Fatture 2018 ricevute nel 2019

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Fatture 2018 ricevute nel 2019

Fatture cartacee di fine 2018 ricevute nel 2019: come fare

Come dobbiamo comportarci quando riceviamo fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico ma cartacee, oppure via e-mail? E’ uno dei quesiti classici che possono configurarsi nei contribuenti prima del famigerato passaggio alla fatturazione elettroncia prevista del 01 gennaio 2019. Si tratta di un adempimento semplice che riguarda tanto il fornitore (può ancora emettere a inizio gennaio le ultime fatture cartacee riportanti data 31.12.2018?) quanto il cessionario/committente (può ancora accettare, a inizio 2019, l’arrivo delle fatture analogiche?). Al quesito ha già risposto l’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito a fine novembre: “L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916 della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica”.
L agenzia delle entrate ha anche recentemente chiarito che se la fattura attiva viene emessa al 31/12/2018 in modalità cartacea ma inviata, ad, esempio il 2 gennaio 2019 per email;la stessa sarà ritenuta valida sia per L’ emittente ( non elettronica)  sia per il destinatario che potrà tranquillamente registrarla e detrarla (leggero ritardo nella emissione non sanziona bile).
L’Agenzia delle Entrate, non lo si può pretendere, non arriverà mai a scrivere che nei primi giorni del 2019 si potranno ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle differite. Un’apertura in tal senso fu già esclusa nella circolare n. 13/E/2018 (par. 1.3) con riferimento ai casi di avvio anticipato da luglio e sarebbe controcorrente rispetto alle ultime modifiche introdotte dall’art. 11 D.L. n. 119/2018 basate sul presupposto, si legge nella relazione illustrativa, che la fattura si considera emessa quando è trasmessa.
Per chi, a chiusura del 2018, non si farà troppo prendere dall’ansia (ossia dall’idea di dover documentare a tutti i costi la data di trasmissione, da una parte, e di ricezione, dall’altra) la risposta della FAQ strizza comunque l’occhio alle fatture cartacee datate entro il 31.12.2018. Si ricorda, a tal riguardo, che di fatto, anche la circolare 1/E/2018 dice (con toni non certo inquisitori) che l’arrivo della fattura è riconducibile alla protocollazione progressiva dell’art. 25 (invero abrogata dal 24.10.2018 ma ancora possibile), laddove la ricezione non risulti da Pec o altri sistemi che attestino la ricezione. Nulla di insostenibile, in sostanza, se una fattura datata lunedì 31.12.2018 risulterà ricevuta, annotata e detratta entro tale data. Ma nulla di strano, in senso assoluto, nemmeno se la fattura, perché spedita il 31.12.2018 attraverso il “caro” vecchio ufficio postale arriva qualche giorno dopo, nei primi giorni del 2019, con detrazione che però slitta di un mese.
Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31.12.2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione. Insomma, lascia intuire l’Agenzia, fornitore e cliente devono “volersi bene”. Se il fornitore non ce la farà a spedire la fattura cartacea entro il 31.12.2018, è quindi opportuno che eviti di mandarla tramite strumenti tracciati (ad esempio la Pec) per non mettere in difficoltà il cessionario/committente che, a fronte di una fattura trasmessa e ricevuta nel 2019, dovrebbe invece pretendere la forma elettronica, pena l’obbligo di attivare la (compromettente per il fornitore) procedura dell’autofattura denuncia.

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