Contratto collaborazione A.S.D. e no profit

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Contratto collaborazione A.S.D. e no profit


Contratto collaborazione A.S.D e no profit

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I contratti  di collaborazione e di lavoro sono sempre una questione delicata nelle A.S.D. e nelle S.S.D. poiché il mondo sportivo dilettantistico ha le sue regole, diverse da altre tipologie di attività no profit e imprenditoriali.

Premesso che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, il ministero del lavoro ha confermato nel 2015 ( D.L. 81) con il predetto decreto, che dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Ma, segue, ha indicato anche alcune fattispecie derogatorie, tra le quali rientrano:

le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


Questo ha determinato che attraverso gli interpelli, il  CONI e l’associazione dei consulenti del lavoro  hanno chiesto alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro se la norma sia applicabile anche per il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le discipline associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il Ministero nella sua riposta, fa presente che esistono altre norme agevolative per il mondo sportivo dilettantistico come ad esempio l’ art. 67, lett. m), T.U.I.R. ( prestazioni esonerate  da Irpef fino a € 7.500 etc ) che ben recepisce   la volontà del legislatore di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche.

Pertanto dalla lettura delle disposizioni se ne conclude che nell’art 2  al comma 2 del  D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva”.

E’ estremamente importante per gli organi direzionali di un’associazione (ASD) o di una società sportiva (SSD) capire con esattezza quali sono i limiti e le implicazioni che una diversa attività che viene svolta all’interno dell’associazione possa o meno essere considerata (dal prestatore o dalla legge) un rapporto di collaborazione , di lavoro o un’attività di semplice volontariato. Questo per la particolare natura dell’attività sportiva dilettantistica e nel no profit e l’ambito in cui esse si muovono.

L’applicazione delle norme che disciplinano i contratti lavorativi non è davvero semplice quando parliamo di associazioni, sportive e no profit nelle quali possiamo trovare attività di volontariato, rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rapporti di lavoro autonomo professionale, rapporti di agenzia e rappresentanza, rapporti di lavoro autonomo occasionale, rapporti di lavoro occasionale “accessorio” senza contare i compensi sportivi che possono includere indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti e a collaboratori amministrativi non professionisti di A.S.D..

Attività di volontariato
Questa attività viene di norma svolta per propria scelta da una persona in modo spontaneo e secondo la propria volontà, cosi come previsto dalla legge 266/1991: “ intendiamo per volontariato l’attività prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Il volontario potrà percepire  dei rimborsi spese per attività particolari svolte per l’Associazione ed entro un limite stabilito dall’Associazione stessa; per questo è necessario e  opportuno a tutela degli organi direzionali far compilare al  volontario, prima che inizi la sua prestazione, una certificazione in cui dichiara, oltre ai propri dati personali, che l’attività svolta viene fornita a titolo gratuito e volontario e che viene svolta sotto la sua personale responsabilità.

Contratti di lavoro subordinato

Sono i normali contratti di lavoro per i quali si applicano  le comuni regole derivanti da un C.C.N.L. contratto collettivo con la specifica caratteristica che il lavoratore è  assoggettato al potere direttivo e subordinato nella varie forma contrattuali previste secondo le esigenze dell’Associazione (contratto a tempo determinato, indeterminato o parziale) e conseguente stabile inserimento nell’organizzazione associativa, sicurezza della continuità della prestazione, osservanza di un orario, mensilità previste, TFR, retribuzione fissa mensile e pagamento dei contributi previdenziali previsti ( presso INPS o ENPALS in relazione alla tipologia di lavoro prestato).

Contratto  di collaborazione coordinata e continuativa
Si tratta di un rapporto caratterizzato dall’ assenza di vincolo di subordinazione e una stretta autonomia del collaboratore dell’Associazione nello svolgimento dell’attività, continuità e coordinamento con inserimento nell’attività associativa per specifiche situazioni oggettive e con una retribuzione legata al raggiungimento di una prestazione autonoma; il compenso viene pattuito determinando tempi e modalità di pagamento con coordinamento previsto in base alle esigenze aziendali. Di solito sono legati a professioni intellettuali di soggetti non  iscritti  ad albi e non in possesso di partita IVA, a compensi  dei i membri di organi direttivi o per particolari prestazioni legate a fini istituzionali per conto di associazioni e società sportive riconosciute dal CONI.

Prestazioni di lavoro occasionale
Queste ultime sono autonome e  accessorie e non possono superare i limiti prestabiliti per legge ovvero una durata complessiva della prestazione non superiore a  trenta giorni  nell’anno e un  compenso complessivo lordo ( al lordo della ritenuta d’acconto) che non dovrà superare euro  5.000,00.

Contratti  di lavoro per sportivi professionisti

Si tratta di una particolare tipologia di contratto di lavoro ( contratto per sportivo professionista) che è stato  disciplinato dalla legge 91/1981 e prevede degli ambiti di applicazione relativi a: continuità dell’attività sportiva, onerosità, qualificazione attribuita dalla federazione competente (FIGC , FIP, FIC, FIM, FPI, FIG). La particolare tipologia di contratto è stipulabile  solo tra  uno sportivo professionista e una società sportiva che è costituita sotto forma di S.r.l. o S.p.a. questo perché la normativa prevede che chi fa attività sportiva professionista ha l’obbligo di costituirsi in una sola delle due forme previste ( SRL o SPA) e deve obbligatoriamente adottare questo contratto per  le prestazioni degli atleti poiché c’è la presunzione assoluta ovvero l’esclusività del rapporto di lavoro mentre per chi fa attività di sportivo dilettantistico è possibile usufruire dei contratti sportivi a questi dedicati con il limite minimo dei 7.500,00 per il quale non è prevista la tassazione di alcun tipo e successivamente con la sola applicazione dell’I.R.P.E.F. nella misura fissa del 23% e le addizionali regionali e comunali.

I Voucher -lavoro accessorio ( soppressi nel 2017)

Si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa finalizzata a  regolamentare alcune  prestazioni lavorative, ( le prestazioni accessorie),  che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e a tutelare situazioni non regolamentate. ( soppressi con  D.L. 25 del 17 marzo 2017)
Il meccanismo prevede un pagamento del lavoratore  attraverso dei  ‘buoni lavoro’ ( appunto voucher) che hanno un valore netto  pari al 75% ( un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro  netto corrispondente  al compenso minimo di un’ora di prestazione).

In questo modo viene tutelato il lavoratore garantendo  la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL ma non  si ha  diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS  come ad esempio la disoccupazione, la  maternità,  la malattia e gli  assegni familiari ecc. ma viene  riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Una ultima modifica alla disciplina del lavoro accessorio (art. 1, di modifica del d.l. n. 81 del 2015) prevede : la norma dispone che, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio retribuita con voucher, al competente Ispettorato nazionale del lavoro vengano comunicati mediante sms o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione con previsione di sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore con riferimento al quale è stata omessa la comunicazione.

Ma la nuova norma non è applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche, condomini e  associazioni senza scopo di lucro).

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