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regime iva delle visite guidate

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Regime iva delle visite guidate Roma

Quale regime Iva applicare ai tour che si configurano come visite guidate  anche intese come prestazioni  rese nell’ambito di una mostra culturale?

Sempre più spesso si fa confusione in merito all’organizzazione di visite guidate effettuate singolarmente o in gruppo specialmente se includono fornitura del servizio di audioguida ( indispensabile per usufruire al meglio della visita e nei casi in cui il cliente è turista di un altro paese) e la fornitura di una guida o di un accompagnatore per il gruppo. Le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e visite guidate sono esenti da Iva e, ancorché rese nell’ambito di una mostra culturale, non sono assoggettate né all’obbligo di emissione del titolo di accesso, attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Se la visita viene organizzata da un terzo ( esempio Agenzia di Viaggi) sussiste il solo obbligo della certificazione fiscale del compenso percepito ( fee) con emissione della certificazione fiscale.

Questo è quanto emerge anche dalla risoluzione 30 E  del 28 febbraio, con la quale  l’Agenzia delle Entrate ha  chiarito e ricondotto tutte le prestazioni ( anche quelle accessorie dell’ audioguida e dell’accompagnatore)  fra quelle “inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili“. Tali prestazioni sono sempre  esenti dall’Iva ai sensi dell’articolo 10, primo comma , n. 22), del Dpr n. 633 del 1972.

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Mentre tutti gli altri eventuali  servizi non inerenti alla visita ad una mostra, quali, ad esempio, “la vendita di cataloghi, stampe o merchandising ”, eventualmente forniti anche da un’agenzia di Viaggi vanno tutti interamente assoggettati ad IVA prevista per la tipologia del servizio prestato.

E’ bene inoltre chiarire che, la visita di una mostra culturale così come un museo o un monumento vengono ricomprese  fra le prestazioni spettacolistiche di cui alla
tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, in mancanza di una specifica norma esonerativa, i corrispettivi delle visite alle mostre culturali, al
pari di quelli relativi alle altre attività di spettacolo di cui alla citata tabella C, “devono essere certificati, in via generale, mediante titoli di accesso emessi
attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate”. (Risoluzione n. 85 del 15 giugno 2004) ovvero dalla biglietteria della mostra o del museo.

Pertanto per quanto riguarda il biglietto di ingresso alla mostra o museo, questo non deve essere certificato da chi effettua la prestazione ( es Agenzia di Viaggi) mentre il caso è diverso per la prestazione di accompagnatore e/o audioguida ( qualora non fornite e certificate dall’ente organizzatore e ricomprese nel prezzo del biglietto).  Dette ultime prestazioni, pur essendo inerenti alla mostra, in quanto rese solo nel contesto di una specifica esposizione artistica, non si identificano con l’attività spettacolistica né possono ritenersi ad essa accessorie agli effetti fiscali.  La fornitura delle audioguide o dell’accompagnatore, ( qualora non fornite e certificate dall’ente organizzatore e ricomprese nel prezzo del biglietto )costituiscono  una prestazione ulteriore. Se questa prestazione viene resa da un terzo esterno all’organizzazione della mostra/museo ( es Agenzia di Viaggi) ricopre  la funzione di informare il visitatore nel contesto della visita, ( esenzione Iva) ma non può ritenersi una necessaria integrazione della mostra – attività spettacolistica.

Pertanto, le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e delle visite guidate, rimangono esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633, non sono assoggettate, ancorché rese nell’ambito di una mostra culturale, all’obbligo di emissione del titolo di accesso attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui ai richiamati articoli 74- quater del DPR n. 633 e 7, comma 1, del DPR n. 544 e sono esonerate
dall’emissione della certificazione fiscale ai sensi del citato articolo 22, primo comma, n. 6), del DPR n. 633 del 1972 e dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del DPR n. 696 del 1996

Il documento di prassi ha precisato, pertanto, che alle prestazioni relative alla fornitura di audioguide e di visite guidate, non riconducibili fra quelle spettacolistiche, deve ritenersi applicabile l’esonero dall’emissione della certificazione fiscale, ai sensi del citato articolo 22, primo comma, n. 6), del Dpr n. 633/1972, e dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del Dpr n. 696/1996.

Pertanto per chiarire ogni dubbio in merito alla corretta gestione di queste particolari attività ribadiamo che, l’indirizzo interpretativo dell’agenzia delle Entrate  si può così riassumere:

  • i corrispettivi relativi alla visita a una mostra culturale sono esenti dall’Iva ai sensi dell’articolo 10, primo comma, del Dpr 633/1972, e vanno certificati, in quanto prestazioni spettacolistiche, mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, secondo le disposizioni dell’articolo 74-quater del Dpr 633/1972, e dell’articolo 7, comma 1, del Dpr 544/1999. ( Ovvero esclusivamente a carico dall’ente organizzatore dell’evento);
  • le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e visite guidate, inerenti alla mostra culturale, sono esenti dall’Iva, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, del Dpr 633/1972, e sono esonerate dall’emissione della certificazione fiscale, ai sensi dell’articolo 22, primo comma, n. 6), del Dpr 633/1972, e dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del Dpr 696/1996.( Ovvero a carico del fornitore dei servizi effettuati ma in esenzione di Iva e in esenzione di certificazione fiscale) 


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