nuova codifica discipline CONI

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fabio ha scritto 7 anni fa

Salve mi chiamo fabio segretario di una asd
volevo sapere alla luce della determina del coni del 20 dicembre 2016 come bisogna comportarsi con le discipline non codificate ma presenti nel nostro statuto e con le quali ci siamo formati e affiliati
enti di promozione sportiva (CSEN ASI) come ad esempio pilates yoga ginnastica posturale cross fit.
Il nostro statuto attualmente prevede la promozione la diffusione ed l’esercizio di tutte le attivita sportive dilettantistiche ivi compresa la didattica nonche tutte le attivita ludico motorie per il benessere psico fisico.
Per fare cio indica in modo solo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti attività:
danza ginnastica fitness yoga ballo pilates .
Dobbiamo modificare lo statuto e uniformarlo alle nuove diciture dettate dal coni avendo per altro previsto nello stesso statuto di uniformarci alle disposizioni e ai regolamenti dello stesso coni e dell’ente a cui siamo affiliati (CSEN)?
E tali discipline sotto quale voce o codice ricadrebbero?
Soprattutto i compensi che diamo agli istruttori (sotto 7500 per capirci )che insegnano tali materie presso la nostra palestra sono ancora ammissibili e se si sotto quale voce o codice?
Siamo in regola con lo statuto per danza e non per le altre discipline?
Grazie mi scuso per la lungaggine ma credo sia nell’interesse di molti Vs affezionati lettori come me sapere come agire alla luce di questa delibera.
Cordiali saluti F.T.

1 Risposte
admin Staff ha risposto 7 anni fa

Tutte le agevolazioni fiscali ( e quelle relative ai contratti sportivi ) sono subordinati all’esercizio dell’attività istituzionale  come no-profit quindi decommercializzando i corrispettivi incassati;  per una ASD sono previsti determinati parametri come l’associativismo con le proprie regole e l’iscrizione al CONI con altrettante precise regole. Ciò significa che, indipendentemente dall’elenco delle discipline trascritte nello statuto adottato, che può anche essere di natura generica e non esaustiva ( esercizio e benessere fisico) l’ASD per ottenere le agevolazioni deve essere iscritta al CONI e questo avviene tramite l’iscrizione a una federazione sportiva o un ente di promozione sportiva etc. Quando la ASD si iscrive deve comunicare all’ente ( in questo caso lo CSEN) per quale disciplina  sta tesserando l’atleta ed ora con il relativo  codice che lo identifica tra gli sport previsti dal CONI. Nel caso di affiliazione a un dell’ente di promozione sportiva come lo CSEN  diversamente da quanto ad esempio accade con l’affiliazione a una federazione sportiva specifica può accadere che l’ente possa accogliere anche sport o presunti tali non riconosciuti dal CONI ma per i quali l’ente affilia tesserati. Se lo sport praticato dalla ASD non è riconosciuto dal CONI pur essendo l’atleta tesserato l’ASD non rientra nelle agevolazioni previste per mancanza di un presupposto specifico e conseguentemente anche i contratti di quella disciplina non possono essere agevolati. Per intenderci l’ASD è iscritta al CONI tramite lo CSEN magari anche per altri sport praticati ma ci potrebbero essere problematiche legate al fatto che lo sport praticato non è riconosciuto dal CONI e quindi non agevolabile ( scopo della norma ).Per concludere il problema non è nello statuto purché questo rispetti le regole generali ( diritto di voto etc) ma nel comportamento vero e proprio dell’ASD relativamente agli sport praticati perché l’iscrizione al CONI per l’ASD è uno dei requisiti fondamentali e da ora le regole del CONI sono ovviamente più restrittive.

Saluti


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