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Lazio: Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile 2016

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contributi imprenditoria femminileLazio: Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile 2016

Al via la quinta edizione del premio dedicato alla imprenditoria femminile.

Il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, in collaborazione con La Camera di Commercio di Roma, ha bandito  la quinta edizione del “Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile” rivolto alle micro, piccole e medie imprese femminili operanti a Roma e Provincia che intendono presentare un progetto imprenditoriale particolarmente innovativo in uno dei seguenti settori: agricoltura, artigianato, commercio e industria.

Cosa prevede: istituito un premio in denaro fino ad un massimo di € 5.000,00, (cinquemila/00) per la realizzazione del miglior progetto imprenditoriale.

Settori ammessi: il progetto è valevole in ciascuno dei seguenti settori:agricoltura, artigianato,commercio, industria.

Premio: Il premio è costituito, per ciascuna impresa vincitrice, da un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili e sarà assegnato all’impresa femminile il cui progetto si sarà distinto per originalità dell’attività, innovazione nel processo produttivo, nel prodotto e/o servizio offerto, negli strumenti innovativi di commercializzazione e assistenza alla clientela.

Spese ammissibili: : Impianti generali e spese di ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell’attività; Macchinari e attrezzature; Spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali; Registrazione di brevetti internazionali; Infrastrutture di rete e collegamenti, incluse delle spese di software e consulenze ed altri servizi tecnologici e manageriali; Costo del personale dipendente dedicato in via esclusiva all’elaborazione e allo sviluppo del progetto innovativo; azioni di marketing e comunicazione.

Beneficiari: imprese individuali con titolare donna; società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale; società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale; società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo amministrativo.

Requisiti: Le  imprese partecipanti partecipanti all’iniziativa dovranno essere iscritte presso la Camera di Commercio di Roma.

Termini  di partecipazione: fino al 15 luglio 2016

Richiedi maggiori informazioni qui.


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Il regime fiscale per la guida turistica e accompagnatore turistico

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Il regime fiscale per la guida turistica e accompagnatore turistico

Analizziamo il regime fiscale e contributivo  applicabile delle guide e accompagnatori turistici analizzato anche a seguito dei vantaggi rappresentati dall’introduzione del regime forfetario unico e la proroga del regime dei minimi.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Prima di addentrarci nella complessità di situazione e di norme individuabili per capire i vantaggi dell’una o dell’altra impostazione fiscale cerchiamo di fare chiarezza su cosa significa esercitare la professione di Guida Turistica e cosa invece significa esercitare come accompagnatore turistico poiché spesso si fa confusione sui due ruoli e sulle specifiche competenze che, ricordiamo, essendo professioni turistiche  sono soggette  a una particolare abilitazione  professionalizzante in ambito provinciale  ( per Roma anche a uno Standard europeo sulla formazione minima richiesta  dal  C.E.N. comitato europeo di normalizzazione)




Tale Standard indica che la guida turistica deve possedere una professionalità a carattere multidisciplinare, alla cui formazione concorrono numerose materie: una guida deve sapere illustrare il territorio in cui opera, nei suoi molteplici aspetti che includono la storia, la storia dell’arte, l’archeologia, l’architettura, il paesaggio, le istituzioni sociali e politiche del paese visitato e tutte le manifestazioni materiali ed immateriali che contribuiscono a formare l’identità culturale di un territorio. Il C.E.N. riconosce importanza alle tecniche di comunicazione, alla gestione dei gruppi, alle tematiche interculturali, materie specifiche della professione di guida, che la normativa italiana deve recepire.regime fiscale guida turistica

La guida turistica è la persona che, per professione, accompagna gruppi e comitive nelle visite di opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici e paesaggi rilevanti dai punti di vista storico, artistico e naturale. Nel luogo della visita prevista, può affiancare l’Accompagnatore turistico in alcune delle fasi di accoglienza e accompagnamento del gruppo
Illustra ed espone le attrattive locali Accompagna il gruppo nella visita dei siti di interesse turistico descrivendone le caratteristiche storiche, artistiche e culturali, a piedi o in bus.

La guida turistica ai sensi del D.P.R. n. 633/72 per la natura della sua attività è esente da iva  ai sensi del comma 22 dell’art. 10

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

L’esenzione ha quindi natura oggettiva ( prestazione ) e non soggettiva ( prestatore)

È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide.

L’accompagnatore, in linea generale, segue ed assiste un gruppo turistico dall’inizio al termine di un viaggio organizzato in cui sia prevista tale figura. Ha inoltre il compito di informare tutti i membri del gruppo sugli usi, i costumi, le leggi e le particolarità dei luoghi di transito e di destinazione, anche se a livello generico in quanto le informazioni più dettagliate sulla storia, i monumenti o le zone da visitare saranno fornite dalle guide turistiche locali. Dovrà occuparsi delle formalità di frontiera e doganali e ha il compito di relazionare, all’organizzazione per cui presta servizio, l’andamento del viaggio, informandola di eventuali inconvenienti, lacune o problemi emersi.

Nell’ambito di questa attività esistono delle vere e proprie specializzazioni. L’accompagnatore per viaggi outgoing viene, definito all’estero tour manager mentre quello in incoming viene definito all’estero tour leader e diventare  “capogruppo” di comitive di turisti, sia italiani sia stranieri;  il tour leader riveste un ruolo di grande importanza: è lui che aiuta lo straniero a interpretare e capire la civiltà e la cultura del nostro paese e a promuovere l’immagine dell’Italia all’estero.

L’accompagnatore turistico ai sensi del D.P.R. n. 633/72 per la natura della sua attività  non ha alcuna agevolazione iva e pertanto le sue prestazioni sono soggette ad aliquota ordinaria IVA attualmente 22%.

Da questo punto di vista quindi almeno l’adozione di un regime dei minimi può livellare le differenze attualmente presenti in materia di IVA ( eliminandola per entrambi)  mantenendo inoltre quella sull’IRAP già prevista per il regime ordinario.

Infatti i  redditi di guide e accompagnatori  sono soggetti all’IRPEF (Imposta sui redditi delle persone fisiche), ma non all’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere.

Quindi capito bene il proprio ruolo, la guida turistica o l’accompagnatore turistico debbono innanzitutto capire quale sarà il proprio fatturato potenziale annuo che deriverà dai contratti stipulati con il propri committenti ( Agenzie di Viaggio Incoming)

Si possono aprire diverse prospettive:

A) Reddito fino a € 5.000 annuo per i quali la guida o l’accompagnatore possono avvalersi di una forma di “collaborazione occasionale.” Fattispecie ipotizzabile soprattutto per le guide più giovani che pur in possesso di abilitazione professionale non riescono a stipulare un contratto di prestazione con un’agenzia di Viaggi Incoming.

Attenzione: E’ severamente vietato dalla normativa l’accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto proprio o per conto di Hotel etc. La guida turistica e l’accompagnatore per esercitare la propria professione devono vincolarsi a un contratto di prestazione professionale effettuato con l’agenzia di viaggi 

La normativa nazionale ripresa da quella regionale prevede infatti che le guide turistiche le guide naturalistiche gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici non possono nei confronti dei turisti esercitare attività’ estranee alla loro professione e in particolare svolgere attività’ di carattere commerciale. Questo significa che non possono esercitare attività concorrenziale  con le agenzie di viaggio e l’ accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive di agenzie di viaggio di imprese di trasporto di pubblici esercizi e simili.

B) Reddito superiore a  € 5.000 annue può applicarsi ( ed è molto favorevole)  il nuovo regime forfetario in forza del quale le guide turistiche e gli accompagnatori turistici  che hanno ricavi annui fino a 30.000 €  ( codice Atecofin 79 )  pagano un forfait pari al 15% del 67% di questi ricavi  meno i contributi previdenziali versati al posto di IRPEF (comprese le addizionali comunale e regionale), IVA ed IRAP (ai sensi dei commi da 54 ad 89 dell’art. 1° della Legge n° 190 del 2014, la Legge di stabilità per il 2015).
Negli altri casi è più favorevole il “regime forfetario”, specie per le nuove attività (che godono, per i primi tre anni, di un ulteriore sconto di un terzo del 67% dei ricavi, per cui l’imposta sostitutiva del 15% si paga sul 45% dei ricavi e non sul 67%, percentuale da cui si devono dedurre sempre i contributi previdenziali) e se si usufruisce dell’agevolazione contributiva prevista per le sole nuove attività di impresa e quindi perché si è iscritti alla gestione commercianti INPS per cui si evita il minimo contributivo annuo per essa previsto (pari, nel 2015, a 3.543 Euro) e si applica soltanto l’aliquota contributiva più bassa rispetto a quella della gestione separata (pari, nel 2015, rispettivamente al 22,74% ed al 27,72% (2)).

Per quanto riguarda poi il regime contributivo (previdenziale) di queste attività, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici hanno la possibilità di scegliere fra l’iscrizione alla gestione separata INPS e quella alla gestione commercianti INPS.

(Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 14069 del 2006  e  l’INPS, con circolare n° 12 del 2008 )

L”iscrizione nella gestione separata è riservata alle guide o accompagnatori o interpreti turistici che svolgono un’attività di lavoro autonomo occasionale (quindi prive del possesso di partita IVA) e superano il limite di 5.000 Euro di reddito annuo derivante da queste attività previsto dal 2° comma dell’art. 44 della Legge n° 326 del 2003, oppure a quelli che la esercitano in modo professionale (cioè da lavoratore autonomo con Partita IVA), mentre l’ iscrizione alla gestione commercianti è riservata alle guide, ecc. che esercitano l’attività in modo imprenditoriale (cioè con partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del n° 5 dell’art. 2195 del Codice Civile e per il fatto che le professioni turistiche non hanno un ordine professionale che gestisce un albo od un elenco, l’iscrizione al quale è condizione per esercitare l’attività professionale ed impedisce quella al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio).

Ciò significa che, fermo restando quanto previsto per l’attività autonoma occasionale dal 2° comma dell’art. 44 della Legge n° 326 del 2003, la guida turistica professionale ha la scelta fra l’aprire soltanto la Partita IVA e , di conseguenza, pagare i contributi alla gestione separata dell’INPS, oppure, oltre all’apertura della partita IVA, iscriversi anche al Registro delle Imprese e, pertanto, pagare i contributi alla gestione commercianti sempre dell’INPS. Sta a lei valutare la convenienza dei due regimi contributivi.

Si tenga presente, a questo proposito, che il “regime forfetario unico” (ma non il “regime dei minimi”) permette, come abbiamo visto in precedenza, soltanto alle guide turistiche esercenti un’attività di impresa, cioè a quelle iscritte al Registro delle Imprese, e che usufruiscono di tale regime fiscale di pagare i contributi INPS solo in base all’aliquota percentuale prevista per la gestione di appartenenza e non del minimo contributivo per essa eventualmente previsto (tale minimo, come abbiamo detto, esiste per la gestione commercianti ma non per la gestione separata).
Infine, segnaliamo che la maggioranza delle guide turistiche professionali ha finora optato per l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS, ma dire, come fanno alcuni, che questa è obbligatoria per le guide all’inizio dell’attività e con fatturati modesti è errato, perché non tiene conto della possibilità di scelta di cui sopra e perché costringerebbe la guida ad effettuare, a fine di carriera (di solito), una ricongiunzione onerosa dei contributi versati in un’altra cassa per potersi vedere calcolata la pensione sul totale dei contributi versati in due casse diverse.

Questo problema, a meno di una riforma futura che elimini l’onerosità della ricongiunzione dei contributi pensionistici versati in casse differenti, istituto peraltro fortemente illogico in un regime pensionistico contributivo come il nostro, in cui le regole per il calcolo della pensione sono uguali per tutte le gestioni (o casse) previdenziali, non è oggi eliminabile per gli eventuali contributi versati inizialmente alla gestione separata in quanto lavoratore autonomo occasionale con un reddito annuo superiore a 5.000 Euro, ai sensi del 2° comma dell’art. 44 della Legge 326/20

C) Reddito superiore  ai 30.000  premessi e quindi applicazione del regime ordinario con aggiunta di IVA 22% ( nel caso dell’accompagnatore)  e la redazione degli studi di settore.
(Le guide ricadono sotto il Codice Ateco 79)
Ci sono alcune condizioni per rientrare nel Regime Forfetario, per esempio le spese dell’anno precedente non devono superare 5.000 euro.
Se si rientra in tale Regime :
– Non si detraggono costi; questi vengono calcolati forfettariamente al 33 %. Non bisogna raccogliere fatture da detrarre.
Si pagano le tasse sul 67 % del fatturato.
– L’imposta unica è del 15 %.
– Per le nuove attività, l’aliquota è del 5 % per 5 anni.
– Non si paga l’addizionale Irpef regionale e comunale.
– Non si devono compilare gli Studi di Settore, lo Spesometro, la Black List.
– Per i versamenti INPS di chi è iscritto alla Cassa dei Commercianti, è possibile pagare solo la percentuale e non la quota fissa.
Tuttavia consigliamo di pagare comunque la quota fissa, al fine di maturare l’anno contributivo.
– Non si deve versare l’IRAP.
– Si è esonerati dalla tenuta delle scritture contabili.
– Si è esonerati dalla comunicazione dei clienti e fornitori.
– Sulla fattura non si effettua la ritenuta d’acconto del 20 % e si incassa l’intero ammontare lordo.
Si pagano poi le tasse in sede di dichiarazione dei redditi.
La dicitura da scrivere sulla fattura è cambiata. Occorre scrivere :
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 / 2014 così come modificato dalla Legge numero 208 / 2015, all’’ art. 1, comma da 111 a 113.
Operazione non soggetta alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge 190/2014.
Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’ art. 58 e 59 della Legge 190 / 2014″.
– Per gli accompagnatori che adottano il Regime Foretario, non si incassa e non si versa l’IVA.
– Per rientrare nel Regime Forfetario, non bisogna fare nulla di particolare. Si compilano le fatture nella maniera sopra indicata.
– Non possono rientrarvi coloro che partecipano a società o associazioni.
(Il precedente “Regime dei Minimi” (vedi sezione specifica) può essere prorogato per chi già lo applicava entro il 2015, fino al compimento del quinquennio o del raggiungimento dei 35 anni di età. Oppure si può optare per il nuovo “Regime Forfettario”).

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tassazione affitto d’azienda

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tassazione affitto aziendaLa Tassazione dell’affitto d’azienda
Molte volte le imprese si trovano per necessità di gestione o per convenienza a dare in affitto la propria azienda. Spesso questa rappresenta una valida alternativa alla cessione e consente al concedente  che si trova nell’impossibilità di gestione o per altre vicende una risorsa importante per ricevere un utile dall’azienda stessa pur eliminando ogni e qualsivoglia costo inerente alla gestione Sorvolando sulle garanzie e sulle modalità di salvaguardia da prendere in considerazione quando si affida una gestione a terzi ( si pensi solo alle problematiche legate alle recensioni  per attività ricettive o ristorative) che meritano un articolo a parte, analizziamo  qui la problematica della tassazione della stessa ai fini fiscali.
Questa può presentare situazioni diverse  in funzione della natura del concedente,  ( se società o imprenditore individuale) ed in particolare se a seguito della concessione in affitto dell’azienda tale soggetto mantenga o meno la qualifica d’imprenditore, poiché i canoni d’affitto percepiti a seguito della concessione in affitto dell’azienda sono soggetti ad Iva solo se il concedente continua a mantenere  la qualifica di imprenditore successivamente alla  locazione dell’azienda.
Si determinano quindi due possibilità :
A) Il  concedente  ( proprietario dell’azienda ) perde momentaneamente la qualifica di soggetto commerciale (ad esempio per affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale), e quindi la sua partita Iva viene cancellata.
Gli affitti  incassati in tale periodo sono esclusi dal campo di applicazione del tributo sul valore aggiunto, e rientrano in quello dell’imposta di registro proporzionale, nella misura del 3% (C.M. n. 26/1985). È, tuttavia, possibile beneficiare di un risparmio d’imposta, se il contratto d’affitto d’azienda distingue il canone riferibile alla parte immobiliare rispetto a quello relativo alla parte restante del complesso aziendale affittato: la prima frazione sconta, infatti, la minor misura del 2%, a differenza dell’ordinario 3%, che continua a gravare sulla quota non immobiliare;
B) se oggetto della locazione è un ramo d’azienda dell’imprenditore individuale, che continua in tal modo ad esercitare la parte di azienda non locata, ( l’ imprenditore cede un’attività ma continua  ad esercitarne un’altra e quindi rimane in possesso della partita IVA) in questo caso , i canoni di locazione rientrano sempre nel campo di applicazione dell’Iva, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di euro 200 ovvero nella misura dell’1% qualora l’azienda comprenda fabbricati strumentali il cui valore prevale su quello delle attrezzature mobili (art.35, comma 10-quater, D.L. 223/06).
C) Il concedente ( proprietario) è una società e in questo caso pur in presenza di una attività ceduta mantiene la sua partita iva che non può essere cancellata in quanto soggetto giuridico a se stante, anche in questo caso l’affitto sarà soggetto ad IVA.
Solo per l’imprenditore individuale, quindi, nel caso in cui avvenga l’ affitto dell’unica azienda esercitata si configura  la sospensione della soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, previa apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, non oltre 30 giorni dalla conclusione del contratto di affitto.

La posizione Iva sarà riattivata al momento della restituzione dell’azienda affittata, oppure non appena sarà iniziata una nuova attività soggetta ad Iva, ma nel frattempo l’imprenditore individuale è esonerato da tutti gli obblighi Iva. Tuttavia, la cessione di un bene affittato comporta la necessità di riattivare la partita Iva, al fine di procedere alla fatturazione e registrazione dell’operazione, alla liquidazione dell’imposta ed al relativo versamento, nonché alla presentazione della dichiarazione annuale (C.M. 30 maggio 1995, n. 154).

Al pari di quanto visto per la fiscalità indiretta, anche in ambito di imposte dirette è necessario distinguere due ipotesi:

locazione dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale;
locazione di ramo d’azienda da parte dell’imprenditore individuale, ovvero locazione d’azienda da parte di società commerciale.
Nel primo caso, ai fini Irpef, il canone percepito dall’imprenditore individuale che ha locato l’unica azienda è qualificabile come reddito diverso, ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. h), del D.P.R. n. 917/1986 e, quindi, rilevante in base al principio di cassa. L’ammontare imponibile è pari alla differenza tra i canoni percepiti e le eventuali spese sostenute per la produzione degli stessi (CTC n. 2489/2002), come le spese di manutenzione e riparazione straordinaria ed ammodernamento (art. 71, co. 2, del Tuir). Diversamente, non rientra nel campo di applicazione dell’Irap, per carenza del requisito soggettivo, non essendo più un imprenditore. Specularmente, se l’affittuario – alla data del contratto di concessione in godimento dell’azienda – non rivestiva già la qualifica di imprenditore commerciale, la acquisisce per effetto di tale operazione: il canone d’affitto diventa, quindi, un costo deducibile dal reddito d’impresa e dalla base imponibile Irap (C.M. n. 148/E/2000).

Nella seconda fattispecie, invece, poiché a seguito dell’affitto il concedente mantiene la qualifica di imprenditore, i canoni sono soggetti ad Iva ordinaria del 22% e all’imposta di registro in misura fissa (euro 200) o dell’1%, e concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap, come componenti positivi, essendo imputati alla voce A1) del conto economico, se la l’affitto d’azienda rappresenta il core business dell’impresa, o alla voce A5) qualora si tratti di una mera attività accessoria.


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Lazio: Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (T.A.R.) n. 586 del 2016

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case vacanza

In accoglimento del ricorso, del regolamento impugnato devono essere annullati specificamente gli artt.: o Art. 3, o Art. 6, co. 2, o Art. 7, co. 2, lett. a), o Art. 7, co 3 o Art. 7, co 4, o Art. 9, co. 1 o Art. 9, co. 3,lett. a), o Art. 18 mentre  l’art. 19 “Abrogazione” del nuovo regolamento non è stato abrogato. La normativa di fatto stravolge la normale gestione di case vacanza strutture turistiche extraalberghiere .  Esaminiamo i vari articoli .

 

TAR LAZIO – Roma, Sezione 1 TER: Sentenza 13/06/2016, n. 6755
Integrale: Strutture ricettive extralberghiere – Case e appartamenti per vacanze e B&B – Nuova disciplina – Regolamento della Regione – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Parere obbligatorio – Principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche – Rispetto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale n. 586 del 2016, proposto dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato-Antitrust, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; contro Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv.ssa St. Ri.,

Art. 3, (Periodi di chiusura) 1. I Comuni, nei periodi di minor flusso turistico ed in considerazione del numero complessivo di posti letto offerto dalle strutture alberghiere ed extralberghiere insistenti in zone urbane ad alta concentrazione di strutture ricettive possono stabilire, durante l’anno solare, specifici periodi di chiusura, non superiori a due nell’arco dell’anno, limitatamente alle strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale.

2. I periodi di chiusura di cui al comma 1, non sono da considerare aggiuntivi a quelli già previsti per le strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale di cui agli articoli 7, comma 2 lettera a) e 9, comma 3, lettera a). Art. 6, co. 2, (Hostel o Ostelli)

3. Roma capitale, al fine di evitare una eccessiva concentrazione delle strutture in determinate zone urbane, comprese quelle ad elevato impatto urbanistico, può individuare, sul proprio territorio, le zone da destinare all’apertura degli Hostel o Ostelli. Art. 7, co. 2, lett. a), (Case e appartamenti per vacanze) 2. Le strutture di cui al comma 1, possono essere gestite: a) in forma non imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o massimo due case e appartamenti per vacanze collocati in uno o più stabili avvenga in modo occasionale, con un periodo di inattività pari ad almeno cento giorni nell’anno solare. Pertanto le Case e appartamenti per vacanza in forma non imprenditoriale sono stati di fatto abrogati . Art. 7, co 3 e 4 3. La durata dei contratti di affitto delle strutture gestite nelle forme di cui al comma 2 è determinata: a) in un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale; b) in un periodo massimo di tre mesi consecutivi nei restanti comuni.

4. L’unità immobiliare utilizzata per l’ospitalità è dotata di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno e non necessita di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. Art. 9, co. 1 (Bed and Breakfast) 1. I Bed and Breakfast, di seguito denominati B&B, sono strutture che erogano ospitalità per un massimo di novanta giorni consecutivi, dotate di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati con annessa cucina o angolo cottura. Art. 9, co. 3,lett. a), 3. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite: a) in forma non imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo saltuario e la struttura dispone di un numero non superiore a tre camere con un massimo di sei posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l’erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente. Il periodo di inattività è pari a centoventi giorni all’anno nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale e novanta giorni all’anno nei restanti comuni Pertanto i B&B in forma non imprenditoriale sono stati di fatto abrogati Art. 18. (Disposizioni transitorie) 1. L’adeguamento ai requisiti strutturali di cui al presente regolamento è obbligatorio per l’apertura di nuove strutture ricettive extralberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 3. I titolari o i gestori delle strutture già operanti ai sensi del R.R. 16/2008 che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rispettino le tipologie ricettive come in questo ultimo indicate o le modalità di gestione delle stesse, ai fini della prosecuzione dell’attività e della conseguente classificazione, provvedono all’adeguamento e presentano, al Comune competente per territorio, la SCIA ai sensi dell’articolo 14, entro il 31 dicembre 2015. 4. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 3 comporta, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007. 5. Fino alla data di presentazione della SCIA ai sensi del comma 3, ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive extralberghiere esistenti, si applica la disciplina vigente sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Al fine di garantire l’integrale conservazione e preservazione degli edifici sottoposti a tutela e censiti, dalla Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, come di interesse storico o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è consentito derogare, limitatamente alle strutture extralberghiere già insediate nei suddetti edifici alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al rispetto dei requisiti strutturali previsto dal Capo II e dagli Allegati di cui al presente regolamento, ove quest’ultimi fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici stessi. Si può concludere affermando che i B&B e le CAV non imprenditoriali sono stati di fatto abrogati; ma le motivazioni della sentenza vanno commentate in quanto apportatrici di ulteriori complicazioni per le decisioni future che le nostre istituzioni dovranno prendere:

Nella sentenza si legge.”

A)“…………… Nel parere, in particolare, si esprimevano perplessità in ordine alle disposizioni del regolamento che:impongono vincoli dimensionali delle strutture in termini di metratura minima obbligatoria di alcuni spazi, prescrivendo onerosi (e a volte materialmente impossibili) obblighi di adeguamento anche alle strutture esistenti. …………. ……… Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: ………….. Persuasive altresì le obiezioni critiche dell’Autorità in ordine alle disposizioni di cui agli artt. 7, co. 4, e 9, co. 1. Vi si prevede, solo per CAV e B&B, il vincolo strutturale e dimensionale della disponibilità di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati. …….. “ 1. Quanto esposto in sentenza è inesatto in quanto anche le Guest House hanno l’obbligo di un salone di minimo 14 mq. 2. Il Regolamento prevede che l’attività di B&B, CAV e Guest House si possa esercitare ESCLUSIVAMENTE in appartamenti accatastati come abitativi (con la conseguente tassazione di civile abitazione) 3. Se si potesse (ma non si può) esercitare in immobili senza il salone di minimo mq 14 l’appartamento perderebbe il requisito di abitativo ( art.40 lettera c del Regolamento Edilizio del Comune di Roma) e verrebbe probabilmente classato dall’Agenzia delle Entrate come immobile speciale e pertanto con destinazione D2. L’Agenzia sarebbe quindi obbligata a determinare la nuova rendita catastale (notevolmente più alta dell’abitativa); ma questo sarebbe il male minore, infatti essere classificati in D2 comporta la perdita dei benefici collegati alla categoria abitativa. Cioè: a. La prima casa-ABITAZIONE PRINCIPALE (B&B) perderebbe l’esenzione dall’IMU e dalla TASI e verrebbe tassata come D2 -ALBERGHIERA b. Le seconde case perderebbero il requisito abitativo, e verrebbero tassate come D2 – ALBERGHIERE c. L’AMA passerebbe da ABITATIVA ad ALBERGHIERA (Cat. 8) Per gli appartamenti dati in locazione le tasse sono a carico del proprietario che potrebbe chiedere la rescissione del contratto o un canone maggiorato di conseguenza l’affittuario potrebbe o dovrebbe chiedere un contratto commerciale con l’avviamento.

B)“…………… ( pag. 8) …l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario ………..” Questo significa che la Regione dovrà demandare all’Agenzia delle Entrate il compito di definire l’imprenditorialità o meno delle strutture ricettive extra-alberghiere

C)“…………… La rilevata illegittimità delle disposizioni ora in rassegna si riflette sull’art. 18 del regolamento censurato, che anch’esso risulta pertanto illegittimo ……..” Leggendo le motivazioni dell’abrogazione dell’art. 18 sembrerebbe che non sia stata compresa la “ratio”; . Infatti tale articolo è stato inserito per tutte quelle strutture che erano state erroneamente autorizzate dai Comuni che avevano applicato le misure minime inserite nei Regolamenti precedenti, ma in contrasto con le metrature minime necessarie per ottenere l’abitabilità dell’immobile in base al regolamento edilizio del comune di appartenenza della struttura autorizzata. Con la conseguenza che se venissero revocate le autorizzazioni a suo tempo rilasciate dai Comuni, di cui sopra, nascerebbe un contenzioso tra Gestori e Comuni. Ricapitoliamo lo scenario che si ha a seguito della sentenza del TAR: B&B NON IMPRENDITORIALE ABROGATO B&B IMPRENDITORIALE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14 CAV NON IMPRENDITORIALE ABROGATO CAV IMPRENDITORIALE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14 GUEST HOUSE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14


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B&B rivendita biglietti in struttura

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Rivendita di biglietti in aggiunta al soggiorno

( pacchetto)
Analisi della Fee del gestore

b&b biglietti

Molte strutture ricettive alberghiere e extralberghiere nell’esercizio della loro attività offrono pacchetti aggiuntivi di servizi ai clienti come ad esempio la fornitura di ingresso ai parchi divertimento oppure card di ingresso a  musei o  altro a prezzo forfettario. E’ il caso ad esempio di molti b&b e case vacanze che offrono ai loro clienti in aggiunta al soggiorno anche la possibilità di acquistare in struttura i biglietti dei maggiori parchi nazional italiani come Magicland, Zoomarine, Gardaland, Mirabilandia etc.

Spesso questi servizi sono venduti a prezzo forfetario “ Formula pacchetto: soggiorno + biglietti” senza l’evidenziazione dettagliata del corrispettivo del soggiorno e del biglietto e di frequente si tratta di biglietti che sono soggetti a IVA con aliquota 10%:

vediamo come questa fattispecie possa essere disciplinata ai fini fiscali.


Le somme pagate dai clienti del B&B a fronte di servizi aggiuntivi offerti dal gestore (fee del gestore) costituiscono, per il gestore operazioni autonomamente imponibili ai fini Iva. Lo stabilisce la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 88/E del 12 luglio 2006, Nella circolare l’Agenzia delle entrate ha precisato il corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, dei corrispettivi pagati a fronte di servizi aggiuntivi offerti da soggetti che effettuano la prevendita di biglietti soggetti al pagamento SIAE, rientrano tra questi i biglietti di ingresso ai parchi di divertimento Nella circolare l’Agenzia delle entrate specifica che i diritti di prevendita ( differenza tra corrispettivo pagato dal cliente e prezzo del biglietto pagato)
“la somma pagata dall’acquirente, ivi compreso il diritto di prevendita, va imputata tutta e interamente all’organizzatore e costituisce perciò il corrispettivo per assistere allo spettacolo,ancorché una parte di tale somma (e, più specificatamente del diritto di prevendita) potrà essere poi attribuita dall’organizzatore dello spettacolo al distributore dei biglietti a compenso dell’attività di distribuzione. Si ritiene che le ulteriori somme versate dal cliente che usufruisce di servizi aggiuntivi facoltativi non costituiscono, a differenza di quanto corrisposto per la prevendita,corrispettivo per assistere allo spettacolo bensì il corrispettivo pagato al soggetto che effettua la distribuzione.
Dette somme, corrisposte a fronte di prestazioni di servizi aggiuntivi, costituiscono, operazioni autonomamente imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
E’ opportuno ricordare che l’imposta sul valore aggiunto si applica alle attività di spettacolo con due distinte modalità, a seconda che le attività siano soggette anche all’imposta sugli intrattenimenti o meno. Con la risoluzione è stato precisato che nel titolo di accesso, rilasciato sia con funzione di legittimazione ad assistere allo spettacolo, sia con funzione di documento fiscale, occorre sempre evidenziare l’ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita. L’Agenzia delle entrate ha poi sottolineato (risoluzione n. 21/E del 25 gennaio 2002) che i diritti di prevendita non possono mai essere detratti dall’ammontare dei corrispettivi da annotare nel relativo registro, anche se tali somme saranno riversate ai venditori dei biglietti a titolo di remunerazione della loro prestazione. Infatti, il compenso di competenza della società distributrice dei biglietti, ai fini Iva, riguarda esclusivamente il rapporto tra tale società e l’organizzatore dello spettacolo: in nome e per conto essa provvede a “prevendere” i titoli d’accesso. Perciò, l’incasso di tali somme non dovrà essere certificato con il misuratore fiscale, ma nei modi ordinari, concorrendo al volume d’affari del soggetto che esercita la prevendita e non dell’organizzatore dello spettacolo.
Pertanto come certificare i biglietti venduti e inclusi nel prezzo forfetario applicato al cliente?
Per i B&B e le altre strutture organizzate in forma imprenditoriale non sussistono problemi in quanto il titolare non dovrà far altro che emettere una ricevuta fiscale complessiva per il prezzo pagato ( soggiorno + biglietti) senza l’evidenziazione del prezzo in dettaglio sostituendo l’unica somma imponibile ai fini Iva del 10% ( incorporata) e reddito per la parte imponibile. Sarà invece opportuno farsi rilasciare fattura dall’ente emittente i biglietti per poter detrarre sia l’iva inclusa in fattura sia il costo nel Bilancio d’impresa.

Viceversa per i B&B e le altre strutture non organizzate in forma imprenditoriale si configura un problema nella gestione dei biglietti in quanto non gestendo il reddito in regime d’impresa non possono essere detratti i costi dei biglietti e non si può applicare l’iva sull’utile conseguito.
A tale proposito è necessario premettere che il biglietto viene stampato già con il prezzo di vendita al pubblico, per il quale è stata pagata un’iva dalla società emittente e, integrato con il codice fiscale della società stessa costituisce Ricevuta fiscale per il cliente che lo acquista.
Ma la struttura vende un biglietto a un prezzo fisso ( esempio € 28) che ha acquistato a un prezzo inferiore ( es 22) quindi ne deriva un piccolo guadagno che deve essere certificato ai fini reddituali. Appare evidente inoltre che se il prezzo pagato dal cliente corrisponde al soggiorno più i biglietti il gestore del B&B non può emettere ricevuta per il solo soggiorno con una cifra quindi diversa da quanto ha pagato il cliente, sia perché ha percepito un piccolo guadagno rispetto al prezzo del biglietto pagato, sia perché se il cliente paga con Pos o carta di credito, tali somme differiranno dall’importo dichiarato nei redditi.
Vediamo un esempio pratico su un pacchetto venduto a prezzo forfetario pari a € 150,00 in cui il costo dei biglietti acquistati pagato dal gestore ammonta a € 44,00

PREZZO PACCHETTO FORFAIT                             150,00
Prezzo soggiorno                             100,00
Prezzo biglietti                               44,00
Fee del gestore                                 6,00

Su tale pacchetto, dove originariamente il prezzo del solo soggiorno sarebbe stato applicato nella misura di € 100,00 come vediamo dal prospetto si configura invece per il gestore un utile complessivo di € 106,00 essendo il costo dei biglietti ammontante a € 44,00.
A questo punto il gestore operando correttamente dovrebbe emettere una ricevuta al cliente per la somma di € 106,00 ricavo effettivamente conseguito mentre i biglietti venduti costati € 44,00 verrebbero certificati con i biglietti stessi che hanno un prezzo stampigliato di € 56,00 ( 28 +28).
Se il gestore avesse acquistato i biglietti allo stesso prezzo di vendita, emetterebbe la ricevuta per l’importo complessivo di € 94,00 mentre la differenza verrebbe certificata dai biglietti per l’ammontare di € 56,00.
Ma queste procedure debbono essere chiare e trasparenti, pertanto sarà opportuno che il gestore istituisca un registro dove annotare i biglietti acquistati e venduti ( ricevute di acquisto e annotazione della vendita con il nome del cliente acquirente) per giustificare successivamente tale differenza ad un eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate.


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B&B SIAE e Canone RAI

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B&B e case vacanze : Obblighi iscrizione SIAE e canone RAI

rai siae bed breakfast

il B&B, solo di recente è stato introdotto come nuova forma di ricettività extralberghiera, rientrando quindi nella nozione di “alloggio dato per mercede anche temporaneamente o a periodi ricorrenti” deve pertanto essere considerato quale pubblico esercizio, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 58 della L. n. 633/1941 (legge SIAE).


Come abbiamo visto precedentemente nel classificare il B&B occasionale da quello imprenditoriale, analogamente dobbiamo considerarlo ai fini Siae e Rai.

a) i B&B, occasionali detengono televisori nella propria abitazione ma non nei luoghi destinati all’attività ricettiva (perciò non nelle camere destinate agli ospiti né nei locali comuni, come ad es. la stanza per la colazione) non devono pagare i diritti Siae.
b) i B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nelle propria abitazione in locali che permettano la visione anche ai clienti (in locali destinati ai soli ospiti o in locali “promiscui”) dovranno pagare diritti SIAE.
c)  gli affittacamere che detengono uno o più televisori sono tenuti al pagamento dei diritti Siae.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Premesso che la normativa dal 2016 consente il pagamento del canone RAI direttamente in bolletta energia ( ENEL ACEA etc) questo va inteso però solo abbinato al possesso del televisore per le persone fisiche non titolari di attività ricettive ( chi non fa utilizzare apparecchi televisivi ad altre persone oltre se e la sua famiglia per scopi personali).

E’ ovvio invece che chi possiede una struttura ricettiva anche se persona fisica titolare di attività extraricettiva non imprenditoriale ( B&B o casa vacanza) è comunque soggetto al pagamento di un canone speciale RAI che esula da questa normativa; vediamo quali sono gli obblighi in dettaglio:

I diritti variano a seconda del numero dei televisori o comunque degli apparecchi idonei alla radiodiffusione.
Il gestore quindi, preso atto degli apparecchi televisivi detenuti e dati in uso agli ospiti valuta se effettivamente i televisori o comunque altri apparecchi radioriceventi sonori detenuti all’interno delle loro abitazioni siano allocati in posizione tale da permetterne la visione o l’ascolto ai clienti della propria struttura. Nel caso i televisori o gli altri apparecchi non siano presenti nei locali destinati all’alloggio ed alla colazione dei clienti, ma siano installati in locali ad uso esclusivo della propria famiglia, il B&B non è tenuto a pagare i diritti SIAE.
Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458
Il canone pagato è deducibile in parte sia dal reddito d’impresa sia dai redditi diversi.

Strutture extraricettive ( B&B affittacamere case vacanzaetc) che detengono un apparecchio televisivo per ogni camera data in uso agli ospiti :

residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria;; uffici:
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 407,35 Euro 207,82 Euro 108,07
di cui IVA: Euro 15,67 Euro 7,99 Euro 4,16

 

Strutture extraricettive ( B&B affittacamere case vacanzaetc) che detengono un unico apparecchio televisivo nella sala comune ( no nelle stanze)  in uso agli ospiti :

 Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002 con un numero di televisori non superiore ad uno;
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 203,70 Euro 103,93 Euro 54,03
di cui IVA: Euro 7,83 Euro 4,00 Euro 2,08

Strutture extraricettive alberghiere ( B&B affittacamere case vacanza etc) che detengono un unico apparecchio televisivo a solo uso familiare e non detengono altri apparecchi televisivi nella sala comune o  in uso agli ospiti :

                   Annuale                               Semestrale                           Trimestrale
Canone:                   Euro 113,50                              Euro 57,92                             Euro 30,16
di cui IVA:                  Euro      4,37                              Euro 2,23                              Euro 1,16

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B&B Regime fofettario

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B&B apertura P.Iva con scelta del Regime forfettario per i contribuenti minimi 2016

regime_minimi
Per chi gestisce un Bed and breakfast B&B o una casa vacanza è molto difficile poter capire quando è il caso di togliersi la veste dell’occasionalità e indossare quella della effettiva imprenditorialità. Come già descritto nel precedente articolo sulla scelta occasionalità o imprenditorialità per un B&B è necessario tener conto di alcuni parametri:

A) non esiste un limite per stabilire se la natura dell’attività sia occasionale o imprenditoriale ma è evidente che se la struttura incassa diverse migliaia di euro l’anno ( è il caso delle grandi città  come Roma Milano Firenze etc ma anche di luoghi turistici minori) appare evidente che non è possibile gestire la stessa come occasionale e si rischia fortemente un accertamento;

B) L’imprenditorialità consente la detrazione di una serie di costi ( e di IVA) e una più adatta gestione della stessa nei suoi  rapporti con le banche ( possibilità di finanziamenti) dei fornitori e dei terzi.

Gestire un’azienda significa essere imprenditori.

Da questo punto di vista la scelta oggi può essere facilitata dalla istituzione da parte del fisco di un regime forfettario (o forfetario), regime per i contribuenti minimi, regime di vantaggio.

Con la legge  di Stabilità 2016 si abroga definitivamente il regime dei minimi e si istituisce un nuovo regime forfettario che potrebbe essere applicato dal B&B o dalla casa vacanza con un risparmio di tasse e la non applicabilità dell’IVA.

In parole povere vuol dire mettersi in regola con una maggiore sicurezza di gestione avendo nel contempo un risparmio considerevole di imposte.

Chi inizia l’attività del 2016 e rispetta le condizioni dei vecchi minimi potrà per 5 anni pagare l’imposta sostitutiva nella misura del 5% invece del 15% prevista per i nuovi forfettari.

Dal 2016 il regime forfetario resta l’unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il regime forfetario, infatti, ha sostituito i precedenti regimi agevolati: regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000) e regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 D.l. 98/2011), che sono stati abrogati già dal 2015.

Requisiti:

Possono aderire al regime le persone fisiche che esercitano o che iniziano un’attività d’impresa o arte o professione, e quindi anche il B&B o la Casa vacanza  purché nell’anno solare precedente presentino i seguenti requisiti:

  • Abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie ovvero alle ricevute totali annue emesse dal B&B o casa vacanza. 
  • Abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5mila Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20mila Euro. Per verificare il limite dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione.

Ai fini di tale limite non vanno considerati:

  • i beni immobili comunque acquisiti ed anche se detenuti in locazione per l’esercizio dell’impresa, arte o professione;
  • i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
  • i beni immateriali quali avviamento e spese relative a più esercizi.

I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20mila € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l’attività esercitata. Si presumono ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata, indicati agli articoli 164 e 102 comma 9 del TUIR (autovetture, telefonia ecc ….).

Regime forfetario: casi di esclusione

Il regime non può essere adottato dai soggetti:

  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc…).

L’esercizio di un’attività soggetta ad un regime speciale Iva, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività eventualmente svolte, anche se non soggette ad un regime speciale.

  • non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti. Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate afferma che la causa di esclusione non opera:
  • se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime forfetario;
  • quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio;
  • che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30mila Euro. Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rispetto di tale limite:
  • non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato nell’anno precedente;
  • rileva nel caso in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente e ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.

Quest’ultima condizione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, pertanto preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. In base alla normativa previgente, invece, il reddito d’impresa/lavoro autonomo, che si intende(va) assoggettare al regime agevolato, doveva risultare prevalente rispetto a quello eventualmente svolto come lavoro dipendente/assimilato (ex artt. 49 e 50, TUIR). Tale requisito ha costituito condizione di accesso (e non di esclusione) al regime forfetario per coloro che lo hanno applicato nel 2015.

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Regime forfettario: modalità di accesso e possibilità di uscita

Il regime forfetario è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che possiedono determinati requisiti.

Pertanto i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva. Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Per i contribuenti che iniziano l’attività, invece, e che presumono di rispettare le condizioni previste per l’applicazione del regime, è d’obbligo darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l’accesso al regime forfetario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2mila Euro (art. 11 comma 1 lett. a) del D.lgs. 471/97).

L’attestazione dei requisiti di accesso e dell’assenza di cause ostative avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per il periodo d’imposta 2015 barrando i campi 1 e 2 del rigo LM21 di Unico PF 2016.

La legge non prevede una durata particolare del regime. Il contribuente cesserà di usare il regime agevolato in tre casi:

  • per opzione, con vincolo triennale. Coloro che possiedono i requisiti per poter accedere al regime forfetario, hanno la possibilità di non applicarlo o di fuoriuscirne, optando per il regime ordinario.  L’opzione avviene tramite comportamento concludente, ed è valida per almeno un triennio; dopodiché si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.

In deroga al vincolo triennale, coloro che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario, possono revocare tale scelta e adottare dal 2016 il regime forfetario.Tale possibilità è prevista anche per:

  • i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti per adottare il regime dei minimi;
  • i soggetti che nel 2015 hanno scelto di applicare il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011).

Benché l’opzione avvenga tramite comportamento concludente, è necessario comunicarla all’Agenzia delle Entrate tramite il quadro VO della dichiarazione IVA, da presentare successivamente alla scelta operata.

  • per legge (quindi obbligatoriamente), quando:
    • viene meno uno dei requisiti richiesti per l’accesso al regime stesso (ad esempio, beni strumentali al 31.12 superiori ad € 20.000);
    • si verifica una causa di esclusione (regimi speciali IVA, non residenza, compravendita di immobili e auto, ecc.).

In questi casi il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, o si verifica una causa di esclusione. A differenza del regime dei minimi (di cui al D.l. 98/2011), non è prevista la cessazione del regime in corso d’anno.

  • per accertamento definitivo, in cui sia dimostrato il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione. In questo caso il regime cessa dall’anno successivo a quello accertato. Se per esempio un accertamento relativo all’anno d’imposta 2015 si rende definitivo nel 2020, il regime forfetario si considera cessato dal 2016.

Regime forfettario: calcolo del reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

(Nella tabella sopra riportata puoi individuare il tuo codice Ateco e il corrispondente coefficiente di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva).

In caso di esercizio di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO 2007, il reddito va determinato applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività (si veda Circolare n. 10/E/2016).

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.

L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile (ex art. 10 del TUIR).

Sul reddito determinato forfetariamente si applica l’imposta sostitutiva pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d’imposta spettanti, dall’eventuale imposta lorda emergente dal quadro RN, nel caso in cui percepisca altre tipologie di reddito.

L’imposta sostitutiva deve essere versata tramite mod. F24 (anche mediante compensazione) nei termini previsti per il versamento dell’acconto / saldo IRPEF utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione 59/E/2015):

  • “1790” per la prima rata di acconto;
  • “1791” per la seconda o unica rata di acconto;
  • “1792” per il saldo.

Per le c.d. start-up (soggetti che intraprendono una nuova attività) il legislatore ha previsto un’ulteriore agevolazione: la riduzione dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività. La riduzione dell’aliquota si applica a partire dal 2016. In via transitoria è concesso a chi ha aperto l’attività nel 2015, di applicare l’aliquota ridotta del 5% alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).

Si ricorda, infatti, che per il 2015 il legislatore aveva previsto la riduzione ad 1/3 della base imponibile per i primi 3 anni.

Per poter usufruire di questa ulteriore agevolazione, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, un’attività d’impresa/lavoro autonomo: per il calcolo dei 3 anni va fatto riferimento al calendario comune, non al periodo d’imposta né all’anno solare;
  • l’attività non costituisce mera prosecuzione di attività precedente: c’è “mera prosecuzione” quando la “nuova” attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente. Per valutare se la nuova attività sia o meno,mera prosecuzione, è necessario capire se si rivolge alla stessa clientela e se necessita delle stesse competenze lavorative;
  • se l’attività è la prosecuzione dell’attività svolta da altri, l’ammontare dei ricavi del periodo precedente non deve superare il limite dei ricavi previsto per il regime forfetario: se il trasferimento dell’impresa avviene in corso d’anno, i ricavi riferiti al cedente devono essere considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente, ai fini della verifica del superamento del limite.

Regime forfettario: semplificazioni

I soggetti che adottano il regime forfetario in generale sono esonerati dal versamento dell’Iva, e di contro non hanno diritto alla relativa detrazione. Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l’addebito di Iva.

Se durante il regime forfetario viene emessa fattura senza Iva (es. nel 2016), e questa viene incassata l’anno successivo (es. 2017), quando il contribuente applica il regime ordinario, tale fattura non deve essere integrata in quanto l’operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10/E/2016.

Sono inoltre esonerati dall’obbligo:

  • della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
  • della registrazione degli acquisti;
  • della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • della comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (c.d. spesometro);
  • della comunicazione black list;

Sono invece obbligati a:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • certificare e conservare corrispettivi;
  • integrare la fattura ricevuta con aliquota e Iva, per le operazioni di cui risultino debitori d’imposta (reverse charge) e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (salvo l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie);
  • sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
  • non devono operare – in qualità di sostituti d’imposta- le ritenute alla fonte, anche se sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti, e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.

Nella Circolare n. 10/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente forfetario ha subito erroneamente la ritenuta, può recuperarla:

  • presentando un’istanza di rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73;
  • scomputandola nel mod. UNICO;

a condizione che la stessa sia certificata dal sostituto d’imposta.

    • determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
    • sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, e a presentare la dichiarazione dei redditi nei tempi e con le modalità previste dal DPR 322/98.
  • I soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015 devono indicare alcune informazioni relative all’attività svolta nell’apposito prospetto nel quadro RS del mod. UNICO 2016, denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”.


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B&B : Certificazione dei Ricavi per B&B occasionali

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Certificazione dei Ricavi per B&B occasionali
( non possessori di partita Iva)

bed breakfast logo
Per ogni soggiorno effettuato Il B&B gestito in forma occasionale deve rilasciare al cliente una ricevuta semplice non fiscale. Sulle ricevute emesse di importo superiore ad Euro 77,47 va posta una marca da bollo da Euro 2,00. Il costo della marca è a carico del cliente. Tale ricevuta è sufficiente anche nei rapporti ad esempio con agenzie di viaggi, aziende e professionisti che vogliano detrarla nella loro contabilità.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

La ricevuta va emessa alla fine del soggiorno del cliente e per l’intero importo del corrispettivo pattuito. Se il cliente ha già versato un acconto ( esempio bonifico per prenotazione) la ricevuta va emessa per l’intero importo pattuito ( acconto alla prenotazione + saldo del cliente)
La ricevuta deve essere del tipo madre-figlia, di modo che una venga rilasciata al cliente e una rimanga al gestore per la dichiarazione dei redditi. Deve inoltre essere numerata progressivamente, con la data del pagamento e i dati del cliente ( nome, cognome e indirizzo) . La copia che rimane nelle mani del gestore, costituisce reddito imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi, da indicare nel Modello Unico nel quadro “L” (attività commerciali svolte in via occasionale) al netto dei costi sostenuti inerenti l’attività.
Modello di ricevuta per B&B occasionale

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ricevuta B&B occasionale 36.50 KB 4468 downloads

facsimile modello ricevuta da utilizzare dal B&B occasionale ...

Modello di ricevuta  fiscale per B&B imprenditoriale

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ricevuta B&B imprenditoriale 36.50 KB 640 downloads

modello ricevuta fiscale da utilizzare dal B&B o casa vacanza costituito sotto...

· Ai fini delle imposte sui redditi dà luogo a d un “reddito diverso” che si cumula agli altri redditi percepiti ( fabbricati, lavoro etc) soggetto alle aliquote ordinarie IRPEF, addizionale regionale, e addizionale comunale.
· Il reddito va dichiarato:
– nel modello UNICO quadro RL14 “attività commerciali non esercitate abitualmente” o, in alternativa,
– nel modello 730 quadro D5 “redditi diversi per i quali è prevista la detrazione”; ( solo se si hanno redditi di lavoro o pensione e quindi esiste un sostituto d’imposte che preleva il dovuto o eroga il rimborso)
Come si determina il reddito per il B&B occasionale:
Ai sensi dell’art. 85 DPR 917/86 i redditi diversi “sono determinati come differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione”.
La tassazione avviene in base al principio di cassa; devono essere dichiarati i soli proventi effettivamente percepiti.
In pratica sarà opportuno che il gestore del B&B custodisca accuratamente e per ogni esercizio d’imposta tutte le ricevute emesse ( che costituiranno i ricavi ) e tutti i documenti di costo (spese specificatamente inerenti, opportunamente docu-mentate) .
La differenza tra queste due voci costituirà il reddito imponibile da tassare nel Quadro RL14 dell’unico o nel mod. 730 ( Caaf)
Ma cosa significa costo inerente e documentato?
Se effettuiamo ad esempio un acquisto al supermercato comprendente saponi, carta igienica , marmellate, latte e cornetti da usare per il clienti del B&B , il fisco presumerà che tale acquisto sia effettuato sia per uso personale (la nostra colazione) sia per i clienti del B&B (la colazione del cliente) e pertanto siamo ovviamente in presenza di un costo che andrà a diminuire il reddito conseguito del B&B. E’ sicuramente un costo inerente ma se conserviamo lo scontrino fiscale per dedurlo non è sufficiente.
“L’inerenza del costo va provata , se è inerente in parte va dedotto in parte.”
Al fisco infatti occorrono elementi certi e univoci per determinare che quel costo è effettivamente stato sostenuto per il vostro B&B. Quindi è opportuno che il costo sostenuto sia anche documentato e per farlo dovrete farvi emettere una fattura. Non è necessario disporre di una partita iva per avere una fattura, è infatti possibile registrarsi presso il supermercato (o in qualsiasi altra azienda come ad esempio Ikea, Leroy Marlin etc) con i propri dati e il codice fiscale. La fattura emessa a vostro nome e integrata dal codice fiscale è elemento sufficiente a garantire al fisco il costo sostenuto nell’ambito dell’attività di B&B purché sia anche inerente. Appare evidente infatti che, se ci si fa emettere fattura ad esempio per una messa in piega o per l’acquisto di carne e pasta, seppur in presenza di fattura il costo non sarà detraibile perché non inerente alla specifica attività.
Questi sono a titolo esemplificativo alcuni costi da considerarsi inerenti:
· Spese sostenute per acquisto cibi e bevande preconfezionate; ( per la sola colazione )
· Acquisto di prodotti per la pulizia e la manutenzione delle camere e dei bagni;
· Servizio di lavanderia, acquisti di biancheria;
· mobili e oggetti di arredamento o per abbellimento;
· Consumi energetici ( telefono, riscaldamento, acqua, luce) con calcolo pro-quota su base millesimale e proporzione sul tempo di occupazione degli ospiti
(esempio: costi energetici annui € 2.000, superficie destinata all’ospitalità 50%, camere n. 3, occupate mediamente 80 g/anno: = 2000 x 50%= 1000 €; 1000€/365*80 = 219,17 € costo deducibile);
E’ buona norma dotarsi di un registro sul quale indicare periodicamente gli incassi e i costi, sebbene non obbligatorio da nessuna norma aiuterà voi e anche gli eventuali accertatori ad avere una panoramica chiara e trasparente di quanto avete incassato e pagato ed eviterà spiacevoli malintesi con il fisco.
Se la vostra attività dovesse perdere la caratteristica di occasionalità sarà opportuno procedere all’apertura di una partita iva per gestire il tutto in maniera imprenditoriale. L’attività quindi sarà inquadrata ai fini fiscali come una vera e propria impresa e il relativo reddito sarà gestito con le norme civili e fiscali del reddito d’impresa.
Ma come faccio a rendermi conto se l’attività non è più da considerarsi occasionale?
Non esiste una regola specifica ed uguale per tutti, questo elemento varia per tipologia di attività e gestione effettuata. L’incasso annuale sarà comunque un valido indicatore perché se è vero che un incasso di 5.000,00 € annui ad esempio configura di sicuro un’attività occasionale con un incasso di 40.000,00€ annui siamo di sicuro in presenza di un’attività continua che deve essere regolarizzata ai fini Iva. Oltre all’incasso però esistono degli indicatori ben precisi che per il fisco costituiscono probabili indizi dell’esercizio dell’attività di impresa. Questi elementi sono inseriti in una risoluzione ministeriale, la n. 155/E-158584 che recita espressamente “ …nell’eventualità in cui l’attività venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali …”).
Verifichiamoli in dettaglio:

ATTIVITA OCCASIONALE                    ATTIVITA’ D’IMPRESA
Affitto occasionale delle stanze ( non massivo)

avere altre attività con redditi ( lavoro dipendente, attività professionale etc)

Destinazione dell’immobile principalmente alle esigenze abitative del titolare o dei suoi familiari

Utilizzo dei familiari per erogare servizi agli ospiti ( rifacimento stanze, pulizia colazioni etc)

Nessuna o minima offerta di servizi aggiuntivi.

Nessuna o minima pubblicità periodica e ricorrente

 Esercizio abituale ed esclusivo con    elevato ricambio degli ospiti.

Non avere altre e diverse attività “prevalenti” (lavoro dipendente, libero professionale, ecc.);

Destinazione dell’immobile principalmente alle esigenze abitative degli ospiti,

Utilizzo di uno o più collaboratori per erogare servizi agli ospiti.

Offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti (noleggio bici e/o attrezzature sportive, interpretariato, convenzioni piscine, biglietti ecc.);

Elevata pubblicità periodica e ricorrente (su riviste, periodici, Internet).

Al verificarsi di questi elementi come detto in precedenza sarà obbligatorio aprire la partita Iva, il che comporterà anche aprire una PEC ( posta elettronica certificata) per i rapporti con le istituzioni, iscriversi al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e all’Inps per il pagamento dei contributi obbligatori dei commercianti ai fondi pensionistici.

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Noi di Turismoefisco usiamo:


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Bed and breakfast imprenditoriale o occasionale

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B&B: differenza tra occasionalità e imprenditorialità nell’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast

Perché è possibile non aprire la partita iva per l’attività di B&B a differenza di altre attività extraricettive ( es affittacamere) cioè è possibile svolgerla con carattere di saltuarietà, potendo non aprire in questo caso la partita iva?Inge og Ole?s bolig


Noi sappiamo che l’Apt chiede alle singole strutture nel momento in cui effettuano la domanda di iscrizione se intendono svolgere l’attività con carattere saltuario o continuativo; nel primo caso debbono indicare i 60 gg, ossia un periodo nel quale la struttura dovrà comunque essere chiusa e non si potranno accettare prenotazioni. Pertanto il carattere di saltuarietà sembrerebbe essere quel fatidico periodo di 60 gg che viene indicato nella domanda. Ma stanno davvero così le cose? Allora perché ad esempio gli stabilimenti balneari che operano solo 3 o 4 mesi all’anno non usufruiscono delle stesse agevolazioni e debbono necessariamente aprire partita iva? Inoltre sappiamo che in molti studi di settore settore il fisco chiede alle aziende anche quanti giorni all’anno esercitano la loro attività. Ne deduciamo che non è questo il parametro necessario ad individuare l’occasionalità di un B&B.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Premesso che non esiste una normativa specifica che disciplini l’attività del B&B ai fini fiscali dobbiamo attenerci a quanto espresso da due risoluzioni ministeriali emanate in tal senso su specifica richiesta di alcune regioni la n. 180 del 1998 e successivamente la n. 155 del 2000.
Analizzandole attentamente vediamo che l’amministrazione finanziaria ha un concetto diverso di saltuarietà rispetto a quello dell’apt. Infatti nel disciplinare la materia il fisco non accenna in alcun modo ai 60 gg di chiusura, bensì analizza l’attività di B&B determinando alcune caratteristiche che ne caratterizzerebbero la sua eventuale non assoggettabilità all’Iva. Vediamole in dettaglio:

Recita la circolare che L’imponibilità Iva sussiste se le prestazioni di servizio (in questo caso alloggio) sono da considerarsi non occasionali, derivano cioè da un’attività esercitata per professione abituale. Viceversa il fatto che tale attività viene esercitata nella propria casa con presenza del titolare e la sua famiglia oltre gli ospiti non da l’impressione che l’immobile venga sfruttato a fini commerciali bensì sia per esigenze abitative della famiglia, sia per l’ospitalità ad altre persone. La stessa famiglia si occupa poi di fornire i relativi servizi accessori all’ospite senza l’ausilio di dipendenti e strutture organizzate.
“L’attività del B&B occasionale deve quindi limitarsi a fornire al cliente una ospitalità volontaria non organizzata (non imprenditoriale ) fornendo esclusivamente alloggio e cibi confezionati senza manipolazione avvalendosi della normale organizzazione familiare. “

E’ chiaro quindi il concetto mediante il quale l’assoggettamento dell’attività ad iva scatterà nel momento in cui tale attività non venga più svolta con tali requisiti ma assuma contorni diversi e cioè sia svolta in modo sistematico e organizzato esercitata per professione abituale ( uso del computer, prenotazioni continue, sfruttamento dell’immobile per più camere, assenza del titolare e della famiglia o mancanza della residenza, )

Viceversa se l’attività viene svolta con carattere di stabilità ed evidenziando una certa organizzazione di mezzi, secondo il fisco sarà opportuno aprire la partita iva e gestire l’attività con le modalità del reddito d’impresa e non più secondo quella dei redditi diversi ai sensi dell’art. 81 comma 1 lettera I del T.U.I.R. ( DPR 917/86)

Esiste infatti una sostanziale differenza che si verifica se l’attività di B&B si manifesta nella sua forma semplice occasionale dove avremo una situazione media di questo tipo:

camera familiare adattata per ospitalità con arredamento minimo, affitto non continuativo della stanza, lavaggio lenzuola fatto in casa, uso del bagno familiare o comune, pasti preconfezionati per la sola colazione

dalla forma meramente imprenditoriale che si manifesterà in :

attività simile a quella alberghiera di tipo imprenditoriale ( sfruttamento intensivo delle camere, arredamento esclusivo di lusso, lavaggio lenzuola effettuato tramite lavanderia, bagno ad uso esclusivo con phon e servizi quali saponi pubblicizzati, ciabattine personalizzate etc , fornitura di pasti non preconfezionati.

L’eventuale accertamento del fisco riterrà quindi ad uso occasionale la prima attività ma considererà imprenditoriale la seconda con contestuale obbligo di apertura della partita Iva. Attenzione : nel caso in cui il fisco accerti l’imprenditorialità del B&B gli effetti possono essere devastanti poiché potrebbe rilevarsi un accertamento sia ai fini delle imposte dirette ( differenza Irpef + pagamento Irap) sia ai fini Iva ( calcolo dell’iva dovuta ) sia ai Fini previdenziali ( obbligo di iscrizione all’inps e relativi versamenti) oltre sanzioni ed interessi..


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