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contributi gestione separata inps soggetti non residenti

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Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti

Una recente circolare dell’Inps la n.  102 del 16 ottobre 2018, ha fornito importanti precisazioni relative agli  obblighi contributivi  dovuti dalle  attività di collaborazione coordinata e continuativa (le famose co.co.co.) svolte da soggetti non residenti. Tali precisazioni si rendevano d’obbligo, alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di iscrizione alla Gestione separata INPS (art. 2, co. 26 della L. 335/1995).

In particolare, vengono fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. analizziamo meglio in dettaglio  quando il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana e quando invece a quella estera.

Come applicare le norme di legislazione sociale in ambito comunitario

I principali criteri adottati per la determinazione delle norme da applicare al lavoratore in tema di legislazione sociale in ambito comunitario, contenuti nel Titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Titolo II (articoli da 14 a 21) del Regolamento (CE) n. 987/2009, si basano primariamente: su “principio dell’unicità” e su “principio di territorialità”.

Secondo un principio generale i redditi sono assoggettati a tassazione, ai fini delle imposte dirette, nel Paese in cui gli stessi sono prodotti, indipendentemente dalla residenza fiscale del soggetto percettore nel medesimo Paese. Deroghe a tale principio sono previste in precise circostanze da parte delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questo principio è sancito nel nostro ordinamento tributario dall’articolo 3 del DPR n. 917/86, secondo il quale:

l’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti (fiscalmente), soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato

Pertanto  il presupposto per la tassazione dei compensi percepiti da un soggetto è la verifica della residenza fiscale nel nostro Paese. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2,  del DPR n. 917/86, si considerano fiscalmente residenti in Italia (anche se cittadini stranieri) i soggetti che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni all’anno anche non continuativi):

  • Sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residenti;
  • Hanno nel territorio dello Stato il domicilio ex articolo 43 del codice civile: “il centro dei propri affari ed interessi”;
  • Hanno nel territorio dello Stato la residenza ex articolo 43 del codice civile: “la propria dimora abituale”.

Questi tre  criteri sono alternativi tra loro, quindi, è sufficiente soddisfare anche soltanto uno di questi criteri per essere considerati fiscalmente residenti in Italia, ed essere tenuti a dichiarare nel nostro Paese tutti i redditi, ovunque essi siano stati percepiti.

Quindi, in definitiva possiamo riassumere le modalità di tassazione come indicato sotto:

In dettaglio 

In via generale il “principio dell’unicità” stabilisce che anche se un lavoratore svolge un’attività lavorativa in due o più Stati membri, si applica la legislazione di un solo Stato membro.

A tal proposito è l’art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 a stabilire i criteri per la determinazione della legislazione da applicare, distinguendo il lavoratore subordinato da quello autonomo.

In particolare, per quanto riguarda il lavoratore subordinato che svolge l’attività lavorativa in due o più Stati membri, egli è soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro.

In caso contrario, il lavoratore è soggetto alternativamente:

  • alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro;
  • alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro;
  • alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza;
  • alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.

Contributi previdenziali I.N.P.S. gestione sepatata 

I compensi derivanti dall’attività di amministratore sono soggetti a contribuzione previdenziale alla Gestione separata dell’Inps, analizziamo cosa prevede la normativa  nel caso in cui vi siano compensi per amministratore di società percepiti all’estero.

La Legge n. 335/95, all’articolo 2, comma 26, definisce chi sono i soggetti obbligati ad effettuare l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, facendo rinvio ai soggetti percettori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, quali definiti dal DPR n. 917/86. Il Decreto ministeriale n. 281/1996 ha stabilito, all’articolo 1, che il contributo previdenziale deve essere applicato sull’ammontare del compenso determinato ai sensi dell’articolo 54, comma 8, del Tuir .

A sua volta l’Inps, con la pubblicazione della Circolare n. 164 del 21 Dicembre 2004, ha ridefinito le condizioni di ricorrenza dell’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata nei confronti degli amministratori di società e dei collaboratori coordinati e continuativi residenti fiscalmente all’estero. Con questa circolare, l’Inps ha precisato definitivamente che i principi che disciplinano l’assoggettamento previdenziale dei redditi percepiti da soggetti non residenti “non possono che essere quelli valevoli, per gli stessi soggetti, ai fini dell’imposizione dell’ Irpef“.

Più precisamente l’Inps ha specificato che l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata ricorre in tutti i casi in cui:

L’attività dell’amministratore non residente sia svolta in Italia;
oppure, ove l’attività non venga svolta in Italia;

Il relativo compenso sia corrisposto da un soggetto residente in Italia, oppure da stabili organizzazioni di soggetti non residenti operanti in Italia.
Quindi, possiamo chiarire che devono essere assoggettati a contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps (con il conseguente obbligo di iscrizione del percettore), salvo che la specifica convenzione contro le doppie imposizioni applicabile non si discosti dal modello OCSE (e questo dovrà sempre essere verificato in ciascun singolo caso), le seguenti fattispecie:

Gli emolumenti da amministratore di società italiana percepiti da soggetti non residenti, in quanto sempre tassati in Italia dovrebbero essere sempre assoggettati alla contribuzione della Gestione separata;
Gli emolumenti da amministratore percepiti da soggetti non residenti corrisposti da Società italiane, o da stabili organizzazioni operanti in Italia di soggetti non residenti nel nostro Paese, saranno, assoggettati alla contribuzione della Gestione separata Inps (e tassati anche in Italia con fruibilità del credito di imposta) se l’attività è svolta in Italia, non assoggettati alla contribuzione della gestione separata Inps (e tassati solo all’estero) se l’attività è svolta all’estero.
Queste previsioni derivanti dalla normativa nazionale devono essere confrontate e opportunamente coordinate con la regolamentazione internazionale di sicurezza sociale, e in particolare con la Regolamentazione n. 883/2004 vigente dal 2010 nei rapporti tra gli Stati della UE. Tale normativa è improntata ad alcuni principi fondamentali, tra cui quello dell’Unicità della legislazione applicabile ad un medesimo soggetto, che individua la legislazione applicabile nei casi in cui un lavoratore subordinato sia già soggetto alla legislazione di sicurezza sociale di un altro Paese membro, oppure svolga la propria attività lavorativa contemporaneamente in due o più Stati membri.

A tale proposito, la Regolamentazione comunitaria fissa quale principio generale in materia di legislazione applicabile, sia per i lavoratori subordinati che per gli autonomi, quello della Territorialità, secondo cui i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato. In applicazione dei principi di Unicità e di Territorialità, gli articoli 12 e 13 della Regolamentazione prevedono che qualora il lavoratore subordinato o autonomo eserciti la sua attività in più Stati, la legislazione di sicurezza sociale a lui applicabile sarà quella dello Stato di residenza, se esercita abitualmente una parte sostanziale della sua attività in tale Stato. Diversamente, il lavoratore sarà soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro.

In conclusione, per quanto sinora descritto, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata deve essere: primariamente, verificato alla luce del principio generale di territorialità, come vigente nell’Ordinamento Giuridico italiano e nelle Convenzioni Internazionali di Sicurezza Sociale applicabili al caso concreto (particolare attenzione dovrà pertanto essere posta nella verifica del luogo di svolgimento dell’attività) e solo successivamente, e limitatamente alle attività per le quali sia verificata la sussistenza dell’obbligo contributivo, il contributo sarà applicato sul reddito di dette attività, come risultante dall’articolo 50 del DPR n. 917/86

Vediamo ora cosa dice la circolare Inps del 16/10.

1. Premessa

Le norme comunitarie in materia di legislazione applicabile sono contenute nel titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel titolo II (articoli da 14 a 21) del relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

Dette disposizioni individuano i criteri per la determinazione della legislazione da applicare al lavoratore sulla base di due principi di carattere generale: il principio dell’unicità e il principio di territorialità della legislazione applicabile.

Il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile (art. 11, par. 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004) prevede che le persone destinatarie della normativa comunitaria siano soggette alla legislazione di un solo Stato membro anche nel caso in cui svolgano un’attività in due o più Stati membri. Con riferimento a tale ultima ipotesi i criteri per la determinazione della legislazione da applicare sono riportati nell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004, rubricato “Esercizio di attività in due o più Stati”.

Per quanto concerne, in particolare, la determinazione della legislazione applicabile all’interessato nelle situazione di esercizio di attività in più Stati, si richiama la procedura stabilita dall’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. paragrafo 19 della circolare n. 83/2010). In particolare, secondo tale norma, l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della persona o se informata della situazione da un’altra Istituzione interessata, determina la legislazione applicabile all’interessato.

Tale determinazione iniziale, che è provvisoria, deve essere comunicata all’Istituzione del Paese o dei Paesi in cui è esercitata l’altra o le altre attività. Dalla data di tale comunicazione decorre il termine di due mesi entro i quali le altre Istituzioni interessate possono contestare tale determinazione. Solo allo scadere dei due mesi senza che alcuna comunicazione sia pervenuta da parte delle altre Istituzioni, la determinazione diventa definitiva. In caso contrario le autorità competenti o le Istituzioni da queste designate cercano un accordo sulla base di quanto previsto dal citato articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009.

Il principio generale della lex loci laboris – principio di territorialità della legislazione applicabile – stabilisce, invece, che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa. Tale principio si applica anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati. Un’eccezione a tale principio è prevista nell’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il distacco dei lavoratori.

2. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata

La regolamentazione comunitaria prevede disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi e nulla prevede, invece, per le nuove figure di lavoratori disciplinate dalle legislazioni nazionali. In particolare, nessuna norma comunitaria specifica è applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Tuttavia, come precisato con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate.

Pertanto, tali categorie di lavoratori sono assimilate, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, anche sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza n. 221/95.

La Suprema Corte ha chiarito che la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato deve essere valutata in funzione delle disposizioni previdenziali dello Stato membro nel cui territorio l’attività è esercitata e non già in funzione della nozione che ne viene data in base alle disposizioni giuslavoristiche. La Corte osserva infatti che “le nozioni di lavoratore subordinato e di lavoratore autonomo cui fa riferimento il regolamento rinviano quindi alle definizioni date dalle normative previdenziali degli Stati membri e prescindono dalla natura che l’attività lavorativa svolta possa avere ai sensi del diritto del lavoro”.

Ciò premesso, con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata, è stato precisato quanto segue.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
  • collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o Ultrasessantacinquenni;
  • collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • volontario del servizio civile.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
    • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
    • partecipante a collegi e commissioni;
    • venditore porta a porta;
    • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

A far data dal 1° gennaio 2016 l’articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto la definitiva ed immediata abrogazione delle norme relative al contratto a progetto di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276/2003. In particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo ha previsto che “a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”.

Inoltre, il decreto legislativo in argomento, all’articolo 53, ha previsto il superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, modificando l’articolo 2549 c.c. In particolare, è stato abrogato il comma 3 della citata disposizione e al comma 2 previsto il divieto  di attivare, per un associato persona fisica, una prestazione con apporto di solo lavoro.

Ne consegue che, alla luce delle modifiche legislative sopra richiamate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata, sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);

Sono inoltre assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • Venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

Nelle ipotesi in cui ai lavoratori iscritti alla Gestione separata siano da applicare le disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, le valutazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle classificazioni di cui sopra, a seconda dell’arco temporale in cui si colloca l’attività lavorativa.

3. Unicità della legislazione applicabile, esercizio di un’attività subordinata e autonoma in due o più Stati membri: Regolamento (CEE) n. 1408/71 e Regolamento (CE) n. 883/2004

Nel previgente regime regolamentare, in base all’articolo 14-quater, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 1408/71, nel caso di esercizio simultaneo di attività subordinata e autonoma nel territorio di più Stati membri, la persona era soggetta alla legislazione dello Stato in cui svolgeva l’attività di lavoro subordinato, come se esercitasse l’insieme delle sue attività lavorative nel territorio di tale Stato.

Tuttavia, nei casi tassativamente elencati nell’Allegato VII del predetto Regolamento, in applicazione dell’articolo 14-quater, lettera b), era consentito l’assoggettamento simultaneo del lavoratore alla legislazione di due Stati.

La nuova regolamentazione comunitaria, invece, non contiene norme che esplicitamente deroghino al principio generale dell’unicità della legislazione applicabile. L’articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede infatti che nella fattispecie di lavoro sopradescritta il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l’attività subordinata.

È possibile derogare alla previsione normativa di cui al citato articolo 13 solo stipulando un Accordo in deroga, in applicazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che consenta – previo consenso da parte di tutte le Autorità competenti degli Stati interessati – la simultanea applicazione della legislazione di due Stati.

In tale ipotesi la contribuzione da versare alla Gestione Separata è calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica, così come previsto al paragrafo 4 della circolare n. 88/2008.

4. Periodo transitorio

Come precisato al paragrafo 26 della circolare n. 83/2010, in base alle norme transitorie contenute nell’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004, in tutti i casi in cui alla data di applicazione (1° maggio 2010) dei nuovi regolamenti sia già stata determinata la legislazione da applicare ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1408/71, la nuova regolamentazione non produce effetti.

Pertanto, se restano invariate tutte le condizioni che hanno concorso a determinare la legislazione da applicare secondo le norme previgenti, la decisione già assunta in merito alla legislazione applicabile non subisce variazioni e tale legislazione potrà essere mantenuta per un periodo massimo di dieci anni (30 aprile 2020).

Per quanto precisato sopra, con riferimento alla situazione dei lavoratori iscritti o iscrivibili alla Gestione separata, che svolgono un’attività autonoma e un’attività subordinata in due o più Stati, si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie, riconducibili alle ipotesi previste dal citato articolo 14-quater, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

1)    Cittadini dei Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito

Come precisato con la circolare n. 51/2011, il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del Regolamento (UE) n. 1231/2010, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’applicazione dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi legalmente residenti nel territorio degli Stati membri.

Pertanto nei rapporti con il Regno Unito trovano ancora applicazione, nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi, le disposizioni contenute nei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72.

2)    Situazioni a cui si applica la citata disposizione transitoria prevista dall’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004

In entrambe le ipotesi se in Italia è svolta un’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione separata, la contribuzione da versare a tale Gestione dovrà essere calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica.

5. Situazioni di esercizio di attività in più Stati rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004

A decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore della nuova regolamentazione comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004, come precisato in premessa, il lavoratore che eserciti attività in più Stati deve essere assoggettato alla legislazione di un solo Stato membro.

A)          Nei casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), per l’esercizio di attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie.

1) Lavoratore che esercita in Italia un’attività subordinata, per la quale è assicurato in Italia, e che contemporaneamente esercita in uno o più Stati membri un’altra attività che nel regime previdenziale estero è considerata attività autonoma. In tale ipotesi, se l’attività svolta all’estero rientra tra le attività che in Italia comportano l’iscrizione alla Gestione separata (ad esempio, amministratore di società all’estero), il lavoratore è obbligato ad iscriversi a tale Gestione. L’iscrizione alla Gestione separata deve essere effettuata direttamente dal lavoratore utilizzando il canale telematico. L’obbligo contributivo è invece in capo all’azienda committente, che deve procedere nel modo seguente:

  • richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate ai soli fini previdenziali;
  • effettuare il pagamento della contribuzione, tramite F24 telematico, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettivamente erogato il compenso;
  • inviare il flusso Uniemens, relativo ai dati del lavoratore, entro la fine del mese in cui è avvenuto il pagamento della contribuzione.

2) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata sia un’attività autonoma e contemporaneamente esercita un’attività autonoma in uno o più Stati membri. È il caso, ad esempio, della frequente fattispecie di chi in Italia è iscritto come lavoratore subordinato e svolge contemporaneamente un’attività come amministratore sia in Italia, e per l’esercizio della quale è iscritto alla Gestione separata, che in altri Stati membri. In questa ipotesi la contribuzione per l’attività di amministratore svolta all’estero sarà dovuta alla Gestione separata. Per quanto concerne gli adempimenti, sia del lavoratore che del committente, si rinvia a quanto precisato al punto precedente.

3) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività autonoma e contemporaneamente esercita l’attività di amministratore in uno Stato membro. Nel caso in cui l’attività di amministratore all’estero sia considerata, dal punto di vista previdenziale, un’attività subordinata, il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto anche in Italia esercita un’attività di lavoro subordinato. Anche in questi casi gli adempimenti contributivi devono essere riferiti alla Gestione separata e seguono i criteri già elencati al punto 1.

4) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività professionale, per la quale è iscritto alla Gestione separata, e contemporaneamente esercita un’attività professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto in Italia esercita anche l’attività di lavoro subordinato. In tali casi il soggetto già iscritto alla Gestione separata deve assoggettare alla contribuzione previdenziale il reddito derivante dall’attività professionale svolta all’estero.

5) Lavoratore che esercita un’attività subordinata in Italia e contemporaneamente un’attività professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto in Italia esercita l’attività di lavoro subordinato. Deve iscriversi alla Gestione separata quale libero professionista e calcolare i contributi dovuti alla stessa gestione sul reddito prodotto dall’attività professionale all’estero.

B)          Con riferimento ai casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore debba essere assoggettata alla legislazione di un altro Stato (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), anche se è esercitata un’attività che in Italia comporta l’iscrizione alla Gestione separata, il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero. Pertanto non sussiste alcun obbligo di versamento contributivo in Italia.

Si potrebbero verificare le seguenti casistiche:

1) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge contemporaneamente attività di libero professionista iscritto alla Gestione separata in Italia. In questo caso il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero nel quale è esercitata l’attività subordinata. Nel caso in cui siano già stati versati contributi presso la Gestione separata, trovano applicazione le istruzioni indicate al paragrafo 20 della circolare n. 83/2010, in materia di gestione della situazione finanziaria in caso di contributi percepiti a titolo provvisorio (articolo 73, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 987/2009);

2) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge l’attività di amministratore in Italia. In tale ipotesi il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione estera. Pertanto, nel caso sia stata presentata denuncia Uniemens e pagata la contribuzione alla Gestione separata, l’azienda non deve effettuare alcuna variazione alle denunce inviate e la contribuzione dovrà essere gestita d’ufficio come indicato al punto precedente.

Le casistiche sopra illustrate devono ritenersi a titolo esemplificativo e non devono essere considerate esaustive al fine di una corretta applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004.

Infine, si ritiene utile evidenziare che per l’applicazione delle disposizioni comunitarie, che regolano l’esercizio di un’attività lavorativa in due o più Stati membri, le attività svolte dal lavoratore subordinato e/o dal lavoratore autonomo sono prese in considerazione come se, nel loro insieme, le retribuzioni fossero riscosse e le attività fossero esercitate nello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Pertanto, l’istituzione competente di tale Stato dovrà determinare gli obblighi previdenziali valutando l’insieme delle retribuzioni e/o dei redditi percepiti per le singole attività come se questi fossero percepiti per attività svolte interamente nel territorio di detto Stato (art. 13, paragrafo 5; cfr. la circolare n. 83/2010, paragrafo 17).

 


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