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trattamento fiscale buono monouso e multiuso

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Trattamento fiscale buono  monouso e multiuso

La tipologia dei buoni e delle gift cards è stata recentemente oggetto di un accurato approfondimento che ha anche avuto il pregio di solidificare alcuni dubbi intercorsi tra gli operatori ; tale approfondimento ha generato il  comunicato stampa del Consiglio dei ministri  n. 29 del 28 novembre 2018.

In particolare tra le altre cose nel comunicato viene data una nuova nuova definizione del buono corrispettivo ovvero che lo stesso debba  essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Tale buono ( ticket o card) può avere una forma:

  • fisica  ( prevede delle spese accessorie di stampa per la sua diffusione o trasferimento)
  • in forma elettronica. (non prevede spese accessorie per la sua diffusione o trasferimento) 

Inoltre, dal 1 Gennaio viene chiaramente identificato la tipologia di buono emesso , a seconda del fatto che:

  • la cessione del bene o la prestazione del servizio oggetto del buono stesso, sia identificabile a livello fiscale con un’aliquota Iva determinabile ( buono monouso)
  • la cessione del bene o la prestazione del servizio oggetto del buono stesso, non sia identificabile fino al momento in cui l’usufrutore del servizio non lo richieda  ( buono multiuso)

Buoni-corrispettivo MONOUSO

Il buono Monouso è un buono-corrispettivo nel quale il prodotto o servizio che viene ceduto all’emissione del buono stesso ( che è sempre precedente alla effettuazione dell’operazione) può essere identificato immediatamente ( esempio un buono per l’acquisto di un televisore o in generale di un prodotto elettronico sempre soggetto ad iva 22%).

Di conseguenza questa tipologia di buono  va considerato come una cessione di beni o una prestazione di servizi, poiché sono noti tutti gli elementi richiesti per la documentazione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi). Vale a dire che la fattura per l’emissione di questa tipologia di buono non ricade nell’esenzione di cui all’art. 2 comma 3 ma viene assoggettata ad iva ordinaria ( relativa al bene in oggetto o 22% se trattasi di un servizio) e  la successiva cessione di beni o prestazione di servizi effettuata  non rileva ai fini IVA.

Buoni-corrispettivo MULTIUSO

Viceversa il buono Multiuso è un buono-corrispettivo  per il quale, all’atto dell’emissione la disciplina IVA da applicare alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui gli stessi danno diritto non è nota. Esempio il prodotto turistico nel quale il cliente finale ( usufruitore del buono) potrà scegliere se richiedere:

In questa circostanza, non essendo pertanto note le informazioni base per la tassazione del buono-corrispettivo, è reso impossibile determinare con certezza il trattamento IVA applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. Di conseguenza, l’imposta sarà esigibile dal solo momento a partire dal quale i beni saranno ceduti o i servizi prestati. Pertanto questa tipologia di buono ( multiuso) continuerà ad essere fatturata ai sensi dell’art. 2 comma 3. E’ questo il caso della TEAM e dei prodotti servizi fatturati.

Base imponibile delle operazioni sui buoni-corrispettivo

La base imponibile del buono monouso è il valore del corrispettivo richiesto per l’emissione del buono stesso.

Invece, per i buoni multiuso, dobbiamo osservare queste specifiche:

  • La fattura dei ticket-cards dovrà essere emessa per il valore nominale richiesto in esenzione Iva ai sensi dell’art. 2 comma 3
  • Dovrà essere specificato nella fattura che trattasi di cessione di buono-multiuso per il quale non è determinabile con certezza il trattamento IVA applicabile alla corrispondente prestazione di servizi turistici futura.
  • Le operazioni accessorie alla cessione dei ticket e/o cards come ad esempio la stampa personalizzata, la confeziona tura o altre, dovranno essere invece individuate e fatturate applicando l’aliquota Iva del 22%.

Esempio pratico:

Fattura a Cliente ( indifferente se trattasi di privato o di Azienda) di 1 ticket vacanza  del valore complessivo di € 200:

  • Se il buono vacanza viene inviato in formato elettronico la fattura sarà di € 200 esente da Iva ai sensi dell’art. 2 comma 3. (*) 
  • Se il buono viene inviato in forma fisica la fattura sarà di € 200 esente da Iva + ad esempio € 5 + Iva 22% per stampa di n. 1 ticket e sua confezionatura.
  • Ovvero la fattura per complessive € 200 ( come da contratto e pagate del cliente) dovrà essere scorporata in € 193,90 ( importo del ticket esente) ed € 6,1 ( importo della componente stampa e  confezionamento)

(*) Ricordiamo che all’atto delle riscossione del buono ( individuazione del prodotto turistico prescelto) dovrà essere emessa fattura con aliquota corrispondente per il valore del servizio erogato e non incassato per via del buono.

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