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registrazione corrispettivi distributori automatici

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Registrazione corrispettivi distributori automatici

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Prossimo appuntamento dal 2017 per la registrazione dei corrispettivi per il distributori automatici. E' l'evoluzione dei tempo siamo lontani anni luce da quando  c'è una " macchinetta" in cui infilavi una moneta nell'apposita fessura e, se tutto funzionava, usciva a fatica una cartolina, un caffè, una bibita o una merendina.

Ora si chiamano "vending machines", e si sono evolute a tal punto che si caratterizzano come  sofisticati negozi in miniatura in cui puoi comprare a volte 24 ore su 24 tutto ma proprio tutto; dalle medicine agli snack dalle bibite e tramezzini ai libri, dalle ricariche per i telefonini ai sexy toys pronti per l'uso. Esistono molteplici negozi spesso nelle grandi città che sostituisco i Drug Stores e in cui è possibile acquistare 24h quello che vi necessita e se si è all'estero non è necessario nemmeno conoscere la lingua per dialogare col titolare del negozio. I numeri parlano chiaro in Italia secondo CONFIDA (l'Associazione Italiana dei Distributori Automatici), sono almeno 2.405.000 macchine collocate con un fatturato annuo di circa 2,5 miliardi di euro. le più gettonate ovviamente sono quelle da ufficio dove è possibile sorseggiare un caffè ( a  volte  triturato dai chicchi proprio davanti a voi ) oppure una bevanda calda , bibite e merendine.




Ma cosa cambia per loro dal 2017? Molto semplice dal primo gennaio 2017 gli incassi dei distributori automatici  dovranno essere trasmessi online all'Agenzia delle Entrate come accade già per altre tipologie di vendite. E' un obbligo sancito dall'articolo 2 del Dlgs 127/2015.

Dapprima in maniera transitoria ( provvedimento del 30 giugno 2016) poi a regime, arrivano le regole e le procedure con relative specifiche tecniche attraverso cui operare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, le direttive tecniche da seguire, l’individuazione dei dati da trasmettere, del loro formato e dei tempi di trasmissione.

Censimento dei distributori automatici

censimento-distributori-automaticiIl censimento dei distributori automatici sarà attuato mediante  l’attribuzione di un QRCode che verrà applicato su ogni macchina in modo da consentire anche al singolo consumatore di accertare che il distributore, da cui sta acquistando il prodotto, è stato censito alla Amministrazione finanziaria e i dati dei suoi incassi verranno inviati alla stessa.

Caccia all'evasione quindi anche per i ricavi delle vending machines con un meccanismo a prova di errore che permetterà all'utilizzatore di capire subito se si è in presenza di un evasore oppure di un venditore regolare.

I titolari dei distributori automatici infatti dovranno registrarsi in una apposita area del sito dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di ottenere il certificato che servirà a sigillare elettronicamente il file XML con cui trasmettere i dati dei compensi registrati dagli apparecchi nella fase di fornitura dei prodotti. Da qui verrà generato un codice QR per identificare il distributore. I dati verranno sigillati elettronicamente e trasmessi online, su canale criptato, all’Agenzia delle Entrate mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi annotati dal distributore. Il sigillo elettronico verrà applicato grazie a un certificato digitale, rilasciato online dall’Amministrazione ai titolari dei distributori automatici, e garantirà l’autenticità, l’inalterabilità e la segretezza dei dati dei corrispettivi.

Tutte le specifiche sono reperibili sul  Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dalla legge delega fiscale (art. 9 della Legge n. 23/14).

L'obbligo scatterà dal  dal 1 gennaio 2017:  gli adempimenti quindi sarà possibile effettuarli  con sufficiente anticipo per mettere in condizione i gestori delle vending machine di organizzarsi per tempo.

Ma come funziona nel panorama giuridico e fiscale la vendita effettuata dalle  vending machines? In primo luogo non esiste in Italia una definizione normativa puntuale di distributore automatico: il d.Lgs. n. 114/1998, che disciplina il settore del commercio, si limita a dettare regole amministrative da adottare qualora la vendita al dettaglio venga realizzata mediante “apparecchi automatici” (art. 17).

Inoltre, quando parliamo di commercio al dettaglio svolto mediante distributore automatico si fa specifico riferimento a quegli apparecchi mediante i quali si effettua somministrazione di alimenti e bevande (che, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 633/72, sono assimilate alle prestazioni di servizi).

Per questo l’Agenzia delle Entrate ha avviato  un'indagine specifica per valutare le caratteristiche tecniche degli apparecchi oggi maggiormente diffusi sul mercato e stabilire un percorso di “fiscalizzazione” graduale delle vending machine allo scopo di garantire un passaggio graduale e indolore ma anche  sostenibile per i contribuenti e gli operatori del settore che devono produrre le componenti hardware e software degli apparecchi. Si è decido di utilizzare il codice QR come avviene in molti paesi europei ( vedi la Slovenia) con ottimi risultati.

Un passo avanti quindi verso un'organizzazione impeccabile e automatica verso la lotta all'evasione fiscale con la previsione dei corrispettivi da memorizzare  e trasmettere, il loro formato nonché le modalità tecniche mediante le quali comunicare i dati garantendone l’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza.

Per visionare la documentazione completa seguire questo link sul sito dell’Agenzia delle Entrate; mentre per registrarsi al portale ( titolari distributori automatici per il censimento) seguire questo link all’ area riservata in cui troverete tutte le specifiche necessarie   per censire online i propri distributori ed ottenere certificati per “sigillare elettronicamente” i distributori.

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Noi di Turismoefisco usiamo:

Lavanderie a Gettoni:

Per le lavanderie a gettoni andrà precedentemente individuata la  tipologia di lavanderia che si possiede:

A) Lavanderia con un sistema di pagamento per ogni macchina e senza totem


Si si ha questa tipologia e se le macchine con sistema di pagamento hanno la porta di comunicazione è necessario dotarsi di strumenti di rilevazione, censire ogni macchina come master ed effettuare la lettura sulla singola macchina.
 
Se invece le macchine non hanno  la porta di comunicazione è necessario comunque censirle, ma l’inserimento dell’incasso viene effettuato con un software certificato (tipo vendinguard) e dovrà essere  effettuata la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate  per ogni macchina posseduta , con le modalità dedicate alle macchine sprovviste di  porta di comunicazione.

B) Lavanderia con unità di controllo centralizzata che pilota un tot di macchine

In questo caso l’unica macchina centrale che comunica con le altre è il  master ( l’unità di controllo)  e solo a questa vanno applicate le logiche viste sopra , in base alla presenza o meno della porta di comunicazione.
 
 La certificazione andava fatta entro il 1 Gennaio 2018, quindi il processo di accreditamento della società e di comunicazione dei master va fatto immediatamente.
 
E' anche possibile stampare i QR-Code su materiale resistente e ricoperti o inseriti in apposite fessure esistenti o da creare per evitare danneggiamenti fatti dagli utenti che potrebbero strapparli creandoti disguidi poco piacevoli.
 
Per quanto riguarda la procedura di certificazione sarebbe meglio farla con il proprio assistente software ma nell'immediato andrebbero richiesti PIN e Password presso l' Agenzia delle Entrate competente territorialmente ’. Il consiglio è di recarsi fisicamente negli uffici dell'Agenzia delle Entrate per evitare le lungaggini della procedura di richiesta telematica poiché il il PIN verrebbe spezzato in due parti di cui la prima verrebbe consegnata immediatamente alla richiesta mentre l’altra inviata per posta con tempi e disagi  immaginabili
On line- nuova procedura dal 2017

in merito alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2016 è stato pubblicato il decreto Mef  del 7 dicembre 2016, con cui sono state individuate le tipologie di documento per la trasmissione e le relative caratteristiche tecniche. Destinatari del decreto sono i soggetti esercenti il commercio al minuto e le attività assimilate che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Le disposizioni  del decreto  hanno  effetto  dal  1° gennaio 2017.

In particolare, il documento commerciale con i dati dei corrispettivi deve essere emesso, secondo le modalità stabilite dal provvedimento 28 ottobre 2016, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo o può essere emesso in forma elettronica previo accordo con il destinatario. Tale documento commerciale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  • data e ora di emissione
  • numero progressivo
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente
  • numero di partita Iva dell’emittente
  • ubicazione dell’esercizio
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i prodotti medicinali, in luogo della descrizione, può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio)
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
  • codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente.

L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è espressamente richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione cui si riferisce. Il documento valido ai fini fiscali è considerato idoneo:

  • ai fini delle imposte sui redditi, per la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi
  • per la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini Irpef
  • per l’applicazione della disciplina della “fattura differita” (articolo 21, comma 4, lettera a, Dpr 633/1972

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 116  del 21 dicembre 2016 ha ulteriormente chiarito alcuni aspetti in merito ai distributori automatici.

Nello specifico alla richiesta  di un contribuente in relazione alle modifiche normative recate, dal D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015  fosse stata  modificata l’applicazione della disciplina ivi contenuta ai distributori automatici di biglietti per il trasporto ed, eventualmente, per la sosta regolamentata e similari.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce che distributori automatici di biglietti di trasporto e sosta sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi come previsto dal Dlgs 127/2015 (modificato dal Dl n. 193/2016), in quanto non erogano alcun servizio ma soltanto un attestato di pagamento con valore fiscale. In base al decreto fiscale n. 193/2016,collegato alla Legge di stabilità 2017, dal 1° aprile 2017 i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Attraverso l’espresso riferimento alla norma senza distinzione alcuna, alle “prestazioni di servizi” il legislatore ha chiarito come la “cessione di beni” inizialmente prevista in via esclusiva dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127, sia sempre stata da intendere in senso economico e, dunque, siano da ricomprendere in tale dizione anche le prestazioni di servizi vere e proprie, nonché quelle “distribuzioni” di generi, quali bevande ed alimenti, che sono più propriamente da qualificarsi, sotto il profilo IVA, come somministrazioni e, quindi, prestazioni di servizi (cfr. l’articolo 3, comma 2, n. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972).

Non rientrano pertanto nella categoria dei distributori automatici alcune tipologie quali:

  • apparecchi distributori che non erogano direttamente il servizio, come l’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per avviarne il funzionamento  o ad esempio la ricarica di chiavette;
  • i  distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che memorizza le somme incassate;
  • gli apparecchi che non erogano beni o servizi ma solo l’attestazione ( se ha valore di certificazione fiscale) di servizi resi in altro modo come per i pedaggi autostradali e le biglietterie automatiche per il trasporto e la sosta.

 


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