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cessione diritti d’autore

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cessione diritti d’autore

La cessione dei diritti d’autore costituisce un reddito inquadrato in maniera autonoma nel quadro L  del modello Unico P.F. Si tratta di un reddito occasionale, legato magari a una prestazione specifica richiesta da un soggetto di solito Azienda operante in un settore artistico o nel campo dell’editoria e del giornalismo. Si è inteso  in questo modo tutelare l’opera dell’ingegno personale garantendo anche una sorta di agevolazione fiscale poiché i redditi non solo non sono soggetti a una forma previdenziale specifica ( mancando il requisito della continuità ) ma godono anche di uno sconto speciale in quanto la ritenuta d’acconto applicabile al reddito ( attualmente del 20%) viene applicata al 75% del reddito, rendendo di fatto l’imponibile più basso di una spesa forfettaria virtuale pari al 25%.

Si differenzia dalla prestazione occasionale perché in questo caso  la prestazione non è di tipo esclusivamente lavorativo, bensì viene richiesta la creazione di un’opera intellettuale specifica legata ad un particolare talento detenuto dal prestatore d’opera che di fatto ” crea” l’opera costituita ad esempio da un articolo o editoriale o artistica. Può anche accadere che si richieda che si richieda  al  cessione-diritti-dautore titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale,  di concedere a terzi lo sfruttamento economico della sua opera, attraverso il versamento di una somma di denaro (royalties). In questo modo, l’autore dell’opera rimane proprietario della stessa ma beneficia attraverso la concessione del diritto d’autore dei proventi derivanti dallo sfruttamento che viene effettuato da terzi  a fini commerciali e/o di lucro. La cessione o l’utilizzo del diritto di autore è disciplinato dalla Legge n. 633/1941, la quale stabilisce che l’autore di un’opera dell’ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 12 della norma. Si acquisisce il  diritto di autore dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Questo  diritto si scinde in tre parti:

    • diritto di pubblicizzare l’opera;
    • diritto di utilizzare economicamente l’opera;
  • diritto di rivendicare la paternità dell’opera.

A questo punto è opportuno osservare che il diritto di pubblicizzare l’opera e il diritto di utilizzarla economicamente sono diritti patrimoniali, e come tali possono essere oggetto di cessione, mentre il diritto di paternità dell’opera ha carattere personale è non può mai essere oggetto di cessione.

Il diritto d’autore può essere applicato alla realizzazione autonoma e creativa nell’amvito di  immagini destinate all’editoria (libri, riviste, articoli, pubblicazioni periodiche) o opere che abbiano carattere creativo. Come detto in precednza permette una deduzione forfettaria a titolo di spese  del 25% dell’importo richiesto ed e’ esente da contribuzione INPS e fuori campo di applicazione dell’ IVA ( a patto che non sia legato ad attività professionale esercitata abitualmente e non si innesti in questa fattispecie a carattere continuativo).

Non si rende applicabile alla fotografia commerciale, pubblicitaria, per privati, e deve essere riferita ad immagini realizzate dall’autore stesso e non da una  società ( ovvero conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale); ai fini delle imposte sui redditi, sono inquadrati come redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86).’.

IN BREVE:

E’ possibile adottare la cessione dei diritti d’autore nei casi in cui si sia in presenza di un’opera nell’ambito:
della  fotografia con  questi requisiti:
a) Creativa – interpretativa;
b) Realizzata spontaneamente e proposta al cliente, e da questi accettata;
c) Destinata ad impieghi editoriali (Libri, riviste, articoli, pubblicazioni periodiche);
d) Ceduta direttamente da te come autore – e non attraverso agenzie o società;

La cessione del diritto d’autore ai fini fiscali non implica la vendita di tutti i diritti ma intende solo che i diritti d’uso ceduti  siano parziali o totali, rispecchino i requisiti indicati in precedenza.(  Risoluzione Ministeriale n. 94/E del 30 aprile 1997).

L’opera dell’ingegno ha molteplici ramificazioni; si rientra in questo campo infatti in tutte le opere connesse alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, alla fotografia, ai giornali e alla tecnologia informatica ivi comprese le realizzazioni di video per il web).

Il trattamento fiscale di questi compensi, ha un carattere autonomo  rispetto alle regole generali che disciplinano i redditi di lavoro autonomo; vengono infatti  tassati nel periodo d’imposta ridotti delle deduzioni forfettarie, di cui all’articolo 54, comma 8, del DPR n. 917/86.
Nel caso in cui, invece, i compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno percepiti da persone fisiche diversi dagli autori sono sono considerati, invece, redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, lettera g) del DPR n. 917/86.
Se i compensi vengono poi corrisposti a soggetti non residenti si dovrà  effettuare una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’ esercizio di imprese ( ritenuta applicata in questo caso al 100% dei compensi) ad eccezione dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non

Il percettore  dei compensi per la cessione o concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore dovrà dichiarare i compensi nella sezione III del Quadro RL del modello Unico P.F., applicando le deduzioni forfettarie nella misura:
• del 25% dei proventi stessi se il percettore ha un’età pari o superiore ai 35 anni, alla data di percezione dei redditi dichiarati;
• del 40% dei proventi stessi se il percettore  ha un’età inferiore ai 35 anni.
Ai fini INPS i percettori del diritto di autore, in generale, non sono soggetti a contribuzione legata alla Gestione separata dell’Inps ( messaggio INPS n. 19435 del 28 novembre 2013) mentre l’obbligo di Iscrizione alla Gestione separata Inps, oltre a chi produce redditi di lavoro autonomo, infatti sussiste (articolo 50, comma 1, lett. c)-bis del DPR n. 917/86) in capo a chi ha redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, con retribuzione definita su base periodica, non in base alla cessione del diritto di autore. Lo sfruttamento economico del diritto di autore (regolato dalla lettera b) dell’articolo 53, comma 2 del Tuir), al contrario, non ricade sotto le tipologie di redditi che definiscono gli autori come lavoratori autonomi obbligati a iscriversi alla Gestione Separata (ex articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995).

Gli unici soggetti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata dell’Inps sono tutti quei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo(Fpls), confluito nella Gestione Separata Inps. All’ importo del compenso annuo percepito deve essere applicata la franchigia del 40% (per prestazione lavorativa + redditi con diritto di autore), per determinare il contributo annuo da versare alla Gestione separata, entro i massimali previdenziali.

Cosa debbono contenere il contratto e la ricevuta per  cessione dei diritti d’autore
Nel contratto sottoscritto da entrambe le parti, dove dovranno essere necessariamente inseriti i seguenti dati:
• i dati anagrafici dell’Autore dell’Opera e quelli della società editrice, o del legale rappresentante di essa;
• la tipologia di lavoro, ossia l’opera realizzata, i cui diritti vengono ceduti (il testo da scrivere, con il relativo numero di pagine, piuttosto che il genere di traduzione da realizzare),
• quali diritti vengono ceduti (in base al tipo di diritti ceduti è possibile avere un contratto tipico o atipico, come vedremo di seguito);
• il compenso pattuito per la cessione dei diritti e le modalità di pagamento;

Come già specificato sopra, non possono essere previsti, all’interno del contratto, orari di lavoro e non può essere richiesta la realizzazione del lavoro in una sede fisica predefinita. Ciò vale soprattutto nel caso in cui il contratto preveda la cessione di diritti per articoli giornalistici o per articoli da inserire in un blog; casi, questi, in cui l’opera deve essere ancora realizzata, al momento della firma del contratto, differentemente da quanto avviene quando l’autore di un libro o di un brano musicale si presenta da un editore con un manoscritto o da un produttore discografico con uno spartito.
Il pagamento delle spese per il deposito e la registrazione del contratto (adempimenti esplicitamente previsti dalla Legge sul Diritto d’Autore) sono sempre a carico del Cessionario, ossia del Committente.

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