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abolito il certificato medico sportivo per palestra bambini

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abolito il certificato medico sportivo per palestra bambini

Svolta importante del Ministero della Salute unito al Ministero dello Sport che hanno optato per l’esenzione per  i bambini  fino a anni di età dall’obbligo di certificazione medica sportiva. La decisione si basa sulla decisione unanime dei pediatri che affermano che in quella fascia d’età si rende  impossibile effettuare una valutazione realistica  sulla possibilità dei bambini di poter sopportare gli sforzi prodotti da una attività sportiva specifica. Ad ogni l’obiettivo ufficiale del ministero è quello di non gravare i cittadini e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni legati alla produzione dei certificati

ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra


questo il testo del decreto:

Decreto n°176 del Ministero della Salute e dello Sport, 28 febbraio 2018

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con  IL MINISTRO PER LO SPORT

Visto l’articolo 7, comma 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano una attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2014, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.”, ed in particolare l’articolo 3, che definisce l’attività sportiva non agonistica e prevede l’obbligo di certificazione per le categorie ivi indicate;

Visto l’articolo 42-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 155, recante “Approvazione delle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”;

Ritenuto che la Federazione Italiana Medici Pediatri, con nota del 16 luglio 2015, ha segnalato la necessità di escludere dall’obbligo di certificazione medica l’attività sportiva per la fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, al fine di promuovere l’attività fisica organizzata dei bambini, di facilitare l’approccio all’attività motoria costante fin dai primi anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento permanente, nonché di non gravare i cittadini e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;

Tenuto conto che il Tavolo in materia di medicina dello sport, istituito presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della salute in data 20 settembre 2017, si è espresso in più occasioni nel senso di considerare l’attività sportiva in età prescolare dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni quale attività sportiva non soggetta ad obbligo di certificazione;

decreta

articolo 1

(Attività sportiva in età prescolare dei bambini da 0 a 6 anni)

  1. Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.

Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo.

Roma, 28 febbraio 2018

IL MINISTRO DELLA SALUTE

(Beatrice Lorenzin)

IL MINISTRO PER LO SPORT

(Luca Lotti)

E se invece voglio continuare a produrre il certificato medico per i miei figli? 

La presentazione del certificato medico attesta “la sana e robusta costituzione” dei bambini  e l’idoneità a praticare attività fisica ludico amatoriale.

Cosa significa attività ludico-sportiva amatoriale?

Ovvero l’uso libero della palestra e/o della piscina senza l’obbligo della  presenza dell’istruttore, se si tratta di adulti. Per i bambini, invece, si intende un corso per avvicinare i piccoli al nuoto con giochi d’acqua. Ancora il calcetto, il tennis, sempre se tali attività sono svolte al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da società sportive.

Quali sono le attività non agonistiche?

  • attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario scolastico;
  • gli sport svolti presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (fino ai 12 anni);
  • attività svolte al fine di partecipare ai Giochi sportivi studenteschi (fino alle qualificazioni regionali).

Perché vi è questa differenza tra attività ludica amatoriale e non agonistica?

Il presupposto è che i centri sportivi affiliati alle società sportive federali o al Coni, hanno uno standard di preparazione atletica che mette il medico, che effettua la visita, in condizione di certificare se un paziente è in grado o no di seguire i corsi.

Nelle palestre non affiliate, invece, è l’istruttore che stabilisce liberamente il tipo e l’intensità dell’allenamento. E ciò non è conoscibile a priori dal medico.

Chi rilascia il certificato medico?

Il medico di famiglia o il pediatra che conoscono i loro assistiti e possono valutare la opportunità di svolgere attività fisica. Trattandosi di attività non agonistica non è necessario rivolgersi ad un medico sportivo.

Cosa occorre per ottenere il rilascio del certificato medico?

Il medico di base o il medico sportivo deve provvedere ad effettuare l’anamnesi e l’esame obiettivo del bambino misurandone la pressione e valutare i risultati dell’elettrocardiogramma a riposo.

Il certificato deve dichiarare, quindi, che il bambino non presenta controindicazioni che vietino la pratica di attività sportiva non agonistica.
Inoltre il medico deve indicare che il certificato ha validità di 1 anno dalla data del rilascio.

Normalmente il certificato è a pagamento, non coperto dal Servizio Sanitario Nazionale perché ritenuto “non necessario”.

Solo in talune ipotesi è gratuito, se rilasciato dai medici di famiglia o dai pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi:

  • attività sportive parascolastiche, su richiesta del Dirigente Scolastico;
  • partecipazione ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quelle regionali. L’esame strumentale ECG, è invece a carico di chi lo richiede.

In realtà vi è ancora tanta confusione.

Infatti, talune strutture private continuano a richiedere il certificato ai fini dell’iscrizione ai corsi da loro organizzati. Questo accade perché, essendo necessario stipulare polizza assicurativa per eventuali infortuni, talune società assicuratrici coprono il pagamento del risarcimento danni solo a fronte della presenza di un certificato medico della persona che ha subito incidente durante la attività fisica.

Inoltre, trattandosi di bambini, ci sono genitori che, indipendentemente dall’obbligatorietà o meno del certificato, provvedono comunque a far visitare il proprio bambino dal pediatra di base. E questo, naturalmente, rientra nella discrezionalità di ciascun genitore.

 

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Il Certificato medico sportivo per la palestra 

Per ogni palestra e in generale per ogni società o associazione sportivo dilettantistica, il dubbio dell’obbligatorietà o meno del  certificato medico dell’iscritto è sempre un grosso problema.


A questo ha finalmente dato una risposta definitiva la circolare del  Coni del 10/06/2016 che è intervenuta a stabilire le discipline sportive nelle quali i tesserati non fossero obbligati ad avere un certificato medico non agonistico per fare attività.

Per scaricare l’intera circolare è possibile cliccare sul link

Circolare CONI Certificati Medici 10 giugno 2016

Ecco in breve quali sono le attività sportive  i cui tesserati sono esentati dall’obbligo di presentazione del certificato medico:

  1. Tutte le discipline degli Sport di Tiro come ad esempio tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l’arco, Tiro Dinamico Sportivo etc;
  2. Discipline del Biliardo Sportivo;
  3. Discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato);
  4. Discipline del Bowling;
  5. Discipline del Bridge;
  6. Discipline della Dama;
  7. Discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST);
  8. Discipline del Golf;
  9. Discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione della specialità del Long Custing e del Big Game (Pesca d’altura);
  10. Discipline degli Scacchi;
  11. Disciplina del Curling e dello Stock sport;
  12. Aeromodellismo;
  13. Imbarcazioni Radiocomandate;
  14. Attività sportiva Cinotecnica;
  15. I non praticanti (quelli che si sono tesserati magari solo perché sono dirigenti dell’ASD ma non fanno sport);
  16. I tesserati il cui impegno fisico sia evidentemente minimo.

Ricordiamo che le federazioni nazionali per iscrivere le associazioni sportivo dilettantistiche o le società sportivo dilettantistiche richiedono sempre un’autocertificazione del presidente dell’associazione (A.S.D.)o dell’ amministratore ( S.S.D.) in cui si dichiari di essere in possesso del certificato medico di ogni iscritto che va tenuto e richiesto annualmente ( vale un anno).

download dell’estratto della gazzetta ufficiale n 169 del 20 luglio 2013 ( decreto Balduzzi)

LE ATTIVITÀ “IL CUI IMPEGNO FISICO SIA EVIDENTEMENTE MINIMO

Il  Coni e Ministero della Salute derogano la responsabilità al  Presidente (A.S.D.) o all’amministratore (S.S.D.) prevedendo  che sono comunque esentate dall’obbligo del certificato le altre attività “il cui impegno fisico sia evidentemente minimo“. Resta da capire chi può effettivamente dichiarare che  l’impegno fisico possa essere effettivamente  minimo; infatti un’autocertificazione dell’iscritto non ha valore e spesso e volentieri il rappresentante legale di una associazione sportiva non può monitorare  l’attività fisica degli iscritti o comunque certificarne le prestazioni sportive tanto più se dovesse capitare  qualcosa ad un suo atleta mentre sta facendo attività sotto la sua responsabilità, ne potrebbero insorgere problematiche significative.

IL CONTROLLO MEDICO VIENE COMUNQUE RACCOMANDATO

SI raccomanda che i tesserati di queste attività, (secondo il documento del Ministero della Salute e del CONI,) vengano sottoposti  ad un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva

Questo per evitare ogni sorta di responsabilità oggettiva nei confronti degli iscritti .

PER GLI AGONISTI TESSERATI

Per loro non cambia nulla e continua tutto ad essere come prima. Obbligo di certificato medico agonistico.

facsimile di certificato medico

Ministero Salute - Linee guida att non agonistica del 08-08-14.p

PER I NON AGONISTI TESSERATI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE NON CONTEMPLATE

Anche per loro non cambia nulla e continua tutto ad essere come prima. Obbligo di certificato medico non agonistico.

Se si hanno dubbi riguardo la tipologia dell’attività sportiva pratica dalla propria Associazione Sportiva Dilettantistica – A.S.D. o società sportiva dilettantistica S.S.D.  sia ad impegno fisico evidentemente minimo o meno,  è bene chiedere in via preventiva  un parere alla Federazione Sportiva Nazionale FSN, Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS)  presso il quale si è affiliati.

per comodità riepiloghiamo i dati essenziali:

A) il certificato non agonistico è obbligatorio per tutti gli iscritti alle società sportive non agonistiche iscritte agli enti di promozione sportiva. ( Praticamente tutte le palestre inquadrate come associazioni o società sportive dilettantistiche).

B)Anche quando non è obbligatorio il certificato medico, è fortemente raccomandata una visita a scopo preventivo per le attività ludico motorie. Questo potrebbe individuare una responsabilità civile per imprudenza anche per le società commerciali (quindi non sportive ) che vendono attività fisica ai loro clienti. Stessa responsabilità per i personal trainer che somministrassero protocolli di allenamento in assenza di una qualsiasi certificato.

C)L’elettrocardiogramma non è obbligatorio ( attenzione: nel caso di episodi avversi l’assenza di ECG potrebbe configurare l’ipotesi di una colpa per imprudenza a carico del medico certificatore).
I medici che possono fare certificati non agonistici sono solamente i medici di base relativamente ai propri assistiti, i pediatri di libera scelta relativamente ai propri assistiti, i medici specialisti in medicina dello sport. Quindi nei centri fitness possono lavorare solo i medici specialisti in medicina dello sport a meno che i medici di base e i pediatri non vadano nella singola palestra a certificare esclusivamente i proprio assistiti. I certificati per la non agonistica fatti da altri medici ( che non siano i pediatri e i medici di base relativamente ai propri assistiti) sono nulli ( in altre parole i certificati per la non agonistica non possono essere più fatti da ortopedici ginecologi otorinolaringoiatri e medici generici), in caso di certificati fatti da medici non abilitati potrebbero scattare responsabilità civili sia per il presidente di società sportiva che per il medico che ha fatto il certificato.
C) Resta da capire  con maggior chiarezza se discipline come lo spinning, l’aerobica ad alto impatto, il cross fitness e le loro varianti devono essere considerate discipline ad alto impatto e in questi casi procedere con il certificato per le discipline ad alto impatto cardiovascolare che prevede l’esecuzione di una prova da sforzo.

 

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