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Inail sospensione adempimenti e versamenti per covid-19

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Coronavirus – sospensione adempimenti e versamento dei contributi previdenziali – INAIL, circolare del 27 marzo 2020, n. 11.

L’INAIL ha fornito ulteriori indicazioni che è possibile visionare nella circolare allegata. L’atto dovuto si riferisce alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La norma  richiama il  decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Importante evidenziare  alcuni degli aspetti di maggiore interesse. L’articolo 8 del decreto-legge n. 9 del 2020,  prevede per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei:

  • a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • b) termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Download circolare INAIL  27 03 2020

Download rchiesta sospensione INAIL allegato 1 

Rinvio dei versamenti

I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tale sospensione è concessa a tutti i soggetti iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale. Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: –

  • i datori di lavoro privati; – i lavoratori autonomi (commercianti); – i committenti obbligati alla gestione separata.
  •  I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’istituto. Per quanto riguarda i pagamenti dovuti all’INAIL dai soggetti interessati dalle disposizioni, non sussistono versamenti con scadenza legale predeterminata ricadente nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020, indicato dalla norma. Pertanto, non trova applicazione la disposizione che disciplina il pagamento delle somme sospese contenuta all’articolo 61, comma 4, secondo cui i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, decreto n. 9 del 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Versamenti anticipati

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Rientrano senz’altro nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338 del 1989. In tema di rateazioni, l’istituto evidenzia che per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (c.d. zona rossa), ai sensi dell’articolo 5, comma 1, decreto-legge n. 9 del 2020, la sospensione decorre dal 23 febbraio e riguarda quindi le rate in scadenza dal 23 febbraio fino al 30 aprile 2020. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 9 del 2020, la sospensione decorre dal 2 marzo e riguarda quindi le rate in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020. Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30 aprile 2020. Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, si applica ai soggetti individuati con posizione assicurativa territoriale attiva al 2 marzo 2020, che non abbiamo presentato entro il 2 marzo 2020: – la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020; – la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi (decreto ministeriale 27 febbraio 2019) per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019; – la documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione di cui sopra, allegando, alla domanda stessa, la dichiarazione di versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla


Presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati nel 2019.

Al fine di registrare in archivio tutti i pagamenti del premio di autoliquidazione 2019/2020 (scaduto il 17 febbraio 2020 per la prima rata e per il versamento in unica soluzione), per i soggetti individuati, in via transitoria, il premio di autoliquidazione sarà calcolato sulla base delle ultime dichiarazioni delle retribuzioni presenti in archivio. Al termine del periodo di sospensione, gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020, tramite pec, alla sede INAIL competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo specifico e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it – servizi online- autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.

Per quanto riguarda le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, gli interessati dovranno trasmettere le domande e la documentazione dal 2 al 15 maggio 2020 tramite il servizio online Riduzione per prevenzione, contestualmente alla domanda di sospensione.

 

circolare inail 27 03 2020


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