Fattura elettronica 2019 soggetti esclusi

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Fattura elettronica 2019 soggetti esclusi

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fattura elettronica soggetti esclusi

A solo un mese dalla partenza della famigerata fattura elettronica vediamo quali sono le categorie di imprese e professionisti esclusi/ esonerati  da questo obbligo:

A seguito del recente intervento con il  Decreto Fiscale n. 119/2018 che ha dovuto rispondere almen oin parte ai rilievi  mossi dal Garante Privacy, sono state individuate alcune categorie di imprese e professionisti che, per la particolare natura della loro attività o perchè già inviano i dati al sistema TS saranno esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica. Questi soggetti pertanto, dal 1 gennaio,  potranno continuare ad emettere i documenti fiscali in franchigia della normativa sulla fatturazione elettronica.

A dire il vero un primo importante esonero  dal ciclo attivo della fattura elettronica era già intervenuto sin dall’inizio per tutti i titolari di partita IVA ( imprese e professioni) che si trovano ad operare in regime dei minimi e per i forfettari, così come per le ASD con il limite di fatturato di  65.000 euro  annuo.

Così come l’esonerò valeva anche per i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972). Categorie che per specifiche attività marginali erano state ” alleggerite” di un importante obbligo normativo.

Ovviamente l’esenzione dalla fatturazione elettronica riguarda tuttavia soltanto il ciclo attivo poichè tutti  i contribuenti  anche minimi e forfettari e gli altri soggetti esclusi si vedranno recapitate le fatture del ciclo passivo in formato elettronico. Pertanto l’esenzione è monodirezionale ovvero solo nella parte attiva anche se questo non inciderà sicuramente per i forfettari poichè i costi non sono comunque detraibili.

I  minimi e forfettari sono considerati pertanto al pari di consumatori finali per il soggetto tenuto in ogni caso all’emissione della fattura elettronica: i documenti d’acquisto saranno recapitati dal SdI all’interno dell’area riservata del sito delle Entrate. In ogni caso è tuttavia possibile comunicare l’indirizzo PEC o il codice destinatario per la ricezione delle fatture elettroniche.

Importanti cambiamenti ci saranno tuttavia sulle regole per la conservazione delle fatture d’acquisto ricevute, che nel primo caso sarà analogica mentre nel secondo caso dovrà avvenire in modalità elettronica (o aderendo al servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate o tramite provider esterni a pagamento).

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Tra i soggetti esclusi dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche rientrano anche medici e farmacie, per i dati già inviati tramite il sistema TS, ma solo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. La novità che è stata introdotta dal Senato in sede di esame degli emendamenti al Decreto Fiscale n. 119/2019 e riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche ( e società sportive dilettantistiche)  fino a 65.000 euro di fatturato.

Ma vediamo in dettaglio quali sono le categorie degli esonerati dalla fatturazione elettronica ovvero:

  • farmacie,
  • ASL – aziende sanitarie locali,
  • aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto,
  • medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato)
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
  •  strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  •  esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
  • psicologi;
  • infermieri;
  • ostetriche ed ostetrici;
  • medici veterinari;
  • tecnici sanitari di radiologia medica.

In generale non sarà obbligatorio emettere  fattura elettronica soltanto per i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Resta pertanto quindi l’obbligo di fatturazione elettronica per quelli non inclusi. Il caso specifico è quello di un medico che utilizza la sua partita Iva per percepire compensi a seguito di  interviste radio/televisive, conferenze mediche, royalties da libri etc. Si tratta di  incarichi che esulano dall’attività professionale medica pura. Per qeusta tipologia di proventi il medico sarà quindi  obbligato all’emissione della fattura elettronica nei confronti del proprio committente.

 

 


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