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Nuovi voucher Inps prestazioni occasionali 2018 cosa cambia

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Nuovi voucher Inps, prestazioni occasionali 2018 cosa cambia  

Il nuovo contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia: l’ INPS  ci aiuta a capirne di più.
Con la recente circolare INPS n. 103 del 17 ottobre 2018 L’INPS fornisce ampie  istruzioni per recepire le novità introdotte con il Decreto Dignità.

Infatti, all’articolo 2-bis del decreto n. 87 del 12 luglio 2018, convertito nella legge n. 96 del 9 agosto 2018 le novità sulle prestazioni occasionali e sul libretto famiglia INPS hanno interessato i settori dell’agricoltura, turismo e degli enti locali.

Vediamo quindi cosa cambia e come funzionano  i nuovi voucher Inps, presto  usufruibili dal 2018, scaturiti dal decreto dignità   

Tra le modifiche più importanti che sono state introdotte  dal Decreto Dignità notiamo il cambiamento delle  modalità di pagamento  con il non velato  intento del legislatore  di ridurre fortemente i tempi di ricezione  del compenso da parte dei collaboratori. Nella circolare  scaricabile sotto, vengono fornite tutte le istruzioni in merito alle modifiche apportate e  rese necessarie a seguito delle numerose novità introdotte dal DL Dignità per derogare alle regole stringenti per le imprese in merito all’utilizzo di quelli che vengono ormai da tutti apostrofati come i nuovi voucher.

Scarica qui il contratto prestazione occasionale circolare INPS numero_103_del_17-10-2018

Contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia: istruzioni e novità nella circolare INPS n. 103 del 17 ottobre 2018
La pubblicazione di una nuova circolare dell’INPS su contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia si è resa necessaria a seguito delle numerose novità introdotte dal DL Dignità per derogare alle regole stringenti per le imprese in merito all’utilizzo di quelli che sono stati anche definiti come nuovi voucher.

Oggetto della circolare sono le prestazioni occasionali fornite nei settori:

  • agricoltura;
  • aziende alberghiere e  le strutture ricettive del settore turismo;
  • enti locali.

Importanti novità sono state introdotte anche in merito di uso operativo dei nuovi voucher INPS: il DL Dignità ha modificato le modalità di erogazione dei compensi ai prestatori e ha modificato la gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale. Le modifiche più rilevanti sono nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali; sono state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura.

Contratto di prestazione occasionale in agricoltura
Per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura  nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  5. il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

Nelle istruzioni fornite dall’INPS  viene chiarito che le nuove regole hanno esteso da tre a dieci giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa. L’utilizzatore dovrà comunicare tramite la procedura prevista dal sito dell’INPS l’arco temporale in cui si svolge la prestazione e la durata complessiva e la dichiarazione dovrà essere inviate almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Nel caso in cui la prestazione non dovesse svolgersi, l’utilizzatore dovrà revocare la dichiarazione inviata entro le ore 23.59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva del termine previsto per lo svolgimento della prestazione. Con la nuova procedura INPS e a seguito delle novità introdotte i datori di lavoro agricolo potranno anche aumentare le ore inserite inizialmente.

Le prestazioni occasionali in agricoltura potranno essere utilizzate per i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, per i giovani con meno di venticinque anni di età iscritti a scuola o all’università, per i disoccupati e per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito (REI, SIA e altre).

E’ comunque importante ricordare e sottolineare che il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.

Contratto di prestazione occasionale per aziende alberghiere e nel turismo

Usufruibili dalle  aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.

Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le stesse informazioni previste per i datori di lavoro agricolo e seguendo le stesse regole sopra esposte ovvero:

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  5. il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

Ma quali sono le aziende turistiche che possono usufruire dei nuovi voucher?

La circolar identifica le seguenti categorie ricomprese nei sottostanti codici ateco :

alberghi (55.10.00);
villaggi turistici (55.20.10);
ostelli della gioventù (55.20.20);
rifugi di montagna (55.20.30);
colonie marine e montane (55.20.40);
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence (55.20.51);
aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Pertanto solo le strutture ricettive ed extraricettive alberghiere possono attivare le prestazioni occasionali e in questo caso, il compenso minimo per ogni ora non potrà essere inferiore a 9 euro e sarà pari ad almeno 36 euro al giorno (almeno quattro ore consecutive) anche se la durata effettiva della prestazione dovesse essere inferiore.

Anche in questo caso, la comunicazione della prestazione occasionale dovrà essere effettuata tramite il sito INPS almeno un’ora prima dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Ovviamente è bene ricordare che anche per il settore  turistico  è vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Prestazioni occasionali per gli enti locali
L’articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 ha previsto uno specifico regime per gli Enti locali e viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Pertanto, gli Enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
  • Agli Enti locali, come alle Pubbliche Amministrazioni in genere, non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né si applicano le limitazioni soggettive per i prestatori previste per le aziende che operano nei settori dell’agricoltura e del turismo (cfr. paragrafi 2 e 3 della presente circolare).

Anche in questo caso bisognerà rispettare i requisiti previsti per i prestatori (titolari di pensione, studenti o percettori di REI, SIA ecc…), il compenso minimo sarà pari a 9 euro all’ora e 36 euro per giornata lavorativa e sarà necessario inviare apposita comunicazione INPS seguendo le regole previste dalla circolare del 17 ottobre 2018 allegata in questo articolo.

Prestazioni occasionali e libretto famiglia INPS: obbligatoria registrazione preventiva
I lavoratori, utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente sul sito www.inps.it utilizzando il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell’INPS.

I prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall’INPS, debbano autocertificare l’eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Nel caso di possesso di uno dei requisiti sopra indicati, l’utilizzatore potrà calcolare nella misura del 75% gli importi dei compensi erogati a favore dei prestatori. Per gli utilizzatori che facessero ricorso esclusivamente a lavoratori appartenenti alle predette categorie, il tetto annuo di compensi erogabili per prestazioni di lavoro occasionale sarebbe pari a 6.666 euro in luogo di 5.000 euro.

Le nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori prevedono che a richiesta, l’importo potrà essere riscosso dopo 15 giorni tramite sportelli postali presentando il mandato o l’autorizzazione al pagamento scaricata tramite il sito dell’INPS.

In conseguenza delle modifiche normative descritte, sarà possibile per il prestatore ottenere il pagamento del compenso, spettante per la prestazione occasionale svolta, secondo una delle seguenti modalità:

  1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
  2. tramite bonifico bancario domiciliato  entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; (gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore);
  3. per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS.
    Le nuove sanzioni previste dal Decreto Dignità

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis, del decreto-legge n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura va da 500,00 euro a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Per effetto della modifica introdotta dal Decreto Dignità, la sanzione non si applica se la violazione per l’imprenditore agricolo derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non son ostate infine apportate modifiche ai restanti profili sanzionatori e restano pertanto applicabili le regole di cui al DL n. 50/2017.

 


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