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legge di stabilità assunzioni agevolate 2017

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Legge di stabilità: assunzioni agevolate 2017

L’obiettivo della presente circolare è fornire una indicazione delle numerose novità normativa contenute nella Legge n. 232 del 2016, definita di Stabilità 2017.

Bonus assunzioni al Sud

Per l’anno 2017, è prevista una agevolazione contributiva pari ad € 8.060,00, per le seguenti tipologie di assunzione:

-assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a termine di disoccupati (di età compresa tra 15 e 24 anni) e/o persone (dai 25 anni in su) che non lavorano da almeno sei mesi.

-assunzioni di apprendisti professionalizzanti. L’agevolazione di cui sopra si riferisce alle assunzioni effettuati esclusivamente nelle sedi operative ubicate nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. Non sono agevolate le assunzioni a chiamata, il lavoro domestico ed il lavoro accessorio. Esclusi anche coloro che, nei sei mesi precedenti, hanno già intrattenuto un rapporto di lavoro con la stessa azienda. L’agevolazione è valida solo ed esclusivamente per le assunzioni effettuate nell’anno 2017.

Assunzione diplomati

Nel biennio 01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018 le assunzioni di studenti avvenute entro 6 mesi dall’ acquisizione del titolo di studio, da datori di lavoro, daranno diritto ad un esonero contributivo di € 3.250,00 per 36 mesi a patto che:

  • il lavoratore neoassunto abbia effettuato, presso l’azienda che lo sta assumendo, delle attività di alternanza scuola-lavoro (previste come requisito essenziale  dalla regolamentazione vigente);
  • le assunzioni devono avvenire a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti); sono esclusi i lavoratori domestici, gli operai agricoli ed il lavoro intermittente; il beneficio è concesso anche nel caso in cui l’assunzione a tempo indeterminato si realizzi, (sempre entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio) a favore di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. La riduzione contributiva non comprende i premi Inail.

 

Garanzia Giovani

Dal 1° gennaio 2017 gli incentivi economici per i datori di lavoro che assumeranno  giovani disoccupati o fuori da qualsiasi percorso di istruzione o formazione, di età tra i 16 ed i 29 anni, iscritti al programma Garanzia giovani, saranno i seguenti:
-da 1.500€ a 8.060€ per le assunzioni a tempo indeterminato;
-da 1.500€ a 4.030€ per le assunzioni a tempo determinato;
-da 2.000€ a 3.000€ per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di I livello; -massimo di 6.000€ per l’apprendistato per l’alta formazione e la ricerca (III livello);

-dai 300€ ai 500€ per i tirocini. In questo caso è la Regione che paga il giovane. Qualora il tirocinio si dovesse trasformare in un contratto di lavoro all’azienda verrà riconosciuto un bonus INPS che va dai 1.500€ ai 6.000€.

Disoccupazione edile e mobilità:

In linea con una disposizione contenuta nella riforma Fornero (legge 92/12) dal 1°gennaio 2017, verranno abrogati i seguenti ammortizzatori sociali:
-Mobilità;
-Disoccupazione speciale edile.

Tale cessazione porterà a tre conseguenze in capo all’azienda: -scomparsa della contribuzione ordinaria (0,30%); -eliminazione dei costi connessi al collocamento in mobilità dei lavoratori. Questi oneri (articolo 5, comma 4, legge 223/91) permarranno con riferimento alle procedure di licenziamento collettivo attuate entro il 30 dicembre 2016;

-dalle cessazioni avvenute a partire dal 31 dicembre 2016 le aziende saranno tenute (in caso di licenziamento collettivo) al versamento del cosiddetto “ticket dei licenziamenti” (articolo 2, comma 31, legge 92/12).

 Da gennaio, i lavoratori che perderanno involontariamente l’occupazione saranno pertanto tutelati esclusivamente dalla Naspi.

Disabili

Dal 1° gennaio 2017 chi occupa un numero di dipendenti prossimo alle 15 unità dovrà prestare particolare attenzione al raggiungimento di tale limite.  Entra infatti a regime la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 151/2015 che, in attuazione della legge 183/2014, abroga, con effetto differito al 2017, la graduale applicazione degli obblighi di assunzione per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti. Cessa, pertanto, il regime transitorio introdotto dall’articolo 3, comma 2 della legge 68/1999, il quale consentiva un’applicazione graduale degli obblighi di assunzione delle persone disabili da parte di datori di lavoro che erano esclusi dal collocamento obbligatorio dalla legge 482/1968. Il regime transitorio consentiva infatti ai datori di lavoro del settore privato che occupano da 15 a 35 dipendenti di rinviare l’adempimento dell’obbligo di assunzione di disabili al momento in cui fossero effettuate “nuove assunzioni”. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura: -7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; -due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; -un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.  I limiti sono da intendere come riferiti all’intero territorio nazionale e non ad altro parametro territoriale o unità produttiva o altra suddivisione di origine aziendale. L’assunzione o l’attivazione di misure alternative deve avvenire entro 60 giorni dal momento in cui è sorto l’obbligo. Gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese che si trovano in stato di difficoltà e hanno richiesto l’intervento della Cigs per ristrutturazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà. Il Dlgs 185/2016 ha aumentato le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non adempiono al collocamento obbligatorio e punisce il datore di lavoro che non ottempera puntualmente alla copertura delle quote di assunzione obbligatorie con una sanzione amministrativa pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, equivalente a 153,20 euro per ogni giorno di scoperto e per ciascun disabile non assunto.

Cumulo Pensioni

Interessanti sono le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al cumulo gratuito delle contribuzioni accreditate nelle diverse gestioni previdenziali.

Il cumulo consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata dell’Inps, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione. Tale possibilità può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto in una delle predette gestioni. La facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è finalizzata a consentire ai lavoratori iscritti presso le citate forme di assicurazione il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. Dal 2017 il cumulo è stato esteso anche ai trattamenti pensionistici anticipati con 41 anni 10 mesi di contributi per le lavoratrici, 42 anni 10 mesi per gli uomini. Tali requisiti dal 2019 saranno oggetto di ulteriore adeguamento alla speranza di vita. E’ stata introdotta una disciplina transitoria volta a regolare gli eventuali recessi per coloro che hanno ricongiunzioni in corso. La domanda potrà essere presentata – entro dodici mesi – solo da coloro che non hanno perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. Tuttavia la restituzione sarà effettuata dopo 12 mesi dalla richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. È precluso il recesso qualora la ricongiunzione abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico. La possibilità di recesso è stata prevista anche per coloro che hanno manifestato la volontà di accedere alla pensione facendo ricorso alla totalizzazione nazionale. Anche in questo caso la rinuncia può avvenire a condizione che il procedimento amministrativo non sia ancora concluso. Infatti il cumulo contributivo si presenta come alternativa alla totalizzazione.

Congedo obbligatorio papà

Il congedo obbligatorio per i papà sarà di due giorni nel 2017 e di quattro nel 2018. Si allunga quindi la sperimentazione introdotta nelle precedenti leggi di stabilità che alzava a due giorni i giorni di congedo da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Per il 2018 il padre lavoratore dipendente potrà astenersi per un giorno in più previo accordo tra genitori e a valere sui giorni spettanti alla madre.

Premio nascita

Viene confermata la misura contenuta nella versione originaria del Ddl bilancio per il riconosciuto un premio di 800 euro alla nascita o all’adozione di minore, corrisposto in unica soluzione dall’Inps su richiesta della madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Non è stato vincolato all’Isee il buono di mille euro all’anno (e parametrato su undici mensilità) destinato ai nati dal 2016 per l’iscrizione ad asili nido pubblici e privati.

Detassazione premi di risultato.

La legge di Bilancio introduce, in linea con la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), sostanziali novità relativamente alla redditualità del lavoratore dipendente in particolare su aspetti concernenti i sistemi di welfare aziendale e flexible benefit anche a seguito di opzione del premio monetario in premio sociale. La detassazione per l’anno 2017 Relativamente alla detassazione la Legge di Bilancio 2017 è intervenuta stabilendo i seguenti parametri:

-Il limite reddituale per l’aliquota agevolata è passata da euro 50.000 ad euro 80.000;

-Il limite massimo delle somme assoggettabili ad aliquota agevolata del 10% è passato da euro 2.000 ad euro 3.000 (da euro 2.500 a euro 4.000 in caso di forme partecipative dei dipendenti).

Variazione appalto

Via la tassa di licenziamento nei cambi appalti anche nel 2017. Nell’anno 2017, in caso di cessazione (licenziamento) del rapporto di lavoro per cambio appalto con passaggio del personale dipendente alla ditta subentrante, non è dovuto il ticket sui licenziamenti (cosiddetta “tassa sui licenziamenti”).

Apprendistato

Anche per tutto il 2017 a favore dei datori di lavoro che assumono apprendisti di primo livello, cioè per la per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale spettano i seguenti benefici (comma 241): a) disapplicazione del contributo di licenziamento; b) riduzione della specifica aliquota contributiva dal 10% al 5%; c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento della NASpI di cui all’art. 42, c. 6, lett. f), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30%, previsto dall’art. 25, legge n. 845/1978.

Gestione separata

Segnaliamo  le seguenti variazioni dispositive in merito alle aliquote contributive dovute alla gestione separata presso l’Inps:

-per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative (tipiche e atipiche), per i contratti a progetto già in essere alla data del 25.6.2015 (che possono continuare fino a conclusione del progetto), per gli associati in partecipazione già in essere alla data del 25.6.2015 (che possono continuare fino alla scadenza del contratto), per i lavoratori autonomi occasionali (redditi superiori a Euro 5.000) la contribuzione da versare alla gestione separata (con rivalsa per 1/3 sul lavoratore ovvero nella misura del 45% sull’associato, in caso di associazione in partecipazione ancora validamente in essere), dal 1.1.2017, è così fissata:

  •  non pensionati e soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica (esclusi autonomi titolari di partita IVA): 32,72%;
  • pensionati titolari di pensione diretta e soggetti iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria: 24%.

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