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differenza tra srl e Srls chiarimenti e caratteristiche

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Differenza tra srl e Srls chiarimenti e caratteristiche

E’ l’argomento di questi ultimi anni, la facilità e lo scarso impegno economico impiegato per l’apertura di una SRL ( come acquistare  due paia di scarpe) ha portato  numerose persone, potenziali imprenditori, a costituire una SRL in luogo ad esempio di una ditta individuale o di una società di persone, spesso anche in maniera frettolosa e inadeguata, senza ben valutare magari con l’ausilio di un consulente professionista tutti gli obblighi e le caratteristiche di questa tipologia di forma giuridica.

Quante vole abbiamo sentito dire ” con la srls non si pagano le tasse, con la srls non si pagano i contributi, con la srl non si paga niente” insomma sembrerebbe una paradiso creato appositamente per chi intende iniziare una nuova attività.  La realtà ” purtroppo” è ben diversa poiché la normativa è nata si per facilitare l’accesso dei giovani all’imprenditoria ed è successivamente stata  perfezionata con il Decreto Lavoro 2013, che ha eliminato alcuni paletti lasciando intatte tutte le agevolazioni in materia di minori costi di avvio ma anche di statuto standard, integrabile ma inderogabile (parere MiSE 43644/2012) rispetto alle sue caratteristiche specifiche ma sicuramente non ha introdotto una fattispecie giuridica così diversa da quella che già esisteva in materia di SRL.

Cerchiamo quindi di analizzarne in dettaglio le caratteristiche essenziali, di capire bene anche i pregi e i difetti di questa modalità costitutiva e di valutarne le potenziali alternative.

Requisiti per aprire una Srls

Primo passo fondamentale è l’atto costitutivo, che deve obbligatoriamente essere redatto per atto pubblico  ( atto notarile ) e contenere i dati anagrafici e requisiti della società, indicati all’articolo 3 del Dl 1/2012 convertito con la legge 27/2012, che ha introdotto l’articolo 2463-bis del Codice civile, modificato dal comma 13 dell’articolo 4 del decreto lavoro (Dl 76/2013):

  • Il capitale sociale è compreso fra uno e 9.999 euro, è sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve essere in denaro e versato all’amministratore.
  • Deve essere nominato l’amministratore o il consiglio di amministrazione che possono anche essere non soci.

Adempimenti e costi

Quello che molti non sanno è che l’agevolazione sulla costituzione della SRLS si ferma ai costi notarili.

Infatti a parte l’atto costitutivo,  dove il notaio controlla i requisiti e la sua parcella si limita al recupero delle spese ( 500/600 € in luogo dei 2.000/2.400 che servono per una SRL ordinaria ) tutte le altre spese e tutti gli altri adempimenti a partire dall’atto costitutivo sono gli stessi identici delle SRl ordinarie.

I primi costi sono infatti dovuti per il diritto annuale alla Camera di Commercio,  ( che ricorrerà ogni anno),  la tassa di concessione governativa di € 309,87 per i libri sociali ( stesso discorso).

La  Srls,  ha l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria e del deposito del bilancio di esercizio presso il registro imprese nonché la tenuta dei libri sociali.

Pertanto i diritti e gli obblighi delle SRLS non cambiano rispetto alle SRL ordinaria, cambia invece il capitale minimo investito che non ha un vincolo di importo minimo prestabilito ma questo sarà un vantaggio o uno svantaggio per la neo costituita Srls?

Accesso al credito bancario

Uno dei problemi principali di queste società è sicuramente la possibilità di accesso al credito bancario, tanto che, per venire incontro alla ben nota difficoltà di accesso al credito ( anche per via del capitale sociale molto basso, e quindi prive di garanzie per la banca,)  nella norma 2013 è rimasta soltanto una previsione, contenuta nel comma 4 bis dell’articolo 44 del Dl crescita (dl 83/2012), di un accordo fra il Ministero dell’Economia e l’Associazione Bancaria Italiana «per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.

E’ anche vero però che una neonata società ben difficilmente potrà accedere al credito bancario senza un bilancio o almeno un ano di comprovata attività e soprattutto senza garanzie reali di uno o più soci.

Ma la criticità rimane soprattutto per il capitale sociale non adeguato a una forma societaria di capitali come la SRL, e per lo statuto che non ha la solidità di quello ordinario.

Insomma a fronte di un risparmio tutto sommato molto basso ci si pregiudica spesso un avvenire più sostanzioso e del resto la società di capitali, per sua natura, ha necessità di investimenti e se non si fanno all’inizio si dovranno fare in corso d’opera.

Nella società a responsabilità limitata semplificata, il capitale sociale sottoscritto ed integralmente versato potrà essere compreso tra la somma € 1,00 ed € 10.000,00, mentre nella società a responsabilità limitata, il capitale sociale non può essere inferiore all’importo di € 10.000,00, così come tassativamente stabilito dall’art. 2463, co. 2, n. 4 c.c.

Un’ulteriore importante differenza concerne la tipologia di conferimenti che potranno difatti essere esclusivamente effettuati in denaro (limitatamente alla fase iniziale di costituzione della società) e dovranno essere versati direttamente all’organo amministrativo, laddove, invece, nella società a responsabilità limitata comunemente intesa, gli stessi possono essere fatti da ciascun socio o attraverso il versamento di crediti ovvero mediante conferimento di beni in natura, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 5 c.c.

Agevolazioni e caratteristiche della SRLS

Una delle problematiche in cui si incorre spesso da parte dei neo imprenditori è che si pensa che semplificata significa che non si debbano fare adempimenti previsti dalle SRL ordinarie, che ci sia quindi una sorta di ” franchigia” valevole solo per le semplificate come esonero di adempimenti. NON E’ COSI’!!

Vediamo in dettaglio alcune problematiche:

  • La sede legale—> deve essere indicata anche nelle SRLS; può essere messa dal commercialista ma sicuramente questo rappresenterà un costo supplementare per l’azienda;
  • Il Bilancio annuale–> deve essere redatto e presentato al registro delle imprese;
  • La contabilità ordinaria —> deve essere redatta con tutti i libri sociali obbligatori;
  • Le posizioni INPS  per l’organo amministrativo—> vanno aperte e pagato l’Inps dei commercianti se si è in presenza di soci lavoratori ovvero non si abbia nessuno alle dipendenza dell’azienda che produca il fatturato;
  •  C/C bancario aziendale–> obbligo di apertura e gestione;
  • Commercialista–> un costo in più rispetto alla gestione di una ditta individuale o di una società di persone ( non obbligata agli adempimenti della SRL)
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Valide alternativa alla S.R.L.S.:
Sicuramente quando si intende iniziare una nuova attività è necessario valutare bene la forma più adeguata alle caratteristiche specifiche dell’attività stessa e quindi la possibilità di aprire una forma societaria più leggera ma nel caso si volesse optare comunque per la SRL esistono altre forme di costituzione che vanno necessariamente valutate come alternativa:
SRL con  capitale minimo  ai sensi della L. 99/2013
La L. 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. 22 agosto 2013, n.196), di conversione del D.L. n. 28 giugno 2013, n. 76, recante “Ulteriori disposizioni in materia di occupazione”, ha introdotto, in materia di conferimenti in sede di costituzione di S.r.l., due nuovi commi all’art. 2463 c.c. (comma 4 e 5)  che prevedono:

che il capitale minimo di una S.r.l. deve tendenzialmente essere fissato in 10mila euro, ma permette  che tale minimo possa essere raggiunto anche nel corso del tempo creando un nuovo modello di società a responsabilità limitata che si potrebbe definire a “capitale progressivo”.

Affinché una S.r.l. possa essere costituita con un capitale inferiore a 10mila euro è però necessario rispettare determinati vincoli imposti dalla norma

:il capitale sociale, di almeno 1 euro, deve essere versato esclusivamente in denaro. È quindi esclusa la possibilità di effettuare conferimenti in natura (immobili, aziende, veicoli, ecc.);

  • il capitale sociale,  deve essere versato per intero alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e non nella sola misura del 25%;
  • è necessario destinare almeno un quinto ( 20%) degli utili annuali a riserva legale, fino a quando questa sommata al capitale sociale, non raggiunga la somma complessiva di 10mila euro.

Per tutte le S.r.l. è stato inoltre abolito, dalla legge di conversione, l’obbligo del versamento del capitale iniziale in banca al momento della costituzione.

Il nuovo art. 2464 4 comma c.c. prevede ora che i decimi vengano versati nelle mani degli amministratori.

Rimane invariata la possibilità di sostituire il versamento in denaro con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può, in ogni momento, effettuare il versamento del corrispondente importo in denaro.

I mezzi di pagamento devono essere indicati nell’atto (art.2464, comma 4 c.c.).

Nel caso di S.r.l. con capitale sociale inferiore a 10mila euro l’art. 2463 c.c. stabilisce che una somma pari ad almeno un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio vada accantonata a riserva legale (art.2430 c.c.), fino al raggiungimento di 10mila euro.

La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione (art. 2463, comma 5 c.c.).

Riepilogando velocemente il panorama delle SRL alla luce delle novità introdotte dalla legge di conversione abbiamo :

  • una S.r.l. ordinaria  regolare che non cambia tranne relativamente ai decimi per i quali non ha più l’obbligo di verarli in banca (art. 2463 c.c.);
  • una S.r.l. con il capitale che può inizialmente essere previsto al di sotto dei  10mila euro  obbligatori ma che non ha nulla di semplificato rispetto alla SRL ordinaria ( nemmeno il costo del notaio) e quindi conserva  lo statuto ordinario e con conferimenti interamente in denaro e versati per intero all’atto costitutivo (art. 2463 c.c.);
  • una S.r.l.s.  semplificata con capitale sotto 10mila euro a statuto standard e con costi di costituzione ridotti (art. 2463-bis c.c.).

Costituzione con apporto:

In fase di costituzione di una società a responsabilità limitata è possibile effettuare conferimenti, oltre che in denaro, anche in natura. E’ il caso di persone che vogliano partecipare allo sviluppo di un progetto mediante la costituzione di una società apportando un valore concreto anziché denaro e per questo, l’articolo 2464 del Codice civile stabilisce che possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, laddove lo statuto non stabilisca diversamente.
Cosa vuol dire? Che chi intende conferire un bene in natura  ( anche un contratto, un progetto, un marchio etc) deve dimostrane il valore mediante  una perizia giurata che contenga la descrizione dei beni e dei criteri adottati nella valutazione.  Questa perizia, che può essere anche giurata davanti al notaio ( in luogo del tribunale)  viene resa da un revisore  ( di solito un commercialista)  che attesta che il valore del bene è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo.

In questo modo  è possibile stabilire le quote di partecipazione al capitale sociale  avendo uno stesso parametro di valutazione nel momento in cui i soci sono concordi nell’attribuire al bene il valore  peritato.

E’ possibile effettuare la perizia anche in una seconda fase ovvero come aumento del capitale sociale.

In quest’ultimo caso si  può decidere di effettuare l’apporto, ma non in aumento del capitale, il valore del soprapprezzo attribuito dal conferente e attestato dal perito rappresenterebbe una posta “indivisa” del patrimonio netto, perdendo così ogni correlazione con il socio. I soci potrebbero comunque accordarsi sulla costituzione con conferimenti in denaro e sulla successiva cessione alla società del bene che intendevano apportare. Se il corrispettivo è pari o superiore al decimo del capitale sociale e avviene entro due anni dall’iscrizione della società al Registro delle imprese, è necessaria la relazione dell’esperto in base al secondo comma dell’articolo 2465 del Codice civile.

Start Up innovativa

Con la nuova legge di stabilità 2017, viene integra la disciplina per la sottoscrizione dell’atto costitutivo di start-up innovative; viene infatti previsto che l’atto costitutivo possa essere sottoscritto oltre che con firma digitale anche con firma elettronica avanzata autenticata. E’ contenuto nel comma 65 dell’articolo unico, il riferimento a questa ulteriore possibilità permettendo di fatto che sia l’atto costitutivo  iniziale che e le successive modificazioni e/o integrazioni di start-up innovative possono essere redatti:

    • per atto pubblico;
    • per atto sottoscritto con firma digitale;
  • con firma autenticata (ovvero firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato).

L’ autenticazione della firma elettronica,  effettuata anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata si ha quando viene attestato da un  pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale.

Prima dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2017 l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative potevano essere redatti per atto pubblico o per atto sottoscritto con firma digitale, sulla base delle modalità previste all’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale.


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