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Fac simile compenso amministratore unico di srl e società

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compenso amministratore unico

Il compenso dell’Amministratore unico di SRL e società

Spesso nelle aziende di piccole e medie dimensioni il compenso per l’ammini-stratore è uno dei nodi centrali che caratterizza la gestione fiscale di una società. La natura del compenso, la sua quantificazione, le modalità di erogazione, l’assegnazione in uso di un’autovettura, l’obbligo dell’iscrizione all’INPS presso la gestione dei commercianti, partita IVA etc, sono tutte problematiche che attraversano l’Azienda nella sua analisi di costi e di gestione. Vediamo insieme di capire meglio determinate caratteristiche tipiche di questa problematica.

L’amministratore unico nelle cooperative: Il Ministero dello Sviluppo Economico certo non vede di buon occhio che la cooperativa sia amministrata da un amministratore unico, questo perché in tal modo non può essere assunto e non avrebbe parità di trattamento rispetto agli altri soci lavoratori; per questo la tendenza dei revisori è quella di far costituire  consigli di amministrazione che invece possono essere assunti tutti come dipendenti  ai fini della mutualità prevalente.

L’amministratore unico nelle S.S.D.: il compenso in questi casi viene negato dallo statuto e se erogato  potrebbe essere considerato quale distribuzione indiretta di utili ai soci ( soci e amministratori)  e causare la perdita delle agevolazioni fiscali  vedere anche fac simile compenso amministratore srl

In tutti i casi, gli Amministratori che prestano la loro opera per la società ( e quindi anche nella cooperativa) percepiscono un compenso che può essere commisurato:

    • in misura fissa ( contabilizzato in bilancio secondo il principio di cassa allargato) il pagamento mediante assegni bancari si considera effettuato quando il destinatario lo riceve; nel caso di bonifico bancario la data che vale è quella che attesta l’accredito sul conto corrente dell’Amministratore;
  • in percentuale variabile in base agli utili; in questo caso il compenso viene calcolato sugli utili netti da bilancio al netto della quota imputata a riserva e viene assoggettato a contributo INPS;
  • in misura mista ovvero compenso fisso più provvigione sugli utili.

ATTENZIONE: Il compenso deve  deve essere deliberato dall’assemblea dei soci all’atto della nomina o anche successivamente  ogni anno e pagato con periodicità mensile, trimestrale o annuale.

Il principio di cassa allargato

Per la deducibilità  del compenso erogato all’amministratore è necessario che questo  venga pagato nel corso dell’anno di competenza ( esempio entro il 31/12) ; sugli eventuali contributi pagati ( co.co.co ) vige il principio di competenza anche se materialmente pagati  entro il 16 del mese di gennaio dell’esercizio successivo.

ATTENZIONE: se l’amministratore percepisce un compenso non deliberato dall’assemblea dei soci o compenso superiore a quello stabilito, soprattutto in caso di insolvenza dell’azienda o di oggettiva crisi, può incorrere in sanzioni di tipo penale per danno patrimoniale previsto dall’art. 2634 del codice civile.

Il compenso attribuito senza la delibera, è stato anche oggetto di sentenza della  Cassazione  n. 21933/2008, sentenze n. 20265/2013 e n. 5349/2014, è nullo e pertanto non deducibile dal reddito.

Anche la gratuità della prestazione a opera dell’Amministratore dovrà essere prevista dallo statuto o da un’apposita delibera dell’assemblea e confermata dallo stesso amministratore al fine di evitare un accertamento induttivo da parte dell’Agenzia delle entrate che di norma  presume l’esistenza di un rapporto a titolo oneroso ed eventuali richieste di pagamento del compenso che l’Amministratore potrebbe richiedere al giudice.

Compenso ritenuto eccessivo

Altra situazione in cui è intervenuta la cassazione è quella del compenso dell’amministratore ritenuto eccessivo per l’attività prestata; (sentenza n. 3243 del 11 febbraio 2013 e sentenza n. 9036 del 15 aprile 2013).

L’agenzia delle entrate può sempre contestare  l’entità del compenso corrisposto dalla società all’amministratore, rilevando in questo i caratteri tipici dell’elusione fiscale ( trasferimento del reddito conseguito dalla società all’amministratore per pagare meno imposte) nell’ ipotesi che esso sia eccessivo e non  trovi giustificativo nell’attività prestata dallo stesso rispetto alla natura aziendale, al fatturato conseguito e a una  una valida ragione economica;
L’ amministratore unico di una società di capitali, di fatto può essere equiparato all’ imprenditore, con la conseguenza che quanto da lui percepito a titolo di compenso, non è deducibile dal reddito d’impresa.

L’amministratore e i contributi INPS 

Il socio amministratore di Srl che esercita anche l’attività imprenditoriale di fatto partecipa anche all’ attività lavorativa della società  e quindi è  tenuto al versamento dei contributi alla gestione separata ( per i compensi da questi percepiti) ed anche alla gestione commercianti o artigiani dell’Inps.

Pertanto la contribuzione INPS è una delle problematiche cui si trova a far fronte l’amministratore dal momento in cui accetta la carica e, come vedremo in seguito questo può portare al pagamento di due diverse gestioni previdenziali gestite entrambe dall’ INPS:

    • la gestione separata a carico per un terzo dell’amministratore e per due terzi dell’azienda che grava solo sui compensi percepiti nell’anno come da delibera assembleare;
  • la gestione commercianti o artigiani che invece grava in misura fissa, con il presupposto che l’amministratore ( socio lavoratore)  partecipa attivamente all’attività aziendale.

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, c’è stato un chiarimento oggettivo sulla doppia imposizione INPS nei confronti dell’amministratore fornendo  una interpretazione efficace  delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 208, della Legge n. 662/1996.

In pratica il senso è che le attività autonome per le quali opera il principio dell’iscrizione alla gestione Inps relativa all’attività svolta in maniera prevalente, siano quelle di impresa svolte da artigiani commercianti e coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.
Restano, quindi, esclusi dal principio dell’iscrizione alla gestione Inps relativa all’attività svolta in precedenza, i rapporti di lavoro per i quali sia obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps, di cui all’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995, come il caso dei soci amministratori di Srl che percepiscono un compenso.

Così, il socio amministratore di Srl, che svolge attività di commerciante nella sua impresa, come amministratore è tenuto ad iscriversi nella gestione separata, e come commerciante è tenuto ad iscriversi anche nella gestione commercianti, a condizione che partecipi personalmente ed abitualmente al lavoro aziendale.

Nel caso del socio amministratore di Srl, che svolga una sola attività tra quelle di commerciante, ai fini dell’obbligo dell’iscrizione nella corrispondente gestione, diventa cruciale, valutare con la massima attenzione il carattere personale e abituale dell’attività lavorativa del socio. E’ indubbio quindi che dovremo analizzare attentamente questo aspetto riferendoci anche questa volta alla circolare n. 78/2013 che ci da alcune indicazioni in merito:

    1. La sistematicità e reiterazione della prestazione, che potrebbe essere anche di breve durata, di poche ore al giorno e non tutti i giorni;l’abitualità può manifestarsi anche nella realizzazione di un singolo affare diretto al conseguimento di un profitto e che richieda una organizzazione complessa e articolata;
  1. La presenza o l’ assenza di altri dipendenti!

Questo è uno degli elementi  più importanti  poiché se nella società operano uno o più dipendenti che materialmente producono il fatturato aziendale la figura dell’amministratore può essere quella classica e non anche di socio lavoratore direttamente coinvolto nei processi produttivi aziendali; viceversa sarà indubbio che il fatturato aziendale viene prodotto con l’ausilio dell’opera del’amministratore- socio lavoratore.

3.l’attività lavorativa può avere tanto un contenuto esecutivo, quanto un contenuto organizzativo e direzionale, contenuti che vanno analizzati e capiti bene nella loro esecutività.

Rimborso spese amministratore che utilizza auto propria

Il drastico taglio  arrivato al 20% della deduzione dei costi per le auto aziendali penalizza fortemente le imprese  e in particolare  quelle medio piccole che assegnano l’ ?autovettura in uso all?’ amministratore.
E’  preferibile, da un punto di vista fiscale, autorizzare l?amministratore all?utilizzo della propria auto personale, rimborsandogli le spese sostenute.

In questo caso i rimborsi spese sono interamente deducibili dal reddito e non rappresentano invece reddito per l’ ?amministratore che li percepisce.

Il trattamento di fine mandato e la tassazione fiscale

Anche questo spesso è uno dei temi più scottanti nelle verifiche fiscali e parte dal presupposto che l’azienda si impegni  ad accantonare una specifica indennità a favore dell’ Amministratore  da corrispondere a fine mandato analogamente come avviene per il personale dipendente.
Cominciamo subito col dire che l’importo accantonato deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il consiglio di effettuare un verbale per l’accettazione della carica e in un momento successivo procedere alla  eventuale delibera per l’accantonamento del Trattamento di Fine mandato. E’ necessario anche  capire la composizione societaria poiché se l’amministratore è anche socio o addirittura si configura come unico socio la problematica del conflitto d’interesse e la particolare situazione potrebbe fare recuperare gli importi. Inoltre è opportuno sapere che la procedura non può essere applicata all’amministratore che è anche lavoratore autonomo quindi in possesso di partita IVA e attività professionale o autonoma in genere.

Sarebbe inoltre opportuno registrare il verbale della previsione del Trattamento di fine mandato ( anche con raccomandata a plico) allo scopo di rendere la data certa  che attribuisce all’Amministratore il diritto a questa indennità.
In questo caso la società può dedurre per competenza il Trattamento di fine mandato alla fine del mandato eroga l’indennità al netto della ritenuta d’acconto del 20% e l’indennità incassata dall’Amministratore sarà soggetta a tassazione separata

La data certa e anteriore può anche essere certificata, con un piccolo investimento supplementare, anche dal verbale di Assemblea redatto da un Notaio ovvero con l’ autentica firme della delibera assembleare sempre un Notaio.

La procedura notarile, anche se più onerosa ha sempre una maggiore validità anche nei confronti di un potenziale accertamento ma per chi preferisce un risparmio sostanzioso è sempre possibile la registrazione della delibera Assembleare presso l’ Agenzia delle  Entrate  ovvero l’ invio all’Amministratore della delibera con il sistema della raccomandata in plico senza busta.

Se invece manca il presupposto della data certa nella documentazione per la data anteriore all’inizio del rapporto di Amministratore la deducibilità del Trattamento di fine mandato è nell’esercizio del  pagamento e non per competenza, per effetto della risoluzione Agenzia delle Entrate n. 211/2008).

Inoltre la  società, al momento del pagamento, non applica la ritenuta d’acconto del 20% ma rilascia il cedolino paga come nel caso di un compenso normale e l’ importo è soggetto a contribuzione previdenziale; il  il compenso è soggetto a tassazione ordinaria .
Il decreto Legge n. 201-2011 ha stabilito che l’Amministratore può usufruire della tassazione separata per importi di TFM fino ad euro 1.000.000 e che l’eventuale eccedenza concorre invece alla formazione del reddito complessivo e quindi soggetta alla tassazione ordinaria .
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E  del 2012 ha precisato che per la verifica della franchigia di 1.000.000 di euro è necessario considerare le indennità complessivamente erogate e in caso di TFM superiore al milione di euro per determinare l’aliquota da applicare per la tassazione separata ( reddito di riferimento) occorre assumere anche il valore lordo eccedente euro 1.000.000 da assoggettare a tassazione ordinaria).
Ai sensi della predetta circolare la deduzione dell’accantonamento a titolo di TFM da parte della società sarebbe ammessa nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità, in relazione ai rapporti privi di data certa e  in base al principio di competenza economica, in presenza di un atto avente data certa anteriore all’ inizio del mandato.


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