Monthly Archives: Luglio 2016

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decreto ministero della salute proroga defibrillatori

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Boccata di ossigeno per lo sportivo dilettantistico in   relazione agli obblighi di tenuta del defibrillatore nella struttura che vincolava l’associazione a dotarsi di defibrillatori semiautomatici, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169. Con un primo decreto il ministero della salute aveva  prorogato fino al 30 novembre la data in cui  sarebbe entrato in vigore l’obbligo da parte delle società sportive dilettantistiche di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici ma successivamente con il Decreto Legge del 16 ottobre 2016, n°189 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.244 del 18 ottobre 2016 – “agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”) è stato disposto inizialmente al 01 gennaio 2017 ed ora lo spostamento al 30 Giugno

il testo della norma:

 “al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 e 2 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fini alla data del 30 giugno 2017“.

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Cari colleghi, in allegato il decreto firmato dal ministro della salute Beatrice...

Il continuo slittamento dell’obbligo è probabilmente legato alla necessità di completare, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori per poter permettere un corretto utilizzo delle apparecchiature.

Viene così prorogato di ulteriori 6 mesi e 10 giorni l’entrata in vigore delle norme introdotte col decreto con il Dl Balduzzi del 2012 (Dl n.158/2012 convertito nella L. 189/2012) che tra le altre cose prevedeva  l’adozione di garanzie sanitarie attraverso l’obbligatorietà di idonea certificazione medica per tutti coloro che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale nonché per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Le linee guida allegate al decreto attuativo (Dm 24 aprile 2013) prevedevano la presenza di personale formato presso centri di formazione accreditati dalle singole Regione che ovviamente ha creato non pochi problemi organizzativi e temporali che si sono tradotti nella difficoltà di formare in tempi utili personale preparato con conseguente differimento di 6 mesi del termine previsto per l’entrata in vigore dell’obbligo, fissato inizialmente per il settore sportivo dilettantistico al 20 gennaio del 2016 e successivamente prorogato prima al 30 novembre 2016 e recentemente al 1 gennaio 2017.


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Regione Lazio Case e Appartamenti per vacanze e Bed & Breakfast non imprenditoriali

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Bocciato dal TAR il nuovo regolamento emanato dalla Regione Lazio che non poche critiche aveva prodotto e che aveva  riscritto le regole per le strutture ricettive extra alberghiere. In particolare la Regione aveva inteso regolarizzare le strutture extraricettive non imprenditoriali  quali case vacanza e bed and breakfast introducendo limitazioni troppo stringenti all’attività, e questo proprio nell’occasione dell’apertura dell’Anno Santo.

I giudici hanno inteso accogliere il ricorso dell’Antitrust che si era fermamente opposto alla normativa, approvata nell’agosto 2015  ( che oggi è stata annullata in diversi articoli vedi fine articolo) e che prevedeva che i comuni laziali potessero imporre alle strutture non imprenditoriali lunghi periodi di chiusura forzata  e che, secondo l’Authority  avrebbero rischiato di danneggiare i titolari delle attività e i consumatori, a vantaggio delle strutture alberghiere tradizionali.

Pertanto allo stato attuale è in ciorso una modifica al regolamento regionale n. 8/2015 già allo studio della Regione e che come conseguenza comporterà dei tempi molto più lunghi per le autorizzazioni in corso.

Alla base del provvedimento di bocciatura del TAR molto probabilmente c’è l’inasprimento, contenuto nella normativa,  dei requisiti richiesti per l’ autorizzazione che poteva tradursi in una non giustificata limitazione dell’accesso all’attività.

Oltre all’imposizione effettuata specificatamente su case vacanze e b&b non imprenditoriali relativa ai periodi di chiusura obbligatoria, la normativa prevedeva l’attribuzione a  Roma Capitale  di individuare zone da destinare all’apertura di ostelli.  inoltre  si imponevano contratti di affitto della durata minima di 3 giorni e, vincoli dimensionali in termini di metratura di alcuni spazi,  obbligando così le strutture esistenti a sostenere  onerosi obblighi per adeguarsi.

La Regione ha obiettato che, la distinzione  fra struttura imprenditoriale e non imprenditoriale,  favorirebbe la lotta alle attività ricettive irregolari, lasciando chiaramente indendere che le limitazioni imposte erano propedeutiche a far trasformare tutte lke strutture non impreditoriali in strutture imprenditoriali favorendo così la lotta all’abusivismo.

In questo modo però l’illegalità veniva ciontrastata solo dall’obbligo di chiusura per alcuni periodi dell’anno lasciando completamente scoperto  il campo relativo all’adeguatezza o meno del servizio.
Con la sentenza del TAR vengono quindi annullati gli artt. 3, 6, co. 2, 7, co. 2, lett. a), 3 e 4, 9, co. 1 e 3, lett. a), e 18 del regolamento”.

Riportiamo di seguito integralmente la nota esplicativa della Regione Lazio a seguito della sentenza n. 6755 del 13 Giugno 2016 (n. 00586/2016 Reg. Ric.) con la quale Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)  ha accolto il Ricorso n. 586/2016, proposto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Antitrust, contro la Regione Lazio.

OGGETTO: Regolamento regionale n. 8/2015 (Nuova disciplina delle Strutture ricettive Extralberghiere). Sentenza TAR Lazio-Roma, Sez. I-Ter n. 6755 del 13 Giugno 2016.

Si comunica che il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) Lazio-Roma, Sezione I Ter, con Sentenza n. 6755 del 13 Giugno 2016 (n. 00586/2016 Reg. Ric.) ha accolto il Ricorso n. 586/2016, proposto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Antitrust, contro la Regione Lazio e annullato il Regolamento regionale n. 8 del 7/8/2015 (Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere), limitatamente agli articoli sotto indicati:

  • Art. 3 (Periodi di chiusura), per intero.
  • Art. 6 (Hostel o Ostelli), limitatamente al comma 2.
  • Art. 7 (Case e Appartamenti per Vacanze) limitatamente a:
    • lettera a) del comma 2;
    • comma 3;
    • comma 4.
  • Art. 9 (Bed and Breakfast) limitatamente a:
    • comma 1;
    • lettera a) del comma 3.
  • Art. 18 (Disposizioni transitorie), per intero.

Pertanto dal 14/6/2016, data di comunicazione della pubblicazione della suddetta sentenza, le disposizioni sopra richiamate non sono più applicabili.

La Regione Lazio provvederà ad adeguare le disposizioni di cui al suddetto Regolamento n. 8/2015.
La scrivente Agenzia provvederà, quanto prima, alla modifica della relativa modulistica di classificazione, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio e al successivo inoltro della stessa agli Uffici in indirizzo.

 


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Gestione in Bilancio e fiscale del sito internet

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E’ diventato oramai uno strumento di lavoro e di marketing irrinunciabile per chiunque: ci riferiamo al sito internet aziendale che può essere istituito per scopi diversi  ma quasi sempre per ampliare la propria offerta commerciale di beni o servizi e accaparrare nuovi clienti praticamente in ogni luogo. Ma le attività su internet si sono moltiplicate a dismisura negli ultimi anni, sono sempre di più le persone che scelgono il web per avviare una propria attività. Vediamo allora come le spese sostenute per la creazione o realizzazione di un sito web, siano detraibili come costi sostenuti e in quali modi e tempi porteremo a casa l’intero ammortamento del costo sostenuto.

Un sito web è formato da un’insieme di pagine, immagini, a volte musiche e video internet correlate tra loro, visibili da chiunque, e raggiungibili attraverso un indirizzo internet, ( oramai anche senza il prefisso del WWW) che presentano una struttura a volte semplice a volte articolata e complessa ma nella maggior parte dei casi diretta alla fornitura di informazioni o alla possibilità di acquisto di prodotti o servizi dell’azienda.

Un sito internet può essere composto da un semplice linguaggio di base ( es html ) o composto anche da software applicativi che consentono, all’interno del sito, si inviare e gestire informazioni attraverso una piattaforma interna, con accesso a un’area riservata e interazione tra cliente/fornitore di un determinato bene o servizio.

E’ ovvio che la complessità del lavoro effettuato per la realizzazione del sito può essere diversa a seconda dei casi e quindi anche i costi di realizzazione e di mantenimento, integrati con il pagamento di licenza d’uso per la gestione di eventuali software di gestione del servizio possono comportare dei costi notevoli che l’azienda deve sapere correttamente inquadrare nella gestione della propria contabilità.

Per capire bene come funziona il nostro sito cerchiamo quindi di comprendere meglio ad esempio  la distinzione tra software di base e software applicativi.

Il software di base ( software operativo) è composto dalle procedure e dai programmi necessari per il funzionamento dei computers  senza i quali non potrebbero effettuare il loro lavoro; pensiamo ad esempio al windows 10.

 software applicativi, invece, sono costituiti dall’insieme di procedure e istruzioni che consentono al computer  di assolvere specifiche funzioni in grado di rispondere alle esigenze dell’utente.

Istallare quindi un software di base è un’operazione fondamentale affinché il sistema funzioni correttamente e  ne consegue che il relativo costo di acquisto debba pertanto essere considerato unitamente a quello del cespite sui cui è installato. Tale considerazione  è prevista dall’applicazione del principio contabile OIC 16  relativo alle “Immobilizzazioni materiali” che prevede quindi che il costo del software di base, unitamente a quello dell’hardware, venga ammortizzato nel tempo a partire dal momento in cui il bene ( hardware e software di base ) entrano a far parte del processo produttivo con ragguaglio alla durata del periodo d’imposta se inferiore o superiore ai dodici mesi.

Nel caso del sito internet l’intera realizzazione dello stesso composta dalla creazione del sito stesso con le pagine fondamentali per la visualizzazione anche su dispositivi mobili (cd responsive web design) va considerata in questa ottica.
Mentre la realizzazione di software applicativi correlati ( es forum, e commerce, piattaforme etc )  si presenta, invece, più  complessa da inquadrare per la sua corretta  imputazione in bilancio.

Per far questo dobbiamo analizzare attentamente la composizione dei software applicativi e distinguere tra i seguenti casi:

  • se il software applicativo viene acquistato  o fatto realizzare con licenza d’uso propria a tempo indeterminato allora siamo in presenza di un bene strumentale e come tale il software dovrà essere iscritto nell’attivo patrimoniale come diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno ai sensi del principio contabile OIC 24 entrerà a far parte delle Immobilizzazioni immateriali dell’azienda.
  • se il software viene acquistato già pronto da qualcuno che lo ha realizzato per rivenderlo allora siamo in presenza di una licenza d’uso a tempo determinato che andrà invece iscritta come concessioni, licenze, marchi e diritti simili  ed ai fini fiscali considereremo la durata dell’ammortamento parallelamente al periodo durante il quale è stata acquistata la licenza.
  • se il software viene autoprodotto in azienda se non sia stato registrato , i relativi costi possono essere dedotti interamente nell’esercizio di effettivo sostenimento ( esempio fatture di un informatico ovvero il costo del dipendente che materialmente lo ha realizzato).

In linea generale,  i costi sostenuti per la realizzazione e l’implementazione del sito internet andranno capitalizzati come beni strumentali; tale procedimento trae la sua logica nel fatto che il sito internet possa dimostrare un’utilità futura nel processi di vendita o di crescita aziendale in termini di incremento dell’efficienza e della competitività e stimando che nel tempo futuro si potranno recuperare i costi sostenuti per la realizzazione.

La gestione segue una logica come descritta poiché nessuna norma civilistica né i principi contabili nazionali contengono disposizioni specifiche sulla contabilizzazione e l’iscrizione in bilancio dei costi sostenuti per la realizzazione dei siti web aziendali.

Ad ogni modo nella realizzazione di un portale web che ad esempio integri il sito web tradizionale con sistemi gestionali accessibili dall’esterno (es piattaforma) sarà bene ripartire il costo complessivo tenendo conto delle due componenti e soprattutto richiedere una certificazione che attesti tale ripartizione  al soggetto incaricato della realizzazione del sito. quota attribuibile ad ogni esercizio.

Il Dominio internet

Una particolare attenzione va fatta per il dominio con il quale viene gestito il sito che, in molti casi, può assumere un valore notevole o addirittura essere acquistato per un valore notevole ( secondo l’importanza strategica, i precedenti accessi, le visualizzazioni etc)

Il dominio internet è il nome che contraddistingue in maniera univoca un server o un sito web e può essere acquisito esclusivamente in concessione per l’utilizzazione e mai in proprietà.
Le spese sostenute per l’utilizzo del dominio vanno capitalizzate  come “Concessioni, licenze e simili”, mentre le altre spese sostenute in vista dell’acquisizione del dominio, devono essere considerate costi pluriennali.
Spesso il dominio può diventare anche oggetto di marchio aziendale e registrato come tale; in questo caso il dominio segue il marchio.

La condizione per iscrivere un dominio internet come marchio in bilancio è che lo stesso sia identificabile nel patrimonio aziendale e abbia piena individualità da poterlo distinguere dall’azienda.
Fiscalmente, le quote di ammortamento dei marchi sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo sostenuto ovvero  derivante da eventuale perizia.

 


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Marketing telefonico: telemarketing tecniche e consigli utili

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Marketing telefonico: telemarketing tecniche e consigli utili 

Telemarketing una strategia di vendita per incrementare il business aziendale.

Marketing telefonico: telemarketing tecniche e consigli utili

L’alta competitività del mercato negli ultimi anni sta spingendo le aziende ad innovare sempre più le tecniche da utilizzare per raggiungere i propri clienti ed incrementare le vendite. Una delle tecniche utilizzate è sicuramente il marketing telefonico in outbound. Ecco quindi che necessita il Marketing telefonico: telemarketing tecniche e consigli utili. Vendere attraverso il telefono, questo utilissimo mezzo di comunicazione non ancora surclassato dall’e-mail richiede però la conoscenza di specifiche tecniche fornite da molteplici campi di studio come la psicologia e le neuroscienze.


Il telemarketing può essere utilizzato per raggiungere diversi obiettivi:

  • fissare appuntamenti;
  • rispondere a telefonate di potenziali clienti  che hanno conosciuto i prodotti o servizi aziendali su altri canali di vendita (es. pubblicità in televisione o internet);
  • richieste spontanee derivanti da passa parola di altri clienti;
  • vendita diretta.

Quando conviene utilizzare il telemarketing?

Il telemarketing è un’utile soluzione a disposizione delle imprese che intrattengono rapporti a distanza con i loro clienti o che non hanno una rete vendita b2c sufficientemente efficace oppure che abbiano sviluppato delle pubblicità di varia natura ( televisive, internet) e vogliano ” catturare” il potenziale cliente su richieste dettate dall’impatto emozionale. Inoltre, questa tipologia di marketing può anche essere utilizzata quando si realizza un nuovo prodotto o servizio oppure si propongono pacchetti ed offerte particolari o riformulare la proposta di vendita: si tratta infatti di uno dei più potenti mezzi di divulgazione a disposizione delle aziende.

Sono due le modalità di telemarketing che solitamente vengono svolte nei Call center:

Outbound telemarketing: questa modalità si realizza quando un operatore contatta uno o più clienti anche con l’utilizzo di banche dati forniti dall’azienda stessa o società collegate o partecipate;
Inbound telemarketing: questa modalità invece si realizza quando è il cliente stesso che contatta l’azienda telefonicamente. In questo caso l’operatore dovrà preliminarmente fornire tutte le informazioni che il cliente richiede per poi dirottarlo verso un appuntamento specifico con il venditore oppure la formulazione di un preventivo connesso all’acquisto del prodotto/servizio fornito dall’azienda.

Tecniche di vendita telefonica: consigli utili per vendere di più

A prescindere da quello che sarà l’obiettivo di marketing telefonico fissato e dalla tecnica di vendita telefonica che vogliate utilizzare, occorre tener conto di questi aspetti fondamentali per incrementare le possibilità di successo della vostra attività:

Essere positivo ed entusiasta: in una telefonata si nota immediatamente dal tono della voce se si è entusiasti o depressi per ciò che si sta proponendo. È fondamentale farsi sentire positivi ed utilizzare forma comunicativa dialogica e colloquiale;
Tono della voce: occorre, innanzitutto, fare attenzione al volume della voce per non creare fastidio nell’ascoltatore. Bisogna essere chiari e comprensibili, senza mostrarsi insicuri;
Ascoltare l’interlocutore: mai interrompere il vostro interlocutore perché potrebbe sentirsi poco considerato; alcuni potenziali clienti debbono essere rassicurati e gestiti vista la molteplice concorrenza diffusa nel settore.
Raccolta informazioni: è possibile porre diverse domande all’interlocutore per raccogliere una serie di informazioni da poter riutilizzare eventualmente quando si avrà la possibilità di un nuovo contatto;

Cos’è il registro delle opposizioni?

E’ la bestia nera del telemarketing, ovevro un servizio di tutela per i consumatori che non intendono ricevere telefonate commerciali o per ricerche di mercato presso la propria abitazione o il proprio numero telefonico mobile.

L’istituzione di un registro di questo tipo è avvenuta grazie alla pressione effettuata dalle associazioni dei consumatori che hanno palesato l’esigenza di non ricevere più telefonate di disturbo. Si tratta anche di un modo per evitare spiacevoli inconvenienti alle stesse aziende e per garanti maggior ordine e trasparenza a chi intende servirsi del telemarketing.

Un consumatore se non desidera più essere contattato dagli operatori di telemarketing può abbonarsi iscrivendosi gratuitamente al Registro attraverso cinque modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefonata, lettera raccomandata e fax. In caso contrario varrà il principio del “silenzio assenso” e le aziende potranno continuare ad utilizzare numeri non registrati per proporre i loro prodotti e servizi.

Esempio di script telemarketing

Difficile dire quale sia lo script più efficace da utilizzare per una telefonata commerciale e raggiungere facilmente l’obiettivo che si è prefissato. In ogni modo, uno dei sistemi collaudati e più efficaci da seguire durante una telefonata commerciale può essere questo:

Salutare in maniera educata il nostro interlocutore mostrandosi gentili e “vicini a distanza”. Se, ad esempio, si conosce il nome della persona telefonata, un buon modo per rompere il ghiaccio, creare un rapporto interpersonale ed empatico potrebbe essere nominarlo;
Non mostrarsi in alcun modo timorosi di ricevere un rifiuto, cercando di arrivare il più velocemente possibile al punto. Potrebbe essere utile accennare subito in prima battuta ai motivi della telefonata e ai vantaggi che si potrebbero ricavare per l’interlocutore;
Aprire l’agenda e rilanciare tempestivamente una data verosimile per l’incontro commerciale;


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La trasparenza fiscale

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La trasparenza fiscale

In tempi in cui c’è una corsa sfrenata alla costituzione di SRL semplificate, vale la pena ricordare l’opzione per la trasparenza fiscale prevista  proprio per queste tipologie di società spesso ad impatto minore e che garantisce spesso un risparmio d’imposta non indifferente ai soci nella distribuzione degli utili realizzati dall’impresa.



Vediamone insieme quindi le particolarità e i vantaggi e gli svantaggi per chi, decidesse di avvalersi di questa opportunità.

La tassazione classica di una società di capitali si basa sul fatto che, la società in quanto dotata di personalità giuridica diventa contribuente e come tale versa le proprie imposte ( IRES) determinate nella attuale misura del 27,50% ( che scenderà al  24% dal 1 gennaio 2017 ) el’IRAP ( che rimane invariata indipendentemente dalla modalità prescelta di tassazione).

Appare ovvio quindi che, un’aliquota fissa stabilita indipendentemente dall’ammontare del reddito percepito favorisce, nel caso di distribuzione degli utili, i soci che dichiarano un reddito più elevato di € 15.000,00 soggetto ad aliquota IRPEF nella misura del 23% mentre rimane più o meno invariato per i percettori di una fascia di reddito che si attesta tra i 15.000 e i 28.000 € di reddito dove l’aliquota  personale sale al 27% ( per la parte che eccede i 15.00 e entro i 28 mila euro).

Cosa accade quindi con l’opzione della trasparenza?

Semplicemente che il socio sceglie di dichiarare il reddito conseguito dalla società a livello personale, accollandosi quindi interamente la quota di reddito derivante dalla propria partecipazione societaria ( o da altro patto stabilito) sollevando quindi la società dal versamento delle imposte.

In questo modo si aprono ovviamente diversi scenari, poiché proprio nel caso in cui il socio abbia ad esempio come unico reddito quello derivante dalla partecipazione societaria, non solo può usufruire dell’aliquota ridotta ( 23%) nel caso in cui il reddito di assestasse nella prima fascia ma può beneficiare di tutte le detrazioni previste per i redditi delle persone fisiche

( eventuale coniuge e figli a carico, mutui, spese mediche etc)

Ma i benefici non finiscono qui. Infatti come ben sappiamo le imposte pagate dalla società sono indetraibili ai fini fiscali e costituiscono una ripresa in aumento nell’unico della società. L’accertamento delle imposte diventa un costo che confluisce nel bilancio e in molti casi può determinare una perdita civilistica a fronte di un utile fiscale. Quando la società si presenta in Banca per ottenere un finanziamento si vedrà analizzare un bilancio che, per effetto di riprese, tassazione e altre tipologie di situazioni può rappresentare un’azienda in difficoltà magari perché si è scelto di dare un compenso all’amministratore unico o agli amministratori ( che configura un costo per la società) e che quindi si è gravata di costi in luogo di distribuire utili ai soci. Ecco quindi che una società in trasparenza fiscale appare nella sua vera forma, mostrando un reddito effettivo e quini una sua identificazione sana e operativa che, nei confronti delle Banche e dei terzi ha sicuramente un’immagine più reale e trasparente.

L’esercizio dell’opzione e il rinnovo relativamente al regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116 Tuir, del consolidato fiscale e della tonnage tax, deve essere effettuato direttamente con la dichiarazione modello Unico presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione,  diversamente da quanto accadeva precedentemente  ovvero con apposita comunicazione telematica che veniva presentata dal commercialista entro la fine del primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione stessa (quindi entro il 31.12 per le società con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Ricordiamo che il regime della trasparenza fiscale, già previsto per le società di persone, è un sistema in base al quale il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, ma gli utili o le perdite si imputano a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, a prescindere dall’effettiva percezione.

Per procedere all’opzione per la trasparenza, la società deve in ogni caso aver acquisito il previo consenso da parte dei soci della società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla partecipata.

Chi intende aderire al regime di trasparenza a decorrere dal 2015, deve comunicarlo nel modello Unico SC 2015 (da trasmettere entro il prossimo 30 settembre), che si è dotato di un nuovo quadro, il quadro OP, dedicato proprio alle comunicazioni per i regimi opzionali, di cui la sezione III è dedicata al regime in commento.

Questa nuova modalità di comunicazione dell’opzione ha fatto emergere il problema circa la possibilità di optare per il regime di trasparenza a partire dal primo periodo di imposta per le società costituite nel corso del 2015 e per le società di persone trasformate in società di capitali nel corso del 2015, alla luce del fatto che tali soggetto non sono tenuti a presentare il modello Unico SC 2015.

La questione è stata recentemente risolta con la Risoluzione 14 settembre 2015, n. 80/E, che ha accolto la richiesta di una società di capitali, appena trasformatasi in una società di persone, di poter usufruire dell’opzione del regime di tassazione per trasparenza previsto dall’art.116 del Tuir, così come modificato dal D.lgs.175/2014.

La motivazione di tale concessione sta nel fatto che all’interno della relazione illustrativa allo schema del D.Lgs.175/2014 “non emerge alcuna volontà, in riferimento al loro primo anno di imposta, di escludere dall’applicazione dell’opzione le società neo-costituite o trasformate”.

Di conseguenza i soggetti interessati, siano essi società neocostituite o trasformate nel corso del 2015, possono optare per il regime di trasparenza per il triennio 2015-2017 utilizzando la vecchia modalità, ossia a mezzo del modello di comunicazione dell’esercizio dell’opzione approvato con provvedimento del 4 agosto 2004, da presentare però entro il termine di presentazione della dichiarazione, quindi entro il 30 settembre e non più entro il 31 dicembre.

Mentre dovremo utilizzare il modello “Comunicazioni per regimi Tonnage tax, Consolidato e Trasparenza” anche nel caso in cui dovremo comunicare la perdita di efficacia o interruzioni del regime o, nel caso di consolidato, variazioni del gruppo. Ricordiamo infatti che nel quadro OP del modello Unico è prevista esclusivamente la possibilità di comunicare l’opzione, la revoca e la conferma per la trasparenza; quando non è possibile utilizzare il modello Unico, ovvero in caso di società appena costituite o trasformate nel corso del periodo di imposta.
La comunicazione di adesione al regime di trasparenza fiscale di una società partecipata deve essere effettuata direttamente nel modello Unico SC (quadro OP RIGHI OP11 – OP 15) presentato nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si vuole esercitare l’opzione per questo regime fiscale.
Per esempio: una srl con esercizio 1/1 – 31/12 che voglia optare dal 2016 per la tassazione per trasparenza dovrà, con le nuove disposizioni, comunicare l’opzione direttamente nel modello Unico SC 2016 (redditi 2015), entro 30/09/2016, anziché entro il 31/12/2016 come avveniva precedentemente.
A tal fine in Unico 2015 SC nel quadro OP sono presenti gli appositi righi. In particolare nel rigo OP11 va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata (opzione, rinnovo o conferma), mentre nei righi da OP12 a OP15 vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, cioè va riportato, in colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in colonna 2, il codice fiscale della società.
Le eventuali omissioni di adesione al regime potranno essere sanate attraverso la presentazione di un modello Unico rettificativo (contenente l’opzione) entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione, senza l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa.
Per procedere all’opzione per la trasparenza, la società ha la necessità di acquisire in via preliminare il consenso da parte dei soci della società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC inviata alla partecipata. L’Agenzia esclude la possibilità di utilizzare una raccomandata a mano, in quanto la ricevuta di ritorno o le ricevute di consegna della PEC rispondono all’esigenza di rendere certa la volontà dei soci in merito all’adesione al regime della trasparenza fiscale, non soltanto nei confronti della partecipata, ma anche dell’Amministrazione finanziaria.
Un caso a parte è quello della S.r.l. unipersonale in cui il socio è il medesimo amministratore: in questa situazione, anche per evitare l’anomala situazione in cui il socio manifesta a se stesso la volontà di esercitare l’opzione, l’Agenzia si è espressa (con la R.M. n. 361/E/2007) affermando che l’opzione per la trasparenza fiscale deve ritenersi validamente perfezionata anche qualora manchi l’espressa comunicazione formale del socio unico.

Ripartizione dell’utile ai soci
Quando si opta per il regime di trasparenza la ripartizione degli utili societari si  presume che venga distribuito ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione all’interno della società ed indipendentemente dal fatto che poi l’utile venga effettivamente distribuito ai soci o rimanga nella società attraverso la distribuzione a Riserve analogamente a quanto già accade nelle società di persone.
Nel regime di tassazione ordinario, viceversa, se l’utile tassato in capo alla società viene distribuito successivamente ai soci la tassazione IRPEF  sale al 49,72% dell’utile effettivamente distribuito nel caso di partecipazione qualificata (consentono una percentuale di voto superiore al 20% come diritto di voto e al 25% come patrimonio) ovvero del 26% nel caso di partecipazione non qualificata( tutti gli altri casi).

Pertanto il socio sosterrà le imposte nell’esercizio di distribuzione effettiva degli utili mediante il principio di cassa ma  pagherà le imposte solamente sull’utile civilistico effettivamente percepito e non su quello rilevante ai fini fiscali derivante dalle riprese fiscali.

Quindi il vantaggio del regime trasparente permette di annullare la doppia imposizione sui dividendi ovvero di pagare sia il 27,50% a titolo di IRES da parte della società sia la tassazione prevista per il socio in caso di distribuzione di utili.

ATTENZIONE: in entrambi i casi ovvero nella tassazione ordinaria e nella tassazione per  trasparenza è sempre dovuta l’IRAP in capo alla società partecipata.

Il regime di trasparenza resta non conveniente per le società che, per fini istituzionali o strategia aziendali sono abituate o costrette ad accantonare a riserva gli utili o a distribuirne solamente una minima parte ai soci. Un caso specifico è quello introdotto dalla  L. n. 99/2013 ed esattamente nella costituzione di SRL con capitale inferiore a €10.000 nella quale è obbligatorio  destinare almeno un quinto ( 20%) degli utili annuali a riserva legale, fino a quando non sia raggiunto il capitale minimo di € 10.000.

L’opzione per la trasparenza fiscale e l’Inps

I soci che aderiscono al regime della trasparenza debbono comunque fare i conti con l’INPS.

Per costoro è infatti prevista l’iscrizione alla gestione INPS commercianti o artigiani ( in base all’attività esercita dalla società) con il presupposto che il socio in trasparenza sia un socio lavoratore all’interno della compagine societaria.

La tutela del socio lavoratore è contenuta in una disposizione speciale; l’art. 1 comma 202 e seguenti della legge n. 23 dicembre 1996 n. 662 il cui obiettivo è quello di evitare che la prestazione del socio che lavora all’interno della sua azienda, attraverso lo schermo della struttura societaria  ( ad esempio della SRL) venga sottratta alla contribuzione previdenziale.

A tal scopo la circolare n. 74  dell’Inps del 2014 ci illustra con chiarezza le modalità del reddito  derivante da partecipazione societaria da assoggettare a contribuzione INPS ( analogamente a quanto avviene per le società di persone) della quale riportiamo in calce un sunto:

Circolare Inps n. 74 del 06/06/2014

In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):

RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 11.

Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).


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Le bande musicali e il no profit

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Le bande musicali e il no profit

Analizziamo insieme le problematiche cui può incorrere chi per passione si dedica alla musica e fa di questo occasione di studio di incontro e di formazione.

Una banda musicale quando decide di esistere come tale, nell’ordinamento sociale, legislativo e fiscale italiano, deve costituirsi come Associazione Culturale; l’indirizzo no profit è dato dal carattere di volontariato e dilettantismo che spinge giovani e non più giovani allo sviluppo della loro passione.

Sono escluse ovviamente le band e artisti di un certo rilievo che fanno di questo un lavoro vero e proprio creando quindi di fatto un’attività solo squisitamente commerciale che quindi deve essere costituita e gestita in qualità di artisti oppure in una delle forme imprenditoriali previste dall’ordinamento giuridico  ed esattamente dall’art. 2082 C.C. che stabilisce che “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

La maggior parte delle associazioni esistenti sono comunque quelle “non riconosciute”. Si tratta del tipo di organizzazione meno costoso e meno complesso da gestire; l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.”

E’ necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l’Ufficio del Registro viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario: Atto Costitutivo e lo Statuto

Al fine di costituire un’associazione senza scopo di lucro  con attività di tipo culturale-musicale occorre che ci sia la volontà da parte di più persone ( almeno tre) a compiere questo passo, formalizzata con un Atto Costitutivo  che  deve essere firmato, in esteso alla fine, e siglato su ogni pagina da tutti i soci fondatori.

A tale scopo pubblichiamo un facsimile di statuto da applicare che possa essere d’ispirazione per chi vuole costituire una banda musicale.

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fac simile statuto banda musicale 22.86 KB 1556 downloads

pubblichiamo un fac simile di statuto relativo alla costituzione di associazione...

Il presente modello di statuto può essere usato per la redazione di un atto costitutivo con eventuale costituzione con atto notarile ( più oneroso) ovvero con registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di competenza relativa alla sede dell’associazione con data certa.

Successivamente alla costituzione andrà richiesto il codice fiscale ( presso l’Agenzia delle Entrate) o anche la partita IVA se si intende effettuare anche attività commerciale.

Nello statuto o vanno riportate tutte quelle indicazioni sulla gestione dell’associazione, dalla nascita alla sua chiusura, le norme sugli organi che la governano, le modalità di convocazione dell’assemblea dei soci, e quanto altro occorre alla vita del sodalizio. Anche questo documento deve essere firmato, in esteso alla fine, e siglato su ogni pagina da tutti i soci fondatori.

In particolare dovrà essere evidenziato:

1. assenza di fini di lucro

Significa che gli utili e gli avanzi di gestione vengono usati per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; a tal fine deve essere vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

2. rispetto del principio di democrazia interna

Per il quale ogni socio ha diritto a candidarsi e può essere eletto a qualsiasi carica interna; che ogni socio ha diritto di voto; che devono essere previste idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle delibere e dei bilanci  e con equità di criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

3. gratuita’ degli incarichi degli amministratori

E’ legato all’assenza dei fini di lucro. Se vi fosse un vantaggio economico nel creare e gestire una Associazione sarebbe assimilabile a qualsiasi attività lavorativa e diverrebbe un reddito.

5. devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Nessuno deve poter trarre vantaggio dallo scioglimento dell’ associazione e si deve destinare tale patrimonio ad un’altra Associazione che abbia finalità statutarie simili

Una volta costituita l’  Associazione Culturale la prima cosa che si consiglia di fare è di rivolgersi ad una banca per l’apertura un conto corrente poiché in base alla  legislazione vigente, ogni pagamento o riscossione che fa la banda, tramite l’associazione, deve essere registrato con movimenti bancari se superiore a mille euro. Se si tracciano tutti i  pagamenti sia in entrata che in uscita, tramite conto corrente o assegni si avrà il vantaggio di avere una gestione finanziaria estremamente facile e trasparente.

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Noi di Turismoefisco usiamo:

Le associazioni debbono tenere inoltre il libro verbali assemblee e il libro soci, debitamente vidimati inizialmente da un notaio e pagare la tassa di concessione governativa ( si trova dal tabaccaio) di € 67,00 per ogni libro.

Le ricevute emesse dalle associazioni per la riscossione di quote e contributi associativi sono esenti dall’imposta di bollo  ai sensi dell’ art. 7 tabella B, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 55, mentre le altre ricevute sono soggette al bollo di € 2,00 se la somma versata è superiore a 75,00 euro ai sensi dell’art . 13 nota 2a tariffa annessa al D.M. 20 agosto 1992 e succ. mod. cfr anche DPR 642/72 art. 8 allegato B.

Ai fini della tassazione ricordiamo che non formano imponibile quindi non viene tassato tutto ciò che viene percepito in base all’attività istituzionale prestata nei confronti dei soci  come ad esempio:

    • le quote associative;
    • i contributi raccolti;
    • le donazioni;
  • i proventi delle attività non considerate commerciali.

L’occasionalità delle iniziative fa si che esse siano escluse dal campo di applicazione IVA (che, in base al DPR 633/72 art. 1 e 5, riguarda esplicitamente solo attività abituali. In generale, l’attività non è considerata commerciale se la cessione di beni, anche nuovi, non avviene in cambio del pagamento di un prezzo specifico ma sotto forma di contributo libero o offerta ; non può esserci una cifra minima, l’offerta deve essere a tutti gli effetti una libera erogazione.

Uno dei vantaggi nella costituzione di un’associazione è la possibilità di avere accesso ai fondi comunali destinate a progetti di un certo interesse perpetrati dalle associazioni o anche l’accesso agli immobili da destinare come sede .

Un’altra interessante possibilità è quella di appoggiarsi ad un’associazione strutturata come polisportiva  A.S.D. che gode di numerose agevolazioni sopratutto fiscali.

I Compensi elargiti ai sensi dell’art. 67 del Tuir

Quando pensiamo all’art.67, comma 1, lett.m del Tuir,  il pensiero corre immediatamente alle prestazioni sportive dilettantistiche mentre invece la normativa ha voluto includere tra  i “redditi diversi” anche  i rimborsi, i premi, e le indennità e compensi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici dei cori, bande musicali e filodram-matiche  che perseguono una finalità dilettantistica.  E’ bene premettere che ancora oggi queste disposizioni presentano dei lati di  difficile interpretazione, e nella gestione dei singoli casi si cerca di raccordare la giurisprudenza in  merito al  dilettantismo sportivo con quella relativa  alle attività musicali/filo-drammatiche.

Pertanto analogamente  a quanto  accade nel settore sportivo dilettantistico, anche i compensi  di cui sopra percepiti nell’ambito dell’appartenenza a  bande musicali e filo-drammatiche possono costituire dei “redditi diversi”, nella misura in cui la prestazione eseguita a favore del sodalizio non sia espressione di un’attività professionale ma eseguita nell’ambito dell’oggetto sociale perseguito dall’associazione .
La differenziazione non è di poco conto e capire come inquadrare correttamente tali redditi è di fondamentale importanza perché  vengono esonerati dal prelievo Irpef fino alla soglia di 7.500 euro e, cosa ancora più importante.  la loro fattispecie i “redditi diversi” li esonera automaticamente anche dal prelievo contributivo (Inps/Enpals) ed assicurativo (Inail).  L’inps infatti potrebbe recuperare tali redditi non inquadrandoli in un rapporto di lavoro dipendente ma ” autonomo” con l’obbligo di apertura della partita Iva.

Per capire se sia possibile o meno considerarli redditi diversi, le prestazioni effettuate non debbono essere  oggetto
di un rapporto di lavoro subordinato o espressione di un’attività professionale autonome e non debbono essere di un importo considerevole rispetto all’attività conseguita dalla banda.

Pertanto anche quando non si configura una subordinazione del prestatore d’opera è importante verificare il requisito della professionalità che viene di norma attribuito a tutte  quelle attività che:

• vengono esercitate abitualmente e/o sistematicamente dal prestatore;
• generano un compenso non marginale rispetto al reddito medio del prestatore;
• sono connesse o accessorie rispetto ad una attività lavorativa stabilmente svolta;
• presuppongono l’utilizzo di conoscenze tecnico-scientifiche( artistiche).

E’ superfluo in questa sede osservare che il concetto di professionalità spesso non va a braccetto con il criterio di prevalenza  dell’attività  dilettantistica rispetto a un’altra eventuale occupazione esercitata dal soggetto ed è importante, al fine di stabilire correttamente la professionalità dell’individuo, valutare attentamente tutti e quattro gli indici rilevatori. E’ anche vero che stiamo analizzando un settore altamente specifico e che in alcuni casi alcuni di questi indici possano apparire molto ridondanti. E’ il caso dell’attività svolta dal direttore artistico di una piccola compagnia teatrale; questi difficilmente potrà sfuggire dal requisito della ripetitività della propria attività e la stessa difficilmente potrebbe essere eseguita  senza fare ricorso al proprio bagaglio di conoscenze tecnico-artistiche.

L’Iva nelle  associazioni con attività di Banda musicale

Ricordiamo che l’Ente non profit se conserva tutti i parametri di assenza di lucro a seguito dell’introduzione dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992) e le associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare di cui all’ art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003 possono usufruire dell’agevolazione concessa dalla Legge 398/1991 e conseguentemente versare l’IVA in misura forfettaria.

Le agevolazioni cui possono beneficiare sono in sintesi:

  • l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
  • l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati;
  • l’esonero dall’obbligo di fatturazione e registrazione eccezion fatta per  sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità;
  • esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;
  • esonero dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio;
  •  determinazione forfettaria dell’IVA: le Associazioni che hanno deciso di avvalersi del regime fiscale agevolato potranno versare IVA  dovuta sulle fatture emesse nella misura del 50% con divieto di detrarre l’IVA versata sugli acquisti;
  • determinazione forfettaria del reddito imponibile nella misura del 3% dell’ammontare dei proventi commerciali conseguiti nel periodo di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

La percentuale Iva da applicare nelle  associazioni con attività di Banda musicale

I  concerti vocali e strumentali sono manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente o in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori come  teatri, sale concerto, impianti sportivi eccetera.

Quando la prestazione musicale non si configura come concerto vocale e strumentale viene ricompresa nella disciplina generale delle “esecuzioni musicali di qualsiasi genere” di cui al punto n. 1 della tariffa allegata al Dpr 640/1972, ovvero n. 3  della tabella C allegata al Dpr 633/1972), per le quali l’Iva si applica con l’aliquota ordinaria del 22% sia con riferimento ai corrispettivi dovuti dal pubblico sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti.

Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 257/E

scaricabile qui

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risoluzione 257 E 2008 49.64 KB 434 downloads

Istanza di interpello – Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA...

del 20 giugno, che fornisce chiarimenti in merito alla differenza fra le “esecuzioni musicali”, assoggettate a Iva con l’aliquota ordinaria, e i “concerti vocali e strumentali”, ai quali viceversa si applica l’aliquota Iva ridotta del 10%, ai sensi del n. 123) della tabella A, parte III, allegata al predetto decreto, nonché della previsione recata dal n. 119) della stessa tabella A, parte III, del Dpr 633/1972.

Il contribuente chiedeva di sapere, in particolare, se la riconducibilità delle prestazioni di musica dal vivo fra le “esecuzioni musicali” o fra i “concerti vocali e strumentali” dipendesse dal luogo di svolgimento delle manifestazioni (stadi, sale da ballo, locali d’intrattenimento, feste di piazza eccetera) e dalle modalità di svolgimento delle stesse (ad esempio, prestazioni per un pubblico di solo ascolto, prestazioni per pubblico di solo ballo, prestazioni per un pubblico di ballo e ascolto).

Per risolvere i quesiti, l’agenzia delle Entrate ha ricostruito  dettagliatamente dapprima la disciplina delle “esecuzioni musicali di qualsiasi genere”, evidenziando che dette manifestazioni si configurano, a seconda della prevalenza o meno della musica dal vivo, come manifestazioni di spettacolo ovvero come manifestazioni di intrattenimento.

In particolare, la risoluzione 257/2008, dopo aver richiamato la normativa fiscale di riferimento per le esecuzioni musicali (punti n. 1 della tariffa allegata al Dpr 640/1972(1), e n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972, come modificato dall’articolo 1, comma 79, lettera b), n. 1), della legge 244/2007(2)), ha così sinteticamente precisato:

  • se l’esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come “spettacolo” ed è assoggettata al solo regime ordinario Iva, ai sensi dell’articolo 74-quater del Dpr 633/1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo
  • se l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente pre-registrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché a Iva, secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del Dpr 633/1972.

Passando poi all’esame dei “concerti vocali e strumentali”, l’Agenzia ha evidenziato che tali manifestazioni, esplicitamente escluse dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali, sono espressamente indicate al n. 4 della tabella C allegata al Dpr 633/1972, il quale riconduce a Iva ordinaria le seguenti attività: “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti“.

Per ciò che riguarda l’aliquota Iva applicabile a queste manifestazioni, l’Amministrazione, rilevando che il n. 4) della richiamata tabella C riproduce l’identica formulazione del n. 123) della tabella A, parte III, del Dpr 633/1972, ha precisato che i concerti vocali e strumentali sono assoggettati al regime ordinario, con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento.
L’Agenzia ha inoltre specificato che ai concerti vocali e strumentali si applica anche la disposizione n. 119) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che prevede l’aliquota Iva ridotta del 10% per i “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”.

In particolare, richiamando quanto illustrato con la circolare 37/2007, è stato osservato che per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali devono intendersi i contratti di scrittura connessi con tutti gli spettacoli individuati al numero 123) della citata tabella A, parte III.

In sintesi, la ricostruzione normativa operata dai tecnici dell’Agenzia in merito al trattamento fiscale dei “concerti vocali e strumentali” può essere così riassunta:

  • ai corrispettivi dovuti dagli spettatori si applica l’aliquota Iva del 10 per cento
  • ai contratti di scrittura stipulati dal singolo artista o dal gruppo vocale o strumentale si applica la stessa aliquota Iva del 10 per cento.

In definitiva, per individuare concretamente il trattamento fiscale applicabile alle esecuzioni musicali, è necessario verificare se le stesse possano o meno configurarsi come concerti vocali e strumentali. A tal fine, la risoluzione ha precisato che per concerti vocali e strumentali devono intendersi quelle manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente o in gruppo, eseguono dei brani musicali in base a un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori.
Si è voluto evidenziare, in sostanza, che nella manifestazione concertistica vocale e strumentale l’esecuzione musicale in pubblico è finalizzata esclusivamente all’ascolto della musica.

La distinzione che emerge dall’indirizzo interpretativo fornito dall’agenzia delle Entrate è, quindi, fra i concerti vocali e strumentali e le restanti esecuzioni musicali.
Queste ultime, non classificabili come concerti vocali e strumentali, devono essere ricondotte fra le “esecuzioni musicali di qualsiasi genere” (punto n. 1 della tariffa allegata al Dpr 640/1972 ovvero n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972) per le quali, sia relativamente ai corrispettivi dovuti dai partecipanti alle manifestazioni sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti, si applica l’Iva con l’aliquota ordinaria del 22 per cento.

ATTENZIONE: Il n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972 qualifica come attività di spettacolo assoggettate a Iva in base alle disposizioni recate dall’articolo 74-quater del Dpr 633/1972 “le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari


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Street art: associazioni no profit

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La street art e il no profit

La street art, ovvero la nuova forma d’arte emergente che porta molti ragazzi, spesso grafici o semplicemente potenziali artisti che, armati di creatività, desideri e tanta volontà ma anche  energia, ribellione, utopia  e  voglia di esprimersi, si cimentano nei loro lavori di strada alla ricerca di fama, successo, un reddito e forse anche l’immortalità attraverso la realizzazione di vere e proprie opere d’arte.

Sono sempre più i comuni (e Roma ne è un esempio con un vero e proprio museo a cielo aperto composto da  oltre 150 strade dedicate ai murales dal quartiere tuscolano a San Basilio) che affidano progetti di realizzazione di opere agli artisti di strada per abbellire e creare interesse turistico. Un altro ottimo esempio è la splendida città di Diamante in Calabria  dove al bellissimo mare e alla tipicità del peperoncino è stato sapientemente unito in un mix perfetto, un intero percorso dedicato ai murales cittadini che ha finito per  caratterizzare la cittadina anche nel suo meraviglioso itinerario artistico.

Tra i lavori più gettonati della street art troviamo spesso i Murales che come detto finiscono per diventare un’attrazione turistica ma i confini della street art sono sfumati perché gli strumenti per sviluppare la creatività artistica sono molteplici; c’è chi usa gli spray, chi gli stencil, chi appende  ai muri foto o poesie e chi si dedica ai graffiti artistici ( da non confondersi con  i  writer  che usano il  bombing ovvero la tendenza a scrivere tag dappertutto con obiettivo primario la notorietà)

Quello di cui vogliamo occuparci in questo articolo è  lo stretto vincolo esistente tra chi vuole fare della street art una passione da trasmettere in un sistema organico al sistema dell’arte contemporanea, creandone  un valore e trasmettendola agli altri e conservando un giusto diritto d’autore con lo scopo di trovare anche un sostentamento economico che gli permetta di gestire questa passione.

Per chi è ancora scettico su come questa moderna forma d’arte possa diventare un discreto business vale la pena ricordare almeno due episodi significativi:

  • A New York la Landmarks Preservation Commission ha espressamente approvato che nel restauro delle facciate dello storico Germania Bank Building all’angolo tra Bowery e Spring, rilevato nel 2015 per 55 milioni di dollari, venissero mantenuti tutti i graffiti illegali apposti nei decenni;
  • sempre a New York, in un edificio al 151 di Wooster Street in corso di ristrutturazione nel 2007 è stato scoperto un muro con pezzi di Keith Hearing, Fab Five Freddy, Futura 2000, Ramellzee, Basquiat etc.  I graffiti sono stati rimossi dalla parete che sarebbe stata in ogni caso abbattuta e sono stati montati su pannelli.

Questo perché alcuni artisti proprio con questa passione sono diventati di fama internazionale e le loro opere vengono commissionate in ogni parte del mondo.

Tornando a noi per chi vuole cimentarsi nella street art è bene sapere che la legge 633/1941 fa ricadere nelle opere protette dal diritto d’autore  le opere dell’ingegno di carattere creativo qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1 ) per cui se l’opera è legale e quindi autorizzata ( specie se da contratto, bando o progetto) la stessa ricade nella tutela del diritto d’autore. Non ci occuperemo quindi di chi fa di questa forma d’arte un uso illegale da cui prendiamo le doverose distanze, ma piuttosto cercheremo di capire insieme come canalizzare e gestire al meglio chi, nella piena legalità vuole cimentarsi in questa nuova opportunità.

La norma sul diritto d’autore prevede che  “l’autore conservi il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione“. Questo anche se l’artista ha usato uno pseudonimo, un nome d’arte, una sigla o un segno convenzionale, purché gli stessi siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Pertanto l’artista che prende in appalto un’opera o un progetto può aprire la sua partita IVA come artista ( magari con il regime dei minimi)  e con questa fatturare il progetto o l’incarico ovvero avvalersi della norma sul diritto d’autore se l’incarico ha carattere di occasionalità e un importo commissionato di scarsa entità ( ricevuta per diritto d’autore soggetta alla ritenuta d’acconto del 20% sul 75% dell’importo).

Per chi invece vede nella street art una passione e una forma di aggregazione e vuole trasmettere questa arte e condividerla con altri appassionati creando anche progetti con finanziamenti erogati da comuni e province che vogliano da una parte sostenere tale attività e dall’altra creare forme d’arte che abbelliscano il territorio ( spesso degradato) con commesse minime, la forma più adatta è certamente la costituzione di un’associazione colturale no profit ovvero senza scopo di lucro.

La realizzazione dell’associazione, dovrà tener conto sia delle regole caratteristiche dell’associazione stessa, cui tutti i soci dovranno attenersi, ( attività istituzionale ) sia della previsione nello statuto di forme di finanziamento pubbliche o private ( attività commerciale) che potranno garantire degli introiti che permetteranno non solo la sopravvivenza dell’associazione stessa ma anche il suo sviluppo futuro in contesti che possano apportare dei benefici significativi nell’arte contemporanea.

A tale scopo pubblichiamo un facsimile di statuto da applicare che possa essere d’ispirazione per chi vuole intraprendere questo percorso.

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fac simile statuto associazione street art 22.45 KB 59 downloads

pubblichiamo un fac simile di statuto relativo alla costituzione di associazione...

Il presente modello può essere usato per la redazione di un atto costitutivo con eventuale costituzione con atto notarile ( più oneroso) ovvero con registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di competenza relativa alla sede dell’associazione con data certa.

Successivamente alla costituzione andrà richiesto il codice fiscale ( presso l’Agenzia delle Entrate) o anche la partita IVA se si intende effettuare anche attività commerciale.

 


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IVA ed esenzioni per enti no profit

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iva no profitIVA ed esenzioni per le prestazioni degli enti no profit

Vediamo insieme alcune informazioni utili da conoscere per l’imponibilità ad IVA o l’esenzione su alcune tipologie di attività esercitate dalle Associazioni no profit. Si tratta di prestazioni che l’Ente no profit esercita per la sua attività commerciale in abbinamento a quella meramente istituzionale che viene fatta in favore dei soci spesso a titolo gratuito. In questo caso invece, l’attività commerciale, pur essendo effettuata in ambito associativo riveste carattere di prestazione di servizi e come tale viene assoggettata ad IVA e presuppone che l’ente abbia provveduto alla richiesta di partita IVA e non sia quindi in possesso del solo codice fiscale.






Come abbiamo visto in precedenza l’ente no profit può optare per il regime forfettario di cui alla L. 398/91 ma come valutare quando e se l’ente debba  applicare l’IVA alle sue prestazioni e con quali modalità quest’IVA deve essere versata?

Il criterio fondamentale è sicuramente l’esercizio di attività commerciale ovvero dei servizi specifici a pagamento effettuati a soci o non soci a fronte di una prestazione o di una sponsorizzazione ( associazioni sportivo dilettantistiche) anche quando il corrispettivo della sponsorizzazione non viene pagato in denaro ma ad esempio in beni ( attrezzature sportive, gadget, magliette etc )

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L’ente in questo caso ( attività commerciale) dovrà emettere idoneo documento fiscale ( fattura, ricevuta fiscale o scontrino nei casi specifici) e versare l’IVA trimestralmente sia che adottino il regime forfettario della L.398 sia che adottino quello ordinario mediante  il modello F24, con liquidazione  trimestrale.

I codici da adottare sono:

6031 IVA PRIMO TRIMESTRE scadenza 16 MAGGIO
6032 IVA SECONDO TRIMESTRE scadenza 16 AGOSTO
6033 IVA TERZO TRIMESTRE scadenza 16 NOVEMBRE
6034 IVA QUARTO TRIMESTRE scadenza 16 FEBBRAIO

ATTENZIONE: quest’ultimo versamento è specifico solo per alcune attività e tipologie quindi nel caso in cui l’ente adotti la legge 398 va versato anche il 4 trimestre con il codice 6034 mentre se adotta il regime ordinario il 4 trimestre avrà il codice 6099  come versamento annuale e potrà scegliere se versare entro il 16 MARZO dell’anno successivo ovvero con l’UNICO e rateizzare.

Ovviamente se si adotta il regime forfettario si verserà il 50% dell’IVA sulle fatture emesse ( indipendentemente dall’incasso) nel trimestre con impossibilità di recupero dell’IVA sugli acquisti.

Un caso a parte è quello relativo alle prestazioni che l’Ente può effettuare e che sono esenti da IVA  in base al DPR  633/1972  art. 10 e che nel caso specifico non danno ovviamente luogo a versamento IVA.
ATTENZIONE: I versamenti debbono essere effettuati senza la maggiorazione dell’interesse del 1% prevista per tutti gli altri contribuenti; questo adempimento ulteriore non si applica agli enti no profit.

Casi in cui l’Ente no profit effettua attività commerciale.

Spesso e volentieri alcuni enti  che operano nell’ambito sportivo, culturale o musicale si trovano a dover gestire anche per enti pubblici o privati ( es scuole) dei corsi corsi o eventi sportivi, musicali concerti bandistici, spettacoli, Palio  etc).

In questi casi viene elargito all’ente un contributo e richiesta la relativa fattura sulla quale ovviamente grava l’IVA che a livello contrattuale spesso non è stata nemmeno prevista.

Per prima cosa quindi è necessario analizzare il contratto e capire se la prestazione sia o meno soggetta ad IVA ovvero se rientra tra le attività commerciali o istituzionali dell’ente.

L’ ’Agenzia delle Entrate ci viene incontro in questo chiarendo alcune condizioni necessarie affinché queste particolari tipologie di prestazioni rese dall’ente  possano essere considerate esenti ai fini I.V.A. ex art. 10 d.P.R. 633/72 e quindi esentate dal tributo :

  • devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni;
  • devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù;
  • devono essere  didattiche, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione professionale

Se ad esempio  il committente è una scuola pubblica si rende assolutamente indispensabile formalizzare l’accordo tra ente e Scuola con la stipula di una convenzione nella quale andrà concordato che la Scuola manterrà il controllo sullo svolgimento del programma didattico e svolgerà la necessaria sorveglianza sugli alunni durante le attività della Associazione.

Dal punto di vista I.V.A., il contributo previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72.  Si tratta infatti di prestazioni rese all’infanzia, alla gioventù e didattiche in genere che sono rese da un’associazione (se sportiva addirittura riconosciuta da una federazione o da un ente di promozione sportiva) e sotto il controllo di un ente pubblico (la Scuola).

Dal punto di vista delle altre imposte (IRES e IRAP), i proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’Associazione ai sensi dell’art. 143, comma 3, lettera b), T.U.I.R.

Quando invece la prestazione è tra Ente e scuola paritaria o non paritaria la cosa è leggermente più delicata e complessa perché va redatta una convenzione nella quale è particolarmente importante riportare  gli estremi del riconoscimento della qualifica della Scuola (si essa paritaria o meno ) da parte dell’Autorità scolastica regionale. Anche in questo caso è indispensabile che l’ ente venga tutelato  ponendo come condizione indispensabile la presenza di un

docente, durante le sue attività, per sorvegliare gli studenti.

Così facendo il contributo  erogato e previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72 poichè le scuole paritarie (e non) sono comunque sottoposte al controllo dello Stato.

Sono invece dovute IRES ed IRAP poiché queste entrate non derivano da convenzioni con enti pubblici.

Quando la prestazione è con un ente pubblico il mancato riconoscimento o di vigilanza da parte del Ministero della Pubblica Istruzione comporta l’applicazione dell’I.V.A. al 22%.

Può succedere però che delle Associazioni svolgano prestazioni educative, didattiche e formative approvate  da enti pubblici come Enti locali, Amministrazioni statali, Università ecc.

In genere nel finanziamento dell’attività è insita l’attività di controllo e di vigilanza, il contributo previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72!

Sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 20 del D.P.R. 633/1972 le prestazioni effettuate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o ONLUS finalizzate all’educazione dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, inclusa la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.
2) Non concorrono a formare il reddito imponibile degli Enti non commerciali (e dunque non sono soggetti a tassazione IRES e IRAP) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti Enti per lo svolgimento in regime di convenzione o accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi, e questo ai sensi dell’art. 143, del D.P.R. 917/1986.
3) I corrispettivi specifici versati per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e rivolte agli iscritti, associati o partecipanti non si considerano commerciali, e pertanto dette somme rientrano nel novero delle attività non costituenti reddito imponibile (o istituzionali).

La circolare n. 34/e dell’Agenzia delle Entrate che potete scaricare qui

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circolare 34 E /2013 68.53 KB 2233 downloads

Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche...

ci da un valido aiuto per capire meglio come inquadrare le erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi nei confronti dell’associazione no profit.

Si ricorda  che per effetto della legge 244/2007  le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni  debbono  avvenire esclusivamente in forma elettronica con adozione ove previsto della tipologia di versamento IVA dello Split Payement.


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La donazione di immobili

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La donazione di immobili

La donazione di un immobile è sempre frutto di una decisione complessa e spesso non semplice che viene effettuata sulla base di diversi criteri specie nei passaggi generazionali di padre in figlio ma i dubbi sono sempre molti: come fare un atto di donazione, determinare il valore degli immobili e conservare le opportune garanzie anche con i propri figli? La donazione è un vero e proprio contratto, nel quale il soggetto donante trasferisce al donatario sempre a titolo gratuito, cioè senza chiedere niente in cambio un bene. Possono rientrare nella donazione anche la costituzione di un nuovo diritto su un bene  come ad esempio  l’usufrutto e l’abitazione; questo è un atto importante per chi vuole conservare una certa autonomia sul bene ( restando usufruttuario magari a vita) ma nel contempo trasferire tutti i beni non avendo più pensieri in vita. Inoltre è possibile anche liberare un obbligo come la rinuncia a un credito o stabilire una prestazione.

La donazione va sempre formalizzata davanti a un notaio essendo un atto pubblico alla presenza di due testimoni  con esclusione di  coniugi,  parenti o affini e le persone in qualche modo interessate all’atto a prescindere dal valore del bene donato. In mancanza di tali requisiti, il contratto si considera nullo.

Le due parti donante e donatario devono indicare il valore del bene ed essere concordi nel donare e nell’accettare il regalo  manifestando reciprocamente la loro volontà davanti al notaio.


Viene escluso l’intervento notarile nella donazione manuale quando cioè la donazione è di modesto valore e  non incide in maniera significativa sulla ricchezza di chi dona.

E’ importante sapere che per procedere a una  una donazione è obbligatorio avere la piena capacità di agire e quindi  non possono donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati e  le persone soggette ad amministrazione di sostegno se sono state private della capacità di disporre dei propri beni anche attraverso  il proprio legale rappresentante.

Possono donare anche le persone giuridiche, pubbliche e private e a favore anche  di figli non ancora nati o concepiti ma  non si può donare un bene futuro ovvero che non si trova nel patrimonio del donante al momento della donazione. I Minori e interdetti possono accettare una donazione solo tramite i genitori o i loro legali rappresentanti che, a loro volta, devono essere autorizzati dal giudice tutelare.

La revoca della donazione

La donazione come tutti i contratti  è un atto revocabile ma per farlo è necessario l’accordo di entrambe le parti con un’unica deroga:  si può revocare per  ingratitudine vale a dire quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante e dei suoi congiunti oppure  per sopravvenienza di figli (quando cioè il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne dopo aver fatto la donazione).

Quindi ad eccezione di questi due casi specifici analizzati quando si sceglie  di donare un bene, non si può più tornare indietro.

per sopravvenienza di figli, quando cioè il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne dopo la donazione.

Come determinare il valore dell’immobile oggetto di donazione.
Per i beni immobili oggetto di donazione:

  • per la piena proprietà, il valore è quello venale alla data dell’atto di donazione;
  •  per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, il valore è dato dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
  •  per i diritti di usufrutto, uso e abitazione il valore si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso di interesse e per il coefficiente, relativo all’età del titolare del diritto.

Le imposte  sulla donazione di immobili.

Le aliquote sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante ed il beneficiario.
In dettaglio:

  •  il 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro;
  •  il 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100 mila euro;
  •  il 6% per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado, da calcolare sul valore totale senza alcuna franchigia;
  •  l’8% per le altre persone, da calcolare sul valore totale senza alcuna franchigia.

Sulla donazione di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute inoltre l’imposta ipotecaria nella misura del 2% del valore dell’immobile e l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore dell’immobile.


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Fac simile compenso amministratore unico di srl e società

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compenso amministratore unico

Il compenso dell’Amministratore unico di SRL e società

Spesso nelle aziende di piccole e medie dimensioni il compenso per l’ammini-stratore è uno dei nodi centrali che caratterizza la gestione fiscale di una società. La natura del compenso, la sua quantificazione, le modalità di erogazione, l’assegnazione in uso di un’autovettura, l’obbligo dell’iscrizione all’INPS presso la gestione dei commercianti, partita IVA etc, sono tutte problematiche che attraversano l’Azienda nella sua analisi di costi e di gestione. Vediamo insieme di capire meglio determinate caratteristiche tipiche di questa problematica.

L’amministratore unico nelle cooperative: Il Ministero dello Sviluppo Economico certo non vede di buon occhio che la cooperativa sia amministrata da un amministratore unico, questo perché in tal modo non può essere assunto e non avrebbe parità di trattamento rispetto agli altri soci lavoratori; per questo la tendenza dei revisori è quella di far costituire  consigli di amministrazione che invece possono essere assunti tutti come dipendenti  ai fini della mutualità prevalente.

L’amministratore unico nelle S.S.D.: il compenso in questi casi viene negato dallo statuto e se erogato  potrebbe essere considerato quale distribuzione indiretta di utili ai soci ( soci e amministratori)  e causare la perdita delle agevolazioni fiscali  vedere anche fac simile compenso amministratore srl

In tutti i casi, gli Amministratori che prestano la loro opera per la società ( e quindi anche nella cooperativa) percepiscono un compenso che può essere commisurato:

    • in misura fissa ( contabilizzato in bilancio secondo il principio di cassa allargato) il pagamento mediante assegni bancari si considera effettuato quando il destinatario lo riceve; nel caso di bonifico bancario la data che vale è quella che attesta l’accredito sul conto corrente dell’Amministratore;
  • in percentuale variabile in base agli utili; in questo caso il compenso viene calcolato sugli utili netti da bilancio al netto della quota imputata a riserva e viene assoggettato a contributo INPS;
  • in misura mista ovvero compenso fisso più provvigione sugli utili.

ATTENZIONE: Il compenso deve  deve essere deliberato dall’assemblea dei soci all’atto della nomina o anche successivamente  ogni anno e pagato con periodicità mensile, trimestrale o annuale.

Il principio di cassa allargato

Per la deducibilità  del compenso erogato all’amministratore è necessario che questo  venga pagato nel corso dell’anno di competenza ( esempio entro il 31/12) ; sugli eventuali contributi pagati ( co.co.co ) vige il principio di competenza anche se materialmente pagati  entro il 16 del mese di gennaio dell’esercizio successivo.

ATTENZIONE: se l’amministratore percepisce un compenso non deliberato dall’assemblea dei soci o compenso superiore a quello stabilito, soprattutto in caso di insolvenza dell’azienda o di oggettiva crisi, può incorrere in sanzioni di tipo penale per danno patrimoniale previsto dall’art. 2634 del codice civile.

Il compenso attribuito senza la delibera, è stato anche oggetto di sentenza della  Cassazione  n. 21933/2008, sentenze n. 20265/2013 e n. 5349/2014, è nullo e pertanto non deducibile dal reddito.

Anche la gratuità della prestazione a opera dell’Amministratore dovrà essere prevista dallo statuto o da un’apposita delibera dell’assemblea e confermata dallo stesso amministratore al fine di evitare un accertamento induttivo da parte dell’Agenzia delle entrate che di norma  presume l’esistenza di un rapporto a titolo oneroso ed eventuali richieste di pagamento del compenso che l’Amministratore potrebbe richiedere al giudice.

Compenso ritenuto eccessivo

Altra situazione in cui è intervenuta la cassazione è quella del compenso dell’amministratore ritenuto eccessivo per l’attività prestata; (sentenza n. 3243 del 11 febbraio 2013 e sentenza n. 9036 del 15 aprile 2013).

L’agenzia delle entrate può sempre contestare  l’entità del compenso corrisposto dalla società all’amministratore, rilevando in questo i caratteri tipici dell’elusione fiscale ( trasferimento del reddito conseguito dalla società all’amministratore per pagare meno imposte) nell’ ipotesi che esso sia eccessivo e non  trovi giustificativo nell’attività prestata dallo stesso rispetto alla natura aziendale, al fatturato conseguito e a una  una valida ragione economica;
L’ amministratore unico di una società di capitali, di fatto può essere equiparato all’ imprenditore, con la conseguenza che quanto da lui percepito a titolo di compenso, non è deducibile dal reddito d’impresa.

L’amministratore e i contributi INPS 

Il socio amministratore di Srl che esercita anche l’attività imprenditoriale di fatto partecipa anche all’ attività lavorativa della società  e quindi è  tenuto al versamento dei contributi alla gestione separata ( per i compensi da questi percepiti) ed anche alla gestione commercianti o artigiani dell’Inps.

Pertanto la contribuzione INPS è una delle problematiche cui si trova a far fronte l’amministratore dal momento in cui accetta la carica e, come vedremo in seguito questo può portare al pagamento di due diverse gestioni previdenziali gestite entrambe dall’ INPS:

    • la gestione separata a carico per un terzo dell’amministratore e per due terzi dell’azienda che grava solo sui compensi percepiti nell’anno come da delibera assembleare;
  • la gestione commercianti o artigiani che invece grava in misura fissa, con il presupposto che l’amministratore ( socio lavoratore)  partecipa attivamente all’attività aziendale.

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, c’è stato un chiarimento oggettivo sulla doppia imposizione INPS nei confronti dell’amministratore fornendo  una interpretazione efficace  delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 208, della Legge n. 662/1996.

In pratica il senso è che le attività autonome per le quali opera il principio dell’iscrizione alla gestione Inps relativa all’attività svolta in maniera prevalente, siano quelle di impresa svolte da artigiani commercianti e coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.
Restano, quindi, esclusi dal principio dell’iscrizione alla gestione Inps relativa all’attività svolta in precedenza, i rapporti di lavoro per i quali sia obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps, di cui all’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995, come il caso dei soci amministratori di Srl che percepiscono un compenso.

Così, il socio amministratore di Srl, che svolge attività di commerciante nella sua impresa, come amministratore è tenuto ad iscriversi nella gestione separata, e come commerciante è tenuto ad iscriversi anche nella gestione commercianti, a condizione che partecipi personalmente ed abitualmente al lavoro aziendale.

Nel caso del socio amministratore di Srl, che svolga una sola attività tra quelle di commerciante, ai fini dell’obbligo dell’iscrizione nella corrispondente gestione, diventa cruciale, valutare con la massima attenzione il carattere personale e abituale dell’attività lavorativa del socio. E’ indubbio quindi che dovremo analizzare attentamente questo aspetto riferendoci anche questa volta alla circolare n. 78/2013 che ci da alcune indicazioni in merito:

    1. La sistematicità e reiterazione della prestazione, che potrebbe essere anche di breve durata, di poche ore al giorno e non tutti i giorni;l’abitualità può manifestarsi anche nella realizzazione di un singolo affare diretto al conseguimento di un profitto e che richieda una organizzazione complessa e articolata;
  1. La presenza o l’ assenza di altri dipendenti!

Questo è uno degli elementi  più importanti  poiché se nella società operano uno o più dipendenti che materialmente producono il fatturato aziendale la figura dell’amministratore può essere quella classica e non anche di socio lavoratore direttamente coinvolto nei processi produttivi aziendali; viceversa sarà indubbio che il fatturato aziendale viene prodotto con l’ausilio dell’opera del’amministratore- socio lavoratore.

3.l’attività lavorativa può avere tanto un contenuto esecutivo, quanto un contenuto organizzativo e direzionale, contenuti che vanno analizzati e capiti bene nella loro esecutività.

Rimborso spese amministratore che utilizza auto propria

Il drastico taglio  arrivato al 20% della deduzione dei costi per le auto aziendali penalizza fortemente le imprese  e in particolare  quelle medio piccole che assegnano l’ ?autovettura in uso all?’ amministratore.
E’  preferibile, da un punto di vista fiscale, autorizzare l?amministratore all?utilizzo della propria auto personale, rimborsandogli le spese sostenute.

In questo caso i rimborsi spese sono interamente deducibili dal reddito e non rappresentano invece reddito per l’ ?amministratore che li percepisce.

Il trattamento di fine mandato e la tassazione fiscale

Anche questo spesso è uno dei temi più scottanti nelle verifiche fiscali e parte dal presupposto che l’azienda si impegni  ad accantonare una specifica indennità a favore dell’ Amministratore  da corrispondere a fine mandato analogamente come avviene per il personale dipendente.
Cominciamo subito col dire che l’importo accantonato deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il consiglio di effettuare un verbale per l’accettazione della carica e in un momento successivo procedere alla  eventuale delibera per l’accantonamento del Trattamento di Fine mandato. E’ necessario anche  capire la composizione societaria poiché se l’amministratore è anche socio o addirittura si configura come unico socio la problematica del conflitto d’interesse e la particolare situazione potrebbe fare recuperare gli importi. Inoltre è opportuno sapere che la procedura non può essere applicata all’amministratore che è anche lavoratore autonomo quindi in possesso di partita IVA e attività professionale o autonoma in genere.

Sarebbe inoltre opportuno registrare il verbale della previsione del Trattamento di fine mandato ( anche con raccomandata a plico) allo scopo di rendere la data certa  che attribuisce all’Amministratore il diritto a questa indennità.
In questo caso la società può dedurre per competenza il Trattamento di fine mandato alla fine del mandato eroga l’indennità al netto della ritenuta d’acconto del 20% e l’indennità incassata dall’Amministratore sarà soggetta a tassazione separata

La data certa e anteriore può anche essere certificata, con un piccolo investimento supplementare, anche dal verbale di Assemblea redatto da un Notaio ovvero con l’ autentica firme della delibera assembleare sempre un Notaio.

La procedura notarile, anche se più onerosa ha sempre una maggiore validità anche nei confronti di un potenziale accertamento ma per chi preferisce un risparmio sostanzioso è sempre possibile la registrazione della delibera Assembleare presso l’ Agenzia delle  Entrate  ovvero l’ invio all’Amministratore della delibera con il sistema della raccomandata in plico senza busta.

Se invece manca il presupposto della data certa nella documentazione per la data anteriore all’inizio del rapporto di Amministratore la deducibilità del Trattamento di fine mandato è nell’esercizio del  pagamento e non per competenza, per effetto della risoluzione Agenzia delle Entrate n. 211/2008).

Inoltre la  società, al momento del pagamento, non applica la ritenuta d’acconto del 20% ma rilascia il cedolino paga come nel caso di un compenso normale e l’ importo è soggetto a contribuzione previdenziale; il  il compenso è soggetto a tassazione ordinaria .
Il decreto Legge n. 201-2011 ha stabilito che l’Amministratore può usufruire della tassazione separata per importi di TFM fino ad euro 1.000.000 e che l’eventuale eccedenza concorre invece alla formazione del reddito complessivo e quindi soggetta alla tassazione ordinaria .
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E  del 2012 ha precisato che per la verifica della franchigia di 1.000.000 di euro è necessario considerare le indennità complessivamente erogate e in caso di TFM superiore al milione di euro per determinare l’aliquota da applicare per la tassazione separata ( reddito di riferimento) occorre assumere anche il valore lordo eccedente euro 1.000.000 da assoggettare a tassazione ordinaria).
Ai sensi della predetta circolare la deduzione dell’accantonamento a titolo di TFM da parte della società sarebbe ammessa nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità, in relazione ai rapporti privi di data certa e  in base al principio di competenza economica, in presenza di un atto avente data certa anteriore all’ inizio del mandato.


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