IVA ed esenzioni per enti no profit

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IVA ed esenzioni per enti no profit

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iva no profitIVA ed esenzioni per le prestazioni degli enti no profit

Vediamo insieme alcune informazioni utili da conoscere per l’imponibilità ad IVA o l’esenzione su alcune tipologie di attività esercitate dalle Associazioni no profit. Si tratta di prestazioni che l’Ente no profit esercita per la sua attività commerciale in abbinamento a quella meramente istituzionale che viene fatta in favore dei soci spesso a titolo gratuito. In questo caso invece, l’attività commerciale, pur essendo effettuata in ambito associativo riveste carattere di prestazione di servizi e come tale viene assoggettata ad IVA e presuppone che l’ente abbia provveduto alla richiesta di partita IVA e non sia quindi in possesso del solo codice fiscale.






Come abbiamo visto in precedenza l’ente no profit può optare per il regime forfettario di cui alla L. 398/91 ma come valutare quando e se l’ente debba  applicare l’IVA alle sue prestazioni e con quali modalità quest’IVA deve essere versata?

Il criterio fondamentale è sicuramente l’esercizio di attività commerciale ovvero dei servizi specifici a pagamento effettuati a soci o non soci a fronte di una prestazione o di una sponsorizzazione ( associazioni sportivo dilettantistiche) anche quando il corrispettivo della sponsorizzazione non viene pagato in denaro ma ad esempio in beni ( attrezzature sportive, gadget, magliette etc )

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L’ente in questo caso ( attività commerciale) dovrà emettere idoneo documento fiscale ( fattura, ricevuta fiscale o scontrino nei casi specifici) e versare l’IVA trimestralmente sia che adottino il regime forfettario della L.398 sia che adottino quello ordinario mediante  il modello F24, con liquidazione  trimestrale.

I codici da adottare sono:

6031 IVA PRIMO TRIMESTRE scadenza 16 MAGGIO
6032 IVA SECONDO TRIMESTRE scadenza 16 AGOSTO
6033 IVA TERZO TRIMESTRE scadenza 16 NOVEMBRE
6034 IVA QUARTO TRIMESTRE scadenza 16 FEBBRAIO

ATTENZIONE: quest’ultimo versamento è specifico solo per alcune attività e tipologie quindi nel caso in cui l’ente adotti la legge 398 va versato anche il 4 trimestre con il codice 6034 mentre se adotta il regime ordinario il 4 trimestre avrà il codice 6099  come versamento annuale e potrà scegliere se versare entro il 16 MARZO dell’anno successivo ovvero con l’UNICO e rateizzare.

Ovviamente se si adotta il regime forfettario si verserà il 50% dell’IVA sulle fatture emesse ( indipendentemente dall’incasso) nel trimestre con impossibilità di recupero dell’IVA sugli acquisti.

Un caso a parte è quello relativo alle prestazioni che l’Ente può effettuare e che sono esenti da IVA  in base al DPR  633/1972  art. 10 e che nel caso specifico non danno ovviamente luogo a versamento IVA.
ATTENZIONE: I versamenti debbono essere effettuati senza la maggiorazione dell’interesse del 1% prevista per tutti gli altri contribuenti; questo adempimento ulteriore non si applica agli enti no profit.

Casi in cui l’Ente no profit effettua attività commerciale.

Spesso e volentieri alcuni enti  che operano nell’ambito sportivo, culturale o musicale si trovano a dover gestire anche per enti pubblici o privati ( es scuole) dei corsi corsi o eventi sportivi, musicali concerti bandistici, spettacoli, Palio  etc).

In questi casi viene elargito all’ente un contributo e richiesta la relativa fattura sulla quale ovviamente grava l’IVA che a livello contrattuale spesso non è stata nemmeno prevista.

Per prima cosa quindi è necessario analizzare il contratto e capire se la prestazione sia o meno soggetta ad IVA ovvero se rientra tra le attività commerciali o istituzionali dell’ente.

L’ ’Agenzia delle Entrate ci viene incontro in questo chiarendo alcune condizioni necessarie affinché queste particolari tipologie di prestazioni rese dall’ente  possano essere considerate esenti ai fini I.V.A. ex art. 10 d.P.R. 633/72 e quindi esentate dal tributo :

  • devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni;
  • devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù;
  • devono essere  didattiche, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione professionale

Se ad esempio  il committente è una scuola pubblica si rende assolutamente indispensabile formalizzare l’accordo tra ente e Scuola con la stipula di una convenzione nella quale andrà concordato che la Scuola manterrà il controllo sullo svolgimento del programma didattico e svolgerà la necessaria sorveglianza sugli alunni durante le attività della Associazione.

Dal punto di vista I.V.A., il contributo previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72.  Si tratta infatti di prestazioni rese all’infanzia, alla gioventù e didattiche in genere che sono rese da un’associazione (se sportiva addirittura riconosciuta da una federazione o da un ente di promozione sportiva) e sotto il controllo di un ente pubblico (la Scuola).

Dal punto di vista delle altre imposte (IRES e IRAP), i proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’Associazione ai sensi dell’art. 143, comma 3, lettera b), T.U.I.R.

Quando invece la prestazione è tra Ente e scuola paritaria o non paritaria la cosa è leggermente più delicata e complessa perché va redatta una convenzione nella quale è particolarmente importante riportare  gli estremi del riconoscimento della qualifica della Scuola (si essa paritaria o meno ) da parte dell’Autorità scolastica regionale. Anche in questo caso è indispensabile che l’ ente venga tutelato  ponendo come condizione indispensabile la presenza di un

docente, durante le sue attività, per sorvegliare gli studenti.

Così facendo il contributo  erogato e previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72 poichè le scuole paritarie (e non) sono comunque sottoposte al controllo dello Stato.

Sono invece dovute IRES ed IRAP poiché queste entrate non derivano da convenzioni con enti pubblici.

Quando la prestazione è con un ente pubblico il mancato riconoscimento o di vigilanza da parte del Ministero della Pubblica Istruzione comporta l’applicazione dell’I.V.A. al 22%.

Può succedere però che delle Associazioni svolgano prestazioni educative, didattiche e formative approvate  da enti pubblici come Enti locali, Amministrazioni statali, Università ecc.

In genere nel finanziamento dell’attività è insita l’attività di controllo e di vigilanza, il contributo previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72!

Sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 20 del D.P.R. 633/1972 le prestazioni effettuate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o ONLUS finalizzate all’educazione dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, inclusa la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.
2) Non concorrono a formare il reddito imponibile degli Enti non commerciali (e dunque non sono soggetti a tassazione IRES e IRAP) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti Enti per lo svolgimento in regime di convenzione o accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi, e questo ai sensi dell’art. 143, del D.P.R. 917/1986.
3) I corrispettivi specifici versati per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e rivolte agli iscritti, associati o partecipanti non si considerano commerciali, e pertanto dette somme rientrano nel novero delle attività non costituenti reddito imponibile (o istituzionali).

La circolare n. 34/e dell’Agenzia delle Entrate che potete scaricare qui

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circolare 34 E /2013 68.53 KB 2226 downloads

Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche...

ci da un valido aiuto per capire meglio come inquadrare le erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi nei confronti dell’associazione no profit.

Si ricorda  che per effetto della legge 244/2007  le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni  debbono  avvenire esclusivamente in forma elettronica con adozione ove previsto della tipologia di versamento IVA dello Split Payement.


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