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Category Archives: Fiscali

  • 22
    Mag 20
  • -

bonus tax credit viaggio e vacanze in italia covid 19 detrazioni 2020

Tags : bonus 100 euro anche a maggio bonus vacanze bonus vacanze covid 19 bonus viaggio in italia decreto cura italia 2020 detrazioni fiscali detrazioni fiscali 2020 incentivi vacanze italia vacanza 2020 viaggi coronavirus voucher coronavirus

DL Rilancio: come funziona il Bonus Vacanze e come richiedere il tax credit

Il  Decreto Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Inizia ora il suo iter in Parlamento dove potrebbe subire ulteriori modifiche ed emendamenti ma intanto i provvedimenti hanno valore di legge. Tra i tanti provvedimenti segnaliamo il testo definitivo del  tax credit vacanze, la misura principale individuata dal Governo per aiutare il comparto turistico.

Il bonus vacanze covid 19 è una delle misure del decreto rilancio aprile cura Italia valido per incentivi viaggio o vacanze  in italia che eroga detrazioni fiscali per l’anno 2020 sia alle aziende che ai viaggiatori.

Come funziona:  
 

lato cliente viaggiatore :

 
il bonus è riservato a nuclei familiari che hanno un ISEE fino a 40mila euro ed è  utilizzabile dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2020 per acquistare servizi di strutture ricettive imprenditoriali  quali hotel, residence, case vacanze, bed&breakfast e agriturismo. ATTENZIONE per le  strutture extralberghiere, è obbligatorio aver adempiuto a tutte le prescrizioni nazionali e regionali che vanno dalla SCIA ai vari codici identificativi regionali come il Radar pe rla Regione Lazio.
 

come funziona :

 
Il tax credit potrà essere utilizzato da un’unica persona nel nucleo familiare ed ammonta a 150 euro per nuclei composti da una sola persona, 300 euro per le coppie, 500 euro per famiglie di 3 o più componenti.
 

come va usato :

 
  1. Il credito deve essere usato in un’unica soluzione e in un’unica struttura ricettiva. Non è possibile quindi, ad esempio, utilizzarlo in due weekend diversi nella stessa struttura, né prenotare più alberghi in un unico pacchetto.
  2. L’utilizzo deve essere comprovato da fattura elettronica o da documento commerciale contenente il codice fiscale del beneficiario. Non è obbligatoria la fattura elettronica: l’importante è poter identificare con certezza chi ne ha usufruito.
  3. Il pagamento può essere effettuato tramite agenzie viaggi e tour operator ma non tramite piattaforme digitali quali Airbnb, booking.com e di tutte le soluzioni digitali che gestiscono direttamente il pagamento come ad esempio i portali di Expedia. In pratica non è possibile far concludere tutto il ciclo al cliente ivi incluso il pagamento. Se questa è un’opzione prevista dal portale della struttura ricettiva non è valido per il bonus. 

lato Agenzia di Viaggi -hotel-. struttura extraricettiva :

Il bonus vacanze viene concesso al cliente/viaggiatore :
– nella misura del 20%  come credito d’imposta detraibile dalla sua dichiarazione dell’anno successivo ( 730/unico 2021 )
– nella misura dell’80% come sconto immediatamente applicato sul soggiorno da parte della  struttura ricettiva, agenzia viaggi o il tour operator .
 
ATTENZIONE: la struttura ricettiva, agenzia viaggi o il tour operator che gestisce la vacanza non ricevono denaro né dal cliente né dallo stato.  Lo sconto applicato dell’80% può essere detratto dal primo versamento di tasse disponibile tramite compensazione in modello F24. Il bonus può essere usato  solo in compensazione e non a credito. Per cui se non ci sono debiti di imposta da saldare ( tasse, contributi etc) non si ha diritto ad alcun rimborso. 
 

Esempi pratici:

 
  • bonus di 500 euro, soggiorno a Luglio 2020 in Sardegna del costo di 500 euro. Il cliente/viaggiatore paga 100 euro che potrà detrarre dalla sua dichiarazione 2021, l’agenzia/struttura sconta 400 euro che potrà detrarre dall’eventuale versamento Iva o contributi dei dipendenti di Luglio che viene effettuato il 20/08/2020 di o da qualunque altra tassa, oppure cedere il credito a un fornitore, oppure alla banca (che potrebbe chiedere una commissione)
  • bonus di 500 euro, soggiorno del costo di 300 euro. Il cliente/viaggiatore paga 60 euro (il 20%) che potrà essere detratto nelle dichiarazione 2021  , la struttura sconta 240 euro. I restanti 200 euro sono persi.
  • bonus di 500 euro, soggiorno di 1000 euro. Il cliente/viaggiatore paga 600 euro e potrà detrarne 100 l’anno dopo, la struttura ricettiva ne sconta 400 che potrà incassare secondo le modalità già descritte.
Le modalità operative del Bonus Vacanze saranno pubblicate  nei prossimi giorni con una circolare dell’Agenzia delle Entrate a cui è demandata l’erogazione nonché anche le eventuali sanzioni pecunarie per il recupero di crediti richiesti senza averne diritto. Possibile anche la creazione di un’ app per gestire il proprio credito d’imposta dove ci si potrà loggare con Spid e scoprire se si ha diritto al tax credit: i beneficiari mostreranno alla struttura e/o agenzia di viaggi  un codice a barre o un qr code per dimostrare di averne diritto e di non averlo usato altrove.

 

 

 


  • 08
    Apr 20
  • -

Fattura elettronica, nuove scadenze per il bollo: versamenti entro il 20 aprile 2020

Tags : bolli fatturazione elettronica imposta bollo agenzie viaggi imposta di bollo fatture elettroniche 2019 imposta di bollo fatture elettroniche pubblica amministrazione imposta di bollo su fatture elettroniche 2019 imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche 2017 imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche 2019 ravvedimento imposta di bollo su fatture elettroniche richiesta autorizzazione imposta di bollo virtuale su fatture

Fattura elettronica, nuove scadenze per l’imposta di bollo.

Il Decreto economico varato dal Governo il 6 aprile 2020 introduce nuove semplificazioni, fissando a 250 euro la soglia limite per determinare chi paga a cadenza trimestrale e chi ogni sei mesi.

Modificando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto fiscale n. 124/2019, l’ultima bozza del Decreto Liquidità circolata nelle ultime ore precedenti all’approvazione, stabilisce che il pagamento può essere effettuato, senza sanzioni ed interessi:

  • per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, entro la scadenza del secondo semestre se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro;
  • se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre è complessivamente inferiore a 250 euro, entro la scadenza prevista per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre.

Il limite per il pagamento semestrale, precedentemente fissato a 1.000 euro, viene quindi ridotto a 250 euro per trimestre. Se il totale del bollo dovuto per il primo semestre non supera i 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro la scadenza per il pagamento del bollo del secondo trimestre, ovvero a luglio.

Vediamo di semplificare con un prospetto una tabella riassuntiva per  l’imminente scadenza del 20 aprile 2020:

Importo imposta di bollo Scadenza versamento
Superiore a 250 euro per il primo trimestre 20 aprile 2020
Inferiore a 250 euro per il primo trimestre 20 luglio 2020
Inferiore a 250 euro per il primo e per il secondo trimestre 20 ottobre 2020

Nessuna modifica, invece, per l’imposta di bollo dovuta per il terzo e per il quarto trimestre: le scadenze restano fissate rispettivamente al 20 ottobre ed al 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

La scadenza del 20 aprile 2020 interessa quindi esclusivamente i contribuenti che, in relazione alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre, devono versare una somma superiore al limite di 250 euro.

Ovviamente si dovrà attendere la conferma attraverso la pubblicazione del testo del Decreto Liquidità in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo calendario dei pagamenti

Dopo l’ulteriore modifica prevista dal Decreto  cerchiamo di fare un punto della situazione sul  pagamento del bollo sulle fatture elettroniche.

Stando alle modifiche previste dall’ultima bozza del Decreto Liquidità, il calendario delle scadenze viene modificato fissando a 250 euro la soglia limite per la semplificazione dei versamenti, ovvero:

Periodo di riferimento e importo Scadenza versamento – novità Decreto Liquidità
Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro Scadenza il 20 aprile 2020
Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro Scadenza il 20 luglio 2020
Imposta di bollo II trimestre Scadenza 20 luglio 2020
Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro Scadenza 20 ottobre 2020
Imposta di bollo III trimestre Scadenza 20 ottobre 2020
Imposta di bollo IV trimestre Scadenza 20 gennaio 2021

Sarà necessario orientarsi in questo calendario di scadenze che rischia di complicarsi anziché semplificarsi.

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  • 08
    Apr 20
  • -

Inail sospensione adempimenti e versamenti per covid-19

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Coronavirus – sospensione adempimenti e versamento dei contributi previdenziali – INAIL, circolare del 27 marzo 2020, n. 11.

L’INAIL ha fornito ulteriori indicazioni che è possibile visionare nella circolare allegata. L’atto dovuto si riferisce alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La norma  richiama il  decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Importante evidenziare  alcuni degli aspetti di maggiore interesse. L’articolo 8 del decreto-legge n. 9 del 2020,  prevede per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei:

  • a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • b) termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Download circolare INAIL  27 03 2020

Download rchiesta sospensione INAIL allegato 1 

Rinvio dei versamenti

I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tale sospensione è concessa a tutti i soggetti iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale. Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: –

  • i datori di lavoro privati; – i lavoratori autonomi (commercianti); – i committenti obbligati alla gestione separata.
  •  I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’istituto. Per quanto riguarda i pagamenti dovuti all’INAIL dai soggetti interessati dalle disposizioni, non sussistono versamenti con scadenza legale predeterminata ricadente nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020, indicato dalla norma. Pertanto, non trova applicazione la disposizione che disciplina il pagamento delle somme sospese contenuta all’articolo 61, comma 4, secondo cui i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, decreto n. 9 del 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Versamenti anticipati

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Rientrano senz’altro nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338 del 1989. In tema di rateazioni, l’istituto evidenzia che per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (c.d. zona rossa), ai sensi dell’articolo 5, comma 1, decreto-legge n. 9 del 2020, la sospensione decorre dal 23 febbraio e riguarda quindi le rate in scadenza dal 23 febbraio fino al 30 aprile 2020. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 9 del 2020, la sospensione decorre dal 2 marzo e riguarda quindi le rate in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020. Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30 aprile 2020. Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, si applica ai soggetti individuati con posizione assicurativa territoriale attiva al 2 marzo 2020, che non abbiamo presentato entro il 2 marzo 2020: – la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020; – la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi (decreto ministeriale 27 febbraio 2019) per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019; – la documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione di cui sopra, allegando, alla domanda stessa, la dichiarazione di versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla


Presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati nel 2019.

Al fine di registrare in archivio tutti i pagamenti del premio di autoliquidazione 2019/2020 (scaduto il 17 febbraio 2020 per la prima rata e per il versamento in unica soluzione), per i soggetti individuati, in via transitoria, il premio di autoliquidazione sarà calcolato sulla base delle ultime dichiarazioni delle retribuzioni presenti in archivio. Al termine del periodo di sospensione, gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020, tramite pec, alla sede INAIL competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo specifico e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it – servizi online- autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.

Per quanto riguarda le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, gli interessati dovranno trasmettere le domande e la documentazione dal 2 al 15 maggio 2020 tramite il servizio online Riduzione per prevenzione, contestualmente alla domanda di sospensione.

 

circolare inail 27 03 2020


  • 07
    Apr 20
  • -

siae musica d’ambiente rinviati i termini di pagamento

Tags : siae pagamenti siae pagamento siae pagamento 2020 siae pagamento annuale scadenza siae pagamento online

 

 

 

 

 

Siae musica d’ambiente rinviati i termini di pagamento

EMERGENZA CORONAVIRUS – SIAE – Ulteriore proroga pagamenti abbonamenti annuali

 Buone notizie anche sul fronte SIAE. A  causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria in corso e dello stato in cui versano le imprese del settore turistico, la SIAE ha predisposto una ulteriore proroga rispetto a quella comunicata in precedenza del 17 aprile 2020  e relativa al pagamento degli abbonamenti annuali per la musica d’ambiente.
Pertanto, con le nuove direttive il rinnovo dei suddetti abbonamenti potrà essere effettuato entro il prossimo 31 maggio 2020.

 

Misure straordinarie

L’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del coronavirus ha reso necessaria l’adozione di misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

A seguito di ciò, SIAE ha disposto lo slittamento dei termini di scadenza degli abbonamenti per musica d’ambiente dapprima al 20 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale. Con il protrarsi dell’emergenza sanitaria questi  questi termini sono stati prorogati dapprima al 17 aprile 2020 e attualmente al 31 Maggio 2020. 

In considerazione della sospensione delle manifestazioni di spettacolo ed intrattenimento che interesserà le regioni che hanno adottato specifici provvedimenti, è stata disposta  la sospensione delle attività di controllo autorale ed erariale anche da parte dei mandatari (ad oggi le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano).

Diritto d’autore 

Con riferimento alle scadenze di pagamento per diritto d’autore relative alla prima quindicina di febbraio (scadenza 20 e 23 febbraio) e per la successiva, è stato disposto di non applicare le penali per ritardato pagamento per un periodo che sarà tempestivamente comunicato dalla Direzione Generale alle sedi di Bologna, Torino, Milano e Venezia.

È stato altresì disposto lo slittamento del termine per il rinnovo degli abbonamenti della musica d’ambiente. Questo provvedimento ha valenza per l’intero territorio nazionale.

 

 


  • 07
    Apr 20
  • -

coronavirus aiuti economici alle imprese prime misure d’intervento liquidità per le imprese coronavirus

Tags : aiuti alle imprese coronavirus coronavirus aiuti coronavirus aiuti alle imprese coronavirus aiuti economici

 

 

 

Parte la rinascita per le imprese:  prestiti garantiti fino al 100%. Con restituzione prevista in 6 anni

Coronavirus aiuti economici alle imprese prime misure d’intervento liquidità per le imprese coronavirus.

La manovra di governo approvata ieri consentirà di contrarre prestiti con garanzia pubblica, cioè copertura da parte dello Stato in caso di mancato rimborso del prestito che arriverebbe fino al 100% per le piccole imprese e al 70% per le medio grandi. Sei anni per ripartire con un tasso di interesse prossimo allo zero.

Sarà possibile contrarre il prestito fino a massimo il 25% del fatturato effettuato nel 2019. Altra novità importante è la burocrazia semplificata, quindi soldi veri e immediatamente disponibili senza troppe carte ma soprattutto istanze bibliche da produrre. Tutto sarà affidato a Sace una società che materialmente emetterà le garanzie pubbliche per le aziende più grandi, mentre per le piccole ci penserà il fondo di garanzia per le pmi. Promessi tempi brevi ma non brevissimi, a causa del doveroso controllo della commissione europea.

Per piccole imprese si intendono le imprese fino a 499 dipendenti con previsione di diverse fasce d’intervento a seconda dell’importo del prestito e anche del fatturato dell’azienda. Per i prestiti più piccoli, fino a 25 mila euro, viene introdotta per tutti una procedura super agevolata. Non è prevista infatti nessuna istruttoria da parte delle banche e nemmeno dal fondo di garanzia. In questo caso la garanzia pubblica opererà fino al 100% del prestito richiesto.

Per i prestiti fino a 800 mila euro e per chi fattura meno di 3,2 milioni di euro, invece, la garanzia pubblica resterà ancora al 100% ma ci sarà una valutazione obbligatoria dell’azienda effettuata dal Fondo che si concentrerà sugli ultimi due anni, con bilanci e dichiarazioni fiscali.

Se il prestito supera gli 800 mila euro, e con un tetto massimo di 5 milioni, la valutazione resta mentre la garanzia scende al 90%. Può tornare piena, e cioè al 100%, solo con l’intervento dei Confidi, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

Le imprese più grandi sono considerate invece quelle che occupano più di 499 dipendenti per le quali sarà competente il Sace, società che si occupa di assicurazione e servizi finanziari per le aziende che fanno export, controllata da Cassa depositi e prestiti. Anche qui l’intervento è diviso per fasce. In questo caso la garanzia pubblica arriva fino al 90% per le aziende che hanno meno di 5 mila dipendenti e un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e scende all’80% per quelle che hanno un fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro.

Decorrenza delle richieste

Tutto rimane sospeso per le imprese più grandi poiché si attende l’ok da parte della commissione europea che dovrebbe comunque dare parere positivo.

Previsto anche un tasso non gratuito ma vicino alle zero per permettere un seppur minimo margine per le banche.

Per rimborsare il finanziamento vengono dati sei anni di tempo e l’importo è erogato fino a un massimo del  25% del fatturato dell’anno scorso.

 

 


  • 31
    Mar 20
  • -

contributo 600 euro lavoratori stagionali per turismo e stabilimenti termali come richiederlo

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Indennità di 600 euro per i lavoratori stagionali del Turismo e stabilimenti termali  ecco come fare la domanda.

Previsto il bonus di 600 euro una tantum,  anche per i lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Ma quali sono i requisiti e come fare per ottenerli.
Pubblichiamo le istruzioni per fare domanda ed i chiarimenti sui requisiti richiesti dettati dalla circolare INPS  n. 49 del 30 marzo 2020 che è possibile  scaricare qui sotto.

Inps circolare 49 del 30 03 2020 download qui

Potranno essere richiesti  a partire da domani 1° aprile 2020 semplicemente collegandosi con la propria area riservata nel sito Inps.

A prevederlo è l’articolo 29 della misura economica anti Covid-19 che assegna all’INPS l’erogazione del contributo.

L’Istituto, con la circolare numero 49 del 30 marzo 2020 fornisce le istruzioni sui requisiti e le modalità per fare domanda.

Hanno diritto al bonus i lavoratori che hanno interrotto il proprio rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 17 marzo 2020.

In questa fase potranno accedere anche gli operai agricoli a tempo determinato e la  domanda potrà essere presentata anche dalle figure equiparate, ovvero piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Il sito Inps ad oggi è completamente intasato di richieste quindi ci si dovrà armare di molta pazienza e con previsione di tempi non certo corti per poter effettuare la domanda  

Ad ogni modo l’ultimissima circolare INPS allegata fornisce il dettaglio dei requisiti necessari per poter fare domanda, con un focus particolare sulle incompatibilità tra il bonus di 600 euro, pensioni e altre prestazioni a sostegno del reddito.

Dalla lettura ne emerge che non solo i titolari di partita IVA, ma anche altre categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza causata dal Covid-19 potranno fare domanda e tra questi anche i lavoratori agricoli.

Lavoratori stagionali nel settore turismo e stabilimenti termali  

Questa categoria potrà accedere al bonus indennità a condizione che: 

  • Nello specifico i requisiti per avere diritto al contributo sono i seguenti:

    • essere lavoratori dipendenti stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali;
    • aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
    • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
    • alla data del 17 marzo 2020 non avere alcun rapporto di lavoro dipendente.

Importante precisazione è il fatto che l’indennità corrisposta sarà esentata da imposizione irpef e che sulla somma erogata non maturerà il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare e non sarà riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa.

Sono questi i dettagli operativi forniti dall’attesa circolare INPS. Confermata la data di avvio della fase di presentazione delle domande di accesso.

Codici Ateco

Per individuare i lavoratori dipendenti che possono richiedere il bonus di 600 euro, l’INPS riporta una tabella con i CSC, Codici Statistici Contributivi, ed i codici ATECO delle attività di riferimento. 

Alberghi (ATECO 55.10.00): resort, motel,  aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).

Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).

Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).

Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.

Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia
50102 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
70501 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): servizi per
camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.

Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).

Alloggi per studenti e lavoratori (ATECO 55.90.20): case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a.
70502 e 70709 Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie
eccetera, che dispongono di posti a sedere;
attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina
50102 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
70502 Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42): furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.

Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate
70502 e 70709 Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00): bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche
41601 e 70503 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie, eccetera
70504, 40405 e 40407 gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
70504 gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41)
70401 Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;

attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione
dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator.

I viaggi possono includere uno o più dei
seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse
storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).

Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92)
40404 e 70705 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): preparazione di pasti da portar via “take-away”;
attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non
dispongono di posti a sedere
70708 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto,
alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
attività di promozione turistica
11807 stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
70708 stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il bonus di 600 euro dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica con modalità semplificata di accesso.

I lavoratori stagionali così come la generalità dei beneficiari del bonus di 600 euro debbono accedere al sito inps www.inps.it e successivamente nella propria area riservata con le proprie credenziali costituite da:

  • PIN rilasciato dall’INPS (deve essere di tipo dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Nel caso in cui non si fosse in possesso di una delle credenziali di cui sopra, si potrà richiedere il Pin INPS semplificato. Nella fase di autenticazione, basterà inserire la prima parte del Pin ricevuta tramite sms o e-mail.

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione.

La circolare INPS chiarisce, infine, le cause di incompatibilità tra bonus di 600 euro ed altri sussidi monetari e prestazioni erogate dall’INPS.

Costituisce causa di incompatibilità, oltre che la titolarità di un assegno pensionistico diretto, anche la percezione del reddito di cittadinanza, così come l’Ape sociale e l’assegno ordinario di invalidità.

Al contrario, potrà invece richiedere il bonus di 600 euro chi percepisce erogazioni monetarie per borse lavoro, stage e tirocini professionali, così come premi o sussidi erogati per studio o formazione professionale.

Compatibile anche lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale con compensi non superiori a 5.000 euro all’anno.

 

 

 


  • 31
    Mar 20
  • -

contributo 600 euro lavoratori agricoli come richiederlo

Tags : contributo 600 euro autonomi contributo 600 euro come richiederlo contributo 600 euro inps contributo 600 euro partite iva contributo 600 euro partite iva inps contributo 600 euro professionisti copntributo 600 euro

Indennità di 600 euro per lavoratori agricoli ecco come fare la domanda.

Previsto il bonus di 600 euro  anche per i lavoratori agricoli. ma quali sono i requisiti e come fare per ottenerli.
Pubblichiamo le istruzioni per fare domanda ed i chiarimenti sui requisiti richiesti dettati dalla circolare INPS  n. 49 del 30 marzo 2020 che è possibile  scaricare qui sotto.

Inps circolare 49 del 30 03 2020 download qui

Potranno essere richiesti  a partire da domani 1° aprile 2020 semplicemente collegandosi con la propria area riservata nel sito Inps. In questa fase potranno accedere anche gli operai agricoli a tempo determinato e la  domanda potrà essere presentata anche dalle figure equiparate, ovvero piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Il sito Inps ad oggi è completamente intasato di richieste quindi ci si dovrà armare di molta pazienza e con previsione di tempi non certo corti per poter effettuare la domanda  

Ad ogni modo l’ultimissima circolare INPS allegata fornisce il dettaglio dei requisiti necessari per poter fare domanda, con un focus particolare sulle incompatibilità tra il bonus di 600 euro, pensioni e altre prestazioni a sostegno del reddito.

Dalla lettura ne emerge che non solo i titolari di partita IVA, ma anche altre categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza causata dal Covid-19 potranno fare domanda e tra questi anche i lavoratori agricoli.

Lavoratori agricoli 

Questa categoria potrà accedere al bonus indennità a condizione che: 

  • abbiano  svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo nel 2019;
  • non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

Il bonus di 600 euro spetta anche alle figure equiparate (articolo 8, legge n. 334 del 12 marzo 1968), ovvero:

  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari.

Importante precisazione è il fatto che l’indennità corrisposta sarà esentata da imposizione irpef e che sulla somma erogata non maturerà il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare e non sarà riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa.

Sono questi i dettagli operativi forniti dall’attesa circolare INPS. Confermata la data di avvio della fase di presentazione delle domande di accesso.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il bonus di 600 euro dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica con modalità semplificata di accesso.

I lavoratori agricoli così come la generalità dei beneficiari del bonus di 600 euro debbono accedere al sito inps www.inps.it e successivamente nella propria area riservata con le proprie credenziali costituite da:

  • PIN rilasciato dall’INPS (deve essere di tipo dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Nel caso in cui non si fosse in possesso di una delle credenziali di cui sopra, si potrà richiedere il Pin INPS semplificato. Nella fase di autenticazione, basterà inserire la prima parte del Pin ricevuta tramite sms o e-mail.

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione.

La circolare INPS chiarisce, infine, le cause di incompatibilità tra bonus di 600 euro ed altri sussidi monetari e prestazioni erogate dall’INPS.

Costituisce causa di incompatibilità, oltre che la titolarità di un assegno pensionistico diretto, anche la percezione del reddito di cittadinanza, così come l’Ape sociale e l’assegno ordinario di invalidità.

Al contrario, potrà invece richiedere il bonus di 600 euro chi percepisce erogazioni monetarie per borse lavoro, stage e tirocini professionali, così come premi o sussidi erogati per studio o formazione professionale.

Compatibile anche lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale con compensi non superiori a 5.000 euro all’anno.

 


  • 28
    Mar 20
  • -

contributo 600 euro per professionisti come richiederlo

Tags : contributo 600 euro autonomi contributo 600 euro come richiederlo contributo 600 euro inps contributo 600 euro partite iva contributo 600 euro partite iva inps contributo 600 euro professionisti copntributo 600 euro

 

Al via indennità di 600 euro anche per gli autonomi iscritti a casse di previdenza.

Siamo in continuo aggiornamento per darvi tutte le informazioni necessarie. Prevista un’ indennità contributo di 600 euro anche per i lavoratori autonomi. Si tratta di soggetti  non iscritti all’INPS ma alla propria cassa di previdenza.  La misura va a beneficiare tutti i professionisti che erano di fatto stati esclusi dal contributo principale. Si tratta di una platea di professionisti quali Architetti, ingeneri, avvocati etc che potranno quindi richiedere l’indennità alla propria cassa di previdenza.

Sarà erogato a tutti a patto di aver dichiarato  nell’esercizio 2019 un reddito fino a 35 mila euro. Oppure se superiori  compreso tra 35 e 50 mila euro, dimostri di aver subito un calo di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020.

In questo modo si chiude il cerchio delle attività professionali iscritti alle casse di previdenza private. Professionisti  precedentemente esclusi e che potranno ora accedere al fondo per il reddito di ultima istanza ai sensi dell’art.44 del dl 18/2020.

Come fare per richiederlo

Il contributo deve essere richiesto alla propria cassa di previdenza con i parametri di cui sopra e con le modalità di accesso alla propria area riservata della cassa di previdenza di competenze per la redazione della domanda. 

Anche gli agenti di commercio iscritti all’ Enasarco, dipendenti a termine e stagionali senza ammortizzatori potranno accedere al contributo.

Il Fondo di ultima istanza tutela coloro che non sono ricompresi negli ammortizzatori sociali e indennizzi previsti invece per Partite IVA, autonomi, collaboratori coordinati continuativi, lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e operai agricoli, dallo stesso decreto Cura Italia.

Attenzione: la misura non sarà immediata ma si dovrà attendere il decreto  del Ministero del Lavoro, che verrò reso esecutivo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Cura Italia (quindi, entro metà aprile).

Collaboratori domestici

E’ probabile che questa indennità possa andare a coprire anche i collaboratori domestici. Ci auspichiamo infatti che anche colf e badanti possano essere considerati come potenziali beneficiari e inseriti quindi nel  fondo residuale previsto nell’articolo 44.

Vi renderemo notizie più precise con l’evolversi degli eventi. Invitiamo tutti gli interessati a contattare la propria cassa di previdenza per maggiori delucidazioni per le modalità esecutive dell’effettuazione della domanda.

 

 

 


  • 24
    Mar 20
  • -

cassa integrazione coronavirus covid 19 come funziona,

Tags : cassa integrazione covid 19 cassa integrazione covid 19 artigiani cassa integrazione covid 19 come funziona cassa integrazione covid 19 importo cassa integrazione covid 19 stipendio cassa integrazione covid ferie

 

 

cassa integrazione ordinaria d’emergenza coronavirus Covid 19 come funziona 

 
Vediamo come funzione la Cassa integrazione covid 19. I datori di lavoro che a seguito della emergenza Coronavirus sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, causale “ Covid -19 nazionale ”, per i periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020, con una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di Agosto.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.
Entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva deve essere effettuata, in via telematica, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con un sindacato aderente al contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
L’assegno ordinario, per lo stesso periodo sopra indicato, viene riconosciuto anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. In questo caso, il trattamento può essere concesso con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Dowload messaggio Inps numero 1321 del 23-03-2020

Tutte le istruzioni dall’Inps download della circolare numero 45 del 25-03-2020

Quali le categorie interessate?

Le categorie di datori di lavoro interessati sono le aziende che occupano più di 5 dipendenti in settori cui non si applica la normativa in tema di integrazione salariale.
Sia per la Cassa Integrazione Guadagni che per il Fondo di Integrazione Salariale gli importi spettanti sono pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata, con i seguenti massimali:

  • per retribuzioni lorde fino ad € 2159,48 (comprese mensilità aggiuntive), l’indennità massima spettante è di € 939,98;
  • per importi superiori l’indennità massima spettante è di € 1129,66;

Le prestazioni di sostegno al reddito sono erogate nel limite degli importi di spesa stanziati.

Cassa integrazione in deroga 

Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro privati a cui non si applicano le tutele previste nel punto precedente, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane. Per le aziende deve essere concluso, anche in via telematica, accordo con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I trattamenti sono concessi dalle Regioni con decreto da trasmettere all’INPS. 

La domanda è retroattiva

La domanda è retroattiva, ovvero  può essere presentata per periodi (di sospensione o riduzione dell’attività, ndr) decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane in base al Dl 18. e. Nel presentare la domanda, l’Inps asserisce  che le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa e nemmeno debbono dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Per questo motivo, l’impresa non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda una relazione tecnica, ma solamente l’elenco dei lavoratori beneficiari.

 

I termini di presentazione

Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La richiesta della cassa integrazione  può essere presentata anche se l’impresa ha già presentato una domanda o ha in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale «Emergenza COVID-19 nazionale», infatti, prevale  sulla precedente autorizzazione o sulla eventuale precedente domanda non ancora definita.

In pratica tutte  le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di Cigs e accedere alla nuova Cigo, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la Cigo richiesta in via diretta. Le aziende invece che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della Cigo, la cassa integrazione in deroga.

Come effettuare la domanda

La presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020 vanno effettuate all’Inps e sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi
di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.

Altra specificazione da fare è il fatto che  non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

Inoltre non si terrà conto dei seguenti limiti:

  • a) limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
  • b) limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
  • c) limite di 1/3 delle ore lavorabili. I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

Infine ?non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Download modello Inps Sr41 editabile

Erogazione della prestazione

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, ( fornendo quindi direttamente un IBAN) senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

 

 


  • 24
    Mar 20
  • -

indennità inps 600 euro come richiederla

Tags : contributo 600 euro autonomi contributo 600 euro come richiederlo contributo 600 euro inps contributo 600 euro partite iva contributo 600 euro partite iva inps copntributo 600 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indennità INPS da 600 euro chi può richiederla- aggiornamento

 

A seguito della forte richiesta pervenutaci precisiamo meglio quali sono le categorie che possono  richiedere questa indennità:

  • tutti i  liberi professionisti che hanno una  partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o che effettuano attivita? di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. N.B. non ad altre forme previdenziali ma alla gestione separata Inps

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Le le domande per usufruire della prestazione “indennità 600 euro” potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020.

N.B: chi è iscritto a Casse di previdenza non INPS ( architetti, ingegneri, avvocati etc) segua le istruzioni per loro a questo link. 

Come presentare la domanda

Come nella foto allegata i richiedenti dovranno entrare nel proprio cassetto previdenziale Inps – servizi online e cliccare sulla Indennità Covid 19 in alto a sinistra. Successivamente dovranno cliccare su invio domanda  e compilare direttamente da sito Inps indicando tutte le informazioni richieste.  ATTENZIONE: per inviare  la domanda è necessario essere in possesso di pin dispositivo e non solo consultativo quindi se non lo avete dovete richiederlo 

Una volta inviata la domanda verrà prodotta dall’Inps la relativa ricevuta con numero di protocollo assegnato. Vediamo ora chi potrà inviare la domanda.   

figura 1 accesso alle prestazioni online Inps 

 

figura 2 compilazione invio domanda prestazione Covid 19 

Lavoratori autonomi iscritti all’Inps  

Sono tutti i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

  • Artigiani
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ovviamente per poter accedere all’indennità questi lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS pertanto chi non è titolare di una partita IVA o è titolare di un rapporto di co.co.co. non potrà richiedere l’indennità in argomento.

Le indennità e l’attività esercitata

L’indennità verrà erogata alle seguente posizioni e al momento sembra che il riconoscimento non è subordinato alla sospensione in tutto o in parte delle attività lavorative interessate pertanto non verrà probabilmente richiesta la prova del fermo avvenuto.

  • indennità ai professionisti e co.co.co. attivi alla data del 23 febbraio (art. 27); 
  • indennità ai titolari di una posizione riconducibile alla gestione commercianti o artigiani INPS (art. 28).

La concessione dell’indennità è gestita dall’INPS, i professionisti che appartengono agli ordini riconosciuti (Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati, Notai, Ingegneri, Geometri etc ) non sono destinatari della misura di sostegno in argomento. Esclusi anche tutti quelli che sono soggetti all’obbligo di versamento ad una gestione previdenziale diversa da quella della Gestione Separata.

La razio della norma prevede che laddove il titolare di partita IVA o il co.co.co., iscritti alla gestione separata INPS siano, al contempo, titolare anche di un rapporto di lavoro soggetto a qualsivoglia altro obbligo contributivo non potrà fruire del presente beneficio.

Presupposti di esclusione

In mancanza di specifiche istruzioni Inps riteniamo che la verifica dei presupposti di esclusione debba essere fatta con riferimento al solo mese di marzo 2020 essendo la misura calibrata una tantum per tale periodo e non prevedendo la norma nessun arco temporale di osservazione.

Facciamo alcuni esempi:

Co.co.co. ovvero socio lavoratore di una società iscritta nell’industria

Siccome il lavoratore percepisce un compenso con rapporto di co.co.co. non è obbligatoriamente posizionato con altra gestione INPS, in relazione alla partecipazione alla società industria, ha diritto all’indennità ex art. 27 pari ad euro 600,00.

Amministratore non socio della Società

La posizione quale amministratore in atto alla data del 23 febbraio 2020 e l’iscrizione alla gestione Separata INPS o gestione commercianti in relazione a tale incarico consente il riconoscimento del beneficio, sempre ché l’amministratore non eserciti attività professionale di appartenenza ad ordini professionali.

Amministratore socio di SRL Industria

Anche in questo caso l’iscrizione attivata con riferimento alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata dell’amministratore socio di SRL Industria consente il riconoscimento del beneficio, in quanto il socio di società aderente all’industria non è obbligato all’iscrizione previdenziale in riferimento a tale ultima posizione.

Amministratore socio di SRL commercio/artigiana

In questo caso poiché il socio è obbligato all’iscrizione alla gestione commercio/artigiana non potrà beneficiare dell’indennità di cui all’articolo 27; dovrà verificare se ci sono tutte le caratteristiche necessarie per accedere al beneficio  sfruttando l’art. 28.

Indennità 600 €  per commercianti e artigiani art. 28

L’indennità 600 euro per artigiani e commercianti è disciplinata dall’articolo 28 del D.L. 18/2020.

La norma, in particolare, prevede che, ai lavoratori autonomi non è specificato se in possesso o meno di partita Iva iscritti alle gestioni speciale dell’Ago (tra cui Artigiani e Commercianti) viene   riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00.

Ad oggi non sappiamo se sia obbligatorio il possesso di partita Iva ma in base al cassetto previdenziale Inps tale requisito non sembrerebbe obbligatorio. Pertanto anche i soci di società artigiane e commerciali in presenza di tutti gli altri presupposti dovrebbero accedere al beneficio.

In un primo momento da tale agevolazione sarebbero stati esclusi gli agenti e rappresentanti obbligati alla contribuzione Enasarco ma successivamente sono arrivate le rassicurazioni in tal senso da parte del Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze Prof. Maria Cecilia Guerra pertanto si ritiene che anche agenti e consulenti possano acceder al beneficio.

Altra precisazione necessaria è il fatto che l’indennità viene esclusa da imposizione diretta (Irpef e relative addizionali) pertanto non concorrerà alla formazione dei redditi nel modello unico. La procedura di richiesta verrà gestita dall’Inps.

La norma per entrambe le misure di sostegno prevede dei limiti superati i quali l’INPS non adotterà altri provvedimenti concessori.

 

 

 


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