Il Distacco di Personale e l’IVA

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Il Distacco di Personale e l’IVA

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Il Distacco del personale e sue  rilevanze ai fini IVA

Una problematica annosa che nel corso degli anni ha dato luogo a molteplici interpretazioni

Con il distacco di personale un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, distacca ( mette un proprio lavoratore dipendente a disposizione ) a un  altro imprenditore (distaccatario), con il risultato che il dipendente rende la prestazione lavorativa a favore di quest’ultimo.

L’art. 8, comma 35, della Legge n. 67 del 1988 prevede che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

Le operazioni concernenti prestiti o distacchi del personale sono fuori campo I.V.A. purché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

Il personale distaccato deve essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il distaccante, ma la relativa attività deve essere organizzata e diretta dal distaccatario.

Al contrario, se il potere direttivo e gerarchico è esercitato dal distaccante, la prestazione è imponibile (si vedano Ris. Min. 5 giugno 1995 n. 152/E, Ris. AE 2 agosto 2002 n. 262/E);

Il distaccatario deve corrispondere al distaccante solo il rimborso del costo del personale distaccato (retribuzione, fra cui si dovrebbero includere anche fringe benefit, oneri previdenziali e contrattuali).
Se invece le somme rimborsate sono superiori (o inferiori) al costo, come nel caso di rimborso forfetario slegato dal costo effettivo, l’intera operazione è imponibile, con l’aliquota I.V.A. ordinaria, in quanto la somma rappresenta un vero e proprio corrispettivo per la prestazione di servizi.
Tuttavia, è stato precisato che una lieve maggiorazione, pari a circa il 5% del costo sostenuto, dovuta ad oneri indiretti, quali aumenti di contingenza, rivalutazione delle indennità di fine rapporto ecc. non ne determina l’imponibilità (CTC del 4 gennaio 1996 n. 13).

Da quanto finora evidenziato si può concludere affermando che il distacco del personale, qualora ricorrano entrambe e congiuntamente i due requisiti suddetti, è configurabile come un’anticipazione fatta in nome e per conto della controparte e quindi esclusa dalla base imponibile, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del DPR 633/72.
In caso contrario è imponibile, e il distacco è assoggettabile ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/72.

Nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza  si è occupata più volte della varie problematiche legate al distacco di personale specificatamente ai fini IVA arrivando con la sentenza della Corte di Cassazione del 7.11.2011, n. 23021,  a mettere in discussione proprio  il trattamento Iva delle somme erogate a fronte di prestiti o distacchi del personale, stabilendo che laddove il corrispettivo erogato dall’ impresa distaccataria nei confronti dell’impresa distaccante non corrisponda al mero rimborso del costo del lavoro, l’operazione si deve considerare per intero rilevante ai fini Iva.

L’ Agenzia delle Entrate, invece, ha preso nel tempo posizioni diverse arrivando infine a stabilire, con propria  Risoluzione Ministeriale  n. 346/E del   5.8.2002, l’irrilevanza IVA nel solo caso di “ribaltamento” del mero costo del lavoro, ai sensi della Legge n. 67/1988;  l’operazione deve  intendersi quindi rilevante ai fini Iva ( quindi imponibile)  solo nel caso in cui siano rimborsate somme superiori od anche inferiori.

La conclusione di assoggettare ad imposta l’intero corrispettivo attribuito al distaccante, nell’ ipotesi in cui lo stesso sia differente al mero ristoro del costo del lavoro, è confermato dall’ introduzione successiva della disciplina dei contratti di lavoro temporaneo (c.d. lavoro “interinale”), ad opera della Legge n. 196/1997.

Possiamo quindi affermare che l’operazione di distacco non è rilevante ai fini IVA  solamente se il rimborso erogato dal soggetto distaccatario corrisponde al costo del lavoro sostenuto dall’ impresa distaccante;

Si ha invece rilevanza ai fini IVA se  se l’importo del corrispettivo erogato  dall’impresa distaccataria è superiore o inferiore  al costo del lavoro sostenuto dall’impresa distaccante.


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