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Intrastat agenzia di viaggio

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Intrastat agenzia di viaggio

L’obligo intrastat per l’agenzia di viaggio va analizzato alla luce del regime speciale Iva riservato alle agenzie di viaggio, in particolare con riferimento agli articoli 306 e successivi della Direttiva n. 2006/112/CE, che non ha subìto variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla conseguente obbligo intrastat servizi ai fini statistici mensile o trimestrale per effetto del recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE.

Attenzione: Il decreto Legge 193/2016 ha totalmente riformato gli adempimenti IVA a partire dal 2017.

La registrazione dei modelli Intrastat acquisti sono stati cancellati con il decreto legge fiscale 193/2016 ma  ripristinati nel corso della conversione del decreto Milleproroghe, il Dl 244/2016 quindi ad oggi vanno compilati e trasmessi.

Vengono introdotte le comunicazioni trimestrali IVA di fatture e liquidazioni ma, contestualmente, viene approvata l’abolizione di spesometro annuale (l’ultimo verrà inviato ad aprile per il periodo d’imposta 2016),

L’art. 4 c. 4 lett. b) del DL 193/2016 prevedeva, a decorrere dall’1.1.2017, la soppressione dei modelli INTRASTAT relativi:
• agli acquisti intracomunitari di beni;
• alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della UE.
E’ stata inoltre abolita la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino, documentati con autofattura.

Vediamo quindi per le vendite le specifiche oggettive.
Ma le agenzie di viaggi possono svolgere molteplici attività nell’ambito della loro natura istituzionale volta alla vendita di servizi turistici pertanto in primo luogo possiamo distinguere tra due diverse situazioni:
• ricavi da vendita di prodotti e servizi turistici, ( organizzazione)
• ricavi da provvigioni derivanti dall’attività di intermediazione nella vendita dei prodotti e servizi turistici; ( intermediazione).
Possiamo quindi effettuare una prima selezione di adempimenti tenendo conto dell’inquadramento che verrà effettuato ( ai soli fini IVA) delle operazioni svolte (gestione IVA ordinaria o IVA 74ter.

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In generale la vendita di un pacchetto turistico, è un servizio che viene assoggettato a Iva nel Paese del prestatore del servizio stesso ( nel nostro caso l’Italia ) e quindi , non deve essere dichiarata negli elenchi riepilogativi dei servizi resi e ricevuti ( come da Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 36/E/2010). In base all’articolo 307 della Direttiva n. 2006/112/CE, la cessione di pacchetti turistici si considera territorialmente rilevante nel luogo di stabilimento dell’agenzia di viaggi ed è per questa ragione che l’operazione, anche se resa nell’ambito di un rapporto business to business, viene esclusa alla regola territoriale generale prevista, per le prestazioni di servizi “generiche (articolo 7-ter D.P.R: 633/72) e, di conseguenza, anche dall’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, ex articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993.
Mentre per i servizi singoli ( acquisto di hotel, volo etc) se vengono resi dall’agenzia di viaggi in nome e per conto dei clienti, ( senza preacquisto del servizio stesso ) a questi viene applicata la regola territoriale generale prevista per le prestazioni“generiche, con il conseguente obbligo di presentazione del modello INTRA 1-quater ( Circolare n. 36/E/2010 ).
Viceversa se l’agenzia rende tali servizi in nome proprio e per conto del cliente che si concretizza con un preacquisto dei servizi stessi ( contratti di allottments, vuoto per pieno , accordi etc) tali servizi vengono esclusi dall’adempimento perché la vendita di tali servizi sarà effettuata in regime speciale 74-ter ( comma 5-bis).

obbligo-intrastat-serviziL’ acquisto da parte del tour operator del singolo servizio (hotel, volo, guida turistica) non va incluso negli elenchi riepilogativi, in quanto le prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini territoriali ex articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972 venendo esclusi dal regime speciale ma le prestazioni di guida turistica assumono invece natura generica e diventano territorialmente rilevanti nel luogo ove l’agenzia di viaggi esercita la propria attività.( Per l’Italia vige comunque il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1 n. 22).
Il criterio territoriale previsto per le prestazioni di intermediazione rese dall’agenzia di viaggi al di fuori del regime speciale si applica solo nel caso in cui il committente della prestazione sia un soggetto passivo. Nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia un “privato consumatore” trova, infatti, applicazione la deroga dell’articolo 7-sexies, comma 1 lett. a), D.P.R. 633/1972, che considera rilevanti le prestazioni di intermediazione effettuate nel territorio dello Stato; in pratica, la territorialità della prestazione è collegata al luogo di effettuazione dell’operazione intermediata.
Ricordiamo che tra le prestazioni di intermediazione rese dal tour operator sono comprese anche quelle fornite tramite Internet,( esempio prenotazioni on line di singoli servizi come hotel, volo, guida turistica). Anche se rese con l’ausilio della rete Internet non comporta automaticamente che il servizio possa essere qualificato come commercio elettronico diretto perché il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad un fax.
Nel caso per esempio in cui il tour operator italiano emette fattura per i servizi resi ad un operatore con sede in altro Paese UE per l’intermediazione effettuata, tramite il proprio portale, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal tour operator stesso, l’operazione si configura come una prestazione di intermediazione effettuata in nome e per conto del soggetto passivo comunitario. Essendo territorialmente rilevante nel Paese del committente, la stessa deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi delle prestazioni rese(modello INTRA 1-quater).

Altra particolarità: la regola generale è applicabile anche nel caso di intermediazione relativa a quei servizi oggetto di deroga di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies. Questo in quanto l’attività di intermediazione nella vendita degli stessi non ha alcuna relazione concreta ed effettiva con il servizio stesso.
Per un maggiore chiarimento alleghiamo una tabella riassuntiva per tipologia di servizio prestato

OPERAZIONE PRODOTTO OBBLIGO INTRASTAT ARTICOLO IVA
VENDITA PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO TUTTO COMPRESO ( FORFAIT) NO art. 74TER
SERVIZIO SINGOLO PREACQUISTO NO art. 74TER
NON PREACQUISTO SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER
INTERMEDIAZIONE PROVVIGIONI, DIRITTI D’AGENZIA SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER
ACQUISTO PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO TUTTO COMPRESO ( FORFAIT) NO art. 74TER
SERVIZIO SINGOLO PREACQUISTO (hotel, volo, treno noleggio bus o auto ) NO art. 74TER
NON PREACQUISTO (hotel, volo, treno etc) NO ORDINARIO: F.C. ART. 7-QUATER
NON PREACQUISTO (manifestazioni culturali, artistiche, sportive, educative, fiere, prestazioni accessorie) NO ORDINARIO: F.C. ART. 7-QUINQUIES
ALTRI SERVIZI SINGOLI NON PREACQUISITI DIVERSI DAI PRECEDENTI SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER
INTERMEDIAZIONE PROVVIGIONI, DIRITTI D’AGENZIA SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER

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