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B&B Regime fofettario

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B&B apertura P.Iva con scelta del Regime forfettario per i contribuenti minimi 2016

regime_minimi
Per chi gestisce un Bed and breakfast B&B o una casa vacanza è molto difficile poter capire quando è il caso di togliersi la veste dell’occasionalità e indossare quella della effettiva imprenditorialità. Come già descritto nel precedente articolo sulla scelta occasionalità o imprenditorialità per un B&B è necessario tener conto di alcuni parametri:

A) non esiste un limite per stabilire se la natura dell’attività sia occasionale o imprenditoriale ma è evidente che se la struttura incassa diverse migliaia di euro l’anno ( è il caso delle grandi città  come Roma Milano Firenze etc ma anche di luoghi turistici minori) appare evidente che non è possibile gestire la stessa come occasionale e si rischia fortemente un accertamento;

B) L’imprenditorialità consente la detrazione di una serie di costi ( e di IVA) e una più adatta gestione della stessa nei suoi  rapporti con le banche ( possibilità di finanziamenti) dei fornitori e dei terzi.

Gestire un’azienda significa essere imprenditori.

Da questo punto di vista la scelta oggi può essere facilitata dalla istituzione da parte del fisco di un regime forfettario (o forfetario), regime per i contribuenti minimi, regime di vantaggio.

Con la legge  di Stabilità 2016 si abroga definitivamente il regime dei minimi e si istituisce un nuovo regime forfettario che potrebbe essere applicato dal B&B o dalla casa vacanza con un risparmio di tasse e la non applicabilità dell’IVA.

In parole povere vuol dire mettersi in regola con una maggiore sicurezza di gestione avendo nel contempo un risparmio considerevole di imposte.

Chi inizia l’attività del 2016 e rispetta le condizioni dei vecchi minimi potrà per 5 anni pagare l’imposta sostitutiva nella misura del 5% invece del 15% prevista per i nuovi forfettari.

Dal 2016 il regime forfetario resta l’unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il regime forfetario, infatti, ha sostituito i precedenti regimi agevolati: regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000) e regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 D.l. 98/2011), che sono stati abrogati già dal 2015.

Requisiti:

Possono aderire al regime le persone fisiche che esercitano o che iniziano un’attività d’impresa o arte o professione, e quindi anche il B&B o la Casa vacanza  purché nell’anno solare precedente presentino i seguenti requisiti:

  • Abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie ovvero alle ricevute totali annue emesse dal B&B o casa vacanza. 
  • Abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5mila Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20mila Euro. Per verificare il limite dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione.

Ai fini di tale limite non vanno considerati:

  • i beni immobili comunque acquisiti ed anche se detenuti in locazione per l’esercizio dell’impresa, arte o professione;
  • i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
  • i beni immateriali quali avviamento e spese relative a più esercizi.

I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20mila € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l’attività esercitata. Si presumono ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata, indicati agli articoli 164 e 102 comma 9 del TUIR (autovetture, telefonia ecc ….).

Regime forfetario: casi di esclusione

Il regime non può essere adottato dai soggetti:

  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc…).

L’esercizio di un’attività soggetta ad un regime speciale Iva, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività eventualmente svolte, anche se non soggette ad un regime speciale.

  • non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti. Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate afferma che la causa di esclusione non opera:
  • se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime forfetario;
  • quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio;
  • che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30mila Euro. Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rispetto di tale limite:
  • non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato nell’anno precedente;
  • rileva nel caso in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente e ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.

Quest’ultima condizione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, pertanto preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. In base alla normativa previgente, invece, il reddito d’impresa/lavoro autonomo, che si intende(va) assoggettare al regime agevolato, doveva risultare prevalente rispetto a quello eventualmente svolto come lavoro dipendente/assimilato (ex artt. 49 e 50, TUIR). Tale requisito ha costituito condizione di accesso (e non di esclusione) al regime forfetario per coloro che lo hanno applicato nel 2015.

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Regime forfettario: modalità di accesso e possibilità di uscita

Il regime forfetario è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che possiedono determinati requisiti.

Pertanto i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva. Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Per i contribuenti che iniziano l’attività, invece, e che presumono di rispettare le condizioni previste per l’applicazione del regime, è d’obbligo darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l’accesso al regime forfetario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2mila Euro (art. 11 comma 1 lett. a) del D.lgs. 471/97).

L’attestazione dei requisiti di accesso e dell’assenza di cause ostative avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per il periodo d’imposta 2015 barrando i campi 1 e 2 del rigo LM21 di Unico PF 2016.

La legge non prevede una durata particolare del regime. Il contribuente cesserà di usare il regime agevolato in tre casi:

  • per opzione, con vincolo triennale. Coloro che possiedono i requisiti per poter accedere al regime forfetario, hanno la possibilità di non applicarlo o di fuoriuscirne, optando per il regime ordinario.  L’opzione avviene tramite comportamento concludente, ed è valida per almeno un triennio; dopodiché si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.

In deroga al vincolo triennale, coloro che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario, possono revocare tale scelta e adottare dal 2016 il regime forfetario.Tale possibilità è prevista anche per:

  • i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti per adottare il regime dei minimi;
  • i soggetti che nel 2015 hanno scelto di applicare il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011).

Benché l’opzione avvenga tramite comportamento concludente, è necessario comunicarla all’Agenzia delle Entrate tramite il quadro VO della dichiarazione IVA, da presentare successivamente alla scelta operata.

  • per legge (quindi obbligatoriamente), quando:
    • viene meno uno dei requisiti richiesti per l’accesso al regime stesso (ad esempio, beni strumentali al 31.12 superiori ad € 20.000);
    • si verifica una causa di esclusione (regimi speciali IVA, non residenza, compravendita di immobili e auto, ecc.).

In questi casi il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, o si verifica una causa di esclusione. A differenza del regime dei minimi (di cui al D.l. 98/2011), non è prevista la cessazione del regime in corso d’anno.

  • per accertamento definitivo, in cui sia dimostrato il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione. In questo caso il regime cessa dall’anno successivo a quello accertato. Se per esempio un accertamento relativo all’anno d’imposta 2015 si rende definitivo nel 2020, il regime forfetario si considera cessato dal 2016.

Regime forfettario: calcolo del reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

(Nella tabella sopra riportata puoi individuare il tuo codice Ateco e il corrispondente coefficiente di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva).

In caso di esercizio di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO 2007, il reddito va determinato applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività (si veda Circolare n. 10/E/2016).

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.

L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile (ex art. 10 del TUIR).

Sul reddito determinato forfetariamente si applica l’imposta sostitutiva pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d’imposta spettanti, dall’eventuale imposta lorda emergente dal quadro RN, nel caso in cui percepisca altre tipologie di reddito.

L’imposta sostitutiva deve essere versata tramite mod. F24 (anche mediante compensazione) nei termini previsti per il versamento dell’acconto / saldo IRPEF utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione 59/E/2015):

  • “1790” per la prima rata di acconto;
  • “1791” per la seconda o unica rata di acconto;
  • “1792” per il saldo.

Per le c.d. start-up (soggetti che intraprendono una nuova attività) il legislatore ha previsto un’ulteriore agevolazione: la riduzione dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività. La riduzione dell’aliquota si applica a partire dal 2016. In via transitoria è concesso a chi ha aperto l’attività nel 2015, di applicare l’aliquota ridotta del 5% alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).

Si ricorda, infatti, che per il 2015 il legislatore aveva previsto la riduzione ad 1/3 della base imponibile per i primi 3 anni.

Per poter usufruire di questa ulteriore agevolazione, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, un’attività d’impresa/lavoro autonomo: per il calcolo dei 3 anni va fatto riferimento al calendario comune, non al periodo d’imposta né all’anno solare;
  • l’attività non costituisce mera prosecuzione di attività precedente: c’è “mera prosecuzione” quando la “nuova” attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente. Per valutare se la nuova attività sia o meno,mera prosecuzione, è necessario capire se si rivolge alla stessa clientela e se necessita delle stesse competenze lavorative;
  • se l’attività è la prosecuzione dell’attività svolta da altri, l’ammontare dei ricavi del periodo precedente non deve superare il limite dei ricavi previsto per il regime forfetario: se il trasferimento dell’impresa avviene in corso d’anno, i ricavi riferiti al cedente devono essere considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente, ai fini della verifica del superamento del limite.

Regime forfettario: semplificazioni

I soggetti che adottano il regime forfetario in generale sono esonerati dal versamento dell’Iva, e di contro non hanno diritto alla relativa detrazione. Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l’addebito di Iva.

Se durante il regime forfetario viene emessa fattura senza Iva (es. nel 2016), e questa viene incassata l’anno successivo (es. 2017), quando il contribuente applica il regime ordinario, tale fattura non deve essere integrata in quanto l’operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10/E/2016.

Sono inoltre esonerati dall’obbligo:

  • della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
  • della registrazione degli acquisti;
  • della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • della comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (c.d. spesometro);
  • della comunicazione black list;

Sono invece obbligati a:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • certificare e conservare corrispettivi;
  • integrare la fattura ricevuta con aliquota e Iva, per le operazioni di cui risultino debitori d’imposta (reverse charge) e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (salvo l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie);
  • sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
  • non devono operare – in qualità di sostituti d’imposta- le ritenute alla fonte, anche se sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti, e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.

Nella Circolare n. 10/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente forfetario ha subito erroneamente la ritenuta, può recuperarla:

  • presentando un’istanza di rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73;
  • scomputandola nel mod. UNICO;

a condizione che la stessa sia certificata dal sostituto d’imposta.

    • determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
    • sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, e a presentare la dichiarazione dei redditi nei tempi e con le modalità previste dal DPR 322/98.
  • I soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015 devono indicare alcune informazioni relative all’attività svolta nell’apposito prospetto nel quadro RS del mod. UNICO 2016, denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”.


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B&B : Certificazione dei Ricavi per B&B occasionali

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Certificazione dei Ricavi per B&B occasionali
( non possessori di partita Iva)

bed breakfast logo
Per ogni soggiorno effettuato Il B&B gestito in forma occasionale deve rilasciare al cliente una ricevuta semplice non fiscale. Sulle ricevute emesse di importo superiore ad Euro 77,47 va posta una marca da bollo da Euro 2,00. Il costo della marca è a carico del cliente. Tale ricevuta è sufficiente anche nei rapporti ad esempio con agenzie di viaggi, aziende e professionisti che vogliano detrarla nella loro contabilità.

Il Pos a costi sostenibili

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La ricevuta va emessa alla fine del soggiorno del cliente e per l’intero importo del corrispettivo pattuito. Se il cliente ha già versato un acconto ( esempio bonifico per prenotazione) la ricevuta va emessa per l’intero importo pattuito ( acconto alla prenotazione + saldo del cliente)
La ricevuta deve essere del tipo madre-figlia, di modo che una venga rilasciata al cliente e una rimanga al gestore per la dichiarazione dei redditi. Deve inoltre essere numerata progressivamente, con la data del pagamento e i dati del cliente ( nome, cognome e indirizzo) . La copia che rimane nelle mani del gestore, costituisce reddito imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi, da indicare nel Modello Unico nel quadro “L” (attività commerciali svolte in via occasionale) al netto dei costi sostenuti inerenti l’attività.
Modello di ricevuta per B&B occasionale

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ricevuta B&B occasionale 36.50 KB 4468 downloads

facsimile modello ricevuta da utilizzare dal B&B occasionale ...

Modello di ricevuta  fiscale per B&B imprenditoriale

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ricevuta B&B imprenditoriale 36.50 KB 640 downloads

modello ricevuta fiscale da utilizzare dal B&B o casa vacanza costituito sotto...

· Ai fini delle imposte sui redditi dà luogo a d un “reddito diverso” che si cumula agli altri redditi percepiti ( fabbricati, lavoro etc) soggetto alle aliquote ordinarie IRPEF, addizionale regionale, e addizionale comunale.
· Il reddito va dichiarato:
– nel modello UNICO quadro RL14 “attività commerciali non esercitate abitualmente” o, in alternativa,
– nel modello 730 quadro D5 “redditi diversi per i quali è prevista la detrazione”; ( solo se si hanno redditi di lavoro o pensione e quindi esiste un sostituto d’imposte che preleva il dovuto o eroga il rimborso)
Come si determina il reddito per il B&B occasionale:
Ai sensi dell’art. 85 DPR 917/86 i redditi diversi “sono determinati come differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione”.
La tassazione avviene in base al principio di cassa; devono essere dichiarati i soli proventi effettivamente percepiti.
In pratica sarà opportuno che il gestore del B&B custodisca accuratamente e per ogni esercizio d’imposta tutte le ricevute emesse ( che costituiranno i ricavi ) e tutti i documenti di costo (spese specificatamente inerenti, opportunamente docu-mentate) .
La differenza tra queste due voci costituirà il reddito imponibile da tassare nel Quadro RL14 dell’unico o nel mod. 730 ( Caaf)
Ma cosa significa costo inerente e documentato?
Se effettuiamo ad esempio un acquisto al supermercato comprendente saponi, carta igienica , marmellate, latte e cornetti da usare per il clienti del B&B , il fisco presumerà che tale acquisto sia effettuato sia per uso personale (la nostra colazione) sia per i clienti del B&B (la colazione del cliente) e pertanto siamo ovviamente in presenza di un costo che andrà a diminuire il reddito conseguito del B&B. E’ sicuramente un costo inerente ma se conserviamo lo scontrino fiscale per dedurlo non è sufficiente.
“L’inerenza del costo va provata , se è inerente in parte va dedotto in parte.”
Al fisco infatti occorrono elementi certi e univoci per determinare che quel costo è effettivamente stato sostenuto per il vostro B&B. Quindi è opportuno che il costo sostenuto sia anche documentato e per farlo dovrete farvi emettere una fattura. Non è necessario disporre di una partita iva per avere una fattura, è infatti possibile registrarsi presso il supermercato (o in qualsiasi altra azienda come ad esempio Ikea, Leroy Marlin etc) con i propri dati e il codice fiscale. La fattura emessa a vostro nome e integrata dal codice fiscale è elemento sufficiente a garantire al fisco il costo sostenuto nell’ambito dell’attività di B&B purché sia anche inerente. Appare evidente infatti che, se ci si fa emettere fattura ad esempio per una messa in piega o per l’acquisto di carne e pasta, seppur in presenza di fattura il costo non sarà detraibile perché non inerente alla specifica attività.
Questi sono a titolo esemplificativo alcuni costi da considerarsi inerenti:
· Spese sostenute per acquisto cibi e bevande preconfezionate; ( per la sola colazione )
· Acquisto di prodotti per la pulizia e la manutenzione delle camere e dei bagni;
· Servizio di lavanderia, acquisti di biancheria;
· mobili e oggetti di arredamento o per abbellimento;
· Consumi energetici ( telefono, riscaldamento, acqua, luce) con calcolo pro-quota su base millesimale e proporzione sul tempo di occupazione degli ospiti
(esempio: costi energetici annui € 2.000, superficie destinata all’ospitalità 50%, camere n. 3, occupate mediamente 80 g/anno: = 2000 x 50%= 1000 €; 1000€/365*80 = 219,17 € costo deducibile);
E’ buona norma dotarsi di un registro sul quale indicare periodicamente gli incassi e i costi, sebbene non obbligatorio da nessuna norma aiuterà voi e anche gli eventuali accertatori ad avere una panoramica chiara e trasparente di quanto avete incassato e pagato ed eviterà spiacevoli malintesi con il fisco.
Se la vostra attività dovesse perdere la caratteristica di occasionalità sarà opportuno procedere all’apertura di una partita iva per gestire il tutto in maniera imprenditoriale. L’attività quindi sarà inquadrata ai fini fiscali come una vera e propria impresa e il relativo reddito sarà gestito con le norme civili e fiscali del reddito d’impresa.
Ma come faccio a rendermi conto se l’attività non è più da considerarsi occasionale?
Non esiste una regola specifica ed uguale per tutti, questo elemento varia per tipologia di attività e gestione effettuata. L’incasso annuale sarà comunque un valido indicatore perché se è vero che un incasso di 5.000,00 € annui ad esempio configura di sicuro un’attività occasionale con un incasso di 40.000,00€ annui siamo di sicuro in presenza di un’attività continua che deve essere regolarizzata ai fini Iva. Oltre all’incasso però esistono degli indicatori ben precisi che per il fisco costituiscono probabili indizi dell’esercizio dell’attività di impresa. Questi elementi sono inseriti in una risoluzione ministeriale, la n. 155/E-158584 che recita espressamente “ …nell’eventualità in cui l’attività venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali …”).
Verifichiamoli in dettaglio:

ATTIVITA OCCASIONALE                    ATTIVITA’ D’IMPRESA
Affitto occasionale delle stanze ( non massivo)

avere altre attività con redditi ( lavoro dipendente, attività professionale etc)

Destinazione dell’immobile principalmente alle esigenze abitative del titolare o dei suoi familiari

Utilizzo dei familiari per erogare servizi agli ospiti ( rifacimento stanze, pulizia colazioni etc)

Nessuna o minima offerta di servizi aggiuntivi.

Nessuna o minima pubblicità periodica e ricorrente

 Esercizio abituale ed esclusivo con    elevato ricambio degli ospiti.

Non avere altre e diverse attività “prevalenti” (lavoro dipendente, libero professionale, ecc.);

Destinazione dell’immobile principalmente alle esigenze abitative degli ospiti,

Utilizzo di uno o più collaboratori per erogare servizi agli ospiti.

Offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti (noleggio bici e/o attrezzature sportive, interpretariato, convenzioni piscine, biglietti ecc.);

Elevata pubblicità periodica e ricorrente (su riviste, periodici, Internet).

Al verificarsi di questi elementi come detto in precedenza sarà obbligatorio aprire la partita Iva, il che comporterà anche aprire una PEC ( posta elettronica certificata) per i rapporti con le istituzioni, iscriversi al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e all’Inps per il pagamento dei contributi obbligatori dei commercianti ai fondi pensionistici.

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Bed and breakfast imprenditoriale o occasionale

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B&B: differenza tra occasionalità e imprenditorialità nell’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast

Perché è possibile non aprire la partita iva per l’attività di B&B a differenza di altre attività extraricettive ( es affittacamere) cioè è possibile svolgerla con carattere di saltuarietà, potendo non aprire in questo caso la partita iva?Inge og Ole?s bolig


Noi sappiamo che l’Apt chiede alle singole strutture nel momento in cui effettuano la domanda di iscrizione se intendono svolgere l’attività con carattere saltuario o continuativo; nel primo caso debbono indicare i 60 gg, ossia un periodo nel quale la struttura dovrà comunque essere chiusa e non si potranno accettare prenotazioni. Pertanto il carattere di saltuarietà sembrerebbe essere quel fatidico periodo di 60 gg che viene indicato nella domanda. Ma stanno davvero così le cose? Allora perché ad esempio gli stabilimenti balneari che operano solo 3 o 4 mesi all’anno non usufruiscono delle stesse agevolazioni e debbono necessariamente aprire partita iva? Inoltre sappiamo che in molti studi di settore settore il fisco chiede alle aziende anche quanti giorni all’anno esercitano la loro attività. Ne deduciamo che non è questo il parametro necessario ad individuare l’occasionalità di un B&B.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Premesso che non esiste una normativa specifica che disciplini l’attività del B&B ai fini fiscali dobbiamo attenerci a quanto espresso da due risoluzioni ministeriali emanate in tal senso su specifica richiesta di alcune regioni la n. 180 del 1998 e successivamente la n. 155 del 2000.
Analizzandole attentamente vediamo che l’amministrazione finanziaria ha un concetto diverso di saltuarietà rispetto a quello dell’apt. Infatti nel disciplinare la materia il fisco non accenna in alcun modo ai 60 gg di chiusura, bensì analizza l’attività di B&B determinando alcune caratteristiche che ne caratterizzerebbero la sua eventuale non assoggettabilità all’Iva. Vediamole in dettaglio:

Recita la circolare che L’imponibilità Iva sussiste se le prestazioni di servizio (in questo caso alloggio) sono da considerarsi non occasionali, derivano cioè da un’attività esercitata per professione abituale. Viceversa il fatto che tale attività viene esercitata nella propria casa con presenza del titolare e la sua famiglia oltre gli ospiti non da l’impressione che l’immobile venga sfruttato a fini commerciali bensì sia per esigenze abitative della famiglia, sia per l’ospitalità ad altre persone. La stessa famiglia si occupa poi di fornire i relativi servizi accessori all’ospite senza l’ausilio di dipendenti e strutture organizzate.
“L’attività del B&B occasionale deve quindi limitarsi a fornire al cliente una ospitalità volontaria non organizzata (non imprenditoriale ) fornendo esclusivamente alloggio e cibi confezionati senza manipolazione avvalendosi della normale organizzazione familiare. “

E’ chiaro quindi il concetto mediante il quale l’assoggettamento dell’attività ad iva scatterà nel momento in cui tale attività non venga più svolta con tali requisiti ma assuma contorni diversi e cioè sia svolta in modo sistematico e organizzato esercitata per professione abituale ( uso del computer, prenotazioni continue, sfruttamento dell’immobile per più camere, assenza del titolare e della famiglia o mancanza della residenza, )

Viceversa se l’attività viene svolta con carattere di stabilità ed evidenziando una certa organizzazione di mezzi, secondo il fisco sarà opportuno aprire la partita iva e gestire l’attività con le modalità del reddito d’impresa e non più secondo quella dei redditi diversi ai sensi dell’art. 81 comma 1 lettera I del T.U.I.R. ( DPR 917/86)

Esiste infatti una sostanziale differenza che si verifica se l’attività di B&B si manifesta nella sua forma semplice occasionale dove avremo una situazione media di questo tipo:

camera familiare adattata per ospitalità con arredamento minimo, affitto non continuativo della stanza, lavaggio lenzuola fatto in casa, uso del bagno familiare o comune, pasti preconfezionati per la sola colazione

dalla forma meramente imprenditoriale che si manifesterà in :

attività simile a quella alberghiera di tipo imprenditoriale ( sfruttamento intensivo delle camere, arredamento esclusivo di lusso, lavaggio lenzuola effettuato tramite lavanderia, bagno ad uso esclusivo con phon e servizi quali saponi pubblicizzati, ciabattine personalizzate etc , fornitura di pasti non preconfezionati.

L’eventuale accertamento del fisco riterrà quindi ad uso occasionale la prima attività ma considererà imprenditoriale la seconda con contestuale obbligo di apertura della partita Iva. Attenzione : nel caso in cui il fisco accerti l’imprenditorialità del B&B gli effetti possono essere devastanti poiché potrebbe rilevarsi un accertamento sia ai fini delle imposte dirette ( differenza Irpef + pagamento Irap) sia ai fini Iva ( calcolo dell’iva dovuta ) sia ai Fini previdenziali ( obbligo di iscrizione all’inps e relativi versamenti) oltre sanzioni ed interessi..


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