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abolito il certificato medico sportivo per palestra bambini

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abolito il certificato medico sportivo per palestra bambini

Svolta importante del Ministero della Salute unito al Ministero dello Sport che hanno optato per l’esenzione per  i bambini  fino a anni di età dall’obbligo di certificazione medica sportiva. La decisione si basa sulla decisione unanime dei pediatri che affermano che in quella fascia d’età si rende  impossibile effettuare una valutazione realistica  sulla possibilità dei bambini di poter sopportare gli sforzi prodotti da una attività sportiva specifica. Ad ogni l’obiettivo ufficiale del ministero è quello di non gravare i cittadini e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni legati alla produzione dei certificati

ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra


questo il testo del decreto:

Decreto n°176 del Ministero della Salute e dello Sport, 28 febbraio 2018

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con  IL MINISTRO PER LO SPORT

Visto l’articolo 7, comma 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano una attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2014, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.”, ed in particolare l’articolo 3, che definisce l’attività sportiva non agonistica e prevede l’obbligo di certificazione per le categorie ivi indicate;

Visto l’articolo 42-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 155, recante “Approvazione delle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”;

Ritenuto che la Federazione Italiana Medici Pediatri, con nota del 16 luglio 2015, ha segnalato la necessità di escludere dall’obbligo di certificazione medica l’attività sportiva per la fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, al fine di promuovere l’attività fisica organizzata dei bambini, di facilitare l’approccio all’attività motoria costante fin dai primi anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento permanente, nonché di non gravare i cittadini e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;

Tenuto conto che il Tavolo in materia di medicina dello sport, istituito presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della salute in data 20 settembre 2017, si è espresso in più occasioni nel senso di considerare l’attività sportiva in età prescolare dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni quale attività sportiva non soggetta ad obbligo di certificazione;

decreta

articolo 1

(Attività sportiva in età prescolare dei bambini da 0 a 6 anni)

  1. Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.

Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo.

Roma, 28 febbraio 2018

IL MINISTRO DELLA SALUTE

(Beatrice Lorenzin)

IL MINISTRO PER LO SPORT

(Luca Lotti)

E se invece voglio continuare a produrre il certificato medico per i miei figli? 

La presentazione del certificato medico attesta “la sana e robusta costituzione” dei bambini  e l’idoneità a praticare attività fisica ludico amatoriale.

Cosa significa attività ludico-sportiva amatoriale?

Ovvero l’uso libero della palestra e/o della piscina senza l’obbligo della  presenza dell’istruttore, se si tratta di adulti. Per i bambini, invece, si intende un corso per avvicinare i piccoli al nuoto con giochi d’acqua. Ancora il calcetto, il tennis, sempre se tali attività sono svolte al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da società sportive.

Quali sono le attività non agonistiche?

  • attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario scolastico;
  • gli sport svolti presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (fino ai 12 anni);
  • attività svolte al fine di partecipare ai Giochi sportivi studenteschi (fino alle qualificazioni regionali).

Perché vi è questa differenza tra attività ludica amatoriale e non agonistica?

Il presupposto è che i centri sportivi affiliati alle società sportive federali o al Coni, hanno uno standard di preparazione atletica che mette il medico, che effettua la visita, in condizione di certificare se un paziente è in grado o no di seguire i corsi.

Nelle palestre non affiliate, invece, è l’istruttore che stabilisce liberamente il tipo e l’intensità dell’allenamento. E ciò non è conoscibile a priori dal medico.

Chi rilascia il certificato medico?

Il medico di famiglia o il pediatra che conoscono i loro assistiti e possono valutare la opportunità di svolgere attività fisica. Trattandosi di attività non agonistica non è necessario rivolgersi ad un medico sportivo.

Cosa occorre per ottenere il rilascio del certificato medico?

Il medico di base o il medico sportivo deve provvedere ad effettuare l’anamnesi e l’esame obiettivo del bambino misurandone la pressione e valutare i risultati dell’elettrocardiogramma a riposo.

Il certificato deve dichiarare, quindi, che il bambino non presenta controindicazioni che vietino la pratica di attività sportiva non agonistica.
Inoltre il medico deve indicare che il certificato ha validità di 1 anno dalla data del rilascio.

Normalmente il certificato è a pagamento, non coperto dal Servizio Sanitario Nazionale perché ritenuto “non necessario”.

Solo in talune ipotesi è gratuito, se rilasciato dai medici di famiglia o dai pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi:

  • attività sportive parascolastiche, su richiesta del Dirigente Scolastico;
  • partecipazione ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quelle regionali. L’esame strumentale ECG, è invece a carico di chi lo richiede.

In realtà vi è ancora tanta confusione.

Infatti, talune strutture private continuano a richiedere il certificato ai fini dell’iscrizione ai corsi da loro organizzati. Questo accade perché, essendo necessario stipulare polizza assicurativa per eventuali infortuni, talune società assicuratrici coprono il pagamento del risarcimento danni solo a fronte della presenza di un certificato medico della persona che ha subito incidente durante la attività fisica.

Inoltre, trattandosi di bambini, ci sono genitori che, indipendentemente dall’obbligatorietà o meno del certificato, provvedono comunque a far visitare il proprio bambino dal pediatra di base. E questo, naturalmente, rientra nella discrezionalità di ciascun genitore.

 

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franchising di successo: attività in franchising più redditizie

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        franchising di successo: attività in franchising più redditizie

ovvero come investire almeno 100.000 euro oggi

 Oggi parliamo di come investire 300.000 euro nel tempo o almeno 100.000 euro subito in  franchising di successo: attività in franchising più redditizie.

Investire 300.000 euro oggi è un’operazione non semplice, per la normalmente ci si rivolge ai consigli degli esperti, ma si cerca anche di capire a fondo quali siano gli strumenti più adatti per cercare di investire nel modo migliore la somma che abbiamo a disposizione.
Possiamo sicuramente affidarci ai promotori finanziari della banca, anche se questo vorrebbe dire, appunto, fare gli interessi dell’istituto e non i nostri e ricevere degli interessi che spesso non coprono nemmeno il tasso dell’inflazione anche perché quando prestiamo dei soldi a una banca sembra che ci facciano un favore e non ci ricompensano con il giusto tasso di interesse mentre quando siamo noi a chiedere alla banca le cose si fanno molto dure.

Potrai investire in un modello di business che:
– richiede il pagamento dell’IVA solo del 10% anziché del 22% ( modello SSD Lucrativa)

– che ti fa pagare solo il 50% delle tasse (IRES 12,5%  modello SSD Lucrativo)
– ha contratti privilegiati per i dipendenti con risparmio anche sui  contributi sociali (Inps 50% fino al 2022 )

La SSD lucrativa  è una normale società Srl a scopo di lucro  ma con uno speciale obiettivo sportivo !

Ecco i numeri:

      STIPENDI DIPENDENTI 
  IVA  IRES TASSE SUL REDDITO  COSTO AL NETTO   (*) 
FANCHISING FOOD 10% 24,50% 48%
FRANCHISING NO FOOD 22% 24,50% 48%
ANYTIME FITNESS 10% 12,50% 29,00%
       
(*) basato su un costo netto dipendente pari a 18.000 euro  annui      

Quindi perché investire ad esempio sul mercato immobiliare? Non ha senso! Non possiamo più prevedere quanto possa valere un immobile acquistato o addirittura se possa mantenere il prezzo pagato senza contare la tassazione prevista nell’acquisto e nella vendita e questo rischia di immobilizzare a lungo i nostri capitali senza garantire una giusta remunerazione del capitale investito.

Prima di investire: come si scelgono gli strumenti giusti? Non tutti i capitali sono uguali e non tutti gli investimenti sono uguali. A complicare ulteriormente la situazione troviamo anche il fatto che non tutti gli investitori sono uguali.

Tutti conosciamo un amico o un parente che ha un’attività redditizia ma lo vediamo sempre  incollato come un francobollo alla sua attività per controllare e monitorare ma anche perché lui è il cuore del suo business e quindi necessario alla continuazione dell’attività gestita a un certo livello.

L’investimento nel franchising  ci libera da tutto questo e ci permette di gestire un’attività investendo un capitale determinato stando comodamente a casa attraverso un know how che ci viene fornito  chiavi in mano e che gode di un avviamento e di una qualità garantita dal brand.

E’ il caso di Anytime Fitness  il circuito internazionale di palestre nato negli USA che oggi conta più di 3.500 palestre attive in tutto il mondo e recentemente sbarcato in Italia sta crescendo a ritmi vertiginosi con l’apertura di 18 nuove palestre previste entro la fine del 2017.

Il momento per investire è quello giusto, con poco più di 30.000 euro  si entra in uno dei franchising attualmente più redditizi del mondo e completamente autonomo operante nel mondo del fitness. Il Brand è ai suoi primi pass in italia, sbarcato nel 2015 ha delle prospettive di crescita molto buone già sperimentate negli altri paesi europei dove Anytime Fitness è sbarcata precedentemente come la Spagna, il Regno unito  e i Paesi Bassi.

I fondatori della Anytime Fitness hanno capito in anticipo che questa industria era pronta per rinnovarsi completamente e forti della loro  esperienza trentennale nel campo, hanno sviluppato un modello di attività innovativa che permette di lavorare nel mondo del fitness anche da non addetto ai lavori , come gestore indipendente dell’attività.

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I fondatori di Anytime Fitness hanno capito che chi veniva ad allenarsi nelle palestre cercavano comodità e prezzi ragionevoli ma non sarebbero stati disponibili ad allenarsi risparmiando con macchinari non di livello qualitativo e in ambienti angusti ricavati da una autorimessa.

Investendo in Anytime Fitness non devi assolutamente gestire il business personalmente grazie a un know how  derivante dal brand altamente sperimentato con successo in tutto il mondo. La gestione della palestra è tutta automatizzata nelle 24 ore di apertura giorno e notte puoi monitorare l’andamento e ogni dettaglio comodamente da casa tua attraverso prospect flussi e reports aggiornati e gestiti  in internet.

Quale il valore aggiunto?

Tutti gli iscritti nelle palestre  Anytime fitness perseguono lo sport e l’allenamento individuale in qualsiasi ora del giorno con istruttori professionisti e di notte attraverso l’ausilio di virtual trainer. Inoltre accedono gratuitamente al Anywhere Club Access, che permette ai membri di potersi allenare in tutte le strutture Anytime Fitness del mondo compreso nella quota di iscrizione che è tra le più basse del mercato italiano.

Ciò che distingue il modello “Anytime ” è  l’ambiente sobrio e semplice ma pulito moderno e dal carattere famigliare con un software d’accesso e tecnologia di sorveglianza che permette ai membri di allenarsi a qualsiasi ora del giorno e della notte in piena sicurezza con ridotto utilizzo di personale.  Possibile per l’investitore monitorare  a distanza con immagini televisive a circuito chiuso e dispositivi di sicurezza personale con utilizzo del software di accesso con chiavetta personale  totalmente integrato con il sistema di sicurezza on-site..

Un modello di franchising moderno ed efficace che consente un ritorno dell’investimento veloce, la gestione della  struttura in piena autonomia e tutto il tempo da dedicare se stessi senza avere la necessità o l’obbligo di conoscere in maniera dettagliata il settore in cui si va ad investire! Tutto questo crea un vantaggio competitivo enorme, visto che dagli stipendi del personale deriva gran parte delle spese per un normale fitness club. Da titolare investitore , potrai dedicare del tempo ad altri importanti aspetti della tua vita e comunque permettere ai membri il pieno accesso alla struttura.

Il prodotto/servizio è altamente competitivo perché offerto a prezzi ragionevoli per tutti e nonostante i prezzi più bassi del mercato le palestre Anytime Fitness si presentano a membri con ambienti sempre moderni, puliti e a misura d’uomo , con aree allenamento dal design perfetto. E non è solo immagine! Dentro le palestre, gli iscritti trovano attrezzature moderne con connessione ad internet per allenamento muscolare sicure e facili da utilizzare.

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In Italia il mercato è in continua crescita sia per le prospettive di franchising che per numero di potenziali iscritti. Attualmente, Anytime Fitness conta più di 3.500 clubs in tutto il mondo e un bacino di utenza di più di 2 milioni che continua a crescere. La crescita del franchising verrà potenziata da coloro che ben conoscono il modello di business e il brand. In Italia lo sbarco è avvenuto alla fine del 2015 quindi in questo momento chi investe ha le migliori opportunità di accaparrarsi le aree migliori e più produttive seguendo lo sviluppo che già è avvenuto in paesi come l’Australia, la Nuova Zelanda, Canada, Messico, Cile, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Giappone e India. Un’ulteriore espansione a livello mondiale è in corso.

Investimento Sicuro

Arancio Un ROI medio superiore al 30%

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Arancio Supporto a 360 ° in tutte le fasi di allestimento

Vincitore per 3 anni
consecutivi del Premio

Top Global Franchise

Nella classifica di Entrepreneur Magazine Anytime Fitness è il franchising che cresce più velocemente al mondo con l’apertura in media di due palestre al giorno.
L’ ambìto premio viene concesso su base annua al miglior franchise secondo alcuni importanti criteri:solidità finanziaria e stabilità nel tempo, tasso di crescita e le dimensioni del sistema.

Le licenze non sono illimitate: In alcuni paesi come L’Australia e gli Stati Uniti sono in chiusura e non è più possibile investire. Affrettati per  non perdere l’area più redditizia nella  tua città preferita. Anytime Fitness è il franchising preferito da molti investitori stranieri che desiderano investire in Italia


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contratti sportivi 7500 euro ( ora 10.000) esonero contribuzione Inps Enpals

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Contratti sportivi 7.500 ( dal 2018 10.000 euro)

I Contratti sportivi nelle ASD o SSD non lucrative  hanno sempre creato dubbi interpretativi in merito alla contribuzione previdenziale. Recentemente  il 7 giugno 2016 la  sezione lavoro della Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 250/2016,  ha condiviso l’interpretazione del   Ministero del Lavoro e in concreto ha ribadito la possibilità di definire l’esistenza di prestazioni di lavoro professionale nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in un quadro di esonero da contribuzione previdenziale e da trattamento fiscale agevolato di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m, del Tuir. Il Ministero del Lavoro,  con la circolare 21.02.2014  precisa: “In questo quadro il Ministero ravvisa pertanto l’opportunità di farsi promotore d’intesa con Inps di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativa gestionale non professionale ex articolo 67 primo comma lett. m) ultimo periodo del Tuir”, con ciò affermando che, al momento, non esiste per la prestazione lavorativa sportiva dilettantistica alcun tipo di tutela.

La nuova disciplina approvata con la legge di stabilità 2018 nell’introdurre la nuova fattispecie della SSDL società sportiva dilettantistica lucrativa, mentre ha previsto l’assoggettamento alla contribuzione Enpals per le SSDL ha confermato l’esenzione dei contributi Inps ( o Enpals) per tutti i collaboratori delle ASD e delle SSD no profit.

La precisazione legislativa non lascia dubbi quanto alla riconducibilità del rapporti di esercizio di attività sportive dilettantistiche … a quelli ricompresi nell’articolo 67 comma 1 lett. m) Tuir e, pertanto, assoggettati alla disciplina fiscale prevista dall’articolo 69 Tuir e dall’articolo 25 comma 1 della legge 133 del 1999. I relativi redditi sono pertanto soggetti ad imposizione fiscale solo per importi superiori ad euro 7.500 ( dal 2018 10.000)  annui nella parte eccedente e nessuna contribuzione previdenziale è dovuta. 

Per negare l’esenzione l’ente previdenziale dovrebbe provare l’insussistenza del presupposto formale fissato dalla normativa speciale e, quindi, la non esistenza di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal Coni (cfr. Corte Appello Milano, sentenza 1172/14)

Alla luce dei rilievi svolti appare dimostrato che l’appellante avesse natura di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e che in difetto di prova contraria le prestazioni svolte dagli istruttori fossero dirette all’insegnamento di discipline sportive dilettantistiche non rilevando la finalizzazione allo svolgimento di gare o manifestazioni sportive.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Non sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di «esercente attività sportiva dilettantistica» che ben può caratterizzare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso”.

Non priva di forti aspetti di criticità appare la conclusione che rende utilizzabili i compensi per prestazioni sportive “a prescindere dalla natura autonoma o subordinata” del rapporto di lavoro.

Pertanto  la prestazione sportivo dilettantistica rivestendo carattere “lavorativo” dovrebbe essere inserita  alla iscrizione nel libro unico del lavoro e alla denuncia al centro per l’impiego.

Compensi sporti 7500 euro e familiari a carico ( dal 2018 10.000)

Ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta.  I compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa e i premi ricevuti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica sono considerati esenti da imposta fino all’importo di 7.500 euro e fino a questa cifra non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li ha percepiti.

In sintesi i compensi percepiti nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica fino a ad euro 7.500,00 ( dal 2018 limite a 10.000) non  subiscono tassazione;  vanno solo dichiarati  nella dichiarazione dei redditi. Sui redditi eccedenti gli euro 7.500,00 ( dal 2018 10.000)  e fino ad euro 28.158,28 è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23% trattenuta dalla società sportiva erogante.

Anche in questo caso, qualora sia l’unico reddito percepito non dovrà essere presentata la dichiarazione dei redditi.

Per i redditi eccedenti gli euro 28.158,28, invece, la ritenuta operata è a titolo di acconto e pertanto tali redditi dovranno essere indicati in dichiarazione dei redditi. I compensi ricevuti e assoggettati a ritenuta a titolo di imposta concorreranno comunque alla formazione del reddito imponibile ma unicamente ai fini della determinazione degli scaglioni di reddito.

Se si percepiscono altri redditi quali sono gli adempimenti?

Se i personal trainer o i collaboratori amministrativi , ricevono compensi da più associazioni o società sportive è assolutamente necessario comunicare mensilmente il plafond rimanente ( nel limite dei 7.500 euro) a ognuna delle associazioni committenti per le quali si lavora ( solo il plafond residuo non importi singoli o committenti) mediante un’autocertificazione al fine di permettere il corretto adempimento fiscale da parte dei committenti stessi ( trattenuta della ritenuta d’acconto o d’imposta IRPEF e Addizionale ).

Attenzione: la mancata comunicazione del plafond, qualora si superi il detto limite dei 7.500 euro l’anno comporterà un avviso di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria ( basata sulle comunicazioni certificazione unica e mod. 770 di ogni A.S.D./S.S.D.  committente ) per le somme non versate che sarà posto a carico del collaboratore/personal trainer con conseguente irrogazione di sanzioni ed interessi.

I due adempimenti ( la Certificazione Unica e il modello 770 ) che vengono effettuati dalle A.S.D.  e dalle S.S.D. hanno funzioni  distinte:

  • nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell’anno e le relative ritenute e contributi se dovute;
    nel modello 770 devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Per le A.S.D. e le S.S.D. tuttavia  l’adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta si potrebbe concludere con la sola trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica se non sono superati i limiti dei 7.500 euro annui derivanti  da compensi sportivi per singolo percipiente . Se questo è il caso , infatti, non v’è alcun modello 770 da trasmettere.

Nel caso in cui, invece, si siano corrisposti anche compensi eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo (ad esempio, compensi professionali) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all’invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il modello 770/2017 per riepilogare gli importi versati.

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delberazione CONI 1566 – 20 dicembre 2016

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elenco discipline sportive ammesse dal CONI con identificazione di numero d’ordine specifica per ogni disciplina al fine del riconoscimento istituzionale ai fini sportivi e valida per iscrizione al registro A.S.D. e S.S.D per il godimento delle agevolazioni fiscali


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ispettorato del lavoro società ed associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza – indicazioni operative

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lettera dell’ispettorato del lavoro del 1 dicembre 2016 relativa al  trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche presenta da sempre aspetti che meritano di essere chiariti, in quanto continuano a dar luogo in sede applicativa a numerosi contenziosi. Le attività ispettive condotte, negli ultimi anni, dall’INPS e dal Ministero del lavoro sui diversi soggetti del mondo sportivo hanno spesso evidenziato l’utilizzo della norma agevolativa da parte di soggetti che non ne avevano titolo, ma hanno anche fatto emergere la necessità di chiarimenti volti a definire con precisione i casi in cui trova applicazione l’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR. Le stesse pronunce, sia in sede amministrativa che in sede giurisprudenziale, originate dalle opposizioni ai verbali di accertamento, sono state spesso contraddittorie, non fornendo una indicazione univoca in merito ai criteri da utilizzare. Ciò premesso, facendo seguito alle indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro con nota del 21 febbraio 2014 prot. n. 4036,


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decreto ministero della salute proroga defibrillatori

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tterà solodecreto ministero della salute proroga defibrillatori

Boccata di ossigeno per lo sportivo dilettantistico in   relazione agli obblighi di tenuta del defibrillatore nella struttura che vincolava l’associazione a dotarsi di defibrillatori semiautomatici, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169. Con un primo decreto il ministero della salute aveva  prorogato fino al 30 novembre la data in cui  sarebbe entrato in vigore l’obbligo da parte delle società sportive dilettantistiche di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici ma successivamente con il Decreto Legge del 16 ottobre 2016, n°189 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.244 del 18 ottobre 2016 – “agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”) è stato disposto inizialmente al 01 gennaio 2017 ed ora lo spostamento al 30 Giugno

il testo della norma:

 “al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 e 2 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fini alla data del 30 giugno 2017“.

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decreto ministero della salute proroga defibrillatori 105.71 KB 15 downloads

Cari colleghi, in allegato il decreto firmato dal ministro della salute Beatrice...

Il continuo slittamento dell’obbligo è probabilmente legato alla necessità di completare, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori per poter permettere un corretto utilizzo delle apparecchiature.

Viene così prorogato di ulteriori 6 mesi e 10 giorni l’entrata in vigore delle norme introdotte col decreto con il Dl Balduzzi del 2012 (Dl n.158/2012 convertito nella L. 189/2012) che tra le altre cose prevedeva  l’adozione di garanzie sanitarie attraverso l’obbligatorietà di idonea certificazione medica per tutti coloro che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale nonché per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Le linee guida allegate al decreto attuativo (Dm 24 aprile 2013) prevedevano la presenza di personale formato presso centri di formazione accreditati dalle singole Regione che ovviamente ha creato non pochi problemi organizzativi e temporali che si sono tradotti nella difficoltà di formare in tempi utili personale preparato con conseguente differimento di 6 mesi del termine previsto per l’entrata in vigore dell’obbligo, fissato inizialmente per il settore sportivo dilettantistico al 20 gennaio del 2016 e successivamente prorogato prima al 30 novembre 2016 e recentemente al 1 gennaio 2017.


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franchising aprire palestre costi ritorni e benefici

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        franchising aprire palestre costi ritorni e benefici

grandi opportunità con la nuova SSDL lucrativa 

Investire un una palestra Anytime Fitness in una località turistica è sicuramente un business di successo. Tenersi in forma e godere di un panorama unico è sicuramente qualcosa di irrinunciabile. Questa tipologia è fattibile solo in un paese meraviglioso come l’Italia, ricco di scenari irrinunciabili che permettono di abbinare dei paesaggi meravigliosi, l’odore e il profumo del mare nostrum al tenersi in perfetta forma fare esercizio fisico e perché no, anche in buona compagnia…

Tutto questo è possibile grazie ad Anytime Fitness poiché non è solo una gestione d’impresa ma anche e soprattutto èÈ come essere parte di una famiglia. ” Ovviamente quando investi in Anytime Fitness sei tu il tuo capo ma hai moltissime persone a cui puoi rivolgerti per aiutarti nel tuo business e “aiutare le persone a diventare più sani è il tipo di lavoro più soddisfacente che esista”.

Oltretutto allenarsi in splendidi scenari suggestivi come potrebbero essere quelli ad esempio della costiera Amalfitana o del golfo di Sorrento, le cinqueterre o la Puglia o la Sicilia. Ogni luogo d’Italia ha il profumo e le tradizioni della nostra terra, una storia che non ha eguali e trasmette emozioni incredibili. Sognare di correre nel mare o con i suoni indimenticabili del mar mediterraneo, significa vivere la vita nel pieno del suo significato.

Nelle località turistiche, anche all’interno di una struttura ricettiva come un hotel o un Villaggio, è possibile investire in ” Anytime Fitness Express” una palestra che richiede spazi minori, principalmente “rubati agli spogliatoi e docce”

In tutti i casi, Anytime Fitness deciderà se una determinata località si qualifica come centro Anytime Fitness ordinario o centro Anytime Fitness Express.

Se scegli un modello Anytime Fitness Express puoi accedere a modalità ridotte di investimento e innumerevoli vantaggi ma devi affrettarti perché le licenze non sono infinite.

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aprire una palestra in franchising quanto guadagna requisiti

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      aprire una palestra in franchising – quanto guadagna – requisiti

grandi opportunità con la nuova SSDL lucrativa 

Alzi la mano che non ha mai detto Non ho tempo di andare in palestra” è la frase che sento spesso dire anche a molti miei colleghi o amici. Ognuno di noi trova facilmente una giustificazione per evitare di a praticare un’attività fisica con regolarità.

Io stesso prima dovevo ritagliarmi uno spazio all’ora di pranzo per andare in Palestra. Non è solo pigrizia la mia ma rispecchia spesso la realtà di una quotidianità piena di impegni di lavoro, doveri, incombenze, mansioni. Mi capitava spesso di dove necessariamente prendere appuntamenti con i clienti all’ora di pranzo; bello il pranzo di lavoro ma.. saltava la palestra . Probabilmente la stessa cosa accade a una mamma con bambini piccoli, o a una persona costretta a fare lunghi spostamenti in macchina per andare a lavoro e che “spreca ” molto tempo nel traffico. Ci sono molti tempi ” morti” nella nostra vita, tempi “vuoti”, in cui viene naturale la voglia di scambiare parole e di dare un pizzico di novità alla nostra vita e alla routine degli allenamenti. Anche in palestra molto spesso le persone si “isolano” nei loro ipod con tanto di cuffia mentre ci sono invece persone che sentono l’ esigenza di parlare, di socializzare anche se ci sembra strano o insolito. Con l’avvento di internet le occasioni per socializzare si sono ridotte di molto e anche la selezione delle persone. Si va in discoteca ma con il frastuono e le atmosfere socializzare non è sempre facile, anche altri luoghi non danno risultati migliori . La palestra in questo senso equilibra tutto perché da la possibilità di conoscere persone di tutte le età, di tutti i retaggi sociali e che molto spesso abitano nel quartiere. Tra l’altro l’approccio è estremamente facile, si può chiedere di alternarsi sullo stesso attrezzo di lavoro, si può andare sul generico vantando le lodi della palestra, si parla di politica, del tempo anche in maniera non banale. Inoltre anche gli istruttori facilitano la socializzazione sia per l’ allenamento e anche per conoscere nuove persone.

Anche per i ragazzi ( o le ragazze ) è più facile socializzare. La palestra viene frequentata da tutte le categorie di ragazze che notoriamente sono anche fuori; quella più espansiva, quella che se la tira, quella che non parla con nessuno, quella fidanzata etc. Ma nella palestra si ha un vantaggio in più perché è una preziosa occasione di poter interagire con loro senza la pressione di un approccio diretto effettuato da persona totalmente sconosciuta perché in palestra ci sono sempre buone scuse per interagire.

In tutto questo, poter contare su una palestra come Anytime Fitness significa avere un luogo che 24 ore su 24 sette giorni su sette consente di frequentare. Per questo se durante la giornata non si trova il tempo e si vive lo stress quotidiano, la sera e la notte tutto questo sparisce e ci si può allenare, farsi una bella doccia rilassante, magari organizzare un allenamento virtuale insieme ogni volta diverso ed entusiasmante e poi uscire a prendere un drink fuori con vecchi o nuovi amici. I questo periodo in cui sempre più persone si trovano a vivere una vita da single, riuscire a trovare un modo per vivere una vita all’insegna del benessere e della socializzazione passa necessariamente per una palestra Anytime Fitness. Abbiamo bisogno di vivere uno stile di vita più salutare e comunicare di più con gli altri evitando di isolarci nel nostro stress quotidiano. Il tempo passa e sempre più spesso ci troviamo a pensare” avrebbe potuto essere”. Siamo solo noi i registi della nostra vita.

L’obiettivo principale delle attività di Anytime Fitness è la fornitura di servizi di fitness di alta qualità, moderni e ad un prezzo accessibile. L’accesso viene reso democratico e rateizzato ai prezzi – niente di superfluo, solo sport, solo quei servizi che sono necessari, senza imporre pagamenti addizionali e costi “nascosti” per avere disponibile a tutti la migliore qualità fitness e Anytime fitness  sta lavorando per rendere i servizi sportivi e sanitari più accessibili alle persone attive in tutta Italia. Il rapporto ottimale tra prezzo e qualità dei servizi è la direzione prioritaria dello sviluppo della rete.

L’impegno di Anytime Fitness mira a garantire che ogni giorno sempre più persone con esigenze, gusti, sogni, aspirazioni e livelli di reddito diversi abbiano l’opportunità di migliorare il loro aspetto, la loro salute e la loro vita quotidiana.

Anytime Fitness rappresenta  una garanzia ma anche un impegno costante  e una responsabilità sociale per  garantire attività con allenamento fisico che è alla base del benessere di tutti. L’azienda implementa programmi per fornire servizi di fitness per pensionati, lavoratori,mamme e  persone di tutte le età e anche la socializzazione delle persone soprattutto di quartiere che permette di conoscersi e allenarsi insieme sviluppando l’attività sportiva 

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novità decreto semplificazioni Legge 23 dicembre 2014 n. 190

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Decreto semplificazioni e Legge di Stabilità: le novità per Società e Associazioni sportive dilettantistiche

E’ importante commentare alcune novità introdotte recentemente con l’art. 29 del D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 poichè sono state effettuate sostenziali modifiche  al sesto comma art. 74 del D.P.R.
633/1972, in materia forfetizzazione dell’Iva per i proventi derivanti sia da pubblicità sia da sponsorizzazioni raccolti
dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono dell’opzione ex L. 398/1991.
In particolare al sesto comma, terzo periodo le parole: «prestazioni di sponsorizzazione e» e «in misura pari ad un
decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed» sono soppresse.
Con questa modifica pertanto vengono ricondotte nella regola generale della forfettizzazione della detrazione nella misura del 50
per cento anche le prestazioni di sponsorizzazione che sono state da sempre oggetto di incertezze applicative di estrema difficoltà,  parificando le due attività di natura commerciale  esercitate dalle associazioni o società sportivo dilettantistiche in aggiunta a quelle istituzionali.

La circolare 31/E del 30 dicembre 2014 è intervenuta a fornire i primi chiarimenti in merito alla novità normativa.
PREMESSA
Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possono avvalersi oltre che dei regimi
contabili ordinario e semplificato anche di due altri regimi che prevedono la forfetizzazione del reddito:
– il regime forfetario generale disciplinato dall’art. 145 del Tuir;
– il regime forfetario di cui all’art. 2, comma 5, Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Tale ultimo regime è un regime opzionale, destinato alle associazioni sportive e alle società sportive dilettantistiche
che non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, proventi derivanti dall’esercizio di attività
commerciali non superiori a 250mila euro.
Le associazioni sportive che accedono a tale regime devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:
– forma giuridica di cui all’art. 73, comma 1, lett.c) del Tuir;
– affiliazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal coni o agli enti nazionali di promozione
sportiva;
– esercizio di attività sportiva dilettantistica.
NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/1991 applicano, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, le disposizioni previste dall’art. 74, comma 6 del D.P.R. 633/1972.
L’art. 74 citato prevede che, agli effetti della determinazione dell’Iva, la detrazione di cui all’art. 19, D.P.R. 633/1972,
è forfetizzata con l’applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni
imponibili. Lo stesso articolo inoltre prevede: per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione forfetizzata in
misura pari ad un decimo dell’imposta relativa alle operazioni stesse, quindi (10%); per le cessioni e concessioni di
diritti di ripresa televisiva o radiofonica la detrazione compete nella misura pari ad un terzo dell’imposta relativa alle
operazioni stesse; per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie, la detrazione è pari del
50% (C.M. 7 settembre 2000, n. 165/E); non sono soggette ad Iva invece le operazioni svolte per l’attività
istituzionale.
Il decreto semplificazioni ha ora eliminato la differenziazione tra prestazioni di sponsorizzazione e prestazioni di
pubblicità, facendo in modo che la detrazione forfetaria Iva sia unificata al 50% sia sui proventi di pubblicità, che per
quelli relativi relativi alle sponsorizzazioni ponendo finalmente fine al dubbio sulla natura dei proventi relativi alle
associazioni sportive che è stato oggetto, sino ad oggi, di innumerevoli contenziosi tributari, anche in seguito alle
diverse interpretazioni fornite dalla Suprema Corte.
Pertanto, dall’Iva gravante sui proventi di sponsorizzazione indicati in fatture emesse successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 2014, in vigore dal 13
dicembre 2014 ), le società che fruiscono della Legge 398/1991 potranno detrarre forfetariamente il 50% già con la
liquidazione del trimestre in corso (ottobre-dicembre 2014).
La relazione illustrativa al decreto semplificazioni sembra aprire, inoltre, alla possibilità che se ne possa dare
applicazione anche ai rapporti in essere o a quelli pendenti in contenzioso in un’ottica sia di semplificazione, ma
anche di “riduzione del contenzioso”.
La circolare esplicativa 31/E del 30 dicembre 2014 ha fornito prima chiarimenti in merito alle novità fiscali del D.lgs
175/2014 ed ha precisato che la previsione di un’unica percentuale (così come chiarito dalla relazione illustrativa
all’art. 29 del decreto) di detrazione forfettaria (50 per cento) per le operazioni di sponsorizzazione e pubblicità, è
stata adottata in un’ottica di semplificazione e di riduzione delle incertezze applicative causate dalla distinzione tra
pubblicità e sponsorizzazione, con particolare riferimento ai soggetti che adottano il regime di cui alla Legge
398/1991.
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) al comma 710 dell’art. 1 ha previsto per le associazioni
sportive dilettantistiche una “speciale” rateazione in relazione agli avvisi bonari e agli avvisi di accertamento per i
quali si è già verificata la decadenza. In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche, se decadute dalle dilazioni
di pagamento concesse relativamente agli avvisi bonari o agli avvisi di accertamento alla data del 31 ottobre 2014,
possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015, un nuovo piano di
rateizzazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.

La novità riguarda le dilazioni
relative ad imposte sui redditi, Iva e Irap. Non rientrano invece, nella nuova dilazione le somme iscritte a ruolo
concesse da Equitalia ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73.
La Legge di Stabilità 2015 ha inoltre modificato l’art. 25 comma 5 della L. 133/99 aumentando il limite di tracciabilità
dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società sportive dilettantistiche dagli attuali Euro 516,46 a Euro
1.000. Il limite di tracciabilità viene quindi “allineato” a quello previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 49 del D.
Lgs. 231/2007. L’inosservanza di tale obbligo comporta il disconoscimento del regime fiscale agevolato e
l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 11 del Dlgs 471/97, da 258 a 2.065 euro.
Da ultimo le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che svolgono attività
commerciale hanno inoltre l’obbligo di inviare telematicamente il modello Eas entro 60 giorni dalla loro costituzione,
indicando una serie di dati previsti dal modello, pena la decadenza dal regime agevolato della Legge 398/1991. Sono
tenuti inoltre a inviare comunque il modello Eas entro il 31 marzo di ogni anno qualora ci siano delle variazioni nei
dati già comunicati. La legge di stabilità aveva previsto l’esenzione generalizzata dall’invio del modello Eas per tutte
le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni.

Tale norma è venuta meno in sede di
approvazione della legge di stabilità pertanto l’adempimento fiscale previsto dal D.L. 112/2008 resta in vigore.


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requisiti per avvalersi della L. 398 /1991

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turismoefisco formazioneQuali associazioni possono applicare il regime agevolato previsto dalla legge n. 391/1991?

 

Sicuramente l’applicazione della  legge n. 398 del 1991 può apportare enormi benefici nel panorama  del terzo settore no profit e sportivo dilettantistico, a favore di quegli enti che,  unitamente all’attività istituzionale vogliano  svolgere anche una attività di natura commerciale.

Vediamo in dettaglio quando e come avvalersene e soprattutto i requisiti necessari.

legge 398 1991

 

 

Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:

  • Associazioni sportive dilettantistiche –> solo se  iscritte al Coni
  • tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
  • società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
  • associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).

 

Vediamo in dettaglio quali sono i requisiti  necessari per l’accesso al regime forfettario della L. 398/1991

 

Requisiti soggettivi

Requisiti oggettivi

possono accedere  al regime 398/91 tutti gli enti associativi che contemporaneamente:

  • Non perseguono finalità di lucro nel proprio svolgimento dell’attività istituzionale;
  • Svolgono un’attività sportiva riconosciuta dal Coni (e sono  iscritte nel relativo registro) attraverso l’affiliazione  ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni
  • Conseguono proventi dell’anno precedente, derivanti dall’ attività commerciale, ( es sponsorizzazione) non superiori a euro 250.000.

 

 

Molto spesso il primo periodo di imposta di una attività  risulta essere inferiore all’anno solare,  a questo scopo l’Agenzia delle Entrate, con la

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Risoluzione del 16 05 2006 n 63 148.24 KB 24 downloads

Risoluzione del 16 05 2006 n 63. Nel caso un'associazione o un'associazione sportiva...
, ha precisato che il limite di importo cui fare riferimento per il mantenimento del regime agevolato deve essere rapportato al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la fine dell’esercizio, proporzionato ai giorni.

Nel limite dei 250.000 euro devono essere computati:

  • I ricavi e proventi ex art. 85 del Tuir, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale;
  • Le sopravvenienze attive ex art. 88 del Tuir relative all’attività commerciale.

devono considerarsi, invece,  esclusi da questo  limite:

  • I proventi conseguiti nello svolgimento delle attività connesse alle istituzionali; ( incasso quote soci o iscritti)
  • I proventi da attività occasionali di raccolta fondi;
  • I proventi ex art. 143 c. 1 Tuir; (redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.)
  • I proventi di cui all’art. 148 c. 3 Tuir.( attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, e  le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati).

Per poter usufruire del regime forfetario ex legge 398/91 è necessario:

  • optare mediante comportamento concludente, ( usufruendo della stessa) da manifestarsi a inizio anno o dall’inizio dell’attività;
  • opzione nel quadro VO della dichiarazione iva, da accorpare al modello Unico dell’anno.

Entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione, l

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modulo comunicazione SIAE per regime 398/1991 19.15 KB 325 downloads

Modello da inviare all'Ufficio SIAE competente per il domicilio fiscale  da parte...
competente per territorio, ente che sarà poi deputato ai controlli.

L’opzione è vincolante per almeno 5 anni, salvo il superamento del limite dei 250.000 euro o revoca.

Quali sono le agevolazioni previste dal regime 398/91 ai fini Iva?

Il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991 consente di determinare forfetariamente l’Iva da versare, in luogo dell’utilizzo dell’ordinario metodo di conteggio “Iva da Iva” (iva sulle vendite meno iva sugli acquisti).

                                                                                   L. 398/1991  operazioni soggette o non soggette ad IVA:

Diritti TV o trasmissioni radio —> Imponibile IVA per 2/3

Attività commerciali spettacoli sportivi e pubblicità —> Imponibile IVA al 50%

Sponsorizzazioni —> Imponibile IVA  50% (Legge 23 dicembre 2014 n. 19)

Attività istituzionali —> non imponibile IVA

Determinata l’Iva a debito, è necessario effettuare il versamento trimestrale entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, con la possibilità di avvalersi delle disposizioni regolanti la compensazione con gli altri tributi.

Il versamento deve essere effettuato, senza maggiorazione degli interessi dell’1%:

  • il 16 maggio (I trimestre), con codice tributo 6031;
  • il 16 agosto (II trimestre), con codice tributo 6032;
  • il 16 novembre (III trimestre), con codice tributo 6033;
  • il 16 febbraio (IV trimestre), con codice tributo 6034 (anziché il 6099 previsto per la generalità dei contribuenti, che versano il 16 marzo).

Non è previsto, inoltre, il versamento dell’acconto iva.

Le agevolazioni ai fini Ires introdotte dal regime 398/91?

Gli enti associativi che optano per il regime 398/91 determinano la base ai fini Ires applicando l’aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali e aggiungendo, al risultato così ottenuto, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate.

(Le società sportive dilettantistiche applicano, invece, il coefficiente del 3% al totale dei proventi e componenti positivi di reddito, in quanto qualsiasi entrata, sia istituzionale sia commerciale, è attratta nel reddito d’impresa.)

Non concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires, secondo le disposizioni della legge 133/99 (art. 25, c. 2, lett. a) e b):

  • proventi derivanti da attività di natura commerciale, connesse agli scopi istituzionali, purché legate ad una manifestazione sportiva (es. somministrazione alimenti e bevande, materiali sportivi, gadgets pubblicitari, cene sociali, lotterie, sponsorizzazioni..)
  • proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi, come previsto dall’art. 143, comma 2-bis lett. a) del Tuir, effettuate occasionalmente e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante la vendita di beni o servizi di modico valore, a fronte di offerte non commisurate al valore del bene o servizio offerto. ( Secondo quanto precisato nella circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 24/4/13, la mancata redazione del rendiconto di raccolta fondi è sanzionabile con la sanzione amministrativa, da euro 1.032 ad euro 7.746, prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), ma non è causa di fuoriuscita dal regime. In caso di impossibilità di ricostruzione dei dati, attraverso la contabilità, relativi agli eventi, i proventi ad essi relativi verranno considerati di natura commerciale).
  • L’esclusione vale solo se vengono rispettati i seguenti limiti:
    • massimo due eventi l’anno
    • importo complessivo dei proventi che non supera i 51.645,69 euro
    • redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, del rendiconto di ciascun evento di raccolta, ai sensi dell’art. 20 DPR 600/1973.

L’eccedenza rispetto ai limiti di cui sopra (superamento dei 51.645,69 euro e/o dei due eventi l’anno), viene inclusa nel computo del 3% dei proventi per la definizione della base imponibile Ires.

Alla base imponibile viene applicata l’aliquota Ires del 27,5%, come avviene per le società di capitali.

Per conteggiare i proventi imponibili ai fini Ires, sulla base dell’analisi delle fonti normative e di prassi disponibili (Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 dell’11/02/1992, D.M. 18/5/1995, Circolare SIAE 19/12/1992, n. 712) si applica una sorta di principio di cassa allargato.

Pertanto, sia ai fini della determinazione del reddito, sia del plafond dei 250.000 euro:

  • in assenza di fattura devono computarsi tutti i proventi commerciali incassati nell’anno
  • a questi dovranno aggiungersi
    1. tutti i proventi fatturati e incassati nell’anno
    2. tutti proventi fatturati ma ancora non riscossi.

Quanto appena detto non rileva per quanto attiene l’iva da versare trimestralmente, dovuta al momento dell’emissione della fattura o dell’incasso del corrispettivo in assenza di fatturazione.

 

Quali sono le agevolazioni ai fini Irap introdotte dal regime 398/91?

 

Per quanto riguarda la determinazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap), se l’associazione svolge anche attività di natura commerciale, il valore della produzione netta (base imponibile Irap) è determinato come segue.

                                                                     Base Imponibile Irap

da considerare ( non detraibili ai fini IRAP)

da non considerare in aggiunta ( detraibili ai fini IRAP)

Per determinare l’imponibile Irap è necessario prendere l’imponibile Ires ( come da schema precedente) più il 3% del proventi derivanti dall’attività commerciale a cui vanno aggiunti:

  • le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
  • i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale o collaborazioni occasionali;
  • gli interessi passivi.
  • N.B. le prestazioni di cui ai contratti sportivi nel limite di 7.500€ ed oltre sono interamente deducibili dalla base IRAP
  • I contributi I.N.A.I.L.
  • le spese sostenute per apprendisti, disabili o personale assunto con contratto di formazione e lavoro;
  • compensi e premi o rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a istruttori, insegnanti o personale con contratto sportivo di cui all’art. 67 C.1 lett. m del T.U.I.R.

 

Quali sono gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge n. 398/91?

Obbligatorio

non obbligatorio

tenuta del  Registro IVA Minori previsto dal DM 11/02/1997 è uno degli adempimenti contabili che tutte le Associazione in situazione di regime fiscale 398/1991 sono tenuti a seguire. Si tratta di un registro fiscale non soggetto a vidimazione in cui l’associazione deve annotare entro il giorno 15 del mese successivo tutte le entrate percepite nel mese precedente. ( Per le S.S.D. il libro giornale essendo le stesse in contabilità ordinaria obbligatoria con separata annotazione delle quote in attività istituzionale da compensi per attività commerciale)

tenere i libro soci e il verbale delle assemblee dei soci sempre aggiornato.

emissione di fattura con determinazione di IVA ordinaria per le sponsorizzazioni, cessione di diritti, vendita dio gadget etc

conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto ( per la S.S.D: registrazione in contabilità ordinaria)

presentare il modello unico Enti non commerciali ( entro il 30/09) (per le S.S.D. il modello unico società)

presentare il modello 770 se tenuti,

rendicontare tutti gli eventi effettuati per raccolta fondi,

certificare i corrispettivi per gli accessi alle manifestazioni sportive indette mediante titoli di ingresso ( biglietti) o abbonamenti che rechino il contrassegno SIAE

effettuare rigorosamente tutte le operazioni bancarie pari o superiori a € 1.000,00 (Legge 23 dicembre 2014 n. 19)  con strumenti tracciabili ( assegni, bonifici, carta di credito) e mai in contante sia in entrata che in uscita

  • redazione dell’inventario e del bilancio
  • per la A.S.D. la tenuta dei registri obbligatori quale il libro giornale, il libro inventari, i registri IVA e di magazzino. ATTENZIONE per la S.S.D. questi registri sono invece obbligatori essendo una società di capitali e quindi tenuta alla contabilità ordinaria per legge.
  • Per la A.S.D. e la S.S.D. la fatturazione dell’attività istituzionale mentre entrambe debbono effettuare e registrare quelle dell’attività commerciale.
  • Emissione di scontrini e ricevute fiscali ( per attività istituzionale)
  • per la A.S.D. la comunicazione e dichiarazione annuale IVA ( in presenza di sola attività istituzionale) mentre la S.S.D. è sempre tenuta alla presentazione della dichiarazione IVA anche in presenza di sola attività istituzionale.( comunicazione a zero)
Come avviene la fuoriuscita dal regime ex legge n. 398/91?

Gli enti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 non devono superare il limite annuo di euro 250.000 dei proventi da attività commerciale, onde evitare la decadenza dal regime agevolativo.

Il superamento del limite determina la fuoriuscita dal regime dal mese successivo al quello in cui il limite viene superato. A partire da questo momento si applicheranno le regole generali di versamento dell’Iva e di calcolo di Ires e Irap dovute.

Dunque, per l’esercizio in cui è avvenuto il superamento, si evidenzieranno due distinti periodi di imposta, ognuno dei quali sarà assoggettato a regimi contabili e fiscali differenti.

Cause di decadenza dal regime della L. 398/1991:

  • superamento del limite dei 250.000€ annui di proventi derivanti dall’attività commerciale;
  • effettuazione di operazioni di importo superiore a €516,46 attraverso strumenti di pagamento non tracciabili ( pagamento di operazioni per cassa)
  • Mancata tenuta del registro ai sensi del D.M. 11/02/1997  ( registro delle movimentazioni) e impossibilità di ricostruzione dello stesso attraverso idonea documentazione
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    Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate sulla L. 398, sulle quali l'Agenzia delle Entrate,...
  • Assenza delle clausole statutarie di cui all’art. 90 legge n. 289/2002 ( associazioni sportive)  e art. 148 del T.U.I.R.  e ripetute violazioni sostanziali alle clausole di democraticità

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