Tag Archives: consulenza aziendale

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iva 74 ter, contabilità agenzia viaggi fatturazione servizi singoli

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Iva 74 ter, contabilità agenzia viaggi fatturazione servizi singoli

Turismo e fisco by Omnia Consulting il tuo Commercialista a Roma

I nostri servizi di consulenza aziendale e fiscale sono altamente qualitativi, offriamo qualità e competenza non come l’escapologo fiscale un personaggio astratto e non qualificato che opera con un meccanismo di network marketing ma una vera consulenza professionale al servizio dell’imprenditore.

Turismoefisco by Omnia Consulting vi offre la possibilità di gestire in maniera corretta la vostra azienda dando una risposta efficiente ed efficace ad ogni vostra problematica.

Richiedete info gratuite per aiutarci a valutare meglio le vostre esigenze

Gestioni Particolari: Agenzie di Viaggio e Tour Operator

 Uno dei settori più complessi da gestire è quello delle Agenzie di Viaggio e Tour Operators disciplinati dalla legge Iva di cui all’art. 74-ter del  D.P.R. 633/1972 con il quale il legislatore ha inteso disciplinare un particolare regime IVA applicabile alle  organizzazioni di viaggiche prevede il ricorso al particolare meccanismo detrattivo dell’Iva  “base da base” anziché come previsto dall’art. 19 “imposta da imposta”.

Per evitare confusione negli adempimenti è opportuno che le agenzie abbiano ben chiaro questa situazione:

 Agenzia organizzatrice ( Tour Operator) –>  organizza i pacchetti di viaggio o li integra con prodotti propri

Agenzia intermediaria –>  Agenzia viaggi che vende il prodotto al cliente finale  ( acquista il viaggio dal Tour Operator al  lordo della provvigione allo stesso prezzo al quale poi rivenderà il prodotto al consumatore finale

Acquisti al netto –> al netto della provvigione», il prezzo esposto al cliente finale sarà maggiore rispetto al prezzo di acquisto dal Tour Operator e include la Fee d’Agenzia

Solo agli organizzatori o a chi acquista con preacquisto in  nome e per conto proprio è ammesso adottare il meccanismo del 74 ter  nella fatturazione.

Da queste semplici regole si apre un mondo spesso complesso nel quale le Agenzie di Viaggio compiono operazioni complesse e difficilmente inquadrabili nella normativa fiscale se non suffragate da adeguata documentazione ( esempio acquisto di biglietteria low cost, terminali di emissione biglietteria, rivendita di viaggi uso di codici T.O. altrui etc)

Vuoi saperne di piu? inviaci un quesito gratuito compilando il nostro form di contatto

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Per gestire al meglio la contabilità è necessario che la pratica emessa per ogni viaggio sia completa e dettagliata al fine di verificare la corretta emissione della documentazione fiscale più adeguata.

Vediamo insieme i casi più complessi:

Prezzo confidenziale

Spesso L’agenzia acquista ad un prezzo confidenziale, ovvero un costo profondamente diverso da quello di  mercato o riscontrabile nei normali canali di vendita dei T.O. definito tra le parti in base ad accordi spesso personali che deve essere collegabile alla relativa fattura di vendita dei servizi.

 Estratti conto dei vettori aerei e ferroviari

Si tratta di documentazione di supporto fornita per l’emissione di biglietteria che viene rivenduta dall’agenzia; l’analisi di questa documentazione accessoria permette di individuare il volume d’affari intermediato e i ricavi ( fee) da contabilizzare.

 

Assicurazione per annullamenti L’ammontare delle polizze emesse per annullamento viaggi permette di conoscere con esattezza le pratiche da fatturare e il loro ammontare; gli estratti conto normalmente contengono la lista delle persone assicurate e la loro destinazione.  Si tratta di documentazione di supporto fornita per l’emissione di biglietteria che viene rivenduta dall’agenzia; l’analisi di questa documentazione


Engage Consulting studio può seguire in tutto e per tutto la vostra agenzia di viaggi o Tour Operator forte della propria esperienza nel settore prendendo in carico tutti gli obblighi fiscali, tutelando al meglio l’attività in tutte le sue caratteristiche peculiari

 
Analizzeremo insieme la normativa e compiremo le giuste scelte; ci occuperemo dei vostri documenti e vi forniremo gli strumenti e le strategie per crescere con successo e in tranquillità per arrivare all’obiettivo di:

  • Assicurarvi che tutti i documenti e gli obblighi di legge siano correttamente effettuati;
  • Ridurre il tempo necessario per la burocrazia amministrativa, in modo da dedicarvi maggiormente all’attività vera e propria;
  • Permettervi di crescere in sicurezza;
  • Analisi della specifica attività e della corretta fatturazione
  • Analisi del software gestionale utilizzato ( back office e front office) 
  • Un Commercialista specializzato 
  • Bilanci aggiornati e commentati  
  • Analisi dei documenti giustificativi (fatture/estratti conto)
  • Certificazione Unica e modelli 770 
  • Tenuta del Libro Unico del Lavoro;
  • Calcolo versamenti delle ritenute e dei contributi da operare;
  • Predisposizione e invio telematico dei modelli  Agenzia delle Entrate; 
  • Calcolo e Versamenti periodici dell’IVA, mediante modello F24;
  • Calcolo e Versamenti imposte (IRES e IRAP);
  • Compilazione e Invio Spesometro;
  • Consulenza anche telefonica via email e Skype ( se fuori Lazio) 
  • Aiuto nella scelta del software specifico 

Istituzione,analisi e controllo dei registri obbligatori

 

Contattaci ora al n. 392.064.6169 anche  oppure via email spiegandoci le tue esigenze.


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consulenza aziendale consulenza fiscale escapologo fiscale

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consulenza aziendale consulenza fiscale escapologo fiscale

Turismo e fisco by Omnia Consulting il tuo Commercialista a Roma

I nostri servizi di consulenza aziendale e fiscale sono altamente qualitativi, offriamo qualità e competenza non come l’escapologo fiscale un personaggio astratto e non qualificato che opera con un meccanismo di network marketing ma una vera consulenza professionale al servizio dell’imprenditore.

Turismoefisco by Omnia Consulting vi offre la possibilità di gestire in maniera corretta la vostra azienda dando una risposta efficiente ed efficace ad ogni vostra problematica.

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I servizi che offriamo:

Servizi di consulenza aziendale:

• Analisi della situazione Aziendale: 

consulenza aziendale in inglese 
Check up Aziendale
Relazione relativa all’azienda analizzata e proposta di collaborazione
Stesura di un “piano cliente” e sua realizzazione pratica
• Aggiornamenti sugli sviluppi della legislazione fiscale
•Studio della organizzazione societaria
• Riorganizzazione aziendale e societaria
• Impostazione o revisione della contabilità interna
• Procedure di pratiche fiscali
• Revisioni Fiscali
• Rappresentanza Fiscale di soggetti non residenti
• Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale
• Elaborazione contabilità computerizzata
• Elaborazione ed Analisi dei bilanci
• Adempimenti civili e fiscali pianificazione del lavoro

Elaborazione Dati contabili e gestione contabilità interna aziendale:

Servizi di amministrazione, contabilità, fiscali, paghe e segreteria generale
Contabilità generale, bilancio IV Cee  bilanci periodici  e contabilità IVA
Regimi Speciali Iva, Editoria, Agenzie di Viaggi, Beni usati, Reverse Charge, Minimi
Regime spettacolo
Ricezione periodica dei documenti contabili (documenti di acquisto e spesa e ogni altra
ricevuta, documenti di vendita, documenti relativi a movimenti contabili e finanziari, )
Elaborazione e liquidazione IVA periodica
Stampa e consegna delega di versamento IVA mod. F24 con compensazioni e integrazioni
con eventuali altri tributi
Eaborazione e invio mod F24, INTRASTAT, Black List, Spesometro
Stampa periodica dei Registri obbligatori e di eventuali documenti ausiliari;
Predisposizione del bilancio di fine esercizio completo dei relativi allegati (Bilancio CEE, Nota Integrativa, verbali organi sociali, documentazione Cooperative e A.S.D. -S.S.D.
Aggiornamento annuale del libro inventari e verbale assemblee dei soci;
Aggiornamento annuale del libro cespiti, determinazione amministratore o CDA.
Predisposizione e invio  del Bilancio Esercizioelaborazione delle imposte Ires ed Irap in sede
di saldo e relativi acconti;
Elaborazione della Comunicazione Annuale IVA, mod 770, Certificazione Unica;

Elaborazione Paghe:

Studio della piu adatta gestione dell’assunzione in base al lavoro svolto dal dipendente
Apertura posizioni assicurative e rapporti ordinari con  INPS e INAIL o Enti speciali ( ENPALS)
Denuncia istantanea all’Inail per assunzioni/cessazioni ;
Gestione collocamento obbligatorio disabili;
Istruttoria e redazione dei cedolini paga e riassuntivi mensili;
Compilazione denunce contributi mensili ( DM10 e EMENS) ;
Compilazione F24  per versamento mensile dei contributi e delle ritenute IRPEF;
Calcolo trattamento di fine rapporto;
Calcolo maternità, malattia, infortuni;
Compilazioni modd. CUD – 770 ed allegati;
Conguagli da assistenza fiscale;
Gestione telematica delle denunce mensili e annuali (dm/10,770/UNICO);
Gestione Inail lavoratori parasubordinati.

Servizi di consulenza fiscale:
• Analisi della situazione fiscale: check up fiscale
Stesura di un “piano cliente” particolareggiato e sua realizzazione pratica
• Aggiornamenti sugli sviluppi della legislazione fiscale
• Procedure di pratiche fiscali
• Revisioni Fiscali
• Rappresentanza Fiscale di soggetti non residenti
• Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale
• Elaborazione contabilità computerizzata
• Elaborazione ed Analisi dei bilanci
• Adempimenti civili e fiscali
• Pianificazione del lavoro
• Contenzioso tributario

Servizi di consulenza Tributaria:
• Analisi della situazione tributaria:
• Studio del settore specifico con individuazioni degli
• Elementi particolareggiati e delle agevolazioni previste per la categoria in oggetto
• Aggiornamenti sugli sviluppi della legislazione fiscale
• Stesura ed elaborazione della situazione storia tributaria , con revisione delle imposte pagate nei periodi precedenti
proiezione situazione attuale e ipotetica
• Probabile evoluzione tenendo conto delle agevolazioni esistenti.
• Rappresentanza Fiscale di soggetti non residenti
• Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale
• Adempimenti civili e fiscali
• Pianificazione del lavoro
• Assistenza contenzioso tributario

Acuni servizi di Revisione contabile:
• Analisi della situazione Aziendale e del mercato di riferimento:
• Controllo delle scritture obbligatorie ai fini IVA
• Controllo delle scritture obbligatorie ai fini contabili
• Controllo delle valutazioni del Bilancio secondo i principi contabili
• Controllo degli ammortamenti e dei cespiti acquistati
• Controllo delle agevolazioni fiscali richieste ( es. tremonti, L. 388, etc )
• Controllo delle vidimazioni
• Controllo dei verbali assembleari
• Controllo dei verbali del collegio sindacale
• Controllo degli inventari
• Controllo delle dichiarazioni Iva periodica e delle liquidazioni Iva mensili
• Controllo della dichiarazione dei redditi e dei modelli F24 di versamento
• Controllo delle scritturazioni dei dipendenti
• Controllo particolareggiato dei conti a rischio
• Controllo di fatturazioni eventuali intraprese con paradisi fiscali
• Controllo di congruità di cassa e sui pagamenti effettuati
• Controllo del magazzino e della rotazione delle scorte

Risanamento Aziendale 
L’analisi attenta degli squilibri dell’impresa e la ricerca delle cause, e la predisposizione di un progetto che individui persone, tempi, modalità per la sua realizzazione possono essere determinanti nel riportare l’azienda in tempi brevi a una normale ripresa sana dell’attività.
Nell’ambito di una attenta l’analisi della situazione finanziaria e l’individuazione delle possibili soluzioni per ripristinare l’equilibrio, nonché l’analisi dell’assetto proprietario e del management per valutare la credibilità dell’impresa nel sistema e individuare chi guiderà il processo di risanamento effettuaiamo;

analisi organizzativa per individuare le azioni da intraprendere per capovolgere l’andamento reddituale;
analisi della strategia aziendale e la ridefinizione della stessa per il rilancio dell’impresa.
colloquio con i vertici aziendali e l’analisi accurata dell’attività svolta per  valutare lo stato attuale dell’azienda e di identificare gli elementi chiave che ne hanno creato o che ne stanno creando lo stato di crisi.
piano di risanamento particolareggiato 

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bando marchi storici 2016 – 2017

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Bando marchi storici 2016 – 2017

Importante occasione per la valorizzazione e finanziamento dei marchi storici di aziende italiane arriva dal Ministero dello Sviluppo Economico e permette  contributi fino all’80% per la valorizzazione di Marchi a condizione che siano stati depositati prima del 1 gennaio 1967. Al via le domande dal 4 aprile 2017

Finalmente una valida opportunità per rilanciare e rivalutare in questo modo aziende che hanno contribuito alla storia dell’imprenditoria itataliana. Fra le attività agevolabili rientrano l’estensione del marchio all’estero, la registrazione del marchio per ulteriori prodotti e servizi, l’assistenza legale in caso di contraffazione, le sorveglianze e le ricerche di anteriorità. Prerequisito essenziale è la registrazione del marchio  presso l’UIBM o presso l’EUIPO con rivendicazione della preesistenza del marchio registrato presso l’UIBM, non estinti per mancato rinnovo o decadenza; la domanda di primo deposito presso l’UIBM deve essere  antecedente il 01/01/1967.
Il bando si pone l’obiettivo di accrescere il valore dei marchi nazionali, esaltando la storia e cultura d’impresa del nostro Paese, attraverso la concessione di agevolazioni rivolte a micro, piccole e medie imprese.
Sono ammesse domande mirate alla realizzazione di un progetto finalizzato al rilancio ed alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio.
Le agevolazioni saranno orientate all’acquisto di servizi specialistici esterni e di beni strumentali ad uso produttivo correlati alla realizzazione del progetto di valorizzazione del marchio che deve riguardare prodotti/servizi afferenti l’ambito di protezione del marchio stesso con riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti/servizi per le quali esso risulta registrato.
I contributi sono concessi  a fondo perduto in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili per l’acquisizione di servizi specialistici e del 50% per l’acquisto di macchinari, attrezzature e software.
Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di esse – un diverso marchio, come individuato al punto 6 del Bando, fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione, per impresa, di Euro 120.000,00 (centoventimila).
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a Euro 4.500.000,00.
Le domande partono  dalle ore 9.00 del 4 aprile 2017.

  • I progetti devono prevedere obbligatoriamente una Fase 1 di “Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio”, mentre è facoltativa la Fase 2 di “Servizi di supporto al rafforzamento del marchio” fra i quali l’estensione del marchio a livello comunitario e internazionale, la registrazione dello stesso marchio in ulteriori classi di prodotti o servizi, l’assistenza legale contro la contraffazione, le sorveglianze e le ricerche di anteriorità.

FASE 1 – Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio: importo massimo 65 mila euro

Importo massimo in euro
Realizzazione di prototipi e stampi 40.000
Acquisto di macchinari e attrezzature 30.000
Consulenza tecnica finalizzata all’ammodernamento ed efficientamento catena produttiva 15.000
Consulenza specializzata approccio al mercato 5.000

FASE 2 – Servizi di supporto al rafforzamento del marchio: importo massimo 15 mila euro

Importo massimo in euro
Consulenza per attività di sorveglianza mondiale
Sorveglianza marchio fino a 3 classi 1.000
Sorveglianza marchio oltre 3 classi 1.300
Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione 5.000
Consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità
Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, comunitari e internazionali estesi all’Italia 550
Ricerca di anteriorità UE (28 paesi) 1.000
Ricerca di anteriorità per ciascun paese non UE 800
Tasse di deposito UIBM/EUIPO/OMPI Fino all’80% delle spese (entro limiti importo max.)
Assistenza per il deposito 300

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regime forfettario regime iva regimi speciali iva

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regime forfettario regime iva regimi speciali iva

Turismo e fisco by Omnia Consulting il tuo Commercialista a Roma

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Regimi speciale di calcolo IVA

Casi nei quali l’IVA segue regole particolari

Alcuni settori di attività per espressa volontà legislativa  anche comunitaria  presentano delle caratteristiche oggettive e soggettive che li differenziano dagli altri. Per questa ragione, ai fini IVA, a questi settori  si applicano particolari regole per la determinazione dell’Iva dovuta effettuando particolari calcoli  e determinando la detrazione dell’’IVA assolta sugli acquisti, gli obblighi relativi alla documentazione richiesta ai fini dell’’imposta.

Ci troviamo, in questi casi, di regimi speciali IVA.

Applicano un regime speciale ai fini IVA:

le agenzie di viaggio e turismo per i soli viaggi organizzati ( meccanismo di detrazione base da base ai sensi dell’art.74 ter ) ;
il settore dell’agricoltura e della pesca;
le attività di agriturismo; ( applicazione forfait)
il settore dell’’editoria ( assolvimento alla fonte );
le attività di giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici;
le agenzie di vendita all’’asta.

cessione di rottami, cascami, materiali di recupero;

cessione di beni usati, di oggetti d’arte, d’i antiquariato e da collezione (Regime del margine);

Regole particolari in materia di IVA si applicano anche nel caso di sali e tabacchi, fiammiferi, gestori di posti telefonici pubblici, vendita di biglietti dei trasporti pubblici urbani, giochi di abilità e concorsi pronostici

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Operazioni per le quali non si addebita l’IVA  

( Reverse charge ) 

L’inversione contabile (o reverse charge) è una particolare modalità di assolvimento dell’’ IVA, per effetto della quale il destina-tario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo in Italia ( possesso di partita Iva), è tenuto all’assolvimento dell’ IVA  al posto del cedente del bene o prestatore del servizio. Per adempiere nel modo corretto in base a questo meccanismo si procede nel seguente modo:

– il venditore ( o prestatore) emette fattura senza addebitare IVA, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del Dpr 633/1972 (che è la norma di riferimento); 

– il destinatario acquirente ( o usufruitore)  integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA applicabile al bene ( o prestazione) propria dell’ operazione e registra il documento sia nel registro IVA delle fatture emesse sia nel registro IVA degli acquisti. 

Era un sistema solitamente utilizzato negli scambi intracomunitari  con l’obiettivo di evitare evasioni di IVA e che successivamente è stato introdotto per la gestione di servizi e cessioni in molteplici operazioni anche in Italia e nello specifico in questi determinati settori di attività:

1) prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da  subappaltatori nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Non deve essere applicato alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori ( appalto generale); 

2) cessioni di Immobili o porzioni di essi riferibili alle fattispecie indicate negli articoli 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 ( esenzione Iva ) per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione; 

3) cessioni di telefoni cellulari e in generale le apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni di cui  all’articolo 21 del D.P.R: 641/72, nonché’ dei loro ‘componenti ed accessori; 

4) cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; 

5) cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere; 

6) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; 

7) trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra effettuati a norma dell’articolo 12, direttiva 2003/87/Ce; 

8) le cessione di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva n. 2003/87/Ce e di certificati relativi all’energia e al gas; 

9) cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un soggetto passivo rivenditore residente nel territorio dello Stato; 

10) cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (necessita di autorizzazione comunitaria) 

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Operazioni per le quali l’Iva viene pagata da un altro soggetto ( Ente pubblico)  – split payement

Lo split payment è il nuovo meccanismo di liquidazione dell’IVA introdotto dalla Legge di Stabilità 2015(L. 190/2014) che caratterizzerà i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione nel triennio 2015-2017; viene applicato esclusivamente nelle vendite o prestazioni  tra imprese private e Pubblica Amministrazione, adottando un meccanismo che prevede dei “pagamenti divisi”.

In pratica la corretta adozione dello split payement prevede la scissione dei pagamenti che vengono effettuato dal committente ( pubblica amministrazione) nei confronti del fornitore in due fasi: 

– Nella prima, la pubblica amministrazione versa il netto della fattura ( senza l’IVA) direttamente al fornitore del bene o servizio;

– nella seconda fase L’ente di P.A: verserà l’IVA  dovuta sulla fattura emessa direttamente all’Erario nei tempi dovuti. 

Il debito iva quindi in questo modo non viene più a gravare sul fornitore ma direttamente sul committente ( ente pubblico) .

Lo Split payment si applica ai fornitori dei seguenti enti pubblici così come previsto dall’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972:

  • lo Stato;
  • gli organi dello Stato se dotati di personalità giuridica;
  • gli enti pubblici territoriali;
  • i consorzi tra enti pubblici  ( art. 31D.Lgs. n. 267/2000;
  • le Camere di Commercio;
  • gli istituti universitari;
  • le aziende sanitarie locali (ASL);
  • gli enti ospedalieri;
  • glienti pubblici di ricovero e cura aventi a carattere scientifico;
  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

Lo split payment, lo stesso non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni se sussistono i seguenti casi:

  • operazioni assoggettate a regimi speciali IVA ( esempio agenzie di viaggi  per la sola parte organizzativa ricadente nel 74 ter ovvero per le prestazioni ricadenti nella non imponibilità iva di cui all’art. 9 e 7 ter )
  • cessioni di beni e alle prestazioni di servizi soggette a (reverse charge);
  • prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.

Da questo si evince che il legislatore fiscale ha fatto prevalere il meccanismo del reverse charge su quello dello split payment per cui  qualora ricorrano le condizioni previste per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile o reverse charge IVA, questo dovrà essere applicato in luogo dello split payment.

Sono invece soggetti esclusi dallo split payment:

  • enti privati o privatizzati;
  • aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA);
  • enti pubblici economici;
  • ordini professionali;
  • enti ed istituti di ricerca;
  • agenzie fiscali;
  • autorità amministrative indipendenti e agenzie.

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regione lazio finanziamenti: fondo futuro

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Regione Lazio finanziamenti: fondo futuro

Ancora pochi giorni per accedere; la Regione Lazio eroga i suoi fondi  per finanziamenti attraverso il fondo Futuro.

C’è tempo fino al 14 ottobre 2016  ed è richiedibile dalle piccole e medie imprese come  microcredito e la microfinanza. Attenzione: il finanziamento non avviene attraverso istituti di credito bancario ma con accesso diretto  ai  35 milioni di euro  stanziati e messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 con un tasso super agevolato dell’1% e rimborsabile in 7 anni.

Si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno prevista per le imprese che vogliano investire in progetti che avranno come obiettivo l’incremento del reddito futuro.

Attenzione: il fondo è disponibile solo per reali progetti di investimento con esclusione di liquidità, pagamento fornitori, dipendenti etc.

I richiedenti dovranno essere costituiti e operativi ma potranno accedere anche  microimprese costituende o costituite e titolari di partita IVA, con difficoltà di accesso al credito bancario ordinario per finanziare progetti di autoimpiego, avvio di nuove imprese o la realizzazione di nuovi progetti promossi da imprese esistenti.

A chi si rivolge il programma?

  • microimprese, in forma di società cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio di impresa che abbiano o intendano aprire sede operativa nella regione Lazio;ù
  • soggetti titolari di partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali, con domicilio fiscale nella regione Lazio. Sono escluse le società di capitali e i soggetti che negli ultimi cinque anni presentino “anomalie bancarie” .

finanziamenti-aziende-in-crisiModalità di accesso al finanziamento: I richiedenti dovranno presentare un progetto che sarà valutato e se ritenuto idoneo beneficerà di un prestito di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro, da restituire al tasso di interesse dell’1%, con una durata da definire caso per caso e comunque non oltre gli 84 mesi, incluso l’eventuale preammortamento. Sono ammissibili le spese relative al progetto presentato, che andrà realizzato entro 12 mesi dall’ottenimento del prestito.

In pratica la Regione istituirà un apposito conto corrente intestato all’impresa richiedente ma che sarà bloccato fino alla presentazione della fattura del fornitore relativa alla fase del progetto specificato nel bando; in quel momento verrà sbloccato l’importo che sarà bonificato direttamente al fornitore del servizio.

Per consultare il bando e per tutte le informazioni cliccare  qui

Questo finanziamento è davvero un progetto innovativo  perché permette l’accesso al credito a tutte le imprese senza garanzia personali e a un tasso dell’1% a tutte quelle piccole e nuove imprese che per il sistema attuale non sono bancabili, ovvero non potrebbero ottenere in alcun modo un accesso al credito per avviare o sostenere un progetto imprenditoriale ed è targato Bruxelles.

In questo modo le aziende potranno rinnovarsi e guardare al futuro,  accrescere la produttività, innalzare i livelli occupazionali favorendo l’autoimpiego anche attraverso la costituzione di una società cooperativa o l’avvio di nuove imprese; l’accesso è consentito anche a imprese individuali titolari di partita Iva anche non iscritti ad albi professionali.


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bando life 2016 ( life 2014-2020)

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bando-life-2016LAZIO: bando life 2016 ( life 2014-2020 ) per tutti i contributi ai progetti imprenditoriali integrati.

Al via il bando Life 2016 progetto Life 2014-2020 con l’obiettivo di favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo delle filiere e quello di rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale, attraverso il sostegno di progetti imprenditoriali realizzati da imprese, singole e associate.
Sono previsti progetti semplici presentabili da  PMI e liberi professionisti che prevedono un piano di investimento materiale e immateriale e progetti integrati aperti anche organismi di ricerca, composti da uno o più piani di investimento e/o attività.

I settori ammissibili sono quello Farmaceutico; Biomedicale: E-Health; Benessere/Wellbeing e  Agroalimentare.

Previsti progetti semplici ovvero progetti imprenditoriali che devono prevedere un piano di investimento materiale e immateriale anche integrato  da investimenti in efficienza energetica ovvero da attività per l’internazionalizzazione oppure attività per la digitalizzazione. I progetti semplici possono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 50.000,00 euro e non superiore a 500.000 euro e  possono essere presentati da PMI e liberi professionisti, esclusivamente in forma singola.

Previsti anche progetti integrati cioè progetti Imprenditoriali composti da uno o più piani di investimento oppure attività. I progetti integrati possono essere composti da:

  • una o più attività RSI;
  • un piano di investimenti materiali e immateriali, derivanti anche da risultati di una preesistente attività di ricerca;
  • attività per l’internazionalizzazione;
  • attività per la digitalizzazione;
  • investimenti in efficienza energetica;
  • spese per consulenze strumentali alla realizzazione del progetto Imprenditoriale.

Omino finestraI progetti integrati possono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 500.000,00 euro oppure, se composti da sole Attività RSI, un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a  200.000,00 euro. Ogni singolo progetto integrato non potrà complessivamente beneficiare di un finanziamento superiore a euro 3.000.000,00.

I beneficiari sono le imprese, i liberi professionisti, in forma singola; le imprese e liberi professionisti anche in collaborazione con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, le aggregazioni temporanee, con eventuale presenza di organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza.

Previsto un contributo a fondo perduto fino al 70% e secondo la tabella differenziata per attività.

Le domande per i progetti semplici sono presentabili dall’11 ottobre 2016 e fino il 13 dicembre 2016,  mentre per i progetti integrati la decorrenza è  dal 4 ottobre 2016 e fino al 3 novembre 2016.

Il programma Life è un programma europeo che finanzia progetti per l’Ambiente, tra le prioritá progetti volti alla tutela della natura, della biodiversitá, del  Clima e al sostegno all’Economia Circolare.

attraverso il programma Life ci si pone l’obiettivo di :

  • contribuire al passaggio verso un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici,
  • contribuire alla protezione e al miglioramento dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
  • migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell’Unione,
  • catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità;
  • miglioramento della governance ambientale a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
  • sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli;
  • sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”

Ai richeidenti ( enti pubblici, enti privati e organizzazioni senza scopo di lucro comprese le ONG)  si possono aggiungere come partner del progetto beneficiari associati e co-finanziatori

Previsto  un tasso di cofinanziamento che può arrivare fino al 75% solo sulle  proposte LIFE Natura e Biodiversità che si concentrano sulla conservazione e azioni per specie prioritarie o tipi di habitat delle direttive Uccelli e Habitat.

 Il programma é suddiviso il 2 sottoprogrammi:
Il Sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:
• Ambiente ed uso efficiente delle risorse
• Natura e Biodiversità
• Governance ambientale e informazione in materia ambientale.
Il Sottoprogramma Azione per il Clima prevede tre settori prioritari:
• Mitigazione dei cambiamenti climatici
• Adattamento ai cambiamenti climatici
• Governance e informazione in materia di climatica

La data di presentazione della domanda per l’ambiente varia a seconda del sottoprogramma:
7 settembre 2016 per il sottoprogramma “Clima”
12 settembre 2016 per “Uso efficiente delle risorse”
15 settembre 2016 per “Natura e Biodiversità” e “Governance ambientale”


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programma operativo regionale fesr lazio 2014-2020

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Lazio: programma operativo regionale fesr lazio 2014-2020 Mobilità sostenibile e intelligente, Domande di contri-buto fino al 20 ottobre 2016.

Approvato dalla  Regione Lazio l’Avviso pubblico “Mobilità soste-nibile e intelligente” (POR FESR Lazio 2014-2020, Asse I – Ricerca e innovazione e Asse 3 – Competitività) con la finalità di rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale attraverso il sostegno di Progetti Imprenditoriali innovativi realizzati da imprese, singole e associate.
Obiettivo i settori l’automotive, la logistica e i trasporti per una mobilità sostenibile e intelligente.
ammissibili tutti i progetti imprenditoriali che rispettano le caratteristiche indicate e che rientrano in una delle categorie previste ovvero:

progetti  semplici: cioè progetti imprenditoriali che prevedono  un piano di Investimento materiale e immateriale, che può essere integrato  da investimenti in efficienza energetica oppure da attività di internazionalizzazione.
I progetti semplici possono presentare un importo complessivo di Spese Ammissibili non inferiore a 50.000,00 Euro e non superiore a 500.000,00 euro, presentati da PMI o liberi professionisti e devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.
Progetti integrati: si riferiscono ai progetti imprenditoriali composti da uno o più piani di investimento o attività.
I progetti integrati possono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore ad euro 500.000,00, oppure, se composti da sole Attività RSI, un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore ad Euro 200.000,00.
Ogni singolo progetto integrato non potrà complessivamente beneficiare di una Sovvenzione superiore a Euro 3.000.000,00.

Le domande per i progetti semplici, prevedono la procedura “a sportello” dal 27 settembre 2016 fino al 29 novembre 2016 mentre per i progetti integrati prevista la procedura “a graduatoria” dal 20 settembre 2016 e fino al 20 ottobre 2016.

finanziamenti-aziende-in-crisiattraverso il por fesr 2014-2020, ovvero il programma operativo cofinanziato dal FESR la Regione Lazio mette in campo le sue strategie e definisce gli strumenti per contribuire alla realizzazione della Strategia Europa 2020 finalizzata a  una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale.

La scelta degli obiettivi tematici e delle priorità di investimento per il FESR nel periodo 2014-2020 viene prevista  come segue:

Asse 1 – Ricerca e innovazione (180.000.000 euro)
Asse 2 – Lazio Digitale (154.270.000 euro)
Asse 3 – Competitività 276.400.000 (euro)
Asse 4 – Sostenibilità energetica e mobilità (176.000.000 euro)
Asse 5 – Prevenzione del rischio idrogeologico (90.000.000 euro)
Assistenza Tecnica (36.395.194 euro)

Ultima annotazione di rilievo relativamente alla dotazione finanziaria totale del POR FESR Lazio 2014-2020 che ammonta a 913.065.194 euro.


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contratti di solidarietà: si all’apprendistato

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contratti solidarietàContratti di solidarietà si all’assunzione in apprendistato durante un contratto di solidarietà

Il ministero del Lavoro ha detto si! Parafrasando una vecchia formula pubblicitaria il Ministero del Lavoro ha dato via libera con un chiarimento effettuato in risposta a uno specifico interpello per la possibilità di avvio di rapporti di apprendistato anche nel caso in cui l’Azienda richiedente abbia in corso un contratto di solidarietà. Il chiarimento era dovuto in relazione all’applicazione dei nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotti dal Jobs Act.

La motivazione va ricercata nel fatto che il contratto di solidarietà difensivo costituisce specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria con la finalità del mantenimento dei livelli occupazionali, con possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative e si attiva in base all‘articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 attraverso specifico accordo fra impresa prevedendo una riduzione dell’orario di lavoro per evitare riduzioni di organico. Non spetta quindi agli apprendisti, in base all’articolo 2 del dlgs 148/2015.

Ma come funziona realmente il contratto di solidarietà?

Sono previste due tipologie di contratto di solidarietà e relativamente alla fattispecie applicata sono previste disposizioni differenti per concerne la durata, i soggetti che possono beneficiarne e la percentuale di riduzione della retribuzione e dell’orario di lavoro.

  • TIPO A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
  • TIPO B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI PER LE IMPRESE IN REGIME DI CIGS (LEGGE 863/84): TIPO “A”

Possono farne ricorso tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, spetta a tutto il personale dipendente ad esclusione di:

  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
  • lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.

La riduzione di orario prevede un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa la stipula del contratto è per un massimo  di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS (ART. 5, CO. 5, L. 236/1993): TIPO “B”

Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l’istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.

Spetta ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:

  • imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991;
  • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009);
  • imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
  • imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l’azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.

Viene erogato un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l’azienda con una durata massima di  24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga.

Il contratto di solidarietà assume una sua logica in tutti quei casi in cui si voglia  fronteggiare sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro, operando una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base ad una espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà; opportunità che non sempre viene soddisfatta per tutti i lavoratori essendo molti di questi assunti con mansioni  diverse nell’ambito dell’organico aziendale.

Per questo motivo l’azienda che ricorre a contratti di solidarietà può avere necessità di formare personale in specifiche mansioni per far fronte a eventuali esigenze di maggior lavoro assumendo nuovi apprendisti  sempre che si riscontrino anche gli ulteriori requisiti di legge ovvero che sia  rispettato il rapporto  fra apprendisti assunti e maestranze specializzate, in base all’articolo 42, comma 7, del Dlgs 81/2015, e la necessità che il datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità del contratto.

La crisi aziendale favorisce  quindi il ricorso a delle soluzioni che non compromettano la stabilità, competitività  e funzionamento dell’Azienda ma nello stesso tempo riescano a garantire una continuità di reddito ai propri dipendenti.


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prestazioni occasionali: modalità ritenuta ed esonero per rimborso spese

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ritenuta prestazione occasionaleIn questi ultimi anni la ricevuta per prestazione occasionale ha assunto sempre più importanza anche parallelamente alle modifiche intervenute nel tempo per le collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e in ogni caso, in tutte quelle occasioni in cui, per colmare il fabbisogno di brevi collaborazioni spot che si estinguono in un determinato periodo, non trova tipologia di contratto adatta alle proprie. In particolar  modo, la formula della prestazione occasionale interviene ad esempio per coloro che avendo già un lavoro o essendo pensionati hanno la possibilità di incrementare  le proprie entrate con un elevato rapporto beneficio/tempo impiegato , o per coloro che sono pronti ad avviare una libera professione ma non hanno ancora le forze necessarie ( acquisizione di clientela)  tali da giustificare l’apertura di aprire una partita IVA. Meno adatte e più rischiose invece se utilizzate dalle aziende ( impropriamente) come strumento a basso costo ed elevato vantaggio ( e aggiungiamo elevato rischio) per ottenere prestazioni di lavoro di carattere non subordinato. In ogni caso, ogni qual volta si utilizza lo strumento della prestazione occasione è necessario prestare molta attenzione e comprendere che siamo in presenza di uno strumento soggetto a precisi adempimenti  giuridici, previdenziali e fiscali da analizzare attentamente per non ricadere in problematiche estremamente ” seccanti” in caso di uso improprio.






Ma cosa si intende per lavoro autonomo occasionale e soprattutto quali sono i limiti imposti dalla normativa vigente?

Utilizzata in passato in maniera occasionale e reintrodotta con la riforma del lavoro del 2003 ( Legge Biagi )  affinché possa essere riconosciuta come tale, deve rispettare  alcuni requisiti fondamentali:

  1. non può essere un’attività abituale;
  2. deve trattarsi di  un’attività non professionale;
  3. non deve svolgersi con continuità;
  4. non deve esserci una coordinazione.

Il contratto tra azienda/professionista e collaboratore non prevede una forma scritta ma a scanso di equivoci è sempre preferibile redarne uno che metta ben in chiaro i fabbisogni di collaborazione dell’azienda da un lato e le aspettative del collaboratore dall’altro; sia economiche ( compenso spettante) sia soprattutto in merito alle modalità dello svolgimento dell’incarico e soprattutto alla mancanza di un vincolo di subordinazione.

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La caratteristica  del lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione generale nell’articolo 2222 del codice civile che disciplina il contratto d’opera definendo il lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere,dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Quindi la prestazione del collaboratore deve svolgersi senza l’inserimento funzionale nella organizzazione dell’azienda e/o del professionista e inoltre la caratteristica dell’occasionalità la contraddistingue dalle prestazioni di lavoro autonomo svolte abitualmente ed in forma professionale, sollevandola quindi anche dall’obbligo del possesso di partita IVA ( art. 5 D.P.R. 633/72) che è invece caratteristica fondamentale del lavoro autonomo abituale, svolto in modo professionale con obbligo di emissione della fattura.

Il collaboratore occasionale risulta pertanto un non dipendente e un non professionista autonomo,  diventando terreno fertile per abbattere sensibilmente i costi ad esempio di molti progetti imprenditoriali.

La ricevuta della prestazione occasionale: contenuto e caratteristiche

La ricevuta da emettere per la prestazione occasionale ha forma libera ma deve contenere determinati requisiti , specificando che trattasi di prestazione fuori dal campo di applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/197 e dovrà contenere: 

  • i dati del prestatore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale);
  • i dati del committente (nome, cognome, o ragione sociale se trattasi di società, partita IVA o codice fiscale, indirizzo);
  • la descrizione della prestazione svolta (è opportuno far riferimento, se sottoscritta ad una lettera d’incarico che disciplini gli aspetti essenziali della prestazione);
  • l’importo lordo;
  • l’eventuale ritenuta d’acconto (nella misura del 20%, se il committente riveste la qualifica di sostituto d’imposta);
  • l’importo netto percepito;
  • data, luogo e firma del prestatore che rilascia la ricevuta.

Non essendo soggetta ad Iva, la ricevuta dovrà essere affrancata da una marca da bollo da 2 euro con esclusione di tutti quegli importi che non superano euro 77,47.

Di seguito viene pubblicato un facsimile della ritenuta per prestazione occasionale da scaricare gratuitamente in formato excel e con formula precompilata. Sarà sufficiente inserire l’importo netto in fondo alla formula per ricavarne in maniera automatica il lordo e la ritenuta dovuta.

Icona

facsimile di ricevuta per compenso occasionale 10.86 KB 658 downloads

RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ... pubblichiamo un facsimile di ricevuta...

I limiti per prestazione occasionale: reddito annuale e casi di eccedenza

La prestazione saltuaria normalmente non può eccedere l’importo di € 5.000,00 anche se erogato da una pluralità di committenti ma nel caso in cui si dovesse superare questo limite sono previsti  obblighi di natura previdenziale con la conseguente iscrizione alla gestione separata (per la somma eccedente)  e il versamento da parte dell’azienda/professionista committente dei 2/3 dei contributi dovuti ( alla data di redazione dell’articolo  come parasubordinati senza partita IVA, per i quali l’aliquota è prevista nella misura del 31,72%).

Casi in cui non si applica la ritenuta alla fonte del 20%

( chiarimenti dell’agenzia delle Entrate risoluzione 49/E/2013 )

rimborsi spese ritenute d'accontoUno dei casi in cui la ritenuta d’acconto non viene applicata alla prestazione occasionale è sicuramente quello dei rimborsi spese effettuati dal collaboratore in nome e per conto dell’azienda stessa per seminari e formazione gratuita. E’ il caso di rimborso di viaggi, vitto, alloggio per  docenti e ricercatori ma anche di chi anticipa spese di trasporto ed altri oneri connessi per la partecipazione a seminari  e formazione.

Siamo in presenza infatti di spese sostenute che  non concorrono alla formazione del reddito imponibile del collaboratore e pertanto non sono assoggettate ad un acconto di imposta essendo l’imponibile in questo caso pari a zero.

Un rimborso spese relativo a una prestazione di lavoro occasionale, tenuta da un professionista che non svolge attività abituale di lavoro autonomo, non rende necessaria l’applicazione di ritenute alla fonte; a stabilirlo è  l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49/E/2013, rispondendo a uno specifico quesito dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

L’Agenzia delle Entrate, in  questo caso riflette una situazione di fatto logica e sostanzialmente inoppugnabile evitando di far versare la ritenuta alla fonte in tutte quelle ipotesi in cui sussistono attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito e nelle quali il compenso percepito risulta essere pari  alle spese sostenute dal collaboratore. In questi casi viene meno l’obbligo del versamento della  ritenuta di cui all’art. 25 del DPR 600/1973:

« Sono i  rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, purché siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese».

Le stesse condizioni sono applicabili anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dall’ Azienda.

Il collaboratore da parte sua non dovrà riportare le somme percepite con queste condizioni nella propria dichiarazione dei redditi.

Diversa è invece la considerazione da effettuare per le spese sostenute per l’effettuazione dell’incarico assegnato che rientrano invece nella determinazione del reddito e conseguentemente nell’obblico di applicazione della ritenuta d’acconto.

«Alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente» rientrano nella nozione di compenso «anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (cfr. circolare n. 1 del 1973, risoluzione n. 20 del 1998, circolare n. 58 del 2001, risoluzione n. 69 del 2003)».

Il riferimento normativo è l’articolo 54, comma 1, del TUIR (testo unico imposte sui redditi) in base al quale:

«Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione…».

Per quanto riguarda invece i redditi di lavoro autonomo occasionale, l’articolo 71, comma 2, del TUIR, stabilisce che questi:

«Sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione».

C’è quindi una differenza fra redditi da lavoro autonomo abituale e non abituale,costituita dal collegamento diretto diretto tra compenso e spesa sostenuta (che vale solo per il lavoro autonomo non abituale, come visto).

È per questo che, solo per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, quando è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle stesse da parte del committente, si genera un reddito diverso pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d’imposta.

L’esonero dalla ritenuta (e dalla dichiarazione per il contribuente) non è invece applicabile:

«Quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600 del 1973».

Per le prestazioni occasionali infine, per l’Azienda committente permane la rilevanza dei costi ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al d.lgs 446/1997.

 


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commercialista e fattura 24

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