limite plafond fatturato commerciale ASD- SSD

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limite plafond fatturato commerciale ASD- SSD

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NUOVO LIMITE PLAFOND FATTURATO COMMERCIALE PER  ASD- SSD

fatturato-398-91

Importante novità da Gennaio per tutte le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportivo dilettantistiche che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni della L. 398/1991, o che comunque ne beneficiano in forza di comportamento concludente; ricordiamo infatti che per questi soggetti, il reddito viene determinato forfettariamente in misura del 3% dei corrispettivi effettivamente incassati nel periodo di imposta e l’IVA deve essere versata nella misura del 50% rispetto all’IVA esposta in fattura (o compresa nei corrispettivi di vendita in caso di esonero dall’emissione della fattura).

Fino al 31/12/2016 chi ha optato per la 398 non può superare il fatturato ( plafond) di €250.000 annue ( in vigore dal 2003) e questo poteva essere un ostacolo per l’adozione della normativa da parte di grandi centri sportivi o comunque Enti che hanno fatturati maggiori. Dal 1 gennaio 2017  la normativa incrementa questo plafond portandolo a 400.000 euro. Ovviamente  la decorrenza dell’incremento del plafond va individuata facendo riferimento al periodo di imposta prescelto dall’ente che non necessariamente ricade nell’anno solare. Infatti la normativa è molto chiara nell’evidenziare che l’incremento viene concesso “a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01/01/2017”.

Pertanto:

    • per i centri sportivi costituiti sotto forma di  A.S.D. o S.S.D. che hanno scelto il  periodo di imposta solare (  dal 01/01 al 31/12 di ogni anno)  fino al 31/12/2016 dovranno conteggiare il vecchio plafond di € 250.000, mentre per l’esercizio 2017 varrà il nuovo limite di € 400.000 per il quale potranno effettuare l’opzione al 01/01/2017 ricorrendone i requisiti;
  • per i centri sportivi costituiti sotto forma di  A.S.D. o S.S.D. che hanno scelto un periodo di imposta infrannuale (es. 01/06/2016 – 31/05/2017 ) il periodo di imposta decorrente al 01/01/2017 è quello relativo all’esercizio 2016/2017, e per costoro la decorrenza della disposizione ha già effetto dall’esercizio in corso potendono già fare richiesta.
Per completezza riportiamo il testo della normativa:

All’articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000 euro».

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