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Scontrino elettronico associazioni esonero 2020

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Le Associazioni sportivo dilettantistiche ( ASD)  e le società sportivo dilettantistiche ( SDD) sono soggette agli obblighi derivanti dallo scontrino elettronico in vigore dal 1 gennaio 2020? 

Per meglio comprendere questo grande dilemma ci viene incontro la Circolare 18E del 1° Agosto 2018 dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico  sarà importante capire quali proventi effettua l’associazione o la società sportivo dilettantistica di quelle normalmente  connesse alla 398/91.

Perché è importante questa circolare, perché definisce un concetto che sempre  assodato ma non lo è :  “non tutte le attività commerciali che un ente può avere rientrano nel regime forfettario della Legge 398/91“.

E’ appunto da questo fondamentale concetto che partiamo per definire se un’attività commerciale non rientra nel regime agevolato della 398/91 allora scatta l’obbligo per l’ente di certificazione del corrispettivo.

La non completa conoscenza del settore porta spesso a fraintendere le due tipologie di attività ” istituzionale ” e ” commerciale”  portando a  credere  in modo assolutamente errato, che tutto ciò che rientra nell’ambito dei proventi commerciali rientri nell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Questo non è vero e vediamo perché. 

 

 

Le agevolazioni della 398/91

E’ bene rammentare che  le semplificazioni previste per le ASD e SSD che adottano il regime agevolato previsto dalla L.398/91 comprendono l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, l’esonero di presentazione della dichiarazione annuale IVA e l’esonero di certificazione dei corrispettivi. A questo fa eccezione l’attività di prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione e di cessione dei diritti radio televisivi per le quali è obbligatoria l’emissione di fattura. 

Ora che la ricevuta avrà solo un valore commerciale con l’intervento del nuovo scontrino elettronico  gli incassi della giornata saranno inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate e al cliente sarà rilasciato un documento commerciale valido anche ai fini fiscali, qualora integrato con codice fiscale o partita IVA dell’acquirente.

La tipologia dei ricavi istituzionali e commerciali 

D’altronde ai fini della determinazione dell’Iva  sappiamo che anche ai sensi  dell’art. 9, comma 1, DPR 544/1999, possono essere assoggettati al regime forfettario tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi  funzionali all’attività sportivo-dilettantistica per la quale l’organismo è iscritto al registro del Coni. Tali proventi sono ad esempio:

  • Somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva;
  • Vendita di materiali sportivi;
  • Gadget pubblicitari;
  • Sponsorizzazioni;
  • Cene sociali di raccolta fondi;
  • Lotterie.

Pertanto è evidente che solo tali tipologie di ricavi espressamente ” istituzionali”  ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUIR, che costituiscono il naturale completamento degli scopi istituzionali dell’ASD e della SSD possano essere esclusi. Ogni altra attività perpetrata dall’ente dovrà intendersi ricompresa nell’obbligo come ad esempio il centro benessere per un impianto sportivo.

Quando si rientra nell’istituzionale? 

Ovvio che se l’ente ha nel suo interno una semplice attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all’interno della struttura attraverso ( prendiamo ad esempio le accademie calcistiche) sempre effettuate nei confronti di di soci e tesserati, è ben diversa da un’attività di ristorazione svolta come un’organizzazione di impresa  il cui reale scopo sia quello del profitto mascherato da associativismo no profit.  Da questo punto di vista anche l’attività di Massaggi massofisioterapici effettuati in complemento di assistenza agli sportivo e non distaccata , ma svolta al termine o prima di una prestazione sportiva, può invece ricondursi al concetto di attività connessa.

Per definire gli scopi tipici dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo (ASD, SSD) l’Agenzia pone due condizioni da rispettare:

Le attività sportive, così come sopra indicate, devono essere quelle determinate dall’organismo affiliante (FSN, DSA, EPS);
Non sono ricomprese le attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI.
Fuori da questi importanti parametri le attività sono sempre da considerarsi  commerciali ed escluse dal  regime forfettario. Tra le attività che sono considerate connesse, rientrano anche tutte le attività di servizi offerte ai soci, tesserati e non tesserati, quali l’utilizzo dei campi di gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e degli altri servizi connessi direttamente con la pratica delle discipline sportive riconosciute dal Coni.

attività in favore degli associati 

Il concetto di attività commerciale connessa ai sensi della legge 398/91, qualora si abbini al concetto di attività connessa di cui all’art.148, comma 3, del TUIR, avrà come conseguenza la decommercializzazione dei proventi derivanti da tali attività. Da quanto sopra consegue che i proventi derivanti da attività svolte a favore di soci, associati e tesserati del medesimo organismo affiliante (anche se tesserati per altra ASD o SSD) non contribuiranno a determinare l’imponibile IRES (purchè lo statuto sia conforme alle disposizioni di legge e sia stato presentato il modello EAS), mentre quelle rivolte ad altri soggetti contribuiranno alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES oltre che essere assoggetti ad IVA da determinare, in caso di opzione per la legge 398/91, secondo le modalità forfettarie.

Pertanto si rende fondamentale analizzare la tipicità  dei proventi conseguiti classificandoli in almeno tre categorie che seguono trattamenti fiscali e amministrativi diversificati:

  • Istituzionali -> non rilevano ai fini Ires ed Iva e hanno l’obbligo di rilascio di  ricevuta non fiscale solo in caso di incasso in contanti;
  • Commerciali in 398 rientrano nel regime forfettario di cui alla L. 398/91  con assoggettamento ad Iva ed Ires in maniera forfettaria e non obbligo di certificazione del corrispettivo con obbligo di rilascio di  ricevuta non fiscale solo in caso di incasso in contanti);
  • Commerciali non in 398  i quali pagano  Ires ed Iva con criteri ordinari (Ricavi-Costi; Iva Vendite-Iva Acquisti) con la creazione di un sezionale amministrativo che  permetta l’elaborazione dei registri Iva e relative dichiarazioni Iva. In questo caso vige l’obbligo della certificazione del Corrispettivo .

Detrazione per minori 

E’ bene ricordare che anche se si opera in regime di semplificazioni e non assoggettamento a IVA nelle ASD e SSD  la fattura deve sempre essere emessa in tutti quei casi dove è esplicitamente richiesta dall’acquirente, come il caso della detrazione fiscale per i figli minorenni. Inoltre, in questi casi si rende necessaria la dimostrazione della spesa sostenuta per quote sportive, tramite un bollettino postale o bancario o carta di credito oppure fattura rilasciata dall’associazione o azienda sportiva.

Nel documento emesso debbono essere indicati:

  • la ragione o denominazione sociale dell’ente (o nome, cognome, residenza e codice fiscale se si tratta di persona fisica);
  • causale del pagamento;
  • attività sportiva dilettantistica esercitata;
  • importo corrisposto per la prestazione resa;
  • dati anagrafici del figlio minorenne;
  • codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

 

 


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