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Lotteria scontrini Agenzia delle Entrate

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Come funziona la lotteria degli scontrini dell’Agenzia delle Entrate

Seguiamo con fervido interesse le ultime novità derivanti dai comunicati rilasciati dall’ Agenzia delle Entrate. Le news sono  relative alle precisazioni su come probabilmente sarà attuata la lotteria degli scontrini. Con tutta probabilità  debutterà il 1° luglio 2020.  L’ Ade rilascia inoltre un comunicato e un primo bilancio a distanza di quasi un mese dall’introduzione della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il debutto della lotteria degli scontrini

Come funziona la lotteria degli scontrini?  L’obiettivo del legislatore è di porre in essere un meccanismo totalmente semplice per tutti i contribuenti così come per gli esercenti. In teoria la parola d’ordine sembra essere quella di non creare ostacoli, ma stabilire un proficuo colloquio tra Fisco e contribuente.

Sullo scontrino elettronico i numeri sono confortanti per l’Ade: “870 mila esercenti  risultano alla data odierna aver già trasmesso i corrispettivi in via telematica. Inoltre  1.200.000 Registratori Telematici risultano già censiti e avviati”.
Le cifre non riguardano soltanto i primi 20 giorni del 2020, ma tengono conto anche dei soggetti con un volume di affari superiore a 400.000 euro che si sono dovuti adeguare all’obbligo dal 1° luglio 2019.
A questo proposito ricordiamo che nella prossima estate,  si  dovrebbe concludere il periodo transitorio per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Lotteria degli scontrini: come funziona.

Per partecipare all’estrazione i consumatori dovranno munirsi del proprio codice identificativo lotteria rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Questo codice va mostrato ai commercianti che lo incorporeranno nello scontrino abilitando il consumatore a giocarlo per la vincita di un premio che presumibilmente oscillerà tra i 10.000 ed i 50.000 euro.

Ovviamente i dati delle giocate verranno in questo modo codificate e trasmesse immediatamente all’Agenzia delle Entrate che otterrà in questo modo anche un quadro  pressoché completo del volume  e della tipologia delle spese  sostenute  annualmente dal contribuente in questione.

Anche ai fini della privacy, ad ogni modo,saranno adottate tutte le misure idonee per non far perdere tempo né agli esercenti, né ai consumatori”, questo si traduce praticamente in: nessuna lunga fila alle casse a causa della lotteria degli scontrini. In pratica il concetto di privacy per il fisco non è quello di salvaguardare la tipologia e quantità di acquisti effettuati ma quello di non far mostrare il proprio codice fiscale che verrà pertanto crittografato diventando un semplice codice.

Per espressa ammissione del legislatore, “La lotteria non è una misura che risolve l’evasione, ma che in altri paesi ha dato buoni risultati”. In parole povere non serve  rispetto all’evasione fiscale ma è utile per controllare quanto e quali cose acquistano i consumatori.

Lotta all’evasione fiscale

Lo Stato trasformerà la riscossione delle imposte in una riffa simile al ” gratta e vinci” con in palio un montepremi annuale di un milione di euro e delle estrazioni mensili da 10mila, 30mila e 50mila euro. In pratica un ” turista per sempre” informato scontrino fiscale.

L’obiettivo del provvedimento è quello di dare un  forte incentivo ai consumatori per chiedere lo scontrino agli esercenti, e con la parallela introduzione dello scontrino elettronico chiuderà il cerchio con le misure già messe in atto con la fatturazione elettronica. Inoltre, secondo le indiscrezioni, ci sarà un aumento dal dal 20% al 100%di probabilità di vincita per i pagamenti  degli scontrini/ricevute  che saranno effettuati con utilizzo di moneta elettronica ( carta di credito) .

Conservazione degli scontrini

Il cittadino non dovrà conservare tutti gli scontrini o le fatture, potrà facilmente verificare la vincita online, grazie a un portale web che indicherà gli scontrini  vincenti nell’area pubblica, con un’area personale recante i corrispettivi associati al proprio codice fiscale. I biglietti virtuali verrebbero generati in base all’importo della spesa e le estrazioni dei codici vincenti saranno effettuate attraverso un software apposito, verificato da enti terzi autorizzati. La vincita verrebbe notificata via pec oppure posta raccomandata.

Obblighi per gli esercenti.

Il decreto Crescita ha stabilito che dall’1 luglio gli esercenti con oltre 400mila euro di fatturato devono inviare i dati nei nuovi registratori telematici entro 12 giorni, con una moratoria sanzionatoria che, per i primi sei mesi, consentirà di registrare l’operazione entro il mese successivo. Stesso discorso varrà per “i più piccoli” a partire dall’1 gennaio 2020.
In questo periodo transitorio, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione entro il 29 luglio due servizi web per gli operatori che ancora non dispongono del nuovo registratore telematico, nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del portale. Sarà possibile inviando un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, oppure compilando i dati richiesti. Una terza soluzione consentirà l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp. Per effettuare la trasmissione telematica sarà possibile anche avvalersi di un intermediario abilitato.

Come funziona per le spese escluse dalla lotteria

La lotteria degli scontrini,  esclude gli acquisti fatti in qualità di professionista o imprenditore con partita Iva, nonché le spese che prevedono una detrazione fiscale (come quelle sanitarie).
Non sarà soggetta al divieto di pubblicità per giochi e scommesse stabilito dal decreto Dignità e avrà un fondo iscritto al Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020 e di 6 milioni di euro a partire dal 2021 quando, secondo fonti di stampa, le estrazioni avranno una cadenza anche settimanale.

Questo tipo di lotteria ha già dato esiti positivi in paesi come Taiwan, Slovacchia, Cina e Portogallo

Il premio previsto per i pagamenti in moneta elettronica, prevede invece un incentivo che si misura in maggiori punti e quindi in maggiori probabilità di vincere.

Ad esempio: se si acquista una borsa da 35 euro e si paga in contanti, si genereranno 350 ticket virtuali. Se invece si paga l’acquisto con il bancomat o la carta di credito si genereranno 420 biglietti (70 in più rispetto al pagamento con contanti).


 


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la fattura elettronica soggetto estero

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La fattura elettronica  2020 – Soggetto residente estero

Come funziona la fattura elettronica per i soggetti non residenti?

a questo ha risposto l’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 67 del 26 febbraio 2019.

Vi sarà capitato a volte ( soprattutto se acquistate servizi da società europee) che l’emittente fattura sia una società  non stabilita in Italia, ma ivi identificata ( ovvero con possesso di partita Iva italiana) e quindi vediamo in questo caso quali siano  gli obblighi di fatturazione elettronica per tale categoria di contribuenti e il relativo  diritto alla detrazione IVA per le fatture cartacee emesse nei confronti di soggetti non residenti identificati in Italia.

In questo caso si presenta all’interpello una società con sede legale in Italia, con status di soggetto non stabilito ma ivi identificata ai fini IVA mediante rappresentante in Italia.

L’istante, che effettua acquisti da fornitori stabiliti in Italia e quindi soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica, ha posto all’Agenzia delle Entrate i seguenti quesiti:

    • se i soggetti residenti e stabiliti in Italia non abbiano l’obbligo, bensì la facoltà, di emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati;
    • se un soggetto non residente abbia l’obbligo o solo la facoltà di accreditarsi al Sistema di Interscambio (SdI) per la ricezione delle fatture passive;
    • se un soggetto non residente identificato in Italia possa esercitare il diritto alla detrazione sulla base della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente;
    • quale sia l’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” e delle modalità di richiesta di detta copia al proprio fornitore;
    • se il soggetto non residente sia escluso dagli obblighi di trasmissione del c.d. esterometro di cui all’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
      Prima di analizzare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si riporta di seguito la risposta all’interpello n. 67:

Per quel che riguarda il primo quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

“Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015”.

La comunicazione “alternativa” alla fattura elettronica di cui parla l’Agenzia delle Entrate è l’esterometro, che dovrà essere trasmesso a cadenza mensile.

Esterometro che, come specificato dalle Entrate in risposta al dubbio interpretativo n. 5, dovrà essere trasmesso esclusivamente dai contribuenti residenti o stabiliti in Italia.

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Nel  secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate specifica che i soggetti non residenti non hanno l’obbligo di accreditarsi al SdI per la ricezione delle fatture passive, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato.

Detrazione IVA con fattura cartacea per i soggetti non stabiliti
In merito alle regole per esercitare la detrazione IVA, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il cessionario/committente non stabilito ma identificato:

“può esercitare la detrazione ex articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito”,

il tutto a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente.

Se si desidera la copia cartacea di una fattura emessa in formato elettronico, sarà necessario che il documento riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML.

Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

 


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