Monthly Archives: Settembre 2018

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regime iva delle visite guidate

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Regime iva delle visite guidate Roma

Quale regime Iva applicare ai tour che si configurano come visite guidate  anche intese come prestazioni  rese nell’ambito di una mostra culturale?

Sempre più spesso si fa confusione in merito all’organizzazione di visite guidate effettuate singolarmente o in gruppo specialmente se includono fornitura del servizio di audioguida ( indispensabile per usufruire al meglio della visita e nei casi in cui il cliente è turista di un altro paese) e la fornitura di una guida o di un accompagnatore per il gruppo. Le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e visite guidate sono esenti da Iva e, ancorché rese nell’ambito di una mostra culturale, non sono assoggettate né all’obbligo di emissione del titolo di accesso, attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Se la visita viene organizzata da un terzo ( esempio Agenzia di Viaggi) sussiste il solo obbligo della certificazione fiscale del compenso percepito ( fee) con emissione della certificazione fiscale.

Questo è quanto emerge anche dalla risoluzione 30 E  del 28 febbraio, con la quale  l’Agenzia delle Entrate ha  chiarito e ricondotto tutte le prestazioni ( anche quelle accessorie dell’ audioguida e dell’accompagnatore)  fra quelle “inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili“. Tali prestazioni sono sempre  esenti dall’Iva ai sensi dell’articolo 10, primo comma , n. 22), del Dpr n. 633 del 1972.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Mentre tutti gli altri eventuali  servizi non inerenti alla visita ad una mostra, quali, ad esempio, “la vendita di cataloghi, stampe o merchandising ”, eventualmente forniti anche da un’agenzia di Viaggi vanno tutti interamente assoggettati ad IVA prevista per la tipologia del servizio prestato.

E’ bene inoltre chiarire che, la visita di una mostra culturale così come un museo o un monumento vengono ricomprese  fra le prestazioni spettacolistiche di cui alla
tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, in mancanza di una specifica norma esonerativa, i corrispettivi delle visite alle mostre culturali, al
pari di quelli relativi alle altre attività di spettacolo di cui alla citata tabella C, “devono essere certificati, in via generale, mediante titoli di accesso emessi
attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate”. (Risoluzione n. 85 del 15 giugno 2004) ovvero dalla biglietteria della mostra o del museo.

Pertanto per quanto riguarda il biglietto di ingresso alla mostra o museo, questo non deve essere certificato da chi effettua la prestazione ( es Agenzia di Viaggi) mentre il caso è diverso per la prestazione di accompagnatore e/o audioguida ( qualora non fornite e certificate dall’ente organizzatore e ricomprese nel prezzo del biglietto).  Dette ultime prestazioni, pur essendo inerenti alla mostra, in quanto rese solo nel contesto di una specifica esposizione artistica, non si identificano con l’attività spettacolistica né possono ritenersi ad essa accessorie agli effetti fiscali.  La fornitura delle audioguide o dell’accompagnatore, ( qualora non fornite e certificate dall’ente organizzatore e ricomprese nel prezzo del biglietto )costituiscono  una prestazione ulteriore. Se questa prestazione viene resa da un terzo esterno all’organizzazione della mostra/museo ( es Agenzia di Viaggi) ricopre  la funzione di informare il visitatore nel contesto della visita, ( esenzione Iva) ma non può ritenersi una necessaria integrazione della mostra – attività spettacolistica.

Pertanto, le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e delle visite guidate, rimangono esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633, non sono assoggettate, ancorché rese nell’ambito di una mostra culturale, all’obbligo di emissione del titolo di accesso attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui ai richiamati articoli 74- quater del DPR n. 633 e 7, comma 1, del DPR n. 544 e sono esonerate
dall’emissione della certificazione fiscale ai sensi del citato articolo 22, primo comma, n. 6), del DPR n. 633 del 1972 e dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del DPR n. 696 del 1996

Il documento di prassi ha precisato, pertanto, che alle prestazioni relative alla fornitura di audioguide e di visite guidate, non riconducibili fra quelle spettacolistiche, deve ritenersi applicabile l’esonero dall’emissione della certificazione fiscale, ai sensi del citato articolo 22, primo comma, n. 6), del Dpr n. 633/1972, e dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del Dpr n. 696/1996.

Pertanto per chiarire ogni dubbio in merito alla corretta gestione di queste particolari attività ribadiamo che, l’indirizzo interpretativo dell’agenzia delle Entrate  si può così riassumere:

  • i corrispettivi relativi alla visita a una mostra culturale sono esenti dall’Iva ai sensi dell’articolo 10, primo comma, del Dpr 633/1972, e vanno certificati, in quanto prestazioni spettacolistiche, mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, secondo le disposizioni dell’articolo 74-quater del Dpr 633/1972, e dell’articolo 7, comma 1, del Dpr 544/1999. ( Ovvero esclusivamente a carico dall’ente organizzatore dell’evento);
  • le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e visite guidate, inerenti alla mostra culturale, sono esenti dall’Iva, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, del Dpr 633/1972, e sono esonerate dall’emissione della certificazione fiscale, ai sensi dell’articolo 22, primo comma, n. 6), del Dpr 633/1972, e dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del Dpr 696/1996.( Ovvero a carico del fornitore dei servizi effettuati ma in esenzione di Iva e in esenzione di certificazione fiscale) 


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Commercialista troppo caro? cambialo

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Commercialista troppo caro? cambialo! 

CAMBIARE COMMERCIALISTA COME FARE E COSA SAPERE

Spesso ci arrivano email di chiarimento su come cambiare commercialista evidentemente per questioni economiche o di insoddisfazione per la quantità/qualità del servizio ricevuto..

Spesso un elemento comune a tutti i clienti è che si ha timore ad effettuare questa operazione, anche se in realtà non è una cosa complicata, anzi è più semplice di quanto possiamo pensare.
Se abbiamo maturato questa decisione, è opportuno seguire alcuni punti chiave e soprattutto utilizzare n po’ di diplomazia per evitare inutili questioni con il vecchio professionista o eventuali contestazioni con l’A.d.E.

COME POSSO CAMBIARE COMMERCIALISTA NEL MODO CORRETTO?

Innanzitutto devi sapere che, l’atto formale con cui puoi liberarti di un professionista, è la revoca del mandato.
Per prima cosa, verifica se il mandato è stato conferito con atto scritto oppure solo verbalmente.
Nel primo caso, devi verificare i termini previsti per poterlo eventualmente revocare.

Spesso accade che, nella lettera d’ incarico sottoscritta dalle parti, sia stato specificato un termine entro il quale deve essere comunicata la disdetta.
Ecco un esempio classico:

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto comunicando all’altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata.
L’ avviso di ricevimento deve essere inviato entro il 30 novembre dell’anno in corso.

Non devi preoccuparti delle motivazioni che ti spingono a cambiare commercialista.
Devi soltanto rispettare la tempistica che, probabilmente senza pensarci hai distrattamente pattuito nel mandato professionale.

Un problema che può sorgere al cambio di commercialista, è decidere a chi affidare l’incarico per la compilazione ed il relativo invio di tutti i  dichiarativi dell’anno del passaggio.
Di solito, è il consulente al quale hai affidato la tenuta della contabilità che svolge anche le funzioni di consulente dei correlativi dichiarativi ma tutto ciò a volte non è scontato.

Anzi, proprio la rottura del rapporto di fiducia tra te ed il vecchio consulente, può portare ad alcuni problemi.
E’ possibile che lo stesso sia ritroso a svolgere le ultime incombenze e che, di conseguenza, il nuovo consulente debba divenire parte attiva.

 

 

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Perfetta integrazione Commercialista cliente – commercialista con fatture in cloud  di Teamsystem codice univoco M5UXCR1.

Anche noi di Turismoefisco siamo ora sulla piattaforma online di fatture in cloud  e pertanto è possibile interagire con tutti i nostri clienti  utilizzando questa piattaforma comune in collaborazione con TeamSystem.

Con Fatture in cloud cliente e commercialista sono più uniti e danno vita una soluzione strettamente integrata di fatturazione elettronica in cloud e pagamenti online con bonifico bancario con integrazione di bonifico bancario di SOFORT. Anche le aziende potranno sfruttare i servizi della piattaforma non solo per interagire con noi come commercialisti ma anche per gestire la propria attività, pagare e farsi pagare con facilità potranno accettare bonifici online a partire direttamente dalla fattura emessa rendendo l’operazione di pagamento semplice, sicura e veloce per il cliente finale.
Dal preventivo alla fatturazione alla registrazione del pagamento alla interazione e integrazione con la contabilità alla gestione di tutta la documentazione sulla piattaforma con avviso di ricevimento e ottimizzazione dei tempi di gestione.

Se scegli Turismoefisco integrato nella piattaforma di fattura in cloud potrai avere un’assistenza continua con una  consulenza costante e controllo non solo sulla corretta emissione delle tue fatture elettroniche ma anche nella gestione delle varie problematiche che quotidianamente affliggono la tua azienda.

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Tutta la documentazione inviata e ricevuta ( F24 moduli, fatture, avvisi e quant’altro scambiabili in tempo reale con la propria area riservata) visibile solo dal cliente stesso e dal commercialista ovunque ti trovi e senza problematiche di ricezione, di files troppo grandi o non visti poiché il programma ci avvisa in tempo reale se la documentazione viene vista e quando.

Siamo più uniti più vicini e insieme facciamo decollare la tua azienda anche attraverso la tecnologia.

LA RICONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL VECCHIO CONSULENTE

I documenti amministrativi che hai consegnato durante il periodo d’ imposta al commercialista sono di tua proprietà.
Pertanto, non aver timore a richiedere tutta la documentazione amministrativa e fiscale alla fine del mandato.

Laddove si inneschi un contenzioso con il vecchio consulente, sappi che lo stesso non ha mai un diritto di ritenzione sui documenti contabili.
In sintesi, con la revoca dovranno essere riconsegnati:

  1. i registri contabili;
  2. i registri Iva;
  3. tutta la documentazione fiscale e tributaria.

Ti segnaliamo che, se il tuo nuovo commercialista è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è tenuto a rispettare il codice deontologico della professione.
Ciò è previsto dall’art. 16 in tema di subentro ad un collega che dispone che il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà.

Prima di accettare l’ incarico il professionista subentrante deve:

  • accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale.
    in difetto, deve provvedere ad informalo senza indugio;
  • accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’ incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest’ ultimo;
  • invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato.

CAMBIARE COMMERCIALISTA NEL REGIME DEI MINIMI O REGIME FORFETTARIO

Nel caso in cui hai aderito al regime dei minimi o forfettario non dovrebbero sussistere grossi problemi nel cambiare consulente fiscale.
Essere in un regime agevolato, significa non avere nessun obbligo di tenuta della contabilità.

L’unico obbligo, è la presentazione della dichiarazione dei redditi.
In sintesi il contribuente non dovrebbe essere legato da alcun mandato professionale con assistenza continuativa.

Se questa è la tua situazione, puoi ritenerti libero di scegliere un nuovo consulente quando lo desideri.

ULTIMA RACCOMANDAZIONE

Una ultima raccomandazione, il tuo nuovo consulente dovrà effettuare una comunicazione all’amministrazione finanziaria. Occorre infatti comunicare il luogo di conservazione delle scritture contabili.

Tale luogo può coincidere o con la sede dell’ impresa o con la sede del soggetto al quale è stata affidata la tenuta della contabilità.
Il fine è di consentire all’amministrazione finanziaria di poter effettuare le verifiche ed i controlli.

Infine richiedete il cassetto fiscale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il cassetto fiscale è un servizio totalmente gratuito  offerto dall’Agenzia delle Entrate attraverso il quale il contribuente può verificare quali dichiarazioni vengono presentate per suo conto dal professionista e verificare anche i pagamenti di imposte che egli stesso effettua. E’ un utile strumento quindi per verificare che gli adempimenti vengano svolti per tempo ed evitare brutte sorprese. Un professionista serio è ben contento di illustrare quali sono gli adempimenti dell’anno e le relative scadenze. In questo modo può farti comprendere quanti siano numerosi gli adempimenti e al tempo stesso avrai tutti gli elementi necessari a verificare la correttezza del suo operato.

Solo professionisti abilitati per legge

Ultimo consiglio, non meno importante è quello di rivolgersi sempre a un professionista abilitato per legge ovvero  iscritto  all’albo professionale ” Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili” Il motivo è semplice: uno dei compiti dell’Ordine è di tutelare i cittadini e di sanzionare i professionisti che non rispettano le norme deontologiche. In altre parole rappresenta una tutela importante a garanzia del contribuente.

Cosa aspetti richiedi subito informazioni qui oppure su fattureincloud.it


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società sportive dilettantistiche lucrative cosa accade ora?

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disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative ora cosa succede? 

Profili civilistici dell’abrogazione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative

I commi 353 e 354 dell’art. unico della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) avevano previsto che le attività sportive dilettantistiche potessero essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.

La finalità lucrativa era stata sempre esclusa , sino a quel momento,  per le società sportive dilettantistiche venendo a mancare in questo modo , quindi, l’elemento che, invece, è sempre stato alla base della ideazione e sviluppo delle  società sportive dilettantistiche, e cioè l’assenza dello scopo di lucro, in deroga all’art. 2247 c.c.

Con l’art. 13 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (rimasto sul punto invariato anche a seguito della sua conversione con legge 9 agosto 2018, n. 96),vengono abrogati i commi con i quali nella Legge di Bilancio 2018 erano state istituite e regolamentate le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative quindi la disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative viene, abrogata, sicché si pone il problema della sorte delle società già costituite (le quali, ovviamente, non potranno più fruire neppure delle limitate agevolazioni fiscali previste dalla legge di Bilancio 2018).

E con queste vengono meno anche le collaborazioni coordinate e continuative i c.d. “compensi sportivi”, disciplinati dagli articoli 67 e 69 del TUIR.
Rimane, invece, in vigore la previsione di cui al comma 367 secondo cui i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. ( ex 7500 euro)

L’entrata in vigore delle abrogazioni decorrono dal 14/07/2018, ossia il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Decreto; tuttavia viene indicato che le disposizioni relative alle SSD lucrative di cui al comma 355 vengono abolite con “… effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero retroattivamente per tutto l’esercizio 2018 determinando il fatto che tale normativa delle SSDL  pur essendo in vigore al 1 gennaio 2018 è mai diventata pienamente operativa.

Per le SSD lucrative, per le quali erano previste agevolazioni fiscali in merito all’Ires ridotta al 50 % ed all’aliquota IVA ridotta del 10% per i servizi di carattere sportivo, la loro operatività necessitava di specifici provvedimenti finalizzati al loro ingresso nel mondo sportivo dilettantistico tra cui la previsione di un’apposita sezione nel Registro Coni oltre che la modifica agli statuti delle Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione per consentire di affiliare soggetti con finalità lucrative;

Anche l’effettiva riconduzione dei compensi sportivi nella disciplina delleCo.co.co. era subordinata, secondo una interpretazione logico-sistematica della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio, ad un provvedimento del CONI di definizione delle mansioni in ambito sportivo in relazione alle quali sarebbe stato possibile erogare questa tipologia di emolumenti.

Di fatto con l’abrogazione di queste norme si ritorna  ( un po come accade nel gioco dell’oca)  per quanto riguarda la gestione dei collaboratori sportivi alla situazione esistente al 2017

È certamente da escludere che questa abrogazione abbia comportato una nullità sopravvenuta o successiva.  Basti qui richiamare quanto recentissimamente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 19 luglio 2018, n. 19282, in CNN Notizie del 20 luglio 2018, con commento Ruotolo – Boggiali, Per l’esercizio della professione forense ammesso solo il ricorso alle società tra avvocati), secondo cui «Infatti, non esistono nel nostro ordinamento casi di c.d. nullità successiva, ossia nullità conseguente a norme che, in deroga al principio generale secondo cui i requisiti di validità del negozio devono esistere nel momento in cui lo stesso viene posto in essere, stabiliscano – invece – che requisiti essenziali debbano esistere alla stregua della legge vigente e non solo nel momento genetico, ma anche in quello di produzione degli effetti. Né con tale figura possono confondersi i casi disciplinati dagli artt. 687, 800, 801 e 803 (revocazione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni) o dagli artt. 610, 615 e 618 c.c. (in tema di testamenti nelle forme speciali), che più esattamente attengono ad ipotesi di mera inefficacia sopravvenuta».

In altre parole, l’abrogazione della norma che legittimava la costituzione di società con determinate caratteristiche non comporta in alcun modo una sopravvenuta illegittimità di quegli enti che, in base a detta norma, sono venuti ad esistenza.

Il problema è, semmai, di disciplina applicabile, considerata, peraltro, l’assoluta mancanza di disposizioni volte a regolare la sorte o eventuali adempimenti cui siano tenute le società già esistenti.

Né il legislatore si è occupato – come pure è avvenuto in tempi relativamente recenti (è il caso, ad esempio, delle società a capitale ridotto, introdotte nel nostro ordinamento dall’art. 44 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, la cui abrogazione, ad opera della l. 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, fu accompagnata appunto dalla qualificazione delle s.r.l.c.r. già iscritte al registro delle imprese quali società a responsabilità limitata semplificata) – di procedere ad una riqualificazione della fattispecie.

Problema che si pone, soprattutto, tenuto conto delle previsioni statutarie imposte, a pena di nullità, dal citato comma 353, costituite dalla denominazione o ragione sociale, recante la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa», e dall’indicazione, nell’oggetto o scopo sociale, dello svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; o, ancora, dal divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; e, infine, dall’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso di determinati requisiti.

E’ necessario tener conto, da un lato, che tali prescrizioni intanto avevano ragion d’essere in quanto volte ad assoggettare la società ad un regime (quello della s.s.d. lucrativa) che si connotava anche per un particolare regime tributario (sia pur “attenuato” rispetto a quello previsto per le s.s.d. senza scopo di lucro).

E, dall’altro lato, che nulla avrebbe impedito ad un’impresa in forma societaria e con scopo lucrativo di svolgere le medesime attività senza “fregiarsi” della qualifica di s.s.d. (lucrativa) e senza quindi accedere al suddetto regime.

Sicché è a quest’ultima ipotesi – ordinaria società commerciale lucrativa – che dovrebbero esser ricondotte quelle s.s.d.l. già costituite.

Sembra allora oggi inevitabile concludere nel senso che le anzidette clausole “obbligatorie”, inserite nell’atto costitutivo delle società sportive dilettantistiche lucrative per accedere al detto regime, possano oggi esser e riconsiderate alla stregua di scelte opzionali, la cui espunzione non potrà avvenire automaticamente, ma solo mediante formale modifica dello statuto o dei patti sociali volta alla loro eliminazione (e, se del caso, con contemporanea introduzione delle clausole delle società non lucrative ove si intenda divenire s.s.d. e fruire delle agevolazioni fiscali previste per le società di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002).

La conclusione sembra valere anche con riguardo alla denominazione o alla ragione sociale, nella quale la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa» appare ormai priva di valenza identificativa di una fattispecie, essendo venuta meno la suddetta disciplina e, quindi, avendo perso qualsiasi significatività rispetto ad un regime applicabile. Sotto tale profilo, una eventuale espunzione della predetta dicitura, benché non essenziale, può comunque essere opportuna al fine di eliminare qualsiasi dubbio di inquadramento.

 


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Fattura elettronica 2019 soggetti esclusi

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fattura elettronica soggetti esclusi

A solo un mese dalla partenza della famigerata fattura elettronica vediamo quali sono le categorie di imprese e professionisti esclusi/ esonerati  da questo obbligo:

A seguito del recente intervento con il  Decreto Fiscale n. 119/2018 che ha dovuto rispondere almen oin parte ai rilievi  mossi dal Garante Privacy, sono state individuate alcune categorie di imprese e professionisti che, per la particolare natura della loro attività o perchè già inviano i dati al sistema TS saranno esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica. Questi soggetti pertanto, dal 1 gennaio,  potranno continuare ad emettere i documenti fiscali in franchigia della normativa sulla fatturazione elettronica.

A dire il vero un primo importante esonero  dal ciclo attivo della fattura elettronica era già intervenuto sin dall’inizio per tutti i titolari di partita IVA ( imprese e professioni) che si trovano ad operare in regime dei minimi e per i forfettari, così come per le ASD con il limite di fatturato di  65.000 euro  annuo.

Così come l’esonerò valeva anche per i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972). Categorie che per specifiche attività marginali erano state ” alleggerite” di un importante obbligo normativo.

Ovviamente l’esenzione dalla fatturazione elettronica riguarda tuttavia soltanto il ciclo attivo poichè tutti  i contribuenti  anche minimi e forfettari e gli altri soggetti esclusi si vedranno recapitate le fatture del ciclo passivo in formato elettronico. Pertanto l’esenzione è monodirezionale ovvero solo nella parte attiva anche se questo non inciderà sicuramente per i forfettari poichè i costi non sono comunque detraibili.

I  minimi e forfettari sono considerati pertanto al pari di consumatori finali per il soggetto tenuto in ogni caso all’emissione della fattura elettronica: i documenti d’acquisto saranno recapitati dal SdI all’interno dell’area riservata del sito delle Entrate. In ogni caso è tuttavia possibile comunicare l’indirizzo PEC o il codice destinatario per la ricezione delle fatture elettroniche.

Importanti cambiamenti ci saranno tuttavia sulle regole per la conservazione delle fatture d’acquisto ricevute, che nel primo caso sarà analogica mentre nel secondo caso dovrà avvenire in modalità elettronica (o aderendo al servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate o tramite provider esterni a pagamento).

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Tra i soggetti esclusi dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche rientrano anche medici e farmacie, per i dati già inviati tramite il sistema TS, ma solo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. La novità che è stata introdotta dal Senato in sede di esame degli emendamenti al Decreto Fiscale n. 119/2019 e riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche ( e società sportive dilettantistiche)  fino a 65.000 euro di fatturato.

Ma vediamo in dettaglio quali sono le categorie degli esonerati dalla fatturazione elettronica ovvero:

  • farmacie,
  • ASL – aziende sanitarie locali,
  • aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto,
  • medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato)
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
  •  strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  •  esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
  • psicologi;
  • infermieri;
  • ostetriche ed ostetrici;
  • medici veterinari;
  • tecnici sanitari di radiologia medica.

In generale non sarà obbligatorio emettere  fattura elettronica soltanto per i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Resta pertanto quindi l’obbligo di fatturazione elettronica per quelli non inclusi. Il caso specifico è quello di un medico che utilizza la sua partita Iva per percepire compensi a seguito di  interviste radio/televisive, conferenze mediche, royalties da libri etc. Si tratta di  incarichi che esulano dall’attività professionale medica pura. Per qeusta tipologia di proventi il medico sarà quindi  obbligato all’emissione della fattura elettronica nei confronti del proprio committente.

 

 


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