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privacy e gdpr 2018 trattamento dei dati personali regolamento europeo

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privacy e gdpr 2018 trattamento dei dati personali regolamento europeo

Ci siamo quasi! Il Regolamento Generale europeo sulla Protezione dei Dati  entrerà in vigore il 25 Maggio 2018 per codificare le nuove regole con le quali si dovranno trattare i dati Personali nell’ambito della Comunità Europea e disciplinare l’esportazione dei Dati Personali al di fuori dei confini UE. Attenzione: il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) si applicherà non solo ai cittadini dell’Unione Europea ma anche agli Enti che risiedono al di fuori dei Paesi membri. Nel nuovo Regolamento viene definito quale dato personale “qualunque informazione relativa a un individuo, collegata alla sua vita sia privata, sia professionale che pubblica come ad esempio nomi, foto, indirizzi email, dati bancari, interventi su siti web di social network, informazioni mediche o indirizzi IP di computer”. 

Appare evidente come questo vada a impattare sulla gran mole di informazioni che normalmente le aziende acquisiscano dai propri  potenziali clienti , sia attraverso i siti web sia con i social media quali facebook, instagram etc ma anche con la raccolta di schede, cartelle, email numeri di telefono, questionari di gradimento etc. 

 Il testo del Nuovo Regolamento sul Trattamento dei Dati è contenuto nel Regolamento Europeo Privacy UE 2017/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e definisce i requisiti per il rispetto del Codice della Privacy: nuovi organi di controllo applicheranno le misure necessarie per far sì che il trattamento e la protezione dei Dati Personali siano conformi a quanto scritto nel documento del GDPR 2018. Il nuovo Regolamento descrive in che maniera i dati personali vadano protetti (“data protection”) e trattati in conformità con le Normative vigenti. La sicurezza informatica (ICT-SEC) nel nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati verrà presa in considerazione per il Trattamento e la Protezione dei Dati Personali. Nuovi principi vengono introdotti dal General Data Protection Regulation in vigore dal 25 Maggio 2018: i dati vanno trattati seguendo nuovi principi di applicazione, e il trattamento deve seguire un ciclo progettato, riconosciuto come “trattamento by design”. I diritti degli interessati devono essere gestibili in qualunque fase del ciclo di trattamento dei Dati Personali su Internet e nei sistemi informatici: il Diritto alla Cancellazione del Dato Personale, il Diritto all’Oblio del Dato Personale sui motori di ricerca su Internet, e il Diretto al Blocco del Trattamento del Dato Personale. Vengono introdotti nuovi obblighi, come il DPIA – Data Protection Impact Assesment, che prevede il monitoraggio sistematico del Trattamento dei Dati Personali sensibili e ad alto rischio. Pertanto è indispensabile mettersi in Regola con il Nuovo GDPR 2018 ed evitare sanzioni dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali attraverso processi agevolati di certificazioni GDPR 2018, e l’acquisizione di “bollini” che garantiscono la correttezza del Trattamento dei Dati, i Garanti Europei riconosceranno l’azienda o l’ente pubblico come conformi al nuovo Regolamento GDPR 2018. 

Soprattutto le aziende che operano su piattaforme operanti in rete come siti web, Facebook, Google, Youtube  dovranno applicare le Normative scritte nel testo del GDPR 2018 e mettere i consumatori nelle condizioni di navigare su Internet sapendo che i propri dati personali sono Trattati e Protetti in maniera corretta e sicura.
Dal maggio 2018 saranno istituiti il Data Protection Officer e un Registro delle attività, ma arriveranno anche regolamenti più restrittivi per le aziende.

Secondo la ricerca condotta da ESET e IDCI le aziende private, in particolare le PMI, sono in forte ritardo sul GDPR: quasi il 78% dei responsabili IT delle aziende coinvolte non ha compreso chiaramente l’impatto della nuova normativa o non ne è a conoscenza. Tra quelle che conoscono il GDPR, solo il 20% afferma di essere già conforme, mentre il 59% si sta adeguando e il 21% ammette di non essere a norma.

IL DIRITTO ALL’OBLIO: 

In questi giorni a tutti gli utenti del web ( e email) arriveranno centinaia di e-mail con la richiesta della presa visione e dell’accettazione del nuovo regolamento attuativo anche sul diritto all’oblio: ovvero la regolamentazione del diritto dell’utente di essere dimenticato dal gestore dell’informativa sui servizi/prodotti commercializzati.

Ma cosa è e come funziona il diritto all’oblio?

Questa definizione è stata creata dalla Corte di Cassazione e si definisce come “il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata”.  In parole povere grazie a questo diritto, tutti possono chiedere che non vengano divulgate notizie lesive della propria reputazione, dopo che dai fatti è trascorso un determinato lasso di tempo e che tali episodi non sono stati richiamati alla cronaca.

Con l’introduzione del GDPR il diritto all’oblio, concepito per proteggere reputazione e privacy delle persone, permette all’utente di  richiedere che tutte le informazioni su di lui che vengono detenute a qualsiasi titolo ( anche precedentemente autorizzate dallo stesso) vengano cancellate o dimenticate. Inoltre sarà possibile richiedere la cancellazione dei dati e delle informazioni presenti online quando queste non sono più necessarie o quando l’interessato revoca l’autorizzazione. Ad esempio se ho dato le mie informazioni, necessarie al compimento di un viaggio che ho effettuato nel 2017; queste informazioni erano strutturali alla partecipazione a quel viaggio. Oggi, se vengo ricontattato dall’Agenzia di Viaggi che mi ha fatto partire nel 2017 per propormi nuovi viaggi nel 2018 posso richiedere che vengano cancellati i miei dati a suo tempo correttamente dati e detenuti perché non sono più interessato a proposte di viaggio da quell’Agenzia. il diritto all’oblio non viene applicato solo nei casi in cui ci sia undiritto di cronaca ( prevalente sul diritto all’oblio) oppure un obbligo legale da adempiere o motivi di ricerca scientifica, storica o legata al mondo della sanità.

I CONSIGLI DEL GARANTE

Il GDPR avrà un impatto su enti e imprese, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo e legale. Cosa si deve fare, dunque, per arrivare pronti al 25 maggio 2018, data in cui il GDPR diventerà operativo in tutti i paesi dell’Unione europea? Le prime linee guida arrivano dal Garante, che ha suggerito alle Pubbliche Amministrazioni tre priorità: la designazione in tempi stretti del Responsabile della protezione dei dati (o DPO – Data Protection Officer); l’istituzione del Registro delle attività del trattamento, dove sono descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate, e la notifica delle violazioni dei dati personali, i cosiddetti Data Breach.

Quest’ultimo punto appare particolarmente delicato: a oggi trascorrono circa 205 giorni tra la violazione dei dati e il momento in cui l’ente o l’azienda ne viene a conoscenza. Il GDPR stabilisce che i titolari dei trattamenti saranno obbligati ad avvisare l’Autorità di Controllo entro 72 ore.

L’adeguamento, dunque, deve essere tecnologico, ma anche nell’approccio al problema e nella struttura organizzativa. A partire dalla nuova figura del DPO, che ha un ruolo dalle molte sfaccettature: deve infatti avere competenze normative, tecniche, comunicative e una profonda conoscenza dell’organizzazione del settore in cui si trova ad operare. Si tratta di una figura nuova, ancora poco diffusa e a breve molto richiesta.

LIBERTÀ DEGLI STATI E PAESI EXTRA UE
Esistono dei campi d’azione in cui il regolamento cede il passo alla normativa nazionale, laddove manca un’armonia a livello sovranazionale. Ad esempio i concetti di “giornalismo” e “libertà di espressione” continueranno a variare da uno Stato membro all’altro, così come la gestione dei dati elaborati ai fini della sicurezza nazionale di uno Stato. Guardando nello specifico all’Italia, in ambito trasparenza, la nuova disciplina del FOIA sembrerebbe doversi conciliare con il Regolamento, ma non si dice come.

Per avere maggiore chiarezza si dovrà attendere l’entrata in vigore del GDPR: la successiva istituzione del Gruppo dei Garanti porterà i diversi Garanti nazionali a dialogare e cooperare per stabilire le linee guida da seguire per l’applicazione corretta delle prescrizioni del Regolamento.

 

codice-ateco

Infine, un’importante novità riguarda i Paesi situati al di fuori dell’Ue, verso i quali è vietato il trasferimento dei dati, se non a determinate condizioni (consenso esplicito del diretto interessato o sussistenza di standard di sicurezza adeguati). Inoltre, anche le imprese straniere dovranno adeguare la propria privacy policy al Regolamento Europeo, se vorranno continuare a operare all’interno dell’Ue.

Discorso a parte invece per i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, tra cui è entrato in vigore il Privacy Shield, un accordo che si propone di tutelare i diritti alla privacy di ogni persona residente in EU, i cui dati vengano conservati o trasferiti negli USA. In parallelo, l’accordo offre un quadro legislativo più chiaro alle aziende che si occupano della conservazione dei dati di cittadini europei negli Stati Uniti.
L’applicazione operativa del GDPR si presenta come una grande opportunità di sviluppo e di miglioramento organizzativo per tutti coloro che gestiscono dati personali.
Il GDPR è composto da undici capitoli per un totale di centottantasette pagine ma in una ventina di pagine del GDPR, nell’omologo Capo III composto da 5 sezioni, dall’articolo 12 all’articolo 23, sono trattati i diritti dell’interessato non molto diversamente da quanto già sappiamo dal DLvo 196/2003: da notare che, per quanto riguarda l’informativa, i contenuti, più ampi, sono elencati in modo tassativo così come i diritti all’accesso dei propri dati personali.
Le innovazioni più rilevanti nei diritti riguardano invece:
• il diritto alla cancellazione, ormai più noto come “diritto all’oblio”,
• il diritto alla portabilità dei dati,
• il diritto all’opposizione a processi decisionali automatizzati compresa la cosiddetta “profilazione”: quando con immediatezza, non appena chiediamo una qualche semplice informazione sul WEB, il nostro schermo è invaso da concrete offerte commerciali intese a soddisfare la nostra curiosità, inviti da cogliere al volo che sembravano lì ad aspettare solo noi.
Altra cosa riguarda i doveri delle imprese in special modo per quanto riguarda le responsabilità. Per efficace analogia è importante fare riferimento al diritto alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ben più noto in Italia con la abrogata 626/94 oggi sostituita dal 81/08, in cui la responsabilità principale ricade sul Datore di Lavoro che, con la propria organizzazione, attenua se non riesce ad eliminarlo del tutto il rischio di infortunio o di malattia professionale di lavoratori. La vera e dirimente differenza tra il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) richiamato nel GDPR e il RSPP del 81/08 è che il primo non fornisce solo consulenza, ma assume responsabilità operative del sistema di tutele, dovendo infatti verificarne anche la corretta attuazione (art. 39).
Inoltre, il  nuovo Regolamento introduce in modo del tutto analogo il concetto di rischio, attribuendo al Titolare del Trattamento la responsabilità di tutelare i dati personali a lui affidati, valutando appunto il rischio di perdita dei dati (data leak) in ogni fase del trattamento affidatogli, progettando ed implementando la propria struttura organizzativa secondo le best practice e i migliori standard di gestione del rischio, come già ampiamenti trattati dalle norme tecniche di riferimento, tra tutte le ISO 9000 per i sistemi qualità, le ISO 31000 per la gestione del rischio, IEC/ISO 27000 per la ICT.
Appare superfluo ricordare che, come in ogni sistema di gestione del rischio, dopo la fase di assessment sarà necessario attivare le fasi di prevenzione (Data Loss Prevention) e di protezione in caso violazioni e divulgazione dei dati personali (Data Breach Protection). L’approccio proattivo del GDPR si fonda sulla responsabilizzazione (accountability) dei titolari che, tenuto conto della natura, del settore di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, rende operative le misure tecniche e organizzative più adeguate– non solo – per garantirne la compliance ma anche di renderla documentata per eventuali audit esterni.

Infine, ricordiamo che l’informativa è sempre preventiva del trattamento e deve essere aggiornata al cambiare delle regole e/o delle finalità e, in caso di marketing, occorre anche esplicito consenso.

 

 


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tassa regionale agenzie viaggi 2020

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Abolita la tassa di concessione regionale agenzie di viaggi e turismo dall’anno 2018 ( apertura e conduzione a regime) anche per il futuro

Abolita  la tassa di concessione regionale per le Agenzie di Viaggi operanti nella provincia di Roma e Lazio.

Pertanto le agenzie dal 2017 non dovranno pagare alcunché per l’esercizio della propria attività. Lo ha stabilito il Consiglio Regionale del Lazio che ha deciso di abrogare il Titolo III della tabella A della Finanziaria regionale, cancellando  un onere effettivamente gravoso e privo di ogni fondamento che era in carico alle Agenzie di Viaggio con cadenza annuale ricadente alla fine del mese di Gennaio.

La notizia non può che essere gradita  dalle agenzie di viaggio, soprattutto nel momento di forte crisi che il settore sta attraversando.

per info e chiarimenti 

 La determina contenuta nella L.R. Lazio n. 17/2016, art. 3, commi 93, prevede infatti  che “il numero d’ordine 23 del Titolo III “Turismo e industria alberghiera” della Tabella A “Misura delle tasse sulle concessioni regionali (TCR)”, allegata alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 che si riferiva alla tassa di iscrizione e rinnovo), viene abrogata.


Il Consiglio Regionale del Lazio ha inteso abrogare il titolo III della tabella allegata alla finanziaria regionale con prima delibera effettuata a gennaio 2016  ma definitivamente approvata a dicembre sopprimendo la tassa di concessione prevista per le agenzie che più volte era stata oggetto di contestazione anche da parte dalle associazioni di categoria.

Per informazioni specifiche e soggettive è opportuno chiamare direttamente L’agenzia Regionale per il Turismo ai seguenti recapiti:
Telefono: 06/51687233/4
Responsabili: Serena Nobile – Simone Anniballi
pec: advprotur@regione.lazio.legalmail.it

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Noi di Turismoefisco usiamo:

Per tutte le agenzie che non hanno invece ancora assolto l’obbligo della tassa relativa all’anno 2016 pubblichiamo gli adempimenti da effettuare al fine di regolamentare il pregresso:

Le agenzie di viaggi e turismo operanti nella provincia di Roma e Lazio erano tenute al pagamento della tassa di concessione regionale annuale da effettuare dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno.

L’ammontare della tassa era commisurato alla popolazione del comune ove ha sede l’agenzia e corrisponde ai seguenti importi:
•Fino a 10.000 abitanti Euro 25,31
•da 10.000 a 20.000 abitanti Euro 50,11
•da 20.001 a 50.000 abitanti Euro 98,19
•da 50.001 a 100.000 abitanti Euro 147,79
•da 100.001 a 500.000 abitanti Euro 245,47
•superiore a 500.000 abitanti Euro 408,45

Il pagamento andrà effettuato presso il nuovo conto corrente regionale aperto per il pagamento di tutti i tributi connessi al turismo (agenzie viaggio e professioni turistiche).

il nuovo conto è : ccp 63101000, effettuabile anche tramite bonifico bancario IBAN IT 75 C 07601 03200 000063101000, intestato alla Regione Lazio – causale – “tassa di concessione regionale anno …. agenzie di viaggi” ed il nome dell’agenzia di viaggi e turismo.

Il ravvedimento avviene con il
1. il pagamento del tributo non versato a cui vanno aggiunti:
2. la sanzione pari al 30 per cento della tassa
3. gli interessi moratori calcolati sull’ammontare del tributo evaso.
la sanzione, di cui al punto 2, potrà essere ridotta ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del versamento e di un sesto se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dalla data di scadenza del versamento:

Trascorso il suddetto termine di un anno dalla data di scadenza del versamento, il contribuente può regolarizzare la sua posizione tributaria versando la tassa dovuta, la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa e gli interessi moratori, sempre che non siano iniziate le attività amministrative di accertamento d’ufficio.

Per regolarizzarsi è comunque preferibile e opportuno sentire direttamente L’agenzia Regionale per il Turismo

 


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sicurezza sul lavoro

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO

sicurezza-sul-lavoro

Premesso che all’interno di un azienda sana anche la gestione della salute e della sicurezza, così come la formazione  e l’organizzazione sono alla base di un business di successo, ne consegue che la salute e la sicurezza sul lavoro vanno gestite attraverso una cultura della prevenzione.

Questa si crea innanzitutto, con la formazione e l’informazione. I lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati ma anche personaggi attivi e debbono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipare attivamente alla valutazione dei rischi e nella loro prevenzione.

Per partire da una base solida è importante fare riferimento al a norma di riferimento è il “Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)  e  successive modifiche come il Decreto Legislativo n. 151/2015 che debbono considerarsi una vera e propria ” bibbia”  poichè sono stati elaborati recependo le direttive comunitarie che si basano sul principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.

Attraverso l’accurato esame del testo si approfondiscono le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che vengono poi integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività che richiedono misure ed interventi specifici.

Quando ci si approccia alla sicurezza sul lavoro è fondamentale dare attenziaone alle attività formative costituite  dall’ informazione e addestramento rivolte ai lavoratori, nonché alle diverse figure interessate dalla materia della sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro secondo le indicazioni individuate nell’Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, unitamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’INAIL ed ad altre istituzioni pubbliche e private, realizza numerose iniziative per la divulgazione della cultura della sicurezza per creare una generazione di lavoratori consapevoli dei rischi che si incontrano sul luogo di lavoro e responsabili dei comportamenti che si devono tenere negli ambienti di lavoro.

In linea di massima è opportuno considerare che il D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro una serie di adempimenti obbligatori per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente  assunto ( o collaboratore equiparato) in qualsdiasi settore merceologico o di servizi in cui l’azienda opera.

A tal fine riteniamo utile inserire uno schema semplificato e non esaustivo per capire obblighi e sanzioni relative:

  1. OBBLIGO DI REDAZIONE DI UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR

  2. OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (visite mediche dipendenti da medico del lavoro)

  3. OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE (effettuare corsi per i dipendenti e il datore di lavoro).

Vediamoli in dettaglio

VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR

OBBLIGHI DI LEGGE

SANZIONI
(da incrementare del 9.6% a far data del 1/07/2013)

redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR

[arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro]

nomina dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso, nomina del RSPP, del medico competente e comunicazione dei nominativi ai lavoratori

[arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 750 a 4.000 euro]

Fornitura e redazione dei verbali di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali ai lavoratori

[arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.500 a 6.000 euro]

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (corsi per i dipendenti e il datore di lavoro)

CORSI PER TUTTE LE ATTIVITA’ MERCEOLOGICHE

OBBLIGHI DI LEGGE

AGGIORNAMENTO

SANZIONI
(da incrementare del 9.6% a far data del 1/07/2013)

Formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) in funzione del rischio di incendio

aggiornamento di 2 o 5 ore da ripetere ogni 3 anni

[arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

Formazione degli addetti al primo soccorso (12 o 16 ore) in funzione del numero di lavoratori e del settore INAIL di appartenenza

aggiornamento di 4 o 6 ore da ripetere ogni 3 anni

[arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

Formazione del Datore di Lavoro – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP, (16, 32 o 48 ore

aggiornamento di 6, 10 o 14 ore da ripetere ogni 5 anni

[arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro]

Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – (32 ore) se eletto internamente

Le Aziende che non hanno il RLS interno devono avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale – RLST- gestito dalle organizzazioni sindacali pagato versando all’INAIL l’importo pari a 2 ore di lavoro all’anno per ogni lavoratore

da aggiornare ogni anno

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

Formazione generale e specifica dei lavoratori in relazione al settore di rischio (8, 12 o 16 ore)

aggiornamento di 6 ore da ripetere ogni 5 anni

[arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

E’ necessario porre attenzione al fatto che la formazione deve essere effettuata sempre in caso di nuova assunzione, ma va anche heripetuta in caso di cambiamento di mansione, introduzione di nuove sostanze, di nuove procedure di lavoro e di insorgenza di nuovi rischi.

CORSI PER DETERMINATE ATTIVITA’ MERCEOLOGICHE – formazione specifica

Formazione degli addetti ambienti confinati

8 ore

Formazione ponteggisti (montaggio/smontaggio ponteggi)

28 ore

Formazione carrellisti

12 o 16 ore

Formazione addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili ed elevabili

8 o 10 ore

Formazione addetti alla conduzione di gru

12 o 14 ore

Formazione addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

10 o 14 ore

Formazione addetti ai lavori elettrici – Pes/Pav

16 ore

SORVEGLIANZA SANITARIA(visite mediche dipendenti)

OBBLIGHI DI LEGGE

SANZIONI
(da incrementare del 9.6% a far data del 1/07/2013)

Nomina del medico competente e visite periodiche dei lavoratori

[arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.500 a 6.000 euro]

Le visite mediche vanno ripetute a seconda delle indicazioni del medico competente in base alle mansioni dei dipendenti.

info e commenti

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condominio e bed and breakfast

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Condominio e bed and breakfast

La problematica di chi apre una struttura ricettiva all’interno di un palazzo condominiale è ricca di colpi di scene e di sentenze che creano una certa confusione per chi sceglie di aprire queste attività.Con una nuova recente sentenza, la Cassazione dopo aver fatto un passo indietro a gennaio 2016 rispetto alle precedenti decisioni ha chiarito che le limitazioni di apertura di un B&B costituiscono una vera e propria servitù e che pertanto questa deve risultare dagli atti di trascrizione notarile e va opposta in sede di proposta d’affitto al potenziale locatore che abbia intenzione di aprire un B&B in un edificio dove è presente un condominio. La volontà condominiale di non accettare strutture ricettive deve quindi essere recepita e trascritta in modo che sia facilmente e inequivocabilmente percepita.

scarica la nuova sentenza 21024 di ottobre 2016

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La clausola del regolamento condominiale che limita la destinazione delle unità...

Ma andiamo per gradi: la Corte di Cassazione  a Novembre 2014 con la sentenza 24707 respingendo il ricorso di un Condominio in Via Tacito a Roma, aveva escluso che l’attività di bed and breakfast e affittacamere determinasse un mutamento delle destinazione d’uso degli immobili utilizzati come “civile abitazione” e in tal senso evitasse conseguenze dannose per gli altri inquilini dando il via al fatto che non sarebbe stato necessario avere l’autorizzazione del Condominio per esercitare  l’attività di bed and breakfast/casa vacanze all’interno di un edificio ove fosse presente un Condominio che quindi non avrebbe avuto possibilità di veto nell’esercizio di queste attività.

Il ricorso in quello specifico caso si fondava sulle disposizioni del regolamento condominiale specifico di quel condominio in cui era espressamente previsto quanto segue:

«è fatto divieto di destinare gli appartamenti a uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato» che dunque, secondo i condomini, avrebbe escluso l’esercizio di attività alberghiera.

Questa tesi  era stata accolta dal giudice di primo grado che aveva, infatti, ordinato il fermo dell’attività, ma era stata poi ribaltata dalla Corte d’Appello che aveva deliberato nel senso che  “l’attività di affittacamere non aveva comportato una modificazione della destinazione di uso civile per abitazione delle unità immobiliari”, risultava inoltre inammissibile un’interpretazione estensiva del disposto all’ art. 6 del regolamento condominiale che riservasse ai soli proprietari, ai loro congiunti e ai singoli privati professionisti il godimento delle unità immobiliari site nel complesso condominiale tesi coerente anche con il vigente regolamento dell’epoca (regionale del Lazio n. 16 del 2008) in cui si chiarisce che «l’utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici (riportato anche con  sentenza. n. 369/2008 cassazione).

A Gennaio  2016 invece, la Corte di Cassazione torna sui suoi passi e cambia idea con la sentenza n. 109 del 7 gennaio 2016  disponendo che non si può destinare un appartamento ad attività alberghiera, affittacamere o utilizzi similari se il regolamento di condominio vieta destinazioni di uso diverse da quella abitativa.

Parliamo quindi di semplice regolamento condominiale che stabilisce tale limiti come aveva fatto in effetti quel Condominio di Via Tacito in Roma ma la sentenza va oltre ribaltando il concetto che lei stessa aveva espresso sostenendo in questo caso che  le attività di affittacamere, servizio alberghiero e bed and breakfast sono assimilabili tra di loro e tutte incompatibili con la destinazione di un appartamento condominiale ad uso abitativo.

Qualora il regolamento contrattuale di condominio vieti ai condomini altri utilizzi differenti rispetto a quello abitativo del proprio appartamento non sarà possibile intraprendere nessuna delle menzionate attività, fermo restando il consenso unanime di tutti i condomini di autorizzare il condomino anche in presenza del divieto.

Il mutamento di rotta a sfavore delle attività extraricettive ovviamente ha favorito gli albergatori che soffrono e molto  la crescita dei bed and breakfast senza regole e controlli.

Ora a Ottobre 2016 di nuovo un colpo di scena; infatti con la nuova sentenza del 18 ottobre 2016 n. 21024 difatti sostiene che non basta il semplice regolamento di Condominio a limitare le suddette attività di bed and breakfast e casa vacanza  ma è necessario  che la clausola del regolamento condominiale che limita la destinazione delle unità immobiliari deve essere considerata costitutiva di servitù atipica ed è, quindi, opponibile ai terzi acquirenti solo se risulta nella nota di trascrizione. a tal fine è possibile scaricare qui la sentenza.

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La clausola del regolamento condominiale che limita la destinazione delle unità...

Pertanto varrebbe ora il principio che la previsione di  limiti alla destinazione delle proprietà esclusive come sarebbe quella del divieto di esercitare attività di bed and breakfast e casa vacanza all’interno di un appartamento di civile abitazione se contenuta in un regolamento condominiale va ad incidere non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condomino. Tale limitazione quindi, essendo limitativa di un diritto di proprietà viene  ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem, e la sua l’opponibilità ai terzi acquirenti di tali limiti va regolata secondo le norme proprie della servitù, e dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione, ai sensi dell’art. 2659 c.c., comma 1, n. 2, e art. 2665 c.c., le specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale”.

Quindi ricapitolando se questa limitazione è trascritta e regolamentata come servitù il Condominio può far valere il diritto di veto all’esercizio di attività di tipo extraricettivo ( ma il divieto potrebbe valere per qualsiasi attività come uffici, studi dentistici etc) altrimenti sarà ora difficile per il Condominio stesso effettuare questo divieto.


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Amministratore di Condominio: requisiti e Srl

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Amministratore di Condominio quali requisiti e possibilità di gestione in forma societaria (SRL)

amministatore condominio requisiti

Dal  18 giugno 2013, con la riforma del Condominio vengono dettate dal legislatore nuove e importanti regole che hanno come scopo principale quello di riqualificare la figura dell’amministratore di condominio auspicandone  la preparazione e l’aggiornamento professionale stante la delicatezza e l’importanza che ha oramai rivestito questa importante figura nell’ordinamento professionale a tutela  dei condomini e della gestione dei fabbricati da questi amministrati.

La Legge 11 dicembre 2012 n. 220, ha modificato  alcuni articoli del codice civile ( libro III, titolo VII capo II ) dedicato al “condominio negli edifici” e delle disposizioni di attuazione, regolamentando in modo puntuale i doveri dell’amministratore, stabilendone i requisiti, secondo tre direttive: la verifica della qualifica professionale e l’aggiornamento, la trasparenza della gestione e il controllo di questa da parte dei condomini.

In base alle nuove norme l’amministratore di condominio può essere nominato distinguendo tra




    • amministratori professionali, ossia soggetti esterni al condominio in possesso di partita iva e con formazione professionale effettuata presso un’associazione di categoria;
  • amministratori condomini cioè persone che che fanno parte del condominio.

L’amministratore professionale deve rispondere a determinati requisiti per poter esercitare la professione e accogliere l’incarico deliberato dall’assemblea condominiale, ovvero devono avere il godimento dei diritti civili,  non devono aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive,  non devono essere stati interdetti o inabilitati, il loro nome non deve risultare annotato nell’elenco dei protesticambiari,  devono aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, devono aver frequentato un corso di formazione iniziale,  devono svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale presso un’associazione di categoria riconosciuta,  deve avere una polizza professionale per la responsabilità civile ( preferibile non obbligatorio ma fortemente consigliato e se richiesto dall’assemblea di condominio diventa obbligatorio)

Mentre chi assume l’incarico di amministratore del proprio condominio non deve possedere obbligatoriamente né il  diploma di scuola secondaria di secondo grado, né  deve aver frequentato un corso di formazione iniziale e non è obbligato alla  formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Di seguito pubblichiamo un facsimile di contratto per l’incarico di amministratore condominiale editabile in formato word.

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Fin qui tutto chiaro, ma quello di cui vogliamo occuparci in questa sede è la possibilità che ha l’amministratore di condominio professionale, di costituirsi anziché in forma individuale in una forma giuridica diversa quale ad esempio l’esercizio dell’attività sotto forma di società in nome collettivo (S.n.c.), società in accomandita semplice (S.a.s.), società a responsabilità limitata (S.r.l. e SRL S) ovvero altra forma compatibile.

Quali sono i vantaggi?  Quasi tutti legati ovviamente al fatturato potenziale che l’amministratore consegue nel corso dell’anno ovvero quanti edifici amministra e quindi non tanto alla responsabilità dell’amministrazione che resta comunque personale, quanto al risparmio fiscale che ne potrebbe conseguire gestendo il tutto in forma societaria ( in particolare relativamente all’Inps gestione separata ).

Appare ovvio che nei casi di gestione societaria ( es SRL) i requisiti necessari per conseguire il mandato (la carica di amministratore condominiale) dall’assemblea devono essere posseduti dai soci che risultano illimitatamente responsabili, ovvero dagli amministratori o  dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini  a favore dei quali la società presta i servizi.

Che la serie delle professioni intellettuali non si esaurisca nelle professioni protette si desume dagli artt. 2229, co. 1° e 2231 co. 1° c.c.: l’uno lo lascia intendere stabilendo che la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”; mentre l’altro recita “l’esistenza di prestatori d’opera intellettuale soggetti alle norme sul contratto d’opera intellettuale e, tuttavia, non obbligati all’iscrizione in albi professionali” stabilendo che nel caso in cui di una attività professionale sia condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non darebbe azione ( diritto) per il pagamento della retribuzione ( compenso richiesto).

E’ evidente quindi che sebbene non  esista un obbligo di iscrizione ad albo riconosciuto ( attività protette) che regolamenti l’attività dell’amministratore di condominio questa “esista” di fatto e si debba ricollegarla alla norma ricorrendo in essa le condizioni previste per chi esercita una professione protetta poiché queste infatti non si configura sicuramente  all’origine come esercizio  di impresa o attività occasionale e si può svolgere attraverso il lavoro prevalentemente intellettuale dei soggetti che la esercitano rilevando quindi la caratteristica intrinseca di professione intellettuale ( si veda anche le previsioni della nuova legge 14 gennaio 2013 n. 4).

Scegliendo di esercitare quindi in forma societaria, l’amministratore di condominio passa dalla determinazione del reddito con criteri di lavoro autonomo professionista a criteri di determinazione del reddito d’impresa ai fini fiscali, ma giuridicamente deve conservare la sua responsabilità oggettiva e il rapporto con i condomini delle strutture amministrate che erogano un mandato ad personam. 

Per questo motivo nella forma giuridica prescelta l’amministratore di condominio dovrà figurare come socio illimitatamente responsabile ( o come dipendente) se si tratta di società di persone ovvero come amministratore unico o presidente del CDA ( o come dipendente) se sceglierà una società di capitali per affrontare in maniera migliore e maggiormente organizzata il compito amministrativo attribuitogli, e prendere così  in carico più edifici gestendoli tutti nella maniera più efficace ed accurata possibile.

Gli altri soci che eventualmente figureranno nella forma societaria adottata non necessariamente dovranno rispondere ai requisiti della professione intellettuale poiché non risponderanno per le obbligazioni sociali ( soci accomandanti o soci finanziatori delle società di capitali).

Altra possibilità è anche quella di costituire ad esempio una società tra professionisti  sia nella forma di associazione tra professionisti ( reddito di lavoro autonomo ) sia  come come S.N.C. o S.R.L. ( reddito d’impresa) in cui tutti i soci rispecchiano le caratteristiche di professionisti esercenti attività di amministratore di condominio ma  in questo ultimo caso l’ oggetto sociale di costituzione dovrà invece rispecchiare l’oggetto effettivo della società ( amministrazione condominiale)  e non potrà invece essere semplicemente una mera attività strumentale all’ottenimento di altro oggetto differente ( esempio attività edilizia principale, attività di amministrazione condominiale sussidiaria).

In tal caso, infatti, la società rientrerebbe tra le società tra capitalisti per l’esecuzione di altrui servizi intellettuali , dove l’oggetto sociale non è l’esercizio di professione intellettuale ma invece si connota come attività d’impresa pura e semplice poiché l’attività professionale non sarebbe più il centro dell’oggetto sociale della società, ma diverrebbe strumentale all’attività d’impresa costituente l’oggetto della stessa, trasformando l’esercizio della professione da servizio fornito ai clienti ad un mezzo per il raggiungimento di un profitto attraverso la fornitura di servizi di amministrazione condominiale.

Ad ogni modo, nulla vieta che un incarico professionale, nella fattispecie l’amministrazione di un condominio specie nelle forme più complesse, sia conferito ad una pluralità di professionisti, sia disgiuntamente che congiuntamente, con la conseguenza che ciascun professionista stipula con il cliente (nel caso specifico gli abitanti di un edificio condominiale) un distinto contratto seppure di contenuto identico ai contratti stipulati dagli altri colleghi.

Altra forma interessante da poter sviluppare è legata all’associativismo finalizzato alla condivisione degli strumenti utili all’esercizio della professione ( studio, personale dipendente, utenze, costi fissi  vari) le cosiddette società  di mezzi e di servizi, che non hanno come scopo quello delll’esercizio comune della professione, ( creazione di un nuovo soggetto professionale) ma solo il vantaggio di permettere ai professionisti che si associano di dividere le spese per i servizi richiesti dall’impianto e dallo svolgimento dello studio professionale.

Nella società tra professionisti c’è di norma invece una comunione di spese e di utili fra i soci e in questo caso il contratto è unico poiché l’assemblea condominiale affida l’incarico ad un soggetto diverso dai singoli professionisti che ne fanno parte (art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183).

Tirando le somme su quanto detto in precedenza, riteniamo che, alla luce delle normative tutt’ora in vigore, l’amministratore di condominio non debba necessariamente regolare il suo  rapporto con i clienti condomini secondo lo schema imposto dal codice civile per le professioni protette potendo fruire di una maggiore libertà, essendo libero  di adottare altri schemi contrattuali, anche di forma societaria, con conseguente libertà di adocione anche di tariffe non obblicate da albi specifici  e nel caso più professionisti di questo tipo decidano di mettersi in collaborazione fra loro, non ci sarà alcun ostacolo che possa impedire loro di stipulare un contratto sociale.

La  14 gennaio 2013 n. 411 pur riconoscendo la non obbligatorietà di iscrizione della professione ad albo professionale ne regolamenta alcune caratteristiche e come tutela di fatto ne rilascia la gestione ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico che prevedono un percorso di formazione e un’istruzione professionale notevoli, oltre che da un insieme di competenze che le rendono complesse ed articolate.

 


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decreto ministero della salute proroga defibrillatori

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Boccata di ossigeno per lo sportivo dilettantistico in   relazione agli obblighi di tenuta del defibrillatore nella struttura che vincolava l’associazione a dotarsi di defibrillatori semiautomatici, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169. Con un primo decreto il ministero della salute aveva  prorogato fino al 30 novembre la data in cui  sarebbe entrato in vigore l’obbligo da parte delle società sportive dilettantistiche di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici ma successivamente con il Decreto Legge del 16 ottobre 2016, n°189 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.244 del 18 ottobre 2016 – “agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”) è stato disposto inizialmente al 01 gennaio 2017 ed ora lo spostamento al 30 Giugno

il testo della norma:

 “al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 e 2 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fini alla data del 30 giugno 2017“.

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Cari colleghi, in allegato il decreto firmato dal ministro della salute Beatrice...

Il continuo slittamento dell’obbligo è probabilmente legato alla necessità di completare, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori per poter permettere un corretto utilizzo delle apparecchiature.

Viene così prorogato di ulteriori 6 mesi e 10 giorni l’entrata in vigore delle norme introdotte col decreto con il Dl Balduzzi del 2012 (Dl n.158/2012 convertito nella L. 189/2012) che tra le altre cose prevedeva  l’adozione di garanzie sanitarie attraverso l’obbligatorietà di idonea certificazione medica per tutti coloro che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale nonché per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Le linee guida allegate al decreto attuativo (Dm 24 aprile 2013) prevedevano la presenza di personale formato presso centri di formazione accreditati dalle singole Regione che ovviamente ha creato non pochi problemi organizzativi e temporali che si sono tradotti nella difficoltà di formare in tempi utili personale preparato con conseguente differimento di 6 mesi del termine previsto per l’entrata in vigore dell’obbligo, fissato inizialmente per il settore sportivo dilettantistico al 20 gennaio del 2016 e successivamente prorogato prima al 30 novembre 2016 e recentemente al 1 gennaio 2017.


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Regione Lazio Case e Appartamenti per vacanze e Bed & Breakfast non imprenditoriali

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Bocciato dal TAR il nuovo regolamento emanato dalla Regione Lazio che non poche critiche aveva prodotto e che aveva  riscritto le regole per le strutture ricettive extra alberghiere. In particolare la Regione aveva inteso regolarizzare le strutture extraricettive non imprenditoriali  quali case vacanza e bed and breakfast introducendo limitazioni troppo stringenti all’attività, e questo proprio nell’occasione dell’apertura dell’Anno Santo.

I giudici hanno inteso accogliere il ricorso dell’Antitrust che si era fermamente opposto alla normativa, approvata nell’agosto 2015  ( che oggi è stata annullata in diversi articoli vedi fine articolo) e che prevedeva che i comuni laziali potessero imporre alle strutture non imprenditoriali lunghi periodi di chiusura forzata  e che, secondo l’Authority  avrebbero rischiato di danneggiare i titolari delle attività e i consumatori, a vantaggio delle strutture alberghiere tradizionali.

Pertanto allo stato attuale è in ciorso una modifica al regolamento regionale n. 8/2015 già allo studio della Regione e che come conseguenza comporterà dei tempi molto più lunghi per le autorizzazioni in corso.

Alla base del provvedimento di bocciatura del TAR molto probabilmente c’è l’inasprimento, contenuto nella normativa,  dei requisiti richiesti per l’ autorizzazione che poteva tradursi in una non giustificata limitazione dell’accesso all’attività.

Oltre all’imposizione effettuata specificatamente su case vacanze e b&b non imprenditoriali relativa ai periodi di chiusura obbligatoria, la normativa prevedeva l’attribuzione a  Roma Capitale  di individuare zone da destinare all’apertura di ostelli.  inoltre  si imponevano contratti di affitto della durata minima di 3 giorni e, vincoli dimensionali in termini di metratura di alcuni spazi,  obbligando così le strutture esistenti a sostenere  onerosi obblighi per adeguarsi.

La Regione ha obiettato che, la distinzione  fra struttura imprenditoriale e non imprenditoriale,  favorirebbe la lotta alle attività ricettive irregolari, lasciando chiaramente indendere che le limitazioni imposte erano propedeutiche a far trasformare tutte lke strutture non impreditoriali in strutture imprenditoriali favorendo così la lotta all’abusivismo.

In questo modo però l’illegalità veniva ciontrastata solo dall’obbligo di chiusura per alcuni periodi dell’anno lasciando completamente scoperto  il campo relativo all’adeguatezza o meno del servizio.
Con la sentenza del TAR vengono quindi annullati gli artt. 3, 6, co. 2, 7, co. 2, lett. a), 3 e 4, 9, co. 1 e 3, lett. a), e 18 del regolamento”.

Riportiamo di seguito integralmente la nota esplicativa della Regione Lazio a seguito della sentenza n. 6755 del 13 Giugno 2016 (n. 00586/2016 Reg. Ric.) con la quale Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)  ha accolto il Ricorso n. 586/2016, proposto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Antitrust, contro la Regione Lazio.

OGGETTO: Regolamento regionale n. 8/2015 (Nuova disciplina delle Strutture ricettive Extralberghiere). Sentenza TAR Lazio-Roma, Sez. I-Ter n. 6755 del 13 Giugno 2016.

Si comunica che il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) Lazio-Roma, Sezione I Ter, con Sentenza n. 6755 del 13 Giugno 2016 (n. 00586/2016 Reg. Ric.) ha accolto il Ricorso n. 586/2016, proposto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Antitrust, contro la Regione Lazio e annullato il Regolamento regionale n. 8 del 7/8/2015 (Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere), limitatamente agli articoli sotto indicati:

  • Art. 3 (Periodi di chiusura), per intero.
  • Art. 6 (Hostel o Ostelli), limitatamente al comma 2.
  • Art. 7 (Case e Appartamenti per Vacanze) limitatamente a:
    • lettera a) del comma 2;
    • comma 3;
    • comma 4.
  • Art. 9 (Bed and Breakfast) limitatamente a:
    • comma 1;
    • lettera a) del comma 3.
  • Art. 18 (Disposizioni transitorie), per intero.

Pertanto dal 14/6/2016, data di comunicazione della pubblicazione della suddetta sentenza, le disposizioni sopra richiamate non sono più applicabili.

La Regione Lazio provvederà ad adeguare le disposizioni di cui al suddetto Regolamento n. 8/2015.
La scrivente Agenzia provvederà, quanto prima, alla modifica della relativa modulistica di classificazione, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio e al successivo inoltro della stessa agli Uffici in indirizzo.

 


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liquidazione di srl senza intervento del notaio

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liquidazione srl senza notaio

La Liquidazione della SRL senza intervento del Notaio

Abbiamo aperto la nostra SRL o SRL semplificata magari con bassissimi costi di avvio perché credevamo fortemente in un business che non si è dimostrato vincente. Ora che abbiamo accertato che ci sono forti difficoltà cosa fare?  Se l'attività non va come dovrebbe la prima cosa è redigere un budget significativo di costi e ricavi specifici con le  proiezioni del periodo e se decidiamo che debba essere chiusa, anche se è un processo estremamente doloroso va fatto.


La cessazione di una impresa individuale o di una semplice attività professionale costituisce una  procedura  semplicissima e veloce, ci affidiamo al nostro consulente commercialista di fiducia e con costi molto contenuti non ci pensiamo più.

La chiusura e di una società di una SRL invece è abbastanza complessa e passa obbligatoriamente per due fasi :

A) la fase di accertamento e di messa in liquidazione ( che è successivamente anche revocabile);

B) la cancellazione ( irrevocabile).

ATTENZIONE: prima di procedere alla cancellazione della società è indispensabile verificare che non ci siano pendenze in corso perché la SRL perde la sua personalità giuridica autonoma e una volta cancellata non potrà più effettuare operazioni in proprio nome; trattandosi di una procedura estremamente delicata deve essere necessariamente valutata con l'ausilio del proprio consulente commercialista e avvocato di fiducia.

Sarà quindi opportuno verificare tra le altre cose che:

    • la società non possegga più alcun bene quale auto aziendali, beni strumentali contratti di leasing noleggio etc;
    • non abbia crediti o debiti da riscuotere;
    • abbia percepito il F.I.R.R. se trattasi di agente di commercio;
    • non abbia conti correnti bancari aperti;
    • non abbia cause di lavoro o di altro tipo in corso;
    • non abbia accertamenti fiscali, ruoli o cartelle esattoriali;
    • non abbia marchi o brevetti registrati;
  • abbia provveduto alla SCIA di chiusura se esercente attività commerciale.

La liquidazione della SRL è possibile se ricorrono le ipotesi di scioglimento previste dalla Legge (ex art. 2484 n. da 1 a 5) o dallo Statuto e che non comporta modifica dello statuto,  di norma viene effettuata dal notaio ma vista la sua onerosità, si è consolidata ormai da molti anni la prassi di effettuarla senza atto notarile tra quasi tutte le Camere di Commercio, che accettano ormai pratiche di messa in liquidazione senza la forma dell`atto pubblico notarile.

Non tutte le Camere di commercio accettavano tale procedura e quindi è stata necessaria la nota del 19 maggio 2014 prot n. 0094215 del  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSe) ? dipartimento XXI con la quale il registro  delle imprese ha  fornito importanti conferme sulla procedura semplificata.

Il Ministero ha confermato che il verbale di nomina del liquidatore può non rivestire la forma dell'atto pubblico e quindi ha di fatto estromesso l'obbligo del Notaio che diventa quindi facoltativo. Viene ammessa pertanto la semplice delibera assembleare ordinaria  per nominare il  liquidatore  in tutti i casi di scioglimento previsti dall'articolo 2484, 1° comma, nn. 1-5, del codice civile, che non rappresentano quindi una volontà dei soci di modificare l'atto costitutivo.

Resta l'obbligo dell'intervento del notaio, quando l'assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione volontaria della società (articolo 2484, 1° comma, n. 6, c.c.).

Il controllo effettuato dal Registro Imprese è formale e non riguarda la validità sostanziale degli atti presentati per l'iscrizione, essendo questa rimessa alla responsabilità degli amministratori nella fase della loro adozione e alla valutazione del giudice ordinario in caso di impugnazione.

Ma vediamo in pratica come avviene questa procedura semplificata;

L’estinzione della società si compone in genere di tre fasi che corrispondono a tre pratiche da effettuare presso la competente Camera di commercio:

    1. L'assemblea delibera il verificarsi di una causa di scioglimento (di solito l'impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale o il capitale al di sotto del limite legale);
    1. la messa in liquidazione con nomina del liquidatore ( seconda pratica ;
  1. la cancellazione della società dal Registro delle Imprese con deposito del Bilancio finale di liquidazione (terza e ultima pratica).

Ma quali sono i casi in cui è possibile richiedere la liquidazione?

Nelle società di capitali e quindi anche per  SRL e SRL semplificate , lo scioglimento può essere causato dalla impossibilità di funzionamento o dalla  inattività da parte dell’assemblea, la dichiarazione di nullità della stessa società, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (fatta salva la previsione degli articoli 2447 e 2482-ter codice civile), l’impossibilità di liquidare la quota del socio receduto, per deliberazione dell’assemblea e per le altre cause previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Queste cause oggettive di scioglimento operano di diritto, quindi non serve un accertamento quale, ad esempio, una delibera in tal senso da parte dei soci, o giudiziale, come un decreto da parte del Tribunale o necessariamente il ricorso all’atto pubblico notarile.
Lo stesso Ministero dello Sviluppo economico  ha specificato che il verbale di nomina del liquidatore non deve necessariamente avere la forma di atto pubblico. E’ consentita quindi legittimamente ( e inoppugnabile da parte delle Camere di Commercio)  la semplice delibera assembleare per nominare i liquidatori  in tutti i casi di scioglimento previsti dall’articolo 2484, 1° comma, nn. 1-5, del codice civile, che non rappresentano quindi la volontà dei soci di modificare l’atto costitutivo. E’ invece obbligatorio l’intervento del notaio, quando l’assemblea dei soci deliberi volontariamente per altri motivi   la messa in liquidazione  della società.

In questi casi è sempre opportuno inoltre possedere la firma digitale da parte dell’amministratore unico, o del presidente del consiglio di amministratore e da parte del futuro liquidatore. In molte Camere di Commercio non è estremamente necessaria, ma è sempre bene averla anche per velocizzare le procedure.

La procedura semplificata prevede che l’organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l’assemblea per la nomina dei liquidatori. Con il verbale di nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all’organo amministrativo e depositano le loro nomine al Registro Imprese.

Il costo per la liquidazione con la procedura semplificata è mediamente il 60% rispetto a quello ordinario che prevede l'intervento del notaio.

Cosa occorre?
1. modello di delibera accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., dai numeri 1 a 5 del primo comma
2. convocazione dell’assemblea dei soci
3. modello di deliberazione dell’assemblea dei soci, che prende atto della causa di scioglimento e nomina il/i liquidatore/i
4. modello di approvazione Bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione dal Registro Imprese.

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obblighi sicurezza sul lavoro

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 Obblighi sicurezza sul lavoro

Adempimenti obbligatori che il Datore di lavoro deve adottare per la sua azienda. 

Tutte le aziende che assumono dipendenti si trovano di fronte al bivio della Sicurezza sul lavoro. Questo fondamentale adempimento obbligatorio è molto importante da capire ma soprattutto da analizzare unitamente a un consulente professionista che sappia approfondire le specifiche esigenze dell’azienda. Gli adempimenti infatti, non sono uguali per tutti ma si configurano come un abito su misura che il sarto artigianale deve comporre  misurando il fisico del cliente.  Alcune tipologie di aziende hanno obblighi più snelli perché si trovano in condizioni di lavoro molto tranquille mentre altri, è il caso ad esempio delle palestre e di molte associazioni e società sportivo dilettantistiche hanno invece compiti più gravosi di fronte alla sicurezza, si pensi ai corsi di primo soccorso, alle problematiche antincendio etc. In questi casi ad esempio si andrà a valutare le problematiche cui può incorrere:

  • chi opera all’interno della palestra;
  • chi pratica attività sportive nella palestra;
  • il proprietario e/o gestore;
  • l’utilizzatore di impianti e servizi.

L’ Associazione Sportiva, indipendentemente dalla sua specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08  come altre attività  e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici “luoghi di lavoro” (sede dell’Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività come i  rischi complementari legati all’evento agonistico, alle sedute di preparazione o di allenamento).

Analizzando il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009  notiamo che sono stati accolti molti concetti già presenti nella legge 626/1994. Si tratta di tutti quegli articoli che si basano sulla prevenzione del rischio in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’ adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro costituisce il perno centrale e più importante ovvero la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa.
E’ il datore di lavoro che  deve assolvere agli adempimenti previsti, e sempre lui deve evitare che qualsiavoglia potenziale pericolo dovuti all’esercizio della sua attività, possa tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per lo svolgimento dell’ attività; La forza lavoro non decide mai alcun criterio per svolgere l’attività, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro il quale organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti, che  si devono attenere a quanto viene loro richiesto, ma nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.
 
Al datore di lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti che organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori, per i quali il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, devono anche informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme fondamentali di prevenzione e devono addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.
 
Il datore di lavoro, in virtù di queste sue responsabilità deve anche adempiere agli obblighi che gli impongono di mettere nelle condizioni il lavoratore di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la salute e l’integrità. A questo si affianca anche l’obbligo di informare e formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili. A tal proposito, recentemente il D.Lgs. 106/2009, rispetto al D.Lgs. 81/2008, ha previsto dellesanzioni penali più pesanti per la violazione di questi obblighi.
 
Oltre al dovere di informare, al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Per cui quello del datore di lavoro è un duplice ruolo, da un lato deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento, dall’altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.
 
Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un importante compito che spetta al datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di sicurezza.
 
Quando ci si appresta ad analizzare le problematiche sulla sicurezza legate ad un’azienda si deve focalizzare su alcuni determinanti aspetti facendosi domane ben precise da cui partire per progettare il lavoro:
Diritti e doveri sulla sicurezza del lavoro
• Chi rappresenta i lavoratori?
• La formazione dei lavoratori sulla sicurezza;
• Sorveglianza sanitaria;
• DPI;
• Lavoratori atipici;
Sanzioni sulla sicurezza per i lavoratori;
• Dirigente, preposto e datore;
• Adempimenti e obblighi;
•  Quali sanzioni per il datore;
•  Il ruolo del medico competente in Azienda;
•  Sanzioni sulla sicurezza sul lavoro per il Medico Competente;
• Chi è l’RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
• Come diventare RSPP;
• Chi è l’RLS;
• I compiti del RLS
Sanzioni per dirigenti e preposti
•Ruolo, requisiti e formazione del formatore
La vecchia norma 626 
 
La Legge 626 del 1994 fu la legge che rese più moderna la sicurezza sul lavoro in Italia, venne introdotta sia per abrogare le leggi precedenti, che per recepire tutte le normative europee per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori.
 
Le principali novità introdotte da questo Decreto furono il Servizio di Prevenzione e Protezione, la figura dell’RSPP, suo Responsabile e la figura dell’RLS, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che funge da tramite tra lavoratori e datore di lavoro.  Rispetto al DPR 547/55 il datore di lavoro con il L. 626/94 diventa responsabile del processo di miglioramento della sicurezza del luogo di lavoro e non più solo “debitore della sicurezza nei posti di lavoro”, per questo viene obbligato dallo stesso decreto a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi.
 
Nel 2007 viene approvata la legge delega n. 123 che conferisce al Governo il mandato di riformare il L. 626/94 entro il maggio del 2008.  Era diventato infatti necessario:
•armonizzare le leggi vigenti per creare un Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro;
•estendere le disposizioni del L. 626/94 a tutti i settori, tipologie di rischio e lavoratori autonomi e dipendenti;
•prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
•introdurre l’obbligo di indossare tesserini di riconoscimento, indicanti dati del lavoratore e del datore di lavoro, all’interno dei cantieri e altri luoghi di lavoro, a pena di un’ammenda;
•rafforzare gli organi ispettivi.
 
La nuova normativa contiene 306 articoli e 51 allegati e:
•introduce sanzioni penali per chi trasgredisce alle norme in esso contenute;
•istituisce la figura dell’RLS, quale rappresentante dei lavoratori che può ispezionare gli impianti e visionare i documenti aziendali relativi alla sicurezza;
•obbliga alla compilazione del DVR da parte del datore di lavoro, come suo obbligo non delegabile;
•determina la responsabilità delle aziende appaltatrici nei confronti di quelle subappaltanti;
•prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola nei seguenti casi: aziende che non rispettino il TU, aziende che hanno più del 20% dei lavoratori in nero, aziende che sottopongono i i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria.
 
In aggiunta al testo unico il codice penale fornisce i mezzi per punire atti e comportamenti omissivi che causano l’infortunio o la morte del lavoratore, con i reati di lesioni colpose e omicidio colposo.
 
Nel 2009 e negli anni successivi sono state effettuate ulteriori modifiche al DLgs 81/08, la prima con il DLgs 106/09, la più recente con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che va a regolare la formazione sulla sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti.
 

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Lazio: Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile 2016

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Al via la quinta edizione del premio dedicato alla imprenditoria femminile.

Il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, in collaborazione con La Camera di Commercio di Roma, ha bandito  la quinta edizione del “Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile” rivolto alle micro, piccole e medie imprese femminili operanti a Roma e Provincia che intendono presentare un progetto imprenditoriale particolarmente innovativo in uno dei seguenti settori: agricoltura, artigianato, commercio e industria.

Cosa prevede: istituito un premio in denaro fino ad un massimo di € 5.000,00, (cinquemila/00) per la realizzazione del miglior progetto imprenditoriale.

Settori ammessi: il progetto è valevole in ciascuno dei seguenti settori:agricoltura, artigianato,commercio, industria.

Premio: Il premio è costituito, per ciascuna impresa vincitrice, da un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili e sarà assegnato all’impresa femminile il cui progetto si sarà distinto per originalità dell’attività, innovazione nel processo produttivo, nel prodotto e/o servizio offerto, negli strumenti innovativi di commercializzazione e assistenza alla clientela.

Spese ammissibili: : Impianti generali e spese di ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell’attività; Macchinari e attrezzature; Spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali; Registrazione di brevetti internazionali; Infrastrutture di rete e collegamenti, incluse delle spese di software e consulenze ed altri servizi tecnologici e manageriali; Costo del personale dipendente dedicato in via esclusiva all’elaborazione e allo sviluppo del progetto innovativo; azioni di marketing e comunicazione.

Beneficiari: imprese individuali con titolare donna; società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale; società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale; società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo amministrativo.

Requisiti: Le  imprese partecipanti partecipanti all’iniziativa dovranno essere iscritte presso la Camera di Commercio di Roma.

Termini  di partecipazione: fino al 15 luglio 2016

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