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iva 74 ter, contabilità agenzia viaggi fatturazione servizi singoli

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Iva 74 ter, contabilità agenzia viaggi fatturazione servizi singoli

Turismo e fisco by Omnia Consulting il tuo Commercialista a Roma

I nostri servizi di consulenza aziendale e fiscale sono altamente qualitativi, offriamo qualità e competenza non come l’escapologo fiscale un personaggio astratto e non qualificato che opera con un meccanismo di network marketing ma una vera consulenza professionale al servizio dell’imprenditore.

Turismoefisco by Omnia Consulting vi offre la possibilità di gestire in maniera corretta la vostra azienda dando una risposta efficiente ed efficace ad ogni vostra problematica.

Richiedete info gratuite per aiutarci a valutare meglio le vostre esigenze

Gestioni Particolari: Agenzie di Viaggio e Tour Operator

 Uno dei settori più complessi da gestire è quello delle Agenzie di Viaggio e Tour Operators disciplinati dalla legge Iva di cui all’art. 74-ter del  D.P.R. 633/1972 con il quale il legislatore ha inteso disciplinare un particolare regime IVA applicabile alle  organizzazioni di viaggiche prevede il ricorso al particolare meccanismo detrattivo dell’Iva  “base da base” anziché come previsto dall’art. 19 “imposta da imposta”.

Per evitare confusione negli adempimenti è opportuno che le agenzie abbiano ben chiaro questa situazione:

 Agenzia organizzatrice ( Tour Operator) –>  organizza i pacchetti di viaggio o li integra con prodotti propri

Agenzia intermediaria –>  Agenzia viaggi che vende il prodotto al cliente finale  ( acquista il viaggio dal Tour Operator al  lordo della provvigione allo stesso prezzo al quale poi rivenderà il prodotto al consumatore finale

Acquisti al netto –> al netto della provvigione», il prezzo esposto al cliente finale sarà maggiore rispetto al prezzo di acquisto dal Tour Operator e include la Fee d’Agenzia

Solo agli organizzatori o a chi acquista con preacquisto in  nome e per conto proprio è ammesso adottare il meccanismo del 74 ter  nella fatturazione.

Da queste semplici regole si apre un mondo spesso complesso nel quale le Agenzie di Viaggio compiono operazioni complesse e difficilmente inquadrabili nella normativa fiscale se non suffragate da adeguata documentazione ( esempio acquisto di biglietteria low cost, terminali di emissione biglietteria, rivendita di viaggi uso di codici T.O. altrui etc)

Vuoi saperne di piu? inviaci un quesito gratuito compilando il nostro form di contatto

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Per gestire al meglio la contabilità è necessario che la pratica emessa per ogni viaggio sia completa e dettagliata al fine di verificare la corretta emissione della documentazione fiscale più adeguata.

Vediamo insieme i casi più complessi:

Prezzo confidenziale

Spesso L’agenzia acquista ad un prezzo confidenziale, ovvero un costo profondamente diverso da quello di  mercato o riscontrabile nei normali canali di vendita dei T.O. definito tra le parti in base ad accordi spesso personali che deve essere collegabile alla relativa fattura di vendita dei servizi.

 Estratti conto dei vettori aerei e ferroviari

Si tratta di documentazione di supporto fornita per l’emissione di biglietteria che viene rivenduta dall’agenzia; l’analisi di questa documentazione accessoria permette di individuare il volume d’affari intermediato e i ricavi ( fee) da contabilizzare.

 

Assicurazione per annullamenti L’ammontare delle polizze emesse per annullamento viaggi permette di conoscere con esattezza le pratiche da fatturare e il loro ammontare; gli estratti conto normalmente contengono la lista delle persone assicurate e la loro destinazione.  Si tratta di documentazione di supporto fornita per l’emissione di biglietteria che viene rivenduta dall’agenzia; l’analisi di questa documentazione


Engage Consulting studio può seguire in tutto e per tutto la vostra agenzia di viaggi o Tour Operator forte della propria esperienza nel settore prendendo in carico tutti gli obblighi fiscali, tutelando al meglio l’attività in tutte le sue caratteristiche peculiari

 
Analizzeremo insieme la normativa e compiremo le giuste scelte; ci occuperemo dei vostri documenti e vi forniremo gli strumenti e le strategie per crescere con successo e in tranquillità per arrivare all’obiettivo di:

  • Assicurarvi che tutti i documenti e gli obblighi di legge siano correttamente effettuati;
  • Ridurre il tempo necessario per la burocrazia amministrativa, in modo da dedicarvi maggiormente all’attività vera e propria;
  • Permettervi di crescere in sicurezza;
  • Analisi della specifica attività e della corretta fatturazione
  • Analisi del software gestionale utilizzato ( back office e front office) 
  • Un Commercialista specializzato 
  • Bilanci aggiornati e commentati  
  • Analisi dei documenti giustificativi (fatture/estratti conto)
  • Certificazione Unica e modelli 770 
  • Tenuta del Libro Unico del Lavoro;
  • Calcolo versamenti delle ritenute e dei contributi da operare;
  • Predisposizione e invio telematico dei modelli  Agenzia delle Entrate; 
  • Calcolo e Versamenti periodici dell’IVA, mediante modello F24;
  • Calcolo e Versamenti imposte (IRES e IRAP);
  • Compilazione e Invio Spesometro;
  • Consulenza anche telefonica via email e Skype ( se fuori Lazio) 
  • Aiuto nella scelta del software specifico 

Istituzione,analisi e controllo dei registri obbligatori

 

Contattaci ora al n. 392.064.6169 anche  oppure via email spiegandoci le tue esigenze.


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consulenza aziendale consulenza fiscale escapologo fiscale

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consulenza aziendale consulenza fiscale escapologo fiscale

Turismo e fisco by Omnia Consulting il tuo Commercialista a Roma

I nostri servizi di consulenza aziendale e fiscale sono altamente qualitativi, offriamo qualità e competenza non come l’escapologo fiscale un personaggio astratto e non qualificato che opera con un meccanismo di network marketing ma una vera consulenza professionale al servizio dell’imprenditore.

Turismoefisco by Omnia Consulting vi offre la possibilità di gestire in maniera corretta la vostra azienda dando una risposta efficiente ed efficace ad ogni vostra problematica.

Richiedete info gratuite per aiutarci a valutare meglio le vostre esigenze

I servizi che offriamo:

Servizi di consulenza aziendale:

• Analisi della situazione Aziendale: 

consulenza aziendale in inglese 
Check up Aziendale
Relazione relativa all’azienda analizzata e proposta di collaborazione
Stesura di un “piano cliente” e sua realizzazione pratica
• Aggiornamenti sugli sviluppi della legislazione fiscale
•Studio della organizzazione societaria
• Riorganizzazione aziendale e societaria
• Impostazione o revisione della contabilità interna
• Procedure di pratiche fiscali
• Revisioni Fiscali
• Rappresentanza Fiscale di soggetti non residenti
• Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale
• Elaborazione contabilità computerizzata
• Elaborazione ed Analisi dei bilanci
• Adempimenti civili e fiscali pianificazione del lavoro

Elaborazione Dati contabili e gestione contabilità interna aziendale:

Servizi di amministrazione, contabilità, fiscali, paghe e segreteria generale
Contabilità generale, bilancio IV Cee  bilanci periodici  e contabilità IVA
Regimi Speciali Iva, Editoria, Agenzie di Viaggi, Beni usati, Reverse Charge, Minimi
Regime spettacolo
Ricezione periodica dei documenti contabili (documenti di acquisto e spesa e ogni altra
ricevuta, documenti di vendita, documenti relativi a movimenti contabili e finanziari, )
Elaborazione e liquidazione IVA periodica
Stampa e consegna delega di versamento IVA mod. F24 con compensazioni e integrazioni
con eventuali altri tributi
Eaborazione e invio mod F24, INTRASTAT, Black List, Spesometro
Stampa periodica dei Registri obbligatori e di eventuali documenti ausiliari;
Predisposizione del bilancio di fine esercizio completo dei relativi allegati (Bilancio CEE, Nota Integrativa, verbali organi sociali, documentazione Cooperative e A.S.D. -S.S.D.
Aggiornamento annuale del libro inventari e verbale assemblee dei soci;
Aggiornamento annuale del libro cespiti, determinazione amministratore o CDA.
Predisposizione e invio  del Bilancio Esercizioelaborazione delle imposte Ires ed Irap in sede
di saldo e relativi acconti;
Elaborazione della Comunicazione Annuale IVA, mod 770, Certificazione Unica;

Elaborazione Paghe:

Studio della piu adatta gestione dell’assunzione in base al lavoro svolto dal dipendente
Apertura posizioni assicurative e rapporti ordinari con  INPS e INAIL o Enti speciali ( ENPALS)
Denuncia istantanea all’Inail per assunzioni/cessazioni ;
Gestione collocamento obbligatorio disabili;
Istruttoria e redazione dei cedolini paga e riassuntivi mensili;
Compilazione denunce contributi mensili ( DM10 e EMENS) ;
Compilazione F24  per versamento mensile dei contributi e delle ritenute IRPEF;
Calcolo trattamento di fine rapporto;
Calcolo maternità, malattia, infortuni;
Compilazioni modd. CUD – 770 ed allegati;
Conguagli da assistenza fiscale;
Gestione telematica delle denunce mensili e annuali (dm/10,770/UNICO);
Gestione Inail lavoratori parasubordinati.

Servizi di consulenza fiscale:
• Analisi della situazione fiscale: check up fiscale
Stesura di un “piano cliente” particolareggiato e sua realizzazione pratica
• Aggiornamenti sugli sviluppi della legislazione fiscale
• Procedure di pratiche fiscali
• Revisioni Fiscali
• Rappresentanza Fiscale di soggetti non residenti
• Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale
• Elaborazione contabilità computerizzata
• Elaborazione ed Analisi dei bilanci
• Adempimenti civili e fiscali
• Pianificazione del lavoro
• Contenzioso tributario

Servizi di consulenza Tributaria:
• Analisi della situazione tributaria:
• Studio del settore specifico con individuazioni degli
• Elementi particolareggiati e delle agevolazioni previste per la categoria in oggetto
• Aggiornamenti sugli sviluppi della legislazione fiscale
• Stesura ed elaborazione della situazione storia tributaria , con revisione delle imposte pagate nei periodi precedenti
proiezione situazione attuale e ipotetica
• Probabile evoluzione tenendo conto delle agevolazioni esistenti.
• Rappresentanza Fiscale di soggetti non residenti
• Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale
• Adempimenti civili e fiscali
• Pianificazione del lavoro
• Assistenza contenzioso tributario

Acuni servizi di Revisione contabile:
• Analisi della situazione Aziendale e del mercato di riferimento:
• Controllo delle scritture obbligatorie ai fini IVA
• Controllo delle scritture obbligatorie ai fini contabili
• Controllo delle valutazioni del Bilancio secondo i principi contabili
• Controllo degli ammortamenti e dei cespiti acquistati
• Controllo delle agevolazioni fiscali richieste ( es. tremonti, L. 388, etc )
• Controllo delle vidimazioni
• Controllo dei verbali assembleari
• Controllo dei verbali del collegio sindacale
• Controllo degli inventari
• Controllo delle dichiarazioni Iva periodica e delle liquidazioni Iva mensili
• Controllo della dichiarazione dei redditi e dei modelli F24 di versamento
• Controllo delle scritturazioni dei dipendenti
• Controllo particolareggiato dei conti a rischio
• Controllo di fatturazioni eventuali intraprese con paradisi fiscali
• Controllo di congruità di cassa e sui pagamenti effettuati
• Controllo del magazzino e della rotazione delle scorte

Risanamento Aziendale 
L’analisi attenta degli squilibri dell’impresa e la ricerca delle cause, e la predisposizione di un progetto che individui persone, tempi, modalità per la sua realizzazione possono essere determinanti nel riportare l’azienda in tempi brevi a una normale ripresa sana dell’attività.
Nell’ambito di una attenta l’analisi della situazione finanziaria e l’individuazione delle possibili soluzioni per ripristinare l’equilibrio, nonché l’analisi dell’assetto proprietario e del management per valutare la credibilità dell’impresa nel sistema e individuare chi guiderà il processo di risanamento effettuaiamo;

analisi organizzativa per individuare le azioni da intraprendere per capovolgere l’andamento reddituale;
analisi della strategia aziendale e la ridefinizione della stessa per il rilancio dell’impresa.
colloquio con i vertici aziendali e l’analisi accurata dell’attività svolta per  valutare lo stato attuale dell’azienda e di identificare gli elementi chiave che ne hanno creato o che ne stanno creando lo stato di crisi.
piano di risanamento particolareggiato 

Contattaci ora al n. 392.064.6169 anche  oppure via email spiegandoci le tue esigenze.


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migliori studi commercialista roma e consulenza aziendale

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migliori studi commercialista roma e consulenza aziendale

Turismo e fisco by Omnia Consulting il tuo Commercialista a Roma

A che serve il commercialista a Roma? 

Il commercialista non è certo un personaggio astratto e distante che:

                                       CALCOLA LE TASSE!

Il  commercialista  è  innanzitutto  un  consulente  che  sa  e  deve  stare  vicino all’imprenditore in tutte le sue scelte  guidandolo e consigliandolo soprattutto dal punto  di  vista  fiscale ed aziendale, coordinandosi con tutti gli altri collaboratori professionali  (notaio, avvocato, consulente del lavoro) con i  quali  costruisce un team perfetto che proietta l’azienda nella sua  crescita  e  nel  successo del suo business. Non  certo un fenomeno da baraccone come l’escapologia fiscale ma un professionista altamente preparato e stimolato nel guidare l’imprenditore nelle sue migliosi scelte aziendali e armonizzandole con le strategie fiscali applicabili. 

    Semplificando al massimo inoltre:

 – fa pagare le giuste tasse analizzando attentamente le caratteristiche specifiche dell’attività   esercitata;

– studia, analizza  e  valuta  la migliore impostazione giuridica e fiscale possibile   attingendo a tutte le   normative emanate che possano facilitarne lo sviluppo;

– comunica  quali  e  quante imposte debbono essere pagate nei tempi utili  per    permettere  di   organizzarsi per la naturale scadenza dei pagamenti dovuti;

– fa di tutto per gestire correttamente la contabilità in modo da evitare controlli    fiscali;

– si occupa di tutte le seccature burocratiche, anche se non riguardano il fisco;

– segnala tutti i contributi e finanziamenti possibili – dialoga con le banche;

– ragguaglia l’imprenditore su come sta andando la sua attività con analisi  accurate;

– si rende disponibile quando serve e non delega altre persone a presenziare per  lui/lei;

– risponde alle e-mail in giornata;

– costa il giusto rispetto alle  possibilità dell’azienda e in accordo alla sua  dimensione.

Turismo e fisco by Omnia Consulting nasce per dare una risposta nuova,  moderna  ed efficace alle esigenze degli imprenditori e dei professionisti.

Semplifica  e   migliora  il  concetto di fare azienda  ed  introduce  la  figura  del commercialista come un partner fondamentale per l’imprenditore che  lo  guida e lo coinvolge nelle possibili soluzioni adatte alla crescita aziendale. 

 La prima e significativa differenza di  Engage  Consulting  è la “disponibilità” che intendiamo come  impegno  a fare nostri i problemi che  nascono  nella  naturale  gestione di un’impresa: non poniamo solo il problema; forniamo soluzioni che si concretizzano in una risposta chiara ed esauriente alla sua risoluzione.

 Da noi non troverai elenchi  di cose che facciamo, normative o  risoluzioni spesso  incomprensibili  che  sono  legate  ad una interpretazione; ci occupiamo di tutto ciò che è necessario compiere per permettere una corretta gestione fiscale dell’azienda in tutte le sue sfumature;  non pretendiamo  di  conoscere ogni cosa ma  l’esperienza  e l’umiltà  di  studiare, approfondire  e imparare  ci consente di ridurre al minimo le possibilità di errore.

Per questo ti  invitiamo a conoscerci meglio  come si  fa con un nuovo amico. 

Collaboreremo insieme creando un legame importante con accanto una persona qualificata (non  una  fredda e-mail  ma un rapporto personale e umano)  che si occuperà  della  tua  azienda  e, puoi  starne  certo, darà il massimo per fare un ottimo lavoro.

Un’ azienda sana e migliore parte da te, dalle decisioni che prendi ogni giorno e noi vogliamo essere tra quelle migliori che farai. 

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novita fiscali 2017 legge di stabilità

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novita fiscali 2017 legge di stabilità

Spesometro 2017, comunicazione liquidazioni liquidazioni Iva trimestrale, nuova contabilità semplificata per cassa:    tutti i nuovi adempimenti cosa cambia e le nuove regole a partire dal 1 gennaio 2017

 Tanti nuovi adempimenti investono l’anno appena iniziato e tutti nella logica della ” semplificazione”.

 Iniziamo dallo spesometro annuale che in riferimento all’anno 2106 andrà presentato entro il 10 aprile 2017 ( contribuenti con liquidazione IVA mensile e entro il 20 aprile 2017 ( contribuenti con liquidazione IVA trimestrale).

Dal 1 gennaio 2017 lo spesometro sarà a cadenza trimestrale ma il primo invio per il 2017 è previsto al 25/07/2017 con una logica di semestralità al fine di agevolare le prime scadenze.

Le liquidazioni Iva dovranno essere trasmesse trimestralmente in via telematica, non importa se l’azienda è in credito o in debito di imposta la prima data utile è del 31 maggio 2017, poi 16 settembre 2017, 30 novembre 2017 e l’ultima a febbraio 2018.

Per semplicità pubblichiamo un prospetto riassuntivo delle scadenze:

Termine

Adempimento
28 febbraio 2017 Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016
10 aprile o 20 aprile 2017 Spesometro relativo al 2016
31 maggio 2017 Comunicazione liquidazioni Iva I trimestre 2017
25 luglio 2017 1° Spesometro 2017: comunicazione fatture emesse e ricevute I semestre 2017
16 settembre 2017 Comunicazione liquidazioni Iva II trimestre 2017
30 novembre 2017 Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017
2° Spesometro 2017: comunicazione fatture emesse e ricevute III trimestre 2017
28 febbraio 2018 Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017
3° Spesometro 2017: Comunicazione fatture emesse e ricevute IV trimestre 2017
30 aprile 2018 Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

INVIO TELEMATICO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Pubblichiamo un prospetto delle scadenze relativa alla trasmissione delle liquidazioni Iva trimestrali, dell’incrocio dati che viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate e di quando questi dati sono a disposizione del contribuente per la verifica e analisi.

Attenzione: anche chi liquida l’IVA mensilmente dovrà trasmettere il prospetto trimestralmente e non mensilmente.

Sono esclusi:

chi non effettua liquidazioni periodiche Iva ( esempio esenti art. 10),

soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva

chi si trova nel regime dei minimi.

liquidazione scadenza elaborazione dati a disposizione
trasmissione dati incrocio dati del contribuente
gennaio
febbraio
marzo 31/05/2017 Giugno*2017 dal 1 luglio*2017
aprile
maggio
giugno 31/08/2017 Settembre*2017 dal 1 Ottobre*2017
luglio
agosto
settembre 30/11/2017 Dicembre *2017 dal 2 Gennaio*2018
ottobre
novembre
dicembre 28/02/2018 15 Marzo*2018 dal 16 Marzo*2018

Tasso legale di interesse: dal 1 gennaio 2017 allo 0,1%

Proseguiamo indicando che dal 1° gennaio 2017 scende anche il tasso di interesse legale diventando pari allo 0,1%. L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”. La modifica è stata approvata con decreto MEF del 7 dicembre 2016 pubblicato in  Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo tasso ai fini fiscali riduce gli importi dovuti di vario tipo; si va dagli interessi maturati sui depositi cauzionali a quelli dovuti per ravvedimento sui versamenti di tributi vari ; per chi adotta il ravvedimento, è questo il  tasso da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato:

  • dal 1° gennaio 2017, sarà pari allo 0,1%;
  • nel 2016, era lo 0,2%;
  • nel 2015, lo 0,5%;
  • nel 2014, l’1%;
  • negli anni 2013 e 2012, il 2,5 per cento

NUOVO REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA DAL 2017

Cambio di regole  dal 2017 per tutte le aziende in regime naturale di contabilità semplificata.

Dal 2017, infatti, le contabilità semplificate dovranno determinare il reddito secondo il criterio di cassa, analogamente a quanto accade con i professionisti ed i lavoratori autonomi in genere. Oppure dovrà scegliere se rimanere in contabilità semplificata adottando ad esempio il nuovo criterio della registrazione ( inserendo la fattura come dato certo eliminando così il criterio di cassa sia per i ricavi che per i costi dando tutto per incassato) oppure tornare in contabilità ordinaria per opzione ritornando in questo modo al regime della competenza.

Nell’incertezza della norma ( attendiamo delucidazioni ) una cosa sembra imminente: sparirà la valutazione del magazzino; via quindi alla registrazione delle rimanenze iniziali e finali con evidente probabili perdite potenziali rilevate nel corso dell’esercizio 2017.

Cosa cambia nella sostanza?  La norma  introduce un diverso modo di determinare il reddito fiscale per le contabilità semplificate  introducendo il criterio di cassa e permettendo quindi il pagamento delle imposte solo su proventi e costi che vengono viene  effettivamente pagato ed viene incassato, a prescindere dalla relativa competenza economica. Viene scollegato quindi il principio di competenza normato e previsto per le imprese fotografando una situazione più realistica e adattabile alle contabilità di minore entità.

Tuttavia, questo non comporterà una semplificazione di adempimenti e di costi per le aziende bensì un aggravio;

  • negli adempimenti perché introduce lo spesometro trimestrale in luogo di quello annuale e l’obbligo di invio delle liquidazioni Iva telematicamente ( tranne per chi si avvale di invio dei corrispettivi telematici o fatturazione elettronica);
  • nei costi perché introduce nuovi registri obbligatori ( incassi e pagamenti)  oltre gli adempimenti di cui sopra che procureranno più lavoro e che naturalmente andranno a gravare sui costi delle  imprese.

Nei due nuovi registri andranno indicate in ordine cronologico, per ciascuna operazione, i seguenti dati:

  • importo dell’incasso;
  • le generalità del soggetto verso il quale si effettua l’incasso o a cui sia stato erogato il pagamento;
  • gli estremi del documento pagato/incassato.

Le operazioni fuori dal campo di applicazione Iva devono essere annotate separatamente rispetto a quelle soggette ad IVA. Inoltre, occorre annotare anche gli importi complessivi delle fatture non incassate e di quelle non pagate (con due registrazioni distinte), con contestuale indicazione dei documenti ricompresi nelle due sommatorie effettuate.

ADOZIONE DEL NUOVO REGIME ” DI REGISTRAZIONE”

Come già accennato sopra, la normativa consente una possibilità di deroga a questo regime optando per almeno tre anni verso un criterio cosiddetto di registrazione nel quale la contabilizzazione  del documento  di acquisto o di vendita equivale all’incasso o pagamento dello stesso. In pratica si da per incassato o pagato l’importo del documento, semplificando notevolmente la registrazione contabile e permettendo una più equilibrata gestione dei costi e dei ricavi d’esercizio.

Ovviamente saranno in tanti a migrare verso la  contabilità ordinaria per evitare di applicare questo nuovo regime:  in particolare tutti coloro che nel corso degli anni hanno accumulato delle rimanenze di magazzino notevoli e che si trovano ora a dover gestire questo nuovo passaggio cercando una soluzione “indolore”.

A tal fine è necessario esercitare un’apposita opzione comunicando  nell’anno in cui l’opzione è esercitata, barrando l’apposita casella del quadro VO nel modello IVA.

A questo proposito ricordiamo che la contabilità ordinaria per ” opzione” è sempre una scelta possibile da parte dell’impresa mentre l’obbligatorietà del passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria è strettamente connessa  all’ammontare dei ricavi realizzati nell’eserciiùzio  precedente. Il limite dei ricavi è differenziato a seconda del tipo di attività esercitata.
– PRESTAZIONI DI SERVIZI: ricavi non superiori a € 400.000–> contabilità semplificata; oltre obbligo contabilità ordinaria;
– ALTRE ATTIVITA’: non superiori a € 700.000–> contabilità semplificata; oltre obbligo contabilità ordinaria.

Con riferimento al regime contabile applicabile nel 2017, quindi, è necessario verificare l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2016 (dal 2018 si dovrà verificare l’ammontare dei ricavi percepiti).

Attenzione: I ricavi derivanti da affitti di immobili/abitazioni e le plusvalenze e minusvalenze rilevate ( nonché i leasing e gli ammortamenti )  continueranno a seguire un criterio di competenza e non di cassa in tutti i casi. 

Pertanto:

• i ricavi e i costi 2016 vanno individuati in base al principio di competenza;
• in caso di inizio attività nel 2016, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi conseguiti in tale periodo.
Per individuare i ricavi va fatto riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR ai sensi dei quali costituiscono ricavi, ad esempio:
• i corrispettivi delle cessioni di beni o servizi alla cui produzione o  scambio è diretta l’attività dell’impresa;
• i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
• le assegnazioni dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare;
• la destinazione di questi beni  a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
• i contributi in c/esercizio a norma di legge.

Attenzione:

• tutte le società di capitali (srl, cooperative spa, ecc.) sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria a prescindere dall’ammontare dei ricavi prodotti;
• i lavoratori autonomi possono tenere la contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi dell’anno precedente.

Esercizio contemporaneo di più attività
Nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:
• al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
• al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati.
Pertanto, se l’attività prevalente esercitata è quella:
– di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 400.000;
– diversa da quella di prestazioni di servizi (ad esempio, commercio al minuto), il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 700.000.

 

 


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regime forfettario regime iva regimi speciali iva

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regime forfettario regime iva regimi speciali iva

Turismo e fisco by Omnia Consulting il tuo Commercialista a Roma

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Regimi speciale di calcolo IVA

Casi nei quali l’IVA segue regole particolari

Alcuni settori di attività per espressa volontà legislativa  anche comunitaria  presentano delle caratteristiche oggettive e soggettive che li differenziano dagli altri. Per questa ragione, ai fini IVA, a questi settori  si applicano particolari regole per la determinazione dell’Iva dovuta effettuando particolari calcoli  e determinando la detrazione dell’’IVA assolta sugli acquisti, gli obblighi relativi alla documentazione richiesta ai fini dell’’imposta.

Ci troviamo, in questi casi, di regimi speciali IVA.

Applicano un regime speciale ai fini IVA:

le agenzie di viaggio e turismo per i soli viaggi organizzati ( meccanismo di detrazione base da base ai sensi dell’art.74 ter ) ;
il settore dell’agricoltura e della pesca;
le attività di agriturismo; ( applicazione forfait)
il settore dell’’editoria ( assolvimento alla fonte );
le attività di giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici;
le agenzie di vendita all’’asta.

cessione di rottami, cascami, materiali di recupero;

cessione di beni usati, di oggetti d’arte, d’i antiquariato e da collezione (Regime del margine);

Regole particolari in materia di IVA si applicano anche nel caso di sali e tabacchi, fiammiferi, gestori di posti telefonici pubblici, vendita di biglietti dei trasporti pubblici urbani, giochi di abilità e concorsi pronostici

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Operazioni per le quali non si addebita l’IVA  

( Reverse charge ) 

L’inversione contabile (o reverse charge) è una particolare modalità di assolvimento dell’’ IVA, per effetto della quale il destina-tario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo in Italia ( possesso di partita Iva), è tenuto all’assolvimento dell’ IVA  al posto del cedente del bene o prestatore del servizio. Per adempiere nel modo corretto in base a questo meccanismo si procede nel seguente modo:

– il venditore ( o prestatore) emette fattura senza addebitare IVA, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del Dpr 633/1972 (che è la norma di riferimento); 

– il destinatario acquirente ( o usufruitore)  integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA applicabile al bene ( o prestazione) propria dell’ operazione e registra il documento sia nel registro IVA delle fatture emesse sia nel registro IVA degli acquisti. 

Era un sistema solitamente utilizzato negli scambi intracomunitari  con l’obiettivo di evitare evasioni di IVA e che successivamente è stato introdotto per la gestione di servizi e cessioni in molteplici operazioni anche in Italia e nello specifico in questi determinati settori di attività:

1) prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da  subappaltatori nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Non deve essere applicato alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori ( appalto generale); 

2) cessioni di Immobili o porzioni di essi riferibili alle fattispecie indicate negli articoli 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 ( esenzione Iva ) per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione; 

3) cessioni di telefoni cellulari e in generale le apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni di cui  all’articolo 21 del D.P.R: 641/72, nonché’ dei loro ‘componenti ed accessori; 

4) cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; 

5) cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere; 

6) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; 

7) trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra effettuati a norma dell’articolo 12, direttiva 2003/87/Ce; 

8) le cessione di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva n. 2003/87/Ce e di certificati relativi all’energia e al gas; 

9) cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un soggetto passivo rivenditore residente nel territorio dello Stato; 

10) cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (necessita di autorizzazione comunitaria) 

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Operazioni per le quali l’Iva viene pagata da un altro soggetto ( Ente pubblico)  – split payement

Lo split payment è il nuovo meccanismo di liquidazione dell’IVA introdotto dalla Legge di Stabilità 2015(L. 190/2014) che caratterizzerà i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione nel triennio 2015-2017; viene applicato esclusivamente nelle vendite o prestazioni  tra imprese private e Pubblica Amministrazione, adottando un meccanismo che prevede dei “pagamenti divisi”.

In pratica la corretta adozione dello split payement prevede la scissione dei pagamenti che vengono effettuato dal committente ( pubblica amministrazione) nei confronti del fornitore in due fasi: 

– Nella prima, la pubblica amministrazione versa il netto della fattura ( senza l’IVA) direttamente al fornitore del bene o servizio;

– nella seconda fase L’ente di P.A: verserà l’IVA  dovuta sulla fattura emessa direttamente all’Erario nei tempi dovuti. 

Il debito iva quindi in questo modo non viene più a gravare sul fornitore ma direttamente sul committente ( ente pubblico) .

Lo Split payment si applica ai fornitori dei seguenti enti pubblici così come previsto dall’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972:

  • lo Stato;
  • gli organi dello Stato se dotati di personalità giuridica;
  • gli enti pubblici territoriali;
  • i consorzi tra enti pubblici  ( art. 31D.Lgs. n. 267/2000;
  • le Camere di Commercio;
  • gli istituti universitari;
  • le aziende sanitarie locali (ASL);
  • gli enti ospedalieri;
  • glienti pubblici di ricovero e cura aventi a carattere scientifico;
  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

Lo split payment, lo stesso non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni se sussistono i seguenti casi:

  • operazioni assoggettate a regimi speciali IVA ( esempio agenzie di viaggi  per la sola parte organizzativa ricadente nel 74 ter ovvero per le prestazioni ricadenti nella non imponibilità iva di cui all’art. 9 e 7 ter )
  • cessioni di beni e alle prestazioni di servizi soggette a (reverse charge);
  • prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.

Da questo si evince che il legislatore fiscale ha fatto prevalere il meccanismo del reverse charge su quello dello split payment per cui  qualora ricorrano le condizioni previste per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile o reverse charge IVA, questo dovrà essere applicato in luogo dello split payment.

Sono invece soggetti esclusi dallo split payment:

  • enti privati o privatizzati;
  • aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA);
  • enti pubblici economici;
  • ordini professionali;
  • enti ed istituti di ricerca;
  • agenzie fiscali;
  • autorità amministrative indipendenti e agenzie.

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Contattaci ora al n. 392.064.6169 anche  oppure via email spiegandoci le tue esigenze.


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regione lazio finanziamenti: fondo futuro

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Regione Lazio finanziamenti: fondo futuro

Ancora pochi giorni per accedere; la Regione Lazio eroga i suoi fondi  per finanziamenti attraverso il fondo Futuro.

C’è tempo fino al 14 ottobre 2016  ed è richiedibile dalle piccole e medie imprese come  microcredito e la microfinanza. Attenzione: il finanziamento non avviene attraverso istituti di credito bancario ma con accesso diretto  ai  35 milioni di euro  stanziati e messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 con un tasso super agevolato dell’1% e rimborsabile in 7 anni.

Si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno prevista per le imprese che vogliano investire in progetti che avranno come obiettivo l’incremento del reddito futuro.

Attenzione: il fondo è disponibile solo per reali progetti di investimento con esclusione di liquidità, pagamento fornitori, dipendenti etc.

I richiedenti dovranno essere costituiti e operativi ma potranno accedere anche  microimprese costituende o costituite e titolari di partita IVA, con difficoltà di accesso al credito bancario ordinario per finanziare progetti di autoimpiego, avvio di nuove imprese o la realizzazione di nuovi progetti promossi da imprese esistenti.

A chi si rivolge il programma?

  • microimprese, in forma di società cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio di impresa che abbiano o intendano aprire sede operativa nella regione Lazio;ù
  • soggetti titolari di partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali, con domicilio fiscale nella regione Lazio. Sono escluse le società di capitali e i soggetti che negli ultimi cinque anni presentino “anomalie bancarie” .

finanziamenti-aziende-in-crisiModalità di accesso al finanziamento: I richiedenti dovranno presentare un progetto che sarà valutato e se ritenuto idoneo beneficerà di un prestito di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro, da restituire al tasso di interesse dell’1%, con una durata da definire caso per caso e comunque non oltre gli 84 mesi, incluso l’eventuale preammortamento. Sono ammissibili le spese relative al progetto presentato, che andrà realizzato entro 12 mesi dall’ottenimento del prestito.

In pratica la Regione istituirà un apposito conto corrente intestato all’impresa richiedente ma che sarà bloccato fino alla presentazione della fattura del fornitore relativa alla fase del progetto specificato nel bando; in quel momento verrà sbloccato l’importo che sarà bonificato direttamente al fornitore del servizio.

Per consultare il bando e per tutte le informazioni cliccare  qui

Questo finanziamento è davvero un progetto innovativo  perché permette l’accesso al credito a tutte le imprese senza garanzia personali e a un tasso dell’1% a tutte quelle piccole e nuove imprese che per il sistema attuale non sono bancabili, ovvero non potrebbero ottenere in alcun modo un accesso al credito per avviare o sostenere un progetto imprenditoriale ed è targato Bruxelles.

In questo modo le aziende potranno rinnovarsi e guardare al futuro,  accrescere la produttività, innalzare i livelli occupazionali favorendo l’autoimpiego anche attraverso la costituzione di una società cooperativa o l’avvio di nuove imprese; l’accesso è consentito anche a imprese individuali titolari di partita Iva anche non iscritti ad albi professionali.


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programma operativo regionale fesr lazio 2014-2020

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Lazio: programma operativo regionale fesr lazio 2014-2020 Mobilità sostenibile e intelligente, Domande di contri-buto fino al 20 ottobre 2016.

Approvato dalla  Regione Lazio l’Avviso pubblico “Mobilità soste-nibile e intelligente” (POR FESR Lazio 2014-2020, Asse I – Ricerca e innovazione e Asse 3 – Competitività) con la finalità di rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale attraverso il sostegno di Progetti Imprenditoriali innovativi realizzati da imprese, singole e associate.
Obiettivo i settori l’automotive, la logistica e i trasporti per una mobilità sostenibile e intelligente.
ammissibili tutti i progetti imprenditoriali che rispettano le caratteristiche indicate e che rientrano in una delle categorie previste ovvero:

progetti  semplici: cioè progetti imprenditoriali che prevedono  un piano di Investimento materiale e immateriale, che può essere integrato  da investimenti in efficienza energetica oppure da attività di internazionalizzazione.
I progetti semplici possono presentare un importo complessivo di Spese Ammissibili non inferiore a 50.000,00 Euro e non superiore a 500.000,00 euro, presentati da PMI o liberi professionisti e devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.
Progetti integrati: si riferiscono ai progetti imprenditoriali composti da uno o più piani di investimento o attività.
I progetti integrati possono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore ad euro 500.000,00, oppure, se composti da sole Attività RSI, un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore ad Euro 200.000,00.
Ogni singolo progetto integrato non potrà complessivamente beneficiare di una Sovvenzione superiore a Euro 3.000.000,00.

Le domande per i progetti semplici, prevedono la procedura “a sportello” dal 27 settembre 2016 fino al 29 novembre 2016 mentre per i progetti integrati prevista la procedura “a graduatoria” dal 20 settembre 2016 e fino al 20 ottobre 2016.

finanziamenti-aziende-in-crisiattraverso il por fesr 2014-2020, ovvero il programma operativo cofinanziato dal FESR la Regione Lazio mette in campo le sue strategie e definisce gli strumenti per contribuire alla realizzazione della Strategia Europa 2020 finalizzata a  una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale.

La scelta degli obiettivi tematici e delle priorità di investimento per il FESR nel periodo 2014-2020 viene prevista  come segue:

Asse 1 – Ricerca e innovazione (180.000.000 euro)
Asse 2 – Lazio Digitale (154.270.000 euro)
Asse 3 – Competitività 276.400.000 (euro)
Asse 4 – Sostenibilità energetica e mobilità (176.000.000 euro)
Asse 5 – Prevenzione del rischio idrogeologico (90.000.000 euro)
Assistenza Tecnica (36.395.194 euro)

Ultima annotazione di rilievo relativamente alla dotazione finanziaria totale del POR FESR Lazio 2014-2020 che ammonta a 913.065.194 euro.


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Contributi Inps commercianti e artigiani: agevolazioni

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Contributi Inps commercianti e artigiani: tutte le agevolazioni





  1. collaboratori di imprese artigiane e commerciali di età non superiore ai 21 anni e artigiani e commercianti già pensionati Inps, di età superiore ai 65 anni;
  2. coloro che svolgono attività di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo;
  3. familiari collaboratori occasionali dell’artigiano;
  4. contribuenti forfetari.

Ai sensi della Legge 233/1990 i collaboratori di età non superiore ai 21 anni usufruiscono di una riduzione delle aliquote contributive previste pari a tre punti percentuali.

L’aliquota agevolata è applicata comprendendo il mese in cui il soggetto compie il 21° anno di età.

Ai sensi della Legge 449/97 art.59 c.15, i lavoratori autonomi di età superiore ai 65 anni titolari di pensione Inps, che continuano la loro attività commerciale o artigiana possono corrispondere i contributi IVS dovuti nella misura ridotta alla metà.

La riduzione deve essere  richiesta espressamente dai soggetti interessati direttamente all’Inps mediante apposita comunicazione; sono esclusi i titolari di pensione di reversibilità e i lavoratori autonomi.

In particolare per coloro che esercitano  attività di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo indipendentemente dall’età è previsto il versamento dei contributi INPS nei modi regolari ma senza l’obbligo del minimale fisso per cui versano quanto dovuto ( in base al reddito annuale prodotto) direttamente con la liquidazione nel modello Unico.

I collaboratori familiari occasionali dell’artigiano non sono obbligati all’iscrizione IVS e pertanto sono esonerati dal versamento dei contributi stessi.

Particolarmente interessante è invece il panorama introdotto per i contribuenti minimi coloro cioè che si  avvalgono del regime fiscale agevolato( Legge 190/2014,) i quali usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

  • il regime agevolato 2015 consentiva a tali contribuenti la non applicazione del minimale contributivo; in sostanza coloro che erano iscritti alla gestione IVS effettuavano il calcolo direttamente sul reddito effettivo, applicandovi le aliquote ordinarie;
  • il regime agevolato 2016, così come indicato dalla Legge di stabilità 2016, invece, consente la riduzione del 35% della contribuzione dovuta, calcolata sul reddito forfetario come determinato. In tal caso, il versamento ridotto comporta un accredito contributivo ridotto ai fini pensionistici. Ne consegue che, anche se il reddito è inferiore al minimale, i contributi vanno calcolati tenendo conto di tale soglia, con la riduzione del 35%.

Ovviamente andrà fatta la comunicazione telematica da inviare all’Inps in sede di iscrizione di inizio attività. La richiesta di adesione è presente nel cassetto previdenziale del contribuente, ma può essere trasmessa anche in modalità cartacea.

Per rientrare nel beneficio previsto per il nuovo regime dei minimi applicabile anche alle strutture extracettive alberghiere istituite sotto forma di impresa individuale bisogna rispettare tutti i requisiti indicati dall‘articolo 54 della Legge di Stabilità:

  • ricavi o compensi all’interno dei parametri fissati per la propria tipologia di attività,
  • spese per lavoro accessorio non superiori a 5mila euro,
  • costo complessivo beni strumentali fino a 20mila euro,
  • redditi derivanti da attività d’impresa o esercizio della professione prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come dipendente (qui il criterio è flessibile, se ad esempio la somma dei redditi è comunque inferiore a 20mila euro, si può applicare il Regime dei Minimi e di conseguenza scatta anche l’agevolazione contributiva).

La circolare INPS recita testualmente:

hanno diritto ai contributi agevolati «coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice ATECO compreso» fra quelli ammessi al Regime dei Minimi. Sono ammessi all’agevolazione contributiva anche coadiuvanti e coadiutori.

Il regime contributivo agevolato eventualmente prescelto è opzionale, per cui la scelta spetta al contribuente, che deve presentare specifica domanda; in caso contrario non si attiverà automaticamente.

Da segnalare che  se i contributi versati sono inferiori al minimo, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva. Se il reddito forfettario è superiore al minimale, c’è diritto all’accredito per l’intero anno.Altra cosa importante da sapere riguardo ad esempio ai pensionati INPS con oltre 65 anni che accedono al regime agevolato,  questi non possono applicare anche la riduzione contributiva del 50% prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge 449/1997, così come i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, pertanto per queste categoria va fatto un calcolo di convenienza prima di procedere alla richiesta dell’una o dell’altra agevolazione contributiva.

 


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tassa di soggiorno roma come trattenerla e versarla

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imposta di soggiorno romatassa di soggiorno roma cos’è come trattenerla e versarla


Hotel, B&B Case vacanze e in genere qualsiasi struttura ricettiva o extraricettiva alberghiera  che operi in un comune presso il quale è stata istituita la tassa di soggiorno deve obbligatoriamente trattenere e quindi addebitare nella ricevuta o fattura emessa  per ogni cliente che pernotta nella struttura alberghiera l’imposta di soggiorno che va applicata seguendo le regole stabilite dallo specifico Comune di appartenenza e per ogni giorno di pernottamento.


Come funziona l’imposta di soggiorno?

L’imposta o tassa di soggiorno è dovuta da tutte le persone che alloggiano in una determinata città ed è motivata dal fatto che questo contributo ( come viene chiamato dal Comune di Roma) servirà ad incrementare l’offerta turistica e quindi i servizi offerti al turista dal Comune stesso in tema di interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

Ad esempio a Roma dal 1° settembre 2014 sono in vigore nuove tariffe per coloro che soggiornano negli alberghi, case vacanze, affittacamere, bed and breakfast e campeggi di Roma, sono esclusi gli ostelli e il  pagamento  è commisurato per ogni notte trascorsa nelle strutture della città.

le tariffe sono le seguenti:

Alberghi

1- 2 stelle     3 euro al giorno      Max 10 giorni
3 stelle         4 euro al giorno
4 stelle         6 euro al giorno
5 stelle         7 euro al giorno

Bed and breakfast, Affittacamere, Case per ferie,
case e appartamenti vacanze                               
3,5 euro al giorno            Max 10 giorni
Agriturismi e Residenze turistiche alberghiere      4 euro al giorno              Max 10 giorni

Strutture ricettive all’aria aperta,                           2 euro al giorno              Max 5 giorni
campeggi ed aree attrezzate per la sosta
temporanea

le tariffe sono commisurate a persona al giorno.

In pratica il cliente che alloggia in una struttura alla fine del soggiorno ( e normalmente viene escluso dalla determinazione della tariffa del soggiorno offerto anche su portali come Booking.com etc) dovrà pagare in contanti o con uso della carta l’importo determinato, direttamente alle strutture ricettive che dovranno rilasciare una ricevuta nominativa di pagamento. Il contributo, inoltre, si applica fino ad un massimo di 10 notti consecutive nell’anno solare purché effettuati nella stessa struttura ricettiva; 5 notti se si tratta di strutture ricettive all’aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea .

Chi non deve pagarla? Chi è residente a Roma, i bambini fino ai 10 anni, chi accompagna i pazienti per motivi di salute, il personale della Polizia di Stato e delle altre forze armate e un autista di pullman ed un accompagnatore turistico ogni 23 partecipanti.

Le strutture ricettive con P.IVA aggiungono questi importi nella fattura o nella ricevuta fiscale emessa ma questi importi non concorrono alla formazione del reddito d’esercizio e non sono assoggettate ad IVA. I Bed & Breakfast occasionali e le Case Vacanza non possessori di Partita IVA applicano questi importi nella ricevuta ordinaria e anche per loro non concorrono alla formazione del reddito quindi non va assolutamente aggiunta all’ammontare dei proventi incassati nel quadro RL del mod. UNICO PF o nel quadro D del modello 730.

L’imposta di soggiorno è stata istituita dal D.Lgs. 23/2011 che ha introdotto il tributo a partire dal 1° gennaio 2012 sulla base di appositi regolamenti emanati dai Comuni interessati all’applicazione del tributo. Il Comune con apposito regolamento decide  autonomamente sia la tariffa che il turista deve pagare per ogni giorno di pernottamento, sia la durata del numero dei giorni per cui bisogna pagare l’imposta è necessario pertanto monitorare continuamente ogni eventuale variazione delle tariffe.

analogamente come visto per il Comune di Roma, anche negli altri Comuni d’Italia dove è stata introdotta l’imposta di soggiorno sussistono delle esenzioni, previste in genere per i residenti, i minori entro il 14° anno di età, i disabili, gli operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro, gli accompagnatori di persone in gravi condizioni di salute, gli appartenenti alle forze dell’ordine, i vigili del fuoco, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici ma ovviamente occorre far specifico riferimento alla delibera del Comune in oggetto.

La riscossione del tributo viene demandata al gestore della struttura ricettiva che assume in questo modo la figura del sostituto d’imposta ( come avviene ad esempio per la ritenuta d’acconto o l’autofatturazione) e sarà lui a dover operare e versare nei termini quanto dovuto dal turista viaggiatore rilasciando apposita quietanza al cliente. Successivamente dovrà versare l’importo accumulato nelle casse comunali con le modalità specifiche previste dal Comune stesso.

per il comune di Roma è necessario registrasi con le proprie credenziali sul portale di Roma Capitale, di seguito forniamo il manuale operativo in formato pdf da scaricare gratuitamente seguendo l’apposito link

Icona

come versare l'imposta di soggiorno al Comune di Roma 3.37 MB 177 downloads

Manuale operativo per poter assolvere agli obblighi connessi al Contributo di Soggiorno...

Per poter assolvere agli obblighi connessi al Contributo di Soggiorno occorre essere in possesso delle credenziali (Nome utente e Password) per operare sul portale di Roma Capitale. Per ottenere tali credenziali si deve effettuare una registrazione al termine della quale è richiesto l’invio della documentazione necessaria all’identificazione della persona.

allo stato attuale, ad almeno  4 anni dall’introduzione del tributo, si è assistito ad una notevole diversità nella gestione di tali fondi da parte dei Comuni in particolar modo del Comune di Roma che destinano il gettito secondo le loro priorità: strade e viabilità, misure urgenti che poco hanno a che fare con il turismo

 


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contratti di solidarietà: si all’apprendistato

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contratti solidarietàContratti di solidarietà si all’assunzione in apprendistato durante un contratto di solidarietà

Il ministero del Lavoro ha detto si! Parafrasando una vecchia formula pubblicitaria il Ministero del Lavoro ha dato via libera con un chiarimento effettuato in risposta a uno specifico interpello per la possibilità di avvio di rapporti di apprendistato anche nel caso in cui l’Azienda richiedente abbia in corso un contratto di solidarietà. Il chiarimento era dovuto in relazione all’applicazione dei nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotti dal Jobs Act.

La motivazione va ricercata nel fatto che il contratto di solidarietà difensivo costituisce specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria con la finalità del mantenimento dei livelli occupazionali, con possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative e si attiva in base all‘articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 attraverso specifico accordo fra impresa prevedendo una riduzione dell’orario di lavoro per evitare riduzioni di organico. Non spetta quindi agli apprendisti, in base all’articolo 2 del dlgs 148/2015.

Ma come funziona realmente il contratto di solidarietà?

Sono previste due tipologie di contratto di solidarietà e relativamente alla fattispecie applicata sono previste disposizioni differenti per concerne la durata, i soggetti che possono beneficiarne e la percentuale di riduzione della retribuzione e dell’orario di lavoro.

  • TIPO A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
  • TIPO B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI PER LE IMPRESE IN REGIME DI CIGS (LEGGE 863/84): TIPO “A”

Possono farne ricorso tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, spetta a tutto il personale dipendente ad esclusione di:

  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
  • lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.

La riduzione di orario prevede un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa la stipula del contratto è per un massimo  di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS (ART. 5, CO. 5, L. 236/1993): TIPO “B”

Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l’istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.

Spetta ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:

  • imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991;
  • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009);
  • imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
  • imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l’azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.

Viene erogato un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l’azienda con una durata massima di  24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga.

Il contratto di solidarietà assume una sua logica in tutti quei casi in cui si voglia  fronteggiare sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro, operando una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base ad una espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà; opportunità che non sempre viene soddisfatta per tutti i lavoratori essendo molti di questi assunti con mansioni  diverse nell’ambito dell’organico aziendale.

Per questo motivo l’azienda che ricorre a contratti di solidarietà può avere necessità di formare personale in specifiche mansioni per far fronte a eventuali esigenze di maggior lavoro assumendo nuovi apprendisti  sempre che si riscontrino anche gli ulteriori requisiti di legge ovvero che sia  rispettato il rapporto  fra apprendisti assunti e maestranze specializzate, in base all’articolo 42, comma 7, del Dlgs 81/2015, e la necessità che il datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità del contratto.

La crisi aziendale favorisce  quindi il ricorso a delle soluzioni che non compromettano la stabilità, competitività  e funzionamento dell’Azienda ma nello stesso tempo riescano a garantire una continuità di reddito ai propri dipendenti.


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