la fattura elettronica soggetto estero

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la fattura elettronica soggetto estero

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La fattura elettronica  2020 – Soggetto residente estero

Come funziona la fattura elettronica per i soggetti non residenti?

a questo ha risposto l’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 67 del 26 febbraio 2019.

Vi sarà capitato a volte ( soprattutto se acquistate servizi da società europee) che l’emittente fattura sia una società  non stabilita in Italia, ma ivi identificata ( ovvero con possesso di partita Iva italiana) e quindi vediamo in questo caso quali siano  gli obblighi di fatturazione elettronica per tale categoria di contribuenti e il relativo  diritto alla detrazione IVA per le fatture cartacee emesse nei confronti di soggetti non residenti identificati in Italia.

In questo caso si presenta all’interpello una società con sede legale in Italia, con status di soggetto non stabilito ma ivi identificata ai fini IVA mediante rappresentante in Italia.

L’istante, che effettua acquisti da fornitori stabiliti in Italia e quindi soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica, ha posto all’Agenzia delle Entrate i seguenti quesiti:

    • se i soggetti residenti e stabiliti in Italia non abbiano l’obbligo, bensì la facoltà, di emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati;
    • se un soggetto non residente abbia l’obbligo o solo la facoltà di accreditarsi al Sistema di Interscambio (SdI) per la ricezione delle fatture passive;
    • se un soggetto non residente identificato in Italia possa esercitare il diritto alla detrazione sulla base della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente;
    • quale sia l’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” e delle modalità di richiesta di detta copia al proprio fornitore;
    • se il soggetto non residente sia escluso dagli obblighi di trasmissione del c.d. esterometro di cui all’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
      Prima di analizzare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si riporta di seguito la risposta all’interpello n. 67:

Per quel che riguarda il primo quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

“Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015”.

La comunicazione “alternativa” alla fattura elettronica di cui parla l’Agenzia delle Entrate è l’esterometro, che dovrà essere trasmesso a cadenza mensile.

Esterometro che, come specificato dalle Entrate in risposta al dubbio interpretativo n. 5, dovrà essere trasmesso esclusivamente dai contribuenti residenti o stabiliti in Italia.

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Nel  secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate specifica che i soggetti non residenti non hanno l’obbligo di accreditarsi al SdI per la ricezione delle fatture passive, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato.

Detrazione IVA con fattura cartacea per i soggetti non stabiliti
In merito alle regole per esercitare la detrazione IVA, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il cessionario/committente non stabilito ma identificato:

“può esercitare la detrazione ex articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito”,

il tutto a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente.

Se si desidera la copia cartacea di una fattura emessa in formato elettronico, sarà necessario che il documento riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML.

Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

 


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