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Intermediazione nelle vendita a distanza tramite piattaforma web obbligo di comunicare i dati delle operazioni di e-commerce

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Chi facilita le vendite di beni a distanza mettendo in contatto venditore e acquirente deve assolvere a degli obblighi di comunicazione dei dati.

Con il nuovo articolo 13 del Decreto Dignità (DL 34/2019) vengono previsti obblighi e adempimenti ai  soggetti passivi intermediari nelle vendite a distanza di beni. 

Queste vendite, possono essere facilitate dall”uso di un’interfaccia elettronica  come ad esempio un  un mercato virtuale. Ci riferiamo in particolare  a una piattaforma web, un portale o mezzi analoghi come bot di telegram, l’uso di social networks come facebook  etc.

Chiunque effettui queste tipologie di vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre determinati dati. Questi dati debbono obbligatoriamente essere trasmessi  secondo termini e modalità stabiliti dall’Agenzia delle entrate. 

Quali dati debbono obbligatoriamente essere comunicati?

L’intermediario deve comunicare per ciascun fornitore i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi,
  • la residenza o il domicilio,
  • il codice identificativo fiscale ove esistente,
  • l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia
  • con facoltà per il  soggetto passivo vanno indicate per  i pezzi venduti in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita oppure  il prezzo medio di vendita.

 

Attenzione: Se non vengono comunicati questi dati l’Agenzia delle entrate presumerà che che vendite vengono effettuate direttamente dal soggetto passivo! 

In questo caso il soggetto passivo sarà  considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Tali disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Quindi possiamo dire che questo obbligo di comunicazione riguarda  soltanto i i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza  tramite una piattaforma o altri strumenti web mettendo in  contatto  venditore ed acquirente. Inoltre anche se c’è una partecipazione anche minima diretta in alche solo alcune delle attività richieste dall’Agenzia delle entrate ( esempio determinazione delle condizioni generali della cessione o  riscossione del pagamento effettuato, ordine o consegna dei beni) vige l’obbligo  di comunicazione dei  in loro possesso relativi alle vendite stesse.

 


 


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