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revisione cooperative

La revisione delle cooperative

La revisione cooperativa ha quale scopo fondamentale quello di fornire agli organi amministrativi ( di norma consiglio di amministrazione o amministratore unico)  suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna  come da previsione normativa e  di accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’ente e la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura nel caso questa ne beneficiasse.

Novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2018 (articolo 1, comma 936)

Attenzione: dal 2018 le cooperative non possono più avere un amministratore unico. Viene infatti prevista per legge e diventa obbligatoria  la nomina di un consiglio di amministrazione formato da almeno tre persone con prevalenza di soci.
La novità viene prevista dal nuovo comma (legge 205/2017) all’articolo 2542 del Codice Civile dove viene previsto  che a partire dal primo gennaio 2018 l’amministrazione delle società cooperative deve essere affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Questo vale per tutte le cooperative, siano esse soggette alle norme in materia di S.p.A. o S.r.l. Quindi anche alle cooperative che hanno meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro non sarà più concessa la nomina di un amministratore unico.

Mandato triennale
Oltre la nomina del CDA viene altresì previsto che, al pari delle coop soggette alle norme in materia di S.p.A., gli amministratori non possono più essere nominati a revoca ma subentra l’obbligo del limite triennale ovvero non possono rimanere in carica per un periodo superiore a tre esercizi. Rimane invariato il vincolo che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. La norma vale anche e soprattutto per le cooperative di nuova costituzione dove  la norma impone che il C.d.A. sia l’unica forma di gestione possibile. Il problema si pone per tutte le cooperative che attualmente hanno un amministratore unico, oppure un C.d.A. con un numero inferiore a tre componenti. In tal caso si consiglia di convocare immediatamente un’assemblea per deliberare la nomina di un C.d.A.

Un’altra importante novità coinvolge il prestito sociale; la norma prevede che il finanziamento dei soci deve essere finalizzato al raggiungimento dell’oggetto e dello scopo sociale fissandone  anche il limite massimo che non può superare il triplo del patrimonio. Se la cooperativa ha attualmente in essere  un prestito che eccede tale limite, il rientro al di sotto del triplo del patrimonio deve avvenire gradualmente entro tre anni con facoltà di proroga in casi eccezionali giustificati con l’interesse dei soci prestatori.

Infine ampia importanza viene data all’eventualità in cui la cooperativa si sottragga all’obbligo della vigilanza ( revisione). Il comma 936 dell’articolo 1, introduce  infatti  sanzioni particolarmente gravi per le cooperative che si sottraggono alla vigilanza o che non rispettino le finalità mutualistiche. Tra le decisioni che l’ente di vigilanza ora può prendere ci sono:

  1.  cancellazione dall’albo delle cooperative;
  2.  scioglimento e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici;
  3. sanzioni per le cooperative che non ottemperano alla diffida impartita dal revisore.
  4. O’obbligo di comunicazione dello scioglimento deciso dal revisore all’Agenzia delle Entrate per monitorare quei frequenti episodi di estinzione in tempi rapidi delle cooperative che vogliono eludere gli obblighi di legge.
  5. Introduzione della  figura del commissario ad acta per le irregolarità minori, riformando l’istituto della gestione commissariale.

La revisione

La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, tranne che per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e quelle edilizie di cui alla legge n. 59/1992, per le quali, invece, è prevista una revisione annuale. Viene effettuata di norma dal ministero dello sviluppo economico  se la società non ha scelto di aderire alla confcooperative o altro organismo abilitato ( Agci,  Legacoop, Unci e Unicoop)) nel qual caso la cooperativa viene sottoposta a revisione tutti gli anni dallo stesso ente  cui è associata.

Ma vediamo in dettaglio quali sono le principali caratteristiche della revisione che viene effettuata:

A)  Verifica dell’atto costitutivo

Analisi accurata dell’atto costitutivo e verifica che siano stati recepiti tutti i parametri necessari per la mutualità prevalente e soprattutto che siano stati inseriti i criteri per i ristorni;

B) Controllo della corretta predisposizione e invio agli organi competenti del  regolamento interno di cooperativa ex art. 6 Legge n. 142/2001 ..

C)  Analisi del corretto versamento del contributo biennale dovuto dalla cooperativa e del regolare versamento del 3% sugli utili.

A tal fine è possibile verificare la propria posizione contributiva nello stesso modo in cui lo faranno i revisori prescelti attraverso il collegamento al sito internet del Ministero dello sviluppo economico

verifica posizione contributiva ( contributo biennale e versamento del 3% sugli utili)

accedendo alla propria posizione la cooperativa anche attraverso il proprio commercialista potrà :

    • consultare la propria posizione contributiva
    • visualizzare i pagamenti effettuati con mod. F24
    • visualizzare gli accertamenti e correggere i modelli C17 inviati;
    • richiedere il riesamino degli accertamenti contributivi
    • rivedere i  parametri per calcolo tributi del 3%
  • richiedere eventuale  autorizzazione alla compensazione contributiva

a tal fine ricordiamo gli importi dovuti per l’ultimo biennio ( 2015/2016)

Il contributo dovuto dalle società cooperative per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016:

Fasce e importo Parametri
Numero soci Capitale sottoscritto Fatturato
a) € 280,00 fino a 100 fino a€ 5.160,00 fino a€ 75.000,00
b) € 680,00 da 101a 500 da € 5.160,01a € 40.000,00 da € 75.000,01a € 300.000,00
c) € 1.350,00 superiore 500 superiore a€ 40.000,00 da € 300.000,01a € 1.000.000,00
d) € 1.730,00 superiore 500 superiore a€ 40.000,00 da € 1.000.000,01a € 2.000.000,00
e) € 2.380,00 superiore 500 superiore a€ 40.000,00 superiore a€ 2.000.000,00

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell’articolo 2425 del Codice Civile.

D) Verifica dei libri sociali e dei registri obbligatori 

La cooperativa deve mettere a disposizione del revisore tutti i libri, i registri, i documenti e i dati necessari; amministratori e sindaci possono assistere alla revisione.

  • libro soci; 
  • libro adunanze delibere dell’assemblea;
  • libro adunanze delibere del Consiglio di Amministrazione;
  • libro adunanze delibere del Collegio Sindacale o del Comitato di Controllo, se nominato;
  • libro determinazione dell’amministratore unico 
  • libro degli inventari;
  • libro unico del lavoro;
  • registro degli infortuni;
  • registro beni ammortizzabili;
  • registro iva vendite;
  • registro iva acquisti;
  • registro carico stampati;
  • altri registri iva se tenuti (corrispettivi, tirature, ecc.)

E) Verifica dei contratti di lavoro dei soci e non soci  

Verifica del libro unico e controllo delle persone assunte, ( richiesta del socio di entrare in cooperativa, delibera di assunzione, contratti applicati verifica della parità di trattamento etc). Verifica che tutti i soci lavorino in modo paritario nella cooperativa e che agli stessi vengano assicurati criteri di pari opportunità e di mansioni adatte alla propria specifica competenza.

Attenzione: La commissione centrale cooperativa ha recentemente deliberato in merito alla posizione dell’amministratore Unico ( laddove sia prevista questa carica) che qualora non abbia una posizione derivante da lavoratore dipendente nella cooperativa ( es. consiglio di amministrazione) non possa in alcun modo esercitare la propria carica a titolo gratuito e pertanto v’è l’obbligo della corresponsione di un compenso sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa  ( alternativamente con fattura se provvisto di posizione autonoma).

F) Verifica della corretta iscrizione all’albo delle cooperativa nella specifica categoria di appartenenza.

G) Verifica della mutualità prevalente in nota integrativa  

Analisi e verifica della corretta indicazione effettuata nella nota integrativa del bilancio oggetto di periodo di revisione delle

Informazioni sulla gestione della vita cooperativa in regime di mutualità prevalente espresse ai sensi degli                                      Art 2545 – 2528 – 2463 del C/C e delle Informazioni sulla attività della Cooperativa ai  sensi dell’art. 2513 C.C. con particolare riferimento all’’art. 2 della legge 59/92 se al rispetto dei  criteri previsti dall’art. 26 D.L.C.P.S.n.1577.t.2513 C.C.

H) Verifica della  possibilità di avvalersi di terzi nell’esercizio dell’attività caratteristica;

I) Verifica della gratuità delle cariche ( amministratore unico ) o di eventuale previsione di compenso

mutualità prevalente in nota integrativa  

L) Verifica della  compagine societeria

Analisi delle variazioni intervenute nella compagine societaria dall’ultima revisione alla attuale con particolare riferimento alle modalità di approvazione dell’ingresso dei soci da parte del comitato direttivo; analisi dei versamenti delle quote effettuati in entrata e delle restituzioni erogate ai soci uscenti.

M)  Attività esercitata e relazione sulle possibilità di sviluppo della società

N) Eventuali cause in corso

O) Contributi  percepiti

P) Bollatura dei libri sociali.

Molto importante ai fini della verifica è anche la bollatura dei libri sociali e dei registri obbligatori. Ricordiamo che ci si dovrà presentare alla revisione ( ma anche nella gestione ordinaria) con i libri da vidimare e bollare nella seguente misura:

Libri e Registri soggetti a bollatura e marche

A norma dell’art. 2421 c.c. le società di capitali sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri:

  1. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  2. Il libro delle determinazioni dell’amministratore unico o consiglio di amministrazione;
  3. Il libro soci.

A)pagamento della tassa  CC.GG di Euro 67,00 per ogni 500 pagine o frazioni di 500,  da effettuarsi con versamento tramite c.c.p. 6007 intestato Agenzia Entrate Uff. Roma 2- Bollatura e numerazione libri sociali oppure con marca CCGG dal tabaccaio di pari importo.

B) apposizione di Marca da Bollo da  Euro 16,00 ogni 100 pagine o frazioni di 100 Pagine.

Libri e Registri non soggetti a bollatura ma soggetti alle marche da bollo 

  1. Il libro giornale;
  2. Il libro inventari

Per questi due libri la  marca da bollo da apporre è  di Euro 32,00 ogni 100 pagine o frazioni di 100 pagine ( Circ. Agenzia Entrate del 22/10/2001)

Libri e Registri non soggetti né a bollatura né alle marche da bollo 

  1. Registri Iva acquisti, corrispettivi e fatture emesse;
  2. Registro dei beni ammortizzabili.

Q) Partecipazioni possedute in altre imprese.

Al termine delle verifiche viene predisposto un verbale che enuncia le caratteristiche verificate e lo stato di regolarità della posizione; il verbale deve essere trasmesso dal revisore al soggetto che gli ha attribuito l’incarico; nel caso in cui il revisore abbia rilevato irregolarità sanabili da parte della cooperativa, provvede ad irrogare una diffida per la regolarizzazione della posizione della società entro un congruo lasso di tempo e comunque non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90.

Nel caso in cui il revisore non abbia potuto svolgere la propria attività di vigilanza per il comportamento ostativo dell’impresa o per la sua irreperibilità oppure perché, a seguito della diffida, la cooperativa non abbia ottemperato alle indicazioni ricevute, deve redigere una relazione di mancata ispezione da trasmettersi tempestivamente all’ufficio che ha disposto la revisione.

Entro 30 giorni dal ricevimento dei risultati conclusivi della revisione, il Ministero o le Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo devono redigere l’Attestato di Revisione secondo il modello approvato dal Ministero delle Attività Produttive.

Nel caso in cui le Associazioni di rappresentanza e tutela ritengano, valutati i risultati della revisione, che ricorrano le condizioni per l’adozione nei confronti della cooperativa dei provvedimenti di cui all’art. 12 del D.lgs. 220/2002:

  • cancellazione Albo Nazionale delle Società Cooperative, gestione commissariale – art. 2543 c.c.
  •  scioglimento per atto d’autorità – art. 2544 c.c.
  •  sostituzione dei liquidatori – art. 2545 c.c.
  •  liquidazione coatta amministrativa – art. 2540 c.c.).

Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, lo trasmettono all’Ufficio competente con la relativa proposta. Nel caso in cui l’Ufficio ritenga ricorrano i presupposti per l’adozione di provvedimenti, li adotta, se sono di sua competenza, oppure trasmette il verbale al Ministero delle Attività Produttive.

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’adozione di alcuno dei provvedimenti sopra indicati, entro 30 giorni restituisce, con nota motivata, il verbale  per il rilascio dell’Attestato di Revisione.

Cosa accade se la cooperativa non passa la revisione?

La revisione rappresenta un’analisi attenta dell’attività della cooperativa ma anche di come questa è stata costituita e soprattutto di come viene condotta. Se il revisore percepisce di essere di fronte a un soggetto giuridico che non ha i requisiti di mutualità prevalente o addirittura manca dei requisiti per essere una cooperativa può adottare seri provvedimenti tesi alla chiusura della stessa. Se infatti le problematiche sono tali che non si rende sufficiente una diffida a ripristinare la corretta conduzione della stessa può  emettere un provvedimento (emesso dall’autorità di vigilanza) per richiedere la  liquidazione amministrativa.

Questo può accadere se la cooperativa ha perso la pluralità dei soci, se dietro la forma della cooperativa si maschera ad esempio una società normale governata da pochi personaggi ( o uno solo), se i soci non partecipano ala vita cooperativa o non sono assunti regolarmente  e via dicendo.

Ovviamente la società può effettuare ricorso ma se non riesce a dimostrare le proprie ragioni  verrà fatta cessare coattivamente  sia ai fini fiscali mediante la cancellazione IVA sia ai fini giuridici mediante la cancellazione d’ufficio al registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile.

Tra le altre cose il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto ministeriale 03 novembre 2016,  ha individuato  i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ed è commisurato a una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato, corrispondente a questi parametri:
a)   12,71% se l’attivo non supera € 51.000,00 euro;
b)    8,47% sull’ eccedenza di  €  51.000,00 e fino a €  258.000,00;
c)  4,23% sull’ eccedenza di €  258,000,00 e fino a€  516.000,00;
d)  1,69 sull’ eccedenza di   €  516.000.00 e fino a  € 1.549.000,00;
e)  0.84% sull’ eccedenza di €1.549.000,00 e fino a € 5.165.000,00;
f)   0,70% sulle somme eccedenti €  5.165.000,00.

Ai fini fiscali, una recente risoluzione  dell’Agenzia delle Entrate del 1° febbraio 2017 n. 14/E ha chiarito che l’intera fase del procedimento adottato costituisce un unico periodo d’imposta e pertanto in questi casi  è possibile presentare un’unica dichiarazione dei redditi.


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