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trattamento fiscale buono monouso e multiuso

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Trattamento fiscale buono  monouso e multiuso

La tipologia dei buoni e delle gift cards è stata recentemente oggetto di un accurato approfondimento che ha anche avuto il pregio di solidificare alcuni dubbi intercorsi tra gli operatori ; tale approfondimento ha generato il  comunicato stampa del Consiglio dei ministri  n. 29 del 28 novembre 2018.

In particolare tra le altre cose nel comunicato viene data una nuova nuova definizione del buono corrispettivo ovvero che lo stesso debba  essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Tale buono ( ticket o card) può avere una forma:

  • fisica  ( prevede delle spese accessorie di stampa per la sua diffusione o trasferimento)
  • in forma elettronica. (non prevede spese accessorie per la sua diffusione o trasferimento) 

Inoltre, dal 1 Gennaio viene chiaramente identificato la tipologia di buono emesso , a seconda del fatto che:

  • la cessione del bene o la prestazione del servizio oggetto del buono stesso, sia identificabile a livello fiscale con un’aliquota Iva determinabile ( buono monouso)
  • la cessione del bene o la prestazione del servizio oggetto del buono stesso, non sia identificabile fino al momento in cui l’usufrutore del servizio non lo richieda  ( buono multiuso)

Buoni-corrispettivo MONOUSO

Il buono Monouso è un buono-corrispettivo nel quale il prodotto o servizio che viene ceduto all’emissione del buono stesso ( che è sempre precedente alla effettuazione dell’operazione) può essere identificato immediatamente ( esempio un buono per l’acquisto di un televisore o in generale di un prodotto elettronico sempre soggetto ad iva 22%).

Di conseguenza questa tipologia di buono  va considerato come una cessione di beni o una prestazione di servizi, poiché sono noti tutti gli elementi richiesti per la documentazione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi). Vale a dire che la fattura per l’emissione di questa tipologia di buono non ricade nell’esenzione di cui all’art. 2 comma 3 ma viene assoggettata ad iva ordinaria ( relativa al bene in oggetto o 22% se trattasi di un servizio) e  la successiva cessione di beni o prestazione di servizi effettuata  non rileva ai fini IVA.

Buoni-corrispettivo MULTIUSO

Viceversa il buono Multiuso è un buono-corrispettivo  per il quale, all’atto dell’emissione la disciplina IVA da applicare alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui gli stessi danno diritto non è nota. Esempio il prodotto turistico nel quale il cliente finale ( usufruitore del buono) potrà scegliere se richiedere:

In questa circostanza, non essendo pertanto note le informazioni base per la tassazione del buono-corrispettivo, è reso impossibile determinare con certezza il trattamento IVA applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. Di conseguenza, l’imposta sarà esigibile dal solo momento a partire dal quale i beni saranno ceduti o i servizi prestati. Pertanto questa tipologia di buono ( multiuso) continuerà ad essere fatturata ai sensi dell’art. 2 comma 3. E’ questo il caso della TEAM e dei prodotti servizi fatturati.

Base imponibile delle operazioni sui buoni-corrispettivo

La base imponibile del buono monouso è il valore del corrispettivo richiesto per l’emissione del buono stesso.

Invece, per i buoni multiuso, dobbiamo osservare queste specifiche:

  • La fattura dei ticket-cards dovrà essere emessa per il valore nominale richiesto in esenzione Iva ai sensi dell’art. 2 comma 3
  • Dovrà essere specificato nella fattura che trattasi di cessione di buono-multiuso per il quale non è determinabile con certezza il trattamento IVA applicabile alla corrispondente prestazione di servizi turistici futura.
  • Le operazioni accessorie alla cessione dei ticket e/o cards come ad esempio la stampa personalizzata, la confeziona tura o altre, dovranno essere invece individuate e fatturate applicando l’aliquota Iva del 22%.

Esempio pratico:

Fattura a Cliente ( indifferente se trattasi di privato o di Azienda) di 1 ticket vacanza  del valore complessivo di € 200:

  • Se il buono vacanza viene inviato in formato elettronico la fattura sarà di € 200 esente da Iva ai sensi dell’art. 2 comma 3. (*) 
  • Se il buono viene inviato in forma fisica la fattura sarà di € 200 esente da Iva + ad esempio € 5 + Iva 22% per stampa di n. 1 ticket e sua confezionatura.
  • Ovvero la fattura per complessive € 200 ( come da contratto e pagate del cliente) dovrà essere scorporata in € 193,90 ( importo del ticket esente) ed € 6,1 ( importo della componente stampa e  confezionamento)

(*) Ricordiamo che all’atto delle riscossione del buono ( individuazione del prodotto turistico prescelto) dovrà essere emessa fattura con aliquota corrispondente per il valore del servizio erogato e non incassato per via del buono.

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mediainx software gestionale agenzie di viaggi adv e tour operator

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Mediainx software gestionale agenzie di viaggi adv e tour operator

Un unico software per ADV e Tour operator che gestisce anche le fatture elettroniche

Oggi analizziamo questa interessantissima  piattaforma di gestione aziendale usufruibile online che permette di avere in un  unico prodotto la gestione dell’agenzia ( o dell’attività) , senza limiti di utenti. Un  software per agenzie di viaggi, fortemente innovativo tra tutti i programmi usati dalle agenzie di viaggio,  e i numerosi software gestionale agenzia viaggi free,con il quale si può lavorare dal PC, dal notebook, dal Tablet, pubblicare i prodotti e i documenti nel sito internet RESPONSIVE, ricevere gli ordini, modificare la grafica del sito, pubblicare le offerte su Facebook, tutto automaticamente, al volo, senza dipendere da altri e soprattutto senza dover riscrivere nulla.

Mediainx software, infatti integra anche la gestione del sito internet aziendale e dei social network con il risultato di avere tutte le offerte aggiornate in tempo reale senza richieder el’intervento di consulenti software specializzat iche notoriamente hanno tempi lunghi di lavoro e costi relativi che non sempre sono compatibili con gli stretti margini delle Agenzie di Viaggi. Mediainx si pone l’ambizioso obiettivo  di sollevare l’agente di viaggi  dalla moltitudine di operazioni che è solito compiere. La piattaforma è frubile dal PC, dal Notebok ed è perfettamente ottimizzata per essere utilizzata anche da  modelli di tablet molto economici.

L’integrazione è fondamentale poiché assistiamo quotidianamente al fatto che  moltissime società di software propongono siti ecommerce e software gestionali scollegati tra loro e questo purtroppo comporta più risorse lavoro nel dover inserire più volte gli stessi dati e una totale mancanza di sincronizzazione tra i due sistemi. Tra l’altro spesso e volentieri si debbono  inserire i prodotti nel proprio sito,  con un’interfaccia utente approssimativa rendendo il lavoro poco efficace e per niente ottimizzato per il potente motore di ricerca globale.

Altro scenario datato è quello del backup; se si lavora in locale si deve predisporre un serio salvataggio dei dati che non occorre per un prodotto in cloud.

Per le attività che gestiscono il magazzino normalmente c’è una seria difficoltà nel raccordare i prodotti online… e se vende qualcosa nel sito, reinserire manualmente i dati nel gestionale… e/o viceversa… e se desidera un pò di visibilità utilizzando ad esempio facebook, ancora una volta, dovrà creare gli inserti manualmente! Sembra pazzesco, ma è la realtà che quasi tutti i commercianti affrontano quotidianamente.

Ecco perchè accogliamo volentieri questo nuovo software gestionale che ha posto le basi per un significativo cambio di direzione. Mediainx ha infatti immesso sul mercato una piattaforma completa ad un prezzo più che ragionevole che riesce a proporre una gestione aziendale immediata, un sito ecommerce auto personalizzabile associato al gestionale e a Facebook, semplicità d’uso e costi particolarmente contenuti. Sembra di ascoltare quella famosa pubblicità in cui si dice ” ti piace vincere facile”!

Mediavacanze Gestionale perAgenzie di Viaggi in cloud con fatture elettroniche illimitate  ;

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Per le Agenzie di Viaggi mediainx ha il prodotto “MediaVacanze” che integra tutte le  nuove opportunità offerte dal web. Un software per agenzie di viaggi  Responsive, progettato per essere totalmente compatibile con qualunque dispositivo portatile: Notebook, Tablet, Smartphone, quindi opera su sistemi Microsoft, Apple, Android, Linux per gestire l’attività senza limiti, con la comodità di un dispositivo mobile e senza alcuna  installazione. Non  si deve nemmeno configurare una rete aziendale o altre costose implementazioni.
Completamente integrato pe rla nuova fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2019! Con mediainx la Fatturazione Elettronica è inclusa, è gratuita ed è illimitata!
Invio, convalida e conservazione a norma, direttamente dal gestionale, per fatture di vendita e di acquisto, senza alcun limite.

Filiali e Postazioni ILLIMITATE

Altra nota positiva e non di secondo piano è che siamo in presenza dell’unico Gestionale in Italia che offre  Filiali e le Postazioni senza alcun limite quindi a costo zero.

Fatturazione e documenti fiscali

Con Mediavacanze si possono realizzare preventivi, opzioni, prenotazioni, fatture, note di credito, tutte perfettamente conformi all’art. 74 TER DPR 633/72

La normativa 74 Ter è totalmente gestita, quindi si possono crerare automaticamente  documenti che in automatico verranno gestiti in base alla tipologia del prodotto richiesto.
Se ad esempio si realizza  una prenotazione al Netto, la fattura si compilerà automaticamente con il regime 74 ter, senza la preoccupazione di dover verificare volta per volta la scelta fiscale..

 biglietteria
Si possono registrare i biglietti individuali o collettivi quindi anche per interi gruppi e aggiungere le fee ed emettere automaticamente la fattura per le fee. Inoltre La biglietteria è tracciabile in prima nota, movimenti e scadenze, quindi inserire i pagamenti e le relative scadenze sei dei clienti che dei vettori.
Inoltre è possibile monitorare richiedendo una  email ogni mattina gli eventuali checkin o promemoria da effettuare.

Convertire  i documenti senza doverli riscrivere
La gestione dei doumenti diventa estremamente facile; creare un preventivo, stamparlo  o invialo automaticamente dal gestionale stesso. Riprenderlo,  modificarlo, ristamparlo o convertirlo in una prenotazione, senza dover riscrivere nulla! Inoltre una volta convertito, i documenti quali il Contratto e i Voucher, si auto compileranno. Dalla prenotazione si possono ricreare le fatture e/o l’autofattura per le commissioni.

Crea le fatture automaticamente dalla prenotazione, inclusa  l’autofattura
La facilità e velocità di gestione son ole armi più potenti di questo software e soprattutto comodissime specialmente in alta stagione! Il gestionale  permette di creare con facilità tutta una serie di documenti associati alla pratica in corso e  generare le fatture automaticamente, con estrema facilità. Le fatture create verranno automaticamente inserite in Prima nota, Movimenti e Scadenze, quindi sarà possibile interrogare l’andamento in base al fatturato, conoscere ogni dettaglio per pratica, cliente, fornitore, prodotto, servizio…

Inserire tutte le informazioni, le quote, le riduzioni, i supplementi, i partecipanti
Nelle varie pratiche create, è possibile inserire ogni dato necessario allo sviluppo della pratica stessa, quindi oltre alle quote quali Camere, Voli, Soggiorni… anche  riduzioni e/o supplementi. Per ogni riga creata è possibile  associare i vari partecipanti, inserire i loro dati. Inoltre i partecipanti non debbono essere riscritti piu volte  poiché si possono importare  da altre righe o copiarli e quindi in seguito richiamarli dall’intestatario del documento con molteplici ore lavoro risparmiate e un maggior controllo.

Stampare tutti i documenti in PDF e inviarli per email come allegati direttamente dalla pratica
Tutti i documenti, qualunque essi siano, anche le interrogazioni, sono stampabili in PDF, velocemente. Inoltre il gestionale permette di inviare i documenti direttamente, senza doverli scaricare e poi allegare ad esempio con Gmail. Ci pensa il gestionale; li salva e li allega.

Si tiene  traccia di tutte le operazioni, è inoltre possibile verificare l’andamento e consultare le statistiche e tutto ciò che si inserisce è consultabile dalla sezione Movimenti e Scadenze.

Sito internet associato al Gestionale
Oltre al gestionale è inclusa nel prezzo  l’attivazione di un Sito internet con un nome prescelto  (www.lamiaagenzia.it o .com o altro), in cui è possibile apportare tutte le modifiche e/o integrazioni desiderate,  cambiare la grafica e inserire in piena autonomia tutto quello che riguarda la gestione particolareggiata della propria agenzia ( pacchetti, sviluppo viaggi, offerte etc) , locandine, offerte, liste eventi, foto, testi, descrizioni, inserzioni, mappa, video e inserire fino a 30 foto per ogni prodotto turistico e associare anche video su youtube
Possibile anche creare prodotti e/o servizi turistici, inserire i dati della struttura o della società che eroga il servizio.

Pubblicazione automatica su Facebook
Le offerte realizzate possono essere automaticamente pubblicate  su Facebook nella propria pagina aziendale  in un gruppo, in un  profilo, nei profili di amici, ecc..
I vantaggi sono molteplici: non si perde tempo a creare il Post, lo crea il Gestionale e quando un utente di Facebook clicca sull’immagine, essa non verrà ingrandita (come avviene di solito), ma l’utente verrà reindirizzato nel Sito web dell’agenzia, nella scheda della locandina, dove troverà molte più informazioni, foto, video, ecc..

Scadenze con avvisi tramite email
Si possono creare  scadenze dei pagamenti (sia attivi che passivi) e ricevere una email ogni mattina alle 8,30, con una lista sulle scadenze in corso. La scadenza  verrà mostrata ogni giorno, fino a quando non sarà disattivata.Oltre a questo si potrà integrare con  un avviso sempre via email in merito alla biglietteria sui checkin da effettuare. Possibile impostare una data e da quel giorno, sempre ogni mattina alle 8,30, arriverà una email che avvisa quali checkin attivare per i propri  clienti.

Filiali e Postazioni illimitate
Non ci sono limiti al numero di Agenzie, Filiali, Operatori, Postazioni o Sessioni multiple che possono essere usate contemporaneamente.
Possibile creare le filiali e anche dei profili con password ai propri collaboratori, quindi tracciare ogni operazione. Così facendo è molto comodo conoscere  dove e da chi vengono creati i documenti e tenere sotto controllo l’andamento di ogni Filiale e di ogni Operatore.
Un incredibile controllo generale, senza nemmeno dover spendere un euro in più. diainx.com.

La versione EASY e mono utenza, pensata per coloro i quali sono all’inizio oppure gestiscono una piccola Agenzia e non necessitano di un sito internet.

Tutte le versioni dispongono di tutte le funzionalità operative. Tutti i moduli sono inclusi, persino la Fatturazione Elettronica, ILLIMITATA, per ciclo attivo e passivo (fatture di vendita e di acquisto), con invio e conservazione a norma

Contattaci ora al n. 392.064.6169 anche  oppure via email spiegandoci le tue esigenze.


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contributi gestione separata inps soggetti non residenti

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contributi gestione separata inps soggetti non residenti

Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti

Una recente circolare dell’Inps la n.  102 del 16 ottobre 2018, ha fornito importanti precisazioni relative agli  obblighi contributivi  dovuti dalle  attività di collaborazione coordinata e continuativa (le famose co.co.co.) svolte da soggetti non residenti. Tali precisazioni si rendevano d’obbligo, alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di iscrizione alla Gestione separata INPS (art. 2, co. 26 della L. 335/1995).

In particolare, vengono fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. analizziamo meglio in dettaglio  quando il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana e quando invece a quella estera.

Come applicare le norme di legislazione sociale in ambito comunitario

I principali criteri adottati per la determinazione delle norme da applicare al lavoratore in tema di legislazione sociale in ambito comunitario, contenuti nel Titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Titolo II (articoli da 14 a 21) del Regolamento (CE) n. 987/2009, si basano primariamente: su “principio dell’unicità” e su “principio di territorialità”.

Secondo un principio generale i redditi sono assoggettati a tassazione, ai fini delle imposte dirette, nel Paese in cui gli stessi sono prodotti, indipendentemente dalla residenza fiscale del soggetto percettore nel medesimo Paese. Deroghe a tale principio sono previste in precise circostanze da parte delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questo principio è sancito nel nostro ordinamento tributario dall’articolo 3 del DPR n. 917/86, secondo il quale:

l’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti (fiscalmente), soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato

Pertanto  il presupposto per la tassazione dei compensi percepiti da un soggetto è la verifica della residenza fiscale nel nostro Paese. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2,  del DPR n. 917/86, si considerano fiscalmente residenti in Italia (anche se cittadini stranieri) i soggetti che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni all’anno anche non continuativi):

  • Sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residenti;
  • Hanno nel territorio dello Stato il domicilio ex articolo 43 del codice civile: “il centro dei propri affari ed interessi”;
  • Hanno nel territorio dello Stato la residenza ex articolo 43 del codice civile: “la propria dimora abituale”.

Questi tre  criteri sono alternativi tra loro, quindi, è sufficiente soddisfare anche soltanto uno di questi criteri per essere considerati fiscalmente residenti in Italia, ed essere tenuti a dichiarare nel nostro Paese tutti i redditi, ovunque essi siano stati percepiti.

Quindi, in definitiva possiamo riassumere le modalità di tassazione come indicato sotto:

In dettaglio 

In via generale il “principio dell’unicità” stabilisce che anche se un lavoratore svolge un’attività lavorativa in due o più Stati membri, si applica la legislazione di un solo Stato membro.

A tal proposito è l’art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 a stabilire i criteri per la determinazione della legislazione da applicare, distinguendo il lavoratore subordinato da quello autonomo.

In particolare, per quanto riguarda il lavoratore subordinato che svolge l’attività lavorativa in due o più Stati membri, egli è soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro.

In caso contrario, il lavoratore è soggetto alternativamente:

  • alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro;
  • alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro;
  • alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza;
  • alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.

Contributi previdenziali I.N.P.S. gestione sepatata 

I compensi derivanti dall’attività di amministratore sono soggetti a contribuzione previdenziale alla Gestione separata dell’Inps, analizziamo cosa prevede la normativa  nel caso in cui vi siano compensi per amministratore di società percepiti all’estero.

La Legge n. 335/95, all’articolo 2, comma 26, definisce chi sono i soggetti obbligati ad effettuare l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, facendo rinvio ai soggetti percettori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, quali definiti dal DPR n. 917/86. Il Decreto ministeriale n. 281/1996 ha stabilito, all’articolo 1, che il contributo previdenziale deve essere applicato sull’ammontare del compenso determinato ai sensi dell’articolo 54, comma 8, del Tuir .

A sua volta l’Inps, con la pubblicazione della Circolare n. 164 del 21 Dicembre 2004, ha ridefinito le condizioni di ricorrenza dell’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata nei confronti degli amministratori di società e dei collaboratori coordinati e continuativi residenti fiscalmente all’estero. Con questa circolare, l’Inps ha precisato definitivamente che i principi che disciplinano l’assoggettamento previdenziale dei redditi percepiti da soggetti non residenti “non possono che essere quelli valevoli, per gli stessi soggetti, ai fini dell’imposizione dell’ Irpef“.

Più precisamente l’Inps ha specificato che l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata ricorre in tutti i casi in cui:

L’attività dell’amministratore non residente sia svolta in Italia;
oppure, ove l’attività non venga svolta in Italia;

Il relativo compenso sia corrisposto da un soggetto residente in Italia, oppure da stabili organizzazioni di soggetti non residenti operanti in Italia.
Quindi, possiamo chiarire che devono essere assoggettati a contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps (con il conseguente obbligo di iscrizione del percettore), salvo che la specifica convenzione contro le doppie imposizioni applicabile non si discosti dal modello OCSE (e questo dovrà sempre essere verificato in ciascun singolo caso), le seguenti fattispecie:

Gli emolumenti da amministratore di società italiana percepiti da soggetti non residenti, in quanto sempre tassati in Italia dovrebbero essere sempre assoggettati alla contribuzione della Gestione separata;
Gli emolumenti da amministratore percepiti da soggetti non residenti corrisposti da Società italiane, o da stabili organizzazioni operanti in Italia di soggetti non residenti nel nostro Paese, saranno, assoggettati alla contribuzione della Gestione separata Inps (e tassati anche in Italia con fruibilità del credito di imposta) se l’attività è svolta in Italia, non assoggettati alla contribuzione della gestione separata Inps (e tassati solo all’estero) se l’attività è svolta all’estero.
Queste previsioni derivanti dalla normativa nazionale devono essere confrontate e opportunamente coordinate con la regolamentazione internazionale di sicurezza sociale, e in particolare con la Regolamentazione n. 883/2004 vigente dal 2010 nei rapporti tra gli Stati della UE. Tale normativa è improntata ad alcuni principi fondamentali, tra cui quello dell’Unicità della legislazione applicabile ad un medesimo soggetto, che individua la legislazione applicabile nei casi in cui un lavoratore subordinato sia già soggetto alla legislazione di sicurezza sociale di un altro Paese membro, oppure svolga la propria attività lavorativa contemporaneamente in due o più Stati membri.

A tale proposito, la Regolamentazione comunitaria fissa quale principio generale in materia di legislazione applicabile, sia per i lavoratori subordinati che per gli autonomi, quello della Territorialità, secondo cui i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato. In applicazione dei principi di Unicità e di Territorialità, gli articoli 12 e 13 della Regolamentazione prevedono che qualora il lavoratore subordinato o autonomo eserciti la sua attività in più Stati, la legislazione di sicurezza sociale a lui applicabile sarà quella dello Stato di residenza, se esercita abitualmente una parte sostanziale della sua attività in tale Stato. Diversamente, il lavoratore sarà soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro.

In conclusione, per quanto sinora descritto, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata deve essere: primariamente, verificato alla luce del principio generale di territorialità, come vigente nell’Ordinamento Giuridico italiano e nelle Convenzioni Internazionali di Sicurezza Sociale applicabili al caso concreto (particolare attenzione dovrà pertanto essere posta nella verifica del luogo di svolgimento dell’attività) e solo successivamente, e limitatamente alle attività per le quali sia verificata la sussistenza dell’obbligo contributivo, il contributo sarà applicato sul reddito di dette attività, come risultante dall’articolo 50 del DPR n. 917/86

Vediamo ora cosa dice la circolare Inps del 16/10.

1. Premessa

Le norme comunitarie in materia di legislazione applicabile sono contenute nel titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel titolo II (articoli da 14 a 21) del relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

Dette disposizioni individuano i criteri per la determinazione della legislazione da applicare al lavoratore sulla base di due principi di carattere generale: il principio dell’unicità e il principio di territorialità della legislazione applicabile.

Il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile (art. 11, par. 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004) prevede che le persone destinatarie della normativa comunitaria siano soggette alla legislazione di un solo Stato membro anche nel caso in cui svolgano un’attività in due o più Stati membri. Con riferimento a tale ultima ipotesi i criteri per la determinazione della legislazione da applicare sono riportati nell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004, rubricato “Esercizio di attività in due o più Stati”.

Per quanto concerne, in particolare, la determinazione della legislazione applicabile all’interessato nelle situazione di esercizio di attività in più Stati, si richiama la procedura stabilita dall’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. paragrafo 19 della circolare n. 83/2010). In particolare, secondo tale norma, l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della persona o se informata della situazione da un’altra Istituzione interessata, determina la legislazione applicabile all’interessato.

Tale determinazione iniziale, che è provvisoria, deve essere comunicata all’Istituzione del Paese o dei Paesi in cui è esercitata l’altra o le altre attività. Dalla data di tale comunicazione decorre il termine di due mesi entro i quali le altre Istituzioni interessate possono contestare tale determinazione. Solo allo scadere dei due mesi senza che alcuna comunicazione sia pervenuta da parte delle altre Istituzioni, la determinazione diventa definitiva. In caso contrario le autorità competenti o le Istituzioni da queste designate cercano un accordo sulla base di quanto previsto dal citato articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009.

Il principio generale della lex loci laboris – principio di territorialità della legislazione applicabile – stabilisce, invece, che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa. Tale principio si applica anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati. Un’eccezione a tale principio è prevista nell’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il distacco dei lavoratori.

2. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata

La regolamentazione comunitaria prevede disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi e nulla prevede, invece, per le nuove figure di lavoratori disciplinate dalle legislazioni nazionali. In particolare, nessuna norma comunitaria specifica è applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Tuttavia, come precisato con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate.

Pertanto, tali categorie di lavoratori sono assimilate, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, anche sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza n. 221/95.

La Suprema Corte ha chiarito che la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato deve essere valutata in funzione delle disposizioni previdenziali dello Stato membro nel cui territorio l’attività è esercitata e non già in funzione della nozione che ne viene data in base alle disposizioni giuslavoristiche. La Corte osserva infatti che “le nozioni di lavoratore subordinato e di lavoratore autonomo cui fa riferimento il regolamento rinviano quindi alle definizioni date dalle normative previdenziali degli Stati membri e prescindono dalla natura che l’attività lavorativa svolta possa avere ai sensi del diritto del lavoro”.

Ciò premesso, con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata, è stato precisato quanto segue.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
  • collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o Ultrasessantacinquenni;
  • collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • volontario del servizio civile.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
    • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
    • partecipante a collegi e commissioni;
    • venditore porta a porta;
    • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

A far data dal 1° gennaio 2016 l’articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto la definitiva ed immediata abrogazione delle norme relative al contratto a progetto di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276/2003. In particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo ha previsto che “a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”.

Inoltre, il decreto legislativo in argomento, all’articolo 53, ha previsto il superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, modificando l’articolo 2549 c.c. In particolare, è stato abrogato il comma 3 della citata disposizione e al comma 2 previsto il divieto  di attivare, per un associato persona fisica, una prestazione con apporto di solo lavoro.

Ne consegue che, alla luce delle modifiche legislative sopra richiamate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata, sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);

Sono inoltre assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • Venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

Nelle ipotesi in cui ai lavoratori iscritti alla Gestione separata siano da applicare le disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, le valutazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle classificazioni di cui sopra, a seconda dell’arco temporale in cui si colloca l’attività lavorativa.

3. Unicità della legislazione applicabile, esercizio di un’attività subordinata e autonoma in due o più Stati membri: Regolamento (CEE) n. 1408/71 e Regolamento (CE) n. 883/2004

Nel previgente regime regolamentare, in base all’articolo 14-quater, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 1408/71, nel caso di esercizio simultaneo di attività subordinata e autonoma nel territorio di più Stati membri, la persona era soggetta alla legislazione dello Stato in cui svolgeva l’attività di lavoro subordinato, come se esercitasse l’insieme delle sue attività lavorative nel territorio di tale Stato.

Tuttavia, nei casi tassativamente elencati nell’Allegato VII del predetto Regolamento, in applicazione dell’articolo 14-quater, lettera b), era consentito l’assoggettamento simultaneo del lavoratore alla legislazione di due Stati.

La nuova regolamentazione comunitaria, invece, non contiene norme che esplicitamente deroghino al principio generale dell’unicità della legislazione applicabile. L’articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede infatti che nella fattispecie di lavoro sopradescritta il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l’attività subordinata.

È possibile derogare alla previsione normativa di cui al citato articolo 13 solo stipulando un Accordo in deroga, in applicazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che consenta – previo consenso da parte di tutte le Autorità competenti degli Stati interessati – la simultanea applicazione della legislazione di due Stati.

In tale ipotesi la contribuzione da versare alla Gestione Separata è calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica, così come previsto al paragrafo 4 della circolare n. 88/2008.

4. Periodo transitorio

Come precisato al paragrafo 26 della circolare n. 83/2010, in base alle norme transitorie contenute nell’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004, in tutti i casi in cui alla data di applicazione (1° maggio 2010) dei nuovi regolamenti sia già stata determinata la legislazione da applicare ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1408/71, la nuova regolamentazione non produce effetti.

Pertanto, se restano invariate tutte le condizioni che hanno concorso a determinare la legislazione da applicare secondo le norme previgenti, la decisione già assunta in merito alla legislazione applicabile non subisce variazioni e tale legislazione potrà essere mantenuta per un periodo massimo di dieci anni (30 aprile 2020).

Per quanto precisato sopra, con riferimento alla situazione dei lavoratori iscritti o iscrivibili alla Gestione separata, che svolgono un’attività autonoma e un’attività subordinata in due o più Stati, si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie, riconducibili alle ipotesi previste dal citato articolo 14-quater, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

1)    Cittadini dei Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito

Come precisato con la circolare n. 51/2011, il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del Regolamento (UE) n. 1231/2010, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’applicazione dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi legalmente residenti nel territorio degli Stati membri.

Pertanto nei rapporti con il Regno Unito trovano ancora applicazione, nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi, le disposizioni contenute nei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72.

2)    Situazioni a cui si applica la citata disposizione transitoria prevista dall’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004

In entrambe le ipotesi se in Italia è svolta un’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione separata, la contribuzione da versare a tale Gestione dovrà essere calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica.

5. Situazioni di esercizio di attività in più Stati rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004

A decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore della nuova regolamentazione comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004, come precisato in premessa, il lavoratore che eserciti attività in più Stati deve essere assoggettato alla legislazione di un solo Stato membro.

A)          Nei casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), per l’esercizio di attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie.

1) Lavoratore che esercita in Italia un’attività subordinata, per la quale è assicurato in Italia, e che contemporaneamente esercita in uno o più Stati membri un’altra attività che nel regime previdenziale estero è considerata attività autonoma. In tale ipotesi, se l’attività svolta all’estero rientra tra le attività che in Italia comportano l’iscrizione alla Gestione separata (ad esempio, amministratore di società all’estero), il lavoratore è obbligato ad iscriversi a tale Gestione. L’iscrizione alla Gestione separata deve essere effettuata direttamente dal lavoratore utilizzando il canale telematico. L’obbligo contributivo è invece in capo all’azienda committente, che deve procedere nel modo seguente:

  • richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate ai soli fini previdenziali;
  • effettuare il pagamento della contribuzione, tramite F24 telematico, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettivamente erogato il compenso;
  • inviare il flusso Uniemens, relativo ai dati del lavoratore, entro la fine del mese in cui è avvenuto il pagamento della contribuzione.

2) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata sia un’attività autonoma e contemporaneamente esercita un’attività autonoma in uno o più Stati membri. È il caso, ad esempio, della frequente fattispecie di chi in Italia è iscritto come lavoratore subordinato e svolge contemporaneamente un’attività come amministratore sia in Italia, e per l’esercizio della quale è iscritto alla Gestione separata, che in altri Stati membri. In questa ipotesi la contribuzione per l’attività di amministratore svolta all’estero sarà dovuta alla Gestione separata. Per quanto concerne gli adempimenti, sia del lavoratore che del committente, si rinvia a quanto precisato al punto precedente.

3) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività autonoma e contemporaneamente esercita l’attività di amministratore in uno Stato membro. Nel caso in cui l’attività di amministratore all’estero sia considerata, dal punto di vista previdenziale, un’attività subordinata, il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto anche in Italia esercita un’attività di lavoro subordinato. Anche in questi casi gli adempimenti contributivi devono essere riferiti alla Gestione separata e seguono i criteri già elencati al punto 1.

4) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività professionale, per la quale è iscritto alla Gestione separata, e contemporaneamente esercita un’attività professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto in Italia esercita anche l’attività di lavoro subordinato. In tali casi il soggetto già iscritto alla Gestione separata deve assoggettare alla contribuzione previdenziale il reddito derivante dall’attività professionale svolta all’estero.

5) Lavoratore che esercita un’attività subordinata in Italia e contemporaneamente un’attività professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto in Italia esercita l’attività di lavoro subordinato. Deve iscriversi alla Gestione separata quale libero professionista e calcolare i contributi dovuti alla stessa gestione sul reddito prodotto dall’attività professionale all’estero.

B)          Con riferimento ai casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore debba essere assoggettata alla legislazione di un altro Stato (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), anche se è esercitata un’attività che in Italia comporta l’iscrizione alla Gestione separata, il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero. Pertanto non sussiste alcun obbligo di versamento contributivo in Italia.

Si potrebbero verificare le seguenti casistiche:

1) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge contemporaneamente attività di libero professionista iscritto alla Gestione separata in Italia. In questo caso il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero nel quale è esercitata l’attività subordinata. Nel caso in cui siano già stati versati contributi presso la Gestione separata, trovano applicazione le istruzioni indicate al paragrafo 20 della circolare n. 83/2010, in materia di gestione della situazione finanziaria in caso di contributi percepiti a titolo provvisorio (articolo 73, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 987/2009);

2) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge l’attività di amministratore in Italia. In tale ipotesi il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione estera. Pertanto, nel caso sia stata presentata denuncia Uniemens e pagata la contribuzione alla Gestione separata, l’azienda non deve effettuare alcuna variazione alle denunce inviate e la contribuzione dovrà essere gestita d’ufficio come indicato al punto precedente.

Le casistiche sopra illustrate devono ritenersi a titolo esemplificativo e non devono essere considerate esaustive al fine di una corretta applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004.

Infine, si ritiene utile evidenziare che per l’applicazione delle disposizioni comunitarie, che regolano l’esercizio di un’attività lavorativa in due o più Stati membri, le attività svolte dal lavoratore subordinato e/o dal lavoratore autonomo sono prese in considerazione come se, nel loro insieme, le retribuzioni fossero riscosse e le attività fossero esercitate nello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Pertanto, l’istituzione competente di tale Stato dovrà determinare gli obblighi previdenziali valutando l’insieme delle retribuzioni e/o dei redditi percepiti per le singole attività come se questi fossero percepiti per attività svolte interamente nel territorio di detto Stato (art. 13, paragrafo 5; cfr. la circolare n. 83/2010, paragrafo 17).

 


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Nuovi voucher Inps prestazioni occasionali 2018 cosa cambia

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Nuovi voucher Inps, prestazioni occasionali 2018 cosa cambia  

Il nuovo contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia: l’ INPS  ci aiuta a capirne di più.
Con la recente circolare INPS n. 103 del 17 ottobre 2018 L’INPS fornisce ampie  istruzioni per recepire le novità introdotte con il Decreto Dignità.

Infatti, all’articolo 2-bis del decreto n. 87 del 12 luglio 2018, convertito nella legge n. 96 del 9 agosto 2018 le novità sulle prestazioni occasionali e sul libretto famiglia INPS hanno interessato i settori dell’agricoltura, turismo e degli enti locali.

Vediamo quindi cosa cambia e come funzionano  i nuovi voucher Inps, presto  usufruibili dal 2018, scaturiti dal decreto dignità   

Tra le modifiche più importanti che sono state introdotte  dal Decreto Dignità notiamo il cambiamento delle  modalità di pagamento  con il non velato  intento del legislatore  di ridurre fortemente i tempi di ricezione  del compenso da parte dei collaboratori. Nella circolare  scaricabile sotto, vengono fornite tutte le istruzioni in merito alle modifiche apportate e  rese necessarie a seguito delle numerose novità introdotte dal DL Dignità per derogare alle regole stringenti per le imprese in merito all’utilizzo di quelli che vengono ormai da tutti apostrofati come i nuovi voucher.

Scarica qui il contratto prestazione occasionale circolare INPS numero_103_del_17-10-2018

Contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia: istruzioni e novità nella circolare INPS n. 103 del 17 ottobre 2018
La pubblicazione di una nuova circolare dell’INPS su contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia si è resa necessaria a seguito delle numerose novità introdotte dal DL Dignità per derogare alle regole stringenti per le imprese in merito all’utilizzo di quelli che sono stati anche definiti come nuovi voucher.

Oggetto della circolare sono le prestazioni occasionali fornite nei settori:

  • agricoltura;
  • aziende alberghiere e  le strutture ricettive del settore turismo;
  • enti locali.

Importanti novità sono state introdotte anche in merito di uso operativo dei nuovi voucher INPS: il DL Dignità ha modificato le modalità di erogazione dei compensi ai prestatori e ha modificato la gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale. Le modifiche più rilevanti sono nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali; sono state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura.

Contratto di prestazione occasionale in agricoltura
Per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura  nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  5. il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

Nelle istruzioni fornite dall’INPS  viene chiarito che le nuove regole hanno esteso da tre a dieci giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa. L’utilizzatore dovrà comunicare tramite la procedura prevista dal sito dell’INPS l’arco temporale in cui si svolge la prestazione e la durata complessiva e la dichiarazione dovrà essere inviate almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Nel caso in cui la prestazione non dovesse svolgersi, l’utilizzatore dovrà revocare la dichiarazione inviata entro le ore 23.59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva del termine previsto per lo svolgimento della prestazione. Con la nuova procedura INPS e a seguito delle novità introdotte i datori di lavoro agricolo potranno anche aumentare le ore inserite inizialmente.

Le prestazioni occasionali in agricoltura potranno essere utilizzate per i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, per i giovani con meno di venticinque anni di età iscritti a scuola o all’università, per i disoccupati e per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito (REI, SIA e altre).

E’ comunque importante ricordare e sottolineare che il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.

Contratto di prestazione occasionale per aziende alberghiere e nel turismo

Usufruibili dalle  aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.

Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le stesse informazioni previste per i datori di lavoro agricolo e seguendo le stesse regole sopra esposte ovvero:

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  5. il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

Ma quali sono le aziende turistiche che possono usufruire dei nuovi voucher?

La circolar identifica le seguenti categorie ricomprese nei sottostanti codici ateco :

alberghi (55.10.00);
villaggi turistici (55.20.10);
ostelli della gioventù (55.20.20);
rifugi di montagna (55.20.30);
colonie marine e montane (55.20.40);
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence (55.20.51);
aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Pertanto solo le strutture ricettive ed extraricettive alberghiere possono attivare le prestazioni occasionali e in questo caso, il compenso minimo per ogni ora non potrà essere inferiore a 9 euro e sarà pari ad almeno 36 euro al giorno (almeno quattro ore consecutive) anche se la durata effettiva della prestazione dovesse essere inferiore.

Anche in questo caso, la comunicazione della prestazione occasionale dovrà essere effettuata tramite il sito INPS almeno un’ora prima dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Ovviamente è bene ricordare che anche per il settore  turistico  è vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Prestazioni occasionali per gli enti locali
L’articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 ha previsto uno specifico regime per gli Enti locali e viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Pertanto, gli Enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
  • Agli Enti locali, come alle Pubbliche Amministrazioni in genere, non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né si applicano le limitazioni soggettive per i prestatori previste per le aziende che operano nei settori dell’agricoltura e del turismo (cfr. paragrafi 2 e 3 della presente circolare).

Anche in questo caso bisognerà rispettare i requisiti previsti per i prestatori (titolari di pensione, studenti o percettori di REI, SIA ecc…), il compenso minimo sarà pari a 9 euro all’ora e 36 euro per giornata lavorativa e sarà necessario inviare apposita comunicazione INPS seguendo le regole previste dalla circolare del 17 ottobre 2018 allegata in questo articolo.

Prestazioni occasionali e libretto famiglia INPS: obbligatoria registrazione preventiva
I lavoratori, utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente sul sito www.inps.it utilizzando il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell’INPS.

I prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall’INPS, debbano autocertificare l’eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Nel caso di possesso di uno dei requisiti sopra indicati, l’utilizzatore potrà calcolare nella misura del 75% gli importi dei compensi erogati a favore dei prestatori. Per gli utilizzatori che facessero ricorso esclusivamente a lavoratori appartenenti alle predette categorie, il tetto annuo di compensi erogabili per prestazioni di lavoro occasionale sarebbe pari a 6.666 euro in luogo di 5.000 euro.

Le nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori prevedono che a richiesta, l’importo potrà essere riscosso dopo 15 giorni tramite sportelli postali presentando il mandato o l’autorizzazione al pagamento scaricata tramite il sito dell’INPS.

In conseguenza delle modifiche normative descritte, sarà possibile per il prestatore ottenere il pagamento del compenso, spettante per la prestazione occasionale svolta, secondo una delle seguenti modalità:

  1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
  2. tramite bonifico bancario domiciliato  entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; (gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore);
  3. per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS.
    Le nuove sanzioni previste dal Decreto Dignità

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis, del decreto-legge n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura va da 500,00 euro a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Per effetto della modifica introdotta dal Decreto Dignità, la sanzione non si applica se la violazione per l’imprenditore agricolo derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non son ostate infine apportate modifiche ai restanti profili sanzionatori e restano pertanto applicabili le regole di cui al DL n. 50/2017.

 


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società sportive dilettantistiche lucrative cosa accade ora?

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disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative ora cosa succede? 

Profili civilistici dell’abrogazione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative

I commi 353 e 354 dell’art. unico della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) avevano previsto che le attività sportive dilettantistiche potessero essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.

La finalità lucrativa era stata sempre esclusa , sino a quel momento,  per le società sportive dilettantistiche venendo a mancare in questo modo , quindi, l’elemento che, invece, è sempre stato alla base della ideazione e sviluppo delle  società sportive dilettantistiche, e cioè l’assenza dello scopo di lucro, in deroga all’art. 2247 c.c.

Con l’art. 13 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (rimasto sul punto invariato anche a seguito della sua conversione con legge 9 agosto 2018, n. 96),vengono abrogati i commi con i quali nella Legge di Bilancio 2018 erano state istituite e regolamentate le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative quindi la disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative viene, abrogata, sicché si pone il problema della sorte delle società già costituite (le quali, ovviamente, non potranno più fruire neppure delle limitate agevolazioni fiscali previste dalla legge di Bilancio 2018).

E con queste vengono meno anche le collaborazioni coordinate e continuative i c.d. “compensi sportivi”, disciplinati dagli articoli 67 e 69 del TUIR.
Rimane, invece, in vigore la previsione di cui al comma 367 secondo cui i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. ( ex 7500 euro)

L’entrata in vigore delle abrogazioni decorrono dal 14/07/2018, ossia il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Decreto; tuttavia viene indicato che le disposizioni relative alle SSD lucrative di cui al comma 355 vengono abolite con “… effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero retroattivamente per tutto l’esercizio 2018 determinando il fatto che tale normativa delle SSDL  pur essendo in vigore al 1 gennaio 2018 è mai diventata pienamente operativa.

Per le SSD lucrative, per le quali erano previste agevolazioni fiscali in merito all’Ires ridotta al 50 % ed all’aliquota IVA ridotta del 10% per i servizi di carattere sportivo, la loro operatività necessitava di specifici provvedimenti finalizzati al loro ingresso nel mondo sportivo dilettantistico tra cui la previsione di un’apposita sezione nel Registro Coni oltre che la modifica agli statuti delle Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione per consentire di affiliare soggetti con finalità lucrative;

Anche l’effettiva riconduzione dei compensi sportivi nella disciplina delleCo.co.co. era subordinata, secondo una interpretazione logico-sistematica della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio, ad un provvedimento del CONI di definizione delle mansioni in ambito sportivo in relazione alle quali sarebbe stato possibile erogare questa tipologia di emolumenti.

Di fatto con l’abrogazione di queste norme si ritorna  ( un po come accade nel gioco dell’oca)  per quanto riguarda la gestione dei collaboratori sportivi alla situazione esistente al 2017

È certamente da escludere che questa abrogazione abbia comportato una nullità sopravvenuta o successiva.  Basti qui richiamare quanto recentissimamente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 19 luglio 2018, n. 19282, in CNN Notizie del 20 luglio 2018, con commento Ruotolo – Boggiali, Per l’esercizio della professione forense ammesso solo il ricorso alle società tra avvocati), secondo cui «Infatti, non esistono nel nostro ordinamento casi di c.d. nullità successiva, ossia nullità conseguente a norme che, in deroga al principio generale secondo cui i requisiti di validità del negozio devono esistere nel momento in cui lo stesso viene posto in essere, stabiliscano – invece – che requisiti essenziali debbano esistere alla stregua della legge vigente e non solo nel momento genetico, ma anche in quello di produzione degli effetti. Né con tale figura possono confondersi i casi disciplinati dagli artt. 687, 800, 801 e 803 (revocazione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni) o dagli artt. 610, 615 e 618 c.c. (in tema di testamenti nelle forme speciali), che più esattamente attengono ad ipotesi di mera inefficacia sopravvenuta».

In altre parole, l’abrogazione della norma che legittimava la costituzione di società con determinate caratteristiche non comporta in alcun modo una sopravvenuta illegittimità di quegli enti che, in base a detta norma, sono venuti ad esistenza.

Il problema è, semmai, di disciplina applicabile, considerata, peraltro, l’assoluta mancanza di disposizioni volte a regolare la sorte o eventuali adempimenti cui siano tenute le società già esistenti.

Né il legislatore si è occupato – come pure è avvenuto in tempi relativamente recenti (è il caso, ad esempio, delle società a capitale ridotto, introdotte nel nostro ordinamento dall’art. 44 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, la cui abrogazione, ad opera della l. 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, fu accompagnata appunto dalla qualificazione delle s.r.l.c.r. già iscritte al registro delle imprese quali società a responsabilità limitata semplificata) – di procedere ad una riqualificazione della fattispecie.

Problema che si pone, soprattutto, tenuto conto delle previsioni statutarie imposte, a pena di nullità, dal citato comma 353, costituite dalla denominazione o ragione sociale, recante la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa», e dall’indicazione, nell’oggetto o scopo sociale, dello svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; o, ancora, dal divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; e, infine, dall’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso di determinati requisiti.

E’ necessario tener conto, da un lato, che tali prescrizioni intanto avevano ragion d’essere in quanto volte ad assoggettare la società ad un regime (quello della s.s.d. lucrativa) che si connotava anche per un particolare regime tributario (sia pur “attenuato” rispetto a quello previsto per le s.s.d. senza scopo di lucro).

E, dall’altro lato, che nulla avrebbe impedito ad un’impresa in forma societaria e con scopo lucrativo di svolgere le medesime attività senza “fregiarsi” della qualifica di s.s.d. (lucrativa) e senza quindi accedere al suddetto regime.

Sicché è a quest’ultima ipotesi – ordinaria società commerciale lucrativa – che dovrebbero esser ricondotte quelle s.s.d.l. già costituite.

Sembra allora oggi inevitabile concludere nel senso che le anzidette clausole “obbligatorie”, inserite nell’atto costitutivo delle società sportive dilettantistiche lucrative per accedere al detto regime, possano oggi esser e riconsiderate alla stregua di scelte opzionali, la cui espunzione non potrà avvenire automaticamente, ma solo mediante formale modifica dello statuto o dei patti sociali volta alla loro eliminazione (e, se del caso, con contemporanea introduzione delle clausole delle società non lucrative ove si intenda divenire s.s.d. e fruire delle agevolazioni fiscali previste per le società di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002).

La conclusione sembra valere anche con riguardo alla denominazione o alla ragione sociale, nella quale la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa» appare ormai priva di valenza identificativa di una fattispecie, essendo venuta meno la suddetta disciplina e, quindi, avendo perso qualsiasi significatività rispetto ad un regime applicabile. Sotto tale profilo, una eventuale espunzione della predetta dicitura, benché non essenziale, può comunque essere opportuna al fine di eliminare qualsiasi dubbio di inquadramento.

 


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contabilità e fattura elettronica con commercialista

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Contabilità e fattura elettronica con Commercialista e Reviso

Per le piccole e medie imprese è importante e fondamentale utilizzare un software che le aiuti a:

  • elaborare ed inviare correttamente la fattura elettronica;
  • ricevere le fatture passive elettroniche inviate dai fornitori;
  • conservare le fatture elettroniche per 10 anni;
  • elaborare la contabilità acquisendo i dati dalle fatture elettroniche;
  • gestire ricavi e profitti e incassi e pagamenti;
  • gestire il conto corrente bancario;
  • possibilmente a un costo contenuto;
  • possibilmente che funzioni in cloud accessibile da qualsiasi parte si voglia visionare e gestire i dati;
  • accessibile da smartphone.

Tutto questo ora è possibile con Reviso il software in cloud di Danea Teams System in grado di connettersi anche con il commercialista dell’azienda e sviluppare un vero e proprio controllo amministrativo e di gestione dell’azienda.

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Reviso è la piattaforma in Cloud ideale per la gestione della contabilità e della fatturazione elettronica di piccole e medie aziende anche con più sedi o sedi all’estero.

E’ accessibile da più utenti, contemporaneamente e in numero illimitato, permette lo scambio di dati tra tutte le persone coinvolte nel business e con il proprio commercialista.
Inoltre, App Reviso Sales e Reviso Spese disponibili gratuitamente negli Store IOS e Android.Con il software in Cloud di TeamSystem è possibile migliorare e ottimizzare la  qualità del lavoro aziendale e rendere  più veloci ed efficienti gli scamb idi informazioni amministrative e fiscali anche coinvolgendo il commercialista.
Reviso, dotato di un’interfaccia semplice ed intuitiva, è sempre disponibile, da qualsiasi dispositivo e da più utenti, anche contemporaneamente e inoltre non devi preoccuparti di aggiornarlo: lo fa da solo .

La sua interfaccia semplice ed intuitiva ti permetterà di tenere sotto controllo i conti della tua azienda. Reviso è una piattaforma multi-utente: questo vuol dire che non c’è un limite al numero di persone che possono accedervi contemporaneamente. E’ inoltre multi-valuta, quindi è adatto anche alle aziende che hanno sedi all’estero.

Le principali funzionalità di Reviso:

  • Creazione e gestione di preventivi, ordini e fatture;
  • Anagrafiche clienti, fornitori e prodotti;
  • Gestione fatture elettroniche PA e B2B (file XML);
  • Liquidazioni IVA (file XML);
  • Riconciliazione bancaria e importazione dell’estratto conto bancario;
  • Registrazione di movimenti contabili;
  • Centri di costo, ratei e risconti;
  • Bilancio di verifica, gestionale e riclassificato;
  • Gestione di progetti e controllo della redditività.

Perché scegliere Reviso

  • Perché è un software in cloud: non devi installarlo e puoi lavorare da ogni luogo con dati sempre aggiornati;
  • E’ multi-utente: non c’è limite al numero di persone che possono connettersi e lavorare contemporaneamente nella piattaforma;
  • Perché la piattaforma è accessibile anche dal tuo commercialista, che potrà verificare la tua contabilità in qualunque momento;
  • Ti permette di creare fatture elettroniche in formato XML (PA e B2B).
  • Ti mette a disposizione, gratuitamente due app, Reviso Spese e Reviso Sales, con cui puoi gestire il tuo business;
  • Reviso è facilmente integrabile con applicazioni esterne: e-commerce, crm, punti cassa, etc.

Ma vediamo insieme quali son gli obblighi della fatturazione elettronica.

La fattura così emessa dal 2019 potrà solo essere inviata e  ricevuta tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Tutte le aziende dovranno scegliere un canale di trasmissione attraverso il quale gestire la propria fatturazione elettronica e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.

Con Reviso potrete avere un codice identificativo di 7  cifre per ottenere tutte le fatture passive comodamente sul vostro gestionale anzichè nella P.E.C.

In alternativa le aziende potranno accedere al proprio  “cassetto fiscale” e scaricare da lì le fatture oppure prenderle una ad una  nel proprio cassetto fiscale.

Per ogni file elaborato, il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all’interno delle ricevute.

Tenete presente che dal 2019 qualsiasi altra tipologia di fattura che venga emessa da un titolare di Partita Iva italiana in mancanza del presupposto obbligatorio ( fattura elettronica se soggetto obbligato ) dal 2019 non deve essere pagata, anzi è da considerarsi semplicemente non emessa e fiscalmente non detraibile ( Iva e costo) .

Vediamo in sintesi i passi da effettuare

Step n. 1 richiesta dei dati per l’emissione della fattura elettronica ( titolari di P.Iva con sede  in Italia)

Questo è il facsimile da inoltrare ai propri clienti per la richiesta dei dati obbligatori per l’emissione della fattura elettronica.

MODULO RICHIESTA  DATI FATTURAZIONE  ELETTRONICA

N.B. il codice di interscambio di 7 cifre ( non obbligatorio ma utile per la cattura dati delle fattura passive ) dovrà essere obbligatoriamente  fornito dall’intermediario ( programma software proprio se si ha la contabilità interna o programma  software del commercialista in ousourcing)

Step n. 2  generazione e trasmissione delle fatture attive elettroniche

La fattura verrà emessa in formato elettronico XML e successivamente inviata second oil canale prescelto:

  • se viene inviata attraverso la propria P.E.C. o al codice di interscambio fornito dal vostro cliente al sistema di  interscambio dell’Agenzia delle Entrate ( SDI) non deve essere autenticata;
  • se viene inviata attraverso la piattaforma del proprio software sarà da questi autenticata previa verifica di errori e inviata alla  P.E.C.o al codice di intercsambio fornito dal vostro cliente direttamente  al sistema

 

Step n. 3  gestione delle notifiche 

Dovrete avere cura di visionare la notifica, la ricevuta di consegna  e lo stato di accogliemento delle fatture e l’eventuale rigetto delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate per errori e/o omissioni.

Data di ricezione:

la data di ricezione è differente in funzione di come viene recapitata la fattura:

  • se la fattura viene recapitata nella casella P.E.C., la data di ricezione corrisponde alla data di ricezione della P.E.C. (immediata);
  • se la fattura viene recapitata dalla piattaforma software utilizzata, la data di ricezione è quella notificata alla piattaforma dal sistema SDI ovvero corrisponde alla data in cui il sistema di interscambio deposita la fattyura sul server. (si presume immediata);

Step n. 4  archiviazione delle fatture elettroniche

le fatture dovranno essere archiviate e conservate a norma di legge per 10 anni. Se si utilizza una software a pagamento la conservazione delle fatture normalmente è inclusa per 10 anni nel costo  del programma.

Parametri di emissione delle fatture elettroniche.

I termini per l’invio delle fatture elettroniche sono gli stessi di quelli dele fatture cartacee ovvero:

  • fatture immediate: entro le ore 24 del giorno di emissione ( modificato dalla legge di Bilancio si avranno 10 gg di tempo)
  • fatture differite: entr oil 15° giorno del mese successivo all’emissione del DDT ma invio immediato.

Cosa cambia: ad esempio se prima si effettuava la fatturazione a fine mese ( es 31/10) ma  realmente nei primi giorni del mese successivo ( es 03/11) dal 1/1/2019 la data di emissione dovrà essere uguale alla data di spedizione ( 31/10) e indicata nel campo ” data” nella sezione ” dati generali” .

N.B. prima di poter procedere alla registrazione in contabilità delle fatture emesse è fondamentale attendere la ricevuta di consegna da parte del sistema SDI da parte dell’agenzia delle entrate.

Ricezione della fattura:

La ricezione della fattura passiva emessa potrà essere effettuata attraverso due canali:

  • ricezione nella propria P.E.C. -> se avrò indicato la P.E.C. al mio fornitore;
  • ricezione nel codice di interscambio del programma software che poi verrà catturata dal programma di gestione della contabilità ( contabilità interna) ovvero trasmessa al programma del commercialista ( contabilità esterna in outsourcing)

In ogni caso sarà necessario comunicare il proprio indirizzo telematico all’Agenzia  delle Entrate ( P.E.C. o codice di interscambio) onde evitare che l’Agenzia non riesca a recapitare correttamente le fatture e che queste pertanto rimangano disponibili solo nel proprio cassetto fiscale.

Fattura non corretta

Cosa accade se la fattura che ricevo non è corretta?  Come mi comporto?

Innanzitutto è necessario contattare il vostro fornitore e richiedere la nota di credito  (elettronica ) e l’emissione di una nuova fattura ( elettronica) che dovrà ovviamente avere una data ( momento di invio)  e una numerazione diversa ( progressiva ) da quella precedente.

La fattura solo dopo essere transitata dal Sistema di interscambio e validata  si considererà fiscalmente emessa e non è quindi possibile reinviare nuovamente la fattura con lo stesso numero.

Soggetti obbligati e non alla fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica dal 1°gennaio 2019 sarà obbligatoria per moltissime imprese e partite IVA, ma tecnicamente non per tutti!

Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio SdI fornito dall’Agenzia delle Entrate viene esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati (partite IVA e consumatori finali):

residenti;
stabiliti;
identificati nel territorio dello Stato.

Ma, in realtà l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati non elimina del tutto l’utilizzo delle fatture analogiche (cartacee) in alcuni specifici casi.

I soggetti NON obbligati all’emissione di fatture elettroniche secondo la normativa sono:

  • coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
  • coloro che applicano il regime dei minimi o regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari.

Le fatture elettroniche emesse verso consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e a richiesta una copia della fattura in formato analogico.

ATTENZIONE però! In realtà, i soggetti esclusi sono esonerati dalla sola EMISSIONE di fatture elettroniche. Questo vuol dire che ad esempio i soggetti che applicano il regime forfettario dovranno in realtà attrezzarsi comunque per ricevere le fatture elettroniche.

Fatture emesse e ricevute dall’estero

Dall’obbligo di fatturazione elettronica,  rimangono escluse le fatture emesse e ricevute dall’Estero ( soggetti non residenti in Italia o stabiliti nel territorio dello Stato).

Per chi effettua queste operazioni, se non lo farà attarverso la fatturazione telematica ( non obbligatoria ma consigliabile ) dovrà poi  successivamente compilare un documento chiamato esterometro, ( non anccora disponibile) attraverso il quale comunicherà all’agenzia delle entarte tutti i dati delle operazioni transfrontaliere, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ad esempio se un imprenditore italiano effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Francia, la relativa fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. Posto che contestualmente è stato abrogato lo spesometro, sarà necessario comunicare in altro modo all’Agenzia delle Entrate i dati presenti nella fattura emessa.

Nell’esterometro andranno inseriti i seguenti dati  da comunicare entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso.:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione ovvero la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva”. Ad esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

Fattura elettronica nella precompilata per le persone fisiche

Le persone fisiche non titolari di partita IVA potranno consultare le fatture elettroniche emesse in proprio favore accedendo ad un’area dedicata all’interno del portale per la dichiarazione precompilata.

Per quanto riguarda, invece, la ricezione delle e-fatture da parte delle persone fisiche, a partire dalla fine del mese di novembre saranno rilasciate due nuove versioni dell’App Fattura..

Fattura elettronica, emissione e ricezione senza partita IVA

Per i privati senza partita IVA così come per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche ( regime dei minimi e forfettari) sarà possibile ricevere i documenti in digitale a mezzo Pec, fornendo l’indirizzo ai propri fornitori.

Chi emette fattura elettronica dovrà invece indicare obbligatoriamente il codice fiscale del cliente per evitare lo scarto della fattura elettronica.

Sarà proprio questo il dato che consentirà all’Agenzia delle Entrate di inoltrare il file fattura nell’area riservata del contribuente dedicato alla dichiarazione precompilata. In ogni caso l’impresa o il professionista sarà tenuto a consegnare al cliente una copia della fattura in formato cartaceo o in pdf, salvo esplicita rinuncia.

 

 

 


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tax and social security in italy for directors

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tax and social  security in italy for directors and C.E.O. non- resident

Community regulation. Legislation applicable to subjects registered in the separate administration. Clarification on the contribution obligations for coordinated and continuous collaboration activities carried out by non-residents

A recent INPS circular no. 102 of 16 October 2018, provided important clarifications concerning the contribution obligations due from the coordinated and continuous collaboration activities (the famous co.co.co.) carried out by non-resident subjects. These clarifications became obligatory, in light of recent legislative interventions regarding the registration of the separate INPS Management (Article 2, paragraph 26 of Law 335/1995).

In particular, indications are given on the correct application of the rules on applicable legislation, as per Regulation (EC) no. 883/2004 and the related Implementing Regulation (CE) n. 987/2009, to the subjects enrolled in the INPS separate management. we analyze in greater detail when the worker must be subject to Italian legislation and when instead to the foreign one.

 

How to apply the rules of social legislation in the E.U. Community

The main criteria adopted for the determination of the rules to be applied to the worker in terms of social legislation in the Community, contained in Title II (Articles 11 to 16) of Regulation (EC) no. 883/2004 and in Title II (articles 14 to 21) of the Regulation (CE) n.987/2009, are based primarily on: “the principle of uniqueness” and “principle of territoriality”.

According to a general principle, incomes are subject to taxation, for the purposes of direct taxes, in the country in which they are produced, regardless of the tax residence of the recipient subject in the same country. Exceptions to this principle are foreseen under specific circumstances by the international double taxation conventions. This principle is enshrined in our tax system by Article 3 of Presidential Decree no. 917/86, according to which:
the income tax of natural persons applies to the total income of the subject, formed for residents from all income earned and for non-residents (fiscally), only those produced in the territory of the StateTherefore the prerequisite for the taxation of the fees received by a subject is the verification of the tax residence in our country. Pursuant to Article 2, paragraph 2 of Presidential Decree no. 917/86, are considered fiscally resident in Italy (even if foreign citizens) subjects who, for most of the tax period (183 days a year also non-continuous):They are registered in the registers of the resident population;
In the territory of the State they have the domicile of article 43 of the civil code: “the center of their business and interests”;
In the territory of the State they have the residence pursuant to article 43 of the civil code: “their habitual abode”.
These three criteria are alternative to each other, therefore, it is sufficient to satisfy only one of these criteria to be considered fiscally resident in Italy, and be required to declare in our country all income, wherever they have been perceived.

So, ultimately we can summarize the methods of taxation as indicated below:

tax and soacial security in italy for directors

In detail
In general, the “principle of uniqueness” stipulates that even if a worker is employed in two or more Member States, the legislation of only one Member State applies.

In this regard it is the art. 13 of the Regulation (EC) no. 883/2004 to establish the criteria for determining the legislation to be applied, distinguishing the subordinate worker from the autonomous worker.

In particular, as regards the employed person working in two or more Member States, he is subject to the legislation of the Member State of residence, if he exercises a substantial part of his activity in that Member State.

Otherwise, the worker is subject alternatively:

to the legislation of the Member State in which it has its registered office or domicile, the undertaking or the employer, if it is employed by an undertaking or an employer;
to the legislation of the Member State in which it has its registered office or domicile, the undertaking or the employer, if it is employed by two or more undertakings or employers having its registered office or domicile in only one Member State;
the legislation of the Member State in which the undertaking or the employer has its registered office or domicile other than the Member State of residence, if it is employed by two or more undertakings or employers having its registered office or his domicile in two Member States, of which one is the Member State of residence;
the legislation of the Member State of residence if he is employed by two or more undertakings or employers, at least two of whom have their registered office or domicile in Member States other than the Member State of residence.
Social security contributions I.N.P.S. sepatized management

The fees deriving from the activity of the director are subject to social security contributions to the Separate Management of INPS, and we analyze what the regulations envisage in the event that there are compensations for directors of companies received abroad.

The Law n. 335/95, article 2, paragraph 26, defines who are the subjects required to register for the INPS separate management, making reference to the recipients of coordinated and continuous collaboration income, as defined by Presidential Decree no. 917/86. Ministerial Decree no. 281/1996 established, in article 1, that the social security contribution must be applied on the amount of the compensation determined according to article 54, paragraph 8, of the Tuir.

Inps, in turn, with the publication of Circular no. 164 of December 21, 2004, redefined the conditions for recurring the obligation to register and contribute to the Separate Account with respect to the directors of companies and coordinated and continuous collaborators residing fiscally abroad. With this circular, the INPS definitively clarified that the principles governing the social security of income received by non-residents “can only be those valid for the same subjects, for the purpose of imposing the IRPEF”.

More specifically, INPS has specified that the obligation to register and contribute to the Separate Management occurs in all cases where:

The activity of the non-resident administrator is carried out in Italy;
or, where the activity is not carried out in Italy;

The related remuneration is paid by a person resident in Italy, or by permanent organizations of non-resident persons operating in Italy.
Therefore, we can clarify that they must be subject to contributions due to the separate Inps Management (with the consequent obligation to register the recipient), unless the specific applicable double taxation agreement does not deviate from the OECD model (and this must always be verified in each individual case), the following cases:

The directors’ emoluments of Italian companies received from non-residents, as they are always taxed in Italy should always be subject to the contribution of the separate management;
The directors’ emoluments received by non-resident persons paid by Italian companies, or by permanent organizations operating in Italy of non-residents in Italy, will be subject to the contribution of the separate Inps management (and taxed also in Italy with use of the tax credit ) if the activity is carried out in Italy, not subject to the contribution of the separate INPS management (and taxed only abroad) if the activity is carried out abroad.
These forecasts deriving from national legislation must be compared and appropriately coordinated with the international social security regulation, and in particular with Regulation no. 883/2004 in force since 2010 in relations between EU countries. This legislation is based on some fundamental principles, including that of the uniqueness of the legislation applicable to the same subject, which identifies the legislation applicable in cases where an employed person is already subject to the social security legislation of another member country, or work at the same time in two or more Member States.

In this regard, the Community Regulation establishes as a general principle in the field of applicable legislation, both for employed persons and for self-employed persons, that of Territoriality, according to which workers employed in the territory of a Member State are subject to the legislation of that State. In application of the principles of Uniqueness and Territoriality, Articles 12 and 13 of the Regulation provide that if the employed or self-employed person carries out his activity in several States, the social security legislation applicable to him will be that of the State of residence, if he exercises usually a substantial part of its activity in that State. Otherwise, the worker will be subject to the legislation of the Member State in which the employer has his registered office or residence.

In conclusion, as previously described, the obligation to register for the Separate Account must be: primarily, verified in light of the general principle of territoriality, as applicable in the Italian legal order and in the International Social Security Conventions applicable to the specific case (detail attention must therefore be paid to the verification of the place where the activity is carried out) and only afterwards, and limited to the activities for which the contribution obligation is verified, the contribution will be applied to the income of these activities, as shown in the article 50 of Presidential Decree n. 917/86

Now let’s see what the Inps circular of 16/10 says.

1. Premise

The Community rules on applicable legislation are contained in Title II (Articles 11 to 16) of Regulation (EC) no. 883/2004 and in Title II (Articles 14 to 21) of the relative Application Regulation (CE) n. 987/2009.

These provisions identify the criteria for determining the legislation to be applied to the worker on the basis of two general principles: the principle of uniqueness and the principle of territoriality of the applicable legislation.

The general principle of the uniqueness of the applicable legislation (Article 11 (1) of Regulation (EC) No 883/2004) provides that the recipients of Community legislation are subject to the legislation of a single Member State even in the case where they work in two or more Member States. With reference to this last hypothesis, the criteria for determining the legislation to be applied are reported in Article 13 of Regulation (EC) no. 883/2004, entitled “Operation in two or more states”.

As regards, in particular, the determination of the legislation applicable to the interested party in the situation of the exercise of activities in several States, the procedure established by Article 16 of Regulation (EC) no. 987/2009, containing the modalities of application of the regulation (CE) n. 883/2004 (see paragraph 19 of circular No. 83/2010). In particular, according to this rule, the institution designated by the competent authority of the Member State of residence of the person who carries out activities in two or more States, at the request of the person or if informed of the situation by another institution concerned, determines the legislation applicable to the interested party.

This initial determination, which is provisional, must be communicated to the Institution of the country or countries in which the other or the other activities are carried out. From the date of this communication, the two-month deadline within which the other institutions concerned may challenge said determination. Only at the end of the two months without any communication received from the other institutions, the determination becomes definitive. Otherwise the competent authorities or the Institutions designated by them will seek an agreement based on the provisions of the aforementioned Article 16 of Regulation (EC) no. 987/2009.

The general principle of the lex loci laboris – principle of territoriality of the applicable legislation – establishes, instead, that the worker is subject to the legislation of the State in whose territory he carries out his working activity. This principle also applies in cases where the employees are resident in a State other than the State of employment or when the business or employer from whom they depend, have their registered office or place of business in one State other than that in which the workers are employed. An exception to this principle is provided for in Article 12 of Regulation (EC) no. 883/2004, which regulates the posting of workers.

2. Legislation applicable to the subjects registered for the separate management

Community regulations include provisions for the determination of the legislation applicable to employees or self-employed and nothing provides, however, for the new figures of workers governed by national legislation. In particular, no specific EU legislation is directly applicable to the categories of workers registered for the separate management referred to in Article 2, paragraph 26 of Law no. 335/95. However, as specified in circular no. 83 of 1 July 2010, Article 1 of Regulation (EC) no. 883/2004 defines as activities subordinate or autonomous also the activities that are assimilated to them according to the legislation of the Member State in which these activities are carried out.

Therefore, these categories of workers are assimilated, from the point of view of social security, to employees or self-employed workers, also on the basis of the principle of law enunciated by the Court of Justice of the European Communities in sentence no. 221/95.

The Supreme Court has clarified that the nature of the activity exercised in each State must be assessed according to the social security provisions of the Member State in whose territory the activity is carried out and not according to the notion that is given according to the labor law provisions. . The Court observes that “the concepts of employed and self-employed workers referred to in the regulation refer therefore to the definitions given by the social security legislation of the Member States and do not consider the nature of the work carried out under the law of labor” .

Having said that, with the circular n. 83 of 1 July 2010, for the purpose of determining the applicable legislation according to the Community legislation, with reference to the activities entailing the registration to the management separated Inps ( social contribution)

  • research doctorate, grant, scholarship granted by MUIR;
  • coordinated and continuous collaboration (with project contract / work program phase of it);
  • occasional collaboration (Article 61, paragraph 2, Legislative Decree No. 276/2003);
  • coordinated and continuous collaboration of old-age or Ultrasessant-five-year pension holders;
  • coordinated and continuous collaboration with the Public Administration;
  • doctor in specialized training (see circular No. 37/2007);
  • associated in participation with contribution of work only;
    civil service volunteer.
  • From the point of view of social security, the subjects holding the following types of relationship are treated as equivalent to:administrator, auditor, auditor of companies, associations and other entities with or without legal personality, liquidator of companies;
  • newspaper contributor, magazines, encyclopedia and the like;
  • participant in colleges and commissions;
  • door-to-door salesman;
  • autonomous occasional report (as per Law No. 326/2003);
  • all freelancers for whom there is no mandatory social security fund.

With effect from 1 January 2016, Article 52 of Legislative Decree n. 81 of 2015 provided for the definitive and immediate repeal of the rules relating to the project contract as per articles 61 to 69-bis of Legislative Decree n. 276/2003. In particular, article 2, paragraph 1, of the aforementioned legislative decree provides that “from 1 January 2016 the discipline of the employment relationship applies also to the relationships of collaboration that are embodied in exclusively personal work services , continuative and whose execution methods are organized by the client also with reference to the times and places of work “.

Furthermore, the legislative decree on the subject, in article 53, provided for the association to be exceeded with participation by work, modifying article 2549 of the civil code. In particular, paragraph 3 of the aforementioned provision has been repealed and in paragraph 2 the prohibition to activate, for an associated physical person, a service with the contribution of work only.

It follows that, in light of the legislative changes referred to above, with effect from 1 January 2016, for the purpose of determining the applicable legislation on the basis of Community legislation, with reference to the figures entered in the Separate Management, they are assimilated, from the point of view of social security , to employees the subjects holding the following types of relationship:

  • research doctorate, grant, scholarship granted by MUIR;
  • doctor in specialized training (see circular No. 37/2007);
  • coordinated and continuous collaboration whose execution methods are organized by the client both in time and place of work (organized hetero);
  • In addition, from the point of view of social security, the persons holding the following types of relationship are similar to the self-employed workers:
  • administrator, statutory auditor, auditor of companies, associations and other entities with or without legal personality, liquidator of companies;
  • newspaper contributor, magazines, encyclopedia and the like;
  • participant in colleges and commissions;
  • Door-to-door salesman;
  • autonomous occasional report (as per Law No. 326/2003);
  • coordinated and continuous collaboration in cases where the relationship is not organized hetero;
  • all freelancers for whom there is no mandatory social security fund.

In the cases in which the workers registered in the Separate Management are to apply the community provisions in the field of applicable legislation, the evaluations must be carried out, respecting the above classifications, according to the time period in which the work activity takes place. .

3. The uniqueness of the applicable legislation, the exercise of an employed and self-employed activity in two or more Member States: Regulation (EEC) n. 1408/71 and Regulation (CE) n. 883/2004

In the previous regulatory regime, based on Article 14-quater, letter a), of Regulation (EEC) no. 1408/71, in the event of the simultaneous exercise of a subordinate and self-employed activity in the territory of several Member States, the person was subject to the legislation of the State in which he carried out his work as a subordinate, as if he exercised all his work in territory of that State.

However, in the cases listed exhaustively in Annex VII of the aforementioned Regulation, pursuant to Article 14-quater, letter b), the simultaneous submission of the worker to the legislation of two States was permitted.

The new Community legislation, on the other hand, does not contain rules that explicitly derogate from the general principle of the uniqueness of the applicable legislation. Article 13, paragraph 3, of Regulation (EC) no. 883/2004 provides that in the case of work described above the worker is subject only to the legislation of the State where the employment is exercised.

It is possible to derogate from the regulatory provision referred to in the aforementioned Article 13 only by entering into an exempted Agreement, pursuant to Article 16 of Regulation (EC) no. 883/2004, which allows – with the consent of all the competent authorities of the States concerned – the simultaneous application of the legislation of two States.

In this case the contribution to be paid to the Separate Account is calculated on the basis of the rate set for persons enrolled in another pension scheme, as provided for in paragraph 4 of circular no. 88/2008.

Temporary time law

As specified in paragraph 26 of circular no. 83/2010, based on the transitional provisions contained in article 87, paragraph 8, of the Regulation (EC) no. 883/2004, in all cases in which the legislation to be applied pursuant to Regulation (EEC) no. 1408/71, the new regulation has no effect.

Therefore, if all the conditions that have determined the legislation to be applied according to the previous rules remain unchanged, the decision already taken with regard to the applicable legislation will not change and such legislation may be maintained for a maximum period of ten years (30 April 2020).

For what has been specified above, with reference to the situation of workers registered or registered in the Separate Management, who carry out an independent activity and a subordinate activity in two or more States, the following specific cases can be verified, due to the hypotheses envisaged by the aforementioned Article 14-quater, letter b) of Regulation (EEC) no. 1408/71.

1) Citizens of third countries in relations with the United Kingdom

As specified in circular no. 51/2011, the United Kingdom did not take part in the adoption of Regulation (EU) no. 1231/2010, which extended, with effect from 1 January 2011, the application of Regulations (CE) no. 883/2004 and n. 987/2009 to third-country nationals legally residing in the territory of the member states.

Therefore, in relations with the United Kingdom, the provisions contained in Regulations (EEC) no. 1408/71 and n. 574/72.

2) Situations to which the aforementioned transitory provision of the Article 87, paragraph 8, of the Regulation (EC) no. 883/2004

In both cases, if an activity is carried out in Italy that entails entry to the Separate Account, the contribution to be paid to such Management must be calculated on the basis of the rate set for persons enrolled in another pension scheme.

5. Situations for the exercise of activities in several States that are relevant for the purpose of determining the obligation to register for the separate management, pursuant to Regulation (EC) no. 883/2004

With effect from 1 May 2010, the date of entry into force of the new community regulations pursuant to Regulation (EC) no. 883/2004, as specified in the introduction, the worker who carries out activities in several States must be subject to the legislation of a single Member State.

A) In cases where, in application of the Community rules on applicable legislation (Article 13 of Regulation (EC) No. 883/2004 and Article 16 of Regulation (EC) No. 987/2009), the worker must being subject to Italian legislation (this situation is certified with the portable document A1), for the exercise of activities that entail the registration to the separate management, the following specific cases can be verified.

 

1) Worker who carries out a subordinate activity in Italy, for which he is insured in Italy, and who simultaneously carries out another activity in one or more Member States which is considered as an independent activity in the foreign pension scheme. In this case, if the activity carried out abroad is part of the activities that in Italy entails the registration to the separate management (for example, the director of companies abroad), the worker is obliged to register for such management. The registration to the Separate Management must be carried out directly by the worker using the telematic channel. On the other hand, the contributory obligation falls to the client company, which must proceed as follows:

request the tax code from the Revenue Agency for social security purposes only;
make the payment of the contribution, via electronic F24, by the 16th of the month following the month in which the payment was actually paid;
send the Uniemens flow, related to the worker’s data, by the end of the month in which the payment of the contribution has occurred.

2) Worker who in Italy exercises both a subordinate activity and an independent activity and at the same time carries out an independent activity in one or more Member States. This is the case, for example, of the frequent occurrence of those in Italy who are registered as employees and simultaneously performs an activity as an administrator both in Italy, and for the exercise of which is registered in the separate management, and in other Member States. In this case, the contribution for the business of an overseas director will be due to the separate management. With regards to the obligations, both of the worker and of the client, reference is made to what has been specified in the previous point.

3) Worker who in Italy exercises both a subordinate activity and an independent activity and at the same time exercises the activity of director in a Member State. In the case in which the activity of the director abroad is considered, from the point of view of social security, a subordinate activity, the worker must in any case be insured in Italy, as also in Italy he carries out a subordinate employment activity. Also in these cases the contributory obligations must be referred to the separate management and follow the criteria already listed in point 1.

4) Worker who in Italy exercises both a subordinate activity and a professional activity, for which he is enrolled in the separate management, and at the same time he carries out a professional activity in a Member State. The worker must in any case be insured in Italy, as in Italy he also carries out the employment activity. In such cases, the subject already registered for the separate management must make the income deriving from the professional activity carried out abroad subject to the social security contribution.

5) Worker who pursues a subordinate activity in Italy and at the same time a professional activity in a Member State. The worker must in any case be insured in Italy, as in Italy he carries out the employment activity. He must enroll in the Separate Management as a freelancer and calculate the contributions due to the same management on the income produced by the professional activity abroad.

B) With reference to the cases in which, in application of the Community rules on applicable legislation (Article 13 of Regulation (EC) No. 883/2004 and Article 16 of Regulation (EC) No. 987/2009), the worker must be subject to the legislation of another State (this situation is certified with the portable document A1), even if an activity is carried out that in Italy entails registration to the Separate Management, the worker must be subjected only to the legislation of the State abroad. Therefore there is no obligation to pay contributions in Italy.

The following cases could occur:

1) an employed person in a Member State who carries out a freelance activity at the same time as a member of the separate administration in Italy. In this case the worker must be subject only to the legislation of the foreign State in which the subordinate activity is exercised. In the case in which contributions have already been paid to the separate administration, the instructions indicated in paragraph 20 of circular no. 83/2010, on the management of the financial situation in the case of contributions received on a provisional basis (Article 73 (2) of Regulation (EC) No. 987/2009);

2) an employed person in a Member State that acts as an administrator in Italy. In this case the worker must be subjected to foreign legislation. Therefore, if a Uniemens complaint has been filed and the contribution to the Separate Account is paid, the company must not make any changes to the complaints sent and the contribution must be

 

 

 


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decreto obbligo pos: nessuna sanzione per chi non ce l’ha

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Decreto obbligo pos nessuna sanzione per chi non ce l’ha!

obbligo pos e sanzioni per commercianti, artigiani, bar, professionisti  e moltissime altre attività economiche. Questi soggetti avevano l’obbligo di accettare pagamenti con carta di debito e di credito ( POS), con una  sanzione prevista di 30 euro nel caso in cui non ottemperassero a questo obbligo. Ma su questo problema si è espresso il Consiglio di Stato sullo schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico che prevede l’applicazione delle sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di POS. Il provvedimento è stato cassato con la richiesta di una relazione tecnica che illustri le soluzioni ritenute possibili per superare i profili di incostituzionalità legati alle considerazio prevista in mancanza di POS. La precedente normativa viola infatti il principio della “riserva di legge”, perché non è adeguatamente regolamentato da una norma primaria. La scelta del ministero non è sufficiente a garantire la correttezza formale della disciplina sanzionatoria, anche perché di fatto comporta l’applicazione di una sanzione precedente alla norma relativa all’obbligo da rispettare.

 

L’obbligo di POS, è stato previsto dal DL 179/2012, ed è in vigore dal 2014. Ma non risulta essere sanzionato Il Ministero dello Sviluppo Economico  ha istituito  un decreto sulle sanzioni e lo ha inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere il 28 marzo 2018. La giustizia amministrativa sottolinea che il punto debole dell’impianto normativo è rappresentato dal fatto che “la norma primaria, nel rinviare al decreto attuativo la predisposizione della disciplina in materia di modalità, termini e importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, non ha fornito criteri e limiti specifici quali: importo minimo massimo, indicazione dell’autorità competente ad irrogare la sanzione, procedure applicabili”.

Proprio per questo il ministero ha predisposto un provvedimento che fornisce un’interpretazione limitata della delega, non prevedendo nuove sanzioni ma applicando quelle già previste dall’articolo 693 del codice di procedura penale, che sanziona il rifiuto di un esercente di accettare monete aventi corso legale. In base a questa norma, se un negoziante o un professionista non accetta un pagamento con bancomat o carta di credito, rischia una sanzione di 30 euro. Il Consiglio di Stato nel parere richiesto sottolinea l’importanza della misura di obbligo di POS ai fini della lotta al riciclaggio, all’evasione e all’elusione fiscale. Ma, aggiunge, l’obiettivo deve: “necessariamente essere conseguito con l’adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l’aspetto formale e sostanziale, dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico”. E in questo specifico caso, si evidenzia: “l’assenza di un’esplicita previsione legislativa di taluni parametri necessari per la individuazione degli elementi essenziali ai fini della individuazione della sanzione da irrogare”. Cosa che ha indotto il ministero a: “prospettare come unico riferimento normativo “assimilabile” al rifiuto di accettazione di pagamenti con carte di debito e carte di credito la condotta considerata dall’articolo 693 c.p. e conseguente applicazione, in via estensiva, della sanzione ivi prevista”.

Non è dunque possibile prescindere dalla verifica della compatibilità della norma con riferimento, innanzitutto, all’articolo 23 della Costituzione, in base al quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Tecnicamente, questa è la garanzia della riserva di legge che, anche in base a pronunce della Corte Costituzionale (sentenza 350/2007), richiede che: “la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione”.

Il principio della legalità è ulteriormente ribadito dall’articolo 1 della legge 689/1981, secondo cui: “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

In conclusione, l’articolo 15, comma 4, del dl 179/2012, secondo il parere del Consiglio di Stato non rispetta: “il principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale”. Una mancanza di copertura costituzionale riconosciuta dallo stesso ministero nella sua relazione laddove dubita che l’individuazione della sanzione sia: “legittimamente delegata ad un atto secondario la facoltà di introdurre nuove sanzioni in assenza di precisi criteri direttivi già contenuti nella norma primaria”.

 

 


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funzioni del data protection officer

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funzioni del data protection officer 

 

codice-atecoAncora alcune pillole sulla nuova controversa figura del  “data Protection Officer” (detto anche DPO) introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 | GDP, .

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato
(in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD)

 

  1. Chi è il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e quali sono i suoi compiti?
  2. Quali requisiti deve possedere il responsabile della protezione dei dati personali?
  3. Chi sono i soggetti privati obbligati alla sua designazione?
  4. Chi sono i soggetti per i quali non è obbligatoria la designazione del responsabile della protezione dei dati personali?
  5. È possibile nominare un unico responsabile della protezione dei dati personali nell’ambito di un gruppo imprenditoriale?
  6. Il responsabile della protezione dei dati personali deve essere un soggetto interno o può essere anche un soggetto esterno? Quali sono le modalità per la sua designazione?
  7. Il  ruolo di responsabile della protezione dei dati personali è compatibile con altri incarichi?
  8. Il responsabile della protezione dei dati personali è una persona fisica o può essere anche un soggetto diverso?

 

  1. Chi è il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e quali sono i suoi compiti?
    Il responsabile della protezione dei dati personali (anche conosciuto con la dizione in lingua inglese data protection officer – DPO) è una figura prevista dall’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l’Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicatoal Garante;  faq 6) e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).
  2. Quali requisiti deve possedere il responsabile della protezione dei dati personali?
    Il responsabile della protezione dei dati personali, al quale non sono richieste specifiche attestazioni formali o l’iscrizione in appositi albi, deve possedere un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Deve poter offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, coadiuvando il titolare nell’adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare. Deve inoltre agire in piena indipendenza (considerando 97 del Regolamento UE 2016/679) e autonomia, senza ricevere istruzioni e riferendo direttamente ai vertici. Il responsabile della protezione dei dati personali deve poter disporre, infine, di risorse (personale, locali, attrezzature, ecc.) necessarie per l’espletamento dei propri compiti.
  3. Chi sono i soggetti privati obbligati alla sua designazione?
    Sono tenuti alla designazione del responsabile della protezione dei dati personali il titolare e il responsabile del trattamento che rientrino nei casi previsti dall’art. 37, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di soggetti le cui principali attività (in primis, le attività c.d. di “core business”) consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati relative a condanne penali e a reati (per quanto attiene alle nozioni di “monitoraggio regolare e sistematico” e di “larga scala”, v. le “Linee guida sui responsabili della protezione dei dati” del 5 aprile 2017, WP 243). Il diritto dell’Unione o degli Stati membri può prevedere ulteriori casi di designazione obbligatoria del responsabile della protezione dei dati (art. 37, par. 4).

    Ricorrendo i suddetti presupposti, sono tenuti alla nomina, a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle “utilities” (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento.
  4. Chi sono i soggetti per i quali non è obbligatoria la designazione del responsabile della protezione dei dati personali?
    Nei casi diversi da quelli previsti dall’art. 37, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679, la designazione del responsabile della protezione dei dati non è obbligatoria (ad esempio, in relazione a trattamenti effettuati da liberi professionisti operanti in forma individuale; agenti, rappresentanti e mediatori operanti non su larga scala; imprese individuali o familiari; piccole e medie imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione corrente dei rapporti con fornitori e dipendenti: v. anche considerando 97 del Regolamento, in relazione alla definizione di attività “accessoria”). In ogni caso, resta comunque  raccomandata, anche alla luce del principio di “accountability” che permea il Regolamento, la designazione di tale figura (v., in proposito, le menzionate linee guida), i cui criteri di nomina, in tale evenienza, rimangono gli stessi sopra indicati.
  5. È possibile nominare un unico responsabile della protezione dei dati personali nell’ambito di un gruppo imprenditoriale?
    Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede che un gruppo imprenditoriale (v. definizione di cui all’art. 4, n. 19) possa designare un unico responsabile della protezione dei dati personali, purché tale responsabile sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento (sul concetto di “raggiungibilità”, v. punto 2.3 delle linee guida in precedenza menzionate). Inoltre, dovrà essere in grado di comunicare in modo efficace con gli interessati e di collaborare con le autorità di controllo.
  6. Il responsabile della protezione dei dati personali deve essere un soggetto interno o può essere anche un soggetto esterno? Quali sono le modalità per la sua designazione?
    Il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali può essere ricoperto da un dipendente del titolare o del responsabile (non in conflitto di interessi) che conosca la realtà operativa in cui avvengono i trattamenti; l’incarico può essere anche affidato a soggetti esterni, a condizione che garantiscano l’effettivo assolvimento dei compiti che il Regolamento (UE) 2016/679 assegna a tale figura. Il responsabile della protezione dei dati scelto all’interno andrà nominato mediante specifico atto di designazione, mentre quello scelto all’esterno, che dovrà avere le medesime prerogative e tutele di quello interno, dovrà operare in base a un contratto di servizi. Tali atti, da redigere in forma scritta, dovranno indicare espressamente i compiti attribuiti, le risorse assegnate per il loro svolgimento, nonché ogni altra utile informazione in rapporto al contesto di riferimento.

    Nell’esecuzione dei propri compiti, il responsabile della protezione dei dati personali (interno o esterno) dovrà ricevere supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutturali e, ove opportuno, di personale. Il titolare o il responsabile del trattamento che abbia designato un responsabile per la protezione dei dati personali resta comunque pienamente responsabile dell’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati e deve essere in grado di dimostrarla (art. 5, par. 2, del Regolamento; v. anche i punti 3.2 e 3.3. delle linee guida sopra richiamate).
    I dati di contatto del responsabile designato dovranno essere infine pubblicati dal titolare o responsabile del trattamento. Non è necessario – anche se potrebbe rappresentare una buona prassi – pubblicare anche il nominativo del responsabile della protezione dei dati: spetta al titolare o al responsabile e allo stesso responsabile della protezione dei dati, valutare se, in base alle specifiche circostanze, possa trattarsi di un’informazione utile o necessaria. Il nominativo  del responsabile della protezione dei dati e i relativi dati di contatto vanno invece comunicati all’Autorità di controllo.
  7. Il  ruolo di responsabile della protezione dei dati personali è compatibile con altri incarichi?

Si, a condizione che non sia in conflitto di interessi. In tale prospettiva, appare preferibile evitare di assegnare il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali a soggetti con incarichi di alta direzione (amministratore delegato; membro del consiglio di amministrazione; direttore generale; ecc.), ovvero nell’ambito di strutture aventi potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento (direzione risorse umane, direzione marketing, direzione finanziaria, responsabile IT ecc.). Da valutare, in assenza di conflitti di interesse e in base al contesto di riferimento, l’eventuale assegnazione di tale incarico ai responsabili delle funzioni di staff (ad esempio, il responsabile della funzione legale).

  1. Il responsabile della protezione dei dati personali è una persona fisica o può essere anche un soggetto diverso?

Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede espressamente che il responsabile della protezione dei dati personali possa essere un “dipendente” del titolare o del responsabile del trattamento (art. 37, par. 6, del Regolamento); ovviamente, nelle realtà organizzative di medie e grandi dimensioni, il responsabile della protezione dei dati personali, da individuarsi comunque in una persona fisica, potrà essere supportato anche da un apposito ufficio dotato delle competenze necessarie ai fini dell’assolvimento dei propri compiti.

Qualora il responsabile della protezione dei dati personali sia individuato in un soggetto esterno, quest’ultimo potrà essere anche una persona giuridica (v. il punto 2.4 delle suddette Linee guida).

Si raccomanda, in ogni caso, di procedere a una chiara ripartizione di competenze, individuando una sola persona fisica atta a fungere da punto di contatto con gli interessati e l’Autorità di controllo.

 

 


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