Emergenza Coronavirus prime indicazioni

  • -

Emergenza Coronavirus prime indicazioni

Tags : 

OGGETTO: D.L 17/03/2020, decreto di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese

 In data odierna è stato pubblicato il Decreto Legge18/2020 contenente le misure di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus).

Pertanto, con la presente vogliamo fornirvi indicazioni in merito alle misure più importanti introdotte:

  • TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, causale “emergenza COVID-19”, per i periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020, durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di Agosto.

Le categorie di datori di lavoro interessati sono le imprese del settore industriale e le cooperative (e loro consorzi) che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ex L. 240/1984.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.

Entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva deve essere effettuata, in via telematica, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con un sindacato aderente al contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L’assegno ordinario, per lo stesso periodo sopra indicato, viene riconosciuto anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. In questo caso, il trattamento può essere concesso con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Le categorie di datori di lavoro interessati sono le aziende che occupano più di 5 dipendenti in settori cui non si applica la normativa in tema di integrazione salariale.

Sia per la Cassa Integrazione Guadagni che per il Fondo di Integrazione Salariale gli importi spettanti sono pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata, con i seguenti massimali:

  • Per retribuzioni lorde fino ad € 2159,48 (comprese mensilità aggiuntive), l’indennità massima spettante è di € 939,98;
  • Per importi superiori l’indennità massima spettante è di € 1129,66;

Le prestazioni di sostegno al reddito sono erogate nel limite degli importi di spesa stanziati.

  • CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro privati a cui non si applicano le tutele previste nel punto precedente, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane. Per le aziende deve essere concluso, anche in via telematica, accordo con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I trattamenti sono concessi dalle Regioni con decreto da trasmettere all’INPS.   

  • CONGEDO PER LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
  1. A decorrere dal 5 Marzo, causa sospensione servizi educativi, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto di fruire, per figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo con indennità pari al 50% della retribuzione. Tali congedi, che non devono essere computati nell’ambito dei congedi parentali, possono essere fruiti alternativamente da entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni. Il ricorso a tale congedo è escluso nel caso ci sia un altro componente del nucleo familiare che sia disoccupato, non lavoratore o beneficiario di altro strumento di sostegno al reddito.
  2. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata hanno diritto di fruire, per figli di età non superiore a 12 anni, di un congedo di importo pari, per ogni giornata indennizzabile, al 50% di 1/365 del reddito utilizzato come base di calcolo per l’indennità di maternità;
  3. I genitori di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi senza corresponsione, tuttavia, di alcuna indennità. Il ricorso a tale congedo è escluso nel caso ci sia un altro componente del nucleo familiare che sia disoccupato, non lavoratore o beneficiario di altro strumento di sostegno al reddito.
  4. In alternativa alle indennità previste nei punti 1 e 2, i lavoratori possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di € 600,00 accreditato sul libretto famiglia;
  5. I permessi per disabili e assistenza disabili vengono incrementati di ulteriori complessive dodici giornate nei mesi di Marzo e Aprile 2020;

  • SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico. E’ richiesto che il rilascio, da parte del medico curante, di un certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena

  • INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CO.CO.CO

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è riconosciuta, per il mese di Marzo, una indennità una tantum pari a € 600,00;

  • SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Il termine di versamento per le ritenute, i contributi previdenziali e assistenziali, e l’IVA in scadenza al 16 Marzo viene spostato al 1 Giugno 2020. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o in 5 rate senza sanzioni o interessi. Sono escluse le aziende con ricavi superiori a € 2.000.000 il cui termine di versamento è spostato al 20 Marzo 2020

  • SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni la possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

  • PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito dell’anno 2019 non superiore a € 40000,00, spetta un premio di € 100,00 da rapportare al numero di giorni lavorati nel mese di Marzo presso la propria sede. Tale premio, da erogare con la retribuzione corrisposta nel mese di Aprile o a conguaglio, non concorre a formare la base imponibile.

 


Carrello