Monthly Archives: Dicembre 2016

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durc on line

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DURC on line:  tutte le novità e un rinfresco generale con la nuova circolare INAIL

Uno sguardo alla circolare INAIL  n. 48 del 14 dicembre 2016 per analizzare le semplificazioni in materia di DURC documento unico di regolarità contributiva

L’INAIL, con la circolare 48  ha inteso illustrare alcune  semplificazioni intervenute per tutte le aziende che periodicamente debbono produrre il DURC, documento unico di regolarità contributiva a seguito di quanto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali  con decreto del 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre 2016, n. 245 .

Il decreto ha modificato due articoli del D.M. 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line ovvero l’art.  2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’art. 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Pertanto con le nuove modifiche viene ora previsto che:

  •  la verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia nel sistema dell’INPS viene effettuata nei confronti di INPS INAIL e delle Casse edili per le imprese classificate ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, ma anche per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, pur non essendo iscritte con i codici dell’edilizia; le modifiche apportate , infatti, sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile ;
  • la verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali,  viene ora effettuata includendo  anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio.

Attenzione particolare viene invece riservata  a tutte le imprese operanti nel settore dell’edilizia.  Per queste aziende, infatti, la verifica della regolarità contributiva è sempre e comunque soggetta anche alla verifica della regolarità dei versamenti effettuati anche nei confronti delle Case edili. La verifica contributiva viene inoltre effettuata non solo alle aziende operanti nel settore edile ma anche a quelle che, benché  classificate in settore diverso dall’edilizia,  ne applicano il relativo contratto.

Altro caso particolare è quello che investe le imprese soggette a procedure concorsuali; la recente modifica normativa ha voluto infatti   salvaguardare la possibilità  riconosciuta a queste imprese  di un possibile ritorno ” in bonis”  per cui il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all’autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura,  non è più sottoposta alla condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali .

Per questo motivo, ai fini dell’attestazione di regolarità,  l’impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Per tutti coloro che non hanno familiarità con il DURC on line  ricordiamo che le aziende possono ottenere con estrema facilità,  in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva (DURC), scaricabile direttamente da internet.

Nel caso in cui vi fossero delle inadempienze nei versamenti dei contributi obbligatori ( INPS, INAIL, o Cassa Edile , entro 72 ore verranno comunicate alla aziende inadempienti le cause dell’irregolarità per permettere loro di regolarizzare la propria posizione ed ottenere la regolarità del DURC.

Il DURC dematerializzato permette una maggiore velocità ed efficienza nelle comunicazioni soprattutto con le Pubbliche Amministrazioni con abbreviazione dei tempi previsti per  appalti, pagamenti, verifica della regolarità contributiva e tempi di gestione.


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registrazione corrispettivi distributori automatici

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Registrazione corrispettivi distributori automatici

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Prossimo appuntamento dal 2017 per la registrazione dei corrispettivi per il distributori automatici. E' l'evoluzione dei tempo siamo lontani anni luce da quando  c'è una " macchinetta" in cui infilavi una moneta nell'apposita fessura e, se tutto funzionava, usciva a fatica una cartolina, un caffè, una bibita o una merendina.

Ora si chiamano "vending machines", e si sono evolute a tal punto che si caratterizzano come  sofisticati negozi in miniatura in cui puoi comprare a volte 24 ore su 24 tutto ma proprio tutto; dalle medicine agli snack dalle bibite e tramezzini ai libri, dalle ricariche per i telefonini ai sexy toys pronti per l'uso. Esistono molteplici negozi spesso nelle grandi città che sostituisco i Drug Stores e in cui è possibile acquistare 24h quello che vi necessita e se si è all'estero non è necessario nemmeno conoscere la lingua per dialogare col titolare del negozio. I numeri parlano chiaro in Italia secondo CONFIDA (l'Associazione Italiana dei Distributori Automatici), sono almeno 2.405.000 macchine collocate con un fatturato annuo di circa 2,5 miliardi di euro. le più gettonate ovviamente sono quelle da ufficio dove è possibile sorseggiare un caffè ( a  volte  triturato dai chicchi proprio davanti a voi ) oppure una bevanda calda , bibite e merendine.




Ma cosa cambia per loro dal 2017? Molto semplice dal primo gennaio 2017 gli incassi dei distributori automatici  dovranno essere trasmessi online all'Agenzia delle Entrate come accade già per altre tipologie di vendite. E' un obbligo sancito dall'articolo 2 del Dlgs 127/2015.

Dapprima in maniera transitoria ( provvedimento del 30 giugno 2016) poi a regime, arrivano le regole e le procedure con relative specifiche tecniche attraverso cui operare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, le direttive tecniche da seguire, l’individuazione dei dati da trasmettere, del loro formato e dei tempi di trasmissione.

Censimento dei distributori automatici

censimento-distributori-automaticiIl censimento dei distributori automatici sarà attuato mediante  l’attribuzione di un QRCode che verrà applicato su ogni macchina in modo da consentire anche al singolo consumatore di accertare che il distributore, da cui sta acquistando il prodotto, è stato censito alla Amministrazione finanziaria e i dati dei suoi incassi verranno inviati alla stessa.

Caccia all'evasione quindi anche per i ricavi delle vending machines con un meccanismo a prova di errore che permetterà all'utilizzatore di capire subito se si è in presenza di un evasore oppure di un venditore regolare.

I titolari dei distributori automatici infatti dovranno registrarsi in una apposita area del sito dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di ottenere il certificato che servirà a sigillare elettronicamente il file XML con cui trasmettere i dati dei compensi registrati dagli apparecchi nella fase di fornitura dei prodotti. Da qui verrà generato un codice QR per identificare il distributore. I dati verranno sigillati elettronicamente e trasmessi online, su canale criptato, all’Agenzia delle Entrate mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi annotati dal distributore. Il sigillo elettronico verrà applicato grazie a un certificato digitale, rilasciato online dall’Amministrazione ai titolari dei distributori automatici, e garantirà l’autenticità, l’inalterabilità e la segretezza dei dati dei corrispettivi.

Tutte le specifiche sono reperibili sul  Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dalla legge delega fiscale (art. 9 della Legge n. 23/14).

L'obbligo scatterà dal  dal 1 gennaio 2017:  gli adempimenti quindi sarà possibile effettuarli  con sufficiente anticipo per mettere in condizione i gestori delle vending machine di organizzarsi per tempo.

Ma come funziona nel panorama giuridico e fiscale la vendita effettuata dalle  vending machines? In primo luogo non esiste in Italia una definizione normativa puntuale di distributore automatico: il d.Lgs. n. 114/1998, che disciplina il settore del commercio, si limita a dettare regole amministrative da adottare qualora la vendita al dettaglio venga realizzata mediante “apparecchi automatici” (art. 17).

Inoltre, quando parliamo di commercio al dettaglio svolto mediante distributore automatico si fa specifico riferimento a quegli apparecchi mediante i quali si effettua somministrazione di alimenti e bevande (che, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 633/72, sono assimilate alle prestazioni di servizi).

Per questo l’Agenzia delle Entrate ha avviato  un'indagine specifica per valutare le caratteristiche tecniche degli apparecchi oggi maggiormente diffusi sul mercato e stabilire un percorso di “fiscalizzazione” graduale delle vending machine allo scopo di garantire un passaggio graduale e indolore ma anche  sostenibile per i contribuenti e gli operatori del settore che devono produrre le componenti hardware e software degli apparecchi. Si è decido di utilizzare il codice QR come avviene in molti paesi europei ( vedi la Slovenia) con ottimi risultati.

Un passo avanti quindi verso un'organizzazione impeccabile e automatica verso la lotta all'evasione fiscale con la previsione dei corrispettivi da memorizzare  e trasmettere, il loro formato nonché le modalità tecniche mediante le quali comunicare i dati garantendone l’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza.

Per visionare la documentazione completa seguire questo link sul sito dell’Agenzia delle Entrate; mentre per registrarsi al portale ( titolari distributori automatici per il censimento) seguire questo link all’ area riservata in cui troverete tutte le specifiche necessarie   per censire online i propri distributori ed ottenere certificati per “sigillare elettronicamente” i distributori.

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Lavanderie a Gettoni:

Per le lavanderie a gettoni andrà precedentemente individuata la  tipologia di lavanderia che si possiede:

A) Lavanderia con un sistema di pagamento per ogni macchina e senza totem


Si si ha questa tipologia e se le macchine con sistema di pagamento hanno la porta di comunicazione è necessario dotarsi di strumenti di rilevazione, censire ogni macchina come master ed effettuare la lettura sulla singola macchina.
 
Se invece le macchine non hanno  la porta di comunicazione è necessario comunque censirle, ma l’inserimento dell’incasso viene effettuato con un software certificato (tipo vendinguard) e dovrà essere  effettuata la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate  per ogni macchina posseduta , con le modalità dedicate alle macchine sprovviste di  porta di comunicazione.

B) Lavanderia con unità di controllo centralizzata che pilota un tot di macchine

In questo caso l’unica macchina centrale che comunica con le altre è il  master ( l’unità di controllo)  e solo a questa vanno applicate le logiche viste sopra , in base alla presenza o meno della porta di comunicazione.
 
 La certificazione andava fatta entro il 1 Gennaio 2018, quindi il processo di accreditamento della società e di comunicazione dei master va fatto immediatamente.
 
E' anche possibile stampare i QR-Code su materiale resistente e ricoperti o inseriti in apposite fessure esistenti o da creare per evitare danneggiamenti fatti dagli utenti che potrebbero strapparli creandoti disguidi poco piacevoli.
 
Per quanto riguarda la procedura di certificazione sarebbe meglio farla con il proprio assistente software ma nell'immediato andrebbero richiesti PIN e Password presso l' Agenzia delle Entrate competente territorialmente ’. Il consiglio è di recarsi fisicamente negli uffici dell'Agenzia delle Entrate per evitare le lungaggini della procedura di richiesta telematica poiché il il PIN verrebbe spezzato in due parti di cui la prima verrebbe consegnata immediatamente alla richiesta mentre l’altra inviata per posta con tempi e disagi  immaginabili
On line- nuova procedura dal 2017

in merito alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2016 è stato pubblicato il decreto Mef  del 7 dicembre 2016, con cui sono state individuate le tipologie di documento per la trasmissione e le relative caratteristiche tecniche. Destinatari del decreto sono i soggetti esercenti il commercio al minuto e le attività assimilate che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Le disposizioni  del decreto  hanno  effetto  dal  1° gennaio 2017.

In particolare, il documento commerciale con i dati dei corrispettivi deve essere emesso, secondo le modalità stabilite dal provvedimento 28 ottobre 2016, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo o può essere emesso in forma elettronica previo accordo con il destinatario. Tale documento commerciale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  • data e ora di emissione
  • numero progressivo
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente
  • numero di partita Iva dell’emittente
  • ubicazione dell’esercizio
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i prodotti medicinali, in luogo della descrizione, può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio)
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
  • codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente.

L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è espressamente richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione cui si riferisce. Il documento valido ai fini fiscali è considerato idoneo:

  • ai fini delle imposte sui redditi, per la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi
  • per la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini Irpef
  • per l’applicazione della disciplina della “fattura differita” (articolo 21, comma 4, lettera a, Dpr 633/1972

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 116  del 21 dicembre 2016 ha ulteriormente chiarito alcuni aspetti in merito ai distributori automatici.

Nello specifico alla richiesta  di un contribuente in relazione alle modifiche normative recate, dal D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015  fosse stata  modificata l’applicazione della disciplina ivi contenuta ai distributori automatici di biglietti per il trasporto ed, eventualmente, per la sosta regolamentata e similari.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce che distributori automatici di biglietti di trasporto e sosta sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi come previsto dal Dlgs 127/2015 (modificato dal Dl n. 193/2016), in quanto non erogano alcun servizio ma soltanto un attestato di pagamento con valore fiscale. In base al decreto fiscale n. 193/2016,collegato alla Legge di stabilità 2017, dal 1° aprile 2017 i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Attraverso l’espresso riferimento alla norma senza distinzione alcuna, alle “prestazioni di servizi” il legislatore ha chiarito come la “cessione di beni” inizialmente prevista in via esclusiva dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127, sia sempre stata da intendere in senso economico e, dunque, siano da ricomprendere in tale dizione anche le prestazioni di servizi vere e proprie, nonché quelle “distribuzioni” di generi, quali bevande ed alimenti, che sono più propriamente da qualificarsi, sotto il profilo IVA, come somministrazioni e, quindi, prestazioni di servizi (cfr. l’articolo 3, comma 2, n. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972).

Non rientrano pertanto nella categoria dei distributori automatici alcune tipologie quali:

  • apparecchi distributori che non erogano direttamente il servizio, come l’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per avviarne il funzionamento  o ad esempio la ricarica di chiavette;
  • i  distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che memorizza le somme incassate;
  • gli apparecchi che non erogano beni o servizi ma solo l’attestazione ( se ha valore di certificazione fiscale) di servizi resi in altro modo come per i pedaggi autostradali e le biglietterie automatiche per il trasporto e la sosta.

 


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limite plafond fatturato commerciale ASD- SSD

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NUOVO LIMITE PLAFOND FATTURATO COMMERCIALE PER  ASD- SSD

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Importante novità da Gennaio per tutte le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportivo dilettantistiche che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni della L. 398/1991, o che comunque ne beneficiano in forza di comportamento concludente; ricordiamo infatti che per questi soggetti, il reddito viene determinato forfettariamente in misura del 3% dei corrispettivi effettivamente incassati nel periodo di imposta e l’IVA deve essere versata nella misura del 50% rispetto all’IVA esposta in fattura (o compresa nei corrispettivi di vendita in caso di esonero dall’emissione della fattura).

Fino al 31/12/2016 chi ha optato per la 398 non può superare il fatturato ( plafond) di €250.000 annue ( in vigore dal 2003) e questo poteva essere un ostacolo per l’adozione della normativa da parte di grandi centri sportivi o comunque Enti che hanno fatturati maggiori. Dal 1 gennaio 2017  la normativa incrementa questo plafond portandolo a 400.000 euro. Ovviamente  la decorrenza dell’incremento del plafond va individuata facendo riferimento al periodo di imposta prescelto dall’ente che non necessariamente ricade nell’anno solare. Infatti la normativa è molto chiara nell’evidenziare che l’incremento viene concesso “a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01/01/2017”.

Pertanto:

    • per i centri sportivi costituiti sotto forma di  A.S.D. o S.S.D. che hanno scelto il  periodo di imposta solare (  dal 01/01 al 31/12 di ogni anno)  fino al 31/12/2016 dovranno conteggiare il vecchio plafond di € 250.000, mentre per l’esercizio 2017 varrà il nuovo limite di € 400.000 per il quale potranno effettuare l’opzione al 01/01/2017 ricorrendone i requisiti;
  • per i centri sportivi costituiti sotto forma di  A.S.D. o S.S.D. che hanno scelto un periodo di imposta infrannuale (es. 01/06/2016 – 31/05/2017 ) il periodo di imposta decorrente al 01/01/2017 è quello relativo all’esercizio 2016/2017, e per costoro la decorrenza della disposizione ha già effetto dall’esercizio in corso potendono già fare richiesta.
Per completezza riportiamo il testo della normativa:

All’articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000 euro».

per info e richieste 

 


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Gis Ranocchi Italia contabilità

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GIS RANOCCHI ITALIA CONTABILITÀ,  AZIENDE BILANCI, REDDITI: INTEGRAZIONE TOTALE

La perfetta integrazione tra commercialista e azienda/professionista è ormai un requisito fondamentale nel rapporto professionista/cliente. Tale integrazione si è maturata sempre più profondamente nel tempo attraverso l’innovazione tecnologia ma anche con qualche pionieristico salto nel vuoto adottando programmi software innovativi e chiedendo loro sempre maggiore sinergia e integrazione con il proprio cliente.

E’ il caso di GIS, in programma software per commercialisti ed aziende nato da una costola di Teamsystem e che sta crescendo molto proprio per la facilità d’uso e la ricchezza e funzionalità dei programmi inseriti nella console.  Gli automatismi sono una cosa importante; permettono di perdere mento tempo nella contabilità e di  concentrarsi di più nella gestione delle problematiche dei clienti ma è opportuno che questi siano anche affidabili, i software di facile e veloce utilizzo ma soprattutto che diano garanzie di non perdere o confondere dati.

Ideale per gestire la contabilità aziendale, magari in cloud dedicato e condividere tutti i dati in maniera immediata con il professionista avendo la sicurezza che la contabilità è gestita bene e perfettamente aggiornata.

Non stiamo parlando di un sistema di fatturazione ( anche se è previsto anche quello ) ma un vero e proprio gestionale completo e con dei prezzi ragionevoli che svolge in maniera completa ed esaustiva tutte le operazioni nell’ambito delle contabilità ordinarie, semplificate e professionisti e applicando  tutti i regimi IVA  attualmente in vigore. Con un semplice clik è possibile redarre il bilancio analitico ma con pochi passaggi si può anche redarre quello in IV direttiva CEE magari da dare a un fornitore alle banche  base di uno o più schemi precostituiti ed eventualmente integrati o ridisegnati dall’azienda stessa con la personalizzazione del piano dei conti permettendo l’archiviazione in formato Word della Nota Integrativa, delle relazioni e dei verbali nonché la presentazione dei bilanci in formato xbrl per il deposito nel registro imprese; permette  l’importazione e l’esportazione di tutte le informazioni in formato Excel.

Con analoga semplicità è possibile anche gestire le paghe.

L’azienda è di quelle più affidabili in assoluto; nasce nel 2002, dall’esperienza più che trentennale di uno dei fondatori di Teamsystem  Giovanni Ranocchi che aveva ed ha tutt’ora una visione moderna efficiente ed efficace della gestione del software di contabilità.  Anche la gestione contabile, come molte altre cose ha necessità di operare  in forte sinergia per rendere prestazioni efficienti.

per info e richieste

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sicurezza sul lavoro

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO

sicurezza-sul-lavoro

Premesso che all’interno di un azienda sana anche la gestione della salute e della sicurezza, così come la formazione  e l’organizzazione sono alla base di un business di successo, ne consegue che la salute e la sicurezza sul lavoro vanno gestite attraverso una cultura della prevenzione.

Questa si crea innanzitutto, con la formazione e l’informazione. I lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati ma anche personaggi attivi e debbono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipare attivamente alla valutazione dei rischi e nella loro prevenzione.

Per partire da una base solida è importante fare riferimento al a norma di riferimento è il “Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)  e  successive modifiche come il Decreto Legislativo n. 151/2015 che debbono considerarsi una vera e propria ” bibbia”  poichè sono stati elaborati recependo le direttive comunitarie che si basano sul principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.

Attraverso l’accurato esame del testo si approfondiscono le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che vengono poi integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività che richiedono misure ed interventi specifici.

Quando ci si approccia alla sicurezza sul lavoro è fondamentale dare attenziaone alle attività formative costituite  dall’ informazione e addestramento rivolte ai lavoratori, nonché alle diverse figure interessate dalla materia della sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro secondo le indicazioni individuate nell’Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, unitamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’INAIL ed ad altre istituzioni pubbliche e private, realizza numerose iniziative per la divulgazione della cultura della sicurezza per creare una generazione di lavoratori consapevoli dei rischi che si incontrano sul luogo di lavoro e responsabili dei comportamenti che si devono tenere negli ambienti di lavoro.

In linea di massima è opportuno considerare che il D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro una serie di adempimenti obbligatori per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente  assunto ( o collaboratore equiparato) in qualsdiasi settore merceologico o di servizi in cui l’azienda opera.

A tal fine riteniamo utile inserire uno schema semplificato e non esaustivo per capire obblighi e sanzioni relative:

  1. OBBLIGO DI REDAZIONE DI UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR

  2. OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (visite mediche dipendenti da medico del lavoro)

  3. OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE (effettuare corsi per i dipendenti e il datore di lavoro).

Vediamoli in dettaglio

VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR

OBBLIGHI DI LEGGE

SANZIONI
(da incrementare del 9.6% a far data del 1/07/2013)

redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR

[arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro]

nomina dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso, nomina del RSPP, del medico competente e comunicazione dei nominativi ai lavoratori

[arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 750 a 4.000 euro]

Fornitura e redazione dei verbali di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali ai lavoratori

[arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.500 a 6.000 euro]

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (corsi per i dipendenti e il datore di lavoro)

CORSI PER TUTTE LE ATTIVITA’ MERCEOLOGICHE

OBBLIGHI DI LEGGE

AGGIORNAMENTO

SANZIONI
(da incrementare del 9.6% a far data del 1/07/2013)

Formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) in funzione del rischio di incendio

aggiornamento di 2 o 5 ore da ripetere ogni 3 anni

[arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

Formazione degli addetti al primo soccorso (12 o 16 ore) in funzione del numero di lavoratori e del settore INAIL di appartenenza

aggiornamento di 4 o 6 ore da ripetere ogni 3 anni

[arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

Formazione del Datore di Lavoro – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP, (16, 32 o 48 ore

aggiornamento di 6, 10 o 14 ore da ripetere ogni 5 anni

[arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro]

Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – (32 ore) se eletto internamente

Le Aziende che non hanno il RLS interno devono avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale – RLST- gestito dalle organizzazioni sindacali pagato versando all’INAIL l’importo pari a 2 ore di lavoro all’anno per ogni lavoratore

da aggiornare ogni anno

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

Formazione generale e specifica dei lavoratori in relazione al settore di rischio (8, 12 o 16 ore)

aggiornamento di 6 ore da ripetere ogni 5 anni

[arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

E’ necessario porre attenzione al fatto che la formazione deve essere effettuata sempre in caso di nuova assunzione, ma va anche heripetuta in caso di cambiamento di mansione, introduzione di nuove sostanze, di nuove procedure di lavoro e di insorgenza di nuovi rischi.

CORSI PER DETERMINATE ATTIVITA’ MERCEOLOGICHE – formazione specifica

Formazione degli addetti ambienti confinati

8 ore

Formazione ponteggisti (montaggio/smontaggio ponteggi)

28 ore

Formazione carrellisti

12 o 16 ore

Formazione addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili ed elevabili

8 o 10 ore

Formazione addetti alla conduzione di gru

12 o 14 ore

Formazione addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

10 o 14 ore

Formazione addetti ai lavori elettrici – Pes/Pav

16 ore

SORVEGLIANZA SANITARIA(visite mediche dipendenti)

OBBLIGHI DI LEGGE

SANZIONI
(da incrementare del 9.6% a far data del 1/07/2013)

Nomina del medico competente e visite periodiche dei lavoratori

[arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.500 a 6.000 euro]

Le visite mediche vanno ripetute a seconda delle indicazioni del medico competente in base alle mansioni dei dipendenti.

info e commenti

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doing business in italy Anytime Fitness Italia: dreaming a gym over the italian sea

Investing an Anytime Fitness gym in tourist place in Italy is surely a great idea for a successiful business. Doing fitness and enjoying a unique panorama is definitely something that can not be renounced. This is possible however only in a country as Italy, full of essential scenarios that allow you to combine wonderful landscapes, the smell and the scent of the Italian sea ( mare nostrum ) to keep in perfect shape to exercise and why not, also in good company…

All this is possible thanks to Anytime Fitness as it is not just a business management but also and above all it is like being part of a family. “Obviously when you invest in Anytime Fitness you are “your boss” but you have a lot of people that can hel to you in your business and we are sure that ” helping people to become healthier is the kind of work that is most satisfying “.

Moreover, train yourself in splendid suggestive sceneries, such as those of the Amalfi Coast or the Gulf of Sorrento, the Cinqueterre or Puglia or Sicily. Every place in Italy has the scent and traditions of our land, a story that has no equal and transmits incredible emotions to everyone. To dream of running in the sea or with the unforgettable sounds of the Mediterranean Sea means to live life in the full of its meaning.

In a turistic place, inside an hotel or a village, it is possible to invest in “Anytime Fitness Express” too; a gym that requires smaller spaces, mainly “stolen from changing rooms and showers”

In all cases, Anytime Fitness will decide if a specific location qualifies as an ordinary Anytime Fitness center or Anytime Fitness Express center.

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  • Safe Investment

  •   An average ROI of more than 30%

  •   Two and a half years to achieve the return on investment;

  •   Availability of financing;

  •   360 ° support in all stages of construction

3 year winning 

Top Global Franchise

in Entrepreneur Magazine ranking of Anytime Fitness is the fastest growing franchise in the world with the opening on average of two gyms a day.
The ambitious prize is granted on an annual basis to the best franchise according to some important criteria: financial soundness and stability over time, growth rate and system size.

Licenses are not unlimited: In some countries such as Australia and the United States they are closing and it is no longer possible to invest. Hurry up to not lose the most profitable area in your favorite city. Anytime Fitness is the franchise preferred by many foreign investors who wish to invest in Italy

 

 

 

 


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