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Esonero corrispettivi telematici per attività spettacolistiche

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I corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Continua il tour dell’ Agenzia delle Entrate sulle problematiche di esonero dalla trasmissione dei corrispettivi telematici su ” casi speciali” Vediamo oggi la problematiche legate alla attività spettacolistiche. Qnahce per queste attività quindi vale l’esclusione dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi . Anche qui, come negli apparecchi da intrattenimento, la razio sta nel fatto che tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE. La stessa  infatti già provvede a metterli a disposizione dell’anagrafe tributaria. Resta, invece, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, che debbono essere  documentati con scontrino o ricevuta fiscale.”

Conseguentemente, la trasmissione telematica dei corrispettivi rappresenterebbe una duplicazione di adempimento e la circostanza determina l’esonero.

Risposta all’interpello 7 del 17 gennaio 2020.

Il caso specifico riguardava una  società che opera nel settore sportivo e si occupa della formazione, preparazione e gestione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica. In base all’articolo 74-quater del DPR IVA l’obbligo di certificazione dei corrispettivi è assolto “con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate”. L’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se è obbligato o meno alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Oltretutto, l’Agenzia delle Entate aveva già precedentemente  fornito chiarimenti sul tema nelle Risposte agli interpelli 506/2019 .

Nel rispondere all’interpello 7/2020 l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 dispone che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/72, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000.

Dal 2020 anche per le attività spettacolistiche vige l’obbligo del pagamento con POs e la possibilità per i clienti di ottenere un cashback.  SUMUP è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie.  Turismoe fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per ottenere  la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: Pos Sumup 

 

Risposta n. 1 dell’Agenzie delle Entrate scaricalo qui  

 

I corrispettivi derivanti dalla vendita di titoli di ingresso a spettacoli sono da trasmettere?

Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata. “.

Gli specifici esoneri sono stati previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019 (modificato con successivo decreto dello stesso Ministro del 24 dicembre 2019). Tra le operazioni elencate non figurano quelle svolte dalla società istante.

L’esonero della trasmissione telematica  in una ASD/SSD vale solo sull’attività istituzionale o anche su quella commerciale?

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risoluzione ( favorevole al contribuente) , non ha ritenuto rilevante verificare se l’attività descritta fosse o meno commerciale in quanto come detto in precedenza, la SIAE assolve comunque all’obbligo di trasmissione dei dati indipendentemente dalla natura dell’attività

Ma andando a fondo su questa storia, ne emerge il fatto che non esiste alcun  dubbio circa la natura “commerciale” dell’attività in oggetti. Infatti l’associazione ha come oggetto “l’organizzazione di rappresentazioni teatrali con la vendita dei titoli di ingresso”.

Se infatti la natura dell’evento fosse istituzionale e non commerciale,  non sussisterebbe affatto l’obbligo di certificare i corrispettivi così conseguiti. Infatti non dovrebbero essere emessi titoli di ingresso ( aperti ai non soci) con l’utilizzazione di misuratori fiscali, ovvero apposite biglietterie automatizzate.

Gli enti associativi hanno una corsia diversa dalle imprese commerciali.

L’Agenzia delle Entrate ha specificatamente premesso che il decreto ministeriale del 10 maggio 2019, non comprende, tra gli specifici esoneri, relativamente all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, le attività di spettacolo e le attività connesse.

Ma in questo caso, l’interpello proveniva da una associazione no profit e pertanto ha ritenuto di poter considerare l’ente associativo esonerato dal nuovo obbligo, rifacendosi all’art. 74  quater del D.P.R. n. 633/1972.

Questo articolo prevede che le prestazioni indicate nella tabella C del decreto Iva vengono certificate con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. 

Il Provvedimento direttoriale del 13 luglio 2000 individua il contenuto dei titoli di accesso ed impone agli esercenti le attività spettacolistiche di trasmettere alla SIAE i dati delle vendite mediante l’emissione di un prospetto riepilogativo giornaliero che viene messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate a cura della  SIAE.

Pertanto in virtù di tale circostanza, e del fatto che i predetti dati sono già oggetto di comunicazione, la risposta all’interpello ha ritenuto di poter rispondere positivamente circa l’esonero dal nuovo adempimento.

I dati dei corrispettivi conseguiti con la vendita dei titoli di accesso non devono, quindi, essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

 


 


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