Esonero corrispettivi telematici per apparecchi da intrattenimento vlt aams

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Esonero corrispettivi telematici per apparecchi da intrattenimento vlt aams

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Cosa succede alle  new slot e videolottery e agli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro installati in luoghi pubblici? Cosa accade con i nuovi adempimenti per lo scontrino telematico?  A chiarire questo dubbio è intervenuta la risposta dell’  l’Agenzia delle Entrate con ‘interpello numero 9 del 21 gennaio 2020.

Chi è esonerato dall’invio dei corrispettivi telematici 

L’ ADE stabilisce  che l’esonero dei corrispettivi telematici resta valido  anche per new slot e videolottery. Lo allarga inoltre anche agli altri apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. In questo modo chi detiene  apparecchi da gioco,  dal flipper al biliardino, installati in luoghi pubblici può dormire sonni tranquilli.

Per essere tuttavia in regola con il fisco, è sufficiente  annotare le operazioni intervenute giornalmente sul registro dei corrispettivi.

L’analisi della problematica deriva dalla richiesta di un gestore di apparecchi di intrattenimento. Il caso pratico  opera sia con i suoi strumenti che come Service per l’esecuzione della raccolta del gioco tramite new slot e videolottery. Il caso interessa una platea vasta di attività che utilizzano questi apparecchi anche come un ricavo accessorio e non principale. 

 

 

Agenzia delle entrate risposta all’interpello n.9 del 21/01/2020 scaricalo qui 2020

 

Come funziona esattamente per gli apparecchi di intrattenimento

Con la sua risposta, l’agenzzia delle entrate focalizza il settore apparecchi da intrattenimento. Ne valuta le relative peculiarità arrivando quindi alla conclusione che per essi vige l’esonero dagli adempimenti del registratore di cassa e dell’invio telematico. L’esonero vale per tutti gli apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici.
La Razio sta nel fatto che il gestore di una sala  provvede alla raccolta delle somme di denaro giocate. E soprattutto nel fatto che queste somme sono già  comprensive di prelievo erariale unico (PREU) e di canone di concessione. Stiamo parlando di molte attività che vediamo normalmente tutti i giorni. Dal bar alle tabaccherie, dalle  sale da gioco dedicate alle  sale scommesse o  sale bingo con cui si hanno degli accordi specifici .

Obblighi di annotazione dei corrispettivi 

L’unico obbligo del gestore è l’annotazione giornaliera di  tutti compensi percepiti nel proprio registro dei corrispettivi distinti per tipologia di apparecchio. E questo anche nel caso in cui si abbia la semplice  gestione di giochi per bambini come videogiochi,   flipper, freccette, biliardi, calciobalilla  etc.

Con la risposta numero 9 del 21 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate conferma l’esonero dai corrispettivi telematici  per gli apparecchi come newslot e videolottery.

Inoltre l’ Amministrazione finanziaria approfitta del quesito posto per illustrare le relative motivazioni. Ne deriva che,  in entrambi i casi, il gestore viene  sollevato dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Modalità di gestione degli  apparecchi di intrattenimento

Le somme che vengono percepite dai gestori sulle  new slot e sulle  videolottery  debbono essere  come il compenso per il servizio di raccolta delle giocate. Sono esenti dall’IVA e non riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente. Non debbono neanche essere  trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate. Questo in base ai dettami dell’articolo 22 del Decreto IVA.

Per questo tipo di operazioni, inoltre, non è necessaria l’emissione della fattura: è sufficiente annotare i compensi nel registro dei corrispettivi.

Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro

Nella risposta, l’ADE intende anche analizzare tutti i gestori di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento che non erogano vincite in denaro. Su questo punto richiama  l’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica numero 696 del 1996. Tale norma infatti esclude dall’obbligo di certificazione “le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta. Include anche  le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie”.

Per questo motivo,  anche per questa categoria di apparecchi, vige l’esonero dai corrispettivi telematici.

 


 


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