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contratti sportivi 7500 euro ( ora 10.000) esonero contribuzione Inps Enpals

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Contratti sportivi 7.500 ( dal 2018 10.000 euro)

I Contratti sportivi nelle ASD o SSD non lucrative  hanno sempre creato dubbi interpretativi in merito alla contribuzione previdenziale. Recentemente  il 7 giugno 2016 la  sezione lavoro della Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 250/2016,  ha condiviso l’interpretazione del   Ministero del Lavoro e in concreto ha ribadito la possibilità di definire l’esistenza di prestazioni di lavoro professionale nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in un quadro di esonero da contribuzione previdenziale e da trattamento fiscale agevolato di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m, del Tuir. Il Ministero del Lavoro,  con la circolare 21.02.2014  precisa: “In questo quadro il Ministero ravvisa pertanto l’opportunità di farsi promotore d’intesa con Inps di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativa gestionale non professionale ex articolo 67 primo comma lett. m) ultimo periodo del Tuir”, con ciò affermando che, al momento, non esiste per la prestazione lavorativa sportiva dilettantistica alcun tipo di tutela.

La nuova disciplina approvata con la legge di stabilità 2018 nell’introdurre la nuova fattispecie della SSDL società sportiva dilettantistica lucrativa, mentre ha previsto l’assoggettamento alla contribuzione Enpals per le SSDL ha confermato l’esenzione dei contributi Inps ( o Enpals) per tutti i collaboratori delle ASD e delle SSD no profit.

La precisazione legislativa non lascia dubbi quanto alla riconducibilità del rapporti di esercizio di attività sportive dilettantistiche … a quelli ricompresi nell’articolo 67 comma 1 lett. m) Tuir e, pertanto, assoggettati alla disciplina fiscale prevista dall’articolo 69 Tuir e dall’articolo 25 comma 1 della legge 133 del 1999. I relativi redditi sono pertanto soggetti ad imposizione fiscale solo per importi superiori ad euro 7.500 ( dal 2018 10.000)  annui nella parte eccedente e nessuna contribuzione previdenziale è dovuta. 

Per negare l’esenzione l’ente previdenziale dovrebbe provare l’insussistenza del presupposto formale fissato dalla normativa speciale e, quindi, la non esistenza di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal Coni (cfr. Corte Appello Milano, sentenza 1172/14)

Alla luce dei rilievi svolti appare dimostrato che l’appellante avesse natura di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e che in difetto di prova contraria le prestazioni svolte dagli istruttori fossero dirette all’insegnamento di discipline sportive dilettantistiche non rilevando la finalizzazione allo svolgimento di gare o manifestazioni sportive.

Il Pos a costi sostenibili

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Non sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di «esercente attività sportiva dilettantistica» che ben può caratterizzare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso”.

Non priva di forti aspetti di criticità appare la conclusione che rende utilizzabili i compensi per prestazioni sportive “a prescindere dalla natura autonoma o subordinata” del rapporto di lavoro.

Pertanto  la prestazione sportivo dilettantistica rivestendo carattere “lavorativo” dovrebbe essere inserita  alla iscrizione nel libro unico del lavoro e alla denuncia al centro per l’impiego.

Compensi sporti 7500 euro e familiari a carico ( dal 2018 10.000)

Ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta.  I compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa e i premi ricevuti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica sono considerati esenti da imposta fino all’importo di 7.500 euro e fino a questa cifra non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li ha percepiti.

In sintesi i compensi percepiti nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica fino a ad euro 7.500,00 ( dal 2018 limite a 10.000) non  subiscono tassazione;  vanno solo dichiarati  nella dichiarazione dei redditi. Sui redditi eccedenti gli euro 7.500,00 ( dal 2018 10.000)  e fino ad euro 28.158,28 è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23% trattenuta dalla società sportiva erogante.

Anche in questo caso, qualora sia l’unico reddito percepito non dovrà essere presentata la dichiarazione dei redditi.

Per i redditi eccedenti gli euro 28.158,28, invece, la ritenuta operata è a titolo di acconto e pertanto tali redditi dovranno essere indicati in dichiarazione dei redditi. I compensi ricevuti e assoggettati a ritenuta a titolo di imposta concorreranno comunque alla formazione del reddito imponibile ma unicamente ai fini della determinazione degli scaglioni di reddito.

Se si percepiscono altri redditi quali sono gli adempimenti?

Se i personal trainer o i collaboratori amministrativi , ricevono compensi da più associazioni o società sportive è assolutamente necessario comunicare mensilmente il plafond rimanente ( nel limite dei 7.500 euro) a ognuna delle associazioni committenti per le quali si lavora ( solo il plafond residuo non importi singoli o committenti) mediante un’autocertificazione al fine di permettere il corretto adempimento fiscale da parte dei committenti stessi ( trattenuta della ritenuta d’acconto o d’imposta IRPEF e Addizionale ).

Attenzione: la mancata comunicazione del plafond, qualora si superi il detto limite dei 7.500 euro l’anno comporterà un avviso di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria ( basata sulle comunicazioni certificazione unica e mod. 770 di ogni A.S.D./S.S.D.  committente ) per le somme non versate che sarà posto a carico del collaboratore/personal trainer con conseguente irrogazione di sanzioni ed interessi.

I due adempimenti ( la Certificazione Unica e il modello 770 ) che vengono effettuati dalle A.S.D.  e dalle S.S.D. hanno funzioni  distinte:

  • nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell’anno e le relative ritenute e contributi se dovute;
    nel modello 770 devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Per le A.S.D. e le S.S.D. tuttavia  l’adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta si potrebbe concludere con la sola trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica se non sono superati i limiti dei 7.500 euro annui derivanti  da compensi sportivi per singolo percipiente . Se questo è il caso , infatti, non v’è alcun modello 770 da trasmettere.

Nel caso in cui, invece, si siano corrisposti anche compensi eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo (ad esempio, compensi professionali) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all’invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il modello 770/2017 per riepilogare gli importi versati.

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canone rai bolletta per associazioni e agenzie di viaggi

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CANONE RAI: AGENZIE VIAGGI B&B A.S.D. E S.S.D. NON LO PAGANO IN BOLLETTA
Torna la scadenza del canone Rai: anche per il 2017 viene pagato in bolletta con uno sconto di 10 euro ma solo per le persone fisiche. Il canone speciale che pagano ad esempio Agenzie Viaggi B&B e associazioni e società sportive dilettantistiche  va pagato  entro il 31 gennaio 2017 con le solite modalità.

Tutte le società, associazioni ed enti che hanno sottoscritto un canone speciale ai fini Rai  non soggiacciono alla regole generale che vede l’addebito del canone Rai nella bolletta dell’utenza elettrica; per loro non trova applicazione la nuova modalità di pagamento nella bolletta elettrica introdotta a partire dallo scorso anno e valevole solo per il canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Pubblichiamo quindi questo articolo in risposta alle numerose domande poste per un chiarimento sul canone per l’anno 2017. La normativa infatti prevede che dal 2016 il pagamento del canone RAI venga addebitato direttamente nella bolletta dell’utenza elettrica ( ENEL ACEA etc) questo va inteso però solo abbinato al possesso del televisore per le persone fisiche non titolari di attività ricettive ( chi non fa utilizzare apparecchi televisivi ad altre persone oltre se e la sua famiglia per scopi personali).

E’ ovvio invece che chi possiede una struttura ricettiva anche se persona fisica titolare di attività extraricettiva non imprenditoriale ( B&B o casa vacanza) o locali idonei alla visione della tv per più persone anche se a livello associativo è comunque soggetto al pagamento di un canone speciale RAI che esula da questa normativa.

Per maggiori dettagli, importi e scadenze  visionate il nostro precedente articolo sulla materia.

Questo comporta che le associazioni e le società che detengono un apparecchio televisivo sono tenute a pagare il canone RAI entro il 31 gennaio.

Mentre il canone a uso privato è stato ridotto dai 100 euro del 2016 a 90,00 euro per il 2017 (art. 1, co. 40, l. 11 dicembre 2016, n. 232 – c.d. legge di bilancio), quello c.d. speciale è rimasto invariato.

Tutte le società ed enti soggetti a canone speciale anche quest’anno pagheranno pertanto € 203,70 se il pagamento avviene in unica rata, altrimenti € 103,93 a semestre (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio), oppure € 54,03 a trimestre (scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre).

Se l’ente non possiede televisori ma radio, dovrà corrispondere il relativo canone: € 29,94 annuale, € 15,28 se pagato semestralmente o € 7,95 se pagato trimestralmente.

Nessuna novità anche nelle modalità di pagamento: il bollettino di conto corrente postale del Canone TV Speciale (bollettino c/c n. 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio) può essere pagato in contanti presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie convenzionate, con la carta bancomat o la carta di credito, o attraverso l’home banking. E’ possibile anche la domiciliazione bancaria, da richiedersi mediante i moduli predisposti dalla RAI: in questo caso non è possibile la rateizzazione.

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decreto ministero della salute proroga defibrillatori

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tterà solodecreto ministero della salute proroga defibrillatori

Boccata di ossigeno per lo sportivo dilettantistico in   relazione agli obblighi di tenuta del defibrillatore nella struttura che vincolava l’associazione a dotarsi di defibrillatori semiautomatici, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169. Con un primo decreto il ministero della salute aveva  prorogato fino al 30 novembre la data in cui  sarebbe entrato in vigore l’obbligo da parte delle società sportive dilettantistiche di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici ma successivamente con il Decreto Legge del 16 ottobre 2016, n°189 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.244 del 18 ottobre 2016 – “agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”) è stato disposto inizialmente al 01 gennaio 2017 ed ora lo spostamento al 30 Giugno

il testo della norma:

 “al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 e 2 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fini alla data del 30 giugno 2017“.

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Cari colleghi, in allegato il decreto firmato dal ministro della salute Beatrice...

Il continuo slittamento dell’obbligo è probabilmente legato alla necessità di completare, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori per poter permettere un corretto utilizzo delle apparecchiature.

Viene così prorogato di ulteriori 6 mesi e 10 giorni l’entrata in vigore delle norme introdotte col decreto con il Dl Balduzzi del 2012 (Dl n.158/2012 convertito nella L. 189/2012) che tra le altre cose prevedeva  l’adozione di garanzie sanitarie attraverso l’obbligatorietà di idonea certificazione medica per tutti coloro che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale nonché per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Le linee guida allegate al decreto attuativo (Dm 24 aprile 2013) prevedevano la presenza di personale formato presso centri di formazione accreditati dalle singole Regione che ovviamente ha creato non pochi problemi organizzativi e temporali che si sono tradotti nella difficoltà di formare in tempi utili personale preparato con conseguente differimento di 6 mesi del termine previsto per l’entrata in vigore dell’obbligo, fissato inizialmente per il settore sportivo dilettantistico al 20 gennaio del 2016 e successivamente prorogato prima al 30 novembre 2016 e recentemente al 1 gennaio 2017.


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novità decreto semplificazioni Legge 23 dicembre 2014 n. 190

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Decreto semplificazioni e Legge di Stabilità: le novità per Società e Associazioni sportive dilettantistiche

E’ importante commentare alcune novità introdotte recentemente con l’art. 29 del D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 poichè sono state effettuate sostenziali modifiche  al sesto comma art. 74 del D.P.R.
633/1972, in materia forfetizzazione dell’Iva per i proventi derivanti sia da pubblicità sia da sponsorizzazioni raccolti
dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono dell’opzione ex L. 398/1991.
In particolare al sesto comma, terzo periodo le parole: «prestazioni di sponsorizzazione e» e «in misura pari ad un
decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed» sono soppresse.
Con questa modifica pertanto vengono ricondotte nella regola generale della forfettizzazione della detrazione nella misura del 50
per cento anche le prestazioni di sponsorizzazione che sono state da sempre oggetto di incertezze applicative di estrema difficoltà,  parificando le due attività di natura commerciale  esercitate dalle associazioni o società sportivo dilettantistiche in aggiunta a quelle istituzionali.

La circolare 31/E del 30 dicembre 2014 è intervenuta a fornire i primi chiarimenti in merito alla novità normativa.
PREMESSA
Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possono avvalersi oltre che dei regimi
contabili ordinario e semplificato anche di due altri regimi che prevedono la forfetizzazione del reddito:
– il regime forfetario generale disciplinato dall’art. 145 del Tuir;
– il regime forfetario di cui all’art. 2, comma 5, Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Tale ultimo regime è un regime opzionale, destinato alle associazioni sportive e alle società sportive dilettantistiche
che non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, proventi derivanti dall’esercizio di attività
commerciali non superiori a 250mila euro.
Le associazioni sportive che accedono a tale regime devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:
– forma giuridica di cui all’art. 73, comma 1, lett.c) del Tuir;
– affiliazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal coni o agli enti nazionali di promozione
sportiva;
– esercizio di attività sportiva dilettantistica.
NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/1991 applicano, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, le disposizioni previste dall’art. 74, comma 6 del D.P.R. 633/1972.
L’art. 74 citato prevede che, agli effetti della determinazione dell’Iva, la detrazione di cui all’art. 19, D.P.R. 633/1972,
è forfetizzata con l’applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni
imponibili. Lo stesso articolo inoltre prevede: per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione forfetizzata in
misura pari ad un decimo dell’imposta relativa alle operazioni stesse, quindi (10%); per le cessioni e concessioni di
diritti di ripresa televisiva o radiofonica la detrazione compete nella misura pari ad un terzo dell’imposta relativa alle
operazioni stesse; per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie, la detrazione è pari del
50% (C.M. 7 settembre 2000, n. 165/E); non sono soggette ad Iva invece le operazioni svolte per l’attività
istituzionale.
Il decreto semplificazioni ha ora eliminato la differenziazione tra prestazioni di sponsorizzazione e prestazioni di
pubblicità, facendo in modo che la detrazione forfetaria Iva sia unificata al 50% sia sui proventi di pubblicità, che per
quelli relativi relativi alle sponsorizzazioni ponendo finalmente fine al dubbio sulla natura dei proventi relativi alle
associazioni sportive che è stato oggetto, sino ad oggi, di innumerevoli contenziosi tributari, anche in seguito alle
diverse interpretazioni fornite dalla Suprema Corte.
Pertanto, dall’Iva gravante sui proventi di sponsorizzazione indicati in fatture emesse successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 2014, in vigore dal 13
dicembre 2014 ), le società che fruiscono della Legge 398/1991 potranno detrarre forfetariamente il 50% già con la
liquidazione del trimestre in corso (ottobre-dicembre 2014).
La relazione illustrativa al decreto semplificazioni sembra aprire, inoltre, alla possibilità che se ne possa dare
applicazione anche ai rapporti in essere o a quelli pendenti in contenzioso in un’ottica sia di semplificazione, ma
anche di “riduzione del contenzioso”.
La circolare esplicativa 31/E del 30 dicembre 2014 ha fornito prima chiarimenti in merito alle novità fiscali del D.lgs
175/2014 ed ha precisato che la previsione di un’unica percentuale (così come chiarito dalla relazione illustrativa
all’art. 29 del decreto) di detrazione forfettaria (50 per cento) per le operazioni di sponsorizzazione e pubblicità, è
stata adottata in un’ottica di semplificazione e di riduzione delle incertezze applicative causate dalla distinzione tra
pubblicità e sponsorizzazione, con particolare riferimento ai soggetti che adottano il regime di cui alla Legge
398/1991.
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) al comma 710 dell’art. 1 ha previsto per le associazioni
sportive dilettantistiche una “speciale” rateazione in relazione agli avvisi bonari e agli avvisi di accertamento per i
quali si è già verificata la decadenza. In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche, se decadute dalle dilazioni
di pagamento concesse relativamente agli avvisi bonari o agli avvisi di accertamento alla data del 31 ottobre 2014,
possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015, un nuovo piano di
rateizzazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.

La novità riguarda le dilazioni
relative ad imposte sui redditi, Iva e Irap. Non rientrano invece, nella nuova dilazione le somme iscritte a ruolo
concesse da Equitalia ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73.
La Legge di Stabilità 2015 ha inoltre modificato l’art. 25 comma 5 della L. 133/99 aumentando il limite di tracciabilità
dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società sportive dilettantistiche dagli attuali Euro 516,46 a Euro
1.000. Il limite di tracciabilità viene quindi “allineato” a quello previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 49 del D.
Lgs. 231/2007. L’inosservanza di tale obbligo comporta il disconoscimento del regime fiscale agevolato e
l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 11 del Dlgs 471/97, da 258 a 2.065 euro.
Da ultimo le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che svolgono attività
commerciale hanno inoltre l’obbligo di inviare telematicamente il modello Eas entro 60 giorni dalla loro costituzione,
indicando una serie di dati previsti dal modello, pena la decadenza dal regime agevolato della Legge 398/1991. Sono
tenuti inoltre a inviare comunque il modello Eas entro il 31 marzo di ogni anno qualora ci siano delle variazioni nei
dati già comunicati. La legge di stabilità aveva previsto l’esenzione generalizzata dall’invio del modello Eas per tutte
le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni.

Tale norma è venuta meno in sede di
approvazione della legge di stabilità pertanto l’adempimento fiscale previsto dal D.L. 112/2008 resta in vigore.


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Legge 398/1991

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legge 398 1991

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991

                                           In vigore dal 1-1-1992  

LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.


Articolo 1

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita’ sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attivita’ commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione e’ esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attivita’ commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e’ superato.

3. comma abrogato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla l. 21 novembre 2000, n. 342.


AGGIORNAMENTI

Il Decreto-Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 66 del 6 febbraio 1992) all’art. 9 bis ha disposto che: “Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.”

La Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all’art. 2 comma 31, ha disposto che: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.”

La L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25/11/2000, n.276) ha disposto (con l’art. 25, comma 3) che “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.”

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l’art. 90, comma 2) che “A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’ elevato a 250.000 euro.”

Articolo 2

1. I soggetti di cui all’articolo 1 che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi’, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell’esonero devono annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attivita’ commerciali.

3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta continua ad applicarsi con le modalita’ di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche’ dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 e’ determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficiente di redditivita’ del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita’ di compilazione.


Articolo 3

1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all’articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

Articolo 4

1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 9 per cento.

associazioni proloco.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche’ riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita’ commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita’ all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 1, il comma 3 e’ abrogato;

b) nell’articolo 2:

1) al comma 3, le parole: “quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”;

2) al comma 5, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento”.

5. I pagamenti a favore di societa’, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. (*)


(*) AGGIORNAMENTO

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l’art. 37, comma 4) che la sostituzione dei commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 decorre dal 1° gennaio 2000 e che “restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita’, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473?.

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LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25-11-2000 – Suppl. Ordinario n. 194

In vigore dal 10-12-2000

Testo aggiornato al 26-2-2014

Art. 37.

Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) e’ sostituita dalla seguente:

“i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle societa’ sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400?;

b) all’articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilita’ sociale, dopo la lettera c-septies) e’ aggiunta la seguente:

“c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle societa’ sportive dilettantistiche”;

c) all’articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) e’ sostituita dalla seguente:

“m) le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attivita’ sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita’ sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”;

d) all’articolo 83, concernente premi, vincite e indennita’, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

“2. Le indennita’, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresi’, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”;

e) all’articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche’ dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)”.

2. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa’ e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell’imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e’ a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e’ a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche’ riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita’ commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita’ all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 1, il comma 3 e’ abrogato;

b) nell’articolo 2:

1) al comma 3, le parole: “quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”;

2) al comma 5, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento”.

5. I pagamenti a favore di societa’, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attivita’ sportive dilettantistiche, e’ abrogata.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita’, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

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registro IVA minori per A.S.D.

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Registro IVA Minori per le A.S.D. che optano per la Legge  398/1991

I regimi contabili delle associazioni sportive dilettantistiche sono comuni a quelli degli enti non commerciali. Il regime contabile può’ essere ordinario, semplificato, super semplificato, forfettario.

Trattando di associazioni occorre innanzitutto fare una premessa importante

Le associazioni sportive dilettantistiche seguono diversi obblighi contabili, a seconda che esse svolgano solo attività istituzionale ( prativa dello sport prescelto) o anche attività commerciale ( sponsorizzazione vendita gadget etc).contabilita asd

Nel caso svolgano attività istituzionale, non vi è nessun obbligo contabile, se non quello di rilevare le entrate e le uscite di cassa, con lo scopo di rendere trasparente la raccolta e l’impiego delle risorse finanziarie.


Quando, invece, l’associazione svolge anche attività di tipo commerciale, è necessario adottare un vero e proprio impianto contabile:
• regime ordinario o semplificato a seconda dell’entità dei ricavi;
• regime forfetario, previsto dalla L. 398/1991, della quale uno degli adempimenti obbligatorio sarà oggetto di questo articolo

• regime super semplificato, previsto dall’articolo 145 del t.u.i.r., che prevede un meccanismo forfetario di determinazione del reddito, con percentuali meno vantaggiose rispetto al regime forfetario di cui alla L. 398/1991.
Se vengono esercitate entrambe le tipologie di attività, l’associazione è obbligata ad adottare la contabilità separata.
In entrambi i casi esse devono redigere e approvare annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto, che riassuma tutte le informazioni di carattere economico-finanziario riguardanti gli aspetti sia istituzionali sia commerciali. Tale rendiconto va approvato dalla assemblea dei soci convocata appositamente almeno una volta l’anno per questo motivo con criteri di democraticità di votazione previsti obbligatoriamente nello statuto depositato.

Attenzione: la convocazione dell’assemblea periodica è un atto obbligatorio ed è uno dei requisiti fondamentali che sta alla base della dimostrazione di democraticità e di partecipazione attiva alla vita e alle decisioni associative pertanto riveste elemento di particolare importanza anche nelle verifiche fiscali della guardia di finanza.

Ma occupiamoci ora di capire come funziona invece un altro elemento fondamentale dell’applicazione del regime della 398 ovvero la compilazione del Registro IVA Minori introdotto dal decreto ministeriale dell’11 febbraio 1997.

Il Registro IVA Minori rappresenta un elemento contabile obbligatorio che ogni associazione che decide di optare per l’applicazione della L. 398 è tenuta ad avere e non è soggetto a vidimazione iniziale ovvero non deve essere autenticato prima della sua messa in uso né da un notaio ( come avviene invece per il libro soci e il libro delle assemblee) né da  enti territoriali di competenza.

La compilazione del registro deve tenere presente il tipo di attività commerciale che si esercita in aggiunta a quella istituzionale che, deve ritenersi accessoria e non principale.

Tale attività commerciale può generare entrate  soggette a diverse categorie di aliquota IVA ( 4%, 10% 22%) che debbono essere annotate  entro il 15 del mese successivo a quello a cui si fa riferimento. Tale registro, istituito originariamente non per gli Enti non commerciali ma per contribuenti minimi, deve essere adattato da ogni Associazione riportando le voci di entrata che interessano.

Trimestralmente andrà invece fatta la liquidazione IVA  avendo cura di determinare applicando all’IVA a debito (cioè sull’IVA incassata) le seguenti detrazioni forfettarie:

– 50% sull’IVA incassata per i proventi commerciali generici come pubblicità, prestazioni di servizi, vendita di biglietti ecc. (si abbatte il 50% e si versa solo il 50% dell’IVA incassata con F24 );
– 50% sull’IVA incassata per le prestazioni di sponsorizzazione ( versamento del 50% dell’IVA incassata con F24 introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 19);
– 1/3 sull’IVA incassata per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica ( 2/3 dell’IVA incassata con F24 ) .
L’associazione non può in alcun modo recuperare  l’IVA sugli acquisti relativi al settore “commerciale”, in quanto inglobata nella detrazione forfetaria sopra indicata.

Ovviamente, pur non trattandosi di un registro che richiede vidimazione da parte di enti competenti, è necessario che segua un modello prestabilito  reperibile nei negozi buffetti o edipro o cartolerie anche online specializzate.

L’imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mediante Modello F24 in via telematica dal conto corrente bancario intestato all’Associazione, senza maggiorazione di interessi. I codici di tributo IVA da indicare nel Modello F24 di versamento dell’imposta sono i seguenti:

6031 per l’IVA del 1° trimestre,

6032 per IVA del 2° trimestre,

6033 per l’IVA del 3° trimestre,

6034 per l’ IVA del 4° trimestre.

E’ prevista la possibilità di avvalersi della compensazione e si è esonerati dal versamento dell’acconto annuale IVA, oltre che dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

E’ opportuno ricordare che questo registro ha un’estrema importanza poiché se viene scelto il regime fiscale della 398/1991, si è in una situazione di “privilegio” fiscale: stiamo infatti usufruendo di un regime fiscale agevolato rispetto a tutte le altre imprese a carattere commerciale. Dunque, visto che il Registro IVA Minori è uno dei pochi obblighi di contabilità che ci viene imposto è bene rispettarlo, anche nell’ipotetica previsione di controlli fiscali o di una richiesta di visione del Registro stesso da parte della SIAE, l’organo al quale lo Stato ha riconosciuto un potere di vigilanza e controllo sulle attività delle Associazioni.

Come chiarito dalla Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate

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Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate 93.46 KB 896 downloads

Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate sulla L. 398, sulle quali l'Agenzia delle Entrate,...
 il mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del Registro IVA Minori non comporta la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 purché l’Associazione “sia in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA. Resta fermo che qualora la società/associazione sportiva dilettantistica non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la stessa decadrà dal predetto regime di favore”.

In ogni caso è prevista una sanzione amministrativa da euro 1032 ad euro 7746.


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requisiti per avvalersi della L. 398 /1991

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turismoefisco formazioneQuali associazioni possono applicare il regime agevolato previsto dalla legge n. 391/1991?

 

Sicuramente l’applicazione della  legge n. 398 del 1991 può apportare enormi benefici nel panorama  del terzo settore no profit e sportivo dilettantistico, a favore di quegli enti che,  unitamente all’attività istituzionale vogliano  svolgere anche una attività di natura commerciale.

Vediamo in dettaglio quando e come avvalersene e soprattutto i requisiti necessari.

legge 398 1991

 

 

Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:

  • Associazioni sportive dilettantistiche –> solo se  iscritte al Coni
  • tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
  • società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
  • associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).

 

Vediamo in dettaglio quali sono i requisiti  necessari per l’accesso al regime forfettario della L. 398/1991

 

Requisiti soggettivi

Requisiti oggettivi

possono accedere  al regime 398/91 tutti gli enti associativi che contemporaneamente:

  • Non perseguono finalità di lucro nel proprio svolgimento dell’attività istituzionale;
  • Svolgono un’attività sportiva riconosciuta dal Coni (e sono  iscritte nel relativo registro) attraverso l’affiliazione  ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni
  • Conseguono proventi dell’anno precedente, derivanti dall’ attività commerciale, ( es sponsorizzazione) non superiori a euro 250.000.

 

 

Molto spesso il primo periodo di imposta di una attività  risulta essere inferiore all’anno solare,  a questo scopo l’Agenzia delle Entrate, con la

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Risoluzione del 16 05 2006 n 63 148.24 KB 32 downloads

Risoluzione del 16 05 2006 n 63. Nel caso un'associazione o un'associazione sportiva...
, ha precisato che il limite di importo cui fare riferimento per il mantenimento del regime agevolato deve essere rapportato al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la fine dell’esercizio, proporzionato ai giorni.

Nel limite dei 250.000 euro devono essere computati:

  • I ricavi e proventi ex art. 85 del Tuir, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale;
  • Le sopravvenienze attive ex art. 88 del Tuir relative all’attività commerciale.

devono considerarsi, invece,  esclusi da questo  limite:

  • I proventi conseguiti nello svolgimento delle attività connesse alle istituzionali; ( incasso quote soci o iscritti)
  • I proventi da attività occasionali di raccolta fondi;
  • I proventi ex art. 143 c. 1 Tuir; (redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.)
  • I proventi di cui all’art. 148 c. 3 Tuir.( attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, e  le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati).

Per poter usufruire del regime forfetario ex legge 398/91 è necessario:

  • optare mediante comportamento concludente, ( usufruendo della stessa) da manifestarsi a inizio anno o dall’inizio dell’attività;
  • opzione nel quadro VO della dichiarazione iva, da accorpare al modello Unico dell’anno.

Entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione, l

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modulo comunicazione SIAE per regime 398/1991 19.15 KB 639 downloads

Modello da inviare all'Ufficio SIAE competente per il domicilio fiscale  da parte...
competente per territorio, ente che sarà poi deputato ai controlli.

L’opzione è vincolante per almeno 5 anni, salvo il superamento del limite dei 250.000 euro o revoca.

Quali sono le agevolazioni previste dal regime 398/91 ai fini Iva?

Il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991 consente di determinare forfetariamente l’Iva da versare, in luogo dell’utilizzo dell’ordinario metodo di conteggio “Iva da Iva” (iva sulle vendite meno iva sugli acquisti).

                                                                                   L. 398/1991  operazioni soggette o non soggette ad IVA:

Diritti TV o trasmissioni radio —> Imponibile IVA per 2/3

Attività commerciali spettacoli sportivi e pubblicità —> Imponibile IVA al 50%

Sponsorizzazioni —> Imponibile IVA  50% (Legge 23 dicembre 2014 n. 19)

Attività istituzionali —> non imponibile IVA

Determinata l’Iva a debito, è necessario effettuare il versamento trimestrale entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, con la possibilità di avvalersi delle disposizioni regolanti la compensazione con gli altri tributi.

Il versamento deve essere effettuato, senza maggiorazione degli interessi dell’1%:

  • il 16 maggio (I trimestre), con codice tributo 6031;
  • il 16 agosto (II trimestre), con codice tributo 6032;
  • il 16 novembre (III trimestre), con codice tributo 6033;
  • il 16 febbraio (IV trimestre), con codice tributo 6034 (anziché il 6099 previsto per la generalità dei contribuenti, che versano il 16 marzo).

Non è previsto, inoltre, il versamento dell’acconto iva.

Le agevolazioni ai fini Ires introdotte dal regime 398/91?

Gli enti associativi che optano per il regime 398/91 determinano la base ai fini Ires applicando l’aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali e aggiungendo, al risultato così ottenuto, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate.

(Le società sportive dilettantistiche applicano, invece, il coefficiente del 3% al totale dei proventi e componenti positivi di reddito, in quanto qualsiasi entrata, sia istituzionale sia commerciale, è attratta nel reddito d’impresa.)

Non concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires, secondo le disposizioni della legge 133/99 (art. 25, c. 2, lett. a) e b):

  • proventi derivanti da attività di natura commerciale, connesse agli scopi istituzionali, purché legate ad una manifestazione sportiva (es. somministrazione alimenti e bevande, materiali sportivi, gadgets pubblicitari, cene sociali, lotterie, sponsorizzazioni..)
  • proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi, come previsto dall’art. 143, comma 2-bis lett. a) del Tuir, effettuate occasionalmente e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante la vendita di beni o servizi di modico valore, a fronte di offerte non commisurate al valore del bene o servizio offerto. ( Secondo quanto precisato nella circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 24/4/13, la mancata redazione del rendiconto di raccolta fondi è sanzionabile con la sanzione amministrativa, da euro 1.032 ad euro 7.746, prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), ma non è causa di fuoriuscita dal regime. In caso di impossibilità di ricostruzione dei dati, attraverso la contabilità, relativi agli eventi, i proventi ad essi relativi verranno considerati di natura commerciale).
  • L’esclusione vale solo se vengono rispettati i seguenti limiti:
    • massimo due eventi l’anno
    • importo complessivo dei proventi che non supera i 51.645,69 euro
    • redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, del rendiconto di ciascun evento di raccolta, ai sensi dell’art. 20 DPR 600/1973.

L’eccedenza rispetto ai limiti di cui sopra (superamento dei 51.645,69 euro e/o dei due eventi l’anno), viene inclusa nel computo del 3% dei proventi per la definizione della base imponibile Ires.

Alla base imponibile viene applicata l’aliquota Ires del 27,5%, come avviene per le società di capitali.

Per conteggiare i proventi imponibili ai fini Ires, sulla base dell’analisi delle fonti normative e di prassi disponibili (Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 dell’11/02/1992, D.M. 18/5/1995, Circolare SIAE 19/12/1992, n. 712) si applica una sorta di principio di cassa allargato.

Pertanto, sia ai fini della determinazione del reddito, sia del plafond dei 250.000 euro:

  • in assenza di fattura devono computarsi tutti i proventi commerciali incassati nell’anno
  • a questi dovranno aggiungersi
    1. tutti i proventi fatturati e incassati nell’anno
    2. tutti proventi fatturati ma ancora non riscossi.

Quanto appena detto non rileva per quanto attiene l’iva da versare trimestralmente, dovuta al momento dell’emissione della fattura o dell’incasso del corrispettivo in assenza di fatturazione.

 

Quali sono le agevolazioni ai fini Irap introdotte dal regime 398/91?

 

Per quanto riguarda la determinazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap), se l’associazione svolge anche attività di natura commerciale, il valore della produzione netta (base imponibile Irap) è determinato come segue.

                                                                     Base Imponibile Irap

da considerare ( non detraibili ai fini IRAP)

da non considerare in aggiunta ( detraibili ai fini IRAP)

Per determinare l’imponibile Irap è necessario prendere l’imponibile Ires ( come da schema precedente) più il 3% del proventi derivanti dall’attività commerciale a cui vanno aggiunti:

  • le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
  • i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale o collaborazioni occasionali;
  • gli interessi passivi.
  • N.B. le prestazioni di cui ai contratti sportivi nel limite di 7.500€ ed oltre sono interamente deducibili dalla base IRAP
  • I contributi I.N.A.I.L.
  • le spese sostenute per apprendisti, disabili o personale assunto con contratto di formazione e lavoro;
  • compensi e premi o rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a istruttori, insegnanti o personale con contratto sportivo di cui all’art. 67 C.1 lett. m del T.U.I.R.

 

Quali sono gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge n. 398/91?

Obbligatorio

non obbligatorio

tenuta del  Registro IVA Minori previsto dal DM 11/02/1997 è uno degli adempimenti contabili che tutte le Associazione in situazione di regime fiscale 398/1991 sono tenuti a seguire. Si tratta di un registro fiscale non soggetto a vidimazione in cui l’associazione deve annotare entro il giorno 15 del mese successivo tutte le entrate percepite nel mese precedente. ( Per le S.S.D. il libro giornale essendo le stesse in contabilità ordinaria obbligatoria con separata annotazione delle quote in attività istituzionale da compensi per attività commerciale)

tenere i libro soci e il verbale delle assemblee dei soci sempre aggiornato.

emissione di fattura con determinazione di IVA ordinaria per le sponsorizzazioni, cessione di diritti, vendita dio gadget etc

conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto ( per la S.S.D: registrazione in contabilità ordinaria)

presentare il modello unico Enti non commerciali ( entro il 30/09) (per le S.S.D. il modello unico società)

presentare il modello 770 se tenuti,

rendicontare tutti gli eventi effettuati per raccolta fondi,

certificare i corrispettivi per gli accessi alle manifestazioni sportive indette mediante titoli di ingresso ( biglietti) o abbonamenti che rechino il contrassegno SIAE

effettuare rigorosamente tutte le operazioni bancarie pari o superiori a € 1.000,00 (Legge 23 dicembre 2014 n. 19)  con strumenti tracciabili ( assegni, bonifici, carta di credito) e mai in contante sia in entrata che in uscita

  • redazione dell’inventario e del bilancio
  • per la A.S.D. la tenuta dei registri obbligatori quale il libro giornale, il libro inventari, i registri IVA e di magazzino. ATTENZIONE per la S.S.D. questi registri sono invece obbligatori essendo una società di capitali e quindi tenuta alla contabilità ordinaria per legge.
  • Per la A.S.D. e la S.S.D. la fatturazione dell’attività istituzionale mentre entrambe debbono effettuare e registrare quelle dell’attività commerciale.
  • Emissione di scontrini e ricevute fiscali ( per attività istituzionale)
  • per la A.S.D. la comunicazione e dichiarazione annuale IVA ( in presenza di sola attività istituzionale) mentre la S.S.D. è sempre tenuta alla presentazione della dichiarazione IVA anche in presenza di sola attività istituzionale.( comunicazione a zero)
Come avviene la fuoriuscita dal regime ex legge n. 398/91?

Gli enti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 non devono superare il limite annuo di euro 250.000 dei proventi da attività commerciale, onde evitare la decadenza dal regime agevolativo.

Il superamento del limite determina la fuoriuscita dal regime dal mese successivo al quello in cui il limite viene superato. A partire da questo momento si applicheranno le regole generali di versamento dell’Iva e di calcolo di Ires e Irap dovute.

Dunque, per l’esercizio in cui è avvenuto il superamento, si evidenzieranno due distinti periodi di imposta, ognuno dei quali sarà assoggettato a regimi contabili e fiscali differenti.

Cause di decadenza dal regime della L. 398/1991:

  • superamento del limite dei 250.000€ annui di proventi derivanti dall’attività commerciale;
  • effettuazione di operazioni di importo superiore a €516,46 attraverso strumenti di pagamento non tracciabili ( pagamento di operazioni per cassa)
  • Mancata tenuta del registro ai sensi del D.M. 11/02/1997  ( registro delle movimentazioni) e impossibilità di ricostruzione dello stesso attraverso idonea documentazione
  • Icona

    Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate 93.46 KB 896 downloads

    Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate sulla L. 398, sulle quali l'Agenzia delle Entrate,...
  • Assenza delle clausole statutarie di cui all’art. 90 legge n. 289/2002 ( associazioni sportive)  e art. 148 del T.U.I.R.  e ripetute violazioni sostanziali alle clausole di democraticità

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Regole per la corretta gestione fiscale di una A.S.D. o S.S.D. no profit

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Obblighi fiscali di una A.S.D. o una S.S.D. no profit 

obblighi fiscali asd

Analizziamo tutti i requisiti necessari per la corretta gestione di una A.S.D. o una S.S.D no profit.

Tutte le organizzazioni costituite in forma associativa o societaria sportivo dilettantistica per la corretta gestione della normativa fiscale devono adeguarsi ai seguenti punti che riassumiamo:

1. Regolarità dello Statuto con la presenza delle indicazioni previste dalla legge 289/2002 (presenza nella denominazione dell’indicazione di Associazione Sportiva Dilettantistica, democraticità e rispetto delle norme e regolamenti CONI, FSN, EPS);

2. Regolare possesso del Certificato di Iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive del CONI per l’anno soggetto ai controlli e per i successivi da prendere nell’area riservata del CONI ;

3. Regolare invio del Modello EAS nei termini previsti dalla Legge e suoi aggiornamenti in caso di variazione dei dati e del modello SIAE ( se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali) ;

4. Rispetto degli adempimenti dichiarativi previsti dalla normativa fiscale n(Modello UNICO e 770).

Requisiti normativi: ai sensi dell’ Art. 148 comma 3 TUIR ci sono  delle precise regole da rispettare per potersi qualificare come ente no profit. “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.” La detassazione prevista dal citato art. 148 comma 3 del TUIR e dall’Art. 4 DPR 633/1972 è subordinata al possesso dei citati requisiti qualificanti e all’invio del Modello EAS. Deve essere assolutamente chiaro che la non imponibilità vale solo nel caso in cui le attività svolte in diretta attuazione degli scopi sociali sono svolte nei confronti di soci o tesserati alla medesima organizzazione nazionale.

Prima di effettuare qualsiasi attività è necessario che ci sia da parte dell’associazione  il tesseramento alla FSN o EPS a cui si è affiliati. In mancanza di tale presupposto, l’attività verrà ritenuta di tipo commerciale.

Ricordiamo anche che l’imposta di bollo deve essere assolta sulle ricevute non fiscali superiori a euro 77,47. Le stesse, riferite all’attività non soggetta a imponibile prevista dal citato articolo 148 comma 3 del TUIR, dovranno essere accompagnate da marca da bollo da 2,00 euro.

Inoltre è bene sapere che tutte le attività diverse da quelle previste dai fini istituzionali indicati sullo statuto saranno ritenute di natura “commerciale” e pertanto per tali attività dovrà essere rilasciata  fattura con applicazione di IVA ordinaria

La problematica infatti è proprio l’eventuale natura commerciale che dovesse essere ravveduta dai verificatori in luogo dfi quella meramente istituzionale che si è dichiarata.

In tal caso il rischio di vedersi accertare redditi di natura commerciale con le conseguenti riprese a tassazione è estremamente probabile.

Cosa serve per chiarire che si tratta di attività istituzionale e non commerciale?

1. Esistenza effettiva del rapporto associativo (modalità di iscrizione, delibera del C.D. per nuovi soci, univocità della tipologia di soci, democraticità, ecc)

2. Effettivo rispetto delle clausole sociali (regolare convocazione delle assemblee e regolare svolgimento nel rispetto dei termini previsti dalle leggi e dallo Statuto, ecc).

3. Tenuta dei libri sociali e contabili (libro degli associati, delle adunanze, ecc.)

4. Bilancio o rendiconto annuale da approvare in sede assembleare 5. Documenti contabili (fatture e ricevute da conservare) e contratti sottoscritti

Tutte le eventuali verifiche tenderanno infatti a controllare:

– Mancanza del vincolo associativo

– Democraticità e partecipazione alla vita associativa

– Temporaneità del rapporto associativo

– Inosservanza dello statuto (convocazioni, assemblee rinnovo cariche sociali)

– Attività svolte in modalità non conformi ai fini istituzionali

– Contenuto e tenuta dei libri sociali

– Distribuzione indiretta di utili  anche mediante contratti di lavoro o di affitto delle strutture effettuati in maniera esagerata o inadeguata

– Vincoli familiari tra i soggetti amministratori o rappresentanti

– Adozione di strategie di prezzo/offerta tipica di un ente commerciale

– Marketing attraverso canali pubblicitari  radio televisivi cartellonistica etc

In quest’ambito, si comprende che assume una particolare importanza lo Statuto dell’Associazione, che dovrà corrispondere alle reali esigenze della realtà associativa, secondo le norme che regolano l’attività delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, e i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci (sia di approvazione dei bilanci che di rinnovo delle cariche elettive) che dovranno essere tenuti sempre in ordine, in appositi registri e possibilmente con un numero progressivo. Questo faciliterà la loro archiviazione e la loro ricerca in caso di necessità. E’ importante altresì far presente che è opportuno che i verbali siano quanto più possibili precisi e approfonditi in modo da non andare incontro a contestazioni da parte di eventuali organi verificatori. A titolo di esempio, segnaliamo che anche decisioni quali l’acquisto di gadget da regalare in particolari occasioni/eventi o debbano essere indicati fra le decisioni del Consiglio direttivo, così come deve esserne indicata la modalità di cessione a titolo gratuito (in mancanza di tale indicazione, il controllo da per scontato che le magliette saranno state “rivendute” ritenendo tale attività commerciale e l’eventuale entrata derivante dalla vendita soggetta a Iva). La tenuta in ordine della documentazione (verbali del C.D., delle Assemblee e delle relative convocazioni) vi consentirà di dimostrare il reale vincolo associativo (e non rapporto di clientela) che hanno i soci e le modalità del loro coinvolgimento alla vita associativa. La presenza di vincoli “familiari” all’interno degli organi sociali renderà più fragile la vostra posizione! Attenzione: gli ispettori potranno acquisire informazioni utili per l’individuazione di eventuali punti di debolezza della vostra associazione anche attraverso questionari da diffondere ai soci.

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Responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi

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La Responsabilità Degli Organizzatori Di Eventi Sportivi

eventi sportivi

Un a linea guida necessaria per meglio comprendere le responsabilità degli organizzatori di manifesta-zioni sportive, individuando innanzitutto quali e quanti ne siano gli obblighi ed i poteri.

Organizzatore può essere la  persona fisica, giuridica, associazione non riconosciuta, A.S.D. o S.S.D o comitato, che assumendosi tutte le responsabilità, promuove l’incontro tra due o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una disciplina sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico che assiste ad uno spettacolo.
L’organizzatore sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla Pubblica Amministrazione. Così ad esempio per molte gare, soprattutto quelle che si svolgono con animali o veicoli, è richiesta una autorizzazione preventiva, la quale però non fa decadere l’organizzatore dalla responsabilità penale se lo stesso attua comportamenti colposi.
La responsabilità dell’organizzatore è essenzialmente riscontrabile nei confronti degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive, nonché nei confronti degli spettatori di tali manifestazioni o comunque di soggetti terzi a queste ultime.
Per esaminare le eventuali responsabilità di questi soggetti,  si rende necessario individuare preventivamente gli obblighi da loro violati e per far questo è necessario conoscere i precisi  doveri e poteri.

In maniera essenziale un organizzatore di manifestazioni sportive deve:
– controllare la adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti.
– controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva.
– controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.

Ne deriva che l’organizzatore di competizioni sportive è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di atleti (e di eventuali  animali ) e spettatori ed a prevenire, rispettando le norme generali di prudenza e usando la normale diligenza, il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità.
L’adozione delle misure protettive dovrà essere tanto più attenta e scrupolosa quanto maggiori sono i rischi per la natura della gara e la presenza del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti.
L’organizzatore potrà essere chiamato al risarcimento del danno nel caso in cui fosse accertato il rapporto di casualità tra manifestazione e danno verificatosi nei confronti degli atleti o dei terzi. Il nesso di casualità si potrà ravvisare in un comportamento attivo o in un comportamento omissivo degli organizzatori che violino un obbligo giuridico a loro carico. Ecco allora che a carico dell’organizzatore può ravvisarsi  una posizione di garanzia.
In sostanza verificandosi un evento lesivo, se la condotta è omissiva, la si deve collegare ad una violazione di un obbligo; bisognerà, allora, verificare l’obbligo preciso e capire se questo obbligo contiene una posizione di garanzia.

Approfondiamo ora i vari casi di responsabilità riscontrati a carico di organizzatori con attenzione ai poteri ed agli obblighi di loro competenza tra cui:
– Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti. Sarà sufficiente dire
che l’organizzatore è tenuto a rispettare i requisiti previsti dalla normativa federale. Per logica l’obbligo di
predisporre tutte le misure necessarie affinché l’uso di tali mezzi non possa diventare pericoloso (la
predisposizione di recinti di contenimento dei cavalli, la precisa e sicura collocazione del pubblico, ecc.).
– Obbligo di verifica dell’idoneità psico-fisica degli atleti. Solitamente gli accertamenti sanitari sono a carico
delle federazioni e l’organizzatore dovrà solo verificarne l’esistenza escludendo l’atleta non idoneo. Se la
valutazione medica federale è mancante, l’organizzatore avrà comunque l’obbligo di far visitare l’atleta
prima di ammetterlo alla competizione.
– Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei luoghi e degli impianti. In tal senso obbligatorio il
possesso delle condizioni di agibilità rilasciate dalla federazione competente. Tuttavia tale omologazione,
pur essendo necessaria, risulta non sempre sufficiente. L’organizzatore dovrà comunque procedere alla
regolare manutenzione degli impianti, per conservarli nello stesso stato in cui si trovavano nel momento
dell’omologazione, impedendo dei degradi che possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo. In tal
senso spesso è stata riscontrata la responsabilità degli organizzatori per l’inosservanza di doverose cautele.
Purtroppo non esistono norme specifiche per ogni sport. In tal senso dovremmo fare riferimento a concetti generici tenendo conto della natura e particolarità dell’attività sportiva ed estendere o restringere le regole di comune prudenza e diligenza. Tuttavia la valutazione di questi rischi non è agevole e dovrà essere basata su ogni disciplina sportiva, da accertare con una valutazione ex ante e non ex post.
Occorre sottolineare che anche gli sport minori (anche non agonistici) non sono esenti da queste problematiche.
Da quanto sopra visto si può concludere affermando che per ciò che riguarda il problema dell’organizzazione di manifestazioni sportive e delle conseguenti responsabilità a carico degli organizzatori, è fondamentale individuare il limite entro il quale gli eventi risultano prevedibili e perciò tollerati (accettazione del rischio), ed oltrepassato il quale però si incorre in responsabilità penali.
Valutazioni queste non sempre di agevole effettuazione, ma che potrebbero essere sostituite dal più semplice rispetto della normativa positiva se il legislatore (o quanto meno le singole federazioni) sopperisse ad alcune lacune disciplinando più minuziosamente e dettagliatamente attività oggettivamente pericolose possono essere fonte di danni.
Tutto quanto premesso appare di estrema importanza essere “appoggiati” ad una federazione che “autorizzi” la pratica di tale disciplina e che omologhi gli impianti. Lo svolgimento di manifestazioni agonistiche o non agonistiche senza tale caratteristica espone il fianco dell’organizzatore ad una serie di responsabilità estremamente pesanti. Occorre essere assolutamente certi che le condizioni fisiche dell’atleta siano conformi a quanto previsto dalle norme sanitarie (vedi circolare sulle visite mediche).
Occorre che tutti gli atleti siano in possesso di idoneo brevetto abilitativo alla pratica equestre per non incorrere nella responsabilità di aver autorizzato l’utilizzo di un mezzo (cavallo) a chi non possedeva la capacità (si vedano le sentenze di responsabilità a carico di maneggi per cadute di principianti).
E’ necessario infine, che tutti gli atleti siano coperti da idonea polizza infortuni stante il fatto che l’incidente accaduto durante lo svolgimento della gara non può in nessun modo, ad esclusione delle responsabilità viste sopra, essere imputato all’organizzatore.


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Linee Guide Sui Defibrillatori E Certificati Medico Sportivi

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Obbligatorietà di dotarsi di defibrillatore e certificato medico chiarimenti 

defibrillatore per asd

Facciamo luce sulle note salienti estrapolate dalle le linee guide del Ministero della Salute sulla obbligatorietà dei e certificati medico sportivi al fine di chiarire in modo esaustivo gli adempimenti obbligatori per A.S.D. e S.S.D. per una a corretta l’applicazione del decreto  Balduzzi.

scarica l’estratto della gazzetta ufficiale n 169 del 20 luglio 2013

Attività amatoriale


1.    La norma ha come obiettivo quello della  salvaguardia della salute degli iscritti alle associazioni o società sportive  e che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale.  E’ il caso della stragrande maggioranza degli iscritti che praticano attività fisica in palestra o altre attività sportive e che non vogliano praticare attività agonistica. Mentre per chi pratica attività agonistica le  norme rimangono invariate.
2.       In primo luogo viene stabilità  la definizione di attività “amatoriale” definendo  che è tale quella attività svolta senza ausilio di A.S.D. o S.S.D. In  sostanza è quella svolta per proprio conto magari correndo al’aperto o in strutture organizzate quali palestre, maneggi, piscine,.
E’ bene chiarire che  l’attività svolta  in una struttura organizzata come  A.S.D.  S.S.D. o altro Ente,  mai in nessun caso  può essere considerata  amatoriale. Questa però può assumere la caratteristica di AGONISTICA O NON AGONISTICA.
3.    Tutti gli sportivi amatoriali, con le caratteristiche viste prima hanno l’obbligo di farsi rilasciare  un certificato medico con le caratteristiche previste dalla normativa  che ha validità un anno  o superiore ( ma il consiglio è di non oltrepassare l’anno) .
Il certificato deve obbligatoriamente  essere consegnato alla struttura o impianto dove viene svolta l’attività ludico motoria. Alla scadenza dovrà essere rinnovato e sostituito.
Anche se la struttura non dovesse chiederlo è obbligatorio averlo e soprattutto è elemento essenziale per poter far parte della A.S.D. ( socio) o della S.S.D. ( iscritto)  e poter partecipare agli allenamenti o lezioni godendo di copertura assicurativa e di copertura di tesseramento federale.
4.       Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico di base ( o un medico generico spesso anche all’interno della stessa A.S.D. o S.S.D.  che dovrà effettuare una visita di controllo specificatamente propedeutica all’attività fisica che si intende svolgere  sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi.
5.    Vengono previste alcune esenzioni dall’obbligo di certificato medico che vediamo e analizziamo nel dettaglio:
a. Coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; ( è ovvio che questo preclude qualsiasi forma di interazione con la ASD in quanto ne prevede la totale estraneità della stessa sull’allenamento o l’attività che il singolo intende svolgere)
b.  Chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo” ( l’esempio di chi fa una prova settimanale di allenamento o affitta una campo di calcetto o di tennis per una partita saltuaria e non ha un contratto di attività sportiva con la stessa ASD ) 
c.  I praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di super?cie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.
Attività sportiva NON agonistica
1.  Tutto praticamente invariato  rispetto a prima perché continua a valere il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 per il quale sono le singole FEDERAZIONI SPORTIVE o Enti Sportivi riconosciuti a determinare quando un atleta è considerato  agonista e quali no:
a.   Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b.   Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c.   Coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2.   I non agonisti, quindi i soggetti diversi dagli amatoriali, devono sottoporsi a visita medica annuale quindi con scadenza diversa da quanto previsto per quelli amatoriali.
3.   Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico (anche di base) che dovrà effettuare i controlli di rito sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi. Sono previsti esami e particolari in funzione del tipo di attività praticata.
Obbligatorietà della tenuta del defibrillatore
1.  anche qui vengono esentate le A.S.D e le S.S.D. sportivo dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di super?cie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. mentre non vengono esentate per ovvi motivi  le A.S.D o le S.SD. che si occupano di  danza.
2. L’onere della dotazione del de?brillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della A.S.D o della S.S.D. che opera in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici; più enti possono associarsi ai ?ni  della dotazione di un impianto che possa servire agli utilizzatori della stessa struttura.  Le società  da sole o  associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del de?brillatore semiautomatico al gestore dell’impianto ( nel caso un impianto sia usufruito da piu associazioni ) attraverso un accordo che de?nisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.”
Di fatto l’’onere non è stato messo a carico del proprietario dell’impianto ma è stato lasciato a carico della singola ASD o Società sportiva che però può interagire con il gestore al fine di garantire comunque che l’impianto venga dotato del defibrillatore..
3.   Le Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno 30 mesi (le società sportive professionistiche solamente tre mesi), decorrenti dal 20 luglio 2013 e quindi con scadenza il 20 gennaio 2016, per mettersi in regola con le nuove regole per quanto attiene ai defibrillatori; restano salve probabili e consuete proroghe dell’ultimo minuto.
4.  Per ultimo, la norma stabilisce che viene applicata sia alle società sportive sia alle associazioni Sportive chiarendo definitivamente ogni dubbio in tal senso.

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