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Fattura elettronica per medici e farmacie dal 2019

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Fattura elettronica per medici e farmacie dal 2019

Fattura elettronica, medici e farmacie si va verso l’esonero

Sembra che non ci sarà nessun rinvio per l’emissione  della fattura elettronica tra privati e quindi pare confermato che sarà obbligatoria in via generalizzata in tutti i rapporti commerciali, quelli business to business e business to consumer».

Si amplia però la panoramica degli esonerati  e tra questi con tutta probabilità saranno inclusi medici e farmacie oltre alle società sportive dilettantistiche. La modifica sarebbe stata ideata da un lato per superare alcune delle criticità evidenziate dal Garante per la Privacy e in secondo luogo per evitare la duplicazione di adempimenti poiché  Medici e farmacie già trasmettono i dati delle operazioni effettuate mediante il sistema TS ed è per questo che l’estensione a questi soggetti dei casi di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica potrebbe risolvere i problemi di queste categorie e più conveniente di una proroga.

Al di là del fatto che i medici mettono in atto operazioni esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 compiono sAl netto dei problemi legati alla privacy, sollevati dall’Autorità Garante con il provvedimento emesso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, c’è da ricordare che già oggi i medici e le farmacie trasmettono i dati delle operazioni effettuate.

I dati del codice fiscale degli utenti finale e dell’operazione effettuata vengono condivisi dal Sistema TS con l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’inserimento nella dichiarazione dei redditi precompilata.

La modifica è prevista in uno degli emendamenti del Governo al Decreto Fiscale 2019 e l’esonero riguarderebbe anche le società sportive dilettantistiche.

In ogni caso è chiaro che non c’è speranza di proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica, per il quale quindi il giorno zero resta il 1° gennaio 2019.

La grande incognita riguarda anche in quali modalità l’Agenzia delle Entrate intende superare le problematiche sulla privacy e sul trattamento dei dati sensibili dei circa 3 milioni di partite IVA che saranno obbligati alla fattura elettronica  dal 2019. In merito, l’ipotesi è quella dell’avvio di un tavolo tecnico proprio con l’Autorità Garante per la privacy.

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Facciamo comunque un po di luce sull’obbligo di fatturazione elettronica anche se queste categorie ” medici e Farmacie” con tutta probabilità saranno esonerate, questa nuova modalità di emissione delle fatture riguarderà sia le cessioni di beni (ad esempio vendita di prodotti) che le prestazioni di servizi (ad esempio le prestazioni professionali) e sarà obbligatoria, sia per operazioni tra soggetti titolari di Partita IVA (imprese e professionisti fra di loro) sia nel caso in cui la cessione o la prestazione venga effettuata nei confronti del consumatore finale (anche se privato e non titolare di partita IVA)

L’obbligo è a carico del soggetto che deve emettere la fattura (cedente di beni o prestatore d’opera) , che può provvedervi personalmente, tramite un apposito software gestionale certificato disponibile gratuitamente ( ma con molte limitazioni )  anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato (ad esempio il commercialista). In ogni caso, sia che si provveda in proprio, sia che ci si avvalga del commercialista, dovrà essere generato un file nel formato XML, previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

Il file XML contenente la Fattura Elettronica dovrà essere trasmesso al cliente per mezzo del “Sistema di Interscambio” (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate che funzionerà dapprima da verificatore dei dati inseriti, e successivamente da “corriere”. Controllerà che la partita IVA e/o il codice fiscale inseriti siano validi e che appartengano ad un soggetto esistente e verificherà l’inserimento di tutti i dati fiscali. Superati questi controlli, provvederà a recapitare la Fattura Elettronica al destinatario all’indirizzo telematico (cosiddetto “codice destinatario” ovvero PEC) che quest’ultimo avrà eventualmente comunicato all’Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali, saranno quindi a disposizione dei clienti nella loro area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate; il professionista/venditore  dovrà comunque consegnare al cliente una copia informatica (ad esempio salvata in pdf ed inviata per email) o cartacea ricordandogli che la fattura originale è consultabile e scaricabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Alla fine di questo ciclo, a conferma del buon esito dell’operazione, il Sistema di Interscambio fornirà a colui che ha emesso la fattura una “ricevuta di avvenuto recapito”. Potrà capitare che la fattura elettronica venga scartata dal sistema. In questo caso occorrerà correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente il file della fattura corretta, altrimenti il documento sarà considerato non emesso.

E’ importante ricordare che le fatture che non saranno emesse secondo questo standard informatico saranno considerate come inesistenti.

Le Fatture Elettroniche, emesse o ricevute, dovranno essere conservate per almeno 10 anni. Per “conservazione” non si intende il semplice salvataggio sul proprio computer, ma sarà necessario conservarle sulla base di un processo regolamentato tecnicamente dalla legge e che il software gestionale deve poter assicurare (conservazione “a norma”).

L’emissione della Fattura Elettronica continuerà a seguire le regole dettate dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, pertanto dovrà esser contestuale all’operazione. Come chiarito dalla Circolare 13/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, la contestualità dell’operazione è data dall’emissione della fattura in giornata o nel caso di fattura differita (per tutte le operazioni effettuate nell’arco dello stesso mese in favore del medesimo cliente) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Prendendo ad esempio il caso di un medico che esegua una prestazione in favore di un paziente, la fattura elettronica dovrà essere inviata entro le ore 24 del giorno della prestazione.

Sono esonerati dall’emissione della fatturazione elettronica coloro che hanno aderito al cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. del 6/07/2011, n. 98) e coloro che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23/12/2014, n. 190), nonché i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972). Altro caso di esonero riguarda i cedolini ricevuti dai medici convenzionati dalla ASL competente per territorio (Risoluzione Agenzia delle Entrate 98/E/2015).

Inoltre la fatturazione elettronica non riguarderà le operazioni ricevute ed effettuate da e verso soggetti non residenti in Italia, ma per esse sarà prevista una diversa procedura di comunicazione (cosiddetto “esterometro”).

L’introduzione della Fatturazione Elettronica comporterà le seguenti semplificazioni fiscali per i soggetti obbligati:
– esonero dallo Spesometro;
– priorità nei rimborsi IVA;
– riduzione dei tempi di accertamento fiscale.

Sussistono comunque molte problematiche. Ad esempio se l’esonero non dovesse intervenire per i medici, un medico specialista che effettua visite a pazienti ed che oggi emette subito parcella cartacea dal bollettario, a seguito del pagamento della prestazione, dal 1 gennaio 2019 dovrà emettere fattura elettronica nei giorni successivi alla prestazione, o tutto dovrà essere effettuato immediatamente?

Intanto anche se non dovesse intervenire l’esonero, se il professionista medico aderisce  a uno dei regimi fiscali agevolati , questo gli permetterebbe comunque  l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica (ossia il regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, o quello forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014).

Attenzione però:  prima di passare da un regime ordinario a un regime agevolato ( tantomeno per il solo presupposto dell’obbligo eventuale di fattura elettronica), è necessario valutare attentamente tutti i presupposti e la situazione oggettiva  poiché con il regime forfettario non si possono detrarre i costi reali ma solo a livello forfettario quindi un medico che sostiene effettivamente molti costi ne risulterebbe danneggiato rispetto alla gestione della sua attività con il regime ordinario.

Regime dei minimi o forfettario? Conviene passare dall’ordinario al forfettario?

Vediamo i chiarimenti sul passaggio nell’interpello numero 72 del 20 novembre 2018
La risposta numero 72/2018 si inserisce in un clima di grande attenzione sul passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario. Su quest’ultimo, infatti, il Decreto Fiscale introduce una novità: l’estensione del fatturato per imprese e lavoratori autonomi dai 30.000 ai 65.000 euro.

Si ampliano quindi i fatturati permettendo a una platea più ampia il passaggio al regime ( teoricamente) agevolato.

La normativa in vigore per chi aderisce al regime forfettario prevede un’imposizione fiscale con un’aliquota fissa del 5% per i primi cinque anni delle nuove attività/startup  che diventa del  15% per le attività già in essere da applicare alla base imponibile  a cui si aggiunge l’imposizione previdenziale  (per i medici l’ENPAM) per chi non ha cassa l’INPS a gestione separata portando la tassazione di fatto da un minimo del 35% a un massimo del 45% senza poter usufruire dei costi che vengono determinati forfettariamente in base alla tipologia dell’attività esercitata!

La base imponibile si calcola moltiplicando il fatturato lordo, al coefficiente di redditività che varia a seconda del tipo di attività svolta.

Resta il fatto che comunque l’unica possibilità di avere delle agevolazioni resta proprio il regime forfettario. Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e il regime dei contribuenti minimi sono stati tutti abrogati.

In questo periodo di passaggio e di novità per chi rientra nel regime forfettario, sono preziosi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Nella risposta del 20 novembre 2018 l’ADE  ha ribadito che i contribuenti, già in regime di vantaggio, possono continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) oppure transitare nel regime forfettario e usufruire dell’aliquota del 5% per gli anni che mancano alla fine del quinquennio.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che il regime di vantaggio è diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015. Il risultato è che non esiste vincolo temporale per chi è rientrato in questo regime fino al 2014.

Per chi rimane ordinario 

Se invece non intervenisse l’esonero e volesse avvalersi del regime ordinario, anch’egli dal 1° gennaio 2019 dovrà fatturare elettronicamente le proprie prestazioni. L’emissione della fattura seguirà sempre le regole di cui all’articolo 21 del Dpr 633/1972, dovendo quindi essere contestuale all’operazione. Come chiarito nella circolare 13/E/2018, la contestualità è data dall’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno: nel caso del medico, entro 24 ore dal pagamento della prestazione. L’Agenzia precisa altresì che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del 30 aprile 2018 e inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisce violazione non punibile ex articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997. L’obbligo di fatturazione elettronica è diverso dall’obbligo di invio telematico dei dati al Sistema tessera sanitaria: il primo concerne le modalità di fatturazione, il secondo è una comunicazione di dati e ha la fìnalità di. predisporre il 730 precompìlato. Peraltro, senza il primo non è possibile effettuare il secondo in quanto i dati da comunicare al sistema Ts dovranno risultare dalle fatture elettroniche inviate allo Sdi.

Questo è il facsimile da inoltrare comunque ai propri clienti per la richiesta dei dati obbligatori per l’emissione della fattura elettronica quando sono aziende ( es medico del lavoro) .

MODULO RICHIESTA  DATI FATTURAZIONE  ELETTRONICA

N.B. il codice di interscambio di 7 cifre ( non obbligatorio ma utile per la cattura dati delle fattura passive ) dovrà essere obbligatoriamente  fornito dall’intermediario ( programma software proprio se si ha la contabilità interna o programma  software del commercialista in ousourcing)

Step n. 2  generazione e trasmissione delle fatture attive elettroniche

La fattura verrà emessa in formato elettronico XML e successivamente inviata second oil canale prescelto:

  • se viene inviata attraverso la propria P.E.C. o al codice di interscambio fornito dal vostro cliente al sistema di  interscambio dell’Agenzia delle Entrate ( SDI) non deve essere autenticata;
  • se viene inviata attraverso la piattaforma del proprio software sarà da questi autenticata previa verifica di errori e inviata alla  P.E.C.o al codice di intercsambio fornito dal vostro cliente direttamente  al sistema

 


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