Monthly Archives: Settembre 2016

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cessione diritti d’autore

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cessione diritti d’autore

La cessione dei diritti d’autore costituisce un reddito inquadrato in maniera autonoma nel quadro L  del modello Unico P.F. Si tratta di un reddito occasionale, legato magari a una prestazione specifica richiesta da un soggetto di solito Azienda operante in un settore artistico o nel campo dell’editoria e del giornalismo. Si è inteso  in questo modo tutelare l’opera dell’ingegno personale garantendo anche una sorta di agevolazione fiscale poiché i redditi non solo non sono soggetti a una forma previdenziale specifica ( mancando il requisito della continuità ) ma godono anche di uno sconto speciale in quanto la ritenuta d’acconto applicabile al reddito ( attualmente del 20%) viene applicata al 75% del reddito, rendendo di fatto l’imponibile più basso di una spesa forfettaria virtuale pari al 25%.

Si differenzia dalla prestazione occasionale perché in questo caso  la prestazione non è di tipo esclusivamente lavorativo, bensì viene richiesta la creazione di un’opera intellettuale specifica legata ad un particolare talento detenuto dal prestatore d’opera che di fatto ” crea” l’opera costituita ad esempio da un articolo o editoriale o artistica. Può anche accadere che si richieda che si richieda  al  cessione-diritti-dautore titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale,  di concedere a terzi lo sfruttamento economico della sua opera, attraverso il versamento di una somma di denaro (royalties). In questo modo, l’autore dell’opera rimane proprietario della stessa ma beneficia attraverso la concessione del diritto d’autore dei proventi derivanti dallo sfruttamento che viene effettuato da terzi  a fini commerciali e/o di lucro. La cessione o l’utilizzo del diritto di autore è disciplinato dalla Legge n. 633/1941, la quale stabilisce che l’autore di un’opera dell’ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 12 della norma. Si acquisisce il  diritto di autore dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Questo  diritto si scinde in tre parti:

    • diritto di pubblicizzare l’opera;
    • diritto di utilizzare economicamente l’opera;
  • diritto di rivendicare la paternità dell’opera.

A questo punto è opportuno osservare che il diritto di pubblicizzare l’opera e il diritto di utilizzarla economicamente sono diritti patrimoniali, e come tali possono essere oggetto di cessione, mentre il diritto di paternità dell’opera ha carattere personale è non può mai essere oggetto di cessione.

Il diritto d’autore può essere applicato alla realizzazione autonoma e creativa nell’amvito di  immagini destinate all’editoria (libri, riviste, articoli, pubblicazioni periodiche) o opere che abbiano carattere creativo. Come detto in precednza permette una deduzione forfettaria a titolo di spese  del 25% dell’importo richiesto ed e’ esente da contribuzione INPS e fuori campo di applicazione dell’ IVA ( a patto che non sia legato ad attività professionale esercitata abitualmente e non si innesti in questa fattispecie a carattere continuativo).

Non si rende applicabile alla fotografia commerciale, pubblicitaria, per privati, e deve essere riferita ad immagini realizzate dall’autore stesso e non da una  società ( ovvero conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale); ai fini delle imposte sui redditi, sono inquadrati come redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86).’.

IN BREVE:

E’ possibile adottare la cessione dei diritti d’autore nei casi in cui si sia in presenza di un’opera nell’ambito:
della  fotografia con  questi requisiti:
a) Creativa – interpretativa;
b) Realizzata spontaneamente e proposta al cliente, e da questi accettata;
c) Destinata ad impieghi editoriali (Libri, riviste, articoli, pubblicazioni periodiche);
d) Ceduta direttamente da te come autore – e non attraverso agenzie o società;

La cessione del diritto d’autore ai fini fiscali non implica la vendita di tutti i diritti ma intende solo che i diritti d’uso ceduti  siano parziali o totali, rispecchino i requisiti indicati in precedenza.(  Risoluzione Ministeriale n. 94/E del 30 aprile 1997).

L’opera dell’ingegno ha molteplici ramificazioni; si rientra in questo campo infatti in tutte le opere connesse alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, alla fotografia, ai giornali e alla tecnologia informatica ivi comprese le realizzazioni di video per il web).

Il trattamento fiscale di questi compensi, ha un carattere autonomo  rispetto alle regole generali che disciplinano i redditi di lavoro autonomo; vengono infatti  tassati nel periodo d’imposta ridotti delle deduzioni forfettarie, di cui all’articolo 54, comma 8, del DPR n. 917/86.
Nel caso in cui, invece, i compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno percepiti da persone fisiche diversi dagli autori sono sono considerati, invece, redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, lettera g) del DPR n. 917/86.
Se i compensi vengono poi corrisposti a soggetti non residenti si dovrà  effettuare una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’ esercizio di imprese ( ritenuta applicata in questo caso al 100% dei compensi) ad eccezione dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non

Il percettore  dei compensi per la cessione o concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore dovrà dichiarare i compensi nella sezione III del Quadro RL del modello Unico P.F., applicando le deduzioni forfettarie nella misura:
• del 25% dei proventi stessi se il percettore ha un’età pari o superiore ai 35 anni, alla data di percezione dei redditi dichiarati;
• del 40% dei proventi stessi se il percettore  ha un’età inferiore ai 35 anni.
Ai fini INPS i percettori del diritto di autore, in generale, non sono soggetti a contribuzione legata alla Gestione separata dell’Inps ( messaggio INPS n. 19435 del 28 novembre 2013) mentre l’obbligo di Iscrizione alla Gestione separata Inps, oltre a chi produce redditi di lavoro autonomo, infatti sussiste (articolo 50, comma 1, lett. c)-bis del DPR n. 917/86) in capo a chi ha redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, con retribuzione definita su base periodica, non in base alla cessione del diritto di autore. Lo sfruttamento economico del diritto di autore (regolato dalla lettera b) dell’articolo 53, comma 2 del Tuir), al contrario, non ricade sotto le tipologie di redditi che definiscono gli autori come lavoratori autonomi obbligati a iscriversi alla Gestione Separata (ex articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995).

Gli unici soggetti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata dell’Inps sono tutti quei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo(Fpls), confluito nella Gestione Separata Inps. All’ importo del compenso annuo percepito deve essere applicata la franchigia del 40% (per prestazione lavorativa + redditi con diritto di autore), per determinare il contributo annuo da versare alla Gestione separata, entro i massimali previdenziali.

Cosa debbono contenere il contratto e la ricevuta per  cessione dei diritti d’autore
Nel contratto sottoscritto da entrambe le parti, dove dovranno essere necessariamente inseriti i seguenti dati:
• i dati anagrafici dell’Autore dell’Opera e quelli della società editrice, o del legale rappresentante di essa;
• la tipologia di lavoro, ossia l’opera realizzata, i cui diritti vengono ceduti (il testo da scrivere, con il relativo numero di pagine, piuttosto che il genere di traduzione da realizzare),
• quali diritti vengono ceduti (in base al tipo di diritti ceduti è possibile avere un contratto tipico o atipico, come vedremo di seguito);
• il compenso pattuito per la cessione dei diritti e le modalità di pagamento;

Come già specificato sopra, non possono essere previsti, all’interno del contratto, orari di lavoro e non può essere richiesta la realizzazione del lavoro in una sede fisica predefinita. Ciò vale soprattutto nel caso in cui il contratto preveda la cessione di diritti per articoli giornalistici o per articoli da inserire in un blog; casi, questi, in cui l’opera deve essere ancora realizzata, al momento della firma del contratto, differentemente da quanto avviene quando l’autore di un libro o di un brano musicale si presenta da un editore con un manoscritto o da un produttore discografico con uno spartito.
Il pagamento delle spese per il deposito e la registrazione del contratto (adempimenti esplicitamente previsti dalla Legge sul Diritto d’Autore) sono sempre a carico del Cessionario, ossia del Committente.

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azienda in crisi cosa fare

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Azienda in crisi cosa fare

Imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica” pertanto non esiste un’azienda senza imprenditore il quale ne è il cuore pulsante e spesso e volentieri il responsabile principale dell’azienda in crisi.

L’imprenditore compie spesso sforzi enormi per la sua azienda sia fisici sia finanziari e che lo responsabilizzano a livello personale e quando interviene la crisi, dovuta magari al poco denaro che circola, alla forte concorrenza, ai clienti che non pagano perché sono a loro volta in difficoltà, spesso avviene il tracollo dell’imprenditore che non sa cosa fare e si chiude in un circolo vizioso fatto di prestiti bancari che sa che non potrà restituire, pagamenti non fatti a fornitori, tasse non pagate e via dicendo.

Come deve comportarsi quindi un’imprenditore davanti ad una crisi della sua azienda ? Cercare di andare avanti sperando  di porre rimedio alle difficoltà o prepararsi  alla cessazione delle attività? In questo articolo non ci occuperemo della parte squisitamente tecnica e legislativa che aiuta nella gestione della crisi aziendale ( meccanismo negoziale per i soggetti non fallibili per l’estinzione delle obbligazioni vedi  L. 27 gennaio 2012, n. 3 e  L. 18 ottobre 2012, n. 179 oppure della legge fallimentare rivista e corretta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) perché siamo fermamente convinti che dalla crisi aziendale si può uscire e che la persona chiave che può farlo è proprio lui: l’imprenditore.

crisi-aziendale-cosa-fare
Prima di tutto il saggio imprenditore deve capire bene se è il caso di proseguire un’attività che merita ancora fiducia o debba chiudere la sua azienda perché insanabile, analizzando accuratamente tutti gli aspetti e le cause della crisi; individuare i punti di forza del business aziendale da cui si dovrebbe partire per risollevare l’impresa e i punti di debolezza da superare per ricondurre l’azienda in una situazione di equilibrio economico e finanziario. L’analisi accurata del Bilancio aiuta moltissimo a comprendere meglio la situazione aziendale. Il principale elemento da verificare è il fatturato,  l’aumento del valore delle rimanenze, aumento di costi di logistica, e metterle in relazione con i dati storici dell’azienda e con i dati macroeconomici. analisi, indici di bilancio, grafici etc; ma tutto questo a volte può essere inutile se le vere cause della crisi risiedono nel fatto che i nostri clienti non ci pagano più, se la nostra azienda non riesce più a sviluppare fatturato perché i competitors si sono fatti più agguerriti e catturano i nostri clienti, se siamo tecnologicamente superati e non più appetibili dal mercato.

Allora forse è il caso di fare un passo indietro e guardare attentamente il nostro video introduttivo per capire meglio cosa può fare un’azienda per superare una crisi e anche  per evitare di entrarci.

Il video inizia con queste parole:

Ora sei nel presente; dietro c’è il tuo passato e davanti il tuo futuro.
Se chiedi a te stesso quale vuoi che sia il tuo futuro è facile che la tua risposta sia “non lo so, non ho idea”.
È normale che tu sappia cosa ti piace e cosa non ti piace nel presente e, se ti fermi a pensare, scopri anche quello che ti è piaciuto o non ti è piaciuto nel passato; ma se non te lo chiedi anche per il futuro, resterà un’incognita.

Come dicevamo l’imprenditore è il vero perno dell’azienda, colui che decide non solo per il suo business ma anche per tutto ciò che circonda la sua azienda.

I clienti, i fornitori, i dipendenti, il fatturato, sono tutti elementi che nascono e dipendono da un’unica mente che controlla e decide ogni giorno il da farsi. E da queste decisioni dipenderà il percorso aziendale ma anche la sua eventuale crisi.

In Italia troppo spesso troviamo situazioni manageriali che dipendono di fatto da una sola mente che decide senza consultarsi con altri ( consulenti d’azienda , manager etc) e così via nella catena di comando si pensa più al potere che ne deriva dal gestire qualcosa che al suo effettivo bene nel tempo.

Ma anche in una ditta individuale può accadere che l’imprenditore faccia il bello e il cattivo tempo prendendo decisioni affrettate senza consultarsi e confrontarsi incorrendo poi in catastrofici risultati.

Purtroppo non è l’imprenditore ma il mercato che comanda e decide per cui anche la più bella idea imprenditoriale può diventare presto obsoleta e non più appetibile  perché il mercato cambia rapidamente e portare l’azienda in crisi se non ci si riallinea a livello tecnologico o di marketing aziendale.

Partiamo dalla zona comoda. Molti pseudo imprenditori ritengono che sia sufficiente cavalcare un determinato settore magari in voga in un determinato momento per fare business. Così facendo si innestano in un mercato altamente concorrenziale con il risultato di dover assorbire tutti i colpi che derivano dalla concorrenza; primo fra tutti la riduzione dei prezzi con il risultato di vedersi mangiare a poco a poco tutti i margini inizialmente previsti fino ad arrivare ad un punto di non ritorno in cui il margine… non c’è più.

Questi imprenditori non hanno idee di business, non hanno neanche la voglia di essere imprenditori, abbracciano un business sicuramente vincente per stare in finestra e godersi i risultati.

Negli Stati Uniti funziona molto poiché è spesso legato ai franchising di tipo ristorativo o alimentare o di altra tipologia che garantisce un reddito elevato ma in Europa e in Italia il percorso è sicuramente diverso e non sempre il meccanismo importato da altri stati riesce a svilupparsi anche qui.

Essere imprenditori è ben altra cosa. Significa saper combattere ogni giorno per vedere la propria idea di business crescere in funzione al proprio impegno e alle capacità, significa sacrificare la propria vita al servizio di un’idea e non prendere continuamente dalla propria azienda soprattutto quando non è possibile farlo.

La crisi si può evitare! E anche quando c’è si può superare. E’ nel momento della crisi che si vede se la propria azienda è solida e sana. E’ vero il decremento di fatturato e i clienti che non pagano sono delle vere e proprie bombe che distruggono le aziende ma l’imprenditore deve sempre essere in grado di creare delle adeguate difese.

Il mio prodotto o servizio non va più, l’azienda è in crisi. Bene e cosa facciamo? Continuiamo a proporre lo stesso prodotto o lo stesso servizio sperando nel cambiamento del mercato? Esistono delle strategie per analizzare periodicamente il prodotto o il servizio e capire se il mercato reagisce positivamente o chiede magari maggior tecnologia. Se vendo televisori o telefonini dovrò avere una rotazione di magazzino velocissima e capire subito l’andamento del mercato anzi… in realtà il mercato io devo prevederlo. Come? Oggi è molto facile, faccio ricerche su internet, mi informo, guardo i tutorial, vado alle fiere di settore, analizzo il mercato estero prima che il prodotto arrivi in Italia etc. Questo vale per tutte le tipologie di prodotti o servizi. E se sono in crisi molto probabilmente posso reinventarmi un prodotto o servizio allineandolo a ciò che richiede il mercato in quel momento; probabilmente incrementerò anche il mio fatturato.

Spesso e volentieri ci troviamo di fronte persone che hanno gestito per una vita un determinato settore e ci dicono che alla loro età non si può imparare a fare qualcosa di diverso. E’ un concetto totalmente sbagliato. Rinnovarsi e crescere è alla base di tutto e va fatto ogni giorno investendo nella ricerca e nella tecnologia per allinearsi al passo con i tempi,  non una volta ogni vent’anni!

I clienti non mi pagano l’azienda è in crisi. Sicuramente questo è un bel problema e danneggia enormemente l’azienda che è costretta a rivolgersi al credito bancario innescando un meccanismo tortuoso che quasi mai si riesce a recuperare.

Qui il problema non è il prodotto o il servizio perché il fatturato c’è ma manca la liquidità necessaria. In questi casi pur di mantenere il fatturato l’azienda concede di più al proprio cliente: concede più tempo ( 30, 60, 90 giorni etc)  concede più merce, concede pur sapendo che questo è un potenziale danno per l’azienda perché spesso porta a crediti inesigibili  o a ritardi mostruosi che incidono fortemente sul ricarico o addirittura lo annullano.

L’azienda in questi casi privilegia la quantità del fatturato piuttosto che la qualità anche perché dovendo rispondere alle banche non può permettersi di esporre una riduzione di fatturato ( che ne determinerebbe un rating peggiore = banca da meno soldi o richiede il rientro) e quindi innesca anche qui un meccanismo vizioso che certo non è all’origine di un’azienda ” sana” .

Farsi pagare è sempre un grande problema ma spesso e volentieri deriva sempre dal fatto che il cliente non vede come “ così appetibile “ il prodotto o servizio fornito dalla nostra azienda oppure può acquisirlo più o meno con lo stesso livello qualitativo da altri e quindi per una logica di concorrenza noi siamo disposti a concedergli delle facilitazioni pur di venderglielo.

Se desidero veramente una cosa faccio di tutto per averla e sarò disposto a pagarla il prezzo che viene richiesto. E’ il caso di chi opera quasi in regime di monopolio o chi ha prodotti o servizi che si distinguono e che quindi non sono comparabili. Se vendo qualcosa che altri non hanno devono acquistarla solo da me e sarò io a dettare le condizioni di vendita.

Ecco che in questo caso è l’imprenditore che fa il mercato e non lo subisce perché immette in circolo un prodotto o un servizio che è appetibile dal mercato stesso e non ha nessuna concorrenza.

Chiunque è disposto a pagare e subito per avere qualcosa di nuovo di tendenza ed esclusivo.  Questo vale anche per i rivenditori di merce perché sanno che rivenderanno velocemente  il prodotto ricavandone un reddito garantito. In un certo senso anche per i servizi è così ma non sempre e quindi se diversifico il servizio e lo rendo diverso sarà più difficile che il cliente finale possa confrontarne il prezzo con altri quindi se non è comparabile sono anche qui in un posizione dominante.

Un caso eclatante riguarda le agenzie di viaggio, un settore che conosciamo da sempre e che attraversa un periodo nero.

Il mercato dei viaggi è un mercato veramente difficile perché i viaggi li vendono tutti, è possibile trovare brochure informative anche nei supermercati.

Ormai i Tour operator stanno letteralmente scomparendo e le agenzie di viaggi chiudono ogni giorno.

Chi sopravvive? Chi ha solidità esperienza e propone prodotti di viaggio particolari e di qualità ma soprattutto creazioni di viaggio innovative studiate per un cliente specifico che non trova comparazione nel mercato ordinario dei viaggi che si combatte a suon di sconti e offerte. Internet in questo caso è diventato una vera e propria bestia nera per il turismo perché  mette in contatto diretto cliente e struttura ricettiva, compagnia aerea e noleggio auto hotel e quant’altro con un semplice click facendo sembrare l’agente di viaggi un personaggio totalmente inutile mentre in realtà è un vero e proprio consulente che nell’immaginario del cliente viaggiatore non è in grado di fare la differenza tra un semplice viaggio organizzato e un’esperienza di viaggio da ricordare nel tempo.

Riguardo alle dilazioni di pagamento c’è sempre una logica alla base di una dilazione. In questi ultimi tempi sono tornate di moda le cambiali che erano praticamente scomparse molti anni fa segno inequivocabile che di denaro ne circola poco.

Ad ogni modo l’imprenditore deve sempre avere il controllo del mercato e delle liquidità anche se il momento economico non aiuta. Un’azienda è una macchina complessa che in piena attività prevede una liquidità necessaria continua che non si può arrestare. Ecco perché in linea generale si deve sempre preferire l’uso del denaro proprio e non di terzi se non per finalità legate agli investimenti e accumulare denaro in periodi di vacche grasse per poi utilizzarlo nei periodi in cui serve veramente. Un’analisi continua delle risorse necessarie programmate nel tempo e l’utilizzo di un cash flow cast che aiuti a definire tutte le spese e le entrate sicure nell’anno aiuterà sicuramente a programmare ogni criticità prima che questa avvenga per limitare o addirittura evitare le situazioni di crisi aziendali o per gestire accuratamente gli incassi e i pagamenti da effettuare evitando il ricorso al sistema bancario.

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regime forfettario regime iva regimi speciali iva

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I nostri servizi di consulenza aziendale e fiscale sono altamente qualitativi, offriamo qualità e competenza non come l’escapologo fiscale un personaggio astratto e non qualificato che opera con un meccanismo di network marketing ma una vera consulenza professionale al servizio dell’imprenditore.

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Regimi speciale di calcolo IVA

Casi nei quali l’IVA segue regole particolari

Alcuni settori di attività per espressa volontà legislativa  anche comunitaria  presentano delle caratteristiche oggettive e soggettive che li differenziano dagli altri. Per questa ragione, ai fini IVA, a questi settori  si applicano particolari regole per la determinazione dell’Iva dovuta effettuando particolari calcoli  e determinando la detrazione dell’’IVA assolta sugli acquisti, gli obblighi relativi alla documentazione richiesta ai fini dell’’imposta.

Ci troviamo, in questi casi, di regimi speciali IVA.

Applicano un regime speciale ai fini IVA:

le agenzie di viaggio e turismo per i soli viaggi organizzati ( meccanismo di detrazione base da base ai sensi dell’art.74 ter ) ;
il settore dell’agricoltura e della pesca;
le attività di agriturismo; ( applicazione forfait)
il settore dell’’editoria ( assolvimento alla fonte );
le attività di giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici;
le agenzie di vendita all’’asta.

cessione di rottami, cascami, materiali di recupero;

cessione di beni usati, di oggetti d’arte, d’i antiquariato e da collezione (Regime del margine);

Regole particolari in materia di IVA si applicano anche nel caso di sali e tabacchi, fiammiferi, gestori di posti telefonici pubblici, vendita di biglietti dei trasporti pubblici urbani, giochi di abilità e concorsi pronostici

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Operazioni per le quali non si addebita l’IVA  

( Reverse charge ) 

L’inversione contabile (o reverse charge) è una particolare modalità di assolvimento dell’’ IVA, per effetto della quale il destina-tario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo in Italia ( possesso di partita Iva), è tenuto all’assolvimento dell’ IVA  al posto del cedente del bene o prestatore del servizio. Per adempiere nel modo corretto in base a questo meccanismo si procede nel seguente modo:

– il venditore ( o prestatore) emette fattura senza addebitare IVA, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del Dpr 633/1972 (che è la norma di riferimento); 

– il destinatario acquirente ( o usufruitore)  integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA applicabile al bene ( o prestazione) propria dell’ operazione e registra il documento sia nel registro IVA delle fatture emesse sia nel registro IVA degli acquisti. 

Era un sistema solitamente utilizzato negli scambi intracomunitari  con l’obiettivo di evitare evasioni di IVA e che successivamente è stato introdotto per la gestione di servizi e cessioni in molteplici operazioni anche in Italia e nello specifico in questi determinati settori di attività:

1) prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da  subappaltatori nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Non deve essere applicato alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori ( appalto generale); 

2) cessioni di Immobili o porzioni di essi riferibili alle fattispecie indicate negli articoli 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 ( esenzione Iva ) per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione; 

3) cessioni di telefoni cellulari e in generale le apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni di cui  all’articolo 21 del D.P.R: 641/72, nonché’ dei loro ‘componenti ed accessori; 

4) cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; 

5) cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere; 

6) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; 

7) trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra effettuati a norma dell’articolo 12, direttiva 2003/87/Ce; 

8) le cessione di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva n. 2003/87/Ce e di certificati relativi all’energia e al gas; 

9) cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un soggetto passivo rivenditore residente nel territorio dello Stato; 

10) cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (necessita di autorizzazione comunitaria) 

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Operazioni per le quali l’Iva viene pagata da un altro soggetto ( Ente pubblico)  – split payement

Lo split payment è il nuovo meccanismo di liquidazione dell’IVA introdotto dalla Legge di Stabilità 2015(L. 190/2014) che caratterizzerà i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione nel triennio 2015-2017; viene applicato esclusivamente nelle vendite o prestazioni  tra imprese private e Pubblica Amministrazione, adottando un meccanismo che prevede dei “pagamenti divisi”.

In pratica la corretta adozione dello split payement prevede la scissione dei pagamenti che vengono effettuato dal committente ( pubblica amministrazione) nei confronti del fornitore in due fasi: 

– Nella prima, la pubblica amministrazione versa il netto della fattura ( senza l’IVA) direttamente al fornitore del bene o servizio;

– nella seconda fase L’ente di P.A: verserà l’IVA  dovuta sulla fattura emessa direttamente all’Erario nei tempi dovuti. 

Il debito iva quindi in questo modo non viene più a gravare sul fornitore ma direttamente sul committente ( ente pubblico) .

Lo Split payment si applica ai fornitori dei seguenti enti pubblici così come previsto dall’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972:

  • lo Stato;
  • gli organi dello Stato se dotati di personalità giuridica;
  • gli enti pubblici territoriali;
  • i consorzi tra enti pubblici  ( art. 31D.Lgs. n. 267/2000;
  • le Camere di Commercio;
  • gli istituti universitari;
  • le aziende sanitarie locali (ASL);
  • gli enti ospedalieri;
  • glienti pubblici di ricovero e cura aventi a carattere scientifico;
  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

Lo split payment, lo stesso non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni se sussistono i seguenti casi:

  • operazioni assoggettate a regimi speciali IVA ( esempio agenzie di viaggi  per la sola parte organizzativa ricadente nel 74 ter ovvero per le prestazioni ricadenti nella non imponibilità iva di cui all’art. 9 e 7 ter )
  • cessioni di beni e alle prestazioni di servizi soggette a (reverse charge);
  • prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.

Da questo si evince che il legislatore fiscale ha fatto prevalere il meccanismo del reverse charge su quello dello split payment per cui  qualora ricorrano le condizioni previste per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile o reverse charge IVA, questo dovrà essere applicato in luogo dello split payment.

Sono invece soggetti esclusi dallo split payment:

  • enti privati o privatizzati;
  • aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA);
  • enti pubblici economici;
  • ordini professionali;
  • enti ed istituti di ricerca;
  • agenzie fiscali;
  • autorità amministrative indipendenti e agenzie.

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finanziamenti aziende in crisi o difficoltà

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Finanziamenti aziende in crisi o difficoltà.

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Occasione importante per aziende in crisi o in difficoltà per accedere al fondo di garanzia previsto per piccole e medie imprese previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la legge legge 662/96.

Accesso a 25.000 euro con aggiunta di altri 10.000 euro e rimborso previsto in sette anni ( 6 +1) ad un tasso tutto sommato molto buono che si aggira intorno al 5,6 %. Possibilità prevista anche per importi superiori ( da 100.000 euro) per imprese di dimensioni  e problematiche particolari.

Come funziona: Il Fondo di garanzia ha come obiettivo quello di sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese Italiane attraverso la concessione di una garanzia pari all’80% del finanziamento richiesto a fronte di finanziamenti concessi da Mediocredito. Praticamente viene spostata la garanzia personale degli

Amministratori e dei soci ( per le società) o del titolare ( ditta individuale) che di norma viene apposta tramite fideiussione su proprietà personali ( immobili, beni mobili, titoli etc) allo stato che così garantisce per l’azienda portando il rischio della banca concedente il finanziamento vicino allo zero.

Modalità di richiesta: L’azienda in crisi o in difficoltà che necessita di un finanziamento finalizzato all’attività di impresa chiede alla propria banca o alle banche che gestiscono i finanziamenti in base alla L. 662 ( Bnl, BCC; Unicredit etc) un finanziamento che sarà garantito per l’80% dal fondo di garanzia e per il residuo 20% dall’azienda stessa. Con l’intervento del Fondo il finanziamento, in relazione alla quota garantita, è a rischio zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell’azienda verrà  risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.

Rivolgendosi al Fondo di Garanzia l azienda quindi non ottiene un contributo in denaro o l’erogazione diretta di un finanziamento agevolato, ma ha la concreta possibilità di ottenere attraverso banche, società di leasing o confidi, un vantaggio che si può concretizzare nella concessione reale di un finanziamento che altrimenti molto probabilmente non verrebbe concesso.

Il Fondo di garanzia, comunque, non interviene direttamente nel rapporto Banca/azienda e quindi tassi di interesse; tutte le condizioni di rimborso ed eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo  sono liberamente stabilite e contrattate tra banca e azienda.

Non ci sono limiti di destinazione,  qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di
impresa, può accedere all’intervento del Fondo, con l’estensione alle imprese artigiane , ivi compreso l’autotrasporto
merci su strada e anchee  soprattutto per le imprese in fase di start up che non possiedono storicità di bilancio.

La garanzia a favore della banca e di Confidi, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”, è concessa “a prima richiesta” ed è concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate(queste ultime due solo per le operazioni sul capitale di rischio)


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regione lazio finanziamenti: fondo futuro

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Regione Lazio finanziamenti: fondo futuro

Ancora pochi giorni per accedere; la Regione Lazio eroga i suoi fondi  per finanziamenti attraverso il fondo Futuro.

C’è tempo fino al 14 ottobre 2016  ed è richiedibile dalle piccole e medie imprese come  microcredito e la microfinanza. Attenzione: il finanziamento non avviene attraverso istituti di credito bancario ma con accesso diretto  ai  35 milioni di euro  stanziati e messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 con un tasso super agevolato dell’1% e rimborsabile in 7 anni.

Si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno prevista per le imprese che vogliano investire in progetti che avranno come obiettivo l’incremento del reddito futuro.

Attenzione: il fondo è disponibile solo per reali progetti di investimento con esclusione di liquidità, pagamento fornitori, dipendenti etc.

I richiedenti dovranno essere costituiti e operativi ma potranno accedere anche  microimprese costituende o costituite e titolari di partita IVA, con difficoltà di accesso al credito bancario ordinario per finanziare progetti di autoimpiego, avvio di nuove imprese o la realizzazione di nuovi progetti promossi da imprese esistenti.

A chi si rivolge il programma?

  • microimprese, in forma di società cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio di impresa che abbiano o intendano aprire sede operativa nella regione Lazio;ù
  • soggetti titolari di partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali, con domicilio fiscale nella regione Lazio. Sono escluse le società di capitali e i soggetti che negli ultimi cinque anni presentino “anomalie bancarie” .

finanziamenti-aziende-in-crisiModalità di accesso al finanziamento: I richiedenti dovranno presentare un progetto che sarà valutato e se ritenuto idoneo beneficerà di un prestito di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro, da restituire al tasso di interesse dell’1%, con una durata da definire caso per caso e comunque non oltre gli 84 mesi, incluso l’eventuale preammortamento. Sono ammissibili le spese relative al progetto presentato, che andrà realizzato entro 12 mesi dall’ottenimento del prestito.

In pratica la Regione istituirà un apposito conto corrente intestato all’impresa richiedente ma che sarà bloccato fino alla presentazione della fattura del fornitore relativa alla fase del progetto specificato nel bando; in quel momento verrà sbloccato l’importo che sarà bonificato direttamente al fornitore del servizio.

Per consultare il bando e per tutte le informazioni cliccare  qui

Questo finanziamento è davvero un progetto innovativo  perché permette l’accesso al credito a tutte le imprese senza garanzia personali e a un tasso dell’1% a tutte quelle piccole e nuove imprese che per il sistema attuale non sono bancabili, ovvero non potrebbero ottenere in alcun modo un accesso al credito per avviare o sostenere un progetto imprenditoriale ed è targato Bruxelles.

In questo modo le aziende potranno rinnovarsi e guardare al futuro,  accrescere la produttività, innalzare i livelli occupazionali favorendo l’autoimpiego anche attraverso la costituzione di una società cooperativa o l’avvio di nuove imprese; l’accesso è consentito anche a imprese individuali titolari di partita Iva anche non iscritti ad albi professionali.


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bando life 2016 ( life 2014-2020)

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bando-life-2016LAZIO: bando life 2016 ( life 2014-2020 ) per tutti i contributi ai progetti imprenditoriali integrati.

Al via il bando Life 2016 progetto Life 2014-2020 con l’obiettivo di favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo delle filiere e quello di rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale, attraverso il sostegno di progetti imprenditoriali realizzati da imprese, singole e associate.
Sono previsti progetti semplici presentabili da  PMI e liberi professionisti che prevedono un piano di investimento materiale e immateriale e progetti integrati aperti anche organismi di ricerca, composti da uno o più piani di investimento e/o attività.

I settori ammissibili sono quello Farmaceutico; Biomedicale: E-Health; Benessere/Wellbeing e  Agroalimentare.

Previsti progetti semplici ovvero progetti imprenditoriali che devono prevedere un piano di investimento materiale e immateriale anche integrato  da investimenti in efficienza energetica ovvero da attività per l’internazionalizzazione oppure attività per la digitalizzazione. I progetti semplici possono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 50.000,00 euro e non superiore a 500.000 euro e  possono essere presentati da PMI e liberi professionisti, esclusivamente in forma singola.

Previsti anche progetti integrati cioè progetti Imprenditoriali composti da uno o più piani di investimento oppure attività. I progetti integrati possono essere composti da:

  • una o più attività RSI;
  • un piano di investimenti materiali e immateriali, derivanti anche da risultati di una preesistente attività di ricerca;
  • attività per l’internazionalizzazione;
  • attività per la digitalizzazione;
  • investimenti in efficienza energetica;
  • spese per consulenze strumentali alla realizzazione del progetto Imprenditoriale.

Omino finestraI progetti integrati possono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 500.000,00 euro oppure, se composti da sole Attività RSI, un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a  200.000,00 euro. Ogni singolo progetto integrato non potrà complessivamente beneficiare di un finanziamento superiore a euro 3.000.000,00.

I beneficiari sono le imprese, i liberi professionisti, in forma singola; le imprese e liberi professionisti anche in collaborazione con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, le aggregazioni temporanee, con eventuale presenza di organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza.

Previsto un contributo a fondo perduto fino al 70% e secondo la tabella differenziata per attività.

Le domande per i progetti semplici sono presentabili dall’11 ottobre 2016 e fino il 13 dicembre 2016,  mentre per i progetti integrati la decorrenza è  dal 4 ottobre 2016 e fino al 3 novembre 2016.

Il programma Life è un programma europeo che finanzia progetti per l’Ambiente, tra le prioritá progetti volti alla tutela della natura, della biodiversitá, del  Clima e al sostegno all’Economia Circolare.

attraverso il programma Life ci si pone l’obiettivo di :

  • contribuire al passaggio verso un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici,
  • contribuire alla protezione e al miglioramento dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
  • migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell’Unione,
  • catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità;
  • miglioramento della governance ambientale a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
  • sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli;
  • sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”

Ai richeidenti ( enti pubblici, enti privati e organizzazioni senza scopo di lucro comprese le ONG)  si possono aggiungere come partner del progetto beneficiari associati e co-finanziatori

Previsto  un tasso di cofinanziamento che può arrivare fino al 75% solo sulle  proposte LIFE Natura e Biodiversità che si concentrano sulla conservazione e azioni per specie prioritarie o tipi di habitat delle direttive Uccelli e Habitat.

 Il programma é suddiviso il 2 sottoprogrammi:
Il Sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:
• Ambiente ed uso efficiente delle risorse
• Natura e Biodiversità
• Governance ambientale e informazione in materia ambientale.
Il Sottoprogramma Azione per il Clima prevede tre settori prioritari:
• Mitigazione dei cambiamenti climatici
• Adattamento ai cambiamenti climatici
• Governance e informazione in materia di climatica

La data di presentazione della domanda per l’ambiente varia a seconda del sottoprogramma:
7 settembre 2016 per il sottoprogramma “Clima”
12 settembre 2016 per “Uso efficiente delle risorse”
15 settembre 2016 per “Natura e Biodiversità” e “Governance ambientale”


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programma operativo regionale fesr lazio 2014-2020

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3d human keep money with bags in front of them

Lazio: programma operativo regionale fesr lazio 2014-2020 Mobilità sostenibile e intelligente, Domande di contri-buto fino al 20 ottobre 2016.

Approvato dalla  Regione Lazio l’Avviso pubblico “Mobilità soste-nibile e intelligente” (POR FESR Lazio 2014-2020, Asse I – Ricerca e innovazione e Asse 3 – Competitività) con la finalità di rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale attraverso il sostegno di Progetti Imprenditoriali innovativi realizzati da imprese, singole e associate.
Obiettivo i settori l’automotive, la logistica e i trasporti per una mobilità sostenibile e intelligente.
ammissibili tutti i progetti imprenditoriali che rispettano le caratteristiche indicate e che rientrano in una delle categorie previste ovvero:

progetti  semplici: cioè progetti imprenditoriali che prevedono  un piano di Investimento materiale e immateriale, che può essere integrato  da investimenti in efficienza energetica oppure da attività di internazionalizzazione.
I progetti semplici possono presentare un importo complessivo di Spese Ammissibili non inferiore a 50.000,00 Euro e non superiore a 500.000,00 euro, presentati da PMI o liberi professionisti e devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.
Progetti integrati: si riferiscono ai progetti imprenditoriali composti da uno o più piani di investimento o attività.
I progetti integrati possono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore ad euro 500.000,00, oppure, se composti da sole Attività RSI, un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore ad Euro 200.000,00.
Ogni singolo progetto integrato non potrà complessivamente beneficiare di una Sovvenzione superiore a Euro 3.000.000,00.

Le domande per i progetti semplici, prevedono la procedura “a sportello” dal 27 settembre 2016 fino al 29 novembre 2016 mentre per i progetti integrati prevista la procedura “a graduatoria” dal 20 settembre 2016 e fino al 20 ottobre 2016.

finanziamenti-aziende-in-crisiattraverso il por fesr 2014-2020, ovvero il programma operativo cofinanziato dal FESR la Regione Lazio mette in campo le sue strategie e definisce gli strumenti per contribuire alla realizzazione della Strategia Europa 2020 finalizzata a  una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale.

La scelta degli obiettivi tematici e delle priorità di investimento per il FESR nel periodo 2014-2020 viene prevista  come segue:

Asse 1 – Ricerca e innovazione (180.000.000 euro)
Asse 2 – Lazio Digitale (154.270.000 euro)
Asse 3 – Competitività 276.400.000 (euro)
Asse 4 – Sostenibilità energetica e mobilità (176.000.000 euro)
Asse 5 – Prevenzione del rischio idrogeologico (90.000.000 euro)
Assistenza Tecnica (36.395.194 euro)

Ultima annotazione di rilievo relativamente alla dotazione finanziaria totale del POR FESR Lazio 2014-2020 che ammonta a 913.065.194 euro.


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Amministratore di Condominio: requisiti e Srl

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Amministratore di Condominio quali requisiti e possibilità di gestione in forma societaria (SRL)

amministatore condominio requisiti

Dal  18 giugno 2013, con la riforma del Condominio vengono dettate dal legislatore nuove e importanti regole che hanno come scopo principale quello di riqualificare la figura dell’amministratore di condominio auspicandone  la preparazione e l’aggiornamento professionale stante la delicatezza e l’importanza che ha oramai rivestito questa importante figura nell’ordinamento professionale a tutela  dei condomini e della gestione dei fabbricati da questi amministrati.

La Legge 11 dicembre 2012 n. 220, ha modificato  alcuni articoli del codice civile ( libro III, titolo VII capo II ) dedicato al “condominio negli edifici” e delle disposizioni di attuazione, regolamentando in modo puntuale i doveri dell’amministratore, stabilendone i requisiti, secondo tre direttive: la verifica della qualifica professionale e l’aggiornamento, la trasparenza della gestione e il controllo di questa da parte dei condomini.

In base alle nuove norme l’amministratore di condominio può essere nominato distinguendo tra




    • amministratori professionali, ossia soggetti esterni al condominio in possesso di partita iva e con formazione professionale effettuata presso un’associazione di categoria;
  • amministratori condomini cioè persone che che fanno parte del condominio.

L’amministratore professionale deve rispondere a determinati requisiti per poter esercitare la professione e accogliere l’incarico deliberato dall’assemblea condominiale, ovvero devono avere il godimento dei diritti civili,  non devono aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive,  non devono essere stati interdetti o inabilitati, il loro nome non deve risultare annotato nell’elenco dei protesticambiari,  devono aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, devono aver frequentato un corso di formazione iniziale,  devono svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale presso un’associazione di categoria riconosciuta,  deve avere una polizza professionale per la responsabilità civile ( preferibile non obbligatorio ma fortemente consigliato e se richiesto dall’assemblea di condominio diventa obbligatorio)

Mentre chi assume l’incarico di amministratore del proprio condominio non deve possedere obbligatoriamente né il  diploma di scuola secondaria di secondo grado, né  deve aver frequentato un corso di formazione iniziale e non è obbligato alla  formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Di seguito pubblichiamo un facsimile di contratto per l’incarico di amministratore condominiale editabile in formato word.

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Fin qui tutto chiaro, ma quello di cui vogliamo occuparci in questa sede è la possibilità che ha l’amministratore di condominio professionale, di costituirsi anziché in forma individuale in una forma giuridica diversa quale ad esempio l’esercizio dell’attività sotto forma di società in nome collettivo (S.n.c.), società in accomandita semplice (S.a.s.), società a responsabilità limitata (S.r.l. e SRL S) ovvero altra forma compatibile.

Quali sono i vantaggi?  Quasi tutti legati ovviamente al fatturato potenziale che l’amministratore consegue nel corso dell’anno ovvero quanti edifici amministra e quindi non tanto alla responsabilità dell’amministrazione che resta comunque personale, quanto al risparmio fiscale che ne potrebbe conseguire gestendo il tutto in forma societaria ( in particolare relativamente all’Inps gestione separata ).

Appare ovvio che nei casi di gestione societaria ( es SRL) i requisiti necessari per conseguire il mandato (la carica di amministratore condominiale) dall’assemblea devono essere posseduti dai soci che risultano illimitatamente responsabili, ovvero dagli amministratori o  dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini  a favore dei quali la società presta i servizi.

Che la serie delle professioni intellettuali non si esaurisca nelle professioni protette si desume dagli artt. 2229, co. 1° e 2231 co. 1° c.c.: l’uno lo lascia intendere stabilendo che la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”; mentre l’altro recita “l’esistenza di prestatori d’opera intellettuale soggetti alle norme sul contratto d’opera intellettuale e, tuttavia, non obbligati all’iscrizione in albi professionali” stabilendo che nel caso in cui di una attività professionale sia condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non darebbe azione ( diritto) per il pagamento della retribuzione ( compenso richiesto).

E’ evidente quindi che sebbene non  esista un obbligo di iscrizione ad albo riconosciuto ( attività protette) che regolamenti l’attività dell’amministratore di condominio questa “esista” di fatto e si debba ricollegarla alla norma ricorrendo in essa le condizioni previste per chi esercita una professione protetta poiché queste infatti non si configura sicuramente  all’origine come esercizio  di impresa o attività occasionale e si può svolgere attraverso il lavoro prevalentemente intellettuale dei soggetti che la esercitano rilevando quindi la caratteristica intrinseca di professione intellettuale ( si veda anche le previsioni della nuova legge 14 gennaio 2013 n. 4).

Scegliendo di esercitare quindi in forma societaria, l’amministratore di condominio passa dalla determinazione del reddito con criteri di lavoro autonomo professionista a criteri di determinazione del reddito d’impresa ai fini fiscali, ma giuridicamente deve conservare la sua responsabilità oggettiva e il rapporto con i condomini delle strutture amministrate che erogano un mandato ad personam. 

Per questo motivo nella forma giuridica prescelta l’amministratore di condominio dovrà figurare come socio illimitatamente responsabile ( o come dipendente) se si tratta di società di persone ovvero come amministratore unico o presidente del CDA ( o come dipendente) se sceglierà una società di capitali per affrontare in maniera migliore e maggiormente organizzata il compito amministrativo attribuitogli, e prendere così  in carico più edifici gestendoli tutti nella maniera più efficace ed accurata possibile.

Gli altri soci che eventualmente figureranno nella forma societaria adottata non necessariamente dovranno rispondere ai requisiti della professione intellettuale poiché non risponderanno per le obbligazioni sociali ( soci accomandanti o soci finanziatori delle società di capitali).

Altra possibilità è anche quella di costituire ad esempio una società tra professionisti  sia nella forma di associazione tra professionisti ( reddito di lavoro autonomo ) sia  come come S.N.C. o S.R.L. ( reddito d’impresa) in cui tutti i soci rispecchiano le caratteristiche di professionisti esercenti attività di amministratore di condominio ma  in questo ultimo caso l’ oggetto sociale di costituzione dovrà invece rispecchiare l’oggetto effettivo della società ( amministrazione condominiale)  e non potrà invece essere semplicemente una mera attività strumentale all’ottenimento di altro oggetto differente ( esempio attività edilizia principale, attività di amministrazione condominiale sussidiaria).

In tal caso, infatti, la società rientrerebbe tra le società tra capitalisti per l’esecuzione di altrui servizi intellettuali , dove l’oggetto sociale non è l’esercizio di professione intellettuale ma invece si connota come attività d’impresa pura e semplice poiché l’attività professionale non sarebbe più il centro dell’oggetto sociale della società, ma diverrebbe strumentale all’attività d’impresa costituente l’oggetto della stessa, trasformando l’esercizio della professione da servizio fornito ai clienti ad un mezzo per il raggiungimento di un profitto attraverso la fornitura di servizi di amministrazione condominiale.

Ad ogni modo, nulla vieta che un incarico professionale, nella fattispecie l’amministrazione di un condominio specie nelle forme più complesse, sia conferito ad una pluralità di professionisti, sia disgiuntamente che congiuntamente, con la conseguenza che ciascun professionista stipula con il cliente (nel caso specifico gli abitanti di un edificio condominiale) un distinto contratto seppure di contenuto identico ai contratti stipulati dagli altri colleghi.

Altra forma interessante da poter sviluppare è legata all’associativismo finalizzato alla condivisione degli strumenti utili all’esercizio della professione ( studio, personale dipendente, utenze, costi fissi  vari) le cosiddette società  di mezzi e di servizi, che non hanno come scopo quello delll’esercizio comune della professione, ( creazione di un nuovo soggetto professionale) ma solo il vantaggio di permettere ai professionisti che si associano di dividere le spese per i servizi richiesti dall’impianto e dallo svolgimento dello studio professionale.

Nella società tra professionisti c’è di norma invece una comunione di spese e di utili fra i soci e in questo caso il contratto è unico poiché l’assemblea condominiale affida l’incarico ad un soggetto diverso dai singoli professionisti che ne fanno parte (art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183).

Tirando le somme su quanto detto in precedenza, riteniamo che, alla luce delle normative tutt’ora in vigore, l’amministratore di condominio non debba necessariamente regolare il suo  rapporto con i clienti condomini secondo lo schema imposto dal codice civile per le professioni protette potendo fruire di una maggiore libertà, essendo libero  di adottare altri schemi contrattuali, anche di forma societaria, con conseguente libertà di adocione anche di tariffe non obblicate da albi specifici  e nel caso più professionisti di questo tipo decidano di mettersi in collaborazione fra loro, non ci sarà alcun ostacolo che possa impedire loro di stipulare un contratto sociale.

La  14 gennaio 2013 n. 411 pur riconoscendo la non obbligatorietà di iscrizione della professione ad albo professionale ne regolamenta alcune caratteristiche e come tutela di fatto ne rilascia la gestione ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico che prevedono un percorso di formazione e un’istruzione professionale notevoli, oltre che da un insieme di competenze che le rendono complesse ed articolate.

 


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Contributi Inps commercianti e artigiani: agevolazioni

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Contributi Inps commercianti e artigiani: tutte le agevolazioni





  1. collaboratori di imprese artigiane e commerciali di età non superiore ai 21 anni e artigiani e commercianti già pensionati Inps, di età superiore ai 65 anni;
  2. coloro che svolgono attività di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo;
  3. familiari collaboratori occasionali dell’artigiano;
  4. contribuenti forfetari.

Ai sensi della Legge 233/1990 i collaboratori di età non superiore ai 21 anni usufruiscono di una riduzione delle aliquote contributive previste pari a tre punti percentuali.

L’aliquota agevolata è applicata comprendendo il mese in cui il soggetto compie il 21° anno di età.

Ai sensi della Legge 449/97 art.59 c.15, i lavoratori autonomi di età superiore ai 65 anni titolari di pensione Inps, che continuano la loro attività commerciale o artigiana possono corrispondere i contributi IVS dovuti nella misura ridotta alla metà.

La riduzione deve essere  richiesta espressamente dai soggetti interessati direttamente all’Inps mediante apposita comunicazione; sono esclusi i titolari di pensione di reversibilità e i lavoratori autonomi.

In particolare per coloro che esercitano  attività di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo indipendentemente dall’età è previsto il versamento dei contributi INPS nei modi regolari ma senza l’obbligo del minimale fisso per cui versano quanto dovuto ( in base al reddito annuale prodotto) direttamente con la liquidazione nel modello Unico.

I collaboratori familiari occasionali dell’artigiano non sono obbligati all’iscrizione IVS e pertanto sono esonerati dal versamento dei contributi stessi.

Particolarmente interessante è invece il panorama introdotto per i contribuenti minimi coloro cioè che si  avvalgono del regime fiscale agevolato( Legge 190/2014,) i quali usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

  • il regime agevolato 2015 consentiva a tali contribuenti la non applicazione del minimale contributivo; in sostanza coloro che erano iscritti alla gestione IVS effettuavano il calcolo direttamente sul reddito effettivo, applicandovi le aliquote ordinarie;
  • il regime agevolato 2016, così come indicato dalla Legge di stabilità 2016, invece, consente la riduzione del 35% della contribuzione dovuta, calcolata sul reddito forfetario come determinato. In tal caso, il versamento ridotto comporta un accredito contributivo ridotto ai fini pensionistici. Ne consegue che, anche se il reddito è inferiore al minimale, i contributi vanno calcolati tenendo conto di tale soglia, con la riduzione del 35%.

Ovviamente andrà fatta la comunicazione telematica da inviare all’Inps in sede di iscrizione di inizio attività. La richiesta di adesione è presente nel cassetto previdenziale del contribuente, ma può essere trasmessa anche in modalità cartacea.

Per rientrare nel beneficio previsto per il nuovo regime dei minimi applicabile anche alle strutture extracettive alberghiere istituite sotto forma di impresa individuale bisogna rispettare tutti i requisiti indicati dall‘articolo 54 della Legge di Stabilità:

  • ricavi o compensi all’interno dei parametri fissati per la propria tipologia di attività,
  • spese per lavoro accessorio non superiori a 5mila euro,
  • costo complessivo beni strumentali fino a 20mila euro,
  • redditi derivanti da attività d’impresa o esercizio della professione prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come dipendente (qui il criterio è flessibile, se ad esempio la somma dei redditi è comunque inferiore a 20mila euro, si può applicare il Regime dei Minimi e di conseguenza scatta anche l’agevolazione contributiva).

La circolare INPS recita testualmente:

hanno diritto ai contributi agevolati «coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice ATECO compreso» fra quelli ammessi al Regime dei Minimi. Sono ammessi all’agevolazione contributiva anche coadiuvanti e coadiutori.

Il regime contributivo agevolato eventualmente prescelto è opzionale, per cui la scelta spetta al contribuente, che deve presentare specifica domanda; in caso contrario non si attiverà automaticamente.

Da segnalare che  se i contributi versati sono inferiori al minimo, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva. Se il reddito forfettario è superiore al minimale, c’è diritto all’accredito per l’intero anno.Altra cosa importante da sapere riguardo ad esempio ai pensionati INPS con oltre 65 anni che accedono al regime agevolato,  questi non possono applicare anche la riduzione contributiva del 50% prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge 449/1997, così come i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, pertanto per queste categoria va fatto un calcolo di convenienza prima di procedere alla richiesta dell’una o dell’altra agevolazione contributiva.

 


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tassa di soggiorno roma come trattenerla e versarla

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imposta di soggiorno romatassa di soggiorno roma cos’è come trattenerla e versarla


Hotel, B&B Case vacanze e in genere qualsiasi struttura ricettiva o extraricettiva alberghiera  che operi in un comune presso il quale è stata istituita la tassa di soggiorno deve obbligatoriamente trattenere e quindi addebitare nella ricevuta o fattura emessa  per ogni cliente che pernotta nella struttura alberghiera l’imposta di soggiorno che va applicata seguendo le regole stabilite dallo specifico Comune di appartenenza e per ogni giorno di pernottamento.


Come funziona l’imposta di soggiorno?

L’imposta o tassa di soggiorno è dovuta da tutte le persone che alloggiano in una determinata città ed è motivata dal fatto che questo contributo ( come viene chiamato dal Comune di Roma) servirà ad incrementare l’offerta turistica e quindi i servizi offerti al turista dal Comune stesso in tema di interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

Ad esempio a Roma dal 1° settembre 2014 sono in vigore nuove tariffe per coloro che soggiornano negli alberghi, case vacanze, affittacamere, bed and breakfast e campeggi di Roma, sono esclusi gli ostelli e il  pagamento  è commisurato per ogni notte trascorsa nelle strutture della città.

le tariffe sono le seguenti:

Alberghi

1- 2 stelle     3 euro al giorno      Max 10 giorni
3 stelle         4 euro al giorno
4 stelle         6 euro al giorno
5 stelle         7 euro al giorno

Bed and breakfast, Affittacamere, Case per ferie,
case e appartamenti vacanze                               
3,5 euro al giorno            Max 10 giorni
Agriturismi e Residenze turistiche alberghiere      4 euro al giorno              Max 10 giorni

Strutture ricettive all’aria aperta,                           2 euro al giorno              Max 5 giorni
campeggi ed aree attrezzate per la sosta
temporanea

le tariffe sono commisurate a persona al giorno.

In pratica il cliente che alloggia in una struttura alla fine del soggiorno ( e normalmente viene escluso dalla determinazione della tariffa del soggiorno offerto anche su portali come Booking.com etc) dovrà pagare in contanti o con uso della carta l’importo determinato, direttamente alle strutture ricettive che dovranno rilasciare una ricevuta nominativa di pagamento. Il contributo, inoltre, si applica fino ad un massimo di 10 notti consecutive nell’anno solare purché effettuati nella stessa struttura ricettiva; 5 notti se si tratta di strutture ricettive all’aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea .

Chi non deve pagarla? Chi è residente a Roma, i bambini fino ai 10 anni, chi accompagna i pazienti per motivi di salute, il personale della Polizia di Stato e delle altre forze armate e un autista di pullman ed un accompagnatore turistico ogni 23 partecipanti.

Le strutture ricettive con P.IVA aggiungono questi importi nella fattura o nella ricevuta fiscale emessa ma questi importi non concorrono alla formazione del reddito d’esercizio e non sono assoggettate ad IVA. I Bed & Breakfast occasionali e le Case Vacanza non possessori di Partita IVA applicano questi importi nella ricevuta ordinaria e anche per loro non concorrono alla formazione del reddito quindi non va assolutamente aggiunta all’ammontare dei proventi incassati nel quadro RL del mod. UNICO PF o nel quadro D del modello 730.

L’imposta di soggiorno è stata istituita dal D.Lgs. 23/2011 che ha introdotto il tributo a partire dal 1° gennaio 2012 sulla base di appositi regolamenti emanati dai Comuni interessati all’applicazione del tributo. Il Comune con apposito regolamento decide  autonomamente sia la tariffa che il turista deve pagare per ogni giorno di pernottamento, sia la durata del numero dei giorni per cui bisogna pagare l’imposta è necessario pertanto monitorare continuamente ogni eventuale variazione delle tariffe.

analogamente come visto per il Comune di Roma, anche negli altri Comuni d’Italia dove è stata introdotta l’imposta di soggiorno sussistono delle esenzioni, previste in genere per i residenti, i minori entro il 14° anno di età, i disabili, gli operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro, gli accompagnatori di persone in gravi condizioni di salute, gli appartenenti alle forze dell’ordine, i vigili del fuoco, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici ma ovviamente occorre far specifico riferimento alla delibera del Comune in oggetto.

La riscossione del tributo viene demandata al gestore della struttura ricettiva che assume in questo modo la figura del sostituto d’imposta ( come avviene ad esempio per la ritenuta d’acconto o l’autofatturazione) e sarà lui a dover operare e versare nei termini quanto dovuto dal turista viaggiatore rilasciando apposita quietanza al cliente. Successivamente dovrà versare l’importo accumulato nelle casse comunali con le modalità specifiche previste dal Comune stesso.

per il comune di Roma è necessario registrasi con le proprie credenziali sul portale di Roma Capitale, di seguito forniamo il manuale operativo in formato pdf da scaricare gratuitamente seguendo l’apposito link

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come versare l'imposta di soggiorno al Comune di Roma 3.37 MB 177 downloads

Manuale operativo per poter assolvere agli obblighi connessi al Contributo di Soggiorno...

Per poter assolvere agli obblighi connessi al Contributo di Soggiorno occorre essere in possesso delle credenziali (Nome utente e Password) per operare sul portale di Roma Capitale. Per ottenere tali credenziali si deve effettuare una registrazione al termine della quale è richiesto l’invio della documentazione necessaria all’identificazione della persona.

allo stato attuale, ad almeno  4 anni dall’introduzione del tributo, si è assistito ad una notevole diversità nella gestione di tali fondi da parte dei Comuni in particolar modo del Comune di Roma che destinano il gettito secondo le loro priorità: strade e viabilità, misure urgenti che poco hanno a che fare con il turismo

 


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