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regime forfettario regime iva regimi speciali iva

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Regimi speciale di calcolo IVA

Casi nei quali l’IVA segue regole particolari

Alcuni settori di attività per espressa volontà legislativa  anche comunitaria  presentano delle caratteristiche oggettive e soggettive che li differenziano dagli altri. Per questa ragione, ai fini IVA, a questi settori  si applicano particolari regole per la determinazione dell’Iva dovuta effettuando particolari calcoli  e determinando la detrazione dell’’IVA assolta sugli acquisti, gli obblighi relativi alla documentazione richiesta ai fini dell’’imposta.

Ci troviamo, in questi casi, di regimi speciali IVA.

Applicano un regime speciale ai fini IVA:

le agenzie di viaggio e turismo per i soli viaggi organizzati ( meccanismo di detrazione base da base ai sensi dell’art.74 ter ) ;
il settore dell’agricoltura e della pesca;
le attività di agriturismo; ( applicazione forfait)
il settore dell’’editoria ( assolvimento alla fonte );
le attività di giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici;
le agenzie di vendita all’’asta.

cessione di rottami, cascami, materiali di recupero;

cessione di beni usati, di oggetti d’arte, d’i antiquariato e da collezione (Regime del margine);

Regole particolari in materia di IVA si applicano anche nel caso di sali e tabacchi, fiammiferi, gestori di posti telefonici pubblici, vendita di biglietti dei trasporti pubblici urbani, giochi di abilità e concorsi pronostici

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Operazioni per le quali non si addebita l’IVA  

( Reverse charge ) 

L’inversione contabile (o reverse charge) è una particolare modalità di assolvimento dell’’ IVA, per effetto della quale il destina-tario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo in Italia ( possesso di partita Iva), è tenuto all’assolvimento dell’ IVA  al posto del cedente del bene o prestatore del servizio. Per adempiere nel modo corretto in base a questo meccanismo si procede nel seguente modo:

– il venditore ( o prestatore) emette fattura senza addebitare IVA, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del Dpr 633/1972 (che è la norma di riferimento); 

– il destinatario acquirente ( o usufruitore)  integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA applicabile al bene ( o prestazione) propria dell’ operazione e registra il documento sia nel registro IVA delle fatture emesse sia nel registro IVA degli acquisti. 

Era un sistema solitamente utilizzato negli scambi intracomunitari  con l’obiettivo di evitare evasioni di IVA e che successivamente è stato introdotto per la gestione di servizi e cessioni in molteplici operazioni anche in Italia e nello specifico in questi determinati settori di attività:

1) prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da  subappaltatori nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Non deve essere applicato alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori ( appalto generale); 

2) cessioni di Immobili o porzioni di essi riferibili alle fattispecie indicate negli articoli 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 ( esenzione Iva ) per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione; 

3) cessioni di telefoni cellulari e in generale le apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni di cui  all’articolo 21 del D.P.R: 641/72, nonché’ dei loro ‘componenti ed accessori; 

4) cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; 

5) cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere; 

6) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; 

7) trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra effettuati a norma dell’articolo 12, direttiva 2003/87/Ce; 

8) le cessione di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva n. 2003/87/Ce e di certificati relativi all’energia e al gas; 

9) cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un soggetto passivo rivenditore residente nel territorio dello Stato; 

10) cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (necessita di autorizzazione comunitaria) 

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Operazioni per le quali l’Iva viene pagata da un altro soggetto ( Ente pubblico)  – split payement

Lo split payment è il nuovo meccanismo di liquidazione dell’IVA introdotto dalla Legge di Stabilità 2015(L. 190/2014) che caratterizzerà i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione nel triennio 2015-2017; viene applicato esclusivamente nelle vendite o prestazioni  tra imprese private e Pubblica Amministrazione, adottando un meccanismo che prevede dei “pagamenti divisi”.

In pratica la corretta adozione dello split payement prevede la scissione dei pagamenti che vengono effettuato dal committente ( pubblica amministrazione) nei confronti del fornitore in due fasi: 

– Nella prima, la pubblica amministrazione versa il netto della fattura ( senza l’IVA) direttamente al fornitore del bene o servizio;

– nella seconda fase L’ente di P.A: verserà l’IVA  dovuta sulla fattura emessa direttamente all’Erario nei tempi dovuti. 

Il debito iva quindi in questo modo non viene più a gravare sul fornitore ma direttamente sul committente ( ente pubblico) .

Lo Split payment si applica ai fornitori dei seguenti enti pubblici così come previsto dall’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972:

  • lo Stato;
  • gli organi dello Stato se dotati di personalità giuridica;
  • gli enti pubblici territoriali;
  • i consorzi tra enti pubblici  ( art. 31D.Lgs. n. 267/2000;
  • le Camere di Commercio;
  • gli istituti universitari;
  • le aziende sanitarie locali (ASL);
  • gli enti ospedalieri;
  • glienti pubblici di ricovero e cura aventi a carattere scientifico;
  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

Lo split payment, lo stesso non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni se sussistono i seguenti casi:

  • operazioni assoggettate a regimi speciali IVA ( esempio agenzie di viaggi  per la sola parte organizzativa ricadente nel 74 ter ovvero per le prestazioni ricadenti nella non imponibilità iva di cui all’art. 9 e 7 ter )
  • cessioni di beni e alle prestazioni di servizi soggette a (reverse charge);
  • prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.

Da questo si evince che il legislatore fiscale ha fatto prevalere il meccanismo del reverse charge su quello dello split payment per cui  qualora ricorrano le condizioni previste per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile o reverse charge IVA, questo dovrà essere applicato in luogo dello split payment.

Sono invece soggetti esclusi dallo split payment:

  • enti privati o privatizzati;
  • aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA);
  • enti pubblici economici;
  • ordini professionali;
  • enti ed istituti di ricerca;
  • agenzie fiscali;
  • autorità amministrative indipendenti e agenzie.

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