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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO

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Premesso che all’interno di un azienda sana anche la gestione della salute e della sicurezza, così come la formazione  e l’organizzazione sono alla base di un business di successo, ne consegue che la salute e la sicurezza sul lavoro vanno gestite attraverso una cultura della prevenzione.

Questa si crea innanzitutto, con la formazione e l’informazione. I lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati ma anche personaggi attivi e debbono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipare attivamente alla valutazione dei rischi e nella loro prevenzione.

Per partire da una base solida è importante fare riferimento al a norma di riferimento è il “Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)  e  successive modifiche come il Decreto Legislativo n. 151/2015 che debbono considerarsi una vera e propria ” bibbia”  poichè sono stati elaborati recependo le direttive comunitarie che si basano sul principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.

Attraverso l’accurato esame del testo si approfondiscono le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che vengono poi integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività che richiedono misure ed interventi specifici.

Quando ci si approccia alla sicurezza sul lavoro è fondamentale dare attenziaone alle attività formative costituite  dall’ informazione e addestramento rivolte ai lavoratori, nonché alle diverse figure interessate dalla materia della sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro secondo le indicazioni individuate nell’Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, unitamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’INAIL ed ad altre istituzioni pubbliche e private, realizza numerose iniziative per la divulgazione della cultura della sicurezza per creare una generazione di lavoratori consapevoli dei rischi che si incontrano sul luogo di lavoro e responsabili dei comportamenti che si devono tenere negli ambienti di lavoro.

In linea di massima è opportuno considerare che il D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro una serie di adempimenti obbligatori per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente  assunto ( o collaboratore equiparato) in qualsdiasi settore merceologico o di servizi in cui l’azienda opera.

A tal fine riteniamo utile inserire uno schema semplificato e non esaustivo per capire obblighi e sanzioni relative:

  1. OBBLIGO DI REDAZIONE DI UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR

  2. OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (visite mediche dipendenti da medico del lavoro)

  3. OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE (effettuare corsi per i dipendenti e il datore di lavoro).

Vediamoli in dettaglio

VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR

OBBLIGHI DI LEGGE

SANZIONI
(da incrementare del 9.6% a far data del 1/07/2013)

redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR

[arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro]

nomina dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso, nomina del RSPP, del medico competente e comunicazione dei nominativi ai lavoratori

[arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 750 a 4.000 euro]

Fornitura e redazione dei verbali di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali ai lavoratori

[arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.500 a 6.000 euro]

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (corsi per i dipendenti e il datore di lavoro)

CORSI PER TUTTE LE ATTIVITA’ MERCEOLOGICHE

OBBLIGHI DI LEGGE

AGGIORNAMENTO

SANZIONI
(da incrementare del 9.6% a far data del 1/07/2013)

Formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) in funzione del rischio di incendio

aggiornamento di 2 o 5 ore da ripetere ogni 3 anni

[arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

Formazione degli addetti al primo soccorso (12 o 16 ore) in funzione del numero di lavoratori e del settore INAIL di appartenenza

aggiornamento di 4 o 6 ore da ripetere ogni 3 anni

[arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

Formazione del Datore di Lavoro – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP, (16, 32 o 48 ore

aggiornamento di 6, 10 o 14 ore da ripetere ogni 5 anni

[arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro]

Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – (32 ore) se eletto internamente

Le Aziende che non hanno il RLS interno devono avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale – RLST- gestito dalle organizzazioni sindacali pagato versando all’INAIL l’importo pari a 2 ore di lavoro all’anno per ogni lavoratore

da aggiornare ogni anno

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

Formazione generale e specifica dei lavoratori in relazione al settore di rischio (8, 12 o 16 ore)

aggiornamento di 6 ore da ripetere ogni 5 anni

[arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

E’ necessario porre attenzione al fatto che la formazione deve essere effettuata sempre in caso di nuova assunzione, ma va anche heripetuta in caso di cambiamento di mansione, introduzione di nuove sostanze, di nuove procedure di lavoro e di insorgenza di nuovi rischi.

CORSI PER DETERMINATE ATTIVITA’ MERCEOLOGICHE – formazione specifica

Formazione degli addetti ambienti confinati

8 ore

Formazione ponteggisti (montaggio/smontaggio ponteggi)

28 ore

Formazione carrellisti

12 o 16 ore

Formazione addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili ed elevabili

8 o 10 ore

Formazione addetti alla conduzione di gru

12 o 14 ore

Formazione addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

10 o 14 ore

Formazione addetti ai lavori elettrici – Pes/Pav

16 ore

SORVEGLIANZA SANITARIA(visite mediche dipendenti)

OBBLIGHI DI LEGGE

SANZIONI
(da incrementare del 9.6% a far data del 1/07/2013)

Nomina del medico competente e visite periodiche dei lavoratori

[arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.500 a 6.000 euro]

Le visite mediche vanno ripetute a seconda delle indicazioni del medico competente in base alle mansioni dei dipendenti.

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