Tag Archives: direttiva ue pacchetti turistici

  • -

nuova direttiva ricepimento Ue pacchetti turistici tutto compreso

Tags : 

 

Nuova direttiva ricepimento Ue pacchetti turistici tutto compreso

 

Nuove e  importanti novità scatteranno dal 1 luglio per i “pacchetti turistici viaggi tutto compreso” introdotte dalla direttiva 2015/2302 che l’Italia ha recepito lo scorso 16 maggio. Vengono infatti focalizzate e disciplinate sia  le combinazioni di servizi turistici offerti al cliente viaggiatore nell’ambito del pacchetto venduto fino alle responsabilità specifiche imputabili all’organizzatore ( T.O) e all’agenzia intermediaria al fine di una maggior tutela del cliente vista in ambito europeo. Questa nuova normativa amplia e rafforza quella già in vigore dagli anni 90; questo perché nel frattempo le abitudini di viaggio ( e di acquisto) dei clienti viaggiatori consumatori sono cambiate fortemente grazie all’avvento di internet e alla difficoltà di capire da chi si sta effettivamente acquistando un prodotto turistico e quale siano

La nuova normativa si applicherà:

  • ai pacchetti preconfezionati: quelli già tutelati, in cui l’agenzia di viaggi prenota in nome proprio o per conto del cliente almeno due elementi del viaggio: ad esempio trasporti, hotel e/o autonoleggio;
  • pacchetti personalizzati: ovvero le combinazioni composte liberamente dal consumatore e acquistati da un’unica agenzia di viaggi sia che siano venduti online che offline;
  • servizi turistici assistiti: combinazioni di servizi turistici venduti da un’agenzia viaggi tradizionale o da un operatore online che fa da intermediario. In questo caso, l’operatore vende servizi diversi in transazioni distinte. Ad esempio quando approdiamo su portali come tripadvisor, expedia o compagnie aeree che ci propongono all’inizio solo un biglietto aereo ma poi offrono anche l’hotel dove soggiornare, il noleggio auto etc attraverso compagnie collegate o con le quali hanno un accordo specifico.

Nessun cambiamento invece quando si vende un ” singolo servizio” come ad esempio  un volo aereo o un hotel e nemmeno quando l’oggetto della prenotazione sia un viaggio di lavoro. 

Desideriamo ricordare che, la definizione di  viaggio tutto compreso (pacchetto turistico), da un punto di vista normativo legale e fiscale ( applicazione di diritto del 74 ter) è inclusa nell’articolo 34 del Dlgs 79 /2011, (Codice del Turismo) e prevedeva la combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

a) trasporto

b) alloggio

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36 Dlgs 79 /2011, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

Ti occorre un software gestionale agenzie di viaggi e che faccia anche fatture elettroniche?

Mediavacanze Gestionale perAgenzie di Viaggi in cloud con fatture elettroniche illimitate  ;

Prova la demo Gratuitamente e se lo acquisti dando i nostri riferimenti avrai sei mesi di consulenza fiscale gratuita specifica sul turismo!  

La  fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottraeva  l’organizzatore o il venditore agli obblighi normativi.

Cosa  cambia ora

Spesso capitava al cliente viaggiatore che al momento di pagare l’importo dovuto per la vacanza, questo lievitasse magicamente rispetto al momento della prenotazione per via degli eventuali aumenti di carburante, tasse e oscillazioni dei tassi di cambio: la nuova direttiva prevede che questi non debbano superare il 10% e che, in caso di aumento superiore dell’8%, si possa recedere gratuitamente.
L’agenzia di viaggi  dovrà indicare in modo chiaro se il servizio che sta offrendo è un pacchetto e quali sono le tutele previste in caso di problemi. Se il cliente acquista online deve capire esattamente se sta acquistando un pacchetto turistico o meno ( esempio singolo servizio) per ogni tipologia di servizio richiesto ( esempio clicco su volo mi propone volo + hotel passo da un singolo servizio a un pacchetto turistico). 
In caso di disservizi il responsabile sarà sempre l’organizzatore ( T.O.) anche quando i servizi non vengano erogati direttamente da lui. Sempre l’organizzatore deve gestire tutti i reclami e le denunce: il punto di contatto è unico. Gli Stati membri possono, in aggiunta, inserire anche l’agenzia intermediaria (il venditore) tra i responsabili.
In caso di “circostanze eccezionali e inevitabili” il consumatore ha diritto all’annullamento del pacchetto senza pagare alcuna penale. In altri casi, la direttiva prevede più flessibilità, previo pagamento di un indennizzo all’agenzia che ha organizzato il viaggio.
Se il tour operator fallisce il consumatore deve essere totalmente rimborsato e, nel caso in cui la vacanza sia già iniziata, rimpatriato senza spese aggiuntive.
Se il consumatore non può tornare a casa nel giorno stabilito per catastrofi naturali o disordini civili, questi ha diritto a un massimo di tre notti supplementari senza pagare un euro in più.
Si allungano i termini di prescrizione per valere i propri diritti: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni e 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente.
La direttiva introduce anche la nuova categoria dei “servizi turistici collegati”: ovvero  due diversi tipi di servizi turistici, che non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti a cui vengono  estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici. In caso di violazioni, le società del settore dovranno pagare le stesse sanzioni previste per i pacchetti turistici.

La direttiva si applicherà sia ai pacchetti turistici relativi a due o più servizi turistici acquistati presso la stessa agenzia di viaggi o su un sito web ma anche alle vendite cosiddette “click-through”, ovvero quando due o più servizi saranno acquistati presso più agenzie online nel quadro di contratti distinti, ma con lo stesso nome viaggiatore partecipanti; Attenzione: ci sarà l’obbligo di trasmettere lindirizzo di posta elettronica e gli estremi del pagamento direttamente tra le due agenzie organizzatrici o venditrici entro 24 ore; ed ancora si applicherà ai servizi turistici collegati, quando almeno due servizi turistici diversi saranno venduti da un a agenzia che li agevolerà ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza.

Le caratteristiche principali della nuova normativa saranno fondamentalmente le seguenti:

Obblighi di informazione precontrattuale rafforzati.
Diritto di risoluzione in caso di aumento del prezzo superiore all’8%.
Diritto di risoluzione prima dell’inizio del viaggio. In tal caso, il viaggiatore potrà essere tenuto a pagare all’organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili.
I consumatori potranno risolvere il contratto a titolo gratuito, prima della partenza, in caso di calamità naturali, disordini civili o gravi situazioni analoghe nel luogo di destinazione che abbiano un’incidenza sostanziale sulla vacanza.
Ci sarà una maggiore tutela nei casi in cui il ritorno del viaggiatore sarà impossibile a causa di circostanze eccezionali e inevitabili. I viaggiatori avranno diritto a un indennizzo fino a tre notti di alloggio se non potranno fare rientro a casa.
Norme più efficaci in materia di protezione del consumatore nell’eventualità di insolvenza del professionista. Sarà creata una rete di punti di contatto centrali negli Stati membri per agevolare la cooperazione transfrontaliera.
Norme più rigorose in materia di responsabilità dei professionisti in caso di cattiva esecuzione del contratto di pacchetto turistico.

Vediamo insieme alcune delle novità più significative:

Il limite del 25 per cento
Molto probabilmente non rientreranno nella disciplina dei pacchetti turistici “le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25 per cento del valore della combinazione)”.

Garanzie per i clienti
Sarà intensificata la responsabilità dell’organizzatore ( T.O. o agenzia organizzatrice) per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto” e viene prevista “la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità”.

Assicurazioni obbligatorie
Rafforzati anche gli adempimenti assicurativi per le agenzie di viaggi organizzatrici e per i Tour Operator  per la responsabilità civile con un rafforzamento delle garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento.

Novità anche per l turismo scolastico, che nella legge di recepimento è stato inserito all’interno della direttiva pacchetti. Anche i ‘viaggi di classe’dovranno sottostare alle regole stabilite dal documento varato dal Consiglio dei Ministri mentre viene  escluso il business travel, ma solo se si fonda su un accordo generale preventivo tra l’agenzia di viaggi e l’azienda che acquista i viaggi. 

L’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Cambia l’informativa precontrattuale. Le nuove norme prevedono due tipi di documenti: uno per i pacchetti turistici viaggio tutto compreso e uno per i servizi turistici collegati che vengono standardizzati e sono contenuti in allegato alla legge. L’agenzia di viaggi intermediaria ( dettagliante) dovrà consegnare l’informativa dettagliata al cliente in fase di vendita ma dovrà scegliere nel modo giusto ( e capire) la tipologia di informativa, a seconda che stia vendendo effettivamente pacchetti turistici oppure  servizi turistici collegati.

REVISIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di viaggi dovrà contenere anche gli estremi di chi offre la garanzia protection, ovvero quella che tutela il passeggero in caso di fallimento o insolvenza che precedentemente era assolta dal vecchio fondo di garanzia. A differenza di quanto accade ora, da luglio il cliente dovrà sapere chi è il soggetto che offre questa garanzia (fondo, assicurazione o altro).

MODIFICHE AL PREZZO
Viene come detto modificata la percentuale massima di aumento: dal 10 per cento in vigore attualmente si passerà infatti all’8. Se gli adeguamenti valutari, carburante e quant’altro comporteranno una variazione superiore a questa percentuale, permetterà al cliente viaggiatore di recedere dal contratto.

Viene introdotta inoltre la reciprocità. Vale a dire che se viene previsto un possibile incremento del costo, deve essere stabilita anche una possibile diminuzione in base allo stesso parametro. Al cliente va detto e applicato che  se un aumento del costo del carburante potrebbe  comportare un incremento del prezzo del pacchetto, la sua diminuzione dovrà necessariamente comportare una riduzione dell’importo originariamente previsto.

LE CIRCOSTANZE STRAORDINARIE
L’avvocato Lucarelli sottolinea anche che la nuova normativa fa chiarezza sulle famose “circostanze inevitabili e straordinarie” che fanno scattare il diritto di recesso.
La legge stabilisce infatti che, per comportare la possibilità di recedere, l’evento deve colpire il luogo di destinazione o le immediate vicinanze; viene inoltre introdotto il principio dell’incidenza sostanziale.
Il cliente può esercitare dunque il diritto di recesso solo se l’evento (caso fortuito o forza maggiore, come possono essere eventi politico/sociali o naturali) colpisce la destinazione del viaggio e incide realmente sul viaggio. Si tratta di un passaggio importante, perché introduce criteri oggettivi per le cause di annullamento.

VIAGGI DI GRUPPO E NUMERO MINIMO
Per le agenzie di viaggi che organizzano viaggi di gruppo vengono introdotti nuovi termini per i limiti temporali entro cui l’organizzatore può cancellare il tour nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti legati alla tipologia del viaggio organizzato.
La normativa attuale prevede che, l’organizzatore di un tour di gruppo può annullare il viaggio entro 20 giorni dalla partenza, indipendentemente dal programma. Con la nuova normativa, il termine viene rimodulato in formula crescente: se la durata del viaggio è inferiore ai 2 giorni, il termine sarà di 48 ore prima della partenza; se la durata è compresa tra 2 e 6 giorni, il termine sarà di 7 giorni; oltre i 6 giorni di durata viene confermato il termine di 20 giorni.

CANCELLAZIONI E FORNITORI

E’ stata accolta la teoria del ‘collegamento negoziale’, quindi nel caso in cui l’organizzatore sia costretto a cancellare il viaggio (ad esempio come accadde nel 2010 con l’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull che causò il blocco dei cieli in gran parte dell’Europa), riconoscendo il rimborso al cliente, il fornitoredei servizi dovrà a sua volta rimborsare l’organizzatore stesso per i servizi non erogati.

VINCOLO DI ASSISTENZA
In caso di eventuali catastrofi l’organizzatore ha l’obbligo di prestare assistenza fino a 3 notti al cliente viaggiatore. La direttiva prevede però che l’organizzatore possa richiedere ai vettori i costi sostenuti per tali obblighi prestati.

LE RESPONSABILITÀ DELLE PARTI COINVOLTE
La normativa prevede due profili diversi di responsabilità: uno riguarda l’erogazione dei servizi, ed è riconducibile all’agenzia organizzatrice del viaggio, mentre l’altro riguarda il mandato di intermediario, e riguarda ovviamente l’agenzia intermediaria che ha rivenduto il viaggio al cliente finale.

ORGANIZZATORI DI VIAGGI NON EUROPEI
Deve essere tutelato il cliente viaggiatore europeo. Questa tutela è vincolante e i clienti europei devono essere garantiti indipendentemente dalla sede legale dell’organizzatore del viaggio.
Per questo viene prevista una clausola che riguarda gli organizzatori al di fuori dello spazio economico europeo che, per vendere in Europa, devono uniformarsi alle regole della direttiva.
Se non si uniformano: attenzione perché ne risponderà i venditore del pacchetto, che diventa organizzatore. Ovvero anche l’agenzia intermediaria ne potrà rispondere al suo cliente che avrò diritto di richiedere risarcimento in luogo dell’operatore estero non conforme ai parametri previsti. 

ANTITRUST
Questa parte della norma protegge le agenzie di viaggi regolarmente abilitate. Infatti gli abusivi non saranno solamente perseguiti dalle leggi regionali ma anche dalla normativa nazionale che incaricherà l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovvero l’Antitrust a vigilare. 

CONCLUSIONI
Attenzione quindi alla scadenza del 1 luglio quando tutte le nuove regole dovranno essere osservate da organizzatori e venditori di pacchetti turistici e tenetevi pronti a un cambiamento radicale nel vostro modo di gestire le vendite dei servizi turistici erogati.

Questa direttiva pacchetti si uniforma inoltre alle regole sulla privacy, con l’introduzione del Gdpr, e il Pci-Dss di Iata, lo standard per il trattamento dei dati relativi alle carte di credito; saranno inoltre previste  nuove regole sulla vendita di assicurazioni e dal 1 gennaio 2019 la fatturazione elettronica obbligatoria.

Uno scenario che stravolge totalmente le abitudini di lavoro consolidate nel tempo e che vi obbliga a una formazione continua per non perdere competitività ma soprattutto per adeguarvi alle nuove regole evitando pesanti sanzioni e problematiche difficili da gestire.

LE PROBLEMATICHE FISCALI

Un cambio di rotta anche nei confronti del fisco, cambieranno infatti anche le regole dei lavori per gli addetti al banco soprattutto per la loro formazione nell’individuare con esattezza il pacchetto di viaggio. La norma di riferimento dei pacchetti turistici ai fini fiscali Mrimane comunque il decreto ministeriale 340/1999 quindi nessuma paura sul recepimento della direttiva Ue che non va a modificare direttamente gli aspetti fiscali. Il decreto ministeriale 340/99″.rimane quindi il punto di riferimento per la getsione fiscale dell’adv. Sarà comunque importante verificare la composizione del pacchetto turistico. infatti mentre prima la presenza del ” pernottamento” era una  condizione indispensabile perché si potesse parlare di ‘pacchetto’, da ora in poi le cose si complicano perchè la direttiva Ue ha introdotto in concetto di “incidenza dei servizi accessori”  che non devono superare il 25% del valore della combinazione.

Cambia quindi radicalmente il punto di vista della gestione del pacchetto. Da uno stretto ounto di vista fiscale faremo riferimento al decreto 340/99 quindi legato a quanto questo specirficatamente prevede. Mentre da un punto di vista legale il pacchetto seguirà le definizioni previste dalla nuova normativa UE. Le due situazioni potrebbero non convergere nella composizione dello stesso pacchetto nei confronti del cliente.

Attenzione quindi al Mark up e alla marginalità del pacchetto creato che dovrà essere attentamente valutata in fase di composizione e vendita nei confronti del cliente viaggiatore finale.

Sicuramente ci sarà presto una chiarificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e questo per capire se coresisteranno i vantaggi fiscali nella composizione del pacchetto turistico con conseguente ritorno di marginalità per l’agenzia di Viaggi. 

Una cosa è certa, un chiarimento è intervenuto da parte dell’Agenzia delle Entrate  ovvero la possibilità per le imprese di scaricare l’Iva sui viaggi aziendali ( con la fatture emessa in regime  74/ter  le imprese non possono detrarre l’Iva in quanto non esposta).

Cosa accadeva, che con l’applicazione del  regime 74 ter in caso di viaggio aziendale l’agenzia rischiava di perdere il cliente poichè impossibilitata a riconoscere la detrazione Iva prevista dall’art. 19 del DPR 633/72. Ora con il chiarimento effettuato, il viaggio aziendale non sarà considerato “pacchetto” se effettuato all’interno di un accordo di vendita tra committente azienda e agenzia di viaggi. Mediante questo accordo l’agenzia potrà emettere fatture in regime di vendita ordinaria ( Iva 22%) permettendo la regolare detrazione di Iva ( se inerente).

Infine il divieto di effettuare viaggi da parte di soggetti che non sono organizzatori professionali di viaggi ( non possono svolgere questa attività più di 2 volte l’anno) creerà maggior fatturato e maggiori opportunità per le ADV regolari relegando i “pacchetti occasionali” a sporadiche vendite che non dovrebbero preoccupare più di tanto le agenzie regolarmente operanti e in possesso di regolare licenza regionale.

 

 


Carrello