’esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come “spettacolo” ed è assoggettata al solo regime ordinario Iva, ai sensi dell’articolo 74-quater del Dpr 633/1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo
  • se l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente pre-registrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché a Iva, secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del Dpr 633/1972.

Passando poi all’esame dei “concerti vocali e strumentali”, l’Agenzia ha evidenziato che tali manifestazioni, esplicitamente escluse dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali, sono espressamente indicate al n. 4 della tabella C allegata al Dpr 633/1972, il quale riconduce a Iva ordinaria le seguenti attività: “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti“.

Per ciò che riguarda l’aliquota Iva applicabile a queste manifestazioni, l’Amministrazione, rilevando che il n. 4) della richiamata tabella C riproduce l’identica formulazione del n. 123) della tabella A, parte III, del Dpr 633/1972, ha precisato che i concerti vocali e strumentali sono assoggettati al regime ordinario, con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento.
L’Agenzia ha inoltre specificato che ai concerti vocali e strumentali si applica anche la disposizione n. 119) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che prevede l’aliquota Iva ridotta del 10% per i “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”.

In particolare, richiamando quanto illustrato con la circolare 37/2007, è stato osservato che per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali devono intendersi i contratti di scrittura connessi con tutti gli spettacoli individuati al numero 123) della citata tabella A, parte III.

In sintesi, la ricostruzione normativa operata dai tecnici dell’Agenzia in merito al trattamento fiscale dei “concerti vocali e strumentali” può essere così riassunta:

  • ai corrispettivi dovuti dagli spettatori si applica l’aliquota Iva del 10 per cento
  • ai contratti di scrittura stipulati dal singolo artista o dal gruppo vocale o strumentale si applica la stessa aliquota Iva del 10 per cento.

In definitiva, per individuare concretamente il trattamento fiscale applicabile alle esecuzioni musicali, è necessario verificare se le stesse possano o meno configurarsi come concerti vocali e strumentali. A tal fine, la risoluzione ha precisato che per concerti vocali e strumentali devono intendersi quelle manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente o in gruppo, eseguono dei brani musicali in base a un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori.
Si è voluto evidenziare, in sostanza, che nella manifestazione concertistica vocale e strumentale l’esecuzione musicale in pubblico è finalizzata esclusivamente all’ascolto della musica.

La distinzione che emerge dall’indirizzo interpretativo fornito dall’agenzia delle Entrate è, quindi, fra i concerti vocali e strumentali e le restanti esecuzioni musicali.
Queste ultime, non classificabili come concerti vocali e strumentali, devono essere ricondotte fra le “esecuzioni musicali di qualsiasi genere” (punto n. 1 della tariffa allegata al Dpr 640/1972 ovvero n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972) per le quali, sia relativamente ai corrispettivi dovuti dai partecipanti alle manifestazioni sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti, si applica l’Iva con l’aliquota ordinaria del 22 per cento.

ATTENZIONE: Il n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972 qualifica come attività di spettacolo assoggettate a Iva in base alle disposizioni recate dall’articolo 74-quater del Dpr 633/1972 “le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari


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Street art: associazioni no profit

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street art associazione senza scopo di lucro

La street art e il no profit

La street art, ovvero la nuova forma d’arte emergente che porta molti ragazzi, spesso grafici o semplicemente potenziali artisti che, armati di creatività, desideri e tanta volontà ma anche  energia, ribellione, utopia  e  voglia di esprimersi, si cimentano nei loro lavori di strada alla ricerca di fama, successo, un reddito e forse anche l’immortalità attraverso la realizzazione di vere e proprie opere d’arte.

Sono sempre più i comuni (e Roma ne è un esempio con un vero e proprio museo a cielo aperto composto da  oltre 150 strade dedicate ai murales dal quartiere tuscolano a San Basilio) che affidano progetti di realizzazione di opere agli artisti di strada per abbellire e creare interesse turistico. Un altro ottimo esempio è la splendida città di Diamante in Calabria  dove al bellissimo mare e alla tipicità del peperoncino è stato sapientemente unito in un mix perfetto, un intero percorso dedicato ai murales cittadini che ha finito per  caratterizzare la cittadina anche nel suo meraviglioso itinerario artistico.

Tra i lavori più gettonati della street art troviamo spesso i Murales che come detto finiscono per diventare un’attrazione turistica ma i confini della street art sono sfumati perché gli strumenti per sviluppare la creatività artistica sono molteplici; c’è chi usa gli spray, chi gli stencil, chi appende  ai muri foto o poesie e chi si dedica ai graffiti artistici ( da non confondersi con  i  writer  che usano il  bombing ovvero la tendenza a scrivere tag dappertutto con obiettivo primario la notorietà)

Quello di cui vogliamo occuparci in questo articolo è  lo stretto vincolo esistente tra chi vuole fare della street art una passione da trasmettere in un sistema organico al sistema dell’arte contemporanea, creandone  un valore e trasmettendola agli altri e conservando un giusto diritto d’autore con lo scopo di trovare anche un sostentamento economico che gli permetta di gestire questa passione.

Per chi è ancora scettico su come questa moderna forma d’arte possa diventare un discreto business vale la pena ricordare almeno due episodi significativi:

  • A New York la Landmarks Preservation Commission ha espressamente approvato che nel restauro delle facciate dello storico Germania Bank Building all’angolo tra Bowery e Spring, rilevato nel 2015 per 55 milioni di dollari, venissero mantenuti tutti i graffiti illegali apposti nei decenni;
  • sempre a New York, in un edificio al 151 di Wooster Street in corso di ristrutturazione nel 2007 è stato scoperto un muro con pezzi di Keith Hearing, Fab Five Freddy, Futura 2000, Ramellzee, Basquiat etc.  I graffiti sono stati rimossi dalla parete che sarebbe stata in ogni caso abbattuta e sono stati montati su pannelli.

Questo perché alcuni artisti proprio con questa passione sono diventati di fama internazionale e le loro opere vengono commissionate in ogni parte del mondo.

Tornando a noi per chi vuole cimentarsi nella street art è bene sapere che la legge 633/1941 fa ricadere nelle opere protette dal diritto d’autore  le opere dell’ingegno di carattere creativo qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1 ) per cui se l’opera è legale e quindi autorizzata ( specie se da contratto, bando o progetto) la stessa ricade nella tutela del diritto d’autore. Non ci occuperemo quindi di chi fa di questa forma d’arte un uso illegale da cui prendiamo le doverose distanze, ma piuttosto cercheremo di capire insieme come canalizzare e gestire al meglio chi, nella piena legalità vuole cimentarsi in questa nuova opportunità.

La norma sul diritto d’autore prevede che  “l’autore conservi il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione“. Questo anche se l’artista ha usato uno pseudonimo, un nome d’arte, una sigla o un segno convenzionale, purché gli stessi siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Pertanto l’artista che prende in appalto un’opera o un progetto può aprire la sua partita IVA come artista ( magari con il regime dei minimi)  e con questa fatturare il progetto o l’incarico ovvero avvalersi della norma sul diritto d’autore se l’incarico ha carattere di occasionalità e un importo commissionato di scarsa entità ( ricevuta per diritto d’autore soggetta alla ritenuta d’acconto del 20% sul 75% dell’importo).

Per chi invece vede nella street art una passione e una forma di aggregazione e vuole trasmettere questa arte e condividerla con altri appassionati creando anche progetti con finanziamenti erogati da comuni e province che vogliano da una parte sostenere tale attività e dall’altra creare forme d’arte che abbelliscano il territorio ( spesso degradato) con commesse minime, la forma più adatta è certamente la costituzione di un’associazione colturale no profit ovvero senza scopo di lucro.

La realizzazione dell’associazione, dovrà tener conto sia delle regole caratteristiche dell’associazione stessa, cui tutti i soci dovranno attenersi, ( attività istituzionale ) sia della previsione nello statuto di forme di finanziamento pubbliche o private ( attività commerciale) che potranno garantire degli introiti che permetteranno non solo la sopravvivenza dell’associazione stessa ma anche il suo sviluppo futuro in contesti che possano apportare dei benefici significativi nell’arte contemporanea.

A tale scopo pubblichiamo un facsimile di statuto da applicare che possa essere d’ispirazione per chi vuole intraprendere questo percorso.

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fac simile statuto associazione street art 22.45 KB 47 downloads

pubblichiamo un fac simile di statuto relativo alla costituzione di associazione...

Il presente modello può essere usato per la redazione di un atto costitutivo con eventuale costituzione con atto notarile ( più oneroso) ovvero con registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di competenza relativa alla sede dell’associazione con data certa.

Successivamente alla costituzione andrà richiesto il codice fiscale ( presso l’Agenzia delle Entrate) o anche la partita IVA se si intende effettuare anche attività commerciale.

 


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IVA ed esenzioni per enti no profit

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iva no profitIVA ed esenzioni per le prestazioni degli enti no profit

Vediamo insieme alcune informazioni utili da conoscere per l’imponibilità ad IVA o l’esenzione su alcune tipologie di attività esercitate dalle Associazioni no profit. Si tratta di prestazioni che l’Ente no profit esercita per la sua attività commerciale in abbinamento a quella meramente istituzionale che viene fatta in favore dei soci spesso a titolo gratuito. In questo caso invece, l’attività commerciale, pur essendo effettuata in ambito associativo riveste carattere di prestazione di servizi e come tale viene assoggettata ad IVA e presuppone che l’ente abbia provveduto alla richiesta di partita IVA e non sia quindi in possesso del solo codice fiscale.






Come abbiamo visto in precedenza l’ente no profit può optare per il regime forfettario di cui alla L. 398/91 ma come valutare quando e se l’ente debba  applicare l’IVA alle sue prestazioni e con quali modalità quest’IVA deve essere versata?

Il criterio fondamentale è sicuramente l’esercizio di attività commerciale ovvero dei servizi specifici a pagamento effettuati a soci o non soci a fronte di una prestazione o di una sponsorizzazione ( associazioni sportivo dilettantistiche) anche quando il corrispettivo della sponsorizzazione non viene pagato in denaro ma ad esempio in beni ( attrezzature sportive, gadget, magliette etc )

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Noi di Turismoefisco usiamo:

 

L’ente in questo caso ( attività commerciale) dovrà emettere idoneo documento fiscale ( fattura, ricevuta fiscale o scontrino nei casi specifici) e versare l’IVA trimestralmente sia che adottino il regime forfettario della L.398 sia che adottino quello ordinario mediante  il modello F24, con liquidazione  trimestrale.

I codici da adottare sono:

6031 IVA PRIMO TRIMESTRE scadenza 16 MAGGIO
6032 IVA SECONDO TRIMESTRE scadenza 16 AGOSTO
6033 IVA TERZO TRIMESTRE scadenza 16 NOVEMBRE
6034 IVA QUARTO TRIMESTRE scadenza 16 FEBBRAIO

ATTENZIONE: quest’ultimo versamento è specifico solo per alcune attività e tipologie quindi nel caso in cui l’ente adotti la legge 398 va versato anche il 4 trimestre con il codice 6034 mentre se adotta il regime ordinario il 4 trimestre avrà il codice 6099  come versamento annuale e potrà scegliere se versare entro il 16 MARZO dell’anno successivo ovvero con l’UNICO e rateizzare.

Ovviamente se si adotta il regime forfettario si verserà il 50% dell’IVA sulle fatture emesse ( indipendentemente dall’incasso) nel trimestre con impossibilità di recupero dell’IVA sugli acquisti.

Un caso a parte è quello relativo alle prestazioni che l’Ente può effettuare e che sono esenti da IVA  in base al DPR  633/1972  art. 10 e che nel caso specifico non danno ovviamente luogo a versamento IVA.
ATTENZIONE: I versamenti debbono essere effettuati senza la maggiorazione dell’interesse del 1% prevista per tutti gli altri contribuenti; questo adempimento ulteriore non si applica agli enti no profit.

Casi in cui l’Ente no profit effettua attività commerciale.

Spesso e volentieri alcuni enti  che operano nell’ambito sportivo, culturale o musicale si trovano a dover gestire anche per enti pubblici o privati ( es scuole) dei corsi corsi o eventi sportivi, musicali concerti bandistici, spettacoli, Palio  etc).

In questi casi viene elargito all’ente un contributo e richiesta la relativa fattura sulla quale ovviamente grava l’IVA che a livello contrattuale spesso non è stata nemmeno prevista.

Per prima cosa quindi è necessario analizzare il contratto e capire se la prestazione sia o meno soggetta ad IVA ovvero se rientra tra le attività commerciali o istituzionali dell’ente.

L’ ’Agenzia delle Entrate ci viene incontro in questo chiarendo alcune condizioni necessarie affinché queste particolari tipologie di prestazioni rese dall’ente  possano essere considerate esenti ai fini I.V.A. ex art. 10 d.P.R. 633/72 e quindi esentate dal tributo :

  • devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni;
  • devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù;
  • devono essere  didattiche, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione professionale

Se ad esempio  il committente è una scuola pubblica si rende assolutamente indispensabile formalizzare l’accordo tra ente e Scuola con la stipula di una convenzione nella quale andrà concordato che la Scuola manterrà il controllo sullo svolgimento del programma didattico e svolgerà la necessaria sorveglianza sugli alunni durante le attività della Associazione.

Dal punto di vista I.V.A., il contributo previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72.  Si tratta infatti di prestazioni rese all’infanzia, alla gioventù e didattiche in genere che sono rese da un’associazione (se sportiva addirittura riconosciuta da una federazione o da un ente di promozione sportiva) e sotto il controllo di un ente pubblico (la Scuola).

Dal punto di vista delle altre imposte (IRES e IRAP), i proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’Associazione ai sensi dell’art. 143, comma 3, lettera b), T.U.I.R.

Quando invece la prestazione è tra Ente e scuola paritaria o non paritaria la cosa è leggermente più delicata e complessa perché va redatta una convenzione nella quale è particolarmente importante riportare  gli estremi del riconoscimento della qualifica della Scuola (si essa paritaria o meno ) da parte dell’Autorità scolastica regionale. Anche in questo caso è indispensabile che l’ ente venga tutelato  ponendo come condizione indispensabile la presenza di un

docente, durante le sue attività, per sorvegliare gli studenti.

Così facendo il contributo  erogato e previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72 poichè le scuole paritarie (e non) sono comunque sottoposte al controllo dello Stato.

Sono invece dovute IRES ed IRAP poiché queste entrate non derivano da convenzioni con enti pubblici.

Quando la prestazione è con un ente pubblico il mancato riconoscimento o di vigilanza da parte del Ministero della Pubblica Istruzione comporta l’applicazione dell’I.V.A. al 22%.

Può succedere però che delle Associazioni svolgano prestazioni educative, didattiche e formative approvate  da enti pubblici come Enti locali, Amministrazioni statali, Università ecc.

In genere nel finanziamento dell’attività è insita l’attività di controllo e di vigilanza, il contributo previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72!

Sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 20 del D.P.R. 633/1972 le prestazioni effettuate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o ONLUS finalizzate all’educazione dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, inclusa la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.
2) Non concorrono a formare il reddito imponibile degli Enti non commerciali (e dunque non sono soggetti a tassazione IRES e IRAP) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti Enti per lo svolgimento in regime di convenzione o accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi, e questo ai sensi dell’art. 143, del D.P.R. 917/1986.
3) I corrispettivi specifici versati per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e rivolte agli iscritti, associati o partecipanti non si considerano commerciali, e pertanto dette somme rientrano nel novero delle attività non costituenti reddito imponibile (o istituzionali).

La circolare n. 34/e dell’Agenzia delle Entrate che potete scaricare qui

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circolare 34 E /2013 68.53 KB 2226 downloads

Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche...

ci da un valido aiuto per capire meglio come inquadrare le erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi nei confronti dell’associazione no profit.

Si ricorda  che per effetto della legge 244/2007  le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni  debbono  avvenire esclusivamente in forma elettronica con adozione ove previsto della tipologia di versamento IVA dello Split Payement.


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Enti no profit caratteristiche

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caratteristiche associazione no profitEnti No Profit Caratteristiche 

Delle No Profit se ne parla molto, per molteplici caratteristiche ognuno di noi conosce qualcuno che ha deciso di costituire un’associazione per fare questo o per fare quello; c’è chi addirittura progetta di costituire una ONLUS  per suonare nei locali e via dicendo.

Ma quanti sanno cosa effettivamente sia un Ente no profit ovvero cosa comporti il non lucrare su una qualsiasi attività che si intende esercitare e che possiede le caratteristiche necessarie affinché si possa parlare di attività sena fine di lucro?

I requisiti da soddisfare sono molteplici e soprattutto vanno ben capiti, analizzati e gestiti fin dall’atto costitutivo ovvero il primo passo verso la costituzione.

Prima di addentrarci  in quella che Dante chiamerebbe una Selva Oscura, ricca di insidie e trabocchetti  vediamo alcuni punti salienti che costituiscono i principi base, le fondamenta per meglio comprendere questo particolare settore:

A) divieto di distribuzione degli utili Qualsiasi Ente per ritenersi Non Commerciale, Senza Scopo di Lucro o No Profit deve contenere nel proprio statuto l’obbligo di destinazione di utili più o meno caratterizzato da queste parole: ““È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge“.

B) Obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. Altro obbligo importantissimo da comprendere in quanto ““La Società si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita? analoghe o ai fini di pubblica utilita?, sentito l’organismo di controllo (se costituito) di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E’ quindi importante premettere che in caso di scioglimento l’eventuale patrimonio sarà distribuito tra gli associati.

CIl principio di non temporaneità del vincolo associativo vale a dire che quando si effettua uan richiesta per diventare socio di una associazione e che la domanda è stata accettata (con conseguente verbale nominale inserito a Libro Verbali e il nominativo inserito a Libro Soci) si diventa soci a vita e non si deve rifare ogni anno la domanda di ammissione ma solo pagare la quota annuale: nello statuto va inserito:  “È esclusa espressamente la temporaneita? della partecipazione alla vita associativa“. “Il rapporto associativo ha durata di un esercizio sociale e si rinnova tacitamente di anno in anno se non intervengono le cause di perdita della qualita? di Associato di cui all’art. 5. (…) La decadenza discende automaticamente dal mancato pagamento per un esercizio del contributo associativo diIl mancato pagamento del contributo annuale e? causa di decadenza dell’Associato dal rapporto associativo.

  1. La negazione del principio di voto singolo: Nelle Associazioni No profit  vale il principio una testa è uguale a un voto e questo viene sancito dall’articolo 2538 comma 2 del Codice Civile.
  2. L’obbligo di approvazione del Rendiconto di gestione da parte dell’Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno sociale.
  3. La clausola di intrasmissibilità e non rivalutabilita? della quota o contributo associativo (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte).
  4. Il diritto di voto degli associati per le modifiche allo Statuto.

A questo punto abbiamo ben capito che gli Enti  no-profit, a differenza delle imprese, si caratterizzano per il fatto che l’attività svolta non è a scopo di lucro.  Il lucro costituisce un elemento fondamentale di distinzione e caratterizza la vera natura delle due realtà; inoltre la normativa concede agevolazioni e diritti speciali per gli Enti No profit proprio perché l’attività delle stesse è legata a una sorta di volontariato nell’ambito del settore dell’attività esercitata e non con carattere commerciale.

Vediamo uno specchietto delle principali differenze :

PROFIT NO-PROFIT
 

Si costituiscono solo mediante atto notarile, in quanto la legge impone che il loro atto costitutivo abbia la natura di atto pubblico.

 

Si costituiscono mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata.

 

I soci sono tali in quanto detengono quote azionarie della società.

 

I soci possono essere fondatori – i firmatari dell’atto costitutivo – o effettivi – coloro che svolgono attività sportiva all’interno dell’Associazione -.

 

 

Lo scopo, in questo caso lucrativo, è volto alla trasformazione di materie prime o semilavorati per ottenere prodotti finiti da vendere ad altri operatori commerciali o agli utilizzatori finali.

 

Lo scopo, non lucrativo, è quello evidenziato dall’atto Costitutivo in conformità all’attività realmente svolta.

 

Si ha la distribuzione degli utili, in parte mediante accantonamento a riserve menzionate nello Statuto e la parte restante destinata agli azionisti.

 

Si ha il divieto di distribuire gli eventuali utili utilizzandoli per un eventuale forma di autofinanziamento.

 

Secondo principi civilistici sono obbligate a redigere il Bilancio d’esercizio; secondo principi contabili sono tenute a redigere anche il rendiconto finanziario.

 

La redazione del Bilancio sostituisce l’obbligo di redigere un rendiconto finanziario ed economico.

 

 

In caso di liquidazione o fallimento l’azienda è affidata ai liquidatori, i quali hanno il compito di pagare la maggior parte dei crediti rimasti sospesi.

 

In caso di scioglimento il patrimonio deve essere devoluto ad un altro ente associativo con le stesse finalità.

 

Pochi sono i vantaggi di cui usufruiscono per quanto riguarda la normativa fiscale.

 

Innumerevoli sono i vantaggi fiscali di cui suddetti enti possono godere, con particolare riferimento alle O.N.L.U.S.

Ma anche gli Enti no profit hanno caratteristiche e particolarità che contraddistinguono le varie situazioni

Possiamo infatti distinguere diverse fattispecie:

Le Associazione non riconosciute

Sono disciplinate dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Le Associazioni in parola vengono definite “non riconosciute” in quanto sono prive di personalità giuridica.
Sebbene la legge consenta di dare vita ad un’Associazione non riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale, la pratica invalsa, ed intuibili ragioni di funzionalità, fanno sì che l’Associazione non riconosciuta si costituisca, di regola, a mezzo di un atto scritto (contratto di associazione ), basato su due principali componenti:

  1. l’atto costitutivo, che dà vita all’associazione identificandone e fissandone gli elementi di avvio e di riferimento;
  2. lo statuto, destinato a regolare il funzionamento a regime dell’associazione.

Il contratto associativo non richiede forme particolari. È sufficiente una scrittura privata semplice, senza la necessità di ricorrere all’intervento di un notaio; non occorre che essa contenga specifici elementi, se non quelli richiesti dalla normativa fiscale .

Le caratteristiche strutturali di un’Associazione non riconosciuta possono essere così elencate:

  1. una forma di aggregazione aperta all’incremento od al ricambio degli associati (cosiddetta “struttura aperta”). Gli associati, teoricamente, potrebbero avere diritti ed oneri diversi tra loro (ad esempio, in relazione all’entità dei contributi da versare, ai diritti di voto, ecc.); ma è preferibile che si stabilisca tra loro parità di diritti e doveri. Si consideri oltretutto che detta parità, in linea generale o specifica, è un requisito richiesto per godere di determinate agevolazioni fiscali;
  2. autonomia patrimoniale – sia pure limitata – rispetto alle sfere patrimoniali dei singoli associati e ad eventuali creditori personali dei medesimi, che si sostanzia nel concetto di “fondo comune” ;
  3. attività finanziata primariamente con i contributi degli associati, ma anche con donazioni od erogazioni di terzi; oppure, ancora, con (limitate) attività di natura commerciale;
  4. delega della gestione associativa ad una o più persone fisiche, generalmente elette dall’assemblea degli associati per limitati periodi di tempo, oppure designate in sede di costituzione;
  5. estinzione per:
    • scadenza del termine di durata eventualmente fissato dallo statuto;
    • deliberazione dell’assemblea degli associati (ove esistente);
    • il venir meno di tutti gli associati;
  6. in ogni caso, gli eventuali residui attivi della liquidazione non potranno essere ripartiti tra gli associati superstiti, ma dovranno essere devoluti (a fini non lucrativi) per gli scopi eventualmente previsti dallo statuto; oppure – in mancanza dei medesimi – a quelli determinati dalla pubblica autorità.

Le associazioni riconosciute

Le Associazioni Riconosciute, previste e disciplinate dagli artt. 14-24 del Codice Civile, devono:

  • costituirsi con atto pubblico;
  • chiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica;
  • risultare di conseguenza iscritte negli appositi registri previsti dalla legge.

Il riconoscimento della personalità giuridica, come principale conseguenza, assicura il beneficio della limitazione della responsabilità al patrimonio associativo.

La possibilità di acquisto di beni immobili da parte delle Associazioni Riconosciute è ulteriore e diretta conseguenza delle modalità di costituzione e dell’acquisizione della personalità giuridica.
Le fondazioni

Per le Fondazioni, disciplinate dagli articoli dal 14 al 35 del Codice Civile, valgono le medesime regole di riconoscimento esaminate per le Associazioni Riconosciute. Esse si costituiscono per atto pubblico o per disposizione testamentaria.

La particolare struttura di questi enti non rende infatti necessaria l’esistenza o la permanenza, al loro interno, del soggetto o dei soggetti “fondatori”.

La struttura giuridica della Fondazione non prevede la figura del socio (od associato, od altre figure assimilabili).
Il metodo ordinario con cui si costituisce una Fondazione è quello del lascito, da parte di uno o più fondatori, di un patrimonio vincolato al perseguimento di determinati scopi non lucrativi, che saranno non tanto mutualistici, quanto piuttosto di matrice sociale, culturale, solidaristica.
I comitati

Il Codice Civile non descrive in dettaglio la nozione di Comitato.

Il Comitato può essere definito come un ente, generalmente senza personalità giuridica, costituito da un ristretto numero di persone che si propongono la raccolta di fondi necessari a realizzare una determinata iniziativa.

I principali elementi qualificanti del Comitato possono essere così identificati:

  1. struttura chiusa del rapporto. Il Comitato si propone il raggiungimento del proprio scopo contando sull’opera di coloro che vi hanno dato vita, i cosiddetti “promotori”, i quali commisureranno le possibilità di successo del Comitato ai fondi che saranno stati in grado di raccogliere;
  2. scopo: deve essere non “interno” (ovvero “mutualistico”, a vantaggio dei membri dell’organizzazione), ma con preminente rilevanza “esterna”;
  3. durata: di regola i Comitati nascono per il varo di una iniziativa e si estinguono una volta realizzata la medesima, o preso atto dell’impossibilità di realizzarla;
  4. patrimonio: si costituisce non già attraverso apporti monetari dei fondatori e membri del Comitato (i quali, peraltro, potrebbero limitare il loro apporto all’opera prestata), ma attraverso i contributi di soggetti esterni all’ente (sottoscrittori), che ritengono di sostenerne il programma;
  5. disciplina della responsabilità: rispondono personalmente e solidalmente tutti i membri del Comitato.

La trasformazione di associazioni e fondazioni

La riforma societaria, in vigore dal 1 gennaio 2004, ha innovato profondamente le ipotesi di cambiamento della forma giuridica delle imprese.

Tra le varie modifiche apportate è stata prevista anche la possibilità della cosiddetta “trasformazione eterogenea”, che riguarda il passaggio da soggetti societari a soggetti differenti o viceversa.
Più in particolare, con riferimento agli enti esaminati nel presente opuscolo, sono state disciplinate la trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500 – septies del codice civile) e quella in società di capitali (art. 2500 – octies).

La prima consente tra l’altro di passare da una società di capitali (ad esempio spa o srl) ad una associazione non riconosciuta o ad una fondazione, mentre la seconda disciplina (ugualmente assieme ad altri casi) la trasformazione in società di capitali di associazioni riconosciute e di fondazioni.
È da rilevare che non è prevista la possibilità di trasformare in società di capitali una associazione non riconosciuta, la quale conseguentemente prima di procedere alla trasformazione deve acquisire la personalità giuridica.

Coerentemente con l’innovazione introdotta in materia societaria anche le nuove disposizioni che hanno modificato dall’inizio del corrente anno la normativa sulle imposte sui redditi hanno provveduto a disciplinare gli aspetti fiscali relativi alla trasformazione eterogenea (art. 171 Testo Unico Imposte sui Redditi).


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Legge 398/1991

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legge 398 1991

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991

                                           In vigore dal 1-1-1992  

LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.


Articolo 1

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita’ sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attivita’ commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione e’ esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attivita’ commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e’ superato.

3. comma abrogato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla l. 21 novembre 2000, n. 342.


AGGIORNAMENTI

Il Decreto-Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 66 del 6 febbraio 1992) all’art. 9 bis ha disposto che: “Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.”

La Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all’art. 2 comma 31, ha disposto che: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.”

La L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25/11/2000, n.276) ha disposto (con l’art. 25, comma 3) che “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.”

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l’art. 90, comma 2) che “A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’ elevato a 250.000 euro.”

Articolo 2

1. I soggetti di cui all’articolo 1 che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi’, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell’esonero devono annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attivita’ commerciali.

3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta continua ad applicarsi con le modalita’ di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche’ dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 e’ determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficiente di redditivita’ del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita’ di compilazione.


Articolo 3

1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all’articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

Articolo 4

1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 9 per cento.

associazioni proloco.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche’ riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita’ commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita’ all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 1, il comma 3 e’ abrogato;

b) nell’articolo 2:

1) al comma 3, le parole: “quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”;

2) al comma 5, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento”.

5. I pagamenti a favore di societa’, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. (*)


(*) AGGIORNAMENTO

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l’art. 37, comma 4) che la sostituzione dei commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 decorre dal 1° gennaio 2000 e che “restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita’, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473?.

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LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25-11-2000 – Suppl. Ordinario n. 194

In vigore dal 10-12-2000

Testo aggiornato al 26-2-2014

Art. 37.

Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) e’ sostituita dalla seguente:

“i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle societa’ sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400?;

b) all’articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilita’ sociale, dopo la lettera c-septies) e’ aggiunta la seguente:

“c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle societa’ sportive dilettantistiche”;

c) all’articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) e’ sostituita dalla seguente:

“m) le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attivita’ sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita’ sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”;

d) all’articolo 83, concernente premi, vincite e indennita’, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

“2. Le indennita’, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresi’, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”;

e) all’articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche’ dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)”.

2. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa’ e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell’imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e’ a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e’ a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche’ riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita’ commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita’ all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 1, il comma 3 e’ abrogato;

b) nell’articolo 2:

1) al comma 3, le parole: “quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”;

2) al comma 5, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento”.

5. I pagamenti a favore di societa’, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attivita’ sportive dilettantistiche, e’ abrogata.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita’, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

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Esenzione Imu Enti no profit – enti religiosi

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tasi e imuEsenzione Imu Enti no profit – enti religiosi

L’esenzione Imu ( e tasi)  si basa sulla risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 dicembre 2012 n. 1/DF, che ha chiarito alcuni aspetti inerenti all’esenzione IMU prevista per gli enti non commerciali che svolgono la propria attività senza scopo di lucro.

La stessa ha infatti identificato le modalita per l’esenzione stabilendo che è prevista solo per gli immobili destinati “esclusivamente” allo svolgimento di attività con modalità non commerciali.

Il regolamento emanato con decreto ministeriale 19 novembre 2012 n.200, ha definito all’art.3 i requisiti necessari per qualificare le attività non profit come svolte con modalità non commerciali.
I requisiti generali sono:

  1. a)  il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione a soci, amministratori, ecc;
  2. b)  l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione per il perseguimento delloscopo istituzionale;
  3. c)  l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, in favore di altroente che svolga un’analoga attività istituzionale;

L’ente, ai fini dell’esenzione, deve prevedere tali requisiti nello Statuto, da adeguare eventualmente entro il 31 Dicembre 2012, o (per gli enti ecclesiastici che non hanno Statuto) in un Regolamento redatto in forma di scrittura privata registrata, da tenere a disposizione dei comuni, ai fini dell’attività di accertamento e controllo.

L’estensione dell’esenzione anche agli immobili ad utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), seppure pro quota, secondo determinati rapporti di proporzionalità, sarà possibile solo a partire dal periodo di imposta 2013.

L’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, riconosceva l’esenzione dall’ICI a “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, e delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della l. 20 maggio 1985, n. 222”.

La suddetta esenzione veniva riconosciuta quando ricorrevano contemporaneamente:

  • un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale di cui all’art. 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);
  • un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale.Per quanto riguarda il requisito soggettivo, occorre precisare che l’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, fornisce la nozione di enti non commerciali, individuandoli negli “enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.

La norma in esame prevede, dunque, che nell’ambito degli enti non commerciali possono essere compresi:

  • gli enti pubblici, vale a dire gli organi, le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali;
  • gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli entidisciplinati da specifiche leggi di settore.

Occorre precisare che nell’ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose.

Affinché venga rispettato il requisito oggettivo richiesto dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali devono essere in concreto destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività:

  • assistenziali
  • previdenziali
  • sanitarie
  • didattiche
  • ricettive
  • culturali
  • ricreative
  • sportive
  • e delle attività indicate dall’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le attività di religione e di culto, che sono “quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all’educazione cristiana”.

Bisogna innanzitutto sottolineare che ai fini del riconoscimento dell’esenzione la Corte di Cassazione in varie sentenze (Cfr.: sentenze n. 10092 del 13 maggio 2005, n. 10646 del 20 maggio 2005) ha affermato che non rileva l’attività indicata nello statuto dell’ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l’attività effettivamente svolta negli immobili.

Le attività meritevoli di usufruire del regime di favore in materia di ICI erano:

  1. a) Le attività didattiche

Le attività didattiche sono quelle disciplinate dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, tra le quali rientrano, in generale, le attività che conferiscono titoli riconosciuti.
Ai fini dell’applicazione della norma di esenzione è necessario che:

  • l’attività sia paritaria rispetto a quella statale; detta circostanza implica una serie di obblighi (ad esempio, l’accoglienza di alunni portatori di handicap, l’applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, l’obbligo di pubblicità del bilancio, le caratteristiche delle strutture e l’adeguamento a standard previsti) ed offre la garanzia del rispetto delle caratteristiche che la legge ritiene imprescindibili nell’insegnamento;
  • la scuola adotti un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni. Il regolamento potrà prevedere criteri di selezione nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori alle disponibilità di posti, ma non potrà stabilire limiti all’accesso (ad esempio: l’esclusione degli alunni che non hanno conseguito una certa media); e l’attività non debba chiudere con un risultato che superi il sociale.Dall’esame delle disposizioni che disciplinano la materia – in particolare la legge 21 marzo 1958, n. 326, che regola i complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, attuata con il D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869; le disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, che fissano le caratteristiche delle strutture, la tipologia dei gestori e la tipologia degli utenti – risulta che, per ottenere l’esenzione dall’ICI, devono sussistere le seguenti modalità di esercizio delle attività ricettive. Per la “ricettività sociale” (il cosiddetto housing sociale), è necessario che le iniziative mirino a garantire soluzioni abitative per bisogni speciali (ad esempio: centri di accoglienza, pensionati per parenti di malati ricoverati in ospedali distanti dalle proprie residenze, comunità alloggio); che si tratta di attività attraverso le quali gli enti rispondono al bisogno di sistemazioni abitative temporanee; che le attività ricettive siano dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie sociali meritevoli (ad esempio: pensionati per studenti, per lavoratori precari, per stranieri e strutture simili) anche per periodi protratti nel tempo (si tratta, in sostanza, di attività caratterizzate dall’attenzione a situazioni critiche).

E’ indispensabile sottolineare che per entrambe le fattispecie è determinante anche l’entità delle cosiddette “rette”, che devono essere di importo significativamente ridotto rispetto ai “prezzi di mercato”. In definitiva sono escluse dall’esenzione dall’ICI: le strutture, in possesso di autorizzazioni per “ricettività complementare”, che si comportano da albergo.

  1. b) Le attività di religione e culto

La norma di esenzione richiama tra le attività di religione e di culto solamente quelle di cui all’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che, come innanzi precisato, sono “quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all’educazione cristiana”. Pertanto, l’esenzione dall’ICI poteva essere riconosciuta solo agli immobili adibiti alle attività appena indicate.

Veniamo ora all’IMU. Gli artt. 3 e 4 del D.M. 19 novembre 2012 n.200, emanato ai sensi dell’art. 91-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.27, specificano i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

In particolare, l’art.3 del suddetto decreto prevede che le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale prevedono:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

  1. b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
    c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’art.4 del suddetto decreto, prevede ulteriori requisiti.
– Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse:
a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale;
b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
– Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:
a) l’attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;

  1. c) l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso.
    – Lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

-Lo svolgimento di attività culturali e attività ricreative si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

-Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo dell’operazione.

L’art.5 del D.M. 19 novembre 2012 n.200, inoltre, disciplina l’individuazione del rapporto proporzionale prevedendo:
1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell’articolo 91-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2012, è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo.
2. Per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla
lettera i), svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell’immobile.
3. Per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un’utilizzazione mista, la proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l’attività.
4. Nel caso in cui l’utilizzazione mista, è effettuata limitatamente a specifici periodi dell’anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l’immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992,ovvero delle attività di cui alla lettera i) svolte con modalità commerciali.
5. Le percentuali determinate per ciascun immobile , si applicano alla rendita catastale dello stesso in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’IMU dovuta.

Con la risoluzione n. 1/DF dello scorso 3 Dicembre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito alcuni aspetti circa l’applicabilità dell’IMU agli enti ecclesiastici.
Richiamando la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, la risoluzione del Ministero, ribadisce la non applicabilità agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti delle norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private
(tra cui il possesso di uno statuto), ma prevede la predisposizione da parte degli stessi enti di un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata da tenere a disposizione dei comuni, che recepisca le clausole dell’art.10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997. Ciò significa che gli enti ecclesiastici devono, comunque, conformarsi alle disposizione di cui all’art.3 del regolamento n.200 del 2012, circa i requisiti per lo svolgimento di attività con modalità non commerciali.

La suddetta risoluzione, sottolinea l’applicazione dell’esenzione IMU agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività con modalità non commerciali , e la decorrenza del 1° Gennaio 2013 per l’esenzione con riferimento al rapporto proporzionale.

Con questo riteniamo di essere esaustivi nella interpretazione fornita.


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requisiti per avvalersi della L. 398 /1991

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turismoefisco formazioneQuali associazioni possono applicare il regime agevolato previsto dalla legge n. 391/1991?

 

Sicuramente l’applicazione della  legge n. 398 del 1991 può apportare enormi benefici nel panorama  del terzo settore no profit e sportivo dilettantistico, a favore di quegli enti che,  unitamente all’attività istituzionale vogliano  svolgere anche una attività di natura commerciale.

Vediamo in dettaglio quando e come avvalersene e soprattutto i requisiti necessari.

legge 398 1991

 

 

Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:

  • Associazioni sportive dilettantistiche –> solo se  iscritte al Coni
  • tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
  • società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
  • associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).

 

Vediamo in dettaglio quali sono i requisiti  necessari per l’accesso al regime forfettario della L. 398/1991

 

Requisiti soggettivi

Requisiti oggettivi

possono accedere  al regime 398/91 tutti gli enti associativi che contemporaneamente:

  • Non perseguono finalità di lucro nel proprio svolgimento dell’attività istituzionale;
  • Svolgono un’attività sportiva riconosciuta dal Coni (e sono  iscritte nel relativo registro) attraverso l’affiliazione  ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni
  • Conseguono proventi dell’anno precedente, derivanti dall’ attività commerciale, ( es sponsorizzazione) non superiori a euro 250.000.

 

 

Molto spesso il primo periodo di imposta di una attività  risulta essere inferiore all’anno solare,  a questo scopo l’Agenzia delle Entrate, con la

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Risoluzione del 16 05 2006 n 63 148.24 KB 23 downloads

Risoluzione del 16 05 2006 n 63. Nel caso un'associazione o un'associazione sportiva...
, ha precisato che il limite di importo cui fare riferimento per il mantenimento del regime agevolato deve essere rapportato al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la fine dell’esercizio, proporzionato ai giorni.

Nel limite dei 250.000 euro devono essere computati:

  • I ricavi e proventi ex art. 85 del Tuir, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale;
  • Le sopravvenienze attive ex art. 88 del Tuir relative all’attività commerciale.

devono considerarsi, invece,  esclusi da questo  limite:

  • I proventi conseguiti nello svolgimento delle attività connesse alle istituzionali; ( incasso quote soci o iscritti)
  • I proventi da attività occasionali di raccolta fondi;
  • I proventi ex art. 143 c. 1 Tuir; (redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.)
  • I proventi di cui all’art. 148 c. 3 Tuir.( attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, e  le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati).

Per poter usufruire del regime forfetario ex legge 398/91 è necessario:

  • optare mediante comportamento concludente, ( usufruendo della stessa) da manifestarsi a inizio anno o dall’inizio dell’attività;
  • opzione nel quadro VO della dichiarazione iva, da accorpare al modello Unico dell’anno.

Entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione, l

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modulo comunicazione SIAE per regime 398/1991 19.15 KB 291 downloads

Modello da inviare all'Ufficio SIAE competente per il domicilio fiscale  da parte...
competente per territorio, ente che sarà poi deputato ai controlli.

L’opzione è vincolante per almeno 5 anni, salvo il superamento del limite dei 250.000 euro o revoca.

Quali sono le agevolazioni previste dal regime 398/91 ai fini Iva?

Il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991 consente di determinare forfetariamente l’Iva da versare, in luogo dell’utilizzo dell’ordinario metodo di conteggio “Iva da Iva” (iva sulle vendite meno iva sugli acquisti).

                                                                                   L. 398/1991  operazioni soggette o non soggette ad IVA:

Diritti TV o trasmissioni radio —> Imponibile IVA per 2/3

Attività commerciali spettacoli sportivi e pubblicità —> Imponibile IVA al 50%

Sponsorizzazioni —> Imponibile IVA  50% (Legge 23 dicembre 2014 n. 19)

Attività istituzionali —> non imponibile IVA

Determinata l’Iva a debito, è necessario effettuare il versamento trimestrale entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, con la possibilità di avvalersi delle disposizioni regolanti la compensazione con gli altri tributi.

Il versamento deve essere effettuato, senza maggiorazione degli interessi dell’1%:

  • il 16 maggio (I trimestre), con codice tributo 6031;
  • il 16 agosto (II trimestre), con codice tributo 6032;
  • il 16 novembre (III trimestre), con codice tributo 6033;
  • il 16 febbraio (IV trimestre), con codice tributo 6034 (anziché il 6099 previsto per la generalità dei contribuenti, che versano il 16 marzo).

Non è previsto, inoltre, il versamento dell’acconto iva.

Le agevolazioni ai fini Ires introdotte dal regime 398/91?

Gli enti associativi che optano per il regime 398/91 determinano la base ai fini Ires applicando l’aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali e aggiungendo, al risultato così ottenuto, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate.

(Le società sportive dilettantistiche applicano, invece, il coefficiente del 3% al totale dei proventi e componenti positivi di reddito, in quanto qualsiasi entrata, sia istituzionale sia commerciale, è attratta nel reddito d’impresa.)

Non concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires, secondo le disposizioni della legge 133/99 (art. 25, c. 2, lett. a) e b):

  • proventi derivanti da attività di natura commerciale, connesse agli scopi istituzionali, purché legate ad una manifestazione sportiva (es. somministrazione alimenti e bevande, materiali sportivi, gadgets pubblicitari, cene sociali, lotterie, sponsorizzazioni..)
  • proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi, come previsto dall’art. 143, comma 2-bis lett. a) del Tuir, effettuate occasionalmente e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante la vendita di beni o servizi di modico valore, a fronte di offerte non commisurate al valore del bene o servizio offerto. ( Secondo quanto precisato nella circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 24/4/13, la mancata redazione del rendiconto di raccolta fondi è sanzionabile con la sanzione amministrativa, da euro 1.032 ad euro 7.746, prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), ma non è causa di fuoriuscita dal regime. In caso di impossibilità di ricostruzione dei dati, attraverso la contabilità, relativi agli eventi, i proventi ad essi relativi verranno considerati di natura commerciale).
  • L’esclusione vale solo se vengono rispettati i seguenti limiti:
    • massimo due eventi l’anno
    • importo complessivo dei proventi che non supera i 51.645,69 euro
    • redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, del rendiconto di ciascun evento di raccolta, ai sensi dell’art. 20 DPR 600/1973.

L’eccedenza rispetto ai limiti di cui sopra (superamento dei 51.645,69 euro e/o dei due eventi l’anno), viene inclusa nel computo del 3% dei proventi per la definizione della base imponibile Ires.

Alla base imponibile viene applicata l’aliquota Ires del 27,5%, come avviene per le società di capitali.

Per conteggiare i proventi imponibili ai fini Ires, sulla base dell’analisi delle fonti normative e di prassi disponibili (Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 dell’11/02/1992, D.M. 18/5/1995, Circolare SIAE 19/12/1992, n. 712) si applica una sorta di principio di cassa allargato.

Pertanto, sia ai fini della determinazione del reddito, sia del plafond dei 250.000 euro:

  • in assenza di fattura devono computarsi tutti i proventi commerciali incassati nell’anno
  • a questi dovranno aggiungersi
    1. tutti i proventi fatturati e incassati nell’anno
    2. tutti proventi fatturati ma ancora non riscossi.

Quanto appena detto non rileva per quanto attiene l’iva da versare trimestralmente, dovuta al momento dell’emissione della fattura o dell’incasso del corrispettivo in assenza di fatturazione.

 

Quali sono le agevolazioni ai fini Irap introdotte dal regime 398/91?

 

Per quanto riguarda la determinazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap), se l’associazione svolge anche attività di natura commerciale, il valore della produzione netta (base imponibile Irap) è determinato come segue.

                                                                     Base Imponibile Irap

da considerare ( non detraibili ai fini IRAP)

da non considerare in aggiunta ( detraibili ai fini IRAP)

Per determinare l’imponibile Irap è necessario prendere l’imponibile Ires ( come da schema precedente) più il 3% del proventi derivanti dall’attività commerciale a cui vanno aggiunti:

  • le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
  • i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale o collaborazioni occasionali;
  • gli interessi passivi.
  • N.B. le prestazioni di cui ai contratti sportivi nel limite di 7.500€ ed oltre sono interamente deducibili dalla base IRAP
  • I contributi I.N.A.I.L.
  • le spese sostenute per apprendisti, disabili o personale assunto con contratto di formazione e lavoro;
  • compensi e premi o rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a istruttori, insegnanti o personale con contratto sportivo di cui all’art. 67 C.1 lett. m del T.U.I.R.

 

Quali sono gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge n. 398/91?

Obbligatorio

non obbligatorio

tenuta del  Registro IVA Minori previsto dal DM 11/02/1997 è uno degli adempimenti contabili che tutte le Associazione in situazione di regime fiscale 398/1991 sono tenuti a seguire. Si tratta di un registro fiscale non soggetto a vidimazione in cui l’associazione deve annotare entro il giorno 15 del mese successivo tutte le entrate percepite nel mese precedente. ( Per le S.S.D. il libro giornale essendo le stesse in contabilità ordinaria obbligatoria con separata annotazione delle quote in attività istituzionale da compensi per attività commerciale)

tenere i libro soci e il verbale delle assemblee dei soci sempre aggiornato.

emissione di fattura con determinazione di IVA ordinaria per le sponsorizzazioni, cessione di diritti, vendita dio gadget etc

conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto ( per la S.S.D: registrazione in contabilità ordinaria)

presentare il modello unico Enti non commerciali ( entro il 30/09) (per le S.S.D. il modello unico società)

presentare il modello 770 se tenuti,

rendicontare tutti gli eventi effettuati per raccolta fondi,

certificare i corrispettivi per gli accessi alle manifestazioni sportive indette mediante titoli di ingresso ( biglietti) o abbonamenti che rechino il contrassegno SIAE

effettuare rigorosamente tutte le operazioni bancarie pari o superiori a € 1.000,00 (Legge 23 dicembre 2014 n. 19)  con strumenti tracciabili ( assegni, bonifici, carta di credito) e mai in contante sia in entrata che in uscita

  • redazione dell’inventario e del bilancio
  • per la A.S.D. la tenuta dei registri obbligatori quale il libro giornale, il libro inventari, i registri IVA e di magazzino. ATTENZIONE per la S.S.D. questi registri sono invece obbligatori essendo una società di capitali e quindi tenuta alla contabilità ordinaria per legge.
  • Per la A.S.D. e la S.S.D. la fatturazione dell’attività istituzionale mentre entrambe debbono effettuare e registrare quelle dell’attività commerciale.
  • Emissione di scontrini e ricevute fiscali ( per attività istituzionale)
  • per la A.S.D. la comunicazione e dichiarazione annuale IVA ( in presenza di sola attività istituzionale) mentre la S.S.D. è sempre tenuta alla presentazione della dichiarazione IVA anche in presenza di sola attività istituzionale.( comunicazione a zero)
Come avviene la fuoriuscita dal regime ex legge n. 398/91?

Gli enti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 non devono superare il limite annuo di euro 250.000 dei proventi da attività commerciale, onde evitare la decadenza dal regime agevolativo.

Il superamento del limite determina la fuoriuscita dal regime dal mese successivo al quello in cui il limite viene superato. A partire da questo momento si applicheranno le regole generali di versamento dell’Iva e di calcolo di Ires e Irap dovute.

Dunque, per l’esercizio in cui è avvenuto il superamento, si evidenzieranno due distinti periodi di imposta, ognuno dei quali sarà assoggettato a regimi contabili e fiscali differenti.

Cause di decadenza dal regime della L. 398/1991:

  • superamento del limite dei 250.000€ annui di proventi derivanti dall’attività commerciale;
  • effettuazione di operazioni di importo superiore a €516,46 attraverso strumenti di pagamento non tracciabili ( pagamento di operazioni per cassa)
  • Mancata tenuta del registro ai sensi del D.M. 11/02/1997  ( registro delle movimentazioni) e impossibilità di ricostruzione dello stesso attraverso idonea documentazione
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    Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate sulla L. 398, sulle quali l'Agenzia delle Entrate,...
  • Assenza delle clausole statutarie di cui all’art. 90 legge n. 289/2002 ( associazioni sportive)  e art. 148 del T.U.I.R.  e ripetute violazioni sostanziali alle clausole di democraticità

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