Category Archives: Agenzie di Viaggi e turismo

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Aprire agenzia di viaggi online regione lazio Roma

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Aprire agenzia di viaggi online regione lazio Roma

Aprire un’agenzia di viaggi, che sia online oppure con una sede fisica, è sicuramente un sogno da realizzare per molti giovani che vogliono lavorare nel turismo.  Si coniuga la passione per i viaggi con una modalità di lavoro frizzante e divertente che vogliono farlo diventare anche un business.

Ad ogni modo l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo è subordinato alla presentazione della SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (SCIA).

Allo stato attuale la SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta previsti dalla precedente normativa e l’unica modalità di attivazione di un’agenzia di viaggi.

Pertanto, anche l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo non è più soggetto a preventiva autorizzazione dell’ente competente, bensì a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in applicazione dell’art. 19 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

N.B. attualmente la provincia di Roma e la città metropolitana di Roma non è più l’ente di riferimento per la gestione del Turismo.

La Regione Lazio inoltre ammette che l’esercizio dell’attività possa essere effettuato anche in un co-working ( purché non ve ne siano altre nello stesso co-working) o in casa propria se l’attività viene effettuata on line.

Pre-requisito essenziale sarà l’idoneità del locale che viene certificata da un tecnico professionista abilitato  ( Geometra).

Con deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016 (pubblicata il 03/03/2016 sul BURL n. 18), in attuazione dell’art. 7L. R. Lazio 31 dicembre 2015, n. 17, la Regione Lazio ha individuato l’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO quale ente subentrante alla Città Metropolitana di Roma Capitale nell’esercizio delle funzioni in materia di Turismo (professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, albo pro-loco, stabilimenti balneari).

Con lo stesso provvedimento è stata approvata l’apertura di un nuovo conto corrente postale regionale per il pagamento di tutti i tributi connessi al turismo(agenzie viaggio e professioni turistiche).

Il nuovo conto corrente postale  è  ccp 63101000, anche tramite bonifico bancario IBAN IT 75 C 07601 03200 000063101000, intestato alla Regione Lazio.

L’attività  di Agenzia di Viaggi potrà essere iniziata anche immediatamente dopo la presentazione della SCIA, sotto la responsabilità del titolare dell’Agenzia di Viaggi e Turismo purché sussistano tutti i requisiti e i presupposti di legge ivi incluso la presenza di un direttore tecnico.

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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA SCIA

La modulistica, assieme alla documentazione prevista, deve essere inviata con le seguenti modalità:

Agenzia Regionale del Turismo
Area Formazione, Professioni turistiche e tutela del turista
Responsabili: Serena Nobile – Simone Anniballi – Telefono: 06/51687233/4

B) agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it ( per posta elettronica certificata).

La modulistica presente sul sito della CMRC rimane valida fino a nuova indicazione, salvo che per il destinatario che non è più la Città Metropolitana di Roma capitale ma l’Agenzia regionale del Turismo, agli indirizzi di posta ordinaria ed elettronica suindicati.

MODULISTICA:

Nuova attivazione Agenzia di Viaggi 

Elenco direttori tecnici abilitati nel Lazio 

AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

La compilazione della SCIA comporta l’assunzione della responsabilità penale delle attestazioni e delle dichiarazioni in essa rese, circa il possesso dei requisiti e/o presupposti di legge relativi all’esercizio dell’attività (art. 19, comma 6, Legge n. 241/1990 e art. 76, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.), nonché la perdita dei benefici eventualmente ottenuti a seguito delle dichiarazioni mendaci.

Si raccomanda, pertanto, di verificare attentamente i presupposti ed i requisiti di legge e di presentare la SCIA soltanto nell’imminenza dell’apertura dell’agenzia, completa delle autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, attestazioni e/o asseverazioni di tecnici abilitati e quant’altro richiesto dalla normativa che regola l’attività oggetto della segnalazione.

Preliminarmente andrà richiesta la denominazione da adottare che è ” esclusiva ” e non deve essere presente in altra agenzia mediante una prenotazione del nome da effettuare con questo modulo:

RICHIESTA PRENOTAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DA ADOTTARE PER L’AGENZIA – si ricorda che questa non necessariamente deve coincidere con la  denominazione giuridica (ragione sociale della società o della ditta individuale adottata)

E’ importante sapere che la denominazione dell’Agenzia di viaggi e turismo non può far in nessuna caso riferimento a denominazioni di comuni, isole o regioni italiane e deve essere creta in maniera tale da non generare  confusione nei clienti  viaggiatori finali rispetto ad altri competitors, enti etc. 

Si rende quindi estremamente importante prima di richiedere il nominativo prescelto, di  effettuare una preventiva verifica della denominazione che si vuole attribuire alla propria agenzia di Viaggi , attraverso la consultazione della banca dati nazionale delle Agenzie di viaggi e turismo INFOTRAV .

Si fa presente che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività inviata on-line o per raccomandata che non risulti debitamente compilata in ogni sua parte o che sia corredata di documentazione non idonea non costituisce titolo per lo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggi.

In tale caso il possesso della ricevuta di trasmissione, cartacea o telematica, non costituisce titolo per intraprendere l’attività.

La presentazione della SCIA è prevista nei seguenti casi:

La SCIA  è sostituita da un’apposita COMUNICAZIONE nei casi sottoelencati:

Comunicazioni da effettuate al Registro Imprese tramite la competente  Camera di Commercio :

Apertura – Normativa:
la normativa di riferimento da richiamare è la L.R. n. 13/2007; Regolamento regionale n. 19/2008; Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016.

Dopo aver presentato la scia alla Regione Lazio – Agenzia Regionale per il Turismo va comunicata al Registro imprese con il modello ” Inizio attività S5″ nella sede legale o presso l’unità locale ( secondo le specifiche della domanda presentata).

Chiusura- restituzione licenza 

La chiusura di un’agenzia di viaggi (sede principale o filiale) è soggetta ad apposita comunicazione da presentare Regione Lazio – Agenzia Regionale per il Turismo. Nel caso la cessazione di attività di agenzia di viaggi sia stata effettuata per cessione di azienda, la Regione Lazio – Agenzia Regionale per il Turismo non richiede alcun adempimento all’agenzia cedente poiché la comunicazione viene fatta dal Notaio erogante l’atto di cessione azienda. Va comunicata al Registro imprese con il modello ” Cessazione attività  S5″ nella sede legale o presso l’unità locale ( secondo le specifiche della domanda presentata).L’apertura di filiale di agenzia di viaggi e turismo è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Regione Lazio – Agenzia Regionale per il Turismo.


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Agenzie Viaggi: il franchising conviene?

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Agenzie Viaggi: il franchising conviene?

Le Agenzie Viaggi esame franchising quali soluzioni e e miglior modo di abbracciare il franchising, cosa serve cosa offre.

Spesso in fase di start up molti aspiranti imprenditori ” Agenti di Viaggio”  fanno uso e abuso delle adesioni a un franchising o a un network. Molte sono le ragioni di questa scelta e tra le più importanti  ricordiamo:
– ridotto capitale investito unito a un pacchetto ” chiavi in mano” eliminazione di spese obbligatorie assicurative, di direzione tecnica etc;
– accesso a più favorevoli condizioni  nel riconoscimento delle commissioni attive rilasciate dai Tour Operator e altri fornitori di servizi turistici;
– necessità di protezione e di formazione nella gestione dell’attività dell’Agenzia da parte di neo imprenditori che non provengono da questo settore;
– condivisione di piattaforme software (a volte anche della contabilità)  con ridotta manutenzione evitando una formazione specifica nella materia contabile e gestionale che viene di fatto spesso esercitata dall’Agenzia madre.
La scelta di aderire a un franchising è quindi spesso determinata dalla facilità di accesso a una professione che avviene in questo modo in via immediata per chi si affaccia per la prima volta nel settore turistico e senza necessità di effettuare la cosiddetta ” gavetta”  ovvero una formazione individuale  con esperienza diretta in altre agenzie che avrebbe lo scopo di prepararlo  sia a livello turistico che gestionale ( un agente di viaggi è un imprenditore come tutti gli altri e inserito in un mercato altamente difficile e competitivo). Altre volte invece è determinata dalla necessità di abbattere costi di gestione che, almeno in fase di start up, taglierebbero le gambe al neo imprenditore ancora prima di poter iniziare la propria attività.

Le agenzie già avviate invece preferiscono percorrere  la strada del ” Network” che consente loro di essere autonome conservando così il proprio marchio che li contraddistingue per serietà e qualità di servizio di consulenza turistica offerto senza per questo dover rinunciare alle migliori condizioni favorevoli offerte dall’unione consortile.
Tutto questo in un mercato altamente competitivo che nel corso degli ultimi anni ha visto le agenzie di viaggi sempre più perdere quote di mercato a favore di offerte più economiche e al ribasso conseguenza del fatto che sempre più spesso il cliente viaggiatore ha la percezione che l’agente di viaggio sia esclusivamente il venditore di un servizio e non un consulente professionale che può rappresentare la differenza tra un viaggio ordinario e un’emozione di viaggio straordinaria.
L’affiliazione quindi interviene spesso come una boccata d’ossigeno che si pone l’ambizioso obiettivo di traghettare l’agente di viaggio verso un percorso che possa garantire una maggiore stabilità e ottimizzazione di costi di gestione da una parte e costituire un brand affidabile e appetibile che rende una certa garanzia nei confronti del cliente finale dall’altra spingendolo a prenotare attraverso canali più sicuri e  garantiti da una figura professionale e certificata attraverso il marchio del franchising.
Nella realtà però accade spesso che chi aderisce a un franchising viene spesso lasciato al proprio destino per impossibilità di gestire una professione che di per se è poco controllabile e mal reagisce alle regole. ha un basso ricarico di rivendita ed è abituata a ” sopravvivere”  e ad “arrangiarsi” con molti stratagemmi  e sotterfugi.
Per catturare i potenziali affiliati i franchising utilizzano parole dosate attentamente che entrano nell’immaginario della persona affascinandola come ad esempio  “ Il settore turistico è in continua crescita ” oppure ” un lavoro indipendente di grande fascino nel settore turistico” o anche ” Il miglior modo di progettare il tuo futuro da imprenditore lavorando  divertendoti nel  settore più bello“.

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Ma vediamo quali sono generalmente le formule di affiliazione proposte e adattabili alle diverse esigenze sia economiche sia di indipendenza dal franchising stesso:

FORMULA  NETWORK,  come abbiamo visto prima è in genere quella scelta dalle agenzia già attive ma che sono in crisi di mercato e che sperano in questo modo di attirare nuova e migliore clientela. E’ una formula che viene anche scelta da chi è in fase di  start-up ma vuole mantenere una sua indipendenza sin da subito come ad esempio chi proviene da un’esperienza pluriennale lavorando in un’agenzia di viaggi e ha già un proprio portafogli clienti  che vuole sviluppare senza sostenere i costi completi di avvio. E’ una formula di franchising vero e proprio e prevede che l’agente di viaggi sia completamente autonomo sotto il profilo fiscale e imprenditoriale.

Si costituirà infatti sotto una propria identità giuridica ( impresa individuale o società), dovrà richiedere alla provincia di appartenenza l’autorizzazione ad operare come agenzia di Viaggi, nominerà il  proprio direttore tecnico e  dovrà completare tutte le pratiche fiscali/amministrative previste dalla specifica provincia di appartenenza. Sarà quindi legata al Franchising solo dal punto di vista di accordi commerciali e di identificazione nel marchio del franchising.

FORMULA FILIALE; questo particolare  accordo  invece prevede che l’affiliato (franchisee) diventi una unità locale dell’Affiliante (Franchisor) e quindi, sfruttando il fatto che che le procedure di apertura di una “filiale” sono molto semplici, economiche e veloci, l’affiliato di questa formula potrà iniziare più velocemente e più facilmente la sua attività imprenditoriale. In questo caso però il neo agente di viaggi sarà legato a filo stretto con l’agenzia madre perché ogni pratica di viaggio  effettuata sarà come se fosse stata fatta dall’agenzia madre e non si potrà avere una propria indipendenza prima che siano passati diversi anni.

FORMULA FREELANCE (CONSULENTE TURISTICO). Si tratta della formula più ” light” e molto libera di lavorare come consulente di viaggi con costi molto ridotti e piena libertà di movimento; più adatta a persone dinamiche e appassionate di viaggi e vacanze che vogliono muoversi liberamente per ” catturare ”  il cliente andandolo a trovare personalmente per concludere la propria pratica di viaggio. Questo modo innovativo di lavorare come agente di viaggi conferisce alla categoria una migliore qualifica di ” consulenza” elevando in maniera professionale il proprio lavoro.

Il consulente turistico  legato al franchising infatti non necessità di un negozio aperto;  non sostiene alcun costo e può lavorare liberamente attraverso il sito web, le email e il rapporto diretto con i propri clienti. Si tratta quindi di un sistema altamente moderno che permette di effettuare consulenza e prenotazione di un viaggio anche direttamente  a casa del suo cliente, evitando allo stesso di legarsi ad orari tipici delle agenzia di viaggio per scegliere le proprie vacanze. Questa formula,  come detto qualifica la figura professionale, facilita il cliente viaggiatore rendendogli un servizio di qualità e personalizzato  ( fidelizzazione  del cliente ) e permette all’agente di viaggi di lavorare anche part-time ( immaginiamo ad esempio  una donna/mamma )  con praticamente inesistenti permettendo quindi un più concreto avvicinamento costi/utile in un settore come quello delle Agenzie di Viaggi  che è caratterizzato da ricarichi spesso troppo bassi.

Concludendo, la scelta di aderire a un franchising ha la sua logica che deve trovare la motivazione nello stimolo e nella crescita professionale e non certamente nel ” lavorare senza complicazioni” instaurando un rapporto commerciale che possa durare nel tempo e nella reciproca convenienza. L’agente di viaggio deve avere come obiettivo quello di  migliorare sempre di più la propria offerta del mercato turistico, studiando, analizzando, facendo esperienza e osservando per poi cavalcare tutti i cambiamenti del settore aumentando così la propria professionalità nell’ottica di una consulenza turistica di qualità nel pieno  rispetto  verso i propri clienti, che rappresentano il cuore  della propria azienda.


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trattamento fiscale buono vacanza

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Trattamento fiscale buono vacanza

Una delle richieste che ci capita spesso da parte delle Agenzie di Viaggi riguarda il trattamento IVA e la documentazione fiscale da emettere sui buoni regalo;  sia quelli relativi ai vari cofanetti regalo in circolazione, sia e più frequentemente quelli che emettono di loro iniziativa e che riguardano importi incassati per viaggi che saranno successivamente richiesti dal cliente stesso o da altri soggetti cui questi buoni vengono regalati.

In pratica richiedo all’agenzia ( o lei stessa me lo propone) di acquistare un buono viaggio che sarà utilizzato per uno o più viaggi futuri per cui l’Agenzia di Viaggi incassa l’importo prestabilito ( il budget stabilito dal cliente) ma non sa nell’immediato quale viaggio o quali viaggi i clienti sceglieranno al momento in cui decideranno di avvalersi del buono emesso.

Le agenzie provvedono alla fatturazione dell’importo ma con varie interpretazioni e con molta confusione:

  • Alcune emettono una fattura ai sensi dell’art. 74 ter ( non si sa bene per quale destinazione )
  • Alcune emettono fattura come singolo servizio;
  • Alcune non emettono nulla ( non si sa cosa registrano.

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Pertanto con questo articolo cerchiamo di fare chiarezza e capire meglio come comportarsi in questi casi. Ad aiutarci è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con una apposita circolare: la n° 21/3 del 22 febbraio 2011 la quale ci delucida sul fatto che la circolazione di un buono non comporta anticipazione della cessione del bene ( o la prestazione del servizio ) cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini Iva.

In concreto quando l’Agenzia di Viaggi vende un buono ( sia esso un cofanetto regalo o un buono fatto in casa ) in realtà non eroga alcun servizio ma  si limita a promettere di effettuare un servizio di viaggio futuro tra l’altro usufruibile sia dallo stesso soggetto che lo ha acquistato anticipatamente sia da un altro soggetto (o più soggetti) al quale questo buono potrebbe essere regalato dal soggetto che lo ha acquistato.

Il documento da emettere quindi sarà una semplice fattura non soggetta ad IVA ( ai sensi dell’ art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 633/72) che l’Agenzia stessa registrerà come credito nei confronti di un cliente specifico ed emetterà il documento fiscale vero e proprio  al cliente finale, per l’intero valore del servizio usufruito, valore comprensivo dell’ammontare del voucher o cofanetto regalo.
Perché questo trattamento? Perché ai sensi dell’art. 2 della legge IVA la cessione di un titolo di legittimazione ( Buono viaggio o buono sconto ) viene ricondotta nell’ambito applicativo dell’articolo 2 secondo il quale:

Non sono considerate cessioni di beni … a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;“.

E’ la stessa Agenzia delle Entrate  che, in base alla sopracitata circolare, perviene alla conclusione che queste deduzioni si rendono applicabili anche con riferimento ai “buoni acquisto o regalo acquistati da aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali e spendibili per un importo pari al valore facciale per l’acquisto di beni e/o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati.

Alla luce di quanto detto sopra vediamo quindi come si concretizza sia a livello giuridico che fiscale il rapporto instaurato con il cliente quando l’agenzia di Viaggi vende un buono vacanza da lei stesso prodotto:

1) Rapporto tra Agenzia di Viaggio emittente e cliente acquirente:
La cessione del  buono  effettuata dall’agenzia a favore del cliente che lo richiede non assume alcuna rilevanza ai fini dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972. Va emessa fattura specificando che si tratta di un buono sconto vacanza. (il relativo pagamento assume carattere di “mera movimentazione di carattere finanziario”).

Dovrà essere, invece, fatturato separatamente, con aliquota ordinaria 22%, qualsiasi eventuale servizio accessorio prestato dall’Agenzia emittente verso corrispettivo specifico nei confronti del cliente se lo richiede (personalizzazione del buono con proprio logo, stampigliatura, consegna a domicilio, diritto di prenotazione etc.) perchè questo si configura come un servizio immediato prestato al cliente ed estraneo rispetto al buono.

2) Rapporto tra cliente acquirente  e beneficiario del buono:
Se l’acquirente del buono è un’azienda, la successiva eventuale distribuzione gratuita del buono acquisto ai dipendenti o a clienti e fornitori sarà anch’essa fuori campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), in quanto la circolazione dei titoli di legittimazione è assimilabile ad una mera movimentazione di carattere finanziario.

3) Rapporto tra beneficiario del buono e Agenzia di Viaggi emittente quando si riscuote il buono viaggio:
L’agenzia di Viaggi  quando si presenterà il beneficiario del buono dovrà calcolare l’intero importo del viaggio richiesto ed emetterà fattura relativa di conseguenza ( 74 ter, singolo servizio etc) per l’intero valore nominale di listino del viaggio in base alla destinazione/tipologia di viaggio prescelta. Se l’importo della prenotazione è superiore al valore del buono erogato dovrà richiedere la differenza prezzo stornando al cliente specifico il credito accumulato in contabilità dall’emissione  del buono. In questo caso il valore del buono sarà a valore facciale
Se invece il valore del buono è pari al valore della prenotazione effettuata ( viaggio richiesto) ma l’agenzia di Viaggi richiede un corrispettivo supplementare come diritto di prenotazione dovrà anche emettere  apposita fattura ( o ricevuta fiscale) per la fee richiesta ed è da considerarsi come nuovo corrispettivo.


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canone rai bolletta per associazioni e agenzie di viaggi

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CANONE RAI: AGENZIE VIAGGI B&B A.S.D. E S.S.D. NON LO PAGANO IN BOLLETTA
Torna la scadenza del canone Rai: anche per il 2017 viene pagato in bolletta con uno sconto di 10 euro ma solo per le persone fisiche. Il canone speciale che pagano ad esempio Agenzie Viaggi B&B e associazioni e società sportive dilettantistiche  va pagato  entro il 31 gennaio 2017 con le solite modalità.

Tutte le società, associazioni ed enti che hanno sottoscritto un canone speciale ai fini Rai  non soggiacciono alla regole generale che vede l’addebito del canone Rai nella bolletta dell’utenza elettrica; per loro non trova applicazione la nuova modalità di pagamento nella bolletta elettrica introdotta a partire dallo scorso anno e valevole solo per il canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Pubblichiamo quindi questo articolo in risposta alle numerose domande poste per un chiarimento sul canone per l’anno 2017. La normativa infatti prevede che dal 2016 il pagamento del canone RAI venga addebitato direttamente nella bolletta dell’utenza elettrica ( ENEL ACEA etc) questo va inteso però solo abbinato al possesso del televisore per le persone fisiche non titolari di attività ricettive ( chi non fa utilizzare apparecchi televisivi ad altre persone oltre se e la sua famiglia per scopi personali).

E’ ovvio invece che chi possiede una struttura ricettiva anche se persona fisica titolare di attività extraricettiva non imprenditoriale ( B&B o casa vacanza) o locali idonei alla visione della tv per più persone anche se a livello associativo è comunque soggetto al pagamento di un canone speciale RAI che esula da questa normativa.

Per maggiori dettagli, importi e scadenze  visionate il nostro precedente articolo sulla materia.

Questo comporta che le associazioni e le società che detengono un apparecchio televisivo sono tenute a pagare il canone RAI entro il 31 gennaio.

Mentre il canone a uso privato è stato ridotto dai 100 euro del 2016 a 90,00 euro per il 2017 (art. 1, co. 40, l. 11 dicembre 2016, n. 232 – c.d. legge di bilancio), quello c.d. speciale è rimasto invariato.

Tutte le società ed enti soggetti a canone speciale anche quest’anno pagheranno pertanto € 203,70 se il pagamento avviene in unica rata, altrimenti € 103,93 a semestre (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio), oppure € 54,03 a trimestre (scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre).

Se l’ente non possiede televisori ma radio, dovrà corrispondere il relativo canone: € 29,94 annuale, € 15,28 se pagato semestralmente o € 7,95 se pagato trimestralmente.

Nessuna novità anche nelle modalità di pagamento: il bollettino di conto corrente postale del Canone TV Speciale (bollettino c/c n. 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio) può essere pagato in contanti presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie convenzionate, con la carta bancomat o la carta di credito, o attraverso l’home banking. E’ possibile anche la domiciliazione bancaria, da richiedersi mediante i moduli predisposti dalla RAI: in questo caso non è possibile la rateizzazione.

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Intrastat agenzia di viaggio

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Intrastat agenzia di viaggio

L’obligo intrastat per l’agenzia di viaggio va analizzato alla luce del regime speciale Iva riservato alle agenzie di viaggio, in particolare con riferimento agli articoli 306 e successivi della Direttiva n. 2006/112/CE, che non ha subìto variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla conseguente obbligo intrastat servizi ai fini statistici mensile o trimestrale per effetto del recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE.

Attenzione: Il decreto Legge 193/2016 ha totalmente riformato gli adempimenti IVA a partire dal 2017.

La registrazione dei modelli Intrastat acquisti sono stati cancellati con il decreto legge fiscale 193/2016 ma  ripristinati nel corso della conversione del decreto Milleproroghe, il Dl 244/2016 quindi ad oggi vanno compilati e trasmessi.

Vengono introdotte le comunicazioni trimestrali IVA di fatture e liquidazioni ma, contestualmente, viene approvata l’abolizione di spesometro annuale (l’ultimo verrà inviato ad aprile per il periodo d’imposta 2016),

L’art. 4 c. 4 lett. b) del DL 193/2016 prevedeva, a decorrere dall’1.1.2017, la soppressione dei modelli INTRASTAT relativi:
• agli acquisti intracomunitari di beni;
• alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della UE.
E’ stata inoltre abolita la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino, documentati con autofattura.

Vediamo quindi per le vendite le specifiche oggettive.
Ma le agenzie di viaggi possono svolgere molteplici attività nell’ambito della loro natura istituzionale volta alla vendita di servizi turistici pertanto in primo luogo possiamo distinguere tra due diverse situazioni:
• ricavi da vendita di prodotti e servizi turistici, ( organizzazione)
• ricavi da provvigioni derivanti dall’attività di intermediazione nella vendita dei prodotti e servizi turistici; ( intermediazione).
Possiamo quindi effettuare una prima selezione di adempimenti tenendo conto dell’inquadramento che verrà effettuato ( ai soli fini IVA) delle operazioni svolte (gestione IVA ordinaria o IVA 74ter.

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In generale la vendita di un pacchetto turistico, è un servizio che viene assoggettato a Iva nel Paese del prestatore del servizio stesso ( nel nostro caso l’Italia ) e quindi , non deve essere dichiarata negli elenchi riepilogativi dei servizi resi e ricevuti ( come da Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 36/E/2010). In base all’articolo 307 della Direttiva n. 2006/112/CE, la cessione di pacchetti turistici si considera territorialmente rilevante nel luogo di stabilimento dell’agenzia di viaggi ed è per questa ragione che l’operazione, anche se resa nell’ambito di un rapporto business to business, viene esclusa alla regola territoriale generale prevista, per le prestazioni di servizi “generiche (articolo 7-ter D.P.R: 633/72) e, di conseguenza, anche dall’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, ex articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993.
Mentre per i servizi singoli ( acquisto di hotel, volo etc) se vengono resi dall’agenzia di viaggi in nome e per conto dei clienti, ( senza preacquisto del servizio stesso ) a questi viene applicata la regola territoriale generale prevista per le prestazioni“generiche, con il conseguente obbligo di presentazione del modello INTRA 1-quater ( Circolare n. 36/E/2010 ).
Viceversa se l’agenzia rende tali servizi in nome proprio e per conto del cliente che si concretizza con un preacquisto dei servizi stessi ( contratti di allottments, vuoto per pieno , accordi etc) tali servizi vengono esclusi dall’adempimento perché la vendita di tali servizi sarà effettuata in regime speciale 74-ter ( comma 5-bis).

obbligo-intrastat-serviziL’ acquisto da parte del tour operator del singolo servizio (hotel, volo, guida turistica) non va incluso negli elenchi riepilogativi, in quanto le prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini territoriali ex articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972 venendo esclusi dal regime speciale ma le prestazioni di guida turistica assumono invece natura generica e diventano territorialmente rilevanti nel luogo ove l’agenzia di viaggi esercita la propria attività.( Per l’Italia vige comunque il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1 n. 22).
Il criterio territoriale previsto per le prestazioni di intermediazione rese dall’agenzia di viaggi al di fuori del regime speciale si applica solo nel caso in cui il committente della prestazione sia un soggetto passivo. Nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia un “privato consumatore” trova, infatti, applicazione la deroga dell’articolo 7-sexies, comma 1 lett. a), D.P.R. 633/1972, che considera rilevanti le prestazioni di intermediazione effettuate nel territorio dello Stato; in pratica, la territorialità della prestazione è collegata al luogo di effettuazione dell’operazione intermediata.
Ricordiamo che tra le prestazioni di intermediazione rese dal tour operator sono comprese anche quelle fornite tramite Internet,( esempio prenotazioni on line di singoli servizi come hotel, volo, guida turistica). Anche se rese con l’ausilio della rete Internet non comporta automaticamente che il servizio possa essere qualificato come commercio elettronico diretto perché il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad un fax.
Nel caso per esempio in cui il tour operator italiano emette fattura per i servizi resi ad un operatore con sede in altro Paese UE per l’intermediazione effettuata, tramite il proprio portale, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal tour operator stesso, l’operazione si configura come una prestazione di intermediazione effettuata in nome e per conto del soggetto passivo comunitario. Essendo territorialmente rilevante nel Paese del committente, la stessa deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi delle prestazioni rese(modello INTRA 1-quater).

Altra particolarità: la regola generale è applicabile anche nel caso di intermediazione relativa a quei servizi oggetto di deroga di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies. Questo in quanto l’attività di intermediazione nella vendita degli stessi non ha alcuna relazione concreta ed effettiva con il servizio stesso.
Per un maggiore chiarimento alleghiamo una tabella riassuntiva per tipologia di servizio prestato

OPERAZIONE PRODOTTO OBBLIGO INTRASTAT ARTICOLO IVA
VENDITA PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO TUTTO COMPRESO ( FORFAIT) NO art. 74TER
SERVIZIO SINGOLO PREACQUISTO NO art. 74TER
NON PREACQUISTO SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER
INTERMEDIAZIONE PROVVIGIONI, DIRITTI D’AGENZIA SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER
ACQUISTO PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO TUTTO COMPRESO ( FORFAIT) NO art. 74TER
SERVIZIO SINGOLO PREACQUISTO (hotel, volo, treno noleggio bus o auto ) NO art. 74TER
NON PREACQUISTO (hotel, volo, treno etc) NO ORDINARIO: F.C. ART. 7-QUATER
NON PREACQUISTO (manifestazioni culturali, artistiche, sportive, educative, fiere, prestazioni accessorie) NO ORDINARIO: F.C. ART. 7-QUINQUIES
ALTRI SERVIZI SINGOLI NON PREACQUISITI DIVERSI DAI PRECEDENTI SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER
INTERMEDIAZIONE PROVVIGIONI, DIRITTI D’AGENZIA SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER

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tassa regionale agenzie viaggi 2020

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Abolita la tassa di concessione regionale agenzie di viaggi e turismo dall’anno 2018 ( apertura e conduzione a regime) anche per il futuro

Abolita  la tassa di concessione regionale per le Agenzie di Viaggi operanti nella provincia di Roma e Lazio.

Pertanto le agenzie dal 2017 non dovranno pagare alcunché per l’esercizio della propria attività. Lo ha stabilito il Consiglio Regionale del Lazio che ha deciso di abrogare il Titolo III della tabella A della Finanziaria regionale, cancellando  un onere effettivamente gravoso e privo di ogni fondamento che era in carico alle Agenzie di Viaggio con cadenza annuale ricadente alla fine del mese di Gennaio.

La notizia non può che essere gradita  dalle agenzie di viaggio, soprattutto nel momento di forte crisi che il settore sta attraversando.

per info e chiarimenti 

 La determina contenuta nella L.R. Lazio n. 17/2016, art. 3, commi 93, prevede infatti  che “il numero d’ordine 23 del Titolo III “Turismo e industria alberghiera” della Tabella A “Misura delle tasse sulle concessioni regionali (TCR)”, allegata alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 che si riferiva alla tassa di iscrizione e rinnovo), viene abrogata.


Il Consiglio Regionale del Lazio ha inteso abrogare il titolo III della tabella allegata alla finanziaria regionale con prima delibera effettuata a gennaio 2016  ma definitivamente approvata a dicembre sopprimendo la tassa di concessione prevista per le agenzie che più volte era stata oggetto di contestazione anche da parte dalle associazioni di categoria.

Per informazioni specifiche e soggettive è opportuno chiamare direttamente L’agenzia Regionale per il Turismo ai seguenti recapiti:
Telefono: 06/51687233/4
Responsabili: Serena Nobile – Simone Anniballi
pec: advprotur@regione.lazio.legalmail.it

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Per tutte le agenzie che non hanno invece ancora assolto l’obbligo della tassa relativa all’anno 2016 pubblichiamo gli adempimenti da effettuare al fine di regolamentare il pregresso:

Le agenzie di viaggi e turismo operanti nella provincia di Roma e Lazio erano tenute al pagamento della tassa di concessione regionale annuale da effettuare dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno.

L’ammontare della tassa era commisurato alla popolazione del comune ove ha sede l’agenzia e corrisponde ai seguenti importi:
•Fino a 10.000 abitanti Euro 25,31
•da 10.000 a 20.000 abitanti Euro 50,11
•da 20.001 a 50.000 abitanti Euro 98,19
•da 50.001 a 100.000 abitanti Euro 147,79
•da 100.001 a 500.000 abitanti Euro 245,47
•superiore a 500.000 abitanti Euro 408,45

Il pagamento andrà effettuato presso il nuovo conto corrente regionale aperto per il pagamento di tutti i tributi connessi al turismo (agenzie viaggio e professioni turistiche).

il nuovo conto è : ccp 63101000, effettuabile anche tramite bonifico bancario IBAN IT 75 C 07601 03200 000063101000, intestato alla Regione Lazio – causale – “tassa di concessione regionale anno …. agenzie di viaggi” ed il nome dell’agenzia di viaggi e turismo.

Il ravvedimento avviene con il
1. il pagamento del tributo non versato a cui vanno aggiunti:
2. la sanzione pari al 30 per cento della tassa
3. gli interessi moratori calcolati sull’ammontare del tributo evaso.
la sanzione, di cui al punto 2, potrà essere ridotta ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del versamento e di un sesto se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dalla data di scadenza del versamento:

Trascorso il suddetto termine di un anno dalla data di scadenza del versamento, il contribuente può regolarizzare la sua posizione tributaria versando la tassa dovuta, la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa e gli interessi moratori, sempre che non siano iniziate le attività amministrative di accertamento d’ufficio.

Per regolarizzarsi è comunque preferibile e opportuno sentire direttamente L’agenzia Regionale per il Turismo

 


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agenzie di viaggi e fondo di garanzia: obblighi e controlli

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Agenzie di viaggi e fondo di garanzia: obblighi e controlli

agenzie viaggi fondo garanziaSono passati ormai due mesi e ora dopo la legge, arriveranno i controlli. Sono ancora molte infatti le agenzie di Viaggi che non si sono adeguate correttamente aderendo in piena autonomia per dotarsi di una forma di tutela nei confronti del consumatore. Adesso si entra nel vivo e non c’è più tempo da perdere, saranno avviati controlli con  la richiesta, da parte delle autorità preposte al controllo, di dimostrare, contratti in pugno, di essere dotati di uno strumento di garanzia (assicurazione, fondo o quant’altro).  Sono almeno cinque i grandi fondi costituiti dalle più importanti associazioni di categoria ovvero quello di Astoi per i tour operator; quello di Fiavet chiamato Fogar; quello di Assoviaggi denominato Garanzia Viaggi con una capienza iniziale controgarantita da una polizza assicurativa di 1 milione di euro; Booking Sicuro del broker Borghini e Cossa; e il fondo Vacanze Felici di Fto dotato per ora di 500mila euro.

Sarà il Mibact ad effettuare attività di sorveglianza e monitoraggio affinché la norma relativa ai fondi privati sia attuata in modo tale che la garanzia offerta sia effettiva per tutelare i viaggiatori in maniera adeguata .

Ma cosa succede se non ci si associa a questa o a quell’associazione? Ovviamente non è sufficiente essere associati ma è necessario anche aderire al fondo per poter garantire la tutela del viaggiatore che si affida all’agenzia  intermediaria o al tour operator; una questione di vitale importanza da chiarire è senza dubbio la posizione delle singole agenzie associate e verificare ad esempio se si è in attesa di regolarizzare la propria  posizione con il fondo, c’è una copertura automatica? Quanto tempo si ha a disposizione per finalizzare la copertura?

Il fondo Astoi ad esempio sarà alimentato da contributi basati sulle prenotazioni di viaggio ricevute da ciascun tour operator, verrà riconosciuto come persona giuridica e la copertura fornita dallo stesso sarà prestata nell’interesse esclusivo dei soli associati. Lo strumento scelto da Astoi costituisce una modalità strutturata e durevole che permette, di fatto, un accantonamento progressivo e costante di somme, a differenza dei premi versati alle compagnie di assicurazione che sono, per loro natura, a fondo perduto e anche delle garanzie bancarie, che sono revocabili a discrezione dell’istituito che le presta.

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Anche Fiavet ha messo in campo il fondo  Fogar con una previsione di tariffe  minime che varieranno a seconda del fatturato; si parla di una somma che può variare dai  500 euro per fatturati fino a 500mila euro annui fino a  1.000 euro (per fatturati fino a 1,5 milioni di euro.

Sembrerebbe tutto chiaro ma dal Mibact non giunge alcun segnale su come si deve procedere nell’immediato per evitare “bagni di sangue” legati a fallimenti o chiusure improvvise di agenzie, sempre in agguato soprattutto in alta stagione e quello che inquieta di più è il buio totale intorno ai tempi in cui uscirà il decreto attuativo per poter verificare da parte delle agenzie di viaggi un vandemecun procedurale nel caso in cui si debba richiedere l’utilizzo del fondo stesso.

Un momento difficile per le agenzie che, proprio nel periodo di massima stagionalità,  si trovano nel marasma più totale reso ancora più complicato dal fatto che ad oggi non esiste un regime sanzionatorio e un referente istituzionale a cui rivolgersi per avere assistenza.

aderendo a un nuovo fondo di garanzia anche consorziale si dovrà avere la ” sicurezza” che la copertura sia assicurata sia in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici anche se venduti attraverso internet,  con regolari contratti di viaggio  stipulati in Italia da un’agenzia regolarmente autorizzata dall’Autorità competente.

La molla del fondo di garanzia potrebbe portare qualche buona opportunità per le agenzie di viaggio poiché il cliente viaggiatore non sarà invece garantito in tutti i casi in cui decida di organizzare in proprio il pacchetto turistico ( senza rivolgersi all’agenzia) e anche nei casi in cui lo stesso pacchetto venga venduto da agenzie abusive, ovvero non in possesso di regolare autorizzazione.

 La scelta quindi dovrà essere fatta in base alle garanzie offerte sia dalla propria agenzia assicuratrice di fiducia  in aggiunta alla polizza RC  oppure se aderire ad un consorzio  creato dalle associazioni di categoria, dai network o  da alcuni Tour operator ma che siano in grado di coprire le somme richieste dalla norma.

Sicuramente andranno anche introdotti parametri più equilibrati, soprattutto per agevolare le agenzie di più piccole dimensioni, che rappresentano la maggioranza delle agenzie in Italia, e che si potrebbero trovare a sostenere  un costo eccessivo e scollegato dalla realtà specifica in cui operano.

Probabilmente andrà fatta una ricerca accurata per valutare la migliore forma di copertura collettiva, con una formula assicurativa leggera, facile ed economica, che sia semplice, sicuro e che si occupi solo di dare le Garanzie volute dalla U.E e dai consumatori.

Non c’è infine  da escludere che l’Agenzia si trovi ben presto ( non solo dagli organismi preposti ma anche da parte del cliente viaggiatore stesso) a dover produrre  un certificato che dimostri come il punto vendita abbia adempiuto a questo specifico obbligo di legge.

 


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74 Ter liquidazione IVA art. 74 Ter Agenzie Viaggi

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74 TER  analisi e  calcolo della liquidazione iva nel settore turismo specifico per Tour Operator e Agenzie diViaggi organizzatrici

I Tour Operator e le Agenzie di Viaggi che organizzano viaggi ( esclusa quindi l’intermediazione) o che effettuano un preacquisto di servizi ( in nome proprio e per conto del cliente mai su richiesta)  adottano un particolare regime speciale che  anziché adottare il classico meccanismo di detrazione Imposta da imposta  (Art.19 D.P.R. 633/72 ) prevede il ricorso al particolare meccanismo detrattivo “base da base”  ovvero assume  la base imponibile IVA ( l’importo di utile sul  quale si paga l’IVA)  che è  costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato dal cliente (al lordo dell’IVA) e l’ammontare dei costi relativi (al lordo dell’IVA) sostenuti dall’agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Di seguito è possibile scaricare uno schema di calcolo del 74 ter

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schema liquidazione 74 ter xls 19.28 KB 978 downloads

Lo schema in excel allegato  permette di effettuare la liquidazione Iva mensile/trimestrale...

Lo schema in excel allegato  permette di effettuare la liquidazione Iva mensile/trimestrale partendo dai dati del vostro software relativamente ai ricavi 74 ter e con relativo riepilogo, le liquidazioni IVA delle agenzie di viaggio, per le operazioni Ex art. 74 ter del D.P.R. 633/1972.

I dati vanno successivamente riportati nella liquidazione iva ordinaria

Ideale per coloro che vogliano meglio comprendere il meccanismo di funzionamento della liquidazione IVA 74 ter o non posseggano questa particolare modalità di liquidazione IVA nel proprio software di contabilità.

analizziamo meglio in dettaglio questo particolare regime speciale e vediamo i casi in cui questo deve essere applicato.

Prima di tutto assumiamo il fatto che sulle fatture acquisti che registriamo nel regime speciale 74 ter  non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi sostenuti per l’acquisizione dei singoli servizi inerenti ai pacchetti (articolo 2, comma 2, decreto ministeriale 340/99),  per cui registreremo l’intero importo della fattura ( imponibile + IVA ovvero base passiva )  assumendo la base di costo cosi come registreremo per intero la fattura attiva ( ambito U.E. e misto ovvero base attiva)

Una cosa importante da sapere è che  I corrispettivi attivi possono ( facoltà non obbligo essere spostati di 30 giorni in avanti potendo andare a cadere nella liquidazione del mese o del trimestre successivo mentre i costi debbono essere assunti solo quelli afferenti a beni o prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore in ambito Ue o misto per la parte U.E.

L’Unione europea ha attualmente 28 membri ( 27 con l’uscita del Regno Unito):

  • Austria (1995), Belgio (1958), Bulgaria (2007), Cipro (2004), Croazia (2013), Danimarca (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia (1958), Germania (1958), Grecia (1981), Irlanda (1973), Italia (1958), Lettonia (2004), Lituania (2004), Lussemburgo (1958), Malta (2004), Paesi Bassi (1958), Polonia (2004), Portogallo (1986), Regno Unito (1973) Fuori U.E. dal 2016, Repubblica ceca (2004), Romania (2007), Slovacchia (2004), Slovenia (2004), Spagna (1986), Svezia (1995), Ungheria (2004)

La logica dello slittamento dei corrispettivi corrisponde all’esigenza delle Agenzie di poter avere la disponibilità dei costi intesi come fatture ricevute che spesso trattandosi di viaggi esteri possono tardare anche di molto ad arrivare anche se con l’avvento della posta elettronica tutto questo dovrebbe essere stato superato.

L ‘ eventuale differenza positiva detratto il credito di costo che si potrebbe riportare dal mese/trimestre precedente costituisce la base lorda di calcolo che andrà scorporata con la percentuale IVA in vigore per la prestazione di servizi (attualmente 22%) ai sensi quarto comma dell’articolo 27 del Dpr 633/72.

Troveremo quindi imponibile e IVA che andremo a conteggiare unitamente unitamente alle altre operazioni di  liquidazione di IVA ordinaria

Se invece avremo una differenza negativa data dallo slittamento dei corrispettivi al mese successivo il conseguente credito di costo  a incrementare i costi registrati nel mese o trimestre successivo.

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Attenzione la fattura 74 ter va emessa al saldo della pratica o della partenza del cliente se precedente quindi le eventuali fatture di acconto emesse in mancanza dei presupposti sopra citati non andranno a incidere sulla liquidazione del periodo.   ter

Quando emettere la fattura 74 ter

A) Quando ci troviamo in presenza di  organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica.

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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 54.48 KB 225 downloads

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE...

( ovvero organizzazione di un viaggio costituito da almeno uno dei tre elementi quali soggiorno, trasporto e servizi vari venduto a un prezzo forfettario e superiore alle 24 ore) ;

B) Quando operiamo in nome proprio e per conto del cliente effettuando un preacquisto di servizi ( contratto vuoto per pieno o allotments) non operando quindi su richiesta del cliente (comma 5bis Art. 74 ter  per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita’ dell’agenzia);

c) Quando assumiamo ai soli fini fiscali (di norma agenzie intermediarie) l’onere organizzativo volendo apparire di fronte al cliente viaggiatore come organizzatore del viaggio venduto  (comma 5 art. 74 ter per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1).

Per tutto il resto venduto dalle agenzie intermediarie e in particolare sui singoli servizi venduti su richiesta non si applicano le disposizioni previste dall’art. 74 ter   (comma 1 art. 74 ter)

Altra cosa importante,  il fatto che la fattura 74 ter  va emessa  senza separata indicazione dell’ IVA e se  le operazioni sono effettuate tramite agenzie intermediarie, la fattura puo’ essere emessa entro il mese successivo. Questo significa che mai e poi mai il cliente puo chiedere una fattura con IVA evidenziata tranne che si tratti di una fattura ordinaria per un singolo servizio soggetto ad IVA

Il Tour operator o l’agenzia di viaggi organizzatrice nei confronti dell’agenzia intermediaria per le intermediazioni ricevute )(commissioni) puo’ emettere una fattura riepilogativa mensile singolarmente entro il mese successivo, da annotare sia sul registro degli acquisti ordinario sia sul registro delle vendite ordinario , inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, all’agenzia intermediaria che la registrera nel proprio registro degli acquisti ordinario senza contabilizzare l’IVA che viene assolta dal T.O. o agenzia viaggi organizzatrice (comma 8 art. 74 ter).

Per le agenzie di viaggi che operano nel settore dei congressi viene prevista la possibilita di adottare sia il regime speciale 74 ter sia il regime ordinario (IVA 22%) qualora piu favorevole. In questo caso  le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. (Quindi la fattura in questo caso va emessa ad ogni pagamento ricevuto  e non alla partenza o al saldo ) Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilita’ le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.(comma 8 bis art. 74 ter).


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Normative regionali Agenzie di Viaggi e Turismo

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Normativa regionale per apertura Agenzia di Viaggi e Turismo

informazioni-aprire-agenzia-viaggi

In collaborazione con il  Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo direzione generale turismo pubblichiamo i riferimenti legislativi che operano a livello regionale per la competenza delle Agenzie di Viaggi e Turismo.

I dati sono  aggiornati con la  collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome ed hanno la finalità di fornire un quadro informativo d’insieme in materia di disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico.
Per approfondimenti son presenti i link per contattare gli uffici di riferimento preposti.

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Regione Legislazione Siti Istituzionali
Abruzzo L.R. 12 gennaio 1998 n. 1
L.R. 12 gennaio 1998 n. 1 mod.con L.R. 5 del 18.02.2010
Circolare del 29.03.2011
www.consiglio.regione.abruzzo.it
Basilicata L.R. N. 8 DEL 29.03.1999 www.basilicatanet.it
www.aptbasilicata.it
Calabria L.R. 5 aprile 2008, n. 8 www.consiglioregionale.calabria.it
Campania Decreto Dirigenziale n.144 del 29.04.2011
Circolare Esplicativa
http://burc.regione.campania.it
Emilia Romagna L.R. 31 marzo 2003, n. 7 www.emiliaromagnaturismo.it
Friuli L.R. 16 gennaio 2002, n. 2
DPReg 7 maggio 2002, n. 127
DPReg 26 ottobre 2005, n. 372
www.regione.fvg.it
Lazio L.R. 6 agosto 2007, n. 13, REGOL. REG. 24 ottobre 2008 n. 19 burl.ipzs.it
Liguria Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15
Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7
www.regione.liguria.it
Lombardia Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 www.regione.lombardia.it
Marche L.R. 11 luglio 2006, n. 9
D.G.R. 25.06.2007
www.regione.marche.it
Molise L.R. 25 ottobre 1996, n. 32 www.regione.molise.it
Piemonte L.R. n. 15 del 30 MARZO 1988 www.regione.piemonte.it
Puglia L.R. 15 novembre 2007 n.34 (BURL N.164 del 19.11.2007) www.regione.puglia.it
Sardegna L.R. 13 luglio 1988. n. 13 www.regione.sardegna.it
Sicilia L.R. 6 aprile 1996, n. 27 www.regione.sicilia.it
Toscana L.R. 23 marzo 2000 n. 42 www.regione.toscana.it
Trentino TRENTO
Legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9
Decreto Presidente della Provincia n. 2-55/Leg in data 25 gennaio 2006
BOLZANO
Documentazione per l’attivazione di un’agenzia di viaggio e turismo
www.turismo.provincia.tn.it/Agenzie/
www.turismo.provincia.tn.it/
Umbria L.R. 27 dicembre 2006 n. 18 www.turismo.regione.umbria.it
Val D'Aosta D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 www.regione.vda.it
Friuli L.R. 4 novembre 2002, n. 33 www.consiglioveneto.it
 i riferimenti legislativi sono aggiornati dalla redazione con la collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome ed hanno la finalità di fornire un quadro informativo d’insieme in materia di disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico.
Per approfondimenti contattare gli uffici preposti.

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Agenzie di Viaggi : imposta di bollo

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imposta bollo agenzie viaggi

L’imposta di bollo quando metterla quando serve quando non non serve

Per informazioni su come funziona il bollo con la nuova fattura elettronica in vigore dal 2019 anche per  Agenzie di Viaggio  vedere il nostro nuovo articolo qui

https://www.turismoefisco.it/imposta-di-bollo-su-fatture-elettroniche-2019/

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 642/1972 e si applica all’ emissione di documenti quali : Fatture, Estratti Conto, Note, Documenti di accredito o addebito, Ricevute o Quietanze, è soggetta all’ Imposta di Bollo mediante applicazione della Marca amministrativa da € 2,00 pari alle vecchie 2.500 lire , solo se coesistono entrambe le seguenti condizioni:- gli importi indicati nella fattura emessa non sono stati assoggettati ad Iva perché non imponibili, esenti, non soggetti, fuori campo, ecc. E’ il caso ad esempio dell’estratto conto emesso per la biglietteria, per i pagamenti, o la ricevuta ordinaria di cassa etc.

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                     IMPOSTA DI BOLLO: adempimenti

– va applicata l’imposta di bollo se l’ importo del documento supera € 77,47.

Se invece il documento emesso contiene l’ indicazione di un importo per il quale è stata emessa fattura con un’ Iva evidenziata allora il documento è esentato dal bollo, perché l’imposta è già stata assolta con l’iva.

In questo caso è necessario indicare che “trattasi di documento emesso per corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva esonerato dall’ Imposta di Bollo”

(DPR 642/72 art. 13, Tariffa e art. 6, e succ.mod.).

Vediamo ora come l’imposta di bollo si applichi ad alcuni documenti emessi dalle imprese turistiche quali Agenzie di Viaggi e Tour Operators:

1) Fattura emessa per commissioni con Iva 22% : NO

2) Fattura emessa per commissioni su viaggi fuori Cee o voli internazionali (art. 9):

se l’ Importo è inferiore ad Euro 77,47: NO Bollo,

se l’ importo è superiore ad Euro 77,47: Bollo Euro 2,00;

3) Estratti conti per Biglietteria Aerea: Superiori a 77,47 : Bollo Euro 2,00;

4) Fatture o Estratti conto riportanti in parte importi assoggettati Iva ed in parte non imponibili:

Bollo Euro 2,00= se la parte non imponibile o non soggetta è superiore a Euro 77,47;

5) COPIE CONFORMI ALL’ ORIGINALE: se richieste, anche di documenti con Iva, applicare marca da Euro 2,00;

6) Fatture per Anticipazioni ai sensi art. 15 Dpr 633/72: Bollo Euro 2,00= se superano Euro 77,47=;

7) Conferme di prenotazione o Estratti conto emessi da Tour Operator:

In questo caso vale l’ esonero applicando la dicitura di cui sopra nel caso di Viaggi Cee, deve essere applicato il bollo da Euro 2,00= sulla Fattura emessa ai sensi dell’ art. 74.ter al Cliente (obbligatoria) per i Viaggi FUORI CEE e MISTI (se superano Euro 77,47=).

La Marca da Bollo va applicata sull’originale inviato al Cliente o Agenzia corrispondente, mentre sulla copia interna sarebbe bene indicare “Bollo sull’ originale”.


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